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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2024, n. 18153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18153 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12215 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
24/07/1986), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LOTTI MASSIMO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
), 24/03/1985); Controparte_1 Pt_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 25/06/2017 Parte_1
contraeva in matrimonio concordatario con Pt_1 CP_1
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta
[...]
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato,
he veniva, pertanto, dichiarato contumace. Controparte_1
Alla prima udienza del 28/10/2024 compariva personalmente la ricorrente e il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto in data 25/06/2017.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12215/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 3
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
24/07/1986) e Parte_1 Controparte_1 Parte_1
24/03/1985) relativamente al matrimonio contratto in data 25/06/2017,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di al n. Pt_1
389, parte II, serie A01, anno 2017;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12215 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
24/07/1986), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LOTTI MASSIMO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
), 24/03/1985); Controparte_1 Pt_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 25/06/2017 Parte_1
contraeva in matrimonio concordatario con Pt_1 CP_1
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta
[...]
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato,
he veniva, pertanto, dichiarato contumace. Controparte_1
Alla prima udienza del 28/10/2024 compariva personalmente la ricorrente e il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto in data 25/06/2017.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12215/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 3
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
24/07/1986) e Parte_1 Controparte_1 Parte_1
24/03/1985) relativamente al matrimonio contratto in data 25/06/2017,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di al n. Pt_1
389, parte II, serie A01, anno 2017;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi