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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4846 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti RAFFA Parte_1 C.F._1
PP IN e LI AL AR con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano Via Fogazzaro n. 14
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. MELISSANO Controparte_1 P.IVA_1
TIZIANA presso lo studio della quale in Milano in Via Santa Croce n. 4 ha eletto domicilio come da procura in atti
e contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
NI AO e dall'Avv. DE TRIZIO MARCELLA presso lo studio dei quali in Roma Piazza
Mazzini n. 27 ha eletto domicilio come da procura in atti
- resistenti –
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
pagina 1 di 7 *
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.4.2025 e ritualmente notificato alle parti convenute, Parte_2
ha evocato in giudizio il datore di lavoro e, ai sensi dell'art. 29 del d.
[...] Controparte_1
Lgs. n. 276/2003, l'appaltatrice e la committente Controparte_3 Controparte_2 chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della somma complessiva di €.
3.029,42 per i titoli di cui al presente ricorso e per l'effetto
2. Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di €. 3.029,42 per i titoli indicati nel presente atto o della diversa somma ritenuta di giustizia;
3. previo accertamento e declaratoria della sussistenza della responsabilità solidale di
[...] in relazione ai crediti retributivi maturati dal Controparte_4 ricorrente relativi all'intercorso rapporto di lavoro tra quest'ultimo e ai sensi Controparte_1 dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003 e 1676 c.c., condannare Controparte_4 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore in solido tra loro a
[...] corrispondere alla ricorrente, l'importo di €. 3.029,42 ovvero, la diversa somma, anche maggiore, che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
oltre al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi sulle somme dovute.”. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Parte ricorrente, premesso di aver operato alle dipendenze di con orario part time Controparte_1 di 15 ore quale pulitrice di 2° livello, CCNL Pulizie Multiservizi, addetto nell'ambito dell'appalto di pulizie dell' di Milano dal 01/08/2019 (doc 1 ric.) fino al 31/12/2024, data di Controparte_4 fine dell'appalto e del suo rapporto di lavoro (doc. 2 ric.), lamenta la mancata corresponsione da parte del datore di lavoro nonché del committente e del sub - appaltatore: di 6 ratei di 14ma relativi al periodo luglio – dicembre 2024 pari ad €. 255,45 e il saldo del TFR, che non risulta neppure versato al fondo tesoreria, pari ad €. 2.773,97, il tutto per il complessivo importo lordo di €. 3.029,42
regolarmente costituita in giudizio, ha dedotto di aver versato “al ND Controparte_1
RI dell' quanto dovuto a titolo di TFR per la posizione emarginata e come tale l' ente CP_5 abbia già provveduto all'erogazione della somma pretesa”, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo alle somme richieste a titolo di TFR ed il rigetto nel resto del ricorso.
pagina 2 di 7 regolarmente costituita in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto Controparte_2
l'avverso ricorso e, in subordine, ha proposto domanda di manleva e di regresso nei confronti delle altre convenute. pur regolarmente citata in giudizio non si è costituita rimanendo contumace. Controparte_3
Nel corso di giudizio, il procedimento veniva interrotto con decreto del 22.9.2025 per intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_3
Parte ricorrente, ha ritualmente riassunto il giudizio, e all'udienza del 19.11.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto che la ricorrente ha ricevuto il pagamento del TFR corrispostole tramite il ND di RI , ed ha rinunciato alla domanda nei confronti della in CP_5 Controparte_3 liquidazione giudiziale. in sede di riassunzione ha eccepito l'incompetenza del Tribunale del Controparte_2
Lavoro per essere competente il Tribunale fallimentare, ha eccepito che la domanda contro la
[...] non possa essere rinunciata dall'attore in assenza di Controparte_6 accettazione da parte anche delle altre convenute ed ha chiesto termine per la notifica della domanda di manleva a Controparte_6
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 19.11.2025, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, vanno disattese tutte le eccezioni proposte da Controparte_2
Non vi è alcuna attrazione al Tribunale Fallimentare delle domande di accertamento e di condanna proposte dal ricorrente nei confronti di e, ai sensi dell'art. 29 del d. Lgs. n. Controparte_1
276/2003, della committente Controparte_2
L'unica improcedibilità è rinvenibile solo nei confronti giudiziale, Controparte_6 rispetto alla quale, tuttavia, si rileva che il procuratore di parte ricorrente, munito dei necessari poteri, vi ha rinunciato in discussione.
