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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3243 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25580/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.25580/2019 R.G.A.C.
, rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
ATTORE
(C.F. , rapp. e dif. CP_1 C.F._2 ranto CONVENUTO N
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
ONTUMACE CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO di citazione ritualmente
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 ponendo che egli aveva lo zo CP_2 ne della quota di un terzo della s.n.c. di cui i convenuti erano soci “in più tranches e per contanti… nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2014, sino alla concorrenza ... della somma di euro 123.000,00”. Aggiungeva che la cessione non si perfezionava, onde egli aveva pagina 1 di 6 più volte richiesto la restituzione di quanto versato ai convenuti, che lo avevano verbalmente rassicurato. Precisava poi che, il 10 settembre 2015, Controparte_2 compilava ed emetteva sessantadue effetti cambia cadauno, con scadenza dal 31.12.2015 al 31.01.2021, sino alla concorrenza dell'impor 00, tranne l'ultimo di euro 1.500,00, e che nonostante l'impegno CP_1 precedentemente assun tava di avallare i predetti effetti cambiari. Non avendo ricevuto la restituzione delle somme di cui era creditore, conclude “Preliminarmente Accertare e dichiarare che ha, in più tranches e per Parte_1 contanti consegnat onvenuti ed in favore d a di euro 123.000,00 rimettendola nella mani di
[...] ine di conseguire l'acquisto del 33% delle quote CP_1
; Parte_2
e dichiarare che, tale cessione - acquisizione non si è verificata per volontà e responsabilità esclusiva dei convenuti;
Per l'effetto accertare e dichiarare che entrambi i convenuti, in solido tra loro, o salvo gravame, per chi di ragione sono tenuti alla restituzione dell'importo di Euro 123.000,00 in favore dell'attore oltre interessi moratori dal settembre 2015 all'effettivo soddisfo;
Accertare e dichiarare che in ragione delle vane richieste e dell'atteggiamento tenuto, i convenuti, sono decaduti dal beneficio del termine concessogli per la restituzione degli importi per i quali si agisce e per la cui restituzione era stata concessa dilazione e che, pertanto, l'intero credito (Euro123.000,00) è, in virtù di tale decadenza, immediatamente esigibile;
Per l'effetto voglia l'On.le Tribunale adito condannare, reietta e
a eduzione ed eccezione, i germani
e come in atti identificati, in solido CP_1 Controparte_2 hi di ragione alla restituzione, in favore di , dell'importo di euro 123.000,00 oltre Parte_1 interessi a svalutazione dalla emissione delle singole cambiali all'effett oria di spese. Si costituiva il solo che contestava con CP_1 argomentazioni varie la d il rigetto. Dopo la trattazione, all'esito di plurimi differimenti resisi necessari in ragione del difetto di prova d della notificazione dell'atto introduttivo a , Controparte_2
pagina 2 di 6 sulle conclusioni di cui in atti, la causa era decisa all'odierna udienza, destinata alla discussione orale e sostituita dal deposito di note scritte, con il presente provvedimento. _________________________________________________
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_2 ritualmente citato e non comparso (cfr. documenta notifica ex art.140 c.p.c. depositata il 11.2.25 dalla difesa attorea). Sempre in via preliminare va ribadito che, come ricordato in narrativa, la causa è stata rinviata ex art.281 sexies c.p.c. per la discussione, e l'udienza di discussione è stata più volte differita onde consentire all'attore la corretta vocatio in jus del convenuto contumace: espletato detto incombente, all'odierna udienza essa non può pertanto che essere definita. Nel m he il credito dell'attore nei confronti del predetto è documentato dagli effetti cambiari, a Controparte_2 firma del ace, dal medesimo attore prodotti, onde appare certamente sussistente, i titoli cambiari rappresentando infatti all'evidenza riconoscimento del debito da essi portato, senza necessità che l'attore dimostri il titolo in forza del quale le relative somme gli sono dovute. D'altro canto il predetto convenuto, ancorchè ritualmente citato, ha preferito restare contumace, così serbando una condotta di disinteresse per le sorti del giudizio valutabile ex art.116 c.p.c. quale ulteriore elemento a favore dell'att riva che la domanda dello nei confronti di Pt_1 [...]
