Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/02/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1009/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 1009/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Giovanni Caiazzo (C.F. ), domiciliato come in atti;
C.F._2
- ATTORE –
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Caiazzo (C.F. ), domiciliata come C.F._2
in atti;
- ATTRICE –
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Dario De Colibus (C.F. ), domiciliata come C.F._5
in atti;
-CONVENUTA –
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_3 C.F._6 difesa dall'avv. Luca Russo (C.F. ), domiciliata come in atti;
C.F._7
-CONVENUTA –
1
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note conclusionali depositate ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 5.2.2024 e hanno convenuto in Parte_1 Controparte_1 giudizio e al fine di sentir dichiarare l'inefficacia ai sensi Controparte_2 Controparte_3 dell'art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita per notar del 24.3.2022 con cui Persona_1 ha venduto a l'immobile sito in Giugliano in Campania Controparte_2 Controparte_3
(NA) al viale IV Parco della Noce, già via Madonna del Pantano n. 8/B censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 72, part. 918 sub 3.
Premettono gli attori di essere creditori nei confronti di dell'importo di € Controparte_2
177.361,72 oltre interessi, in ragione di una intricata vicenda negoziale che ha visto succedersi, in sintesi, i seguenti atti:
- contratto preliminare di vendita del 4.12.2006 stipulato tra quale Controparte_1
venditrice promittente e Starfire s.r.l. quale promissaria acquirente e avente ad oggetto l'immobile oggetto dell'odierna domanda revocatoria;
- scrittura privata dell'8.9.2009 con cui Starfire s.r.l. ha ceduto il contratto preliminare a
Controparte_2
- contratto di compravendita del 29.6.2010 con cui , in esecuzione del Controparte_1 suddetto preliminare, ha trasferito la proprietà dell'immobile a con Controparte_2
contestuale stipula di contratto di mutuo fondiario e concessione di garanzia ipotecaria in capo al;
Controparte_4
- contratto preliminare del luglio 2010 con cui diventata proprietaria Controparte_2 dell'immobile in virtù del contratto del 29.6.2010, si è impegnata a trasferire a sua volta detta proprietà a . Parte_1
Tale operazione negoziale è stata dichiarata nulla con sentenza del Tribunale di Napoli del
29.12.2022 per violazione del patto commissorio, e in virtù di tale accertata nullità gli attori si sono affermati creditori nei confronti di in ripetizione delle somme versate in Controparte_2 esecuzione di detti contratti, per un complessivo importo di € 177.361,62.
Hanno quindi agito in via revocatoria avverso l'atto dispositivo del 24.3.2022 affermando la sussistenza dei presupposti di legge previsti dall'art. 2901 c.c.
2 Si è costituita chiedendo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, Controparte_2 poiché sull'esistenza del credito affermato dagli attori si sarebbe già pronunciato in senso negativo il Tribunale di Napoli e rilevando come in ogni caso l'efficacia e l'esecutività di tale statuizione sarebbe subordinata alla previa surroga da parte degli attori nel contratto di mutuo, circostanza non avvenuta nel caso di specie. Inoltre, trattandosi di atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, gli attori non avrebbero dimostrato il requisito della dolosa preordinazione del debitore e del terzo, né tantomeno il requisito dell'eventus damni.
Si è costituita in giudizio anche con difese sostanzialmente analoghe a quelle di Controparte_3
ribadendo l'insussistenza della partecipatio fraudis, e ciò alla luce del fatto che il CP_2 preliminare che ha preceduto l'atto dispositivo revocando ha visto come promissario acquirente il quale poi ai sensi del 1401 c.c. ha indicato come persona destinataria del Persona_2
trasferimento ; inoltre, quale ulteriore elemento a dimostrazione della mancata Controparte_3
conoscenza del pregiudizio ha sottolineato la mancata trascrizione dell'azione di nullità, di cui non era quindi a conoscenza.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 13.2.2025, previo deposito delle precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 189 c.p.c., è stata trattenuta per la decisione.
Come è noto, i presupposti per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria sono costituiti dalla sussistenza del credito del revocante, dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni), e dalla conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni). Inoltre, trattandosi nel caso di specie di atto a titolo oneroso, trova applicazione il requisito di cui all'art. 2901 co.1 n.2 c.c., e cioè la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo. Infine, ove l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, occorre dimostrare che l'atto sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e che il terzo sia stato partecipe della dolosa preordinazione.
Orbene la sussistenza del credito in capo agli attori è stata fermamente contestata dai convenuti, i quali hanno rilevato come la sentenza del Tribunale di Napoli (tra l'altro passata in giudicato), pur riconoscendo la nullità dell'operazione negoziale richiamata in premessa, non ha statuito sulla domanda di ripetizione pur formulata, implicitamente respingendola;
in ogni caso il Tribunale avrebbe comunque condizionato l'esecutività della pronuncia all'avvenuta surroga di CP_2
“nell'ipoteca per quanto corrisposto dalla banca” (così la sentenza) e alla conseguente
[...]
liberazione, circostanza non avvenuta nel caso di specie.
