Articolo 21 della Legge 23 febbraio 1974, n. 63
Articolo 20Articolo 22
Versione
4 aprile 1974
Art. 21.
Le spese correnti dell'Istituto predetto, impegnate nell'esercizio finanziario 1972, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo, in. . . . . L. 188.710.340 delle quali furono pagate . . . . . . . . . . . . . . . . 145.330.580 e rimasero da pagare. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 43.379.760
Entrata in vigore il 4 aprile 1974