TRIB
Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/03/2024, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO - EX TRIBUNALE ORDINARIO
DI SALA CONSILINA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro - ex Tribunale Ordinario di Sala Consilina, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guerino Francesco Gatto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 315/2012, avente ad oggetto
“somministrazione”, promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con l'avv. VOLPE Mario (C.F. ) e (C.F. C.F._1 Parte_2
), giusta procura in atti C.F._2
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del sindaco pro tempore, con l'avv. CERASUOLO Nicola (C.F.
), giusta procura in atti C.F._3
PARTE CONVENUTA avente ad oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23 gennaio 2024.
pagina1 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione. conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2
A fondamento della sua domanda, finalizzata ad ottenere la condanna
[...] dell'ente al pagamento della somma di euro 64.813,91 ex art. 2041 c.c., esponeva che: - parte attrice e parte convenuta avevano stipulato un accordo per la fornitura di energia elettrica con decorrenza dall'anno 2007; - il Comune di Controparte_1
ometteva sin dal principio del contratto il pagamento dell'energia elettrica erogata e fatturata;
- l'attore, di conseguenza, è creditore nei confronti dell'ente della somma di euro 64.813,91 oltre interessi, a titolo di fornitura e trasporto di energia elettrica, di cui alle fatture allegate all'atto introduttivo;
- trattandosi di corrispettivi dovuti per transazioni commerciali, sono altresì riconoscibili gli interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002; - la fatturazione è avvenuta sulla base delle rilevazioni effettuate da
[...]
quale distributore competente e soggetto responsabile della Organizzazione_1
registrazione delle misurazioni;
- la prova dei consumi di energia elettrica è desumibile anche dalle fatture ricevute dall'attrice da (all. 4 alla citazione); - Organizzazione_1
parte attrice ha applicato alla fornitura condizioni contrattuali favorevoli (cd. sconto
Consip) e pattuite;
- con l'apertura del mercato anche ai clienti finali domestici
[...]
ha continuato a praticare lo sconto Consip applicato ai prezzi del regime di Pt_1
salvaguardia; - il prezzo praticato nella specie è ben al di sotto di quello di mercato;
- che non è possibile individuare l'amministratore e/o il funzionario cui imputare gli effetti obbligatori della fornitura;
- nel caso di prestazioni effettuate da imprenditore in favore di ente pubblico, la diminuzione patrimoniale subita dal primo coincide con il prezzo fatturato e l'arricchimento dell'ente è pari allo stesso prezzo, ove esso sia quello pagina2 di 8 di mercato.
Ha chiesto, pertanto, “condannare il , ai sensi Controparte_1 dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore della società scrivente della somma di euro
64.813,91, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l'ente convenuto eccependo:
a) in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia in materia di servizi pubblici e, come tale, rientrante ex art. 33 D. Lgs 80/1998 nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Argomenta sul punto che, a prescindere dalla domanda, è presupposto essenziale ai fini della decisione valutare in via propedeutica la regolarità dell'affidamento del servizio di somministrazione;
b) l'insussistenza della prestazione e del vantaggio per l'ente;
c) la nullità dell'accordo per violazione dell'art. 2035 c.c. Argomenta sul punto che: - con nota del 24 gennaio 2007 il responsabile del servizio finanziario dell'ente aveva restituito le fatture a parte attrice, dichiarando l'inesistenza di atti o contratti che autorizzavano la fornitura di energia elettrica e rappresentando che era l'unico Org_1
fornitore di energia elettrica del - in data 6 febbraio 2007 perveniva all'ente CP_1 nota del con la quale si dichiarava che “l'adesione al progetto … Controparte_3 non è stata formalizzata” e per cui il comune veniva rimesso nella situazione quo ante; - in data 1° marzo 2007 il responsabile del servizio finanziario dell'ente restituiva a
[...]
