Articolo 31 della Legge 5 agosto 1962, n. 1257
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25 agosto 1962
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16 settembre 2010
Art. 31. Sostituzione dei consiglieri regionali decaduti

Quando ((il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino)) pronunciano la decadenza di un consigliere regionale ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30, provvedono a sostituirlo con chi vi ha diritto.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010