La rinuncia di parte attrice alla domanda nei confronti della liquidazione Controparte_6 giudiziale appare pienamente valida e rituale, rientrando nei poteri dispositivi di parte, né richiedendosi alcuna accettazione da parte di altri soggetti processuali, atteso che l'art. 306 c.p.c. prevede l'accettazione delle parti costituite che hanno interesse alla prosecuzione per il solo caso della rinuncia agli atti del giudizio che, laddove accettata, determina l'estinzione del processo.
pagina 3 di 7 Si aggiunga che la domanda trasversale di manleva/regresso svolta da nei Controparte_4 confronti della appare improcedibile, posto che l'accertamento del credito e la sua Controparte_3 eventuale soddisfazione sono demandati alla competenza esclusiva del giudice delegato nell'ambito della procedura liquidatoria e dell'insinuazione al passivo, pertanto, per esigenze di economia processuale, non è apparso opportuno dare luogo alla concessione di termine per la notificazione della trasversale ai sensi dell'art. 292 c.p.c.
*
La ricorrente, dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento al
TFR maturato (che gli è stato pagato dal ND di RI di ), insiste per il pagamento di 6 CP_5 ratei di 14ma relativi al periodo luglio – dicembre 2024 pari ad €. 255,45 come da busta paga di gennaio 2025 emessa da Controparte_1
Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
pagina 4 di 7 In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato piena soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti (busta paga di gennaio 2025).
Ne consegue che il datore di lavoro va condannato al pagamento dell'importo di Controparte_1 euro €. 255,45 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Di tale pagamento risponde in via solidale ex art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 anche
[...]
Controparte_2
Cont È la stessa società a dare atto che “Da ultimo, in data 25 febbraio 2020, e
[...]
hanno stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto i servizi di Controparte_8 logistica rifiuti, pulizia e sanificazione resi dall'appaltatore presso tutte le strutture e gli spazi di OSR
(doc. 1).
10) ha cambiato ragione sociale in Fabbro Facility Controparte_8
S.p.A., in Blue Lion Facility S.p.A., e, da ultimo in data 15 maggio 2024, in ” (cap. Controparte_3
Cont
9-10 della memoria di costituzione) e che “nel caso di specie ha autorizzato il subappalto da Pa Par parte di in favore di (di seguito “ ”) per i servizi di pulizie dell'area Controparte_1 clinica, pulizie e sanificazione e piccole attività di bonifica del verde finalizzate all'igiene delle zone esterne, nonché pulizie, facchinaggio, trasporto rifiuti, movimentazione R.O.T. (docc. 2 e 3)…
l'appalto è cessato in data 31 dicembre 2024 e, a far tempo dal 1° gennaio 2025, l'appalto è stato affidato ad (“ ).” (cap. 18 memoria). Controparte_9 Controparte_9
Che la ricorrente fosse adibita all'appalto presso si ricava non solo dalla Controparte_2 lettera di assunzione, che reca come sede di lavoro del ricorrente proprio via Olgettina, ove è situato l' convenuto, ma anche dal fatto che lo stesso ha dichiarato “In CP_2 Controparte_2
Pa Cont data 9 gennaio 2025, ha comunicato a l'impossibilità di procedere al pagamento dei debiti sorti in data antecedente il 3 dicembre 2024, pena la lesione della par condicio creditorum (doc. 9).
NG ha omesso di corrispondere ai dipendenti le retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2024, ratei di tredicesima e quattordicesima nonché delle spettanze di fine rapporto.
pagina 5 di 7 Constatato l'inadempimento di NG, OSR nel periodo di dicembre 2024 – gennaio 2025 ha effettuato il pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti di quest'ultima per complessivi Euro
864.558,89, corrispondenti alle retribuzioni maturate dai lavoratori per le prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre 2024, oltre tredicesima mensilità; tali pagamenti riguardavano anche il
Ricorrente” (cap. 24-26 della memoria di costituzione).
Tanto basta per ritenere la sussistenza di una responsabilità solidale ex art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 in capo all'
[...] ha fornito prova dell'avvenuto pagamento dei 6 ratei di 14ma Controparte_10 relativi al periodo luglio – dicembre 2024 pari ad €. 255,45 come da busta paga di gennaio 2025 emessa da e richiesti in questa sede dalla lavoratrice. Controparte_1
Infine, deve tenere indenne delle somme che lo Controparte_1 Controparte_2 stesso pagherà alla ricorrente.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna di
[...]
