Art. 31. Sostituzione dei consiglieri regionali decaduti
Quando ((il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino)) pronunciano la decadenza di un consigliere regionale ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30, provvedono a sostituirlo con chi vi ha diritto.
Quando ((il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino)) pronunciano la decadenza di un consigliere regionale ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30, provvedono a sostituirlo con chi vi ha diritto.