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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 01/04/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara
Il Tribunale Ordinario di Ferrara, composto dai magistrati
Dott. Anna Ghedini -Presidente relatore
Dott. Costanza Perri -Giudice
Dott. Marianna Cocca -Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss.
CCII da residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ROBERTO ANSELMI;
viste le integrazioni depositate in data;
rilevato che:
come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma secondo, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria (anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); tale soluzione può infatti essere ragionevolmente applicata anche alla liquidazione controllata;
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto la parte ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Ferrara;
le due ricorrenti sono in stato di sovraindebitamento;
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;
la domanda è corredata dalla relazione, redatta dal Gestore della Crisi nominato dall'OCC,
considerato che:
il Tribunale è tenuto a stabilire il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione in quanto destinato al sostentamento del debitore, avuto riguardo alla situazione economica del complessivo nucleo familiare;
che al di la' di una serie di fogli scritti a mano contenenti elenco di spese di Pt_1
( e cio' incongruamente poiche' viene indicato il figlio che invece e'
[...] CP_1
figlio di , nessuna documentazione e' posta a fondamento delle spese Persona_1
allegate ne' alcuna verifica e' stata effettuata, contrariamente al dettato legislativo, dal gestore nominato che si e' limitato a allegate al doc. 57 uno specchietto di spese che non vi e' modo di comprendere a cosa si riferiscano;
che guadagna 1900 euro al mese e la sorella euro 1570 euro al Persona_1 Pt_1
mese; entrambe vivono in un appartamento del figlio di nessuna prova Per_1
essendovi della corresponsione dell'asserito canone di godimento;
che pertanto, assente alcun riferimento di spesa e tenuto conto della inefficacia dei pignoramenti presso terzi e delle cessioni di credito futuro rispetto alla operativita' della liquidazione controllata con conseguente pienezza degli emolumenti spettanti alle due debitrici, puo' essere stabilita in euro 1200,00 per e euro 1200 per Persona_1 Parte_1 la somma che entrambe possono trattenere del proprio stipendio il resto dovendo essere erogato direttamente alla procedura;
ritenuto che possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;
atteso che la disciplina della liquidazione controllata, pur nei limiti della compatibilità, fa richiamo alle disposizioni contenute nel Titolo III del CCII ad opera, rispettivamente, dell'art. 65 comma 2 del CCII e dell'art. 270 comma 5 del CCII;
ritenuto pertanto che, alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 49 comma 3 lett. f) del CCII, con la conseguenza che il nominando liquidatore deve essere autorizzato dal Tribunale, sin dall'apertura della procedura, ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma, onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di nata a Parte_1
Bondeno il 30.6.68 e di nata a [...] il [...]; Persona_1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Anna Ghedini;
NOMINA
Il dott. Andrea Pavanelli con studio in Ferrara nelle funzioni di Liquidatore ai sensi dell'articolo 269 CCII;
AUTORIZZA il liquidatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3, lett. f), del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto
Liquidatore;
ESCLUDE
dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni della ricorrente fino al limite di € 1200 mensili per e di euro 1200 mensili per al netto delle Persona_1 Parte_1
eventuali imposte riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi;
DISPONE
che quanto eccede tale somma venga versato direttamente dal datore di lavoro o da
INPS al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale per la durata di mesi tre e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
ORDINA
al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA
l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE
che il Liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali comunichera' senza indugio la presente sentenza, specificando i termini e i modi della insinuazione al passivo e con decorrenza del termine per la stessa dalla comunicazione.
Per le comunicazioni il liquidatore utilizzera' la pec della procedura che avra' cura di aprire a mezzo della piattaforma Fallco. L'esecuzione delle comunicazioni dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30.6.25) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282
CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione controllata di Parte_1
e di on vi è denaro necessario per far fronte alle spese relative agli Persona_1
atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale del predetto articolo “nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata” dichiarata con Sentenza
n. 121/2024 dalla Corte Costituzionale.
Così deciso in nella camera di consiglio del 1/4/2025.