e, ai sensi dell'art. 29 del d. Lgs. n. 276/2003, di al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di parte ricorrente del saldo del TFR;
- condanna e, ai sensi dell'art. 29 del d. Lgs. n. 276/2003, Controparte_1 [...] al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 255,45, oltre interessi Controparte_2 legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna a tenere indenne delle somme che lo Controparte_1 Controparte_2 stesso pagherà a parte ricorrente;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore dei parte ricorrente delle spese processuali che determina in euro 258,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014 da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro pagina 6 di 7 Julie TI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti RAFFA Parte_1 C.F._1
PP IN e LI AL AR con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano Via Fogazzaro n. 14
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. MELISSANO Controparte_1 P.IVA_1
TIZIANA presso lo studio della quale in Milano in Via Santa Croce n. 4 ha eletto domicilio come da procura in atti
e contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
NI AO e dall'Avv. DE TRIZIO MARCELLA presso lo studio dei quali in Roma Piazza
Mazzini n. 27 ha eletto domicilio come da procura in atti
- resistenti –
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
pagina 1 di 7 *
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.4.2025 e ritualmente notificato alle parti convenute, Parte_2
ha evocato in giudizio il datore di lavoro e, ai sensi dell'art. 29 del d.
[...] Controparte_1
Lgs. n. 276/2003, l'appaltatrice e la committente Controparte_3 Controparte_2 chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della somma complessiva di €.
3.029,42 per i titoli di cui al presente ricorso e per l'effetto
2. Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di €. 3.029,42 per i titoli indicati nel presente atto o della diversa somma ritenuta di giustizia;
3. previo accertamento e declaratoria della sussistenza della responsabilità solidale di
[...] in relazione ai crediti retributivi maturati dal Controparte_4 ricorrente relativi all'intercorso rapporto di lavoro tra quest'ultimo e ai sensi Controparte_1 dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003 e 1676 c.c., condannare Controparte_4 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore in solido tra loro a
[...] corrispondere alla ricorrente, l'importo di €. 3.029,42 ovvero, la diversa somma, anche maggiore, che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
oltre al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi sulle somme dovute.”. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Parte ricorrente, premesso di aver operato alle dipendenze di con orario part time Controparte_1 di 15 ore quale pulitrice di 2° livello, CCNL Pulizie Multiservizi, addetto nell'ambito dell'appalto di pulizie dell' di Milano dal 01/08/2019 (doc 1 ric.) fino al 31/12/2024, data di Controparte_4 fine dell'appalto e del suo rapporto di lavoro (doc. 2 ric.), lamenta la mancata corresponsione da parte del datore di lavoro nonché del committente e del sub - appaltatore: di 6 ratei di 14ma relativi al periodo luglio – dicembre 2024 pari ad €. 255,45 e il saldo del TFR, che non risulta neppure versato al fondo tesoreria, pari ad €. 2.773,97, il tutto per il complessivo importo lordo di €. 3.029,42
regolarmente costituita in giudizio, ha dedotto di aver versato “al ND Controparte_1
RI dell' quanto dovuto a titolo di TFR per la posizione emarginata e come tale l' ente CP_5 abbia già provveduto all'erogazione della somma pretesa”, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo alle somme richieste a titolo di TFR ed il rigetto nel resto del ricorso.
pagina 2 di 7 regolarmente costituita in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto Controparte_2
l'avverso ricorso e, in subordine, ha proposto domanda di manleva e di regresso nei confronti delle altre convenute. pur regolarmente citata in giudizio non si è costituita rimanendo contumace. Controparte_3
Nel corso di giudizio, il procedimento veniva interrotto con decreto del 22.9.2025 per intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_3
Parte ricorrente, ha ritualmente riassunto il giudizio, e all'udienza del 19.11.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto che la ricorrente ha ricevuto il pagamento del TFR corrispostole tramite il ND di RI , ed ha rinunciato alla domanda nei confronti della in CP_5 Controparte_3 liquidazione giudiziale. in sede di riassunzione ha eccepito l'incompetenza del Tribunale del Controparte_2
Lavoro per essere competente il Tribunale fallimentare, ha eccepito che la domanda contro la
[...] non possa essere rinunciata dall'attore in assenza di Controparte_6 accettazione da parte anche delle altre convenute ed ha chiesto termine per la notifica della domanda di manleva a Controparte_6
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 19.11.2025, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, vanno disattese tutte le eccezioni proposte da Controparte_2
Non vi è alcuna attrazione al Tribunale Fallimentare delle domande di accertamento e di condanna proposte dal ricorrente nei confronti di e, ai sensi dell'art. 29 del d. Lgs. n. Controparte_1
276/2003, della committente Controparte_2
L'unica improcedibilità è rinvenibile solo nei confronti giudiziale, Controparte_6 rispetto alla quale, tuttavia, si rileva che il procuratore di parte ricorrente, munito dei necessari poteri, vi ha rinunciato in discussione.
