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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/02/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13609/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 13609/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Gavelli, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Santarcangelo di Romagna (RN), in Piazza Gramsci n. 2, presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Marina Cavallini, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Bologna, alla via Parmeggiani n. 2, presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per parte attrice:
“Contrariis Reiectis Voglia l'Ill.mo Giudice adito: IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la grave responsabilità della società convenuta nella causazione di tutti i danni materiali subiti dall'attrice alla propria autovettura TG. GF 060 KC nel sinistro occorsole in data 9/02/2022 e per l'effetto CONDANNARE la società in persona del legale rapp.te p.t. a Controparte_2
all'attrice tutti i danni materiali subiti alla propria autovettura in conseguenza del sinistro CP_3 suddetto quantificati in complessivi € 6.751,76 nonché condannare la convenuta anche al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro suddetto per la cui quantificazione ci si rimette a giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari, oltre al rimborso forfettario ai sensi del DM 55/2014, da liquidare in favore del procuratore intestatario. Confermata tutta la
pagina 1 di 6 documentazione prodotta e reiterate tutte le istanze istruttorie formulate. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e domande nuove formulate eventualmente dalle controparti”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, previa ogni più opportuna declaratoria che non sussiste alcuna responsabilità di per i fatti di cui è causa. Controparte_2
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Respingere ogni domanda rivolta dalla sig.ra Parte_1 nei confronti di poiché infondata in fatto e in diritto. Controparte_2
- IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: Contenere le domande attoree nei limiti del provato e dovuto previa declaratoria del concorso di colpa della sig.ra ex art.1227 c.c. nella Parte_1 causazione del danno per non aver adottato la necessaria perizia e diligenza nella propria condotta di guida al momento del sinistro, con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento dovuto.
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA DI MERITO: Contenere le domande dell'attrice nei limiti del provato e dovuto. Con osservanza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dalla propria autovettura targata GF
[...]
060 KC, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 9 febbraio 2022, all'incirca verso le ore 18:00, lungo l'autostrada A14, al KM 28+800 con direzione Imola/Bologna, a causa dell'urto contro detriti presenti sulla carreggiata e verosimilmente dispersi da altro veicolo non identificato.
In particolare, l'attrice premetteva in fatto che, nelle condizioni di tempo e di luogo suindicate:
- alla guida della propria autovettura, con a bordo in qualità di terza trasportata, percorreva CP_4 la terza corsia di sorpasso del tratto autostradale A14, allorquando in prossimità del km 28+800, urtava contro detriti dispersi sul manto stradale, riportando gravi danni al proprio veicolo;
- nell'immediatezza dell'evento, interveniva il personale della società convenuta per sgomberare il tratto autostradale dai detriti, circostanza che, in tesi, dimostrava che l'ingombro sulla carreggiata era già stato segnalato;
- in seguito al sinistro, sopraggiungeva una pattuglia della Polizia Stradale di Bologna Sud, la quale constatava la presenza di detriti ed altri materiali distaccatisi da un mezzo pesante, non rinvenuto né nella corsia di emergenza, né al casello successivo al luogo d'impatto di San Lazzaro di Savena;
- vani erano stati i tentativi per addivenire ad una composizione bonaria della lite con la controparte.
In conseguenza dell'affermazione di responsabilità in capo a parte convenuta, l'attrice chiedeva il ristoro dei danni patrimoniali pari alla somma complessiva di euro 6.751,76 o quella diversa ritenuta di giustizia, nonché dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa.
Nel giudizio così radicato, si costituiva chiedendo, in via principale, il CP_2 Controparte_2 rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, di contenere la medesima nei limiti del provato e dovuto, anche in considerazione del concorso colposo della danneggiata, in ogni caso vinte le spese.
pagina 2 di 6 In particolare, la società convenuta deduceva che alcuna responsabilità era ravvisabile a suo carico, posto che, ad avvenuta segnalazione della presenza dell'ostacolo, il proprio personale era prontamente intervenuto per la messa in sicurezza del tratto autostradale.
