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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2439/2023 RG. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BERTAGGIA DANIELE con domicilio eletto Parte_1 in VIA ALDIGHIERI 10 FERRARA contro contumace Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il dott. conveniva in giudizio la società Parte_1 estera società con sede in Polonia in Ul. Piotrkowska 116 lok. 52 Controparte_1 Lodz;
Lodzkie; Postal Code: 90-006, al fine di ottenere la restituzione della somma di Euro 188.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun bonifico sino al saldo effettivo., corrisposta a favore della convenuta dal mese di gennaio 2022 sino a marzo 2022 nell'erroneo presupposto di aver investito tale importo in operazioni di trading on line.
Concludeva chiedendo:
“- accertare e dichiarare il Dott. ha effettuato le operazioni di bonifico come sopra Parte_1 evidenziate, senza l'esistenza di una causa reale, e/o di un contratto, con conseguente revocabilità di tali operazioni di bonifico eseguite da quest'ultimo a favore della società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Polonia in Ul. Piotrkowska 116
[...] lok. 52 Lodz;
Lodzkie; Postal Code: 90-006, register number 0000911664, siccome prive di titolo giustificativo e/o per mancanza di un contratto in violazione dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 del TUF, nonché costituenti, per l'effetto un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., in capo alla convenuta e conseguentemente
- condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Polonia Ul. Piotrkowska 116 lok. 52 Lodz;
Lodzkie; Postal Code: 90-006, register number 0000911664, alla restituzione della somma di € 188.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun bonifico sino al saldo effettivo, a favore del Dott.
, per i motivi suesposti. Parte_1
pagina 1 di 3 Con vittoria di spese e compenso professionale, rimb. Forf. 15%, Iva e cap come per legge”.
Nessuno si costituiva per la società estera convenuta con conseguente dichiarazione di sua contumacia.
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale offerta da parte attrice.
Le domande avanzate dal dott. sono fondate e meritano accoglimento. Parte_1
Risulta documentalmente provato che lo stesso abbia effettuato, mediante n.9 bonifici bancari, eseguiti nel periodo intercorrente da gennaio 2022 a marzo 2022, versamenti per complessivi Euro 188.000,00 a favore della società (doc.n.2). Controparte_1
Le somme versate avrebbero dovuto essere utilizzate per investimenti finanziari nel trading online, come gli era stato prospettato da due brokers appartenenti alla società “ActiveTraders24” e
“FINAZ.IO” con i quali l'attore aveva avuto solo contatti telefonici o via sms (doc.n.4).
Non vi è prova alcuna che, dopo l'incameramento dell'ingente somma da parte della convenuta, quest'ultima abbia sottoposto all'attore alcun contratto di investimento, o abbia effettuato alcuna operazione, o, infine, abbia restituito le somme percepite, a seguito anche della diffida del proprio legale (doc.n.6).
Va quindi dichiarata la nullità del contratto per assenza di forma scritta ai sensi dell'art. 23 TUF e perché concluso con una società che non ha dimostrato di possedere le necessarie autorizzazioni allo svolgimento di attività finanziaria né l'iscrizione all'apposito albo.
Del resto, la Consob ed altre autorità europee ed extraeuropee (doc.n.5) hanno segnalato che le predette società e i loro siti web stavano offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
La società convenuta, non costituitasi in giudizio, nulla ha dedotto circa l'esistenza di un valido titolo giustificativo alla base dei pagamenti ricevuti in suo favore.
Come noto, l'accertata nullità di un negozio giuridico, in esecuzione del quale è stato eseguito un pagamento, dà luogo a un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta a ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo (cfr. Cass., n. 15669/2011).
L'azione di ripetizione d'indebito, che ha natura restitutoria ed è personale, presuppone “che manchi la causa petendi o che venga meno per effetto di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o dichiarazione di inefficacia del negozio in attuazione del quale è stata effettuata la prestazione” (cfr. tra le tante, Cass., n. 3994/2006 e Cass., n. 7651/2005).
Per tale ragione sussiste l'obbligo della convenuta di restituire all'attore l'importo richiesto, maggiorato degli interessi dalla data di ciascun bonifico sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente esperita (nulla per la fase istruttoria, non essendo stata esperita alcuna istruttoria, e ai minimi quella decisoria non avendo visto il deposito di conclusionali e repliche, ma solo memoria conclusiva ripetitiva delle difese già esposte nei precedenti atti) e dei parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
Condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 pagina 2 di 3 tempore, con sede in Polonia in Ul. Piotrkowska 116 lok. 52 Lodz;
Lodzkie; Postal Code: 90-006, register number 0000911664, alla restituzione, in favore del dott. della somma di Parte_1 Euro 188.000,00, oltre ad interessi legali dalla data di ciascun bonifico sino al saldo effettivo;
Condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in Euro 6.307,00 per diritti ed Euro 786,00 per spese oltre al 15% spese generali, cpa e iva di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Bologna, lì 15/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2439/2023 RG. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BERTAGGIA DANIELE con domicilio eletto Parte_1 in VIA ALDIGHIERI 10 FERRARA contro contumace Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il dott. conveniva in giudizio la società Parte_1 estera società con sede in Polonia in Ul. Piotrkowska 116 lok. 52 Controparte_1 Lodz;
Lodzkie; Postal Code: 90-006, al fine di ottenere la restituzione della somma di Euro 188.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun bonifico sino al saldo effettivo., corrisposta a favore della convenuta dal mese di gennaio 2022 sino a marzo 2022 nell'erroneo presupposto di aver investito tale importo in operazioni di trading on line.
