Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 972/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in NO alla via Palestro 2/9 presso lo studio dell'avv. Cesare
Dino BOSIO che, unitamente e disgiuntamente con l'avv. CARLA FUNES la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, TR
elettivamente domiciliata in NO alla via Porta degli Archi n. 3/14 presso l'avv Daniela
PAMPIGLIONE, che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello Civile di NO, Sezione e istruttore designandi, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza gravata resa inter partes dal Tribunale Civile di NO VIa Sezione Giudice Unico dott. Andrea Del Nevo nel giudizio RG. 7254/2021 comunicata tramite pec il 3/10/2023 ore 8,50 non notificata:
1
2) in subordine dichiarare improponibile l'azione e relative domande proposta da
[...]
per difetto di legittimazione attiva dell'appellata; Controparte_2
3) in ulteriore subordine respingere le domande tutte di parte attrice per i motivi esposti in atti in quanto infondate e/o non provate.
4) Con vittoria in ogni caso di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
5) Si insta in via istruttoria ed in subordine rispetto alle eccezioni tutte sollevate, solo occorrendo e senza inversione di oneri probatori, per l'ammissione della prova per testi sulle circostanze non ammesse dal Tribunale di cui ai punti da 1 a 7 e 17 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado (pag. da 12 a 13 e 16) da aversi qui per ritrascritte, ciascuna preceduta da “vero che”, indicandosi a testi i signori e Parte_2 Parte_3
entrambi domiciliati presso Zona NO”.
[...] Parte_1
Per l'Appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello proposto e le domande in esso formulate siccome infondate e non provate, con conferma della sentenza del Tribunale di NO n. 2315/2023. Con condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito del sopralluogo effettuato il 24.10.2016, riscontrava per la prima Parte_1 volta l'errata programmazione del misuratore (POD) installato presso l'associazione sportiva
, rilevando di aver inserito una costante di trasformazione TR
errata (K10 in luogo di K15) sul gruppo di misura, cui era stato attribuito il valore di 10 invece di 25, con conseguente errata valorizzazione dei consumi, fin dalla data di installazione
(2007). La moltiplicazione per la costante sbagliata aveva comportato un errore che
[... necessitava, per la rettifica, dell'applicazione di un coefficiente di ricostruzione.
, pertanto, dopo aver sostituito il misuratore per procedere alla Parte_1
riprogrammazione dello stesso, aveva emesso un conguaglio ricostruendo i consumi effettivi, ottenendo così una differenza che, comunicata ad era stata da quest'ultima CP
fatturata al cliente finale il 21.11.2016 in misura pari ad euro 85.357, 21. Nonostante con lettera del 10.12.2016 l'associazione sportiva avesse contestato che non le potessero essere addebitate le conseguenze di un errore dovuto a negligenza e/o imperizia, a CP
fronte del mancato pagamento, aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo, e l'opposizione proposta dall'associazione sportiva era stata rigettata dal Tribunale con la motivazione che il cliente avrebbe dovuto chiamare in causa per essere tenuta indenne di quanto Parte_1
indebitamente fatturato, dipendendo la determinazione del corrispettivo richiesto per i
2 consumi dalle rilevazioni effettuate dal distributore, e potendo il cliente finale surrogarsi ex art 1705 c.c. al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato. decideva di non impugnare la sentenza di rigetto dell'opposizione Controparte_2
[... (Tribunale di NO n. 1403/2020), e di citare direttamente in separato giudizio per sentir accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di questa per l' errata Parte_1
programmazione, fin dal 2007, del misuratore (POD), e conseguentemente sentirla condannare a tenere indenne l'associazione da quanto richiesto da per i CP
maggiori consumi addebitati in bolletta (fattura n. 001000832264 del 6.12.2016 dell'importo di euro 85.357,21) in conseguenza della suindicata errata programmazione.
Nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della Parte_1
domanda per essere coperta dal giudicato formatosi in seguito alla mancata impugnativa della sentenza sulla opposizione a decreto ingiuntivo, ed il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre nel merito chiedeva il rigetto delle domande articolate.
Il Tribunale di NO rigettava l'eccezione di giudicato – vincolante solo tra le parti in causa, tra cui non vi era , nel caso in ispecie - e quella relativa al difetto di Parte_1
legittimazione ed, in parziale accoglimento della domanda, condannava a Parte_1
restituire alla parte attrice la somma determinata in via equitativa di euro 42.678,60 oltre pagamento delle spese di lite, anch'esse parzialmente compensate.
A motivo della decisione, deduceva il Tribunale che, pacifico che i tecnici di Parte_1
fossero intervenuti a sostituire il misuratore solo il 24.10.2016; che le ragioni della sostituzione fossero da riferire alla erronea programmazione del misuratore fin dalla sua installazione nel 2007 sulla costante 10 anziché sulla costante 25, sicché l'errore di misurazione non fosse imputabile ad un guasto, con conseguenziale inapplicabilità al caso in ispecie della relativa normativa regolamentare di settore;
la convenuta non si fosse comportata in conformità dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto, intervenendo solo a distanza di molti anni a correggere un errore da essa stessa provocato che, per la sua natura tecnica, il debitore non aveva potuto rilevare, così concorrendo colposamente
(ex art 1227 c.c.) a causare un danno al debitore. La responsabilità del gestore era di natura extracontrattuale, inquadrabile nella fattispecie di cui all' art 2050 c.c., e considerato che da
3 una parte non vi fosse contestazione sulla quantità di energia elettrica erogata e sul prezzo concordato, e dall'altra che la condotta colposa del distributore avesse costretto l'attrice al pagamento di una somma consistente che avrebbe potuto essere versata alle singole scadenze, con minor aggravio, appariva equo procedere ad una riduzione in via equitativa della entità della somma richiesta in misura pari alla metà, con correlativa proporzionale compensazione altresì delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , concludendo come sopra. Si è Parte_1
ritualmente costituita resistendo all'appello e chiedendo confermarsi la Controparte_2
sentenza di primo grado.
All'udienza del 29.02.2024 la causa veniva rinviata ex art 352 cpc all'udienza del 30.01.2025, successivamente anticipata al 12.12.2024, in cui la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha dedotto “Violazione e/o falsa applicazione dell'art.
2909 c.c. e 324 cpc in relazione agi artt. 106 e 269 cpc.”. Nella opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da , non aveva chiesto CP Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa di , ed il giudice, ritenendo di non Parte_1
poter entrare nel merito senza la chiamata in causa del Distributore, aveva rigettato l'opposizione; il passaggio in giudicato della sentenza, che aveva motivato il rigetto anche sul presupposto della mancata chiamata in causa del gestore, doveva ritenersi pertanto preclusiva per l'odierna appellata anche della possibilità di far valere la responsabilità del gestore in un nuovo giudizio.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art 2909 c.c. il giudicato fa stato tra le sole parti in giudizio, e copre le statuizioni pronunciate sull'accertamento dei fatti e rapporti oggetto di domanda, mentre non può ritenersi che esso si estenda anche alle argomentazioni motivazionali del Giudice. Nel caso in ispecie, la circostanza che in parte motiva il Giudicante abbia motivato il rigetto dell'opposizione con l'impossibilità di entrare nel merito della domanda a causa della mancata chiamata in causa del Distributore, non può portare a ritenere che il giudicato intervenuto renda definitivo e vincolante anche tale passaggio motivazionale, precludendo alla
4 parte in causa di promuovere un nuovo giudizio di accertamento negativo nei confronti del terzo rimasto estraneo a quello originario.
Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto “Violazione e falsa Parte_1
applicazione degli artt 81 cpc, 1559 e ss e 1705 c.c. – difetto di legittimazione attiva di
[...]
