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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5174 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4103 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4103/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SQUADRILLI CANDIDA PIA ANTONIETTA Parte_1
presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
residente in [...]. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 10/11/2025.
“Chiedo solo la separazione”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Controparte_1
21/05/1989.
pagina 1 di 2 Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/08/1990, il 03/07/1991 e il 05/07/2002. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 25/02/2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
All'udienza del 11/10/2025, avanti al Giudice Istruttore, compariva la parte ricorrente personalmente con il suo difensore e per parte convenuta nessuno compariva.
Il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta e visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente si richiamava ai propri scritti introduttivi.
Il Giudice delegato, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, dichiarava la contumacia di e rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Controparte_1
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.11.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice rel.
Dott. Isabella Messina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4103/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SQUADRILLI CANDIDA PIA ANTONIETTA Parte_1
presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
residente in [...]. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 10/11/2025.
“Chiedo solo la separazione”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Controparte_1
21/05/1989.
pagina 1 di 2 Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/08/1990, il 03/07/1991 e il 05/07/2002. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 25/02/2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
All'udienza del 11/10/2025, avanti al Giudice Istruttore, compariva la parte ricorrente personalmente con il suo difensore e per parte convenuta nessuno compariva.
Il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta e visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente si richiamava ai propri scritti introduttivi.
Il Giudice delegato, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, dichiarava la contumacia di e rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Controparte_1
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.11.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice rel.
Dott. Isabella Messina
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