Su tale assunto, la convenuta reclamava, pertanto, il riconoscimento dell'esclusiva o quantomeno concorrente colpa della danneggiata ex. art. 1227 c.c., sul presupposto che la stessa, trovandosi sulla corsia di sorpasso (terza corsia), avrebbe viaggiato presumibilmente ad una velocità di guida sostenuta, così contribuendo alla causazione del danno.
A riprova di ciò, aggiungeva che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, nessun altro veicolo che si trovava a transitare sul medesimo tratto stradale avesse riportato danni.
Sotto il diverso profilo del quantum, la convenuta contestava la pretesa attorea che, sulla scorta della valutazione del proprio perito allegata agli atti (doc. 2), risultava del tutto inidonea a comprovare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e il sinistro oggetto di causa, in quanto redatta a distanza di quasi dieci giorni dall'occorso.
All'udienza del 2 marzo 2023, rilevato il mancato inoltro dell'invito alla negoziazione assistita, assegnava a parte attrice il termine di giorni 15 per proporre la relativa istanza e rinviava la causa in eventuale prosecuzione.
Assegnati i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prove per testi, nonché l'espletamento di una consulenza estimativa per accertare i danni materiali subiti da parte attrice.
All'esito, la causa era stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nell'estensione massima.
2.
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 2051 c.c..
Occorre, dunque, preliminarmente accertare l'esistenza del rapporto di custodia tra Controparte_2
e il tratto autostradale A14 sul quale l'attrice ha subito il danno lamentato, urtando contro
[...] detriti presenti sulla carreggiata.
Nell'affrontare la questione, la giurisprudenza ha chiarito come “I proprietari o i concessionari di strade pubbliche hanno l'obbligo, previsto dall'art. 14 c.d.s. (d.lgs. n. 285 del 1992) di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e, se del caso, demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta d'intralcio, sia di quelli abbandonati e di sostenere i relativi oneri e spese” (così Cass., 12/04/2019, n. 10354).
Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte ha espressamente affermato che “A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art.
2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia” (così Cass., 27/03/2015, n.
6245).
pagina 3 di 6 E' opportuno dare atto di un altro orientamento interpretativo che, sempre in materia di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., ha escluso l'esistenza di un rapporto di custodia tutte le volte in cui, a causa della particolare estensione del bene custodito e alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, non sussista la possibilità – per il custode – di adempiere effettivamente ai propri obblighi, essendo la custodia da intendere come potere di fatto sulla cosa (v. Cass., 19/01/2018, n. 1257).
D'altra parte, riferendosi espressamente al rapporto di custodia fra concessionario e autostrada, la Suprema Corte ha specificato che “Per le autostrade, contemplate dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza,
l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.” (così Cass., 15/01/2003, n. 488).
Affermato un rapporto di custodia tra e il tratto autostradale A14 in cui è Controparte_2 avvenuto l'incidente sulla base delle considerazioni svolte e dei principi enunciati dalla giurisprudenza, ciò, tuttavia, non è sufficiente per affermare la responsabilità della convenuta per i danni lamentati da
è infatti necessario verificare se l'attrice sia stata in grado di offrire, tramite il materiale Parte_1 probatorio acquisito, la prova dell'esistenza, nel bene oggetto di custodia, di un pericolo o insidia che abbia costituito la causa del danno lamentato, nonché del nesso causale tra il bene in custodia ed il danno.
In presenza di tali elementi si deve riconoscere la responsabilità per custodia, a meno che la società convenuta non provi il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva, così come disposto dall'art. 2051 c.c. La giurisprudenza di legittimità elaborata in materia è chiara nell'affermare, da un lato, che incombe sull'attore fornire la prova rigorosa dell'esistenza del pericolo e della sua efficienza causale sul danno lamentato (Cfr. Cass. n. 27724 del 30/10/2018 la quale ha ribadito la necessità che l'attore dimostri il
“nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno”) e, dall'altro, quanto alla manutenzione delle strade, che l'amministrazione è liberata dalla predetta responsabilità “ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (così Cass., 20/02/2019, n. 4963; Cass., 19/03/2018, n. 6703; Cass., 12/03/2013, n. 6101).