3 A tal proposito va ricordato che costituisce ormai ius receptum il principio per cui l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale,
è idoneo -coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori
(Cass. 23208/2016) - a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass.
5619/2016, Cass. 1893/2012, Cass. 3981/2003).
Sicché, “l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile [sempre in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore], quale garanzia generica delle ragioni creditizie, ma anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (Cass. n. 5359 del 2009), che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (Cass. 18291/2020, Cass.
11755/2018).
Il che del resto è coerente con la specifica funzione dell'eunda azione che non ha scopi restitutori o ripristinatori, né nei confronti del debitore né del creditore istante, ma tende unicamente a ricostituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli eventuali.
Nel caso di specie, a ben vedere, la sentenza del Tribunale di Napoli, pur a fronte di una specifica domanda formulata in tal senso, non contiene alcuna statuizione, nel dispositivo né nella motivazione, da cui desumere o comunque ricavare il rigetto della domanda di ripetizione degli odierni attori: né tale circostanza potrebbe far pensare ad un rigetto implicito della richiesta, poiché il diritto alla ripetizione invocato dagli attori non si pone certo in antitesi con la nullità dell'operazione negoziale riconosciuta dal Tribunale, essendone piuttosto diretta conseguenza.
Nulla esclude pertanto che gli attori possano autonomamente e separatamente agire, sulla scorta della pronuncia di nullità, per domandare – previo relativo accertamento – la ripetizione delle somme versate sine titulo in ragione dei contratti caducati.
Deve quindi escludersi ogni ipotesi di ne bis in idem, pur adombrata dai convenuti, ben potendo rientrare il credito da ripetizione degli attori nell'ambito di quei crediti eventuali idonei a legittimare la proposizione dell'azione revocatoria.
Anche la non chiara formulazione della sentenza in cui viene disposta la surroga di CP_2
“nell'ipoteca per quanto corrisposto alla banca, condizionando la esecutività ed
[...] efficacia della pronuncia a tale liberazione” (così il dispositivo della sentenza del Tribunale di
Napoli), vale semmai a sottoporre a condizione sospensiva l'aspettativa creditoria prospettata dagli attori e che come tale non può precludere l'esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c. che, si ribadisce, non ha effetti restitutori bensì di sola inefficacia relativa.
4 Sulla base di tali valutazioni gli odierni attori risultano legittimati alla proposizione dell'azione.
La domanda è però infondata per difetto del requisito soggettivo, con assorbimento di ogni valutazione quanto all'eventus damni.
Va premesso che il diritto ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto – ossia il credito prospettato dagli attori nei confronti di sorge dal momento in cui Controparte_2
sia stato compiuto il pagamento asseritamente non dovuto. Sulla base di tale premessa, e dal momento che i pagamenti effettuati dagli attori si collocano tutti in un momento anteriore rispetto alla stipula dell'atto revocando, questo non può dirsi anteriore al sorgere del credito. Di conseguenza il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. nel caso di specie è integrato dalla consapevolezza del debitore e del terzo di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore.
Ciò premesso, nel caso di specie è opportuno precisare che l'atto dispositivo di compravendita del
24.3.2022 è stato preceduto dalla stipula di un contratto preliminare. In particolare, dall'esame dell'atto notarile revocando (pag.1) si evince che “con atto ricevuto da me notaio il 25 giugno
2021…i qui costituiti sig.ri e stipulavano un contratto Controparte_2 Persona_2
preliminare di compravendita con il quale la sig.ra prometteva di vendere Controparte_2
al sig. , che prometteva di acquistare per sé o per persone enti o società che si Persona_2
riservava di nominare fino al momento dell'atto notarile di trasferimento, la piena proprietà…”.
Proseguendo la lettura del contratto definitivo viene poi specificato (sub art. 1) che “il sig. R_
, in virtù e in conformità della riserva di cui al contratto preliminare di compravendita
[...] di cui in premessa, nomina, ai sensi dell'art. 140 1c.c., la sig.ra quale soggetto Controparte_3
acquirente che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto preliminare sopracitato”.
Come correttamente rilevato dalla convenuta , nella domanda ex art. 2901 c.c. “proposta in CP_3
relazione ad un contratto di vendita di un immobile stipulato in esecuzione di un precedente contratto preliminare, la verifica della sussistenza dell'eventus damni va compiuta con riferimento alla stipulazione definitiva mentre il presupposto soggettivo del consilium fraudis va valutato con riferimento al contratto preliminare” (Cass. 9970/2008, Cass. 17365/20211, Cass. 15215/2018); ciò anche nel caso in cui a concludere il definitivo sia stato, all'esito della cd. electio amici, un terzo diverso dal promissario acquirente, dal momento che il nominato si surroga senza soluzione di continuità nella posizione dello stipulante, poiché “è al momento della stipulazione del preliminare
(e, dunque, con riferimento alla condizione dello stipulante), che va compiuta, prioritariamente, la verifica del presupposto soggettivo della cd. "actio pauliana" (Cass. 12120/2020). In tal caso però,
è anche vero che “l'eventuale verifica dell'assenza - in capo allo stipulante - della consapevolezza
5 che l'operazione negoziale possa pregiudicare le ragioni del creditore dell'altro contraente, non è, di per sé sufficiente, ad escludere il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria costituito dalla scientia fraudis;
resta, infatti, pur sempre da verificare lo stato soggettivo del nominato” (Cass.
