CA
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/11/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. 518/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Lia Di Benedetto Consigliere dr. Arturo Pizzella Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello all'esito della camera di consiglio del dì 24 novembre 2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 612/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA RM LA e dall'Avv. ROSARIO SANTESE con domicilio eletto in
MACCHIA DI CO VE alla VIA D'AIUTOLO n. 1
PARTE APPELLANTE
E
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come da CP_1 procura generale dall'Avv. LELIO MARITATO con domicilio eletto in SALERNO al CORSO
GARIBALDI n. 38
PARTE APPELLATA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza nr. 1086/2022 pubblicata in data 27 giugno 2022 il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha respinto, con compensazione delle spese di lite, la domanda proposta da con ricorso depositato in data 12 giugno 2020 nei Parte_1 confronti dell' , avente ad oggetto l'accertamento del lavoro agricolo svolto per 110 giornate CP_1 nell'anno 2018, l'accertamento negativo dell'indebito da indennità di disoccupazione agricola e la condanna dell' alla reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli. CP_1 A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che: “[…]dopo un'attenta analisi dei verbali di accertamento, per la specificità, accuratezza e congruenza dei dati raccolti in quella sede, questo giudice ritiene di poter porre pienamente a fondamento della sua decisione le risultanze emerse in sede ispettiva, non avendo lo fornito in giudizio una valida Pt_1
e convincente prova circa il reale svolgimento, da parte sua, di un numero di giornate lavorative superiori a quelle riconosciute dagli organi ispettivi nell'annualità di riferimento (…) le dichiarazioni dello e quelle degli altri lavoratori rilasciate agli organi ispettivi – che sono Pt_1 stati poi ascoltati come testimoni nel presente procedimento – possono certamente essere ritenute maggiormente genuine rispetto a quanto affermato dagli stessi soggetti in corso di causa. (…) Gli altri braccianti dell'impresa agricola boschiva ascoltati durante le ispezioni confermavano, come già riferito dal legale rappresentante dell'azienda, il fermo dell'attività nel periodo legalmente imposto e una sua forte contrazione nei mesi invernali per le avverse condizioni climatiche. (…) La CP_ funzionaria , del pari escussa in qualità di teste, ha reso una versione quanto Tes_1 mai dettagliata e puntuale, confermando quanto già evidenziato in sede di accertamento ispettivo.”
Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto appello con ricorso depositato nella
Cancelleria di questa Corte in data 22 dicembre 2022, dolendosi del rigetto della domanda sulla base dei seguenti motivi: “1) Scarsa rilevanza dei mezzi istruttori – Domanda ampiamente provata”; “2) Impugnativa del verbale ispettivo”; “3) Mancata valutazione del materiale documentale addotto a sostegno della domanda”. Concludeva pertanto come in atti per l'accoglimento dell'originario ricorso, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.
All'esito della camera di consiglio fissata in seguito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Con il primo motivo di censura l'appellante deduce uno sbilanciamento della valutazione della prova in favore del verbale ispettivo – i cui esiti hanno condotto alla cancellazione di alcune giornate di bracciantato agricolo dall'elenco di competenza e quindi alla pretesa di restituzione delle somme corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali -, piuttosto che della prova testimoniale raccolta.
In relazione alla cancellazione delle giornate relative ai mesi di novembre e dicembre, in ragione della impraticabilità dei luoghi a causa delle basse temperature, parte appellante deduce che anche nei periodi in cui le temperature sono più rigide vi sono comunque giornate con clima gradevole anche in alta montagna e che, in ogni caso, gli operai nei giorni di pioggia e neve lavoravano in un deposito di pertinenza dell'azienda situato ad NO, occupandosi del taglio della legna destinata ad uso domestico.
