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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/09/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa iscritta al numero di ruolo generale 196/2025, per la modifica delle condizioni di divorzio, promossa da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MAROCCO), il 28.3.1993 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA ALLEGRA, ricorrente;
e da
(c.f. ), nato ad [...], il Parte_2 C.F._2
1.5.1992 e residente a [...], vicolo Portoni n. 13, rappresentato e difeso dall'avv.
LAURA BARTESAGHI, resistente;
i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco
pagina 1 di 11 1) Sull'affidamento del figlio minore: disporre l'affidamento di ad entrambi i genitori, Per_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna in Lecco – Via Bovara n.32, stabilendo i tempi e le modalità della sua presenza presso
l'abitazione del padre nel seguente modo:
A) Il padre potrà tenere con sé il figlio, tutti i week end dal venerdì dall'uscita dalla scuola o, in caso di vacanze scolastiche, dalle h.15,00 fino alla domenica alle h.20,00 quando lo riaccompagnerà presso la casa materna.
B) Il padre, comunque, potrà vedere il figlio tutte le volte che il minore ne manifesterà l'esigenza o il desiderio.
C) Il minore trascorrerà, altresì, le festività natalizie e pasquali, in maniera alternata, con l'uno o
l'altro dei genitori, nel senso che, se passerà Natale con l'uno, trascorrerà il giorno di S. FA con
l'altro e così via per le altre festività religiose, secondo il criterio dell'alternanza.
D) Durante le vacanze estive il minore trascorrerà almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo da concordarsi preventivamente con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno per evitare sovrapposizioni.
E) In ogni caso i genitori potranno concordare per le vacanze natalizie, pasquali ed estive, periodi più lunghi di permanenza con l'uno o l'altro genitore.
2) Sull'assegno di mantenimento per il figlio: disporre che il signor versi in favore della Parte_2 signora , entro il giorno 17 di ciascun mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, la Parte_3 somma di €.250,00=, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate dal Protocollo del 29.03.2018 adottato dall'intestato Tribunale, di seguito testualmente riportato:
“- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per
l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare
e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagina 2 di 11 pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
- SPESE OL (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE OL (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRAOL (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRAOL (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza
l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo
pagina 3 di 11 espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”.
3) Disporre che l'Assegno Unico Familiare sia fruito al 100% dalla signora senza Parte_3 animo di rimborso da parte del signor Parte_4
4) Dare atto che il signor si obbliga a versare in favore della signora Parte_2 Parte_3 la somma di euro 400,00, la quale verrà corrisposta attraverso n. 8 rate mensili di Euro 50,00 a decorrere dal mese di luglio, a titolo di arretrati non versati per il mantenimento del figlio e Per_1 che la signora , una volta incassata la citata somma null'altro avrà da pretendere dal Parte_3 signor per tale causale. Pt_2
5) Dare atto che per il corrente anno le parti si sono accordate affinché il minore trascorra il Per_1 periodo estivo intercorrente tra il 21 giugno e la fine del mese di agosto in Marocco, con pernottamento presso le abitazioni dei nonni, e che verrà riaccompagnato in Italia dalla sig.ra Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo. I sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Marocco nell'anno 2017 e dalla loro unione è nato il figlio
(a Lecco, il 27.12.2018). Persona_2
I coniugi hanno divorziato con la sentenza n. 228 del 22.2.2021, pronunciato dal Tribunale di Prima Istanza di Khemisset (Marocco).
Con ricorso depositato in data 1.2.2025, ha chiesto di Parte_1
modificare le condizioni di divorzio, prevedendo l'affidamento condiviso del figlio, con suo collocamento prevalente presso la propria abitazione, in punto di regolamentazione del diritto di visita paterno, tutti i fine settimana dal venerdì alla domenica sera, e l'aumento del contributo al mantenimento del minore, da porre a carico del resistente, nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo in uso presso questo Tribunale, nonché l'Assegno Unico Universale interamente a proprio favore.
pagina 4 di 11 A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto che le condizioni previste dalla sentenza marocchina di divorzio non possono considerarsi tutelanti per il figlio, nulla disponendo in punto di regime di affido e ponendo a carico del padre un contributo economico di soli € 80,00, del tutto insufficiente a garantirgli una vita dignitosa in Italia;
paese presso il quale il minore è nato e risiede stabilmente. Inoltre, ha allegato che il sig.
vede il figlio nella sola giornata della domenica, in orari a lui più comodi, e, Pt_2
nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 ha ridotto, a sua discrezione, l'importo della contribuzione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.6.2025, il sig. ha in parte Pt_2
aderito alle domande attoree, tuttavia contestando quando dedotto in punto di visite e di riduzione del contributo a favore del figlio.
