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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 828/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Giovanni Picciau Presidente
Roberto Vignati Consigliere
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 59/2022 del Tribunale di Como, est.
Ortore, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 avv. Gianluca Gentile e Francesca Minella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Cantù, Piazza Garibaldi n. 3
Appellante
Contro
GIÀ (P. Controparte_1 Controparte_2
IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Lovadina, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Arosio (CO), via G. Oberdan n. 67/b
Appellata
E contro
(P.IVA ) rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv. Andrea Orlandoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Como, Via Mugiasca n. 10
Appellata in data 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni come di seguito precisate dalle parti: per : Parte_1
“Previa l'eventuale istruttoria che risultasse necessaria ed alla luce delle istanze già proposte in primo grado voglia la Corte di Appello: Nel merito:
- in riforma totale della decisione accogliere le originarie domande del signor Parte_1
così accertando e dichiarando la responsabilità di
[...] Controparte_2
(P.IVA ) nella determinazione dell'infortunio sul lavoro
[...] P.IVA_3 occorso al signor il 27/4/2015 e per l'effetto Parte_1
- Condannare la convenuta appellata al pagamento in favore del signor Parte_1
a titolo di risarcimento del danno differenziale rispetto a quanto riconosciuto
[...] da INAIL a titolo di rendita, della somma di € 121.721,50 ovvero a quella diversa somma che risulterà a seguito della istruttoria ed in corso di causa anche in funzione di espletanda C.T.U. e in via anche equitativa;
- Condannare altresì la convenuta al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio oltre gli accessori di legge e 15% spese generali.
In via istruttoria: si insiste nelle istanze tutte già dedotte in primo grado e qui replicate ed in particolare si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare ad Agenzia di Tutela della salute città metropolitana di Milano, Dipartimento di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di esibire in giudizio la documentazione relativa agli accertamenti svolti nei confronti di con verbale del 1/1/2026”; Controparte_2
per Controparte_1
“Piaccia all'ecce.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione reietta,
Nel merito: dato atto ed accertato che l'appello ex adverso proposto è infondato tanto in fatto quanto in diritto, in considerazione dei motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto, rigettare l'appello proposto dal Signor e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza di primo grado, con ogni conseguente statuizione e pronuncia;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche di uno solo dei motivi di appello ex adverso proposti accogliere le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado di seguito riportate:
CONCLUSIONI
Nel merito:
pag. 2/13 in via principale: dato atto ed accertato che non sussiste in capo alla Parte_2
ora alcuna responsabilità nella causazione dell'infortunio
[...] Controparte_1 occorso al ricorrente e per cui è causa, respingere, siccome infondate in fatto ed in diritto, le domande rivolte dal ricorrente nei confronti della società convenuta per insussistenza degli invocati presupposti di addebitabilità dell'azione per responsabilità aquiliana ex art. 2087 c.c. e 1218 c.c. ex adverso invocata;
in via subordinata: nella non creduta ipotesi che venga ritenuto sussistere un profilo di concorso in capo a determinarne la quota addebitabile alla Parte_2 stessa assolvendola nel modo migliore e dichiarare, in ogni caso, la terza chiamata
Zurich Insurance Slc, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a mantenere indenne la società resistente ora in Parte_2 Controparte_1 ragione e dipendenza dalla stipulazione del contratto di assicurazione – polizza
RCT/RCO originariamente avente il numero 036A8299 diventata nel tempo numero
036B0371 ed attualmente numero 036B0794, e relative appendici, con condanna della stessa al pagamento delle somme tutte che dovessero essere dichiarate dovuto dalla convenuta ora a favore del ricorrente;
Parte_2 Controparte_1
In via istruttoria: (…);
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”;
per : Controparte_3
“In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_4
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, nella denegata ipotesi di anche parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare Controparte_4 tenuta a mantenere indenne la entro i limiti, il massimale e
[...] Controparte_2 al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 59/2022 il Tribunale di Como ha rigettato il ricorso con cui aveva convenuto in giudizio la alle Parte_1 Controparte_2
pag. 3/13 dipendenze della quale egli lavorava dal 10/9/2014, per ottenere il risarcimento del danno differenziale sofferto a causa di un infortunio occorsogli in data 27/04/2015.
Mentre lavorava in un cantiere milanese nel cui ambito erano operanti più imprese appaltatrici e subappaltatrici, era infatti stato colpito da alcune lastre Parte_1 in cartongesso che erano state appoggiate verticalmente ad una parete;
le lastre gli erano cadute addosso mentre egli era inginocchiato per tagliare un tubo mediante un flessibile elettrico, arrecandogli lesioni.
Esaminata la dinamica dell'infortunio, il giudice di primo grado ha respinto le domande dell'infortunato non ravvisando alcuna responsabilità a carico del datore di lavoro (con assorbimento delle domande di manleva svolte da nei Controparte_2 confronti della propria assicurazione, ). Controparte_3
Più in particolare, preso atto che il procedimento penale si era concluso con l'assoluzione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed evidenziato che era mancata l'individuazione dell'impresa incaricata della posa delle lastre di cartongesso, il Tribunale di Como non ha ravvisato alcuna responsabilità a carico del datore di lavoro nell'aver assegnato al ricorrente l'esecuzione della lavorazione affidatagli, non essendo ragionevolmente prevedibile non solo che il luogo dove il proprio dipendente stava lavorando venisse utilizzato per lo stoccaggio delle lastre, ma soprattutto che queste sarebbero state incautamente appoggiate in verticale alla parete, anziché accatastate prudenzialmente sul pavimento.