deve essere accolta, ond esimo va cond CP_2 nto in favore dell'attore della somma di euro 123.000,00, con la precisazione, tuttavia, che risultano dovuti, trattandosi di debito di valuta, i soli interessi al tasso legale decorrenti dalla domanda (e non la chiesta rivalutazione monetaria). invece rigettata la domanda proposta in danno di CP_1
[...] rsamente verosimile, e non sostenuta da convincenti elementi di prova, risulta infatti la prospettazione attorea, se ui il predetto si sarebbe obbligato, in una al di lui fratello , alla CP_2 restituzione del complessi 123.000, ui gli effetti cambiari a firma di avrebbero costituito la Controparte_2 garanzia. Secondo la tesi sostenuto dallo , il predetto obbligo Pt_1
pagina 3 di 6 deriverebbe dal contratto di cessione di quote societarie, che egli avrebbe verbalmente stipulato con entrambi i co Si legge, infatti, nell'atto di citazione che il “Nel CP_1 corso del 2014” avrebbe proposto ad esso attor 33% nella Baruffa di GI e OR ZO s.n.c.” e che quale corrispettivo “i convenuti, di comune accordo, richiesero all'istante la somma di Euro 0”. Afferma, poi, lo , che egli “non si premurava di verificare Pt_1
o formalizzare qu etto di accordo”, decidendo di rinviare
“di comune accordo con i convenuti, a data successiva alla cessazione della propria attività commerci zzazione della acquisizione della qualità di socio nella . Parte_2
Premette, infatti, l'attore, di avere “per a ttività di commerciante nel settore della illuminotecnica”. Senonchè, del predetto accordo non vi è prova documentale, né è tale l'esibizione dei già ricordati che attestano, evidentemente, il solo debito di nei confronti Controparte_2 dell'attore, ma non la relativ , l'esistenza di un concomitante obbligo del CP_1
La prova orale articolata difesa dello si Pt_1 palesa poi chiaramente inammissibile ex artt.2721 e c., avendo essa ad oggetto la stipula di un contratto che avrebbe dovuto rivestire forma scritta, e la dazione di una somma di denaro di gran lunga eccedente i limiti stabiliti dalle richiamate norme codicistiche. Nè vi sono fondate ragioni per derogare al divieto sancito dalle norme indicate, non de so contra cognatizio esistente con il (marito di CP_1 Persona_1 germana dell'attore). Al di là dei profili di illiceità dell'asserito accordo (pure sottolineati dalla difesa del convenuto) suggellato con la consegna di una assai rilevante somma in violazione delle norme vigenti in materia di transazioni pecuniarie in denaro contante, si osserva infatti che il mero vincolo parentale non rappresenta – di per sé solo
- valida ragione che giustifichi la mancata formazione di una prova scritta. Ciò tanto più ove si consideri che, stando alla ricostruzione dei fatti contenuta n ntroduttivo, l'allegato vincolo parentale non impediva allo , dichiaratosi in possesso di consolidata Pt_1 esperienza nel (avendo “per anni, svolto l'attività di commerciante nel settore della illuminotecnica”), di ottenere, per il pagina 4 di 6 medesimo titolo che riteneva di non trasfondere in un documento di effetti cambiari - ancorchè a firma del solo così comunque consacrando con strumenti di Controparte_2
e di comprovato valore giuridico quel rapporto negoziale che sostiene di non aver voluto formalizzare per il rapporto fiduciario con la controparte. Nè, inoltre, l'attore chiarisce per quale ragione, sebbene egli fosse creditore di entrambi i convenuti, in forza del contratto verbale le parti del presente giudizio (e, dunque, anche da le cambiali date in pagamento rechino la CP_1
solo convenuto contumace, pur portando esse una ari al debito complessivo gravante su entrambi i germani CP_2 fine, lo ha dimostrato quali fossero le fonti di Pt_1 provenienza di qu me in contanti di entità tanto cospicua (di cui peraltro avrebbe conseguito la disponibilità in un arco temporale i) che sostiene di aver consegnato nelle mani del CP_1