In particolare, il resistente, precisato di non essersi mai sottratto agli incontri con il figlio, avendo, anzi, assecondato le richieste della sig.ra impegnata lavorativamente Parte_3
nei fine settimana, si è dichiarato, non solo d'accordo con un regime di affidamento condiviso con incontri nei fine settimana, ma anche ad instaurare un modello di collocamento paritario. In ordine al mantenimento, lo stesso ha invece precisato di non essere in grado di fare fronte alle richieste della ricorrente, potendo al più contribuire nella minore misura di € 250,00 mensili, dovendo già contribuire alle spese della propria famiglia in Marocco, oltre a dovere fare fronte alle proprie esigenze di vita.
All'udienza del 18.6.2025, avendo le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, la causa è stata rinviata all'udienza del 2.7.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, contenenti le conclusioni congiuntamente sottoscritte da entrambe le parti.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2) Accordo raggiunto tra le parti. Con foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, depositato in data 27.6.2025, i sig.ri e hanno dato atto Parte_3 Pt_2
del raggiungimento di un accordo, attraverso il quale hanno regolato gli aspetti riguardanti pagina 5 di 11 l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita del genitore non collocatario ed il mantenimento del figlio.
Le parti hanno, quindi, previsto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la madre. Inoltre, hanno concordato che le frequentazioni tra padre e figlio avvengano secondo le modalità già in essere, ovvero tutti i fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola (o in caso di vacanze scolastiche, dalle ore
15.00), fino alle ore 20.00 della domenica, con alternanza dei giorni di festività natalizie e pasquali, nonché almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive.
In ordine agli aspetti economici, hanno definito un contributo al mantenimento di
, a carico del resistente, nella misura di € 250,00 mensili, da versare alla Per_1
ricorrente entro il giorno 17 di ciascun mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie definite dal Protocollo adottato nella prassi di questo Tribunale in ragione del 50%, e
Assegno Unico Universale interamente a favore della madre.
Da ultimo, le parti hanno regolato le modalità di pagamento del contributo arretrato e le vacanze estive 2025, che verranno trascorse dal minore in Marocco, presso i nonni.
3) Idoneità delle condizioni previste dalle parti. Con riguardo alle condizioni relative al minore , quanto previsto appare rispondente agli interessi morali e Per_1
materiali dello stesso, in quanto l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente presso la madre costituisce una misura che consente il pieno esercizio della bigenitorialità da parte di entrambi.
Tenuto conto delle spese allegate dal resistente e considerata, da un lato, la tenera età del figli e, dall'altra, il fatto che la ricorrente beneficerà in via esclusiva dell'Assegno Unico
Universale, appare inoltre congruo, in relazione alle effettive disponibilità reddituali del sig. , la determinazione del contributo a carico del resistente per il Pt_2
mantenimento di in complessivi € 250,00 mensili, oltre al pagamento del Per_1
50% delle spese straordinarie come previste e regolamentate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale. pagina 6 di 11 4) Compensazione delle spese processuali. Le spese del presente procedimento devono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura del giudizio e delle conclusioni congiunte, come del resto dalle stesse concordato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da
[...]
nei confronti di , in parziale modifica delle condizioni Parte_1 Parte_2
di divorzio come stabilite con sentenza n. 228 del 22.2.2021 dal Tribunale di Prima Istanza di Khemisset (Marocco), fermo tutto il resto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE
1) l'affidamento condiviso del minore, ad entrambi i genitori, Persona_2
con suo collocamento prevalente presso l'abitazione materna in Lecco, via Bovara n.
32;
2) che il diritto di visita paterno sia regolato secondo le seguenti modalità:
- il padre starà con il minore tutti i fine settimana, dal venerdì all'uscita di scuola o, in caso di vacanze scolastiche, dalle ore 15.00, fino alla domenica alle ore 20.00, con accompagnamento presso la casa materna, salva la possibilità per il padre di vedere il figlio tutte le volte che il minore ne manifesterà l'esigenza o il desiderio;
- le festività natalizie e pasquali verranno trascorse, in maniera alternata, con l'uno o l'altro genitore, di modo che se il minore starà il giorno di Natale con l'uno, passerà il giorno di S. FA con l'altro e così via per le altre festività religiose, secondo il criterio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive, il minore trascorrerà almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo da concordarsi preventivamente con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno;
- in ogni caso i genitori potranno concordare per le vacanze natalizie, pasquali ed estive, periodi più lunghi di permanenza con l'uno o l'altro genitore;
pagina 7 di 11 3) che il signor versi alla sig.ra entro il Parte_2 Parte_3
giorno 17 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, la somma di € 250,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate dal Protocollo del 29.03.2018 adottato dall'intestato
Tribunale, di seguito testualmente riportato:
- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili
(apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo
è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
- SPESE OL (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa pagina 8 di 11 richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE OL (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio
(anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRAOL (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRAOL (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
pagina 9 di 11 Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza.
In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”.
4) che l'Assegno Unico Familiare sia fruito al 100% dalla sig.ra Parte_3
senza animo di rimborso da parte del sig. .
[...] Parte_4
DÀ ATTO
- che il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra la somma di Pt_2 Parte_3
€ 400,00, che verrà corrisposta attraverso n. 8 rate mensili di € 50,00 ciascuna, a decorrere dal mese di luglio, a titolo di arretrati non versati per il mantenimento del figlio
, e che la signora una volta incassata la citata somma null'altro Per_1 Parte_3
avrà a pretendere dal signor per tale causale;
Pt_2
- che per il corrente anno le parti si sono accordate affinché il minore trascorra Per_1
il periodo estivo, intercorrente tra il 21 giugno e la fine del mese di agosto, in Marocco, con pernottamento presso le abitazioni dei nonni, e che verrà riaccompagnato in Italia dalla sig.ra Parte_3
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE pagina 10 di 11 Dario Colasanti
Dott. Marco Tremolada
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa iscritta al numero di ruolo generale 196/2025, per la modifica delle condizioni di divorzio, promossa da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MAROCCO), il 28.3.1993 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA ALLEGRA, ricorrente;
e da
(c.f. ), nato ad [...], il Parte_2 C.F._2
1.5.1992 e residente a [...], vicolo Portoni n. 13, rappresentato e difeso dall'avv.
LAURA BARTESAGHI, resistente;
i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco
pagina 1 di 11 1) Sull'affidamento del figlio minore: disporre l'affidamento di ad entrambi i genitori, Per_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna in Lecco – Via Bovara n.32, stabilendo i tempi e le modalità della sua presenza presso
l'abitazione del padre nel seguente modo:
A) Il padre potrà tenere con sé il figlio, tutti i week end dal venerdì dall'uscita dalla scuola o, in caso di vacanze scolastiche, dalle h.15,00 fino alla domenica alle h.20,00 quando lo riaccompagnerà presso la casa materna.
B) Il padre, comunque, potrà vedere il figlio tutte le volte che il minore ne manifesterà l'esigenza o il desiderio.
C) Il minore trascorrerà, altresì, le festività natalizie e pasquali, in maniera alternata, con l'uno o
l'altro dei genitori, nel senso che, se passerà Natale con l'uno, trascorrerà il giorno di S. FA con
l'altro e così via per le altre festività religiose, secondo il criterio dell'alternanza.
D) Durante le vacanze estive il minore trascorrerà almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo da concordarsi preventivamente con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno per evitare sovrapposizioni.
E) In ogni caso i genitori potranno concordare per le vacanze natalizie, pasquali ed estive, periodi più lunghi di permanenza con l'uno o l'altro genitore.
2) Sull'assegno di mantenimento per il figlio: disporre che il signor versi in favore della Parte_2 signora , entro il giorno 17 di ciascun mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, la Parte_3 somma di €.250,00=, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate dal Protocollo del 29.03.2018 adottato dall'intestato Tribunale, di seguito testualmente riportato:
“- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per
l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare
e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagina 2 di 11 pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
- SPESE OL (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE OL (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRAOL (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRAOL (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza
l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo
pagina 3 di 11 espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”.