Secondo il primo giudice, andava considerato che l'infortunio era stato causato dall'errato posizionamento delle lastre in cartongesso durante la pausa pranzo, di poco precedente l'infortunio, mentre era assente, all'interno di un locale diverso da Parte_1 quello all'uopo designato;
secondo il Tribunale, «l'infortunio è stato causato dall'errato posizionamento delle lastre in cartongesso, durante la pausa pranzo, di poco precedente l'infortunio, peraltro all'interno di un locale diverso da quello designato, che costituisce una condotta colposa di un terzo, risultata non solo del tutto imprevedibile per la resistente, ma addirittura “abnorme”, trattandosi di un comportamento anomalo ed eccezionale, tale da costituire una causa sopravvenuta, sufficiente a determinare l'evento e quindi, a interrompere il nesso di causalità tra la lavorazione affidata a e l'infortunio, avendo introdotto un rischio nuovo o Parte_1
pag. 4/13 comunque radicalmente esorbitante rispetto a queLI conoscibili dal datore di lavoro, i soli che questo è tenuto a prevenire e governare (vd Cass. pen. 22034/2018,
15124/2016)».
Con ricorso depositato in data 25.07.2024 ha impugnato la Parte_1 menzionata sentenza.
Con il primo motivo d'appello ha contestato la decisione nella parte in Parte_1 cui essa ha trascurato che il datore di lavoro non aveva in alcun modo adempiuto all'obbligo di vigilanza sul luogo deputato allo svolgimento della prestazione lavorativa, così violando il disposto dell'art. 2087 c.c.
Nella prospettiva del gravame, lo stesso Tribunale aveva rilevato che i panneLI in cartongesso la cui caduta aveva ferito non avrebbero dovuto essere collocati Parte_1 sul luogo dell'infortunio; la circostanza che tali panneLI si trovassero in un luogo differente da quello previsto e che fossero stati posizionati in modo incauto, era imputabile anche all' omessa vigilanza del datore di lavoro, né rilevava, per escludere la responsabilità di quest'ultimo, che potessero esserci altri soggetti corresponsabili dell'erroneo e vietato deposito.
Con il secondo motivo di impugnazione ha sottolineato la Parte_1 contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui essa ha argomentato che “il
PSC di cantiere non prescriveva in modo tassativo la realizzazione all'esterno del cantiere delle componenti dei canali di aerazione appaltate a (…) in Controparte_2 quanto nel piano la misura protettiva indicata consisteva nel 'prefabbricare preferibilmente all'esterno del cantiere le componenti e consegnarle in cantiere pronte per la posa in opera', per cui non era escluso che le lavorazioni necessarie per realizzare le sezioni di tubazione più piccole, che dovevano necessariamente adattarsi all'andamento delle pareti, venissero fatte direttamente in cantiere”.
Nella prospettiva del gravame, la circostanza che il Piano di Sicurezza e
Coordinamento del cantiere avesse contemplato l'eventualità che le lavorazioni affidate a potessero essere eseguite anche all'interno dell'edificio avrebbe Controparte_2 dovuto a maggior ragione indurre il primo giudice ad affermare la responsabilità del datore di lavoro per omessa vigilanza sui luoghi nei quali i propri dipendenti potevano essere chiamati ad operare. pag. 5/13 Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra Parte_1 trascritte, insistendo anche per l'espletamento di CTU medico legale.
Con memoria difensiva depositata in data 8.11.2024 si è costituita CP_1
già contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e
[...] Controparte_2 chiedendone il rigetto.
Nel difendere il percorso argomentativo della sentenza impugnata, la società ha ricordato come nel cantiere milanese di via Bergognone operassero una pluralità di aziende e ha stigmatizzato che l'esecuzione dei lavori in cartongesso non era di propria competenza. L'appellata ha in particolare sottolineato che “quello che emerge dalle varie testimonianze e dal verbale degli accertamenti condotti dalla ATS è che gli operai della F.LI DI S.p.A. e della il capocantiere in primis, Controparte_5 contravvenendo alle disposizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, dopo la pausa pranzo hanno posizionato le lastre in cartongesso - che avrebbero dovuto posare nel tardo pomeriggio, dopo che gli operai della avessero terminato i propri lavori - nell'area che era stata Controparte_2 chiaramente assegnata alla lastre semplicemente appoggiate al Controparte_2 muro e non in sicurezza. Lastre di cui lo stesso ricorrente dice di non essersi avveduto”; secondo l'appellata, pertanto, la responsabilità dell'accaduto doveva essere ascritta ad altri, oltre che allo stesso lavoratore (non accortosi del posizionamento, per giunta scorretto, dei panneLI poi caduti).
ha poi reiterato le domande svolte nei confronti della Controparte_1 propria assicurazione.
Con memoria difensiva depositata in data 8.11.2024 si è costituita per il gravame anche (di seguito solo ), contestando la fondatezza Controparte_3 CP_3 dei motivi d'appello e reiterando, in via subordinata, le eccezioni concernenti l'operatività della polizza (in particolare relativamente a franchigia e massimale).