In relazione all'ulteriore motivo di cancellazione delle giornate lavorative cadenti dal 04/10 al
31/12/2018 inerente al provvedimento di sospensione dell'azienda dall'iscrizione dall'albo regionale delle aziende forestali emesso dalla Regione Campania, parte appellante deduce che di fatto l'attività dell'azienda è continuata fino a fine anno e che, pertanto, i lavoratori hanno continuato a svolgere la propria attività lavorativa, ed a supporto di tali dichiarazioni sono richiamate in atto di appello le dichiarazioni dei testi escussi e . Testimone_2 Testimone_3
Nel procedere dunque alla valutazione del contenuto delle predette testimonianze, il Collegio rileva quanto segue.
dichiarava nel corso del giudizio di primo grado “[…] conosco in Testimone_2 Parte_1 quanto abbiamo lavorato entrambi alle dipendenze dell'azienda D'IE LF operante nel settore del taglio boschivo … l'azienda ha sede ad NO … io ho lavorato insieme con lo Pt_1 negli anni 2018 e 2019, e ci siamo occupati in tali anni del taglio dei boschi siti ad NO a
PO ... sia io che lo eravamo operai addetti al carico della legna sui trattori, mentre Pt_1 al taglio della stessa erano addetti altri dipendenti … lavoravamo tutti i mesi dell'anno ad eccezione di quello di giugno in cui il taglio boschivo è vietato per disposizione regionale … nel mese di dicembre svolgevamo le stesse attività espletate nei precedenti mesi … se non ricordo male sia nel 2018 che nel 2019 ho svolto 150 giornate lavorative … se non ricordo male anche lo Pt_1 ha lavorato lo stesso numero di giornate in quanto lo vedevo ogni giorno al lavoro … l'azienda
D'IE ha anche un deposito ad NO in via Fontanari, e noi qualche giorno, soprattutto quando c'era cattivo tempo, effettuavamo giornate lavorative presso lo stesso, provvedendo in particolare al taglio della legna destinata ad uso domestico.”
a sua volta dichiarava nel precedente grado di giudizio “[…] conosco Testimone_3 Parte_1 in quanto abbiamo lavorato insieme alle dipendenze dell'azienda D'IE LF … se non erro abbiamo lavorato insieme negli anni 2018-2019 … negli anni citati io lavoravo quale operaio addetto alla conduzione di trattori, mentre lo raccoglieva la legna che poi caricava sugli Pt_1 stessi per la destinazione finale … lavoravamo in base alle condizioni atmosferiche, nel senso che quando pioveva o nevicava non andavamo al lavoro. Preciso che quando in montagna c'era la neve ma nel paese no lavoravamo nel piazzale della ditta e tagliavamo la legna destinata ad uso privato… lavoravamo dal luglio (epoca di inizio del taglio) all'aprile dell'anno successivo mentre non lavoravamo nelle attività di taglio nei mesi di aprile (seconda metà), maggio e giugno … nei periodi da ultimo indicati tuttavia lavoravamo occupandoci del taglio della legna e del recapito della stessa a pizzerie o locali che fornivamo … anche nel mese di dicembre lavoravamo normalmente ed eravamo impegnati nel taglio e nella raccolta della legna”.
Tali deposizioni non consentono tuttavia di superare le emergenze del verbale ispettivo sia in ragione della loro oggettiva genericità che in ragione delle dichiarazioni rese agli ispettori dal datore di lavoro LF D'IE (“nei periodi invernali sicuramente l'attività era più ridotta;
gli operai prestavano la propria opera per sette ore al giorno a fronte di una retribuzione di circa euro 55 mensili;
nel 2019 ho assunto un solo operaio;
dalla fine di aprile il cantiere è chiuso, quindi licenzio gli operai… in quanto il taglio è chiuso per legge;
riprende la fine di luglio“), da Tes_3
(“sono bracciante agricolo da circa 7/8 anni. Con D'IE lavoro dal 2015.