Org_ ulteriori fatture e invitava contestualmente ad emettere le fatture relative Pt_3
Org_ alle forniture di energia elettrica;
- con nota del 5 marzo 2007 comunicava la ripresa del servizio. Ciò premesso, osservava parte convenuta che mai il aveva CP_1
intrapreso rapporti contrattuali con parte attrice, né tantomeno autorizzato la
Org_ somministrazione di energia elettrica da parte di gestori diversi da L'arbitrario subentro nella fornitura da parte dell'attore costituirebbe, pertanto, principio contrario al disposto dell'art. 2035 c.c.;
d) in via gradata, evidenzia che laddove qualche funzionario dell'ente (comunque sconosciuto a parte convenuta sicché non era ipotizzabile alcuna chiamata in causa)
pagina3 di 8 avesse richiesto la fornitura a parte attrice, senza assenso della p.a., tale fornitura comunque difetterebbe del previsto impegno di spesa;
e) da ultimo e in via subordinata, la riduzione delle somme dovute al minor importo tra il costo di acquisto presso il distributore e il costo di vendita della parte attrice, Org_1
senza rimborso dei costi per dispacciamento e trasporto.
Parte convenuta, pertanto, ha chiesto: “1) in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
2) nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal e Controparte_1
l'inammissibilità di ogni domanda volta da controparte in applicazione dell'art. 2035 codice civile;
3) in via gradata e nel merito: rigettare l'avversa richiesta e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la società potrà ricevere il pagamento Parte_4
esclusivamente nei limiti di quanto dalla stessa pagato al distributore 4) vittoria Org_1 di spese, diritti ed onorari”.
La causa veniva istruita attraverso prove documentali e l'assunzione di prova orale.
In particolare, il teste all'epoca responsabile del settore Testimone_1
Org_ recupero crediti di ha affermato che l' fatturava alla predetta società Parte_1
i consumi accertati attraverso i vari contatori situati nei siti del Comune di
[...]
. La società attrice forniva l'energia elettrica applicando le tariffe sui Controparte_1
Org_ consumi rilevati da La teste ha riconosciuto il contenuto delle fatture archiviate su supporto magnetico prodotto da parte attrice.
Il teste all'epoca dipendente di ha riferito che – in Testimone_2 Parte_1
quanto membro del servizio fatturazioni, era a conoscenza del fatto che il Comune di era in convenzione con la società attrice. Sulla base dei Controparte_1
Org_ consumi dell'ente rilevati da venivano emesse da le fatture alle Parte_1
tariffe concordate.
La causa, già rimessa sul ruolo a seguito del deposito di note conclusionali, veniva incardinata innanzi allo scrivente per l'udienza del 23 gennaio 2024. Indi, all'esito della trattazione cartolare, preso atto della rinuncia delle parti alla concessione di termine per il deposito degli scritti conclusionali, veniva riservata in decisione.
pagina4 di 8 *
Tanto premesso, la causa viene decisa nei termini che seguono.
In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da parte convenuta. Ed invero, la presente controversia ha ad oggetto un mero comportamento della p.a., esulante dall'esercizio di poteri autoritativi. Pertanto, non può recarsi in dubbio la giurisdizione dell'adito giudice ordinario.
Nel merito, ritiene il Giudice che la domanda sia infondata in primo luogo per difetto del requisito di residualità della spiegata azione e, in ogni caso, in quanto è stata raggiunta prova che l'ipotizzato arricchimento non è stato voluto dall'ente pubblico.
Ciò posto, la spiegata domanda muove dal presupposto dell'esistenza di un accordo tra le parti per la fornitura di energia elettrica a partire dall'anno 2007. Tale accordo, tuttavia, non è confluito in atti in quanto, secondo la prospettazione attorea, detto titolo non è nella sua disponibilità. Proprio tale assunto, a suo avviso, legittimerebbe la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento.
Se da un lato muovere dal presupposto dell'esistenza di un titolo contrattuale tra le parti basterebbe già a precludere l'azione intrapresa per assenza del requisito della residualità, la lettura della documentazione in atti consente di meglio ricostruire il rapporto tra le parti. Ed invero, proprio dagli allegati alla comparsa di costituzione e risposta si desume
(come confermato dal difensore dell'ente del suddetto ente all'udienza del 25 giugno
2014: “dichiara di non contestare il fatto che, per il periodo in questione, l'erogazione della fornitura di energia sia stata effettuata dalla società attrice;
precisa che non se né può affermare l'entità, pertanto non può confermarsi quando indicato dalle fatture prodotte da controparte) che nel periodo in questione l'erogazione dell'energia elettrica al Comune di è stata effettivamente erogata da Controparte_1 [...]