Violazione e falsa applicazione dell'art 2050 c.c. nonché dell'art Controparte_4
2043 c.c. – Violazione e falsa applicazione dell'art 99 e 112 cpc.”. Parte attrice aveva ritenuto la propria legittimazione attiva a proporre un'azione diretta nei confronti del
Distributore sul presupposto di un collegamento negoziale tra contratto di fornitura ( tra
[...]
e cliente finale) e contratto di trasporto (Tra Distributore ed ), mentre in CP CP
realtà i due rapporti restano distinti ed il mandato senza rappresentanza conferito dal cliente finale alla società di vendita ( ) si svolge all'interno del rapporto contrattuale di CP
somministrazione ed è finalizzato a consentire alla società di vendita di gestire il rapporto col distributore nell'ambito del contratto di trasporto cui il cliente finale resta estraneo. Da ciò consegue che non è prospettabile azione diretta di accertamento e condanna da parte del cliente finale direttamente nei confronti del Distributore. Il giudice di prime cure aveva qualificato la responsabilità del distributore quale extracontrattuale ex art 2050 c.c.: una tale responsabilità tuttavia non era stata mai invocata dall'attrice, sicché doveva ritenersi che il
Giudice si fosse pronunciato in violazione dell'art 112 cpc. Anche invocando tale titolo di responsabilità, inoltre, non si poteva prospettare una legittimazione attiva di CP_2
essendo il nostro caso riconducibile non all' esercizio dell'attività del gestore della
[...]
rete, bensì esclusivamente ad una verifica e ricostruzione dei consumi, come tale non rientrante nella previsione dell'art 2050 c.c. Seppure poi fosse stata prospettabile una responsabilità extracontrattuale di , la norma applicabile correttamente Parte_1
avrebbe dovuto essere l'art 2043 c.c., con conseguenziale onere probatorio a carico di
[...]
di provare il dolo o la colpa di , il danno ingiusto, ed il nesso CP_2 Parte_1 causale, onere non assolto dall'attrice.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta “Violazione e falsa applicazione dell'art 2697 c.c.
1227 e 1226 c.c.”. L'attrice aveva contestato che l'errore di programmazione non fosse più verificabile a mezzo CTU per l'avvenuta rimozione del misuratore , mentre la fede privilegiata che assiste il verbale di verifica rendeva inutile l'espletamento di consulenza
5 tecnica, facendo detto verbale piena prova che i maggiori consumi dipendessero da un difetto di programmazione accertato appunto a verbale (applicazione della costante di programmazione K10 e non K15, come sarebbe stato corretto). Peraltro sul punto era stata ammessa ed espletata anche prova testimoniale. La ricostruzione dei consumi relativi agli ultimi 5 anni (non prescritti) effettuata da era stata dunque corretta, ed essa Parte_1
aveva richiesto necessariamente la rimozione e sostituzione del contatore, nonostante questo fosse perfettamente funzionante. Parte attrice aveva individuato il danno nell'addebito integrale dell'intero maggiore importo dovuto, corrispondente ai maggiori consumi effettivi rispetto a quelli corrisposti, ma in realtà proprio il tempo trascorso tra il momento dell'installazione del misuratore e la scoperta dell'errore di programmazione aveva consentito la prescrizione di parte del credito vantato in relazione ai consumi effettivi ricostruiti risolvendosi in un vantaggio per la società sportiva. Il giudice di prime cure aveva dunque dato per provato un danno in realtà inesistente, frutto di una mera supposizione di controparte, ed in assenza di prova del danno il Tribunale avrebbe dovuto interamente respingere la domanda. In violazione poi del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il Giudice aveva proceduto ad una valutazione equitativa del danno, pur non avendone la parte fatto richiesta.
Secondo e terzo motivo di impugnazione possono essere trattati congiuntamente, attenendo ai connessi profili dell'inquadramento del titolo della responsabilità del gestore della rete e della legittimazione passiva dello stesso.
Essi sono parzialmente fondati, nei termini che seguono.
Com'è noto, nei rapporti tra società di fornitura di energia elettrica, gestore della rete e cliente finale la prima svolge attività di fornitura di energia in favore del cliente senza disporre di impianti per il trasporto, la distribuzione e la misurazione dell'energia, attività che sono appannaggio del secondo, . Tra società fornitrice e cliente finale vengono Parte_1
stipulati due distinti contratti: un primo contratto prevede la fornitura di energia elettrica dietro pagamento da parte del cliente finale di un corrispettivo, da determinarsi sulla base delle misurazioni effettuate da;
un secondo contratto prevede il conferimento, Parte_1
da parte del cliente finale, in favore della società di fornitura, di un mandato senza rappresentanza, per stipulare con un contratto – in nome della società, Parte_1
6 appunto, ma per conto del cliente – avete ad oggetto il trasporto e la contabilizzazione dell'energia elettrica.