La Cassazione, dunque, pur riconoscendo – alla stregua dell'art. 2051 c.c. – la responsabilità del custode in relazione al dovere di custodia dei beni demaniali, limita questa responsabilità a quei danni connessi a situazioni di pericolo strutturalmente collegate al bene custodito, che si pongano in relazione di causalità con il danno lamentato;
elementi, questi, da dimostrarsi a carico di parte attrice.
Una volta soddisfatto tale onere, la responsabilità può essere affermata solo ove la situazione di pericolo da cui è scaturito il danno sia preventivamente conoscibile ed eliminabile dall'amministrazione, nell'adempimento dei propri obblighi di custodia.
Nel caso di cui si tratta, può affermarsi la sussistenza del fatto storico dedotto in giudizio dall'attrice. I fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio da parte attrice trovano, infatti, conferma nel rapporto redatto dagli operanti della Polizia Stradale di Bologna Sud che, giunti sul luogo del sinistro poco pagina 4 di 6 tempo dopo il fatto, riscontravano la presenza di detriti da pneumatici distaccatesi verosimilmente da un mezzo pesante ed altri materiali in plastica e ferro, dispersi tra la seconda e la terza corsia del tratto autostradale.
Sul posto interveniva anche il personale della società il quale, ricevuta la Controparte_2 segnalazione dall'utente a seguito del sinistro, provvedeva al ripristino della sede stradale.
A fronte di questo contesto - ricostruito anche dall'attrice nei propri scritti difensivi e suffragato dalla documentazione versata agli atti - non vi è stata smentita da parte dell'avversa deduzione, la cui difesa si è limitata ad invocare l'esimente del fortuito.
Difatti, il teste citato da controparte in qualità di responsabile Informazione Testimone_1
e controllo traffico della Direzione 3° Tronco della propria società, ha solo fornito chiarimenti in ordine alle modalità di attuazione degli interventi di controllo e di ripristino della rete viaria.
È indubbio, quindi, che il sinistro sia derivato dall'impatto con detriti dispersi verosimilmente da un mezzo pesante. Pertanto, è da escludere che la causa del danno sia ravvisabile in una situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada.
Ciò detto, viene in rilievo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha affermato come "in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando
l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non evitabile, il verificarsi del secondo, nonché il suo aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio prevedibile con l'ordinaria diligenza…"
(cfr. Cass. sent. 30.3.2022 n. 10188).
L'indagine, dunque, si concentra sulla verifica della tempestività dell'intervento della convenuta.
In particolare, resta da verificare se l'evento dannoso si sia verificato prima che la convenuta abbia potuto rimuovere la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi e costituita per l'appunto dalla dispersione di un oggetto metallico sulla carreggiata.
Orbene, dal citato verbale redatto dalle autorità competenti, è emerso che ad avvenuta segnalazione, intorno alle ore 18:02, da parte di un utente coinvolto nel sinistro, il personale fosse intervenuto CP_5 tempestivamente, all'incirca verso le ore 18:11.
Tali informazioni sono confermate anche dalla documentazione versata agli atti dalla convenuta, in particolare nel report degli avvisi apparsi in data 9.2.2022 sui pannelli autostradali luminosi (doc. 1 parte convenuta) in cui, alle ore 18:00, veniva segnalata la presenza di materiali dispersi sulla A14 al
Km 28,6, a cui seguiva la segnalazione della chiusura dell'intervento alle ore 18:21; stessi dati emergono dal report degli eventi alla data del sinistro (doc.2 parte convenuta).