La rinuncia di parte attrice alla domanda nei confronti della liquidazione Controparte_6 giudiziale appare pienamente valida e rituale, rientrando nei poteri dispositivi di parte, né richiedendosi alcuna accettazione da parte di altri soggetti processuali, atteso che l'art. 306 c.p.c. prevede l'accettazione delle parti costituite che hanno interesse alla prosecuzione per il solo caso della rinuncia agli atti del giudizio che, laddove accettata, determina l'estinzione del processo.
pagina 3 di 7 Si aggiunga che la domanda trasversale di manleva/regresso svolta da nei Controparte_4 confronti della appare improcedibile, posto che l'accertamento del credito e la sua Controparte_3 eventuale soddisfazione sono demandati alla competenza esclusiva del giudice delegato nell'ambito della procedura liquidatoria e dell'insinuazione al passivo, pertanto, per esigenze di economia processuale, non è apparso opportuno dare luogo alla concessione di termine per la notificazione della trasversale ai sensi dell'art. 292 c.p.c.
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La ricorrente, dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento al
TFR maturato (che gli è stato pagato dal ND di RI di ), insiste per il pagamento di 6 CP_5 ratei di 14ma relativi al periodo luglio – dicembre 2024 pari ad €. 255,45 come da busta paga di gennaio 2025 emessa da Controparte_1
Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
pagina 4 di 7 In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato piena soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti (busta paga di gennaio 2025).
Ne consegue che il datore di lavoro va condannato al pagamento dell'importo di Controparte_1 euro €. 255,45 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Di tale pagamento risponde in via solidale ex art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 anche
[...]
Controparte_2
Cont È la stessa società a dare atto che “Da ultimo, in data 25 febbraio 2020, e
[...]
hanno stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto i servizi di Controparte_8 logistica rifiuti, pulizia e sanificazione resi dall'appaltatore presso tutte le strutture e gli spazi di OSR
(doc. 1).
10) ha cambiato ragione sociale in Fabbro Facility Controparte_8
S.p.A., in Blue Lion Facility S.p.A., e, da ultimo in data 15 maggio 2024, in ” (cap. Controparte_3
Cont
9-10 della memoria di costituzione) e che “nel caso di specie ha autorizzato il subappalto da Pa Par parte di in favore di (di seguito “ ”) per i servizi di pulizie dell'area Controparte_1 clinica, pulizie e sanificazione e piccole attività di bonifica del verde finalizzate all'igiene delle zone esterne, nonché pulizie, facchinaggio, trasporto rifiuti, movimentazione R.O.T. (docc. 2 e 3)…
l'appalto è cessato in data 31 dicembre 2024 e, a far tempo dal 1° gennaio 2025, l'appalto è stato affidato ad (“ ).” (cap. 18 memoria). Controparte_9 Controparte_9
Che la ricorrente fosse adibita all'appalto presso si ricava non solo dalla Controparte_2 lettera di assunzione, che reca come sede di lavoro del ricorrente proprio via Olgettina, ove è situato l' convenuto, ma anche dal fatto che lo stesso ha dichiarato “In CP_2 Controparte_2
Pa Cont data 9 gennaio 2025, ha comunicato a l'impossibilità di procedere al pagamento dei debiti sorti in data antecedente il 3 dicembre 2024, pena la lesione della par condicio creditorum (doc. 9).
NG ha omesso di corrispondere ai dipendenti le retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2024, ratei di tredicesima e quattordicesima nonché delle spettanze di fine rapporto.
pagina 5 di 7 Constatato l'inadempimento di NG, OSR nel periodo di dicembre 2024 – gennaio 2025 ha effettuato il pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti di quest'ultima per complessivi Euro
864.558,89, corrispondenti alle retribuzioni maturate dai lavoratori per le prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre 2024, oltre tredicesima mensilità; tali pagamenti riguardavano anche il
Ricorrente” (cap. 24-26 della memoria di costituzione).
Tanto basta per ritenere la sussistenza di una responsabilità solidale ex art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 in capo all'
[...] ha fornito prova dell'avvenuto pagamento dei 6 ratei di 14ma Controparte_10 relativi al periodo luglio – dicembre 2024 pari ad €. 255,45 come da busta paga di gennaio 2025 emessa da e richiesti in questa sede dalla lavoratrice. Controparte_1
Infine, deve tenere indenne delle somme che lo Controparte_1 Controparte_2 stesso pagherà alla ricorrente.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna di
[...]
e, ai sensi dell'art. 29 del d. Lgs. n. 276/2003, di al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di parte ricorrente del saldo del TFR;
- condanna e, ai sensi dell'art. 29 del d. Lgs. n. 276/2003, Controparte_1 [...] al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 255,45, oltre interessi Controparte_2 legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna a tenere indenne delle somme che lo Controparte_1 Controparte_2 stesso pagherà a parte ricorrente;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore dei parte ricorrente delle spese processuali che determina in euro 258,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014 da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro pagina 6 di 7 Julie TI
pagina 7 di 7