In ordine alla genesi del rapporto, dalla lettura della nota del Pt_1 Controparte_3
protocollata in ingresso al Comune di in data 6 febbraio Controparte_1
2007, si ricava che la fornitura in questione è stata attivata in previsione della presunta adesione dell'ente comunale (“annunciata per le vie brevi”) ad un non meglio precisato progetto (nel citato documento si legge testualmente: “apprendiamo che la Vs. adesione
pagina5 di 8 al progetto in oggetto non è stata formalizzata ancorché preannunciata per le vie brevi.
Purtroppo, allo scopo di non farvi perdere le particolari condizioni di favore …. il vostro comune era stato inserito tra quelli aderenti. Abbiamo comunicato tale stato di cose a che ha già provveduto a rimettervi la situazione “quo ante”. Parte_1
Risultato: riceverete le bollette di relative ai soli consumi del periodo Parte_1
novembre/gennaio, con lo sconto a Voi riservato e successivamente riceverete le Org_ normali bollette ). Dallo stesso documento, tuttavia, emerge che detta fornitura di energia elettrica è avvenuta malgrado l'assenza di formale determina da parte dell'ente, al più sulla base di una comunicazione informale da parte di un funzionario/amministratore (tanto si desume dall'inciso “ancorché annunciata per le vie brevi”) e soprattutto senza il previo rispetto del procedimento contabile per l'assunzione di obblighi vincolanti da parte degli enti pubblici.
Ed invero, come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità ai fini della proponibilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., è necessario che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento (cfr. Cass., Sez. 3 - , Sent. n. 2350 del 31 gennaio 2017). Non solo, in tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del
1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs.
n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997 , e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente “utendo iuribus” dell' amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio pagina6 di 8 di quest'ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, il privato contraente ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della
"utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto (cfr. Cass., Sez. I, Sentenza n. 5665 del 02 marzo 2021).
Nel caso concreto l'azione ex art. 2041 c.c. non risulta utilmente esperibile nei confronti del convenuto per carenza del requisito della residualità, posto che nel caso CP_1 concreto residuava per l'attore la possibilità di agire nei confronti del soggetto che ha attivato per conto dell'ente la fornitura (il risulta aver inserito il Controparte_3
convenuto tra quelli aderenti alla fornitura di energia elettrica ) CP_1 Parte_1
o comunque del funzionario pubblico che indebitamente e “per le vie brevi” ha comunicato l'adesione dell'ente al suddetto progetto.
Ad ogni modo, anche a voler prescindere per ipotesi l'insussistenza della predetta condizione di inammissibilità dell'azione, non è stata comunque raggiunta la prova che l'ipotizzato arricchimento non sia stato imposto all'ente locale. Come precisato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, se da un lato il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, dall'altro rientra tra le prerogative dell'ente pubblico eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
“arricchimento imposto” (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 10798 del 26 maggio 2015).
Nel caso di specie la documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta e, segnatamente, le note prot. 771 del 24 gennaio 2007 e prot. 2108 del 1° marzo 2007, depone nel senso dell'arricchimento non voluto.
Con i richiamati documenti il responsabile del servizio finanziario del Comune di restituiva a le fatture in esse indicate in Controparte_1 Parte_1 quanto “non risultano atti o contratti che autorizzano codesta società alla fornitura di energia elettrica e questo ufficio al pagamento …dagli atti dell'ufficio risulta che
l'unico fornitore di energia elettrica per il comune, salvo dimostrazione contraria, è
pagina7 di 8 l' che legge per conoscenza”. Dal tenore di tali documenti si evince in Org_1
maniera netta, non appena apprese le circostanze con la comunicazione delle fatture, il rifiuto da parte dell'ente delle prestazioni erogate da parte attrice e che, comunque,
l'inizio della fornitura è avvenuto all'oscuro di questa e per iniziativa di un soggetto terzo.
Alla soccombenza di parte attrice consegue la condanna di questa al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M.
55/2014 in ragione della modesta complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, del valore della controversia e delle fasi processuali espletate (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). Con distrazione in favore del procuratore di parte convenuta per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
➢ Rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna parte attrice al rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Nicola Cerasuolo;
Lagonegro, 18 marzo 2024.