[...] Tes_3
Faccio pulizia dei boschi, carico la legna ma non abbatto gli alberi. Ogni anno ho fatto 102 giornate tranne l'anno scorso che ho lavorato 150 giornate. Ho sempre lavorato da Gennaio a
Dicembre. Non lavoravo quando il taglio era chiuso, da metà aprile a fine giugno di ogni anno.
Questo è sempre stato per tutti. Il fermo, da metà aprile a fine giugno…”) e da Testimone_2
(“sono bracciante agricolo, lavoro dal 2015 con il taglio è sempre stato da Persona_1 ottobre ad aprile… nei mesi di novembre e dicembre l'attività è stata molto ridotta, abbiamo lavorato circa dieci giornate massimo al mese, poiché NO è in alta montagna e in questi mesi fa freddo… Nei periodi di Novembre e Dicembre abbiamo lavorato circa 4/5 persone Tes_4
, , , , , , non c'erano altri…”)
[...] Per_2 Per_3 Per_4 Tes_3 Persona_5
Tali dichiarazioni, costituenti senz'altro un elemento di prova liberamente valutabile dal giudice, appaiono degne di valorizzazione per il contesto anche temporale in cui furono rese, ovvero nell'immediatezza dell'accertamento il cui contenuto è stato trasfuso nel verbale ispettivo del
18.3.2019, nonché a breve distanza dal periodo rivendicato dal ricorrente nell'ambito dell'anno
2018, tanto a differenza delle deposizioni testimoniale rese circa tre anni dopo, ovvero nel 2022.
A tal riguardo si richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione per cui la valutazione complessiva delle risultanze di causa consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio. (Cfr. Cass. n. 17555/2002)
Tenuto conto di ciò, le argomentazioni dei motivi di appello, incentrate sul richiamo alle deposizioni dei due compagni di lavoro, non consentono di superare la ricostruzione della vicenda come effettuata dal primo giudice, ed invero le dichiarazioni testimoniali potrebbero risultare idonee a superare i dati rilevati dagli ispettori –il fermo biologico, la sospensione dell'attività dell'azienda per iniziativa del Comune di NO, la pausa invernale le dichiarazioni degli stessi lavoratori– soltanto qualora le stesse fossero precise, circostanziate e mirate, laddove invece nel caso di specie i testi sono risultati generici, formulando dichiarazioni caratterizzate da aporie e contraddizioni e comunque non in linea con quanto già dichiarato dagli stessi in sede ispettiva. A tal riguardo si osserva quanto segue.
Il teste afferma nel presente giudizio di aver svolto 150 giornate lavorative e che Testimone_2 anche avrebbe svolto 150 giornate lavorative in quanto lo vedeva tutti i giorni. Stando a tale Pt_1 dichiarazione, allora, avrebbe svolto più giornate lavorative rispetto a quelle (110) oggetto Pt_1 della richiesta di cui al ricorso introduttivo dell'odierno appellante. Dal verbale ispettivo, peraltro, emerge la non coincidenza tra il periodo in cui ha lavorato presso l'azienda di LF Pt_1
D'IE e quello in cui è stato occupato presso la medesima azienda. Lo stesso Testimone_2 teste riferisce nell'ambito del giudizio di primo grado che non lavorava tutti i giorni Testimone_2 della settimana e che quando c'era cattivo tempo non andavano al lavoro, e tuttavia, in un successivo passaggio della medesima deposizione afferma una circostanza parzialmente diversa in quanto menziona un deposito di NO in cui i lavoratori si recavano solo qualche giorno in caso di cattivo tempo per il taglio della legna, in tal modo implicitamente confermando quanto dichiarato in sede ispettiva, ovvero la circostanza che nei mesi di novembre e dicembre i dipendenti lavoravano massimo dieci giornate al mese, tanto non senza trascurare che, in relazione a tale periodo, tra i nominativi degli operai agricoli indicati dal in presenza degli ispettori non figurava quello di Tes_2
(“non c'erano altri”). Pt_1
A sua volta il teste dichiara nell'ambito del giudizio di primo grado che nel periodo Testimone_3 di fermo biologico dell'attività (da aprile a giugno) i dipendenti lavoravano occupandosi del taglio della legna e del recapito della stessa a privati, tanto in difformità da quanto lo stesso aveva dichiarato in sede ispettiva, in cui aveva riferito di non lavorare nel periodo da aprile a fine giugno in cui l'attività di taglio era ferma. Il medesimo teste dichiara poi di aver lavorato normalmente nel mese di dicembre e che anche in caso di maltempo l'attività lavorativa non si fermava ma proseguiva all'interno del deposito di NO, e tuttavia tale circostanza non emerge dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso in sede ispettiva, nell'ambito delle quali non vi è alcuna traccia di una parallela e significativa attività lavorativa che si sarebbe svolta in un deposito di proprietà della medesima azienda, né durante i mesi invernali né durante il periodo di fermo biologico.