Concludeva chiedendo:
“- accertare e dichiarare il Dott. ha effettuato le operazioni di bonifico come sopra Parte_1 evidenziate, senza l'esistenza di una causa reale, e/o di un contratto, con conseguente revocabilità di tali operazioni di bonifico eseguite da quest'ultimo a favore della società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Polonia in Ul. Piotrkowska 116
[...] lok. 52 Lodz;
Lodzkie; Postal Code: 90-006, register number 0000911664, siccome prive di titolo giustificativo e/o per mancanza di un contratto in violazione dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 del TUF, nonché costituenti, per l'effetto un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., in capo alla convenuta e conseguentemente
- condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Polonia Ul. Piotrkowska 116 lok. 52 Lodz;
Lodzkie; Postal Code: 90-006, register number 0000911664, alla restituzione della somma di € 188.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun bonifico sino al saldo effettivo, a favore del Dott.
, per i motivi suesposti. Parte_1
pagina 1 di 3 Con vittoria di spese e compenso professionale, rimb. Forf. 15%, Iva e cap come per legge”.
Nessuno si costituiva per la società estera convenuta con conseguente dichiarazione di sua contumacia.
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale offerta da parte attrice.
Le domande avanzate dal dott. sono fondate e meritano accoglimento. Parte_1
Risulta documentalmente provato che lo stesso abbia effettuato, mediante n.9 bonifici bancari, eseguiti nel periodo intercorrente da gennaio 2022 a marzo 2022, versamenti per complessivi Euro 188.000,00 a favore della società (doc.n.2). Controparte_1
Le somme versate avrebbero dovuto essere utilizzate per investimenti finanziari nel trading online, come gli era stato prospettato da due brokers appartenenti alla società “ActiveTraders24” e
“FINAZ.IO” con i quali l'attore aveva avuto solo contatti telefonici o via sms (doc.n.4).
Non vi è prova alcuna che, dopo l'incameramento dell'ingente somma da parte della convenuta, quest'ultima abbia sottoposto all'attore alcun contratto di investimento, o abbia effettuato alcuna operazione, o, infine, abbia restituito le somme percepite, a seguito anche della diffida del proprio legale (doc.n.6).
Va quindi dichiarata la nullità del contratto per assenza di forma scritta ai sensi dell'art. 23 TUF e perché concluso con una società che non ha dimostrato di possedere le necessarie autorizzazioni allo svolgimento di attività finanziaria né l'iscrizione all'apposito albo.
Del resto, la Consob ed altre autorità europee ed extraeuropee (doc.n.5) hanno segnalato che le predette società e i loro siti web stavano offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
La società convenuta, non costituitasi in giudizio, nulla ha dedotto circa l'esistenza di un valido titolo giustificativo alla base dei pagamenti ricevuti in suo favore.
Come noto, l'accertata nullità di un negozio giuridico, in esecuzione del quale è stato eseguito un pagamento, dà luogo a un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta a ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo (cfr. Cass., n. 15669/2011).
L'azione di ripetizione d'indebito, che ha natura restitutoria ed è personale, presuppone “che manchi la causa petendi o che venga meno per effetto di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o dichiarazione di inefficacia del negozio in attuazione del quale è stata effettuata la prestazione” (cfr. tra le tante, Cass., n. 3994/2006 e Cass., n. 7651/2005).
Per tale ragione sussiste l'obbligo della convenuta di restituire all'attore l'importo richiesto, maggiorato degli interessi dalla data di ciascun bonifico sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente esperita (nulla per la fase istruttoria, non essendo stata esperita alcuna istruttoria, e ai minimi quella decisoria non avendo visto il deposito di conclusionali e repliche, ma solo memoria conclusiva ripetitiva delle difese già esposte nei precedenti atti) e dei parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
Condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 pagina 2 di 3 tempore, con sede in Polonia in Ul. Piotrkowska 116 lok. 52 Lodz;
Lodzkie; Postal Code: 90-006, register number 0000911664, alla restituzione, in favore del dott. della somma di Parte_1 Euro 188.000,00, oltre ad interessi legali dalla data di ciascun bonifico sino al saldo effettivo;
Condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in Euro 6.307,00 per diritti ed Euro 786,00 per spese oltre al 15% spese generali, cpa e iva di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Bologna, lì 15/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 3 di 3