Il Giudice
Dott. Guerino Francesco Gatto
pagina8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO - EX TRIBUNALE ORDINARIO
DI SALA CONSILINA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro - ex Tribunale Ordinario di Sala Consilina, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guerino Francesco Gatto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 315/2012, avente ad oggetto
“somministrazione”, promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con l'avv. VOLPE Mario (C.F. ) e (C.F. C.F._1 Parte_2
), giusta procura in atti C.F._2
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del sindaco pro tempore, con l'avv. CERASUOLO Nicola (C.F.
), giusta procura in atti C.F._3
PARTE CONVENUTA avente ad oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23 gennaio 2024.
pagina1 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione. conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2
A fondamento della sua domanda, finalizzata ad ottenere la condanna
[...] dell'ente al pagamento della somma di euro 64.813,91 ex art. 2041 c.c., esponeva che: - parte attrice e parte convenuta avevano stipulato un accordo per la fornitura di energia elettrica con decorrenza dall'anno 2007; - il Comune di Controparte_1
ometteva sin dal principio del contratto il pagamento dell'energia elettrica erogata e fatturata;
- l'attore, di conseguenza, è creditore nei confronti dell'ente della somma di euro 64.813,91 oltre interessi, a titolo di fornitura e trasporto di energia elettrica, di cui alle fatture allegate all'atto introduttivo;
- trattandosi di corrispettivi dovuti per transazioni commerciali, sono altresì riconoscibili gli interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002; - la fatturazione è avvenuta sulla base delle rilevazioni effettuate da
[...]
quale distributore competente e soggetto responsabile della Organizzazione_1
registrazione delle misurazioni;
- la prova dei consumi di energia elettrica è desumibile anche dalle fatture ricevute dall'attrice da (all. 4 alla citazione); - Organizzazione_1
parte attrice ha applicato alla fornitura condizioni contrattuali favorevoli (cd. sconto
Consip) e pattuite;
- con l'apertura del mercato anche ai clienti finali domestici
[...]
ha continuato a praticare lo sconto Consip applicato ai prezzi del regime di Pt_1
salvaguardia; - il prezzo praticato nella specie è ben al di sotto di quello di mercato;
- che non è possibile individuare l'amministratore e/o il funzionario cui imputare gli effetti obbligatori della fornitura;
- nel caso di prestazioni effettuate da imprenditore in favore di ente pubblico, la diminuzione patrimoniale subita dal primo coincide con il prezzo fatturato e l'arricchimento dell'ente è pari allo stesso prezzo, ove esso sia quello pagina2 di 8 di mercato.
Ha chiesto, pertanto, “condannare il , ai sensi Controparte_1 dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore della società scrivente della somma di euro
64.813,91, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l'ente convenuto eccependo:
a) in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia in materia di servizi pubblici e, come tale, rientrante ex art. 33 D. Lgs 80/1998 nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Argomenta sul punto che, a prescindere dalla domanda, è presupposto essenziale ai fini della decisione valutare in via propedeutica la regolarità dell'affidamento del servizio di somministrazione;
b) l'insussistenza della prestazione e del vantaggio per l'ente;
c) la nullità dell'accordo per violazione dell'art. 2035 c.c. Argomenta sul punto che: - con nota del 24 gennaio 2007 il responsabile del servizio finanziario dell'ente aveva restituito le fatture a parte attrice, dichiarando l'inesistenza di atti o contratti che autorizzavano la fornitura di energia elettrica e rappresentando che era l'unico Org_1
fornitore di energia elettrica del - in data 6 febbraio 2007 perveniva all'ente CP_1 nota del con la quale si dichiarava che “l'adesione al progetto … Controparte_3 non è stata formalizzata” e per cui il comune veniva rimesso nella situazione quo ante; - in data 1° marzo 2007 il responsabile del servizio finanziario dell'ente restituiva a
[...]