3) Disporre che l'Assegno Unico Familiare sia fruito al 100% dalla signora senza Parte_3 animo di rimborso da parte del signor Parte_4
4) Dare atto che il signor si obbliga a versare in favore della signora Parte_2 Parte_3 la somma di euro 400,00, la quale verrà corrisposta attraverso n. 8 rate mensili di Euro 50,00 a decorrere dal mese di luglio, a titolo di arretrati non versati per il mantenimento del figlio e Per_1 che la signora , una volta incassata la citata somma null'altro avrà da pretendere dal Parte_3 signor per tale causale. Pt_2
5) Dare atto che per il corrente anno le parti si sono accordate affinché il minore trascorra il Per_1 periodo estivo intercorrente tra il 21 giugno e la fine del mese di agosto in Marocco, con pernottamento presso le abitazioni dei nonni, e che verrà riaccompagnato in Italia dalla sig.ra Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo. I sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Marocco nell'anno 2017 e dalla loro unione è nato il figlio
(a Lecco, il 27.12.2018). Persona_2
I coniugi hanno divorziato con la sentenza n. 228 del 22.2.2021, pronunciato dal Tribunale di Prima Istanza di Khemisset (Marocco).
Con ricorso depositato in data 1.2.2025, ha chiesto di Parte_1
modificare le condizioni di divorzio, prevedendo l'affidamento condiviso del figlio, con suo collocamento prevalente presso la propria abitazione, in punto di regolamentazione del diritto di visita paterno, tutti i fine settimana dal venerdì alla domenica sera, e l'aumento del contributo al mantenimento del minore, da porre a carico del resistente, nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo in uso presso questo Tribunale, nonché l'Assegno Unico Universale interamente a proprio favore.
pagina 4 di 11 A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto che le condizioni previste dalla sentenza marocchina di divorzio non possono considerarsi tutelanti per il figlio, nulla disponendo in punto di regime di affido e ponendo a carico del padre un contributo economico di soli € 80,00, del tutto insufficiente a garantirgli una vita dignitosa in Italia;
paese presso il quale il minore è nato e risiede stabilmente. Inoltre, ha allegato che il sig.
vede il figlio nella sola giornata della domenica, in orari a lui più comodi, e, Pt_2
nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 ha ridotto, a sua discrezione, l'importo della contribuzione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.6.2025, il sig. ha in parte Pt_2
aderito alle domande attoree, tuttavia contestando quando dedotto in punto di visite e di riduzione del contributo a favore del figlio.
In particolare, il resistente, precisato di non essersi mai sottratto agli incontri con il figlio, avendo, anzi, assecondato le richieste della sig.ra impegnata lavorativamente Parte_3
nei fine settimana, si è dichiarato, non solo d'accordo con un regime di affidamento condiviso con incontri nei fine settimana, ma anche ad instaurare un modello di collocamento paritario. In ordine al mantenimento, lo stesso ha invece precisato di non essere in grado di fare fronte alle richieste della ricorrente, potendo al più contribuire nella minore misura di € 250,00 mensili, dovendo già contribuire alle spese della propria famiglia in Marocco, oltre a dovere fare fronte alle proprie esigenze di vita.
All'udienza del 18.6.2025, avendo le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, la causa è stata rinviata all'udienza del 2.7.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, contenenti le conclusioni congiuntamente sottoscritte da entrambe le parti.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2) Accordo raggiunto tra le parti. Con foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, depositato in data 27.6.2025, i sig.ri e hanno dato atto Parte_3 Pt_2
del raggiungimento di un accordo, attraverso il quale hanno regolato gli aspetti riguardanti pagina 5 di 11 l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita del genitore non collocatario ed il mantenimento del figlio.
Le parti hanno, quindi, previsto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la madre. Inoltre, hanno concordato che le frequentazioni tra padre e figlio avvengano secondo le modalità già in essere, ovvero tutti i fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola (o in caso di vacanze scolastiche, dalle ore
15.00), fino alle ore 20.00 della domenica, con alternanza dei giorni di festività natalizie e pasquali, nonché almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive.