Disposta CTU medico legale sulla persona dell'appellante, all'udienza del 12 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I motivi di appello principale, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
pag. 6/13 E' pacifico che in data 27.4.2015, mentre lavorava in un cantiere edile sito in
Milano, via Bergognone, Eugenio Infantino- all'epoca dipendente di Controparte_2 sia rimasto vittima di un infortunio sul lavoro.
[...]
In particolare, mentre stava eseguendo alcune delle lavorazioni appaltate a all'interno dell'immobile sede del cantiere, una ventina di panneLI di Controparte_2 cartongesso di rilevanti dimensioni, appoggiati in verticale ad una parete del medesimo locale ove stava lavorando, erano improvvisamente caduti, colpendo il Parte_1 medesimo e cagionandoli lesioni. Parte_1
La dinamica dell'accaduto, non contestata, emerge con chiarezza dall'indagine svolta dal servizio ispettivo dell'ATS competente (cfr. doc. 1 fascicolo appellante).
E' poi parimenti pacifico, oltre che risultante dal medesimo rapporto ispettivo, che nel cantiere operassero contemporaneamente una pluralità di imprese e che lo stoccaggio e posa in opera dei panneLI in cartongesso non rientrasse nelle attività affidate in appalto a Controparte_2
Tuttavia, ad avviso del Collegio, detta circostanza non vale ad escludere la responsabilità ex art. 2087 c.c. che invece, nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, deve essere affermata.
Va infatti ricordato che, in tema di tutela antinfortunistica, ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l'ambiente di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 547 del 1955, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ex art. 2087 cod. civ., ad informarsi sui rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo e a dare le conseguenti informazioni ed istruzioni ai propri dipendenti.
Inoltre, nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro,
l'onere gravante sul prestatore di provare l'inadempimento non comprende anche l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate, essendo invece sufficiente l'allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la pag. 7/13 concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto;
incombe, per converso, sulla parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass. 16/03/2025 n. 6984).
Nel caso di specie, pertanto, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento all'obbligo di vigilanza in merito all'effettiva sicurezza del luogo di lavoro, avrebbe Controparte_2 dovuto allegare e provare di avere predisposto tutte le misure necessarie ad evitare l'infortunio e di avere vigilato sulla loro concreta attuazione;
cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
In via esemplificativa, non è stato né allegato né provato che la società abbia anche solo verificato che fossero state effettivamente adottate le misure astrattamente previste: per lo stoccaggio in sicurezza dei materiali;
per l'adeguata segnalazione della presenza, nel locale dove sono stati stoccati i panneLI, di propria manovalanza impiegata nell'esecuzione di lavorazioni;
per la concreta verifica del rispetto delle misure preventive pianificate (ad esempio, per il deposito di materiali: cfr. punto 5.6 PSC;
cfr. anche pagina 66: “il dislocamento dei depositi deve essere scelto in modo da evitare il più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone”), con particolare e specifico riguardo ai rischi connessi all'interferenza di più operatori diversi.
La circostanza che in quale cantiere fossero notoriamente chiamate ad operare più imprese, deputate a lavorazioni diverse, avrebbe infatti dovuto indurre a vigilare non solo sulla predisposizione, ma anche sulla effettiva Controparte_2 attuazione delle misure precauzionali connessi allo stoccaggio dei materiali e ai c.d. rischi di interferenza.
Sul punto, al contrario, si è limitata ad addurre di non essere Controparte_2 responsabile dello stoccaggio del materiale edile, avvenuto in modo difforme da quanto astrattamente previsto, ed a richiamare gli esiti degli accertamenti dell'ATS (secondo cui “Dagli elementi raccolti non è stato possibile definire in che posizione si trovassero le lastre prima della loro caduta cosa o chi abbia provocato lo scivolamento delle lastre, pertanto non sono individuabili responsabilità né a carico del datore di lavoro né a carico di altre figure del cantiere”), senza tuttavia Parte_3
pag. 8/13 dimostrare di avere in qualche modo vigilato sul fatto che le misure preventive previste venissero anche effettivamente attuate.
A ben vedere, dalla stessa indagine ATS che l'appellata invoca- ed i cui esiti sono prodotti al doc. 1 appellante - emerge invece la violazione delle misure precauzionali previste dal PSC.
Eloquenti risultano, ad avviso del Collegio, le dichiarazioni rese in sede ispettiva da direttore tecnico del cantiere, dalle quali risulta che, per ragioni di Persona_1 urgenza, proprio il giorno dell'infortunio si sia derogato alle procedure di cautela ordinariamente previste relativamente sia al trasporto e stoccaggio del materiale, sia alla gestione delle c.d. interferenze;
ciò senza che alcun incaricato di Controparte_2 pure nel frangente rappresentata in cantiere dal caposquadra sia intervenuto CP_6 per pretenderne l'osservanza.
Queste, infatti, le dichiarazioni rese da “il giorno dell'infortunio il mezzo su Per_1 cui erano state trasportate le lastre in cartongesso non ha seguito il percorso di cui sopra, ma probabilmente ha avuto accesso al cantiere senza passare dalla portineria ma entrando direttamente dall'area antistante l'edificio, priva delle delimitazioni di cantiere normalmente presenti. (…) normalmente le interferenze erano gestite dal CSE attraverso il cronoprogramma dei lavori redatto con cadenza settimanale. In quei giorni, invece, dato l'avvicinarsi della data di fine cantiere e date le opere aggiuntive non previste e richieste dal committente, le interferenze venivano gestite mediante email, riunioni di coordinamento o direttamente in cantiere tramite accordi verbali tra il CSE e i preposti delle singole imprese esecutrici”).
In simile contesto, non può dirsi dimostrato da parte dell'appellata il corretto adempimento agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., obblighi il cui rispetto avrebbe invece consentito di evitare il verificarsi dell'infortunio.
Né ad escludere la responsabilità dell'appellata vale la sussistenza di altri soggetti parimenti negligenti ed ipoteticamente corresponsabili in quanto, come noto, “In tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. per gli infortuni sul luogo di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo
(contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono pag. 9/13 solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento” (così Cass. 27/04/2021
n. 11116).
Accertata la responsabilità di nella causazione dell'infortunio Controparte_1 occorso ad in data 27/04/2015, per la concreta liquidazione del Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da quest'ultimo soccorre la CTU medico legale espletata nel corso del giudizio di appello (le cui conclusioni, logicamente ed esaurientemente motivate, non sono state fatte oggetto di alcun rilievo critico ad opera delle parti e sono fatte proprie dalla Corte).
Il CTU, sulla scorta della visita del periziando e della documentazione medica agli atti, ha appurato che, in conseguenza del sinistro, abbia riportato una Parte_1 invalidità permanente pari al 14% ed una invalidità temporanea per 90 giorni al 75%, per 60 giorni al 50% e per ulteriori 90 giorni al 25%; il grado di sofferenza psicofisica stimato dal CTU, su una scala da 1 a 5, è stato indicato in 3.
Muovendo da tali conclusioni, valutata la natura delle lesioni sofferte e il percorso terapeutico affrontato, utilizzando le tabelle all'uopo elaborate dal Tribunale di
Milano e considerata l'età del danneggiato al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (45 anni), il danno biologico temporaneo risarcibile viene quantificato in euro 13.800,00, il danno biologico permanente in euro 33.757,00 e il danno non patrimoniale diverso dal biologico in euro 10.138,00.
Va poi considerato il principio secondo cui “In tema di danno differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 d.lg. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere pag. 10/13 il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota
INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa
(danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente” (Cass., 7/02/2023, n.3694).
Ad integrazione di quanto già depositato con i documenti 4 e 5 di parte appellante (dai quali emerge l'avvenuta liquidazione di una rendita annua di euro
2665,26, con nota del 5.2.2025 (depositata nel fascicolo telematico in data 5.6.2025)
INAIL ha coerentemente precisato di avere liquidato ad una rendita il cui Parte_1 valore capitale era pari a € 80.176,28 (di cui € 41.829,09 per danno patrimoniale ed €
38.347,19 per danno biologico).
Procedendo al calcolo del danno differenziale secondo il criterio c.d. per poste, considerando il danno non patrimoniale diverso dal biologico (euro 10.128,00) ed il danno biologico temporaneo (euro 13.800,00), la somma dovuta dal datore di lavoro ad
è pari ad un totale di euro 23.928,00, oltre interessi e rivalutazione sulla Parte_1 somma devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata annualmente.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
pag. 11/13 Per questo, in applicazione del principio di soccombenza, le spese sostenute da per il doppio grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellata Parte_1
CP_1
Avuto riguardo al valore del credito accertato, alla natura della controversia ed al grado di complessità delle questioni trattate, allo svolgimento di istruttoria tecnica in grado d'appello, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.000,00 per il primo grado ed in euro 4.000,00 per il secondo, oltre iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Per il medesimo principio di soccombenza, le spese di ctu – già liquidate con separato decreto- vengono poste definitivamente a carico di CP_1
Stante la pacifica operatività della polizza stipulata con , quest'ultima dovrà CP_3 essere condannata a tenere indenne dalle conseguenze pregiudizievoli CP_1 derivanti dai capi superiori della sentenza, fatta salva la franchigia contrattuale di euro
2.500,00.
All'accoglimento della domanda di manleva consegue la condanna di a rifondere CP_3 ad le spese di lite del doppio grado di giudizio che, in applicazione dei CP_1 medesimi criteri poco sopra enunciati, vengono liquidate in euro 3.000,00 per il primo grado ed in euro 4.000,00 per il secondo, oltre iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
PQM
In riforma della sentenza n. 59/2022 del Tribunale di Como, accertata la responsabilità di ella causazione dell'infortunio occorso ad in Controparte_1 Parte_1 data 27/04/2015, condanna a corrispondere ad , a CP_1 Parte_1 titolo risarcitorio, la somma di euro 23.928,00, oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata annualmente;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già liquidate con CP_1 separato decreto;
condanna a rifondere ad le spese di lite del doppio CP_1 Parte_1 grado di giudizio, liquidate in euro 3000,00 per il primo grado ed in euro 4.000,00 per il pag. 12/13 secondo, oltre iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; condanna a tenere indenne Controparte_3 CP_1 dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dai capi superiori della sentenza, fatta salva la franchigia contrattuale di euro 2.500,00; condanna a rifondere ad le Controparte_3 CP_1 spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per il primo grado ed in euro 4.000,00 per il secondo, oltre iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali al
15%
Milano, 12/06/2025
Il Presidente La Consigliera est.