In sintesi, i testi non hanno fornito idonea e persuasiva prova dell'espletamento da parte dell'istante delle ulteriori 51 giornate dichiarate dal datore di lavoro e ritenute non effettuate dallo (110 Pt_1 formalmente dichiarate dall'azienda e 59 accertate dagli ispettori), prova, la suddetta, necessaria al fine di suffragare le ragioni del ricorrente che agisce per l'accertamento negativo della pretesa di restituzione dell'indebito costituito dalla prestazione previdenziale correlata alle predette giornate aggiuntive. A tal riguardo giova ricordare, anche in relazione al secondo motivo di appello con cui si impugna il verbale ispettivo, che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio
(Cass. 19.5.2003 n. 7845; conf. Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296, Cass. ord.,
23.4.2015, n. 8281).
Ne consegue che, non essendo stato assolto il relativo onere probatorio in relazione alla maggiore durata del rapporto di lavoro, la disposta riduzione del numero delle giornate lavorative è pienamente fondata, anche in considerazione della intervenuta sospensione dell'attività nel periodo da ottobre a dicembre 2018, e, di conseguenza risulta legittima la richiesta di ripetizione dell'indebito da parte dell' . CP_2
L'appello va quindi respinto e va dunque confermata l'impugnata sentenza.
Non si provvede per le spese del presente giudizio, in quanto si riscontrano le condizioni per l'esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.. Difatti, il ricorrente, unitamente alla domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi, ha proposto anche quella diretta al rigetto delle richieste restitutorie avanzate dall' . Per tale ragione, sebbene la norma citata CP_1 preveda testualmente la sola esenzione per i giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali,
l'aver agito per evitare la ripetizione di prestazioni già erogate rappresenta un'ipotesi da ricondursi nell'alveo applicativo della stessa, giacchè il giudizio promosso a questo fine ha ad oggetto il medesimo bene della vita (petitum mediato) a cui il ricorrente definitivamente aspira (cfr. Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 37973). Ciò, anche ed ulteriormente in ragione di un possibile affidamento che il ricorrente potrebbe legittimamente maturare sulla spettanza di prestazioni previdenziali già erogate.