12120/2020 cit.).
Calando questi principi nel caso di specie, gli odierni attori nulla hanno allegato in ordine alla consapevolezza di anzi nemmeno l'hanno evocato in giudizio. Sul punto è il Persona_2
caso di osservare che neppure può dirsi sussistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15215/2018 Cass. 7217/2013).
Soltanto con la comparsa conclusionale depositata il 7.1.2025 gli attori hanno allegato alcuni elementi relativi alla consapevolezza di tali allegazioni, che tra l'altro si limitano R_
genericamente ad estendere anche a tale soggetto gli stessi argomenti spesi in relazione alla consapevolezza di , devono senz'altro considerarsi tardivi poiché proposte oltre i limiti delle CP_3 preclusioni assertive dell'art. 171 ter c.p.c. e come tali sono inammissibili.
In ogni caso, ove tali considerazioni non fossero sufficienti di per sé alla reiezione della domanda, la prova dell'elemento soggettivo risulta carente anche in relazione alla convenuta , e cioè al CP_3
soggetto che è stato nominato dal promissario acquirente e che poi ha stipulato il contratto definitivo.
Sul punto gli attori hanno rilevato non solo come e fossero assistite dal CP_2 CP_3
medesimo legale, avv. Gianfranco Forestieri, ma hanno anche richiamato una comunicazione a mezzo PEC del 30.9.2021, pur riportata nell'atto revocando, con cui il predetto avvocato, in nome e per conto di ha comunicato a “in conseguenza dei suoi Controparte_2 Parte_1
gravi e reiterati inadempimenti, consistenti nei mancati pagamenti delle somme concordate in virtù di scrittura privata del luglio 2010, […] la risoluzione della predetta scrittura privata” (cfr. memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. delle parti attrici). Deducono quindi che sarebbe inverosimile che la venditrice avesse informato l'acquirente dell'invio di tale PEC, richiamandolo nell'atto definitivo di compravendita, senza riferire la circostanza ben più rilevante del giudizio incardinato presso il
Tribunale di Napoli volto all'accertamento della nullità del titolo di acquisto della venditrice stessa.
Tali deduzioni appaiono sfornite di prova e in ogni caso inidonee alla dimostrazione della consapevolezza in capo a . Controparte_3
In primo luogo non è in alcun modo dimostrata la circostanza che i due convenuti siano stati assistiti dal medesimo avvocato (circostanza che, in ogni caso, di per sé nulla proverebbe in ordine all'elemento soggettivo), né gli attori hanno depositato in atti la comunicazione a mezzo PEC del
30.9.2021, il cui contenuto è pertanto dato conoscere solamente tramite lo scarno richiamo
6 effettuato nell'atto notarile di compravendita. In tale documento, all'art. 5, è riportato che
“l'immobile è attualmente occupato sine titulo dai sig.ri […] e Parte_1 Controparte_1
[…] e che nonostante i solleciti, dei quali l'ultimo effettuato il 30 settembre 2021 a mezzo PEC, continuano ad occupare abusivamente l'immobile”.
Orbene da tale dichiarazione non può ricavarsi alcun elemento da cui desumere che Controparte_3
fosse stata informata da delle ulteriori controversie intercorse tra Controparte_2 quest'ultima e gli attori e da cui ricavare la consapevolezza del pregiudizio in capo ad . Anzi, CP_3
da tale dicitura ben avrebbe potuto semmai inferire l'esistenza di una pretesa creditoria CP_3 dell'alienante nei loro confronti derivante dall'occupazione sine titulo.
Ugualmente sfornita del minimo supporto probatorio è la circostanza per cui il prezzo pattuito per l'acquisto del bene immobile sarebbe stato notevolmente inferiore al valore di mercato: affermano gli attori che a fronte di un prezzo di vendita di € 118.000, applicando i valori OMI si avrebbe un valore di mercato di almeno € 217.350. Tale affermazione infatti non risulta supportata dal minimo riscontro financo documentale ed è stata espressamente e specificamente contestata dai convenuti.
La carenza della prova dell'elemento soggettivo in capo al terzo, assorbita ogni valutazione su quella di impone il rigetto della domanda. Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna e , in solido fra loro, al pagamento delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite in favore di liquidate in complessivi € 5.000, oltre Controparte_2
spese generali, CPA e IVA come per legge;
- condanna e , in solido fra loro, al pagamento delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite in favore di , liquidate in complessivi € 5.000, oltre spese Controparte_3 generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Luca Russo.
Aversa, 28/02/2025 il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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