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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/04/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:
dott. Anna Fasan Presidente
dott. Annalisa Barzazi Giudice
dott. Gianmarco Calienno Giudice rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
, Controparte_1
con sede in VIA LUIGI BURGI 65 GEMONA DEL FRIULI C.F.
P.IVA_1
visto il ricorso depositato da con Controparte_2
l'avvocato Giuseppe Mangia diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del consorzio di cui in epigrafe;
visti i documenti allegati al ricorso;
udita la relazione del Giudice dott. Gianmarco Calienno
che ha sentito a sua volta la sola creditrice all'udienza fissata per la comparizione delle parti atteso che il resistente non è comparso né si è costituito, CP_1
nonostante la rituale notificazione del ricorso/decreto ai sensi dell'art.40 commi 6 e 7 CCII, come da certificato di avvenuta notifica in atti;
accertato, dalla documentazione prodotta e acquisita, lo stato di insolvenza, come definito dall'art.2 comma 1
lett.b CCII (D.Lgs.14/2019), in cui versa l'impresa debitrice, atteso, che trattandosi di società in liquidazione, il patrimonio sociale, così come concretamente formato, non consente di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. 14183/2022).
ritenuto che l'impresa debitrice supera i limiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII
(D.Lgs.n.14/2019), per potere essere sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale, atteso che la stessa,
pur essendone onerata, non ha provato la sussistenza dei predetti limiti in riferimento ai tre esercizi precedenti il deposito del ricorso, fermo restando che l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese risale all'esercizio 2013;
ritenuto che dall'istruttoria emergono debiti scaduti e non pagati ben oltre la soglia di cui all'art.49 CCII
visti gli artt. 1, 2, 40, 41, 49;
P. Q. M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del , Controparte_1
con sede in VIA LUIGI BURGI 65 GEMONA DEL FRIULI CF:
; P.IVA_1
a) NOMINA Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno;
b) NOMINA curatore il dott. (C.F.: CP_3
); C.F._1
c) ORDINA al legale rappresentante ed a chiunque ne abbia il materiale possesso il deposito in Cancelleria entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in
2 cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
d) FISSA l'udienza del 07/07/2025, ad ore 12:00 per l'esame dello stato passivo avanti il Giudice Delegato
(stanza n.25, 1°piano);
e) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali e mobiliari su cose in possesso della società
debitrice il termine perentorio di gg. 30 prima dell'udienza di cui alla lett.d) per la presentazione delle relative domande di insinuazione da trasmettersi all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200
CCII, insieme ai documenti di cui al comma 6
(l'originale del titolo di credito allegato al ricorso va depositato presso la cancelleria del tribunale);
f) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015
n.127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
visto l'art. 208 CCII
AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
RIMETTE al giudice delegato di fissare le successive udienze di verifica delle domande tardive;
ORDINA che il curatore, a norma dell'art.193 CCII, proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario,
all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e su gli altri beni del debitore, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Udine, addì 03/04/2025
IL PRESIDENTE
Anna Fasan
IL GIUDICE ESTENSORE
Gianmarco Calienno
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:
dott. Anna Fasan Presidente
dott. Annalisa Barzazi Giudice
dott. Gianmarco Calienno Giudice rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
, Controparte_1
con sede in VIA LUIGI BURGI 65 GEMONA DEL FRIULI C.F.
P.IVA_1
visto il ricorso depositato da con Controparte_2
l'avvocato Giuseppe Mangia diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del consorzio di cui in epigrafe;
visti i documenti allegati al ricorso;
udita la relazione del Giudice dott. Gianmarco Calienno
che ha sentito a sua volta la sola creditrice all'udienza fissata per la comparizione delle parti atteso che il resistente non è comparso né si è costituito, CP_1
nonostante la rituale notificazione del ricorso/decreto ai sensi dell'art.40 commi 6 e 7 CCII, come da certificato di avvenuta notifica in atti;
accertato, dalla documentazione prodotta e acquisita, lo stato di insolvenza, come definito dall'art.2 comma 1
lett.b CCII (D.Lgs.14/2019), in cui versa l'impresa debitrice, atteso, che trattandosi di società in liquidazione, il patrimonio sociale, così come concretamente formato, non consente di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. 14183/2022).
ritenuto che l'impresa debitrice supera i limiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII
(D.Lgs.n.14/2019), per potere essere sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale, atteso che la stessa,
pur essendone onerata, non ha provato la sussistenza dei predetti limiti in riferimento ai tre esercizi precedenti il deposito del ricorso, fermo restando che l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese risale all'esercizio 2013;
ritenuto che dall'istruttoria emergono debiti scaduti e non pagati ben oltre la soglia di cui all'art.49 CCII
visti gli artt. 1, 2, 40, 41, 49;
P. Q. M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del , Controparte_1
con sede in VIA LUIGI BURGI 65 GEMONA DEL FRIULI CF:
; P.IVA_1
a) NOMINA Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno;
b) NOMINA curatore il dott. (C.F.: CP_3
); C.F._1
c) ORDINA al legale rappresentante ed a chiunque ne abbia il materiale possesso il deposito in Cancelleria entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in
2 cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
d) FISSA l'udienza del 07/07/2025, ad ore 12:00 per l'esame dello stato passivo avanti il Giudice Delegato
(stanza n.25, 1°piano);
e) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali e mobiliari su cose in possesso della società
debitrice il termine perentorio di gg. 30 prima dell'udienza di cui alla lett.d) per la presentazione delle relative domande di insinuazione da trasmettersi all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200
CCII, insieme ai documenti di cui al comma 6
(l'originale del titolo di credito allegato al ricorso va depositato presso la cancelleria del tribunale);
f) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015
n.127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
visto l'art. 208 CCII
AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
RIMETTE al giudice delegato di fissare le successive udienze di verifica delle domande tardive;
ORDINA che il curatore, a norma dell'art.193 CCII, proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario,
all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e su gli altri beni del debitore, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Udine, addì 03/04/2025
IL PRESIDENTE
Anna Fasan
IL GIUDICE ESTENSORE
Gianmarco Calienno
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