, alla stregua dei documenti prodotti proprio da esso ricorrente (cfr. visura camerale), l'importo di cui esso attore si afferma creditore risulta assolutamente sproporzionato rispetto al valore della società che con gli allegati pagamenti avrebbe – pro quota – acquistato, giacché, dalla documentazione agli atti, risulta che essa avesse un capitale sociale di 60,00, di guisa che la quota asseritamente acquistata dallo avrebbe rivestito un Pt_1 valore nominale di €.520,00, pari, q meno dello 0,5% di quanto l'attore afferma di avere, a tale titolo, versato. E' rimasta, infatti, allo stato di mera allegazione – non suffragata anche soltanto dalla mera indicazione degli elementi su cui si fonda
- l'affermazione secondo cui l'effettivo valore della società sarebbe stato pari al triplo dell'indicata somma di €.123.000, da egli corrisposta quale corrispettivo per “entrare al 33% nella Baruffa di GI e OR ZO s.n.c.”. D'altronde se, come già segnalato in precedenza, non appare verosimile che il convenuto contumace abbia accettato di garantire con effetti cambiari l'int non solo su di lui, ma anche sul germano ciò risulta vieppiù CP_1 ingiustificabile ove si con timo, e non il convenuto contumace (pur ob cambiariamente), sempre secondo quanto asserito dallo , sarebbe stato l'esclusivo destinatario Pt_1
pagina 5 di 6 dell'incasso per contanti della somma di cui l'attore oggi reclama la restituzione (giacché, come si legge nell'atto di ci “La consegna del danaro avveniv zione dello e le Pt_1 somme rimesse nelle mani di ). CP_1
In conclusione, la doman anno di CP_1 deve quindi essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta co ede:
al pagamento, in favore di Controparte_2 le di cui in motivazione, della Parte_1 dalla domanda;
alla rifusione in favore di Controparte_2 se d lite, che liquida in Parte_1
ed €.800,00 per spese, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legg rigetta sta da Parte_1 danno di CP_1 Parte_1 alla rifus CP_1 liquida in €.4.500,00 per se forfettarie, IVA e CPA come per legge. Napoli, 31/3/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.25580/2019 R.G.A.C.
, rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
ATTORE
(C.F. , rapp. e dif. CP_1 C.F._2 ranto CONVENUTO N
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
ONTUMACE CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO di citazione ritualmente
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 ponendo che egli aveva lo zo CP_2 ne della quota di un terzo della s.n.c. di cui i convenuti erano soci “in più tranches e per contanti… nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2014, sino alla concorrenza ... della somma di euro 123.000,00”. Aggiungeva che la cessione non si perfezionava, onde egli aveva pagina 1 di 6 più volte richiesto la restituzione di quanto versato ai convenuti, che lo avevano verbalmente rassicurato. Precisava poi che, il 10 settembre 2015, Controparte_2 compilava ed emetteva sessantadue effetti cambia cadauno, con scadenza dal 31.12.2015 al 31.01.2021, sino alla concorrenza dell'impor 00, tranne l'ultimo di euro 1.500,00, e che nonostante l'impegno CP_1 precedentemente assun tava di avallare i predetti effetti cambiari. Non avendo ricevuto la restituzione delle somme di cui era creditore, conclude “Preliminarmente Accertare e dichiarare che ha, in più tranches e per Parte_1 contanti consegnat onvenuti ed in favore d a di euro 123.000,00 rimettendola nella mani di
[...] ine di conseguire l'acquisto del 33% delle quote CP_1
; Parte_2
e dichiarare che, tale cessione - acquisizione non si è verificata per volontà e responsabilità esclusiva dei convenuti;
Per l'effetto accertare e dichiarare che entrambi i convenuti, in solido tra loro, o salvo gravame, per chi di ragione sono tenuti alla restituzione dell'importo di Euro 123.000,00 in favore dell'attore oltre interessi moratori dal settembre 2015 all'effettivo soddisfo;
Accertare e dichiarare che in ragione delle vane richieste e dell'atteggiamento tenuto, i convenuti, sono decaduti dal beneficio del termine concessogli per la restituzione degli importi per i quali si agisce e per la cui restituzione era stata concessa dilazione e che, pertanto, l'intero credito (Euro123.000,00) è, in virtù di tale decadenza, immediatamente esigibile;