Giovanni Picciau Laura Bertoli
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 828/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Giovanni Picciau Presidente
Roberto Vignati Consigliere
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 59/2022 del Tribunale di Como, est.
Ortore, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 avv. Gianluca Gentile e Francesca Minella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Cantù, Piazza Garibaldi n. 3
Appellante
Contro
GIÀ (P. Controparte_1 Controparte_2
IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Lovadina, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Arosio (CO), via G. Oberdan n. 67/b
Appellata
E contro
(P.IVA ) rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv. Andrea Orlandoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Como, Via Mugiasca n. 10
Appellata in data 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni come di seguito precisate dalle parti: per : Parte_1
“Previa l'eventuale istruttoria che risultasse necessaria ed alla luce delle istanze già proposte in primo grado voglia la Corte di Appello: Nel merito:
- in riforma totale della decisione accogliere le originarie domande del signor Parte_1
così accertando e dichiarando la responsabilità di
[...] Controparte_2
(P.IVA ) nella determinazione dell'infortunio sul lavoro
[...] P.IVA_3 occorso al signor il 27/4/2015 e per l'effetto Parte_1
- Condannare la convenuta appellata al pagamento in favore del signor Parte_1
a titolo di risarcimento del danno differenziale rispetto a quanto riconosciuto
[...] da INAIL a titolo di rendita, della somma di € 121.721,50 ovvero a quella diversa somma che risulterà a seguito della istruttoria ed in corso di causa anche in funzione di espletanda C.T.U. e in via anche equitativa;
- Condannare altresì la convenuta al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio oltre gli accessori di legge e 15% spese generali.
In via istruttoria: si insiste nelle istanze tutte già dedotte in primo grado e qui replicate ed in particolare si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare ad Agenzia di Tutela della salute città metropolitana di Milano, Dipartimento di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di esibire in giudizio la documentazione relativa agli accertamenti svolti nei confronti di con verbale del 1/1/2026”; Controparte_2
per Controparte_1
“Piaccia all'ecce.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione reietta,
Nel merito: dato atto ed accertato che l'appello ex adverso proposto è infondato tanto in fatto quanto in diritto, in considerazione dei motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto, rigettare l'appello proposto dal Signor e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza di primo grado, con ogni conseguente statuizione e pronuncia;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche di uno solo dei motivi di appello ex adverso proposti accogliere le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado di seguito riportate:
CONCLUSIONI
Nel merito:
pag. 2/13 in via principale: dato atto ed accertato che non sussiste in capo alla Parte_2
ora alcuna responsabilità nella causazione dell'infortunio
[...] Controparte_1 occorso al ricorrente e per cui è causa, respingere, siccome infondate in fatto ed in diritto, le domande rivolte dal ricorrente nei confronti della società convenuta per insussistenza degli invocati presupposti di addebitabilità dell'azione per responsabilità aquiliana ex art. 2087 c.c. e 1218 c.c. ex adverso invocata;
in via subordinata: nella non creduta ipotesi che venga ritenuto sussistere un profilo di concorso in capo a determinarne la quota addebitabile alla Parte_2 stessa assolvendola nel modo migliore e dichiarare, in ogni caso, la terza chiamata
Zurich Insurance Slc, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a mantenere indenne la società resistente ora in Parte_2 Controparte_1 ragione e dipendenza dalla stipulazione del contratto di assicurazione – polizza
RCT/RCO originariamente avente il numero 036A8299 diventata nel tempo numero
036B0371 ed attualmente numero 036B0794, e relative appendici, con condanna della stessa al pagamento delle somme tutte che dovessero essere dichiarate dovuto dalla convenuta ora a favore del ricorrente;
Parte_2 Controparte_1
In via istruttoria: (…);
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”;
per : Controparte_3
“In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_4
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, nella denegata ipotesi di anche parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare Controparte_4 tenuta a mantenere indenne la entro i limiti, il massimale e
[...] Controparte_2 al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 59/2022 il Tribunale di Como ha rigettato il ricorso con cui aveva convenuto in giudizio la alle Parte_1 Controparte_2
pag. 3/13 dipendenze della quale egli lavorava dal 10/9/2014, per ottenere il risarcimento del danno differenziale sofferto a causa di un infortunio occorsogli in data 27/04/2015.
Mentre lavorava in un cantiere milanese nel cui ambito erano operanti più imprese appaltatrici e subappaltatrici, era infatti stato colpito da alcune lastre Parte_1 in cartongesso che erano state appoggiate verticalmente ad una parete;
le lastre gli erano cadute addosso mentre egli era inginocchiato per tagliare un tubo mediante un flessibile elettrico, arrecandogli lesioni.
Esaminata la dinamica dell'infortunio, il giudice di primo grado ha respinto le domande dell'infortunato non ravvisando alcuna responsabilità a carico del datore di lavoro (con assorbimento delle domande di manleva svolte da nei Controparte_2 confronti della propria assicurazione, ). Controparte_3
Più in particolare, preso atto che il procedimento penale si era concluso con l'assoluzione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed evidenziato che era mancata l'individuazione dell'impresa incaricata della posa delle lastre di cartongesso, il Tribunale di Como non ha ravvisato alcuna responsabilità a carico del datore di lavoro nell'aver assegnato al ricorrente l'esecuzione della lavorazione affidatagli, non essendo ragionevolmente prevedibile non solo che il luogo dove il proprio dipendente stava lavorando venisse utilizzato per lo stoccaggio delle lastre, ma soprattutto che queste sarebbero state incautamente appoggiate in verticale alla parete, anziché accatastate prudenzialmente sul pavimento.