Tale impostazione appare rispettosa di quanto precisato recentemente dalla Cassazione mediante la pronuncia n. 8653/2025, secondo cui deve “darsi continuità al principio secondo cui la disciplina dell'esenzione per la parte soccombente di cui all'art. 152 att. c.p.c. trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto l'illegittimità del provvedimento dell' di ripetizione delle somme CP_1 erogate a titolo di disoccupazione agricola, adottato in ragione della cancellazione del beneficiario dall'elenco dei braccianti (cfr. Cass. n. 10038 del 2024)”;
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 22.12.2022 da (parte Parte_1 appellante) nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t. (parte appellata) CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Salerno nr. 1086/22 in data 27 giugno 2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'appello di Parte_1 nulla per le spese del presente giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 24 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE EST. (Dr. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dr Maura Stassano)
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Vincenzo de Focatiis, magistrato ordinario in tirocinio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Lia Di Benedetto Consigliere dr. Arturo Pizzella Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello all'esito della camera di consiglio del dì 24 novembre 2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 612/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA RM LA e dall'Avv. ROSARIO SANTESE con domicilio eletto in
MACCHIA DI CO VE alla VIA D'AIUTOLO n. 1
PARTE APPELLANTE
E
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come da CP_1 procura generale dall'Avv. LELIO MARITATO con domicilio eletto in SALERNO al CORSO
GARIBALDI n. 38
PARTE APPELLATA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza nr. 1086/2022 pubblicata in data 27 giugno 2022 il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha respinto, con compensazione delle spese di lite, la domanda proposta da con ricorso depositato in data 12 giugno 2020 nei Parte_1 confronti dell' , avente ad oggetto l'accertamento del lavoro agricolo svolto per 110 giornate CP_1 nell'anno 2018, l'accertamento negativo dell'indebito da indennità di disoccupazione agricola e la condanna dell' alla reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli. CP_1 A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che: “[…]dopo un'attenta analisi dei verbali di accertamento, per la specificità, accuratezza e congruenza dei dati raccolti in quella sede, questo giudice ritiene di poter porre pienamente a fondamento della sua decisione le risultanze emerse in sede ispettiva, non avendo lo fornito in giudizio una valida Pt_1
e convincente prova circa il reale svolgimento, da parte sua, di un numero di giornate lavorative superiori a quelle riconosciute dagli organi ispettivi nell'annualità di riferimento (…) le dichiarazioni dello e quelle degli altri lavoratori rilasciate agli organi ispettivi – che sono Pt_1 stati poi ascoltati come testimoni nel presente procedimento – possono certamente essere ritenute maggiormente genuine rispetto a quanto affermato dagli stessi soggetti in corso di causa. (…) Gli altri braccianti dell'impresa agricola boschiva ascoltati durante le ispezioni confermavano, come già riferito dal legale rappresentante dell'azienda, il fermo dell'attività nel periodo legalmente imposto e una sua forte contrazione nei mesi invernali per le avverse condizioni climatiche. (…) La CP_ funzionaria , del pari escussa in qualità di teste, ha reso una versione quanto Tes_1 mai dettagliata e puntuale, confermando quanto già evidenziato in sede di accertamento ispettivo.”
Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto appello con ricorso depositato nella
Cancelleria di questa Corte in data 22 dicembre 2022, dolendosi del rigetto della domanda sulla base dei seguenti motivi: “1) Scarsa rilevanza dei mezzi istruttori – Domanda ampiamente provata”; “2) Impugnativa del verbale ispettivo”; “3) Mancata valutazione del materiale documentale addotto a sostegno della domanda”. Concludeva pertanto come in atti per l'accoglimento dell'originario ricorso, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.
All'esito della camera di consiglio fissata in seguito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Con il primo motivo di censura l'appellante deduce uno sbilanciamento della valutazione della prova in favore del verbale ispettivo – i cui esiti hanno condotto alla cancellazione di alcune giornate di bracciantato agricolo dall'elenco di competenza e quindi alla pretesa di restituzione delle somme corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali -, piuttosto che della prova testimoniale raccolta.
In relazione alla cancellazione delle giornate relative ai mesi di novembre e dicembre, in ragione della impraticabilità dei luoghi a causa delle basse temperature, parte appellante deduce che anche nei periodi in cui le temperature sono più rigide vi sono comunque giornate con clima gradevole anche in alta montagna e che, in ogni caso, gli operai nei giorni di pioggia e neve lavoravano in un deposito di pertinenza dell'azienda situato ad NO, occupandosi del taglio della legna destinata ad uso domestico.
