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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/10/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 334/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO Parte_1
OB e GA NI, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti GERMANÒ GIUSEPPE e ALBANESE Controparte_1
CATERINA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Giudizio di primo grado:
Con le forme di cui all'art 1 co. 4 e ss legge 92/2012, il dipendente impugnava il Controparte_1
Contr licenziamento disciplinare irrogatogli da con comunicazione del 3.10.2019, per violazione dell'art 35 lett A CCNL di settore per le mancanze di cui alla lett g),
Il licenziamento faceva seguito alla contestazione disciplinare del 20.09.2019 con la quale si addebitava al dipendente di non essersi recato al lavoro nelle giornate del 6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,19 senza avere chiesto ed ottenuto autorizzazione al godimento di ferie o permessi e senza avere comunicato alcunché, invitandolo a rendere giustificazioni nel termine di 5 giorni. Non ritenendo accoglibili le sue giustificazioni pervenute in data 25/09/19 ( nelle quali rappresentava l'impossibilità di recarsi a lavoro per problemi giudiziari e che sarebbe stata sua cura comunicare la revoca delle misure che impediscono di svolgere le mansioni), seguiva la comunicazione della sanzione disciplinare espulsiva per i fatti già delineati nella contestazione di addebiti, integranti, ad avviso della società, la violazione di cui all'art 35 lett A per le mancanze di cui alla lett g) della medesima norma1.
A fondamento dell'impugnativa, il lavoratore ha dedotto l'insussistenza del fatto contestato, poiché
l'assenza era stata necessitata dallo stato di carcerazione che impediva anche ogni contatto con l'esterno e non poteva dunque ritenersi ingiustificata. Deduceva in subordine il difetto di proporzionalità tra contestazione e sanzione.
Si costituiva la società, rilevando che, ai sensi dell'art. 28 CCNL, “le assenze, salvo giustificato impedimento, debbono essere comunicate dal lavoratore al datore di lavoro di norma entro 2 ore prima della sostituzione del lavoratore ove l'organizzazione lo consenta;
la giustificazione deve essere fornita entro il secondo giorno successivo a quello dall'inizio dell'assenza, salvo casi di impedimento giustificato. In mancanza delle predette comunicazioni, l'assenza verrà considerata ingiustificata” e che ai sensi dell'art. 35 CCNL, poi, la “assenza ingiustificata prolungata oltre tre giorni consecutivi” rappresenta una valida ragione per l'intimazione del licenziamento con preavviso.
Deduceva altresì che l'onere di comunicazione tempestiva non era precluso dallo stato di detenzione e ne è prova la comunicazione del 25 settembre 2019 ove il ricorrente, per il tramite del legale, ha inviato le giustificazioni, nonché l'impugnativa del licenziamento avvenuto il 9 ottobre, sempre durante lo stato di detenzione. Ha dedotto altresì la genericità delle giustificazioni rese, che alludendo ad una impossibilità per problemi giudiziari, nulla chiariscono in ordine alle necessarie ragioni che gli avrebbero precluso di comunicare al datore di lavoro la propria impossibilità a recarsi al lavoro. Contr Il giudice della fase sommaria ha ritenuto illegittimo il licenziamento ed ha condannato a reintegrare il lavoratore nel posto precedentemente occupato ed a risarcirgli il danno mediante pagamento di una indennità risarcitoria nel limite massimo delle 12 mensilità e versamento EI contributi previdenziali e assistenziali maturati.
Ha ritenuto il giudice che, sull'oramai pacifico assunto che lo stato di detenzione determina una impossibilità oggettiva temporanea e sopravvenuta di rendere la prestazione, l'assenza fosse giustificata dallo stato di custodia cautelare per fatti extralavorativi protrattasi dal 5.9.2019 al
20.11.2019, così come giustificata fosse l'omessa comunicazione dell'assenza poiché impedita dalle misure restrittive conseguenti alla custodia cautelare per reati di stampo mafioso che impedivano al ricorrente di comunicare con l'esterno. Ha rilevato, peraltro, che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art 28 CCL del settore (comunicare l'assenza entro due ore prima l'inizio del turno, e comunicare le ragioni giustificative entro due giorni dall'assenza) non può rendere ingiustificata un'assenza che oggettivamente e sostanzialmente lo è, configurando una sorta di
“ingiustificatezza convenzionale di un'assenza, altrimenti giustificata, per il solo fatto della violazione EI doveri di comunicazione. La reclusione in carcere determina un legittimo impedimento anche agli obblighi di omessa comunicazione (2 ore prima dell'assenza) e giustificazione (entro i successivi due giorni)”. Contr Ha proposto opposizione la evidenziando che il giudice della fase sommaria non ha tenuto conto delle previsioni dell'art 28 ccnl che pongono obblighi di comunicazione dell'assenza entro due ore prima e delle ragioni della stessa entro i due giorni seguenti;
che la violazione di tali obblighi rende l'assenza ingiustificata, a prescindere dalle ragioni (fondate o meno) della stessa;
che, quindi, il licenziamento si è fondato tanto sulla violazione dell'art 35 ccnl, tanto sulla violazione dell'art 28.
