Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 10/06/2025, n. 4372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4372 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 04372/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05919/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5919 del 2024, proposto da
MM IZ, FF IZ, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Cardito, Filippo Borriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CE ON, ER EN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del diniego della revoca ordinanza sindacale di diffida a non praticare e far praticare luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti, eredi del dante causa LF IZ, sono proprietari dell’immobile sito in Torre del Greco, via Nazionale n. 419, locato a Poste Italiane S.p.A.
Con ordinanza n. 189/R.O. del 20.12.2022, a seguito di accertamenti tecnici che rilevavano criticità statiche, il Comune di Torre del Greco diffidava dalla frequentazione dei locali, imponendo l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza e la trasmissione del certificato di eliminato pericolo (CEP) “preferibilmente tramite portale SUE, ovvero via protocollo cartaceo”.
I ricorrenti, eseguiti i lavori, tramite l’ing. ON, trasmettevano il CEP in formato cartaceo (prot. n. 36579 dell’08.08.2024), dopo reiterati tentativi falliti di caricamento digitale sul SUE a causa di malfunzionamenti documentati e non contestati dall’Amministrazione. Copia del CEP era altresì trasmessa via PEC, con protocolli n. 36419 del 07.08.2024 e n. 12.09.2024.
Con provvedimento prot. n. 45423 del 25.09.2024, il Comune eccepiva la non conformità formale della trasmissione del CEP, ritenendo non utilizzabile la modalità cartacea e dichiarando la perdurante efficacia dell’ordinanza sindacale n. 189/2022.
Avverso tale provvedimento veniva proposto il presente ricorso, articolato in un unico motivo, con il quale i ricorrenti deducevano: violazione e falsa applicazione della medesima ordinanza n. 189/2022, che prevedeva anche il deposito cartaceo del CEP; travisamento del fatto e difetto di istruttoria in ordine alla effettiva trasmissione del documento; violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo.
Con ordinanza n. 2677/2024 del 18.12.2024, questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare e imponeva all’Amministrazione di ricevere e valutare la certificazione trasmessa.
Nonostante ripetute diffide, il Comune non dava inizialmente seguito alla pronuncia cautelare, rendendo necessaria la notificazione di un autonomo ricorso per ottemperanza.
Solo in data 24.01.2025, l’Amministrazione procedeva formalmente alla revoca dell’ordinanza n. 189/2022, con ordinanza sindacale n. 13/2025.
In data 29.04.2025, l’Ufficio Postale, cui era adibito l’immobile de quo, è stato finalmente riaperto.
2. Come dedotto dai ricorrenti con la memoria depositata in data 2 maggio 2025 nonché emergente dalla depositata documentazione, in pendenza del giudizio, l’Amministrazione, solo a seguito dell’adozione dell’ordinanza cautelare n. 2677/2024, con cui questo Tribunale aveva imposto al Comune di “ricevere e vagliare” la certificazione in atti, ha provveduto a revocare la citata ordinanza sindacale con proprio atto n. 13 del 24.01.2025. Il procedimento amministrativo si è dunque concluso in senso favorevole ai ricorrenti, con il pieno accoglimento dell’istanza sostanziale posta a base dell’azione.
La sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato comporta la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più attuale l’interesse all’annullamento del provvedimento gravato, e risultando integralmente soddisfatte le pretese degli istanti.
Tuttavia, per consolidata giurisprudenza, anche in caso di cessazione della materia del contendere il giudice è tenuto a statuire sulle spese di giudizio applicando il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 02/10/2024, n. 7946).
Nella specie, la fondatezza delle doglianze esposte nel ricorso si evince dalla manifesta illegittimità del provvedimento gravato, in cui l’Amministrazione, disattendendo le previsioni della propria stessa ordinanza (che prevedeva anche il deposito cartaceo del CEP), ha rifiutato di riconoscere validità a un documento completo, sottoscritto da tecnico abilitato, debitamente protocollato e notificato in più forme, per la sola ragione della mancata trasmissione telematica, impedita da accertato malfunzionamento del sistema informatico.
In diritto, il provvedimento sarebbe stato annullabile per:
– violazione dell’art. 1, comma 2, l. 241/1990, nella parte in cui impone all’Amministrazione il dovere di agire secondo criteri di efficienza, economicità e buon andamento;
– eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto, essendo stato ignorato l’effettivo deposito del certificato per cause non imputabili al privato;
– violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza sez. IV, n. 4478/2023, ove si afferma che le modalità di trasmissione telematica non possono divenire un ostacolo all’effettivo esercizio dei diritti del cittadino, specie in presenza di alternative procedurali previste dalla stessa amministrazione.
Inoltre, va rimarcato che l’Amministrazione ha adempiuto ai propri obblighi solo dopo l’adozione di una misura cautelare da parte del Tribunale, cui è seguita una diffida ad adempiere e infine un ricorso per l’ottemperanza, a conferma della posizione sostanzialmente soccombente della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
– condanna il Comune di Torre del Greco al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti Marco Cardito e Filippo Borriello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO