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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1513/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2582/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7221/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2019 0005945275 000 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 848/2025 depositato il
23/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7221/2023 del 15.11.2023, depositata il 23.11.2023, la C.G.T. di primo grado di Catania, annullava la cartella di pagamento notificata il 03.05.2019, di recupero della imposta sostitutiva di € 760,00 dovuta per il reddito da locazione d'immobile in applicazione del regime fiscale della cedolare secca e ciò seppure la ricorrente, Resistente_1, con nota del 19/01/2015, avesse comunicato all'Agenzia delle Entrate, di revocare, per l'anno 2015, il ricorso a detto regime fiscale. Le spese di giudizio si compensavano tra le parti.
Con il proposto appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha eccepito la nullità della impugnata sentenza per difetto di motivazione, nonché per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per non aver debitamente valutato, la C.G.T. di I° grado, come si era documentato agli atti, che la interessata, in sede di dichiarazione dei redditi 2015, presentata il 27/09/2016, aveva optato per la imposizione del predetto reddito al regime della cedolare secca, seppure siffatta scelta fosse stata inizialmente revocata con la nota del 19/01/2015 ed ha chiesto, di conseguenza, in riforma della impugnata sentenza, rigettarsi l'avverso ricorso e confermarsi la legittimità della impugnata cartella di pagamento, con le spese del doppio grado di giudizio.
In sede di controdeduzioni, parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato e la conferma della sentenza impugnata e condannarsi l'Ufficio alle spese del doppio grado di giudizio.
Alla adunanza in camera di consiglio del 16.05.2025, la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, è, infatti, documentato in atti e la circostanza non è contestata, che la ricorrente, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2015, trasmessa il 27/09/2016, depositata agli atti, ebbe ad optare, per detto reddito, per il regime di cedolare secca, tanto emerge dal quadro RB – Redditi dei fabbricati – Rigo
RB1 ove, con riferimento al suddetto reddito, è indicato l'utilizzo “3” e sbarrata la casella 11, così come previsto in caso di opzione per detto regime fiscale.
In sede di controdeduzioni, la odierna appellata si sofferma sulla circolare ADE sulla disciplina del suddetto regime fiscale della cedolare secca e ribadisce che, con nota del 19/012/2015, aveva revocato il ricorso a detto regime fiscale, ma nulla dice sulla precisa volontà contenuta nel suddetto quadro della dichiarazione dei redditi Anno 2015, di assoggettare nuovamente il reddito in questione al regime fiscale della cedolare secca, così, in buona sostanza, espressamente revocando la precedente scelta di cui alla nota del
19/01/2015, con la quale, invece, nel revocare siffatta originaria scelta, aveva optato per l'assoggettamento del suddetto reddito al regime ordinario.
In buona sostanza, con la cartella di pagamento in questione, l'Agenzia delle Entrate null'altro ha preteso se non il pagamento della imposta dovuta sul predetto reddito da locazione per l'anno 2015, applicando il regime fiscale della cedolare secca espressamente richiesto dalla parte in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2015.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate va, pertanto, accolto ed, in riforma della impugnata sentenza, va rigettato il ricorso della contribuente e confermata la legittimità e fondatezza della impugnata cartella di pagamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico della ricorrente, odierna appellata, liquidandole in € 350,00 per il giudizio di primo grado ed in € 500,00 per il giudizio di appello, oltre accessori se dovuti.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° grado di Catania, Sezione 17,
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso della contribuente Resistente_1. Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate.
Catania lì 16.05.2025 Il Presidente relatore
AT NÀ
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2582/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7221/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2019 0005945275 000 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 848/2025 depositato il
23/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7221/2023 del 15.11.2023, depositata il 23.11.2023, la C.G.T. di primo grado di Catania, annullava la cartella di pagamento notificata il 03.05.2019, di recupero della imposta sostitutiva di € 760,00 dovuta per il reddito da locazione d'immobile in applicazione del regime fiscale della cedolare secca e ciò seppure la ricorrente, Resistente_1, con nota del 19/01/2015, avesse comunicato all'Agenzia delle Entrate, di revocare, per l'anno 2015, il ricorso a detto regime fiscale. Le spese di giudizio si compensavano tra le parti.
Con il proposto appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha eccepito la nullità della impugnata sentenza per difetto di motivazione, nonché per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per non aver debitamente valutato, la C.G.T. di I° grado, come si era documentato agli atti, che la interessata, in sede di dichiarazione dei redditi 2015, presentata il 27/09/2016, aveva optato per la imposizione del predetto reddito al regime della cedolare secca, seppure siffatta scelta fosse stata inizialmente revocata con la nota del 19/01/2015 ed ha chiesto, di conseguenza, in riforma della impugnata sentenza, rigettarsi l'avverso ricorso e confermarsi la legittimità della impugnata cartella di pagamento, con le spese del doppio grado di giudizio.
In sede di controdeduzioni, parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato e la conferma della sentenza impugnata e condannarsi l'Ufficio alle spese del doppio grado di giudizio.
Alla adunanza in camera di consiglio del 16.05.2025, la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, è, infatti, documentato in atti e la circostanza non è contestata, che la ricorrente, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2015, trasmessa il 27/09/2016, depositata agli atti, ebbe ad optare, per detto reddito, per il regime di cedolare secca, tanto emerge dal quadro RB – Redditi dei fabbricati – Rigo
RB1 ove, con riferimento al suddetto reddito, è indicato l'utilizzo “3” e sbarrata la casella 11, così come previsto in caso di opzione per detto regime fiscale.
In sede di controdeduzioni, la odierna appellata si sofferma sulla circolare ADE sulla disciplina del suddetto regime fiscale della cedolare secca e ribadisce che, con nota del 19/012/2015, aveva revocato il ricorso a detto regime fiscale, ma nulla dice sulla precisa volontà contenuta nel suddetto quadro della dichiarazione dei redditi Anno 2015, di assoggettare nuovamente il reddito in questione al regime fiscale della cedolare secca, così, in buona sostanza, espressamente revocando la precedente scelta di cui alla nota del
19/01/2015, con la quale, invece, nel revocare siffatta originaria scelta, aveva optato per l'assoggettamento del suddetto reddito al regime ordinario.
In buona sostanza, con la cartella di pagamento in questione, l'Agenzia delle Entrate null'altro ha preteso se non il pagamento della imposta dovuta sul predetto reddito da locazione per l'anno 2015, applicando il regime fiscale della cedolare secca espressamente richiesto dalla parte in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2015.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate va, pertanto, accolto ed, in riforma della impugnata sentenza, va rigettato il ricorso della contribuente e confermata la legittimità e fondatezza della impugnata cartella di pagamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico della ricorrente, odierna appellata, liquidandole in € 350,00 per il giudizio di primo grado ed in € 500,00 per il giudizio di appello, oltre accessori se dovuti.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° grado di Catania, Sezione 17,
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso della contribuente Resistente_1. Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate.
Catania lì 16.05.2025 Il Presidente relatore
AT NÀ