Org_ ulteriori fatture e invitava contestualmente ad emettere le fatture relative Pt_3
Org_ alle forniture di energia elettrica;
- con nota del 5 marzo 2007 comunicava la ripresa del servizio. Ciò premesso, osservava parte convenuta che mai il aveva CP_1
intrapreso rapporti contrattuali con parte attrice, né tantomeno autorizzato la
Org_ somministrazione di energia elettrica da parte di gestori diversi da L'arbitrario subentro nella fornitura da parte dell'attore costituirebbe, pertanto, principio contrario al disposto dell'art. 2035 c.c.;
d) in via gradata, evidenzia che laddove qualche funzionario dell'ente (comunque sconosciuto a parte convenuta sicché non era ipotizzabile alcuna chiamata in causa)
pagina3 di 8 avesse richiesto la fornitura a parte attrice, senza assenso della p.a., tale fornitura comunque difetterebbe del previsto impegno di spesa;
e) da ultimo e in via subordinata, la riduzione delle somme dovute al minor importo tra il costo di acquisto presso il distributore e il costo di vendita della parte attrice, Org_1
senza rimborso dei costi per dispacciamento e trasporto.
Parte convenuta, pertanto, ha chiesto: “1) in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
2) nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal e Controparte_1
l'inammissibilità di ogni domanda volta da controparte in applicazione dell'art. 2035 codice civile;
3) in via gradata e nel merito: rigettare l'avversa richiesta e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la società potrà ricevere il pagamento Parte_4
esclusivamente nei limiti di quanto dalla stessa pagato al distributore 4) vittoria Org_1 di spese, diritti ed onorari”.
La causa veniva istruita attraverso prove documentali e l'assunzione di prova orale.
In particolare, il teste all'epoca responsabile del settore Testimone_1
Org_ recupero crediti di ha affermato che l' fatturava alla predetta società Parte_1
i consumi accertati attraverso i vari contatori situati nei siti del Comune di
[...]
. La società attrice forniva l'energia elettrica applicando le tariffe sui Controparte_1
Org_ consumi rilevati da La teste ha riconosciuto il contenuto delle fatture archiviate su supporto magnetico prodotto da parte attrice.
Il teste all'epoca dipendente di ha riferito che – in Testimone_2 Parte_1
quanto membro del servizio fatturazioni, era a conoscenza del fatto che il Comune di era in convenzione con la società attrice. Sulla base dei Controparte_1
Org_ consumi dell'ente rilevati da venivano emesse da le fatture alle Parte_1
tariffe concordate.
La causa, già rimessa sul ruolo a seguito del deposito di note conclusionali, veniva incardinata innanzi allo scrivente per l'udienza del 23 gennaio 2024. Indi, all'esito della trattazione cartolare, preso atto della rinuncia delle parti alla concessione di termine per il deposito degli scritti conclusionali, veniva riservata in decisione.
pagina4 di 8 *
Tanto premesso, la causa viene decisa nei termini che seguono.
In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da parte convenuta. Ed invero, la presente controversia ha ad oggetto un mero comportamento della p.a., esulante dall'esercizio di poteri autoritativi. Pertanto, non può recarsi in dubbio la giurisdizione dell'adito giudice ordinario.
Nel merito, ritiene il Giudice che la domanda sia infondata in primo luogo per difetto del requisito di residualità della spiegata azione e, in ogni caso, in quanto è stata raggiunta prova che l'ipotizzato arricchimento non è stato voluto dall'ente pubblico.
Ciò posto, la spiegata domanda muove dal presupposto dell'esistenza di un accordo tra le parti per la fornitura di energia elettrica a partire dall'anno 2007. Tale accordo, tuttavia, non è confluito in atti in quanto, secondo la prospettazione attorea, detto titolo non è nella sua disponibilità. Proprio tale assunto, a suo avviso, legittimerebbe la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento.
Se da un lato muovere dal presupposto dell'esistenza di un titolo contrattuale tra le parti basterebbe già a precludere l'azione intrapresa per assenza del requisito della residualità, la lettura della documentazione in atti consente di meglio ricostruire il rapporto tra le parti. Ed invero, proprio dagli allegati alla comparsa di costituzione e risposta si desume
(come confermato dal difensore dell'ente del suddetto ente all'udienza del 25 giugno
2014: “dichiara di non contestare il fatto che, per il periodo in questione, l'erogazione della fornitura di energia sia stata effettuata dalla società attrice;
precisa che non se né può affermare l'entità, pertanto non può confermarsi quando indicato dalle fatture prodotte da controparte) che nel periodo in questione l'erogazione dell'energia elettrica al Comune di è stata effettivamente erogata da Controparte_1 [...]