Ha evidenziato che la carcerazione non impedisce di avere contatti con l'esterno, potendo il detenuto conferire con il legale e che una ipotetica impossibilità debba essere comunque provata;
che la risonanza a livello mediatico della notizia non equivale a prova della conoscenza da parte del datore di lavoro.
Ha resistito il lavoratore replicando che: dal 10 settembre al 15 settembre gli erano state autorizzate le ferie, sicché i giorni di assenza non autorizzata erano inferiori a quelli contestati;
né nella lettera di contestazione del 20.9.2019 e neanche nella lettera di licenziamento si fa menzione dell'art 28 Contr CCNL e degli obblighi di comunicazione in esso sanciti. Solo in sede di opposizione la precisa che ciò che si addebita al dipendente è la mancata comunicazione, nei tempi e nelle forme previste dall'art 28, dell'assenza, ma a causa della genericità della contestazione, il medesimo non ha potuto adeguatamente difendersi in sede disciplinare su tale punto. Evidenzia che vi è prova certa, comunque, che il datore di lavoro conoscesse lo stato di detenzione poiché il 4 fu arrestato ed il 6
(primo giorno successivo all'arresto in cui era di turno) il suo nominativo già non compariva nel turno, poiché sostituito da altro collega;
il lavoratore già nel libero interrogatorio della fase sommaria
(udienza 3.12.2020) rappresentava che la moglie aveva informato del suo arresto , Persona_1 addetta all'ufficio turni, la quale aveva a sua volta informato , addetto all'ufficio personale, Per_2 che consigliò di rivolgersi ad un avvocato. Rappresentava, inoltre, che al momento dell'arresto, gli sequestrarono il telefonino dove erano registrati i codici di accesso per entrare nel sistema informatico della società; anche nella pec del 25 settembre con cui rendeva le giustificazioni, parlava di “revoca della misura cautelare”.
All'esito dell'istruttoria, la sentenza del giudice di primo grado ha confermato l'ordinanza cautelare rigettando l'opposizione, ritenendo che dall'istruttoria espletata fosse emerso che la società era stata informata dello stato di detenzione del lavoratore tramite interposta persona, avendo la moglie del tempestivamente avvisato la responsabile EI turni dello stato di detenzione del marito e CP_1 dell'impossibilità di recarsi sul luogo di lavoro. “La circostanza dell'invio di un messaggio da parte di , moglie del lavoratore, a , dipendente della società opponente e Tes_1 Persona_1 responsabile EI turni, è stata infatti confermata da entrambi i testi. In particolare, Persona_1 ha dichiarato che “la mattina dell'arresto ho ricevuto un messaggio sul telefono aziendale da parte di con cui mi ha avvisato dell'arresto del marito e chiedeva cosa fare per giustificare Tes_1
l'assenza, visto che io mi occupavo EI turni di lavoro” e, analogamente, ha rappresentato Tes_1 che “la mattina del 5 settembre 2019 ho inviato un messaggio ad comunicandole Persona_1
l'avvenuto arresto del e l'impossibilità dello stesso di recarsi a lavoro”. Pertanto, se non CP_1 può negarsi che lo stato di carcerazione del lavoratore gli abbia impedito di avvisare tempestivamente l'azienda della sua assenza, ossia tramite comunicazione entro due ore prima dell'inizio della prestazione ed invio della relativa giustificazione nei due giorni successivi, in ossequio a quanto previsto dall'art. 28 CCNL, risulta dimostrato che l'azienda abbia comunque ricevuto informazioni sull'assenza del lavoratore dovuta allo stato di detenzione. Appare dunque ininfluente la circostanza che abbia consigliato alla di rivolgersi al proprio Persona_1 Pt_2 avvocato, dal momento che ciò che rileva ai fini dell'impossibilità di ravvisare gli estremi dell'assenza ingiustificata è l'avvenuta comunicazione delle ragioni dell'assenza. Inoltre, la circostanza dell'omessa giustificazione da parte del lavoratore delle ragioni della propria assenza risulta motivata dal fatto che, come emerge dalla prova espletata, durante il primo Tes_1 colloquio intercorso con il marito lo ha rassicurato della conoscenza della società EI motivi relativi all'impossibilità di prestare la prestazione”
Giudizio di Appello Contr Ha proposto appello la denunciando l'erroneità della sentenza nella valutazione delle prove e EI fatti., in particolare nella parte in cui ha ritenuto che dalle dichiarazioni EI testi emergesse la prova della conoscenza dello stato di detenzione da parte della società, non considerando, però, che la moglie non è attendibile e che il teste ha riferito di non ricordare che la gli avesse Per_2 Per_1 comunicato lo stato di detenzione. Ma anche ammesso che la fosse stata informata dalla Per_1 moglie, deduce la società che tale comunicazione era comunque insufficiente ad assolvere gli obblighi sanciti dall'art 28 ccnl, stando a quanto afferma la Cassazione nella sentenza 13383/2023. Aggiunge che anche il fatto che dette circostanze siano state portate alla luce solo nella fase di opposizione rafforza i dubbi sulla loro veridicità.