Per l'effetto voglia l'On.le Tribunale adito condannare, reietta e
a eduzione ed eccezione, i germani
e come in atti identificati, in solido CP_1 Controparte_2 hi di ragione alla restituzione, in favore di , dell'importo di euro 123.000,00 oltre Parte_1 interessi a svalutazione dalla emissione delle singole cambiali all'effett oria di spese. Si costituiva il solo che contestava con CP_1 argomentazioni varie la d il rigetto. Dopo la trattazione, all'esito di plurimi differimenti resisi necessari in ragione del difetto di prova d della notificazione dell'atto introduttivo a , Controparte_2
pagina 2 di 6 sulle conclusioni di cui in atti, la causa era decisa all'odierna udienza, destinata alla discussione orale e sostituita dal deposito di note scritte, con il presente provvedimento. _________________________________________________
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_2 ritualmente citato e non comparso (cfr. documenta notifica ex art.140 c.p.c. depositata il 11.2.25 dalla difesa attorea). Sempre in via preliminare va ribadito che, come ricordato in narrativa, la causa è stata rinviata ex art.281 sexies c.p.c. per la discussione, e l'udienza di discussione è stata più volte differita onde consentire all'attore la corretta vocatio in jus del convenuto contumace: espletato detto incombente, all'odierna udienza essa non può pertanto che essere definita. Nel m he il credito dell'attore nei confronti del predetto è documentato dagli effetti cambiari, a Controparte_2 firma del ace, dal medesimo attore prodotti, onde appare certamente sussistente, i titoli cambiari rappresentando infatti all'evidenza riconoscimento del debito da essi portato, senza necessità che l'attore dimostri il titolo in forza del quale le relative somme gli sono dovute. D'altro canto il predetto convenuto, ancorchè ritualmente citato, ha preferito restare contumace, così serbando una condotta di disinteresse per le sorti del giudizio valutabile ex art.116 c.p.c. quale ulteriore elemento a favore dell'att riva che la domanda dello nei confronti di Pt_1 [...]
deve essere accolta, ond esimo va cond CP_2 nto in favore dell'attore della somma di euro 123.000,00, con la precisazione, tuttavia, che risultano dovuti, trattandosi di debito di valuta, i soli interessi al tasso legale decorrenti dalla domanda (e non la chiesta rivalutazione monetaria). invece rigettata la domanda proposta in danno di CP_1
[...] rsamente verosimile, e non sostenuta da convincenti elementi di prova, risulta infatti la prospettazione attorea, se ui il predetto si sarebbe obbligato, in una al di lui fratello , alla CP_2 restituzione del complessi 123.000, ui gli effetti cambiari a firma di avrebbero costituito la Controparte_2 garanzia. Secondo la tesi sostenuto dallo , il predetto obbligo Pt_1
pagina 3 di 6 deriverebbe dal contratto di cessione di quote societarie, che egli avrebbe verbalmente stipulato con entrambi i co Si legge, infatti, nell'atto di citazione che il “Nel CP_1 corso del 2014” avrebbe proposto ad esso attor 33% nella Baruffa di GI e OR ZO s.n.c.” e che quale corrispettivo “i convenuti, di comune accordo, richiesero all'istante la somma di Euro 0”. Afferma, poi, lo , che egli “non si premurava di verificare Pt_1
o formalizzare qu etto di accordo”, decidendo di rinviare
“di comune accordo con i convenuti, a data successiva alla cessazione della propria attività commerci zzazione della acquisizione della qualità di socio nella . Parte_2
Premette, infatti, l'attore, di avere “per a ttività di commerciante nel settore della illuminotecnica”. Senonchè, del predetto accordo non vi è prova documentale, né è tale l'esibizione dei già ricordati che attestano, evidentemente, il solo debito di nei confronti Controparte_2 dell'attore, ma non la relativ , l'esistenza di un concomitante obbligo del CP_1
