Art. 10. (Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole elementari statali)
Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1978-1979 e fino all'inizio dell'anno scolastico 1980-81 incluso, tutti i posti disponibili nel ruolo normale e nel ruolo in soprannumero degli insegnanti delle scuole elementari di ciascuna provincia, dopo aver effettuato i trasferimenti annuali su tutti i posti di ruolo normale senza tener conto delle aliquote previste dalle vigenti disposizioni e dopo aver detratto i posti di cui alla riserva prevista dall' articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327 , e quelli occorrenti per le immissioni in ruolo da disporre ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, sono destinati all'immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 574 , modificata dalla legge 24 settembre 1971, n. 820 .
Limitatamente alle immissioni in ruolo da effettuare con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, sono utilizzati soltanto i posti di ruolo normale rimasti disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia dopo i trasferimenti e dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all' articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170 , nonche' tutti quelli del ruolo in soprannumero.
Per l'anno scolastico 1978-79 e' consentito agli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di chiedere il trasferimento dell'iscrizione ad altra graduatoria provinciale.
Le graduatorie provinciali permanenti sono soppresse man mano che esse vengono ad esaurirsi e, comunque, dopo le nomine disposte con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81.
E' istituita la graduatoria nazionale ad esaurimento in cui potranno essere iscritti gli appartenenti alle graduatorie provinciali permanenti di cui al precedente primo comma.
Per l'immissione in ruolo degli insegnanti iscritti in tale graduatoria sono utilizzati il 50 per cento dei posti disponibili nelle province in cui siano esaurite o vengano ad esaurirsi le graduatorie provinciali permanenti, fatta salva la riserva di cui all' articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327 . L'altra meta' dei posti, nonche' quelli che non vengono coperti secondo le modalita' di cui al primo comma, sono da destinarsi al concorso magistrale per titoli ed esami.
Gli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti possono chiedere di essere nominati nel ruolo degli insegnanti delle scuole materne statali della provincia, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per ciascun anno sino al 1980-81, detratti i posti occorrenti per l'inquadramento delle assistenti nel ruolo del personale docente ai sensi del precedente articolo 8. Il restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili e' coperto mediante concorsi riservati ai candidati in possesso di diploma di scuola magistrale. L'iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento avviene a domanda degli interessati nell'ordine determinato dal punteggio complessivo piu' favorevole attribuito a ciascuno di essi nelle graduatorie provinciali permanenti di provenienza.
A parita' di punteggio complessivo si applicano i criteri di precedenza di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574 .
Le domande d'iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento possono essere presentate per gli anni scolastici 1979-80 e 1980-81.
Il Ministro della pubblica istruzione stabilira' con apposita ordinanza le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di cui al precedente comma.
Gli insegnanti iscritti nella graduatoria nazionale ad esaurimento a seguito di domanda presentata nell'anno scolastico 1979-80 sono immessi in ruolo con precedenza rispetto a coloro che avranno presentato domanda per l'anno 1980-81.
L'assegnazione della provincia avverra' secondo l'ordine della graduatoria nazionale ad esaurimento, tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati con la domanda di iscrizione.
L'insegnante iscritto in una o piu' graduatorie provinciali permanenti ed incluso anche nella graduatoria nazionale ad esaurimento, qualora consegua la nomina sulla base di una delle predette graduatorie, provinciali o nazionali, viene depennato dalle restanti graduatorie.
Le nomine per effetto delle graduatorie provinciali permanenti sono disposte con precedenza rispetto a quelle conseguenti dalla graduatoria nazionale.
Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, gli insegnanti delle scuole elementari incaricati a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie e gli insegnanti delle materie speciali previste dal secondo comma dell'articolo 27 del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786 , che non abbiano beneficiato dell'immissione in ruolo disposta a norma dell' articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 317 , sono nominati in ruolo.
Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1978-1979 e fino all'inizio dell'anno scolastico 1980-81 incluso, tutti i posti disponibili nel ruolo normale e nel ruolo in soprannumero degli insegnanti delle scuole elementari di ciascuna provincia, dopo aver effettuato i trasferimenti annuali su tutti i posti di ruolo normale senza tener conto delle aliquote previste dalle vigenti disposizioni e dopo aver detratto i posti di cui alla riserva prevista dall' articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327 , e quelli occorrenti per le immissioni in ruolo da disporre ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, sono destinati all'immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 574 , modificata dalla legge 24 settembre 1971, n. 820 .
Limitatamente alle immissioni in ruolo da effettuare con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, sono utilizzati soltanto i posti di ruolo normale rimasti disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia dopo i trasferimenti e dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all' articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170 , nonche' tutti quelli del ruolo in soprannumero.
Per l'anno scolastico 1978-79 e' consentito agli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di chiedere il trasferimento dell'iscrizione ad altra graduatoria provinciale.
Le graduatorie provinciali permanenti sono soppresse man mano che esse vengono ad esaurirsi e, comunque, dopo le nomine disposte con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81.
E' istituita la graduatoria nazionale ad esaurimento in cui potranno essere iscritti gli appartenenti alle graduatorie provinciali permanenti di cui al precedente primo comma.
Per l'immissione in ruolo degli insegnanti iscritti in tale graduatoria sono utilizzati il 50 per cento dei posti disponibili nelle province in cui siano esaurite o vengano ad esaurirsi le graduatorie provinciali permanenti, fatta salva la riserva di cui all' articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327 . L'altra meta' dei posti, nonche' quelli che non vengono coperti secondo le modalita' di cui al primo comma, sono da destinarsi al concorso magistrale per titoli ed esami.
Gli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti possono chiedere di essere nominati nel ruolo degli insegnanti delle scuole materne statali della provincia, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per ciascun anno sino al 1980-81, detratti i posti occorrenti per l'inquadramento delle assistenti nel ruolo del personale docente ai sensi del precedente articolo 8. Il restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili e' coperto mediante concorsi riservati ai candidati in possesso di diploma di scuola magistrale. L'iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento avviene a domanda degli interessati nell'ordine determinato dal punteggio complessivo piu' favorevole attribuito a ciascuno di essi nelle graduatorie provinciali permanenti di provenienza.
A parita' di punteggio complessivo si applicano i criteri di precedenza di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574 .
Le domande d'iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento possono essere presentate per gli anni scolastici 1979-80 e 1980-81.
Il Ministro della pubblica istruzione stabilira' con apposita ordinanza le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di cui al precedente comma.
Gli insegnanti iscritti nella graduatoria nazionale ad esaurimento a seguito di domanda presentata nell'anno scolastico 1979-80 sono immessi in ruolo con precedenza rispetto a coloro che avranno presentato domanda per l'anno 1980-81.
L'assegnazione della provincia avverra' secondo l'ordine della graduatoria nazionale ad esaurimento, tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati con la domanda di iscrizione.
L'insegnante iscritto in una o piu' graduatorie provinciali permanenti ed incluso anche nella graduatoria nazionale ad esaurimento, qualora consegua la nomina sulla base di una delle predette graduatorie, provinciali o nazionali, viene depennato dalle restanti graduatorie.
Le nomine per effetto delle graduatorie provinciali permanenti sono disposte con precedenza rispetto a quelle conseguenti dalla graduatoria nazionale.
Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, gli insegnanti delle scuole elementari incaricati a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie e gli insegnanti delle materie speciali previste dal secondo comma dell'articolo 27 del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786 , che non abbiano beneficiato dell'immissione in ruolo disposta a norma dell' articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 317 , sono nominati in ruolo.