Il lavoratore, costituendosi anche nella presente fase di appello, ha sostanzialmente ribadito gli argomenti difensivi già spesi in primo grado, ovvero la violazione del principio di specificità della contestazione di addebiti, non essendo l'art. 28 del CCNL OR EI PO mai stato richiamato nella lettera di contestazione disciplinare del 20.09.2019 e nella lettera di licenziamento del
03.10.2019, inficiando così tutta la procedura di licenziamento per violazione del diritto di difesa ed inducendo, ragionevolmente e logicamente, il lavoratore a motivare l'iniziale ricorso introduttivo del giudizio sulla sola contestazione ex art. 35 del CCNL EI OR EI PO (ingiustificata l'assenza prolungata oltre tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie). Ha negato che la circostanza della conoscenza tramite la moglie fosse stata artatamente introdotta nel giudizio di opposizione, poichè il lavoratore, già nel libero interrogatorio della fase sommaria, aveva rappresentato la medesima circostanza.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 11/09/2025 fissato nel predetto decreto.
°°°°°°°
L'appello è infondato e va dunque confermata la sentenza che ha dichiarato illegittimo il licenziamento del CP_1
Deve preliminarmente osservarsi che la contestazione di addebiti, seppure in maniera generica e sintetica, individua sufficientemente i fatti addebitati al dipendente, vale a dire di essersi assentato per un tempo superiore ai tre giorni in maniera ingiustificata e di avere omesso qualunque comunicazione. L'omesso richiamo testuale all'art 28 CCNL (che prevede tempi e modi della comunicazione dell'assenza), non inficia il requisito della specificità della contestazione che, nel fare riferimento ad una omessa comunicazione, fornisce le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto nel quale il datore di lavoro ha ravvisato una rilevanza disciplinare e per far comprendere al lavoratore l'ambito delle questioni sulle quali è chiamato a difendersi.
Come è noto, il requisito di specificità della contestazione di addebiti non obbedisce a schemi rigidi e prestabiliti: esso si modella in relazione al principio di correttezza che informa il rapporto di lavoro ed è finalizzato alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (Cass. 6889/2018; Cass. 29235/2017; Cass. 5057/2016; Cass. 2021/2015). Tanto chiarito, il fatto che il lavoratore abbia preso posizione sulla circostanza dell'omessa comunicazione solamente nel giudizio di opposizione, introducendo fatti, circostanze e nuove richieste di prova, oltre che essere proceduralmente consentito nella fase di opposizione, ha assolto ad una esigenza difensiva sorta solo nel giudizio di opposizione, poiché solo in tale fase la società ha precisato la portata della contestazione, facendo riferimento espresso all'art 28 e agli obblighi formali da esso sanciti.
Tanto chiarito e passando al merito della contestazione, ritiene il collegio che gli addebiti posti a fondamento del licenziamento non siano sussistenti.
L'azienda, in sostanza, non contesta il fatto oggettivo dell'impossibilità di rendere la prestazione, rappresentato dallo stato di detenzione, ma contesta il fatto che il lavoratore non abbia dato comunicazione della circostanza nei termini e nelle forme contemplati dall'art 28 CCNL, sul presupposto che lo stato di detenzione non impedisca (salvo prova contraria che nella specie non è stata fornita) ogni contatto con l'esterno e dunque la possibilità – tramite il legale o comunque tramite chi può avere forme di relazione con il detenuto – di informare della circostanza il datore di lavoro.
Sostiene inoltre che è la mancata comunicazione a rendere ingiustificata l'assenza e ad integrare l'ipotesi disciplinarmente punita con il licenziamento (art 35 lett g). Contr In linea di principio, è corretto ciò che sostiene la ovvero che una omessa comunicazione dell'assenza rende ingiustificata l'assenza stessa (a prescindere dalla fondatezza o meno delle ragioni ad essa sottese), essendo intuibili gli effetti dannosi che tale omissione reca all'organizzazione del lavoro, ed è dunque idonea di per sé ad integrare l'ipotesi disciplinare di cui all'art 35 ccnl lett. G.