In questo schema negoziale le misurazioni effettuate da costituiscono il Parte_1
parametro vincolante per la determinazione dei compensi dovuti alla società di fornitura dal cliente finale.
Lo strumento attraverso il quale il cliente può proporre un'azione che gli consenta di esigere direttamente da E -Distribuzione l'adempimento delle obbligazioni a carico di questa relative alla misurazione e trasporto di energia è apprestato dall'art. 1705 comma 2 c.c., che consente al mandante (in questo caso il cliente finale) di surrogarsi al mandatario (la società fornitrice di energia elettrica) per esercitare i diritti di credito derivanti dalla esecuzione del mandato.
[... In tali termini sussiste pertanto la legittimazione attiva del cliente finale e quella passiva di
, sicché è ammissibile l'azione di responsabilità intentata direttamente dalla Parte_1
odierna appellata nei confronti di . Parte_1
Ciò chiarito, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha ravvisato nell'operato di una responsabilità extracontrattuale ex art 2050 c.c., che mal Parte_1
si attaglia al caso in ispecie, in cui non ricorre il caso di danno da interruzione di erogazione di energia o da malfunzionamento del misuratore.
Nel caso che ci occupa, incontestata la circostanza che la somma richiesta con la fattura emessa a conguaglio sia dipesa da una originaria, errata rilevazione dei consumi effettivi, sussiste un inadempimento del distributore con riferimento alle obbligazioni sullo stesso gravanti connesse al servizio di misura, atteso che non si verte in un caso di guasto all'apparecchio di misura, ma di errata impostazione della costante di lettura nel sistema di fatturazione del gestore.
Secondo la regolazione dell'Autorità in materia di misurazione dell'energia elettrica, il gestore è il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica con riguardo ai punti di prelievo, tra cui dunque quello su cui si è verificato l'errore di misurazione di cui è causa.
Ai sensi della vigente disciplina regolatoria, il gestore è tenuto, tra l'altro, a: installare ed attivare gli apparecchi di misura;
garantire la manutenzione degli apparecchi di misura, effettuando le necessarie riparazioni a seguito di guasti e malfunzionamenti;
determinare il
7 corretto valore delle misure e metterle a disposizione degli aventi diritto. In virtù, poi, del
[... contratto di trasporto stipulato dalla società fornitrice su mandato del cliente finale,
si impegna ad effettuare le attività di misura in conformità della normativa Parte_1 vigente e comunque con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, mente nel caso in ispecie il distributore ha – incontestatamente - erroneamente applicato la “costante di trasformazione”.
Le Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico che si sono pronunciate in materia di reclami relativi ad errori di misurazione da “errata impostazione della costante k” – come quello che ricorre nel caso che ci occupa (cfr a titolo esemplificativo
Delibera Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico del 19 gennaio 2017
9/2017/EEL; Delibera 13 luglio 2017 n. 520/2017/E/EEL) hanno a vario titolo affermato l'opportunità che il gestore restituisca ai fornitori, in virtù del rapporto contrattuale con gli stessi intercorrente – avente ad oggetto il trasporto e la misura dell'energia elettrica – i corrispettivi tariffari di misura dell'energia elettrica versati, e che i fornitori i quali hanno, per
[... conto del cliente finale reclamante, stipulato il contratto di trasporto e di misura con
, restituiscano, a loro volta, al cliente, il quantum versato dal gestore per i Parte_1
corrispettivi tariffari di misura.
Nel caso che ci occupa, il cliente finale – - dunque, ai Controparte_2
[... sensi dell'art 1705 comma 2 c.c., è legittimato ad agire direttamente nei confronti di per far valere l'inadempimento contrattuale di quest'ultima, e per sentirla Parte_1
condannare alla