In relazione all'ulteriore motivo di cancellazione delle giornate lavorative cadenti dal 04/10 al
31/12/2018 inerente al provvedimento di sospensione dell'azienda dall'iscrizione dall'albo regionale delle aziende forestali emesso dalla Regione Campania, parte appellante deduce che di fatto l'attività dell'azienda è continuata fino a fine anno e che, pertanto, i lavoratori hanno continuato a svolgere la propria attività lavorativa, ed a supporto di tali dichiarazioni sono richiamate in atto di appello le dichiarazioni dei testi escussi e . Testimone_2 Testimone_3
Nel procedere dunque alla valutazione del contenuto delle predette testimonianze, il Collegio rileva quanto segue.
dichiarava nel corso del giudizio di primo grado “[…] conosco in Testimone_2 Parte_1 quanto abbiamo lavorato entrambi alle dipendenze dell'azienda D'IE LF operante nel settore del taglio boschivo … l'azienda ha sede ad NO … io ho lavorato insieme con lo Pt_1 negli anni 2018 e 2019, e ci siamo occupati in tali anni del taglio dei boschi siti ad NO a
PO ... sia io che lo eravamo operai addetti al carico della legna sui trattori, mentre Pt_1 al taglio della stessa erano addetti altri dipendenti … lavoravamo tutti i mesi dell'anno ad eccezione di quello di giugno in cui il taglio boschivo è vietato per disposizione regionale … nel mese di dicembre svolgevamo le stesse attività espletate nei precedenti mesi … se non ricordo male sia nel 2018 che nel 2019 ho svolto 150 giornate lavorative … se non ricordo male anche lo Pt_1 ha lavorato lo stesso numero di giornate in quanto lo vedevo ogni giorno al lavoro … l'azienda
D'IE ha anche un deposito ad NO in via Fontanari, e noi qualche giorno, soprattutto quando c'era cattivo tempo, effettuavamo giornate lavorative presso lo stesso, provvedendo in particolare al taglio della legna destinata ad uso domestico.”
a sua volta dichiarava nel precedente grado di giudizio “[…] conosco Testimone_3 Parte_1 in quanto abbiamo lavorato insieme alle dipendenze dell'azienda D'IE LF … se non erro abbiamo lavorato insieme negli anni 2018-2019 … negli anni citati io lavoravo quale operaio addetto alla conduzione di trattori, mentre lo raccoglieva la legna che poi caricava sugli Pt_1 stessi per la destinazione finale … lavoravamo in base alle condizioni atmosferiche, nel senso che quando pioveva o nevicava non andavamo al lavoro. Preciso che quando in montagna c'era la neve ma nel paese no lavoravamo nel piazzale della ditta e tagliavamo la legna destinata ad uso privato… lavoravamo dal luglio (epoca di inizio del taglio) all'aprile dell'anno successivo mentre non lavoravamo nelle attività di taglio nei mesi di aprile (seconda metà), maggio e giugno … nei periodi da ultimo indicati tuttavia lavoravamo occupandoci del taglio della legna e del recapito della stessa a pizzerie o locali che fornivamo … anche nel mese di dicembre lavoravamo normalmente ed eravamo impegnati nel taglio e nella raccolta della legna”.
Tali deposizioni non consentono tuttavia di superare le emergenze del verbale ispettivo sia in ragione della loro oggettiva genericità che in ragione delle dichiarazioni rese agli ispettori dal datore di lavoro LF D'IE (“nei periodi invernali sicuramente l'attività era più ridotta;
gli operai prestavano la propria opera per sette ore al giorno a fronte di una retribuzione di circa euro 55 mensili;
nel 2019 ho assunto un solo operaio;
dalla fine di aprile il cantiere è chiuso, quindi licenzio gli operai… in quanto il taglio è chiuso per legge;
riprende la fine di luglio“), da Tes_3
(“sono bracciante agricolo da circa 7/8 anni. Con D'IE lavoro dal 2015.
[...] Tes_3
Faccio pulizia dei boschi, carico la legna ma non abbatto gli alberi. Ogni anno ho fatto 102 giornate tranne l'anno scorso che ho lavorato 150 giornate. Ho sempre lavorato da Gennaio a
Dicembre. Non lavoravo quando il taglio era chiuso, da metà aprile a fine giugno di ogni anno.
Questo è sempre stato per tutti. Il fermo, da metà aprile a fine giugno…”) e da Testimone_2
(“sono bracciante agricolo, lavoro dal 2015 con il taglio è sempre stato da Persona_1 ottobre ad aprile… nei mesi di novembre e dicembre l'attività è stata molto ridotta, abbiamo lavorato circa dieci giornate massimo al mese, poiché NO è in alta montagna e in questi mesi fa freddo… Nei periodi di Novembre e Dicembre abbiamo lavorato circa 4/5 persone Tes_4
, , , , , , non c'erano altri…”)
[...] Per_2 Per_3 Per_4 Tes_3 Persona_5
Tali dichiarazioni, costituenti senz'altro un elemento di prova liberamente valutabile dal giudice, appaiono degne di valorizzazione per il contesto anche temporale in cui furono rese, ovvero nell'immediatezza dell'accertamento il cui contenuto è stato trasfuso nel verbale ispettivo del
18.3.2019, nonché a breve distanza dal periodo rivendicato dal ricorrente nell'ambito dell'anno
2018, tanto a differenza delle deposizioni testimoniale rese circa tre anni dopo, ovvero nel 2022.
A tal riguardo si richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione per cui la valutazione complessiva delle risultanze di causa consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio. (Cfr. Cass. n. 17555/2002)
Tenuto conto di ciò, le argomentazioni dei motivi di appello, incentrate sul richiamo alle deposizioni dei due compagni di lavoro, non consentono di superare la ricostruzione della vicenda come effettuata dal primo giudice, ed invero le dichiarazioni testimoniali potrebbero risultare idonee a superare i dati rilevati dagli ispettori –il fermo biologico, la sospensione dell'attività dell'azienda per iniziativa del Comune di NO, la pausa invernale le dichiarazioni degli stessi lavoratori– soltanto qualora le stesse fossero precise, circostanziate e mirate, laddove invece nel caso di specie i testi sono risultati generici, formulando dichiarazioni caratterizzate da aporie e contraddizioni e comunque non in linea con quanto già dichiarato dagli stessi in sede ispettiva. A tal riguardo si osserva quanto segue.
Il teste afferma nel presente giudizio di aver svolto 150 giornate lavorative e che Testimone_2 anche avrebbe svolto 150 giornate lavorative in quanto lo vedeva tutti i giorni. Stando a tale Pt_1 dichiarazione, allora, avrebbe svolto più giornate lavorative rispetto a quelle (110) oggetto Pt_1 della richiesta di cui al ricorso introduttivo dell'odierno appellante. Dal verbale ispettivo, peraltro, emerge la non coincidenza tra il periodo in cui ha lavorato presso l'azienda di LF Pt_1
D'IE e quello in cui è stato occupato presso la medesima azienda. Lo stesso Testimone_2 teste riferisce nell'ambito del giudizio di primo grado che non lavorava tutti i giorni Testimone_2 della settimana e che quando c'era cattivo tempo non andavano al lavoro, e tuttavia, in un successivo passaggio della medesima deposizione afferma una circostanza parzialmente diversa in quanto menziona un deposito di NO in cui i lavoratori si recavano solo qualche giorno in caso di cattivo tempo per il taglio della legna, in tal modo implicitamente confermando quanto dichiarato in sede ispettiva, ovvero la circostanza che nei mesi di novembre e dicembre i dipendenti lavoravano massimo dieci giornate al mese, tanto non senza trascurare che, in relazione a tale periodo, tra i nominativi degli operai agricoli indicati dal in presenza degli ispettori non figurava quello di Tes_2
(“non c'erano altri”). Pt_1
A sua volta il teste dichiara nell'ambito del giudizio di primo grado che nel periodo Testimone_3 di fermo biologico dell'attività (da aprile a giugno) i dipendenti lavoravano occupandosi del taglio della legna e del recapito della stessa a privati, tanto in difformità da quanto lo stesso aveva dichiarato in sede ispettiva, in cui aveva riferito di non lavorare nel periodo da aprile a fine giugno in cui l'attività di taglio era ferma. Il medesimo teste dichiara poi di aver lavorato normalmente nel mese di dicembre e che anche in caso di maltempo l'attività lavorativa non si fermava ma proseguiva all'interno del deposito di NO, e tuttavia tale circostanza non emerge dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso in sede ispettiva, nell'ambito delle quali non vi è alcuna traccia di una parallela e significativa attività lavorativa che si sarebbe svolta in un deposito di proprietà della medesima azienda, né durante i mesi invernali né durante il periodo di fermo biologico.