In ordine agli aspetti economici, hanno definito un contributo al mantenimento di
, a carico del resistente, nella misura di € 250,00 mensili, da versare alla Per_1
ricorrente entro il giorno 17 di ciascun mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie definite dal Protocollo adottato nella prassi di questo Tribunale in ragione del 50%, e
Assegno Unico Universale interamente a favore della madre.
Da ultimo, le parti hanno regolato le modalità di pagamento del contributo arretrato e le vacanze estive 2025, che verranno trascorse dal minore in Marocco, presso i nonni.
3) Idoneità delle condizioni previste dalle parti. Con riguardo alle condizioni relative al minore , quanto previsto appare rispondente agli interessi morali e Per_1
materiali dello stesso, in quanto l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente presso la madre costituisce una misura che consente il pieno esercizio della bigenitorialità da parte di entrambi.
Tenuto conto delle spese allegate dal resistente e considerata, da un lato, la tenera età del figli e, dall'altra, il fatto che la ricorrente beneficerà in via esclusiva dell'Assegno Unico
Universale, appare inoltre congruo, in relazione alle effettive disponibilità reddituali del sig. , la determinazione del contributo a carico del resistente per il Pt_2
mantenimento di in complessivi € 250,00 mensili, oltre al pagamento del Per_1
50% delle spese straordinarie come previste e regolamentate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale. pagina 6 di 11 4) Compensazione delle spese processuali. Le spese del presente procedimento devono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura del giudizio e delle conclusioni congiunte, come del resto dalle stesse concordato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da
[...]
nei confronti di , in parziale modifica delle condizioni Parte_1 Parte_2
di divorzio come stabilite con sentenza n. 228 del 22.2.2021 dal Tribunale di Prima Istanza di Khemisset (Marocco), fermo tutto il resto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE
1) l'affidamento condiviso del minore, ad entrambi i genitori, Persona_2
con suo collocamento prevalente presso l'abitazione materna in Lecco, via Bovara n.
32;
2) che il diritto di visita paterno sia regolato secondo le seguenti modalità:
- il padre starà con il minore tutti i fine settimana, dal venerdì all'uscita di scuola o, in caso di vacanze scolastiche, dalle ore 15.00, fino alla domenica alle ore 20.00, con accompagnamento presso la casa materna, salva la possibilità per il padre di vedere il figlio tutte le volte che il minore ne manifesterà l'esigenza o il desiderio;
- le festività natalizie e pasquali verranno trascorse, in maniera alternata, con l'uno o l'altro genitore, di modo che se il minore starà il giorno di Natale con l'uno, passerà il giorno di S. FA con l'altro e così via per le altre festività religiose, secondo il criterio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive, il minore trascorrerà almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo da concordarsi preventivamente con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno;
- in ogni caso i genitori potranno concordare per le vacanze natalizie, pasquali ed estive, periodi più lunghi di permanenza con l'uno o l'altro genitore;
pagina 7 di 11 3) che il signor versi alla sig.ra entro il Parte_2 Parte_3
giorno 17 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, la somma di € 250,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate dal Protocollo del 29.03.2018 adottato dall'intestato
Tribunale, di seguito testualmente riportato:
- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili
(apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo
è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
- SPESE OL (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa pagina 8 di 11 richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE OL (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio
(anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRAOL (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRAOL (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
pagina 9 di 11 Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza.
In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”.
4) che l'Assegno Unico Familiare sia fruito al 100% dalla sig.ra Parte_3
senza animo di rimborso da parte del sig. .
[...] Parte_4
DÀ ATTO
- che il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra la somma di Pt_2 Parte_3
€ 400,00, che verrà corrisposta attraverso n. 8 rate mensili di € 50,00 ciascuna, a decorrere dal mese di luglio, a titolo di arretrati non versati per il mantenimento del figlio
, e che la signora una volta incassata la citata somma null'altro Per_1 Parte_3
avrà a pretendere dal signor per tale causale;
Pt_2
- che per il corrente anno le parti si sono accordate affinché il minore trascorra Per_1
il periodo estivo, intercorrente tra il 21 giugno e la fine del mese di agosto, in Marocco, con pernottamento presso le abitazioni dei nonni, e che verrà riaccompagnato in Italia dalla sig.ra Parte_3
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE pagina 10 di 11 Dario Colasanti
Dott. Marco Tremolada
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