Secondo il primo giudice, andava considerato che l'infortunio era stato causato dall'errato posizionamento delle lastre in cartongesso durante la pausa pranzo, di poco precedente l'infortunio, mentre era assente, all'interno di un locale diverso da Parte_1 quello all'uopo designato;
secondo il Tribunale, «l'infortunio è stato causato dall'errato posizionamento delle lastre in cartongesso, durante la pausa pranzo, di poco precedente l'infortunio, peraltro all'interno di un locale diverso da quello designato, che costituisce una condotta colposa di un terzo, risultata non solo del tutto imprevedibile per la resistente, ma addirittura “abnorme”, trattandosi di un comportamento anomalo ed eccezionale, tale da costituire una causa sopravvenuta, sufficiente a determinare l'evento e quindi, a interrompere il nesso di causalità tra la lavorazione affidata a e l'infortunio, avendo introdotto un rischio nuovo o Parte_1
pag. 4/13 comunque radicalmente esorbitante rispetto a queLI conoscibili dal datore di lavoro, i soli che questo è tenuto a prevenire e governare (vd Cass. pen. 22034/2018,
15124/2016)».
Con ricorso depositato in data 25.07.2024 ha impugnato la Parte_1 menzionata sentenza.
Con il primo motivo d'appello ha contestato la decisione nella parte in Parte_1 cui essa ha trascurato che il datore di lavoro non aveva in alcun modo adempiuto all'obbligo di vigilanza sul luogo deputato allo svolgimento della prestazione lavorativa, così violando il disposto dell'art. 2087 c.c.
Nella prospettiva del gravame, lo stesso Tribunale aveva rilevato che i panneLI in cartongesso la cui caduta aveva ferito non avrebbero dovuto essere collocati Parte_1 sul luogo dell'infortunio; la circostanza che tali panneLI si trovassero in un luogo differente da quello previsto e che fossero stati posizionati in modo incauto, era imputabile anche all' omessa vigilanza del datore di lavoro, né rilevava, per escludere la responsabilità di quest'ultimo, che potessero esserci altri soggetti corresponsabili dell'erroneo e vietato deposito.
Con il secondo motivo di impugnazione ha sottolineato la Parte_1 contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui essa ha argomentato che “il
PSC di cantiere non prescriveva in modo tassativo la realizzazione all'esterno del cantiere delle componenti dei canali di aerazione appaltate a (…) in Controparte_2 quanto nel piano la misura protettiva indicata consisteva nel 'prefabbricare preferibilmente all'esterno del cantiere le componenti e consegnarle in cantiere pronte per la posa in opera', per cui non era escluso che le lavorazioni necessarie per realizzare le sezioni di tubazione più piccole, che dovevano necessariamente adattarsi all'andamento delle pareti, venissero fatte direttamente in cantiere”.
Nella prospettiva del gravame, la circostanza che il Piano di Sicurezza e
Coordinamento del cantiere avesse contemplato l'eventualità che le lavorazioni affidate a potessero essere eseguite anche all'interno dell'edificio avrebbe Controparte_2 dovuto a maggior ragione indurre il primo giudice ad affermare la responsabilità del datore di lavoro per omessa vigilanza sui luoghi nei quali i propri dipendenti potevano essere chiamati ad operare. pag. 5/13 Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra Parte_1 trascritte, insistendo anche per l'espletamento di CTU medico legale.
Con memoria difensiva depositata in data 8.11.2024 si è costituita CP_1
già contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e
[...] Controparte_2 chiedendone il rigetto.
Nel difendere il percorso argomentativo della sentenza impugnata, la società ha ricordato come nel cantiere milanese di via Bergognone operassero una pluralità di aziende e ha stigmatizzato che l'esecuzione dei lavori in cartongesso non era di propria competenza. L'appellata ha in particolare sottolineato che “quello che emerge dalle varie testimonianze e dal verbale degli accertamenti condotti dalla ATS è che gli operai della F.LI DI S.p.A. e della il capocantiere in primis, Controparte_5 contravvenendo alle disposizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, dopo la pausa pranzo hanno posizionato le lastre in cartongesso - che avrebbero dovuto posare nel tardo pomeriggio, dopo che gli operai della avessero terminato i propri lavori - nell'area che era stata Controparte_2 chiaramente assegnata alla lastre semplicemente appoggiate al Controparte_2 muro e non in sicurezza. Lastre di cui lo stesso ricorrente dice di non essersi avveduto”; secondo l'appellata, pertanto, la responsabilità dell'accaduto doveva essere ascritta ad altri, oltre che allo stesso lavoratore (non accortosi del posizionamento, per giunta scorretto, dei panneLI poi caduti).
ha poi reiterato le domande svolte nei confronti della Controparte_1 propria assicurazione.
Con memoria difensiva depositata in data 8.11.2024 si è costituita per il gravame anche (di seguito solo ), contestando la fondatezza Controparte_3 CP_3 dei motivi d'appello e reiterando, in via subordinata, le eccezioni concernenti l'operatività della polizza (in particolare relativamente a franchigia e massimale).