Tuttavia, nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prova della comunicazione dell'assenza da parte del lavoratore e dell'idoneità della stessa ad escludere la violazione contestata.
Già all'udienza di comparizione in primo grado, il nel libero interrogatorio ha riferito di CP_1 avere detto alla moglie di avvertire l'azienda del suo stato di detenzione, non avendo egli i codici di accesso per entrare nel sistema informatico della società, custoditi nel suo cellulare oggetto di sequestro, ed in sede testimoniale sia la moglie e sia la dipendente hanno confermato la Per_1 circostanza (specificando infatti che la moglie del informò la , dipendente addetta ai CP_1 Per_1 turni del personale, che il marito si trovava in stato di custodia cautelare). I dubbi avanzati dalla società circa l'attendibilità delle dichiarazioni delle suddette testimoni sono superati dal dato (non Contr contestato dalla che già nel turno del 6 settembre (primo giorno di assenza del lavoratore dopo essere stato tratto in arresto nella notte tra il 4 ed il 5 settembre) il non figurava nel personale CP_1 in turno, essendo già stato sostituito.
Tanto dimostra inconfutabilmente che la società fosse a conoscenza, sin dal primo giorno di assenza, del suo stato di detenzione, circostanza poi comunicata espressamente e chiaramente con la pec del
25 settembre a firma del legale, ove si rappresenta “l'impossibilità di recarsi a lavoro per problemi giudiziari e che sarebbe stata sua cura comunicare la revoca delle misure che impediscono di svolgere le mansioni”.
Va sul punto rilevato che lo stesso art 28 CCNL prevede la possibilità di deroga alla tempistica ivi prevista (comunicazione dell'assenza entro due ore prima del turno e comunicazione delle ragioni dell'assenza nei due giorni successivi) quando ricorrono impedimenti giustificati ed è indubbio che la situazione oggettiva e soggettiva creatasi con la carcerazione e le conseguenti ed intuibili limitazioni e difficoltà nei contatti e nelle comunicazioni, hanno rappresentano un giustificato motivo per non avere potuto comunicare formalmente e nei tempi previsti l'assenza.
Come già detto, la ratio della comunicazione è quella di porre l'azienda in condizioni di riorganizzare tempestivamente il lavoro. Se tale è la ratio, qualunque comunicazione che consenta all'azienda di assumere tempestivamente i provvedimenti organizzativi necessari è idonea al raggiungimento dello scopo. Appare contrario ai principi di buona fede e correttezza che devono informare le condotte sia del lavoratore sia del datore di lavoro nell'attuazione del rapporto di lavoro, reprimere violazioni solo formali del lavoratore, ma che sul piano sostanziale non hanno frustrato le finalità della norma violata.
Nel caso in esame, una disfunzione sul piano organizzativo né è emersa e né è stata prospettata dall'appellante (tanto più considerando che nei giorni dal 10 al 15 settembre il aveva chiesto CP_1 ed ottenuto ferie), essendo al contrario risultato che la società aveva provveduto tempestivamente alla sua sostituzione. Tanto dimostra che la comunicazione dell'assenza del lavoratore – seppure avvenuta informalmente e tramite terze persone – è stata idonea a rendere edotto il datore di lavoro ed a consentirgli di adottare le misure organizzative necessarie. Contr Al rigetto dell'appello, segue la condanna di alle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione EI valori medi dimidiati dello scaglione valore indeterminabile bassa complessità
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
, avverso la sentenza n. 784/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, Controparte_1 pubblicata in 23/06/2023, così provvede: rigetta l'appello.