La prova orale articolata difesa dello si Pt_1 palesa poi chiaramente inammissibile ex artt.2721 e c., avendo essa ad oggetto la stipula di un contratto che avrebbe dovuto rivestire forma scritta, e la dazione di una somma di denaro di gran lunga eccedente i limiti stabiliti dalle richiamate norme codicistiche. Nè vi sono fondate ragioni per derogare al divieto sancito dalle norme indicate, non de so contra cognatizio esistente con il (marito di CP_1 Persona_1 germana dell'attore). Al di là dei profili di illiceità dell'asserito accordo (pure sottolineati dalla difesa del convenuto) suggellato con la consegna di una assai rilevante somma in violazione delle norme vigenti in materia di transazioni pecuniarie in denaro contante, si osserva infatti che il mero vincolo parentale non rappresenta – di per sé solo
- valida ragione che giustifichi la mancata formazione di una prova scritta. Ciò tanto più ove si consideri che, stando alla ricostruzione dei fatti contenuta n ntroduttivo, l'allegato vincolo parentale non impediva allo , dichiaratosi in possesso di consolidata Pt_1 esperienza nel (avendo “per anni, svolto l'attività di commerciante nel settore della illuminotecnica”), di ottenere, per il pagina 4 di 6 medesimo titolo che riteneva di non trasfondere in un documento di effetti cambiari - ancorchè a firma del solo così comunque consacrando con strumenti di Controparte_2
e di comprovato valore giuridico quel rapporto negoziale che sostiene di non aver voluto formalizzare per il rapporto fiduciario con la controparte. Nè, inoltre, l'attore chiarisce per quale ragione, sebbene egli fosse creditore di entrambi i convenuti, in forza del contratto verbale le parti del presente giudizio (e, dunque, anche da le cambiali date in pagamento rechino la CP_1
solo convenuto contumace, pur portando esse una ari al debito complessivo gravante su entrambi i germani CP_2 fine, lo ha dimostrato quali fossero le fonti di Pt_1 provenienza di qu me in contanti di entità tanto cospicua (di cui peraltro avrebbe conseguito la disponibilità in un arco temporale i) che sostiene di aver consegnato nelle mani del CP_1
, alla stregua dei documenti prodotti proprio da esso ricorrente (cfr. visura camerale), l'importo di cui esso attore si afferma creditore risulta assolutamente sproporzionato rispetto al valore della società che con gli allegati pagamenti avrebbe – pro quota – acquistato, giacché, dalla documentazione agli atti, risulta che essa avesse un capitale sociale di 60,00, di guisa che la quota asseritamente acquistata dallo avrebbe rivestito un Pt_1 valore nominale di €.520,00, pari, q meno dello 0,5% di quanto l'attore afferma di avere, a tale titolo, versato. E' rimasta, infatti, allo stato di mera allegazione – non suffragata anche soltanto dalla mera indicazione degli elementi su cui si fonda
- l'affermazione secondo cui l'effettivo valore della società sarebbe stato pari al triplo dell'indicata somma di €.123.000, da egli corrisposta quale corrispettivo per “entrare al 33% nella Baruffa di GI e OR ZO s.n.c.”. D'altronde se, come già segnalato in precedenza, non appare verosimile che il convenuto contumace abbia accettato di garantire con effetti cambiari l'int non solo su di lui, ma anche sul germano ciò risulta vieppiù CP_1 ingiustificabile ove si con timo, e non il convenuto contumace (pur ob cambiariamente), sempre secondo quanto asserito dallo , sarebbe stato l'esclusivo destinatario Pt_1
pagina 5 di 6 dell'incasso per contanti della somma di cui l'attore oggi reclama la restituzione (giacché, come si legge nell'atto di ci “La consegna del danaro avveniv zione dello e le Pt_1 somme rimesse nelle mani di ). CP_1
In conclusione, la doman anno di CP_1 deve quindi essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta co ede:
al pagamento, in favore di Controparte_2 le di cui in motivazione, della Parte_1 dalla domanda;
alla rifusione in favore di Controparte_2 se d lite, che liquida in Parte_1
ed €.800,00 per spese, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legg rigetta sta da Parte_1 danno di CP_1 Parte_1 alla rifus CP_1 liquida in €.4.500,00 per se forfettarie, IVA e CPA come per legge. Napoli, 31/3/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
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