Il Presidente estensore
( Anna Ghedini)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara
Il Tribunale Ordinario di Ferrara, composto dai magistrati
Dott. Anna Ghedini -Presidente relatore
Dott. Costanza Perri -Giudice
Dott. Marianna Cocca -Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss.
CCII da residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ROBERTO ANSELMI;
viste le integrazioni depositate in data;
rilevato che:
come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma secondo, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria (anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); tale soluzione può infatti essere ragionevolmente applicata anche alla liquidazione controllata;
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto la parte ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Ferrara;
le due ricorrenti sono in stato di sovraindebitamento;
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;
la domanda è corredata dalla relazione, redatta dal Gestore della Crisi nominato dall'OCC,
considerato che:
il Tribunale è tenuto a stabilire il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione in quanto destinato al sostentamento del debitore, avuto riguardo alla situazione economica del complessivo nucleo familiare;
che al di la' di una serie di fogli scritti a mano contenenti elenco di spese di Pt_1
( e cio' incongruamente poiche' viene indicato il figlio che invece e'
[...] CP_1
figlio di , nessuna documentazione e' posta a fondamento delle spese Persona_1
allegate ne' alcuna verifica e' stata effettuata, contrariamente al dettato legislativo, dal gestore nominato che si e' limitato a allegate al doc. 57 uno specchietto di spese che non vi e' modo di comprendere a cosa si riferiscano;
che guadagna 1900 euro al mese e la sorella euro 1570 euro al Persona_1 Pt_1
mese; entrambe vivono in un appartamento del figlio di nessuna prova Per_1
essendovi della corresponsione dell'asserito canone di godimento;
che pertanto, assente alcun riferimento di spesa e tenuto conto della inefficacia dei pignoramenti presso terzi e delle cessioni di credito futuro rispetto alla operativita' della liquidazione controllata con conseguente pienezza degli emolumenti spettanti alle due debitrici, puo' essere stabilita in euro 1200,00 per e euro 1200 per Persona_1 Parte_1 la somma che entrambe possono trattenere del proprio stipendio il resto dovendo essere erogato direttamente alla procedura;
ritenuto che possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;
atteso che la disciplina della liquidazione controllata, pur nei limiti della compatibilità, fa richiamo alle disposizioni contenute nel Titolo III del CCII ad opera, rispettivamente, dell'art. 65 comma 2 del CCII e dell'art. 270 comma 5 del CCII;
ritenuto pertanto che, alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 49 comma 3 lett. f) del CCII, con la conseguenza che il nominando liquidatore deve essere autorizzato dal Tribunale, sin dall'apertura della procedura, ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma, onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di nata a Parte_1
Bondeno il 30.6.68 e di nata a [...] il [...]; Persona_1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Anna Ghedini;
NOMINA
Il dott. Andrea Pavanelli con studio in Ferrara nelle funzioni di Liquidatore ai sensi dell'articolo 269 CCII;
AUTORIZZA il liquidatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3, lett. f), del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto
Liquidatore;
ESCLUDE
dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni della ricorrente fino al limite di € 1200 mensili per e di euro 1200 mensili per al netto delle Persona_1 Parte_1
eventuali imposte riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi;
DISPONE
che quanto eccede tale somma venga versato direttamente dal datore di lavoro o da
INPS al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale per la durata di mesi tre e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
ORDINA
al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA
l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE
che il Liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali comunichera' senza indugio la presente sentenza, specificando i termini e i modi della insinuazione al passivo e con decorrenza del termine per la stessa dalla comunicazione.
Per le comunicazioni il liquidatore utilizzera' la pec della procedura che avra' cura di aprire a mezzo della piattaforma Fallco. L'esecuzione delle comunicazioni dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30.6.25) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282
CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione controllata di Parte_1
e di on vi è denaro necessario per far fronte alle spese relative agli Persona_1
atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale del predetto articolo “nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata” dichiarata con Sentenza
n. 121/2024 dalla Corte Costituzionale.
Così deciso in nella camera di consiglio del 1/4/2025.
Il Presidente estensore
( Anna Ghedini)