In sintesi, i testi non hanno fornito idonea e persuasiva prova dell'espletamento da parte dell'istante delle ulteriori 51 giornate dichiarate dal datore di lavoro e ritenute non effettuate dallo (110 Pt_1 formalmente dichiarate dall'azienda e 59 accertate dagli ispettori), prova, la suddetta, necessaria al fine di suffragare le ragioni del ricorrente che agisce per l'accertamento negativo della pretesa di restituzione dell'indebito costituito dalla prestazione previdenziale correlata alle predette giornate aggiuntive. A tal riguardo giova ricordare, anche in relazione al secondo motivo di appello con cui si impugna il verbale ispettivo, che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio
(Cass. 19.5.2003 n. 7845; conf. Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296, Cass. ord.,
23.4.2015, n. 8281).
Ne consegue che, non essendo stato assolto il relativo onere probatorio in relazione alla maggiore durata del rapporto di lavoro, la disposta riduzione del numero delle giornate lavorative è pienamente fondata, anche in considerazione della intervenuta sospensione dell'attività nel periodo da ottobre a dicembre 2018, e, di conseguenza risulta legittima la richiesta di ripetizione dell'indebito da parte dell' . CP_2
L'appello va quindi respinto e va dunque confermata l'impugnata sentenza.
Non si provvede per le spese del presente giudizio, in quanto si riscontrano le condizioni per l'esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.. Difatti, il ricorrente, unitamente alla domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi, ha proposto anche quella diretta al rigetto delle richieste restitutorie avanzate dall' . Per tale ragione, sebbene la norma citata CP_1 preveda testualmente la sola esenzione per i giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali,
l'aver agito per evitare la ripetizione di prestazioni già erogate rappresenta un'ipotesi da ricondursi nell'alveo applicativo della stessa, giacchè il giudizio promosso a questo fine ha ad oggetto il medesimo bene della vita (petitum mediato) a cui il ricorrente definitivamente aspira (cfr. Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 37973). Ciò, anche ed ulteriormente in ragione di un possibile affidamento che il ricorrente potrebbe legittimamente maturare sulla spettanza di prestazioni previdenziali già erogate.
Tale impostazione appare rispettosa di quanto precisato recentemente dalla Cassazione mediante la pronuncia n. 8653/2025, secondo cui deve “darsi continuità al principio secondo cui la disciplina dell'esenzione per la parte soccombente di cui all'art. 152 att. c.p.c. trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto l'illegittimità del provvedimento dell' di ripetizione delle somme CP_1 erogate a titolo di disoccupazione agricola, adottato in ragione della cancellazione del beneficiario dall'elenco dei braccianti (cfr. Cass. n. 10038 del 2024)”;
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 22.12.2022 da (parte Parte_1 appellante) nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t. (parte appellata) CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Salerno nr. 1086/22 in data 27 giugno 2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'appello di Parte_1 nulla per le spese del presente giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 24 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE EST. (Dr. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dr Maura Stassano)
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Vincenzo de Focatiis, magistrato ordinario in tirocinio.