Condanna l'appellante alle spese di lite della presente fase, liquidate in complessivi € 5000,00, oltre spese generali iva e cp come per legge, con distrazione in favore degli avvocati che ne hanno fatto richiesta.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art 35 ccnl porti lett.A: Licenziamento con preavviso (art. 3, L. n. 604/1966 - Licenziamento per giustificato motivo) In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B). A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) gravi atti di insubordinazione o per incitamento ad insubordinazione grave;
a-bis) diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto avvenuto all'interno dell'azienda/ente; b) danneggiamento doloso al materiale, alle attrezzature, ai mezzi ed alle strutture dell'azienda/ente; c) reiterato, scorretto comportamento in servizio da cui consegua un rilevante danno economico e/o all'immagine dell'azienda/ente; d) esecuzione in orario di lavoro senza permesso di lavori nell'azienda/ente per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda/ente; e) rissa in azienda/ente fuori dalle aree e dai reparti operativi o dagli uffici;
f) abbandono del posto di lavoro da parte del personale al quale siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori EI casi previsti al punto e) della seguente lett. B); g) assenza ingiustificata prolungata oltre tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 334/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO Parte_1
OB e GA NI, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti GERMANÒ GIUSEPPE e ALBANESE Controparte_1
CATERINA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Giudizio di primo grado:
Con le forme di cui all'art 1 co. 4 e ss legge 92/2012, il dipendente impugnava il Controparte_1
Contr licenziamento disciplinare irrogatogli da con comunicazione del 3.10.2019, per violazione dell'art 35 lett A CCNL di settore per le mancanze di cui alla lett g),
Il licenziamento faceva seguito alla contestazione disciplinare del 20.09.2019 con la quale si addebitava al dipendente di non essersi recato al lavoro nelle giornate del 6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,19 senza avere chiesto ed ottenuto autorizzazione al godimento di ferie o permessi e senza avere comunicato alcunché, invitandolo a rendere giustificazioni nel termine di 5 giorni. Non ritenendo accoglibili le sue giustificazioni pervenute in data 25/09/19 ( nelle quali rappresentava l'impossibilità di recarsi a lavoro per problemi giudiziari e che sarebbe stata sua cura comunicare la revoca delle misure che impediscono di svolgere le mansioni), seguiva la comunicazione della sanzione disciplinare espulsiva per i fatti già delineati nella contestazione di addebiti, integranti, ad avviso della società, la violazione di cui all'art 35 lett A per le mancanze di cui alla lett g) della medesima norma1.
A fondamento dell'impugnativa, il lavoratore ha dedotto l'insussistenza del fatto contestato, poiché
l'assenza era stata necessitata dallo stato di carcerazione che impediva anche ogni contatto con l'esterno e non poteva dunque ritenersi ingiustificata. Deduceva in subordine il difetto di proporzionalità tra contestazione e sanzione.
Si costituiva la società, rilevando che, ai sensi dell'art. 28 CCNL, “le assenze, salvo giustificato impedimento, debbono essere comunicate dal lavoratore al datore di lavoro di norma entro 2 ore prima della sostituzione del lavoratore ove l'organizzazione lo consenta;
la giustificazione deve essere fornita entro il secondo giorno successivo a quello dall'inizio dell'assenza, salvo casi di impedimento giustificato. In mancanza delle predette comunicazioni, l'assenza verrà considerata ingiustificata” e che ai sensi dell'art. 35 CCNL, poi, la “assenza ingiustificata prolungata oltre tre giorni consecutivi” rappresenta una valida ragione per l'intimazione del licenziamento con preavviso.
Deduceva altresì che l'onere di comunicazione tempestiva non era precluso dallo stato di detenzione e ne è prova la comunicazione del 25 settembre 2019 ove il ricorrente, per il tramite del legale, ha inviato le giustificazioni, nonché l'impugnativa del licenziamento avvenuto il 9 ottobre, sempre durante lo stato di detenzione. Ha dedotto altresì la genericità delle giustificazioni rese, che alludendo ad una impossibilità per problemi giudiziari, nulla chiariscono in ordine alle necessarie ragioni che gli avrebbero precluso di comunicare al datore di lavoro la propria impossibilità a recarsi al lavoro. Contr Il giudice della fase sommaria ha ritenuto illegittimo il licenziamento ed ha condannato a reintegrare il lavoratore nel posto precedentemente occupato ed a risarcirgli il danno mediante pagamento di una indennità risarcitoria nel limite massimo delle 12 mensilità e versamento EI contributi previdenziali e assistenziali maturati.
Ha ritenuto il giudice che, sull'oramai pacifico assunto che lo stato di detenzione determina una impossibilità oggettiva temporanea e sopravvenuta di rendere la prestazione, l'assenza fosse giustificata dallo stato di custodia cautelare per fatti extralavorativi protrattasi dal 5.9.2019 al
20.11.2019, così come giustificata fosse l'omessa comunicazione dell'assenza poiché impedita dalle misure restrittive conseguenti alla custodia cautelare per reati di stampo mafioso che impedivano al ricorrente di comunicare con l'esterno. Ha rilevato, peraltro, che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art 28 CCL del settore (comunicare l'assenza entro due ore prima l'inizio del turno, e comunicare le ragioni giustificative entro due giorni dall'assenza) non può rendere ingiustificata un'assenza che oggettivamente e sostanzialmente lo è, configurando una sorta di
“ingiustificatezza convenzionale di un'assenza, altrimenti giustificata, per il solo fatto della violazione EI doveri di comunicazione. La reclusione in carcere determina un legittimo impedimento anche agli obblighi di omessa comunicazione (2 ore prima dell'assenza) e giustificazione (entro i successivi due giorni)”. Contr Ha proposto opposizione la evidenziando che il giudice della fase sommaria non ha tenuto conto delle previsioni dell'art 28 ccnl che pongono obblighi di comunicazione dell'assenza entro due ore prima e delle ragioni della stessa entro i due giorni seguenti;
che la violazione di tali obblighi rende l'assenza ingiustificata, a prescindere dalle ragioni (fondate o meno) della stessa;
che, quindi, il licenziamento si è fondato tanto sulla violazione dell'art 35 ccnl, tanto sulla violazione dell'art 28.