Disposta CTU medico legale sulla persona dell'appellante, all'udienza del 12 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I motivi di appello principale, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
pag. 6/13 E' pacifico che in data 27.4.2015, mentre lavorava in un cantiere edile sito in
Milano, via Bergognone, Eugenio Infantino- all'epoca dipendente di Controparte_2 sia rimasto vittima di un infortunio sul lavoro.
[...]
In particolare, mentre stava eseguendo alcune delle lavorazioni appaltate a all'interno dell'immobile sede del cantiere, una ventina di panneLI di Controparte_2 cartongesso di rilevanti dimensioni, appoggiati in verticale ad una parete del medesimo locale ove stava lavorando, erano improvvisamente caduti, colpendo il Parte_1 medesimo e cagionandoli lesioni. Parte_1
La dinamica dell'accaduto, non contestata, emerge con chiarezza dall'indagine svolta dal servizio ispettivo dell'ATS competente (cfr. doc. 1 fascicolo appellante).
E' poi parimenti pacifico, oltre che risultante dal medesimo rapporto ispettivo, che nel cantiere operassero contemporaneamente una pluralità di imprese e che lo stoccaggio e posa in opera dei panneLI in cartongesso non rientrasse nelle attività affidate in appalto a Controparte_2
Tuttavia, ad avviso del Collegio, detta circostanza non vale ad escludere la responsabilità ex art. 2087 c.c. che invece, nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, deve essere affermata.
Va infatti ricordato che, in tema di tutela antinfortunistica, ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l'ambiente di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 547 del 1955, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ex art. 2087 cod. civ., ad informarsi sui rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo e a dare le conseguenti informazioni ed istruzioni ai propri dipendenti.
Inoltre, nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro,
l'onere gravante sul prestatore di provare l'inadempimento non comprende anche l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate, essendo invece sufficiente l'allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la pag. 7/13 concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto;
incombe, per converso, sulla parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass. 16/03/2025 n. 6984).
Nel caso di specie, pertanto, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento all'obbligo di vigilanza in merito all'effettiva sicurezza del luogo di lavoro, avrebbe Controparte_2 dovuto allegare e provare di avere predisposto tutte le misure necessarie ad evitare l'infortunio e di avere vigilato sulla loro concreta attuazione;
cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
In via esemplificativa, non è stato né allegato né provato che la società abbia anche solo verificato che fossero state effettivamente adottate le misure astrattamente previste: per lo stoccaggio in sicurezza dei materiali;
per l'adeguata segnalazione della presenza, nel locale dove sono stati stoccati i panneLI, di propria manovalanza impiegata nell'esecuzione di lavorazioni;
per la concreta verifica del rispetto delle misure preventive pianificate (ad esempio, per il deposito di materiali: cfr. punto 5.6 PSC;
cfr. anche pagina 66: “il dislocamento dei depositi deve essere scelto in modo da evitare il più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone”), con particolare e specifico riguardo ai rischi connessi all'interferenza di più operatori diversi.
La circostanza che in quale cantiere fossero notoriamente chiamate ad operare più imprese, deputate a lavorazioni diverse, avrebbe infatti dovuto indurre a vigilare non solo sulla predisposizione, ma anche sulla effettiva Controparte_2 attuazione delle misure precauzionali connessi allo stoccaggio dei materiali e ai c.d. rischi di interferenza.
Sul punto, al contrario, si è limitata ad addurre di non essere Controparte_2 responsabile dello stoccaggio del materiale edile, avvenuto in modo difforme da quanto astrattamente previsto, ed a richiamare gli esiti degli accertamenti dell'ATS (secondo cui “Dagli elementi raccolti non è stato possibile definire in che posizione si trovassero le lastre prima della loro caduta cosa o chi abbia provocato lo scivolamento delle lastre, pertanto non sono individuabili responsabilità né a carico del datore di lavoro né a carico di altre figure del cantiere”), senza tuttavia Parte_3
pag. 8/13 dimostrare di avere in qualche modo vigilato sul fatto che le misure preventive previste venissero anche effettivamente attuate.
A ben vedere, dalla stessa indagine ATS che l'appellata invoca- ed i cui esiti sono prodotti al doc. 1 appellante - emerge invece la violazione delle misure precauzionali previste dal PSC.
Eloquenti risultano, ad avviso del Collegio, le dichiarazioni rese in sede ispettiva da direttore tecnico del cantiere, dalle quali risulta che, per ragioni di Persona_1 urgenza, proprio il giorno dell'infortunio si sia derogato alle procedure di cautela ordinariamente previste relativamente sia al trasporto e stoccaggio del materiale, sia alla gestione delle c.d. interferenze;
ciò senza che alcun incaricato di Controparte_2 pure nel frangente rappresentata in cantiere dal caposquadra sia intervenuto CP_6 per pretenderne l'osservanza.
Queste, infatti, le dichiarazioni rese da “il giorno dell'infortunio il mezzo su Per_1 cui erano state trasportate le lastre in cartongesso non ha seguito il percorso di cui sopra, ma probabilmente ha avuto accesso al cantiere senza passare dalla portineria ma entrando direttamente dall'area antistante l'edificio, priva delle delimitazioni di cantiere normalmente presenti. (…) normalmente le interferenze erano gestite dal CSE attraverso il cronoprogramma dei lavori redatto con cadenza settimanale. In quei giorni, invece, dato l'avvicinarsi della data di fine cantiere e date le opere aggiuntive non previste e richieste dal committente, le interferenze venivano gestite mediante email, riunioni di coordinamento o direttamente in cantiere tramite accordi verbali tra il CSE e i preposti delle singole imprese esecutrici”).
