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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 febbraio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 440/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Andrea Occhione Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Maria Pia Teti CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8419/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2023 ha convenuto l' Parte_1 CP_1
davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere presentato nella data del 26 gennaio 2018 domanda per il riconoscimento “della prestazione di Invalido Civile”, decisa negativamente dall'istituto; di avere quindi proposto ricorso per a.t.p., concluso con l'emissione di decreto di omologa che aveva riconosciuto la sussistenza della condizioni previste dall'art. 13 della legge n. 118/1971 con decorrenza dal gennaio 2018, data della domanda amministrativa, e con rivedibilità
Pag. 1 di 4 a 36 mesi;
che ciononostante l' aveva respinto l'istanza in quanto ella l'aveva CP_1 qualificata come “ultrasessantacinquenne”.
Ha dunque dedotto di avere presentato la domanda amministrativa prima del compimento dei 66 anni di età, ciò che comportava la ricorrenza dei requisiti per la percezione del trattamento richiesto, stante l'innalzamento dell'età di accesso al beneficio dell'assegno sociale che aveva esplicato i suoi effetti anche sulla decorrenza delle prestazioni assistenziali in favore di alcune tipologie di invalidi civili.
Richiamata giurisprudenza di legittimità a supporto della propria tesi, ha concluso richiedendo di “1) Annullare il provvedimento del 15.6.2020 del Comitato Provinciale di diniego dell'assegno di assistenza ex art 13 L. 118/71; 2) Per l'effetto CP_1 condannare l' in persona del suo legale rappresentate pro-tempore a corrispondere CP_1
a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto così come riconosciuto a decorrere dal 1 febbraio 2018 ovvero da quella diversa data che verrà accertata in corso di causa, per le causali indicate in premessa oltre interessi legali e rivalutazione sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo”, vinte le spese, da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l' richiedendo il rigetto del ricorso per CP_1
carenza del requisito di età anagrafica.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 8419/2023, depositata il 29 settembre 2023, di rigetto del ricorso, con declaratoria di irripetibilità delle spese.
Con atto depositato il 29 febbraio 2024 la ha interposto tempestivo appello avverso Pt_1 la decisione lamentando l'erroneità della soluzione adottata dal Tribunale, atteso che l'innalzamento dell'età per godere dell'assegno sociale aveva decorrenza dal 1° gennaio
2019, con la conseguenza che al momento della presentazione della domanda amministrativa ella possedeva i requisiti di legge.
Ha dunque richiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate in ricorso, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituito l' concludendo per il CP_1
rigetto del ricorso e per la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Non è in discussione tra le parti la circostanza che la abbia presentato la domanda Pt_1 per la percezione dell'assegno di invalidità civile ai sensi dell'art. 13 della legge n.
118/1971 il 26 gennaio 2018, quando non aveva nemmeno compiuto l'età di 66 anni. È invece in discussione se in quel momento si dovesse applicare, come sostenuto dall' e dalla sentenza impugnata, il limite di età vigente alla data del 31 dicembre CP_1
2017, che considerava “ultrasessantacinquenni” i soggetti che avessero compiuto 65 anni e 7 mesi entra tale data, con la conseguenza che la – la quale aveva 65 anni, 10 mesi Pt_1
e 22 giorni al 31 dicembre 2017 – risultava non più valutabile sotto il profilo dell'attività lavorativa ed eventualmente ammissibile al solo trattamento dell'assegno sociale.
Osserva in senso contrario la Corte che nel caso di specie deve essere applicato il principio tempus regit actum, come in ogni procedimento amministrativo.
Dunque, la circostanza che la nel corso dell'anno 2017 non potesse in ipotesi Pt_1 richiedere la concessione dell'assegno di invalidità civile in quanto persona ultrasessantacinquenne non esclude che, al momento in cui ella si risolse a presentare la relativa domanda amministrativa, essendo mutati i requisiti per l'ottenimento dell'assegno sociale con innalzamento della relativa età a 66 anni e 7 mesi, possedesse il requisito anagrafico, in quanto alla data del 26 gennaio 2018 non aveva ancora raggiunto tale età.
Atteso che nessuna ulteriore contestazione in ordine ai requisiti sanitario e reddituale è stata mossa dall' deve essere riconosciuta la prestazione richiesta a decorrere CP_1
dalla domanda amministrativa.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 29 febbraio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
8419/2023, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto di alla percezione dell'assegno ai sensi dell'art. 13 della Parte_1
Pag. 3 di 4 legge n. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa e condanna l' all'erogazione del relativo trattamento oltre accessori di legge;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si CP_1 liquidano in € 1.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di CP_1
giudizio che si liquidano in € 1.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione.