Ha evidenziato che la carcerazione non impedisce di avere contatti con l'esterno, potendo il detenuto conferire con il legale e che una ipotetica impossibilità debba essere comunque provata;
che la risonanza a livello mediatico della notizia non equivale a prova della conoscenza da parte del datore di lavoro.
Ha resistito il lavoratore replicando che: dal 10 settembre al 15 settembre gli erano state autorizzate le ferie, sicché i giorni di assenza non autorizzata erano inferiori a quelli contestati;
né nella lettera di contestazione del 20.9.2019 e neanche nella lettera di licenziamento si fa menzione dell'art 28 Contr CCNL e degli obblighi di comunicazione in esso sanciti. Solo in sede di opposizione la precisa che ciò che si addebita al dipendente è la mancata comunicazione, nei tempi e nelle forme previste dall'art 28, dell'assenza, ma a causa della genericità della contestazione, il medesimo non ha potuto adeguatamente difendersi in sede disciplinare su tale punto. Evidenzia che vi è prova certa, comunque, che il datore di lavoro conoscesse lo stato di detenzione poiché il 4 fu arrestato ed il 6
(primo giorno successivo all'arresto in cui era di turno) il suo nominativo già non compariva nel turno, poiché sostituito da altro collega;
il lavoratore già nel libero interrogatorio della fase sommaria
(udienza 3.12.2020) rappresentava che la moglie aveva informato del suo arresto , Persona_1 addetta all'ufficio turni, la quale aveva a sua volta informato , addetto all'ufficio personale, Per_2 che consigliò di rivolgersi ad un avvocato. Rappresentava, inoltre, che al momento dell'arresto, gli sequestrarono il telefonino dove erano registrati i codici di accesso per entrare nel sistema informatico della società; anche nella pec del 25 settembre con cui rendeva le giustificazioni, parlava di “revoca della misura cautelare”.
All'esito dell'istruttoria, la sentenza del giudice di primo grado ha confermato l'ordinanza cautelare rigettando l'opposizione, ritenendo che dall'istruttoria espletata fosse emerso che la società era stata informata dello stato di detenzione del lavoratore tramite interposta persona, avendo la moglie del tempestivamente avvisato la responsabile EI turni dello stato di detenzione del marito e CP_1 dell'impossibilità di recarsi sul luogo di lavoro. “La circostanza dell'invio di un messaggio da parte di , moglie del lavoratore, a , dipendente della società opponente e Tes_1 Persona_1 responsabile EI turni, è stata infatti confermata da entrambi i testi. In particolare, Persona_1 ha dichiarato che “la mattina dell'arresto ho ricevuto un messaggio sul telefono aziendale da parte di con cui mi ha avvisato dell'arresto del marito e chiedeva cosa fare per giustificare Tes_1
l'assenza, visto che io mi occupavo EI turni di lavoro” e, analogamente, ha rappresentato Tes_1 che “la mattina del 5 settembre 2019 ho inviato un messaggio ad comunicandole Persona_1
l'avvenuto arresto del e l'impossibilità dello stesso di recarsi a lavoro”. Pertanto, se non CP_1 può negarsi che lo stato di carcerazione del lavoratore gli abbia impedito di avvisare tempestivamente l'azienda della sua assenza, ossia tramite comunicazione entro due ore prima dell'inizio della prestazione ed invio della relativa giustificazione nei due giorni successivi, in ossequio a quanto previsto dall'art. 28 CCNL, risulta dimostrato che l'azienda abbia comunque ricevuto informazioni sull'assenza del lavoratore dovuta allo stato di detenzione. Appare dunque ininfluente la circostanza che abbia consigliato alla di rivolgersi al proprio Persona_1 Pt_2 avvocato, dal momento che ciò che rileva ai fini dell'impossibilità di ravvisare gli estremi dell'assenza ingiustificata è l'avvenuta comunicazione delle ragioni dell'assenza. Inoltre, la circostanza dell'omessa giustificazione da parte del lavoratore delle ragioni della propria assenza risulta motivata dal fatto che, come emerge dalla prova espletata, durante il primo Tes_1 colloquio intercorso con il marito lo ha rassicurato della conoscenza della società EI motivi relativi all'impossibilità di prestare la prestazione”
Giudizio di Appello Contr Ha proposto appello la denunciando l'erroneità della sentenza nella valutazione delle prove e EI fatti., in particolare nella parte in cui ha ritenuto che dalle dichiarazioni EI testi emergesse la prova della conoscenza dello stato di detenzione da parte della società, non considerando, però, che la moglie non è attendibile e che il teste ha riferito di non ricordare che la gli avesse Per_2 Per_1 comunicato lo stato di detenzione. Ma anche ammesso che la fosse stata informata dalla Per_1 moglie, deduce la società che tale comunicazione era comunque insufficiente ad assolvere gli obblighi sanciti dall'art 28 ccnl, stando a quanto afferma la Cassazione nella sentenza 13383/2023. Aggiunge che anche il fatto che dette circostanze siano state portate alla luce solo nella fase di opposizione rafforza i dubbi sulla loro veridicità.
Il lavoratore, costituendosi anche nella presente fase di appello, ha sostanzialmente ribadito gli argomenti difensivi già spesi in primo grado, ovvero la violazione del principio di specificità della contestazione di addebiti, non essendo l'art. 28 del CCNL OR EI PO mai stato richiamato nella lettera di contestazione disciplinare del 20.09.2019 e nella lettera di licenziamento del
03.10.2019, inficiando così tutta la procedura di licenziamento per violazione del diritto di difesa ed inducendo, ragionevolmente e logicamente, il lavoratore a motivare l'iniziale ricorso introduttivo del giudizio sulla sola contestazione ex art. 35 del CCNL EI OR EI PO (ingiustificata l'assenza prolungata oltre tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie). Ha negato che la circostanza della conoscenza tramite la moglie fosse stata artatamente introdotta nel giudizio di opposizione, poichè il lavoratore, già nel libero interrogatorio della fase sommaria, aveva rappresentato la medesima circostanza.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 11/09/2025 fissato nel predetto decreto.
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L'appello è infondato e va dunque confermata la sentenza che ha dichiarato illegittimo il licenziamento del CP_1
Deve preliminarmente osservarsi che la contestazione di addebiti, seppure in maniera generica e sintetica, individua sufficientemente i fatti addebitati al dipendente, vale a dire di essersi assentato per un tempo superiore ai tre giorni in maniera ingiustificata e di avere omesso qualunque comunicazione. L'omesso richiamo testuale all'art 28 CCNL (che prevede tempi e modi della comunicazione dell'assenza), non inficia il requisito della specificità della contestazione che, nel fare riferimento ad una omessa comunicazione, fornisce le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto nel quale il datore di lavoro ha ravvisato una rilevanza disciplinare e per far comprendere al lavoratore l'ambito delle questioni sulle quali è chiamato a difendersi.
Come è noto, il requisito di specificità della contestazione di addebiti non obbedisce a schemi rigidi e prestabiliti: esso si modella in relazione al principio di correttezza che informa il rapporto di lavoro ed è finalizzato alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (Cass. 6889/2018; Cass. 29235/2017; Cass. 5057/2016; Cass. 2021/2015). Tanto chiarito, il fatto che il lavoratore abbia preso posizione sulla circostanza dell'omessa comunicazione solamente nel giudizio di opposizione, introducendo fatti, circostanze e nuove richieste di prova, oltre che essere proceduralmente consentito nella fase di opposizione, ha assolto ad una esigenza difensiva sorta solo nel giudizio di opposizione, poiché solo in tale fase la società ha precisato la portata della contestazione, facendo riferimento espresso all'art 28 e agli obblighi formali da esso sanciti.
Tanto chiarito e passando al merito della contestazione, ritiene il collegio che gli addebiti posti a fondamento del licenziamento non siano sussistenti.
L'azienda, in sostanza, non contesta il fatto oggettivo dell'impossibilità di rendere la prestazione, rappresentato dallo stato di detenzione, ma contesta il fatto che il lavoratore non abbia dato comunicazione della circostanza nei termini e nelle forme contemplati dall'art 28 CCNL, sul presupposto che lo stato di detenzione non impedisca (salvo prova contraria che nella specie non è stata fornita) ogni contatto con l'esterno e dunque la possibilità – tramite il legale o comunque tramite chi può avere forme di relazione con il detenuto – di informare della circostanza il datore di lavoro.
Sostiene inoltre che è la mancata comunicazione a rendere ingiustificata l'assenza e ad integrare l'ipotesi disciplinarmente punita con il licenziamento (art 35 lett g). Contr In linea di principio, è corretto ciò che sostiene la ovvero che una omessa comunicazione dell'assenza rende ingiustificata l'assenza stessa (a prescindere dalla fondatezza o meno delle ragioni ad essa sottese), essendo intuibili gli effetti dannosi che tale omissione reca all'organizzazione del lavoro, ed è dunque idonea di per sé ad integrare l'ipotesi disciplinare di cui all'art 35 ccnl lett. G.