In simile contesto, non può dirsi dimostrato da parte dell'appellata il corretto adempimento agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., obblighi il cui rispetto avrebbe invece consentito di evitare il verificarsi dell'infortunio.
Né ad escludere la responsabilità dell'appellata vale la sussistenza di altri soggetti parimenti negligenti ed ipoteticamente corresponsabili in quanto, come noto, “In tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. per gli infortuni sul luogo di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo
(contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono pag. 9/13 solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento” (così Cass. 27/04/2021
n. 11116).
Accertata la responsabilità di nella causazione dell'infortunio Controparte_1 occorso ad in data 27/04/2015, per la concreta liquidazione del Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da quest'ultimo soccorre la CTU medico legale espletata nel corso del giudizio di appello (le cui conclusioni, logicamente ed esaurientemente motivate, non sono state fatte oggetto di alcun rilievo critico ad opera delle parti e sono fatte proprie dalla Corte).
Il CTU, sulla scorta della visita del periziando e della documentazione medica agli atti, ha appurato che, in conseguenza del sinistro, abbia riportato una Parte_1 invalidità permanente pari al 14% ed una invalidità temporanea per 90 giorni al 75%, per 60 giorni al 50% e per ulteriori 90 giorni al 25%; il grado di sofferenza psicofisica stimato dal CTU, su una scala da 1 a 5, è stato indicato in 3.
Muovendo da tali conclusioni, valutata la natura delle lesioni sofferte e il percorso terapeutico affrontato, utilizzando le tabelle all'uopo elaborate dal Tribunale di
Milano e considerata l'età del danneggiato al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (45 anni), il danno biologico temporaneo risarcibile viene quantificato in euro 13.800,00, il danno biologico permanente in euro 33.757,00 e il danno non patrimoniale diverso dal biologico in euro 10.138,00.
Va poi considerato il principio secondo cui “In tema di danno differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 d.lg. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere pag. 10/13 il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota
INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa
(danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente” (Cass., 7/02/2023, n.3694).
Ad integrazione di quanto già depositato con i documenti 4 e 5 di parte appellante (dai quali emerge l'avvenuta liquidazione di una rendita annua di euro
2665,26, con nota del 5.2.2025 (depositata nel fascicolo telematico in data 5.6.2025)
INAIL ha coerentemente precisato di avere liquidato ad una rendita il cui Parte_1 valore capitale era pari a € 80.176,28 (di cui € 41.829,09 per danno patrimoniale ed €
38.347,19 per danno biologico).
Procedendo al calcolo del danno differenziale secondo il criterio c.d. per poste, considerando il danno non patrimoniale diverso dal biologico (euro 10.128,00) ed il danno biologico temporaneo (euro 13.800,00), la somma dovuta dal datore di lavoro ad
è pari ad un totale di euro 23.928,00, oltre interessi e rivalutazione sulla Parte_1 somma devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata annualmente.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
pag. 11/13 Per questo, in applicazione del principio di soccombenza, le spese sostenute da per il doppio grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellata Parte_1
CP_1
Avuto riguardo al valore del credito accertato, alla natura della controversia ed al grado di complessità delle questioni trattate, allo svolgimento di istruttoria tecnica in grado d'appello, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.000,00 per il primo grado ed in euro 4.000,00 per il secondo, oltre iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Per il medesimo principio di soccombenza, le spese di ctu – già liquidate con separato decreto- vengono poste definitivamente a carico di CP_1
Stante la pacifica operatività della polizza stipulata con , quest'ultima dovrà CP_3 essere condannata a tenere indenne dalle conseguenze pregiudizievoli CP_1 derivanti dai capi superiori della sentenza, fatta salva la franchigia contrattuale di euro
2.500,00.
All'accoglimento della domanda di manleva consegue la condanna di a rifondere CP_3 ad le spese di lite del doppio grado di giudizio che, in applicazione dei CP_1 medesimi criteri poco sopra enunciati, vengono liquidate in euro 3.000,00 per il primo grado ed in euro 4.000,00 per il secondo, oltre iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
PQM
In riforma della sentenza n. 59/2022 del Tribunale di Como, accertata la responsabilità di ella causazione dell'infortunio occorso ad in Controparte_1 Parte_1 data 27/04/2015, condanna a corrispondere ad , a CP_1 Parte_1 titolo risarcitorio, la somma di euro 23.928,00, oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata annualmente;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già liquidate con CP_1 separato decreto;
condanna a rifondere ad le spese di lite del doppio CP_1 Parte_1 grado di giudizio, liquidate in euro 3000,00 per il primo grado ed in euro 4.000,00 per il pag. 12/13 secondo, oltre iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; condanna a tenere indenne Controparte_3 CP_1 dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dai capi superiori della sentenza, fatta salva la franchigia contrattuale di euro 2.500,00; condanna a rifondere ad le Controparte_3 CP_1 spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per il primo grado ed in euro 4.000,00 per il secondo, oltre iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali al
15%
Milano, 12/06/2025
Il Presidente La Consigliera est.
Giovanni Picciau Laura Bertoli
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