Articolo 3 della Legge 4 maggio 1983, n. 169
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 maggio 1983
Art. 3.
L' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 , e' sostituito dal seguente:
"Le societa' le cui azioni sono gia' quotate in borsa alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle le cui azioni sono ammesse su istanza alla quotazione di borsa successivamente alla data predetta e anteriormente alla scadenza dei periodi indicati per ciascuna categoria di societa' alle successive lettere a), b), c) e d) del presente comma, debbono provvedere al conferimento dell'incarico a una societa' di revisione, iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del presente decreto, nei seguenti termini, che decorrono dalla data della pubblicazione dell'albo di cui all'articolo 18:
a) un anno, per le societa' finanziarie e per le societa' aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire;
b) due anni, per le societa' aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 10 e inferiore o pari a 50 miliardi di lire;
c) tre anni, per le rimanenti societa';
d) quattro anni, per le aziende e istituti di credito quale che sia l'ammontare del capitale sociale.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2.
L'obbligo di certificazione del bilancio ha inizio a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato conferito l'incarico.
In caso di prima ammissione alla quotazione di borsa, fino alla scadenza del termine di cui al punto d) del primo comma, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2, la negoziazione delle azioni puo' avere inizio anche se l'incarico di certificazione del bilancio non sia stato ancora conferito.
Nel caso in cui una societa' con azioni quotate in borsa sia divenuta societa' finanziaria successivamente alla data prevista al punto a) del primo comma, detto incarico deve essere conferito contestualmente alla deliberazione di modificazione dell'atto costitutivo e l'obbligo di certificazione ha inizio a decorrere dall'esercizio immediatamente successivo".
Entrata in vigore il 12 maggio 1983