Roma, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 febbraio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 440/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Andrea Occhione Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Maria Pia Teti CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8419/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2023 ha convenuto l' Parte_1 CP_1
davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere presentato nella data del 26 gennaio 2018 domanda per il riconoscimento “della prestazione di Invalido Civile”, decisa negativamente dall'istituto; di avere quindi proposto ricorso per a.t.p., concluso con l'emissione di decreto di omologa che aveva riconosciuto la sussistenza della condizioni previste dall'art. 13 della legge n. 118/1971 con decorrenza dal gennaio 2018, data della domanda amministrativa, e con rivedibilità
Pag. 1 di 4 a 36 mesi;
che ciononostante l' aveva respinto l'istanza in quanto ella l'aveva CP_1 qualificata come “ultrasessantacinquenne”.
Ha dunque dedotto di avere presentato la domanda amministrativa prima del compimento dei 66 anni di età, ciò che comportava la ricorrenza dei requisiti per la percezione del trattamento richiesto, stante l'innalzamento dell'età di accesso al beneficio dell'assegno sociale che aveva esplicato i suoi effetti anche sulla decorrenza delle prestazioni assistenziali in favore di alcune tipologie di invalidi civili.
Richiamata giurisprudenza di legittimità a supporto della propria tesi, ha concluso richiedendo di “1) Annullare il provvedimento del 15.6.2020 del Comitato Provinciale di diniego dell'assegno di assistenza ex art 13 L. 118/71; 2) Per l'effetto CP_1 condannare l' in persona del suo legale rappresentate pro-tempore a corrispondere CP_1
a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto così come riconosciuto a decorrere dal 1 febbraio 2018 ovvero da quella diversa data che verrà accertata in corso di causa, per le causali indicate in premessa oltre interessi legali e rivalutazione sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo”, vinte le spese, da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l' richiedendo il rigetto del ricorso per CP_1
carenza del requisito di età anagrafica.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 8419/2023, depositata il 29 settembre 2023, di rigetto del ricorso, con declaratoria di irripetibilità delle spese.
Con atto depositato il 29 febbraio 2024 la ha interposto tempestivo appello avverso Pt_1 la decisione lamentando l'erroneità della soluzione adottata dal Tribunale, atteso che l'innalzamento dell'età per godere dell'assegno sociale aveva decorrenza dal 1° gennaio
2019, con la conseguenza che al momento della presentazione della domanda amministrativa ella possedeva i requisiti di legge.
Ha dunque richiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate in ricorso, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituito l' concludendo per il CP_1
rigetto del ricorso e per la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Non è in discussione tra le parti la circostanza che la abbia presentato la domanda Pt_1 per la percezione dell'assegno di invalidità civile ai sensi dell'art. 13 della legge n.
118/1971 il 26 gennaio 2018, quando non aveva nemmeno compiuto l'età di 66 anni. È invece in discussione se in quel momento si dovesse applicare, come sostenuto dall' e dalla sentenza impugnata, il limite di età vigente alla data del 31 dicembre CP_1
2017, che considerava “ultrasessantacinquenni” i soggetti che avessero compiuto 65 anni e 7 mesi entra tale data, con la conseguenza che la – la quale aveva 65 anni, 10 mesi Pt_1
e 22 giorni al 31 dicembre 2017 – risultava non più valutabile sotto il profilo dell'attività lavorativa ed eventualmente ammissibile al solo trattamento dell'assegno sociale.
Osserva in senso contrario la Corte che nel caso di specie deve essere applicato il principio tempus regit actum, come in ogni procedimento amministrativo.
Dunque, la circostanza che la nel corso dell'anno 2017 non potesse in ipotesi Pt_1 richiedere la concessione dell'assegno di invalidità civile in quanto persona ultrasessantacinquenne non esclude che, al momento in cui ella si risolse a presentare la relativa domanda amministrativa, essendo mutati i requisiti per l'ottenimento dell'assegno sociale con innalzamento della relativa età a 66 anni e 7 mesi, possedesse il requisito anagrafico, in quanto alla data del 26 gennaio 2018 non aveva ancora raggiunto tale età.
Atteso che nessuna ulteriore contestazione in ordine ai requisiti sanitario e reddituale è stata mossa dall' deve essere riconosciuta la prestazione richiesta a decorrere CP_1
dalla domanda amministrativa.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 29 febbraio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
8419/2023, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto di alla percezione dell'assegno ai sensi dell'art. 13 della Parte_1
Pag. 3 di 4 legge n. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa e condanna l' all'erogazione del relativo trattamento oltre accessori di legge;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si CP_1 liquidano in € 1.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di CP_1
giudizio che si liquidano in € 1.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione.
Roma, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 4 di 4