Tuttavia, nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prova della comunicazione dell'assenza da parte del lavoratore e dell'idoneità della stessa ad escludere la violazione contestata.
Già all'udienza di comparizione in primo grado, il nel libero interrogatorio ha riferito di CP_1 avere detto alla moglie di avvertire l'azienda del suo stato di detenzione, non avendo egli i codici di accesso per entrare nel sistema informatico della società, custoditi nel suo cellulare oggetto di sequestro, ed in sede testimoniale sia la moglie e sia la dipendente hanno confermato la Per_1 circostanza (specificando infatti che la moglie del informò la , dipendente addetta ai CP_1 Per_1 turni del personale, che il marito si trovava in stato di custodia cautelare). I dubbi avanzati dalla società circa l'attendibilità delle dichiarazioni delle suddette testimoni sono superati dal dato (non Contr contestato dalla che già nel turno del 6 settembre (primo giorno di assenza del lavoratore dopo essere stato tratto in arresto nella notte tra il 4 ed il 5 settembre) il non figurava nel personale CP_1 in turno, essendo già stato sostituito.
Tanto dimostra inconfutabilmente che la società fosse a conoscenza, sin dal primo giorno di assenza, del suo stato di detenzione, circostanza poi comunicata espressamente e chiaramente con la pec del
25 settembre a firma del legale, ove si rappresenta “l'impossibilità di recarsi a lavoro per problemi giudiziari e che sarebbe stata sua cura comunicare la revoca delle misure che impediscono di svolgere le mansioni”.
Va sul punto rilevato che lo stesso art 28 CCNL prevede la possibilità di deroga alla tempistica ivi prevista (comunicazione dell'assenza entro due ore prima del turno e comunicazione delle ragioni dell'assenza nei due giorni successivi) quando ricorrono impedimenti giustificati ed è indubbio che la situazione oggettiva e soggettiva creatasi con la carcerazione e le conseguenti ed intuibili limitazioni e difficoltà nei contatti e nelle comunicazioni, hanno rappresentano un giustificato motivo per non avere potuto comunicare formalmente e nei tempi previsti l'assenza.
Come già detto, la ratio della comunicazione è quella di porre l'azienda in condizioni di riorganizzare tempestivamente il lavoro. Se tale è la ratio, qualunque comunicazione che consenta all'azienda di assumere tempestivamente i provvedimenti organizzativi necessari è idonea al raggiungimento dello scopo. Appare contrario ai principi di buona fede e correttezza che devono informare le condotte sia del lavoratore sia del datore di lavoro nell'attuazione del rapporto di lavoro, reprimere violazioni solo formali del lavoratore, ma che sul piano sostanziale non hanno frustrato le finalità della norma violata.
Nel caso in esame, una disfunzione sul piano organizzativo né è emersa e né è stata prospettata dall'appellante (tanto più considerando che nei giorni dal 10 al 15 settembre il aveva chiesto CP_1 ed ottenuto ferie), essendo al contrario risultato che la società aveva provveduto tempestivamente alla sua sostituzione. Tanto dimostra che la comunicazione dell'assenza del lavoratore – seppure avvenuta informalmente e tramite terze persone – è stata idonea a rendere edotto il datore di lavoro ed a consentirgli di adottare le misure organizzative necessarie. Contr Al rigetto dell'appello, segue la condanna di alle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione EI valori medi dimidiati dello scaglione valore indeterminabile bassa complessità
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
, avverso la sentenza n. 784/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, Controparte_1 pubblicata in 23/06/2023, così provvede: rigetta l'appello.
Condanna l'appellante alle spese di lite della presente fase, liquidate in complessivi € 5000,00, oltre spese generali iva e cp come per legge, con distrazione in favore degli avvocati che ne hanno fatto richiesta.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art 35 ccnl porti lett.A: Licenziamento con preavviso (art. 3, L. n. 604/1966 - Licenziamento per giustificato motivo) In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B). A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) gravi atti di insubordinazione o per incitamento ad insubordinazione grave;
a-bis) diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto avvenuto all'interno dell'azienda/ente; b) danneggiamento doloso al materiale, alle attrezzature, ai mezzi ed alle strutture dell'azienda/ente; c) reiterato, scorretto comportamento in servizio da cui consegua un rilevante danno economico e/o all'immagine dell'azienda/ente; d) esecuzione in orario di lavoro senza permesso di lavori nell'azienda/ente per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda/ente; e) rissa in azienda/ente fuori dalle aree e dai reparti operativi o dagli uffici;
f) abbandono del posto di lavoro da parte del personale al quale siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori EI casi previsti al punto e) della seguente lett. B); g) assenza ingiustificata prolungata oltre tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;