In ordine alla genesi del rapporto, dalla lettura della nota del Pt_1 Controparte_3
protocollata in ingresso al Comune di in data 6 febbraio Controparte_1
2007, si ricava che la fornitura in questione è stata attivata in previsione della presunta adesione dell'ente comunale (“annunciata per le vie brevi”) ad un non meglio precisato progetto (nel citato documento si legge testualmente: “apprendiamo che la Vs. adesione
pagina5 di 8 al progetto in oggetto non è stata formalizzata ancorché preannunciata per le vie brevi.
Purtroppo, allo scopo di non farvi perdere le particolari condizioni di favore …. il vostro comune era stato inserito tra quelli aderenti. Abbiamo comunicato tale stato di cose a che ha già provveduto a rimettervi la situazione “quo ante”. Parte_1
Risultato: riceverete le bollette di relative ai soli consumi del periodo Parte_1
novembre/gennaio, con lo sconto a Voi riservato e successivamente riceverete le Org_ normali bollette ). Dallo stesso documento, tuttavia, emerge che detta fornitura di energia elettrica è avvenuta malgrado l'assenza di formale determina da parte dell'ente, al più sulla base di una comunicazione informale da parte di un funzionario/amministratore (tanto si desume dall'inciso “ancorché annunciata per le vie brevi”) e soprattutto senza il previo rispetto del procedimento contabile per l'assunzione di obblighi vincolanti da parte degli enti pubblici.
Ed invero, come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità ai fini della proponibilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., è necessario che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento (cfr. Cass., Sez. 3 - , Sent. n. 2350 del 31 gennaio 2017). Non solo, in tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del
1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs.
n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997 , e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente “utendo iuribus” dell' amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio pagina6 di 8 di quest'ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, il privato contraente ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della
"utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto (cfr. Cass., Sez. I, Sentenza n. 5665 del 02 marzo 2021).
Nel caso concreto l'azione ex art. 2041 c.c. non risulta utilmente esperibile nei confronti del convenuto per carenza del requisito della residualità, posto che nel caso CP_1 concreto residuava per l'attore la possibilità di agire nei confronti del soggetto che ha attivato per conto dell'ente la fornitura (il risulta aver inserito il Controparte_3
convenuto tra quelli aderenti alla fornitura di energia elettrica ) CP_1 Parte_1
o comunque del funzionario pubblico che indebitamente e “per le vie brevi” ha comunicato l'adesione dell'ente al suddetto progetto.
Ad ogni modo, anche a voler prescindere per ipotesi l'insussistenza della predetta condizione di inammissibilità dell'azione, non è stata comunque raggiunta la prova che l'ipotizzato arricchimento non sia stato imposto all'ente locale. Come precisato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, se da un lato il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, dall'altro rientra tra le prerogative dell'ente pubblico eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
“arricchimento imposto” (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 10798 del 26 maggio 2015).
Nel caso di specie la documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta e, segnatamente, le note prot. 771 del 24 gennaio 2007 e prot. 2108 del 1° marzo 2007, depone nel senso dell'arricchimento non voluto.
Con i richiamati documenti il responsabile del servizio finanziario del Comune di restituiva a le fatture in esse indicate in Controparte_1 Parte_1 quanto “non risultano atti o contratti che autorizzano codesta società alla fornitura di energia elettrica e questo ufficio al pagamento …dagli atti dell'ufficio risulta che
l'unico fornitore di energia elettrica per il comune, salvo dimostrazione contraria, è
pagina7 di 8 l' che legge per conoscenza”. Dal tenore di tali documenti si evince in Org_1
maniera netta, non appena apprese le circostanze con la comunicazione delle fatture, il rifiuto da parte dell'ente delle prestazioni erogate da parte attrice e che, comunque,
l'inizio della fornitura è avvenuto all'oscuro di questa e per iniziativa di un soggetto terzo.
Alla soccombenza di parte attrice consegue la condanna di questa al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M.
55/2014 in ragione della modesta complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, del valore della controversia e delle fasi processuali espletate (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). Con distrazione in favore del procuratore di parte convenuta per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
➢ Rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna parte attrice al rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Nicola Cerasuolo;
Lagonegro, 18 marzo 2024.
Il Giudice
Dott. Guerino Francesco Gatto
pagina8 di 8