Articolo 64 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 63Articolo 65
Versione
15 luglio 1964
Art. 64.
I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41. secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964