Di contro, poco attendibili, in quanto contraddette dalla citata documentazione, risultano sul punto le dichiarazioni rese dalla teste la quale ha riferito che il personale di controparte le avrebbe CP_4 comunicato, al momento dell'intervento, che la presenza di detriti sul tratto autostradale interessato era già stata segnalata alle 17.15. pagina 5 di 6 A ciò si aggiunga che il rilievo dedotto da controparte e non smentito da parte attrice, secondo cui nessun altro veicolo aveva riportato danni, inducono a ritenere che l'ingombro sulla carreggiata fosse avvenuto in un momento di poco antecedente al sinistro di cui è causa.
Ebbene, la presenza di personale di ed il mancato coinvolgimento di altri veicoli in sinistri CP_2 stradali, per il medesimo motivo e nelle stesse circostanze spazio-temporali, induce a ritenere che non fosse trascorso un tempo ragionevolmente sufficiente affinché la convenuta potesse conoscere il pericolo ed intervenire per eliminarlo.
In altri termini, la dedotta circostanza che l'evento lesivo sia stato determinato da una situazione di pericolo estemporanea ed imprevedibile, non eliminabile prima dell'occorso sinistro - ed, in quanto tale, idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso - appare avallata dalle circostanze oggettive di fatto, ovverosia dal mancato verificarsi di altri sinistri con la medesima dinamica e dal tempo impiegato dal personale della società convenuta per intervenire sui luoghi.
Si è in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non potevano essere rimosse e segnalate dalla convenuta prima di quanto accaduto.
Pertanto, considerata la fruizione collettiva della autostrada da parte della generalità degli utenti, nonché la causazione della dispersione di materiale più che verosimilmente riconducibile al passaggio di altro veicolo, risulta provata la circostanza del caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità della concessionaria.
Considerato che la prospettazione iniziale dell'attore non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa, nonché tenuto conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali sulle questioni sottese al giudizio, si ritiene sussistano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c..
Le spese di CTU, pari all'acconto accordato che il CTU ha ritenuto esaustivo, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà, trattandosi di incombenti espletati nel precipuo comune interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa interamente le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà.
Bologna, 28 febbraio 2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 13609/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Gavelli, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Santarcangelo di Romagna (RN), in Piazza Gramsci n. 2, presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Marina Cavallini, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Bologna, alla via Parmeggiani n. 2, presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per parte attrice:
“Contrariis Reiectis Voglia l'Ill.mo Giudice adito: IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la grave responsabilità della società convenuta nella causazione di tutti i danni materiali subiti dall'attrice alla propria autovettura TG. GF 060 KC nel sinistro occorsole in data 9/02/2022 e per l'effetto CONDANNARE la società in persona del legale rapp.te p.t. a Controparte_2
all'attrice tutti i danni materiali subiti alla propria autovettura in conseguenza del sinistro CP_3 suddetto quantificati in complessivi € 6.751,76 nonché condannare la convenuta anche al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro suddetto per la cui quantificazione ci si rimette a giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari, oltre al rimborso forfettario ai sensi del DM 55/2014, da liquidare in favore del procuratore intestatario. Confermata tutta la
pagina 1 di 6 documentazione prodotta e reiterate tutte le istanze istruttorie formulate. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e domande nuove formulate eventualmente dalle controparti”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, previa ogni più opportuna declaratoria che non sussiste alcuna responsabilità di per i fatti di cui è causa. Controparte_2
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Respingere ogni domanda rivolta dalla sig.ra Parte_1 nei confronti di poiché infondata in fatto e in diritto. Controparte_2
- IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: Contenere le domande attoree nei limiti del provato e dovuto previa declaratoria del concorso di colpa della sig.ra ex art.1227 c.c. nella Parte_1 causazione del danno per non aver adottato la necessaria perizia e diligenza nella propria condotta di guida al momento del sinistro, con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento dovuto.
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA DI MERITO: Contenere le domande dell'attrice nei limiti del provato e dovuto. Con osservanza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dalla propria autovettura targata GF
[...]
060 KC, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 9 febbraio 2022, all'incirca verso le ore 18:00, lungo l'autostrada A14, al KM 28+800 con direzione Imola/Bologna, a causa dell'urto contro detriti presenti sulla carreggiata e verosimilmente dispersi da altro veicolo non identificato.
In particolare, l'attrice premetteva in fatto che, nelle condizioni di tempo e di luogo suindicate:
- alla guida della propria autovettura, con a bordo in qualità di terza trasportata, percorreva CP_4 la terza corsia di sorpasso del tratto autostradale A14, allorquando in prossimità del km 28+800, urtava contro detriti dispersi sul manto stradale, riportando gravi danni al proprio veicolo;
- nell'immediatezza dell'evento, interveniva il personale della società convenuta per sgomberare il tratto autostradale dai detriti, circostanza che, in tesi, dimostrava che l'ingombro sulla carreggiata era già stato segnalato;
- in seguito al sinistro, sopraggiungeva una pattuglia della Polizia Stradale di Bologna Sud, la quale constatava la presenza di detriti ed altri materiali distaccatisi da un mezzo pesante, non rinvenuto né nella corsia di emergenza, né al casello successivo al luogo d'impatto di San Lazzaro di Savena;
- vani erano stati i tentativi per addivenire ad una composizione bonaria della lite con la controparte.
In conseguenza dell'affermazione di responsabilità in capo a parte convenuta, l'attrice chiedeva il ristoro dei danni patrimoniali pari alla somma complessiva di euro 6.751,76 o quella diversa ritenuta di giustizia, nonché dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa.
Nel giudizio così radicato, si costituiva chiedendo, in via principale, il CP_2 Controparte_2 rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, di contenere la medesima nei limiti del provato e dovuto, anche in considerazione del concorso colposo della danneggiata, in ogni caso vinte le spese.
pagina 2 di 6 In particolare, la società convenuta deduceva che alcuna responsabilità era ravvisabile a suo carico, posto che, ad avvenuta segnalazione della presenza dell'ostacolo, il proprio personale era prontamente intervenuto per la messa in sicurezza del tratto autostradale.
Su tale assunto, la convenuta reclamava, pertanto, il riconoscimento dell'esclusiva o quantomeno concorrente colpa della danneggiata ex. art. 1227 c.c., sul presupposto che la stessa, trovandosi sulla corsia di sorpasso (terza corsia), avrebbe viaggiato presumibilmente ad una velocità di guida sostenuta, così contribuendo alla causazione del danno.
A riprova di ciò, aggiungeva che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, nessun altro veicolo che si trovava a transitare sul medesimo tratto stradale avesse riportato danni.
Sotto il diverso profilo del quantum, la convenuta contestava la pretesa attorea che, sulla scorta della valutazione del proprio perito allegata agli atti (doc. 2), risultava del tutto inidonea a comprovare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e il sinistro oggetto di causa, in quanto redatta a distanza di quasi dieci giorni dall'occorso.
All'udienza del 2 marzo 2023, rilevato il mancato inoltro dell'invito alla negoziazione assistita, assegnava a parte attrice il termine di giorni 15 per proporre la relativa istanza e rinviava la causa in eventuale prosecuzione.
Assegnati i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prove per testi, nonché l'espletamento di una consulenza estimativa per accertare i danni materiali subiti da parte attrice.
All'esito, la causa era stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nell'estensione massima.
2.
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 2051 c.c..
Occorre, dunque, preliminarmente accertare l'esistenza del rapporto di custodia tra Controparte_2
e il tratto autostradale A14 sul quale l'attrice ha subito il danno lamentato, urtando contro
[...] detriti presenti sulla carreggiata.
Nell'affrontare la questione, la giurisprudenza ha chiarito come “I proprietari o i concessionari di strade pubbliche hanno l'obbligo, previsto dall'art. 14 c.d.s. (d.lgs. n. 285 del 1992) di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e, se del caso, demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta d'intralcio, sia di quelli abbandonati e di sostenere i relativi oneri e spese” (così Cass., 12/04/2019, n. 10354).
Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte ha espressamente affermato che “A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art.
2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia” (così Cass., 27/03/2015, n.
6245).
pagina 3 di 6 E' opportuno dare atto di un altro orientamento interpretativo che, sempre in materia di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., ha escluso l'esistenza di un rapporto di custodia tutte le volte in cui, a causa della particolare estensione del bene custodito e alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, non sussista la possibilità – per il custode – di adempiere effettivamente ai propri obblighi, essendo la custodia da intendere come potere di fatto sulla cosa (v. Cass., 19/01/2018, n. 1257).
D'altra parte, riferendosi espressamente al rapporto di custodia fra concessionario e autostrada, la Suprema Corte ha specificato che “Per le autostrade, contemplate dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza,
l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.” (così Cass., 15/01/2003, n. 488).
Affermato un rapporto di custodia tra e il tratto autostradale A14 in cui è Controparte_2 avvenuto l'incidente sulla base delle considerazioni svolte e dei principi enunciati dalla giurisprudenza, ciò, tuttavia, non è sufficiente per affermare la responsabilità della convenuta per i danni lamentati da
è infatti necessario verificare se l'attrice sia stata in grado di offrire, tramite il materiale Parte_1 probatorio acquisito, la prova dell'esistenza, nel bene oggetto di custodia, di un pericolo o insidia che abbia costituito la causa del danno lamentato, nonché del nesso causale tra il bene in custodia ed il danno.
In presenza di tali elementi si deve riconoscere la responsabilità per custodia, a meno che la società convenuta non provi il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva, così come disposto dall'art. 2051 c.c. La giurisprudenza di legittimità elaborata in materia è chiara nell'affermare, da un lato, che incombe sull'attore fornire la prova rigorosa dell'esistenza del pericolo e della sua efficienza causale sul danno lamentato (Cfr. Cass. n. 27724 del 30/10/2018 la quale ha ribadito la necessità che l'attore dimostri il
“nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno”) e, dall'altro, quanto alla manutenzione delle strade, che l'amministrazione è liberata dalla predetta responsabilità “ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (così Cass., 20/02/2019, n. 4963; Cass., 19/03/2018, n. 6703; Cass., 12/03/2013, n. 6101).
La Cassazione, dunque, pur riconoscendo – alla stregua dell'art. 2051 c.c. – la responsabilità del custode in relazione al dovere di custodia dei beni demaniali, limita questa responsabilità a quei danni connessi a situazioni di pericolo strutturalmente collegate al bene custodito, che si pongano in relazione di causalità con il danno lamentato;
elementi, questi, da dimostrarsi a carico di parte attrice.
Una volta soddisfatto tale onere, la responsabilità può essere affermata solo ove la situazione di pericolo da cui è scaturito il danno sia preventivamente conoscibile ed eliminabile dall'amministrazione, nell'adempimento dei propri obblighi di custodia.
Nel caso di cui si tratta, può affermarsi la sussistenza del fatto storico dedotto in giudizio dall'attrice. I fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio da parte attrice trovano, infatti, conferma nel rapporto redatto dagli operanti della Polizia Stradale di Bologna Sud che, giunti sul luogo del sinistro poco pagina 4 di 6 tempo dopo il fatto, riscontravano la presenza di detriti da pneumatici distaccatesi verosimilmente da un mezzo pesante ed altri materiali in plastica e ferro, dispersi tra la seconda e la terza corsia del tratto autostradale.
Sul posto interveniva anche il personale della società il quale, ricevuta la Controparte_2 segnalazione dall'utente a seguito del sinistro, provvedeva al ripristino della sede stradale.
A fronte di questo contesto - ricostruito anche dall'attrice nei propri scritti difensivi e suffragato dalla documentazione versata agli atti - non vi è stata smentita da parte dell'avversa deduzione, la cui difesa si è limitata ad invocare l'esimente del fortuito.
Difatti, il teste citato da controparte in qualità di responsabile Informazione Testimone_1
e controllo traffico della Direzione 3° Tronco della propria società, ha solo fornito chiarimenti in ordine alle modalità di attuazione degli interventi di controllo e di ripristino della rete viaria.
È indubbio, quindi, che il sinistro sia derivato dall'impatto con detriti dispersi verosimilmente da un mezzo pesante. Pertanto, è da escludere che la causa del danno sia ravvisabile in una situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada.
Ciò detto, viene in rilievo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha affermato come "in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando
l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non evitabile, il verificarsi del secondo, nonché il suo aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio prevedibile con l'ordinaria diligenza…"
(cfr. Cass. sent. 30.3.2022 n. 10188).
L'indagine, dunque, si concentra sulla verifica della tempestività dell'intervento della convenuta.
In particolare, resta da verificare se l'evento dannoso si sia verificato prima che la convenuta abbia potuto rimuovere la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi e costituita per l'appunto dalla dispersione di un oggetto metallico sulla carreggiata.
Orbene, dal citato verbale redatto dalle autorità competenti, è emerso che ad avvenuta segnalazione, intorno alle ore 18:02, da parte di un utente coinvolto nel sinistro, il personale fosse intervenuto CP_5 tempestivamente, all'incirca verso le ore 18:11.
Tali informazioni sono confermate anche dalla documentazione versata agli atti dalla convenuta, in particolare nel report degli avvisi apparsi in data 9.2.2022 sui pannelli autostradali luminosi (doc. 1 parte convenuta) in cui, alle ore 18:00, veniva segnalata la presenza di materiali dispersi sulla A14 al
Km 28,6, a cui seguiva la segnalazione della chiusura dell'intervento alle ore 18:21; stessi dati emergono dal report degli eventi alla data del sinistro (doc.2 parte convenuta).
Di contro, poco attendibili, in quanto contraddette dalla citata documentazione, risultano sul punto le dichiarazioni rese dalla teste la quale ha riferito che il personale di controparte le avrebbe CP_4 comunicato, al momento dell'intervento, che la presenza di detriti sul tratto autostradale interessato era già stata segnalata alle 17.15. pagina 5 di 6 A ciò si aggiunga che il rilievo dedotto da controparte e non smentito da parte attrice, secondo cui nessun altro veicolo aveva riportato danni, inducono a ritenere che l'ingombro sulla carreggiata fosse avvenuto in un momento di poco antecedente al sinistro di cui è causa.
Ebbene, la presenza di personale di ed il mancato coinvolgimento di altri veicoli in sinistri CP_2 stradali, per il medesimo motivo e nelle stesse circostanze spazio-temporali, induce a ritenere che non fosse trascorso un tempo ragionevolmente sufficiente affinché la convenuta potesse conoscere il pericolo ed intervenire per eliminarlo.
In altri termini, la dedotta circostanza che l'evento lesivo sia stato determinato da una situazione di pericolo estemporanea ed imprevedibile, non eliminabile prima dell'occorso sinistro - ed, in quanto tale, idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso - appare avallata dalle circostanze oggettive di fatto, ovverosia dal mancato verificarsi di altri sinistri con la medesima dinamica e dal tempo impiegato dal personale della società convenuta per intervenire sui luoghi.
Si è in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non potevano essere rimosse e segnalate dalla convenuta prima di quanto accaduto.
Pertanto, considerata la fruizione collettiva della autostrada da parte della generalità degli utenti, nonché la causazione della dispersione di materiale più che verosimilmente riconducibile al passaggio di altro veicolo, risulta provata la circostanza del caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità della concessionaria.
Considerato che la prospettazione iniziale dell'attore non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa, nonché tenuto conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali sulle questioni sottese al giudizio, si ritiene sussistano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c..
Le spese di CTU, pari all'acconto accordato che il CTU ha ritenuto esaustivo, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà, trattandosi di incombenti espletati nel precipuo comune interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa interamente le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà.
Bologna, 28 febbraio 2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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