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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/06/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 579/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 579/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 25 giugno 2025 ad ore 13.50 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. FERRARO VALENTINA Parte_1
Per , contumace. CP_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Ferraro conclude come in atti e chiede l'accoglimento della domanda.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
Il verbale viene chiuso alle ore 14.05.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nata in [...] il [...] e residente a [...]
Sopra n. 31, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Ferraro del Foro CodiceFiscale_1
di Verona;
ricorrente;
contro
:
nata il [...] in [...] e residente a [...]
Sopra n. 25, c.f. ; resistente CodiceFiscale_2
iscritta al n. 579/25 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 4 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo del ricorso ex art. 281 duodecies c.p.c., notificato alla resistente ritualmente;
All'udienza del 23 aprile 2025 la parte resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare che la sig.ra stia occupando senza titolo CP_1
ed illegittimamente l'immobile sito a SO (Vr) in via Casette di Sopra n. 31, di sua proprietà,
conseguentemente, chiedeva al Giudice adito di condannare ed ordinare alla sig.ra di CP_1
rilasciare immediatamente, libero e sgombero da persone e/o cose anche interposte, l'immobile predetto e chiedeva, altresì, di condannare la resistente, al pagamento del risarcimento del danno in suo favore, quantificato in € 600,00 mensili, a partire dal mese di giugno 2024 e sino all'effettivo rilascio a titolo di equo ristoro per l'occupazione senza titolo o quella diversa somma che verrà determinata, in via equitativa, dal Giudice adito, con vittoria di spese e compensi di causa.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di condanna al rilascio immediato dell'immobile occupato senza titolo dalla sig.ra per CP_1
l'effetto, ordina alla stessa il rilascio immediato dell'immobile sito a SO (Vr), occupato senza titolo,
la condanna, ritenuta congrua l'indennità di occupazione richiesta pari ad € 600,00 mensili, al pagamento di euro 7.800,00 per i tredici mesi di occupazione e la condanna alla rifusione alla ricorrente delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara che la sig.ra occupa senza titolo l'immobile di SO di CP_1
proprietà della sig.ra ; Parte_1
pagina 3 di 4 per l'effetto, ordina alla resistente predetta, di rilasciare immediatamente l'immobile sito a SO (Vr)
in via Casette di Sopra n. 31;
condanna la sig.ra al pagamento in favore della sig.ra della somma pari CP_1 Parte_1
ad € 7.800,00 a titolo di risarcimento per l'occupazione senza titolo dell'immobile di SO dal giugno
2024 al giugno 2025;
condanna la resistente al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad euro 600,00 mensili dal luglio 2025 e fino al rilascio effettivo;
condanna la sig.ra alla rifusione delle spese legali in favore della ricorrente liquidate in CP_1
€ 3.400,00, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 579/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 25 giugno 2025 ad ore 13.50 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. FERRARO VALENTINA Parte_1
Per , contumace. CP_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Ferraro conclude come in atti e chiede l'accoglimento della domanda.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
Il verbale viene chiuso alle ore 14.05.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nata in [...] il [...] e residente a [...]
Sopra n. 31, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Ferraro del Foro CodiceFiscale_1
di Verona;
ricorrente;
contro
:
nata il [...] in [...] e residente a [...]
Sopra n. 25, c.f. ; resistente CodiceFiscale_2
iscritta al n. 579/25 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 4 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo del ricorso ex art. 281 duodecies c.p.c., notificato alla resistente ritualmente;
All'udienza del 23 aprile 2025 la parte resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare che la sig.ra stia occupando senza titolo CP_1
ed illegittimamente l'immobile sito a SO (Vr) in via Casette di Sopra n. 31, di sua proprietà,
conseguentemente, chiedeva al Giudice adito di condannare ed ordinare alla sig.ra di CP_1
rilasciare immediatamente, libero e sgombero da persone e/o cose anche interposte, l'immobile predetto e chiedeva, altresì, di condannare la resistente, al pagamento del risarcimento del danno in suo favore, quantificato in € 600,00 mensili, a partire dal mese di giugno 2024 e sino all'effettivo rilascio a titolo di equo ristoro per l'occupazione senza titolo o quella diversa somma che verrà determinata, in via equitativa, dal Giudice adito, con vittoria di spese e compensi di causa.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di condanna al rilascio immediato dell'immobile occupato senza titolo dalla sig.ra per CP_1
l'effetto, ordina alla stessa il rilascio immediato dell'immobile sito a SO (Vr), occupato senza titolo,
la condanna, ritenuta congrua l'indennità di occupazione richiesta pari ad € 600,00 mensili, al pagamento di euro 7.800,00 per i tredici mesi di occupazione e la condanna alla rifusione alla ricorrente delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara che la sig.ra occupa senza titolo l'immobile di SO di CP_1
proprietà della sig.ra ; Parte_1
pagina 3 di 4 per l'effetto, ordina alla resistente predetta, di rilasciare immediatamente l'immobile sito a SO (Vr)
in via Casette di Sopra n. 31;
condanna la sig.ra al pagamento in favore della sig.ra della somma pari CP_1 Parte_1
ad € 7.800,00 a titolo di risarcimento per l'occupazione senza titolo dell'immobile di SO dal giugno
2024 al giugno 2025;
condanna la resistente al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad euro 600,00 mensili dal luglio 2025 e fino al rilascio effettivo;
condanna la sig.ra alla rifusione delle spese legali in favore della ricorrente liquidate in CP_1
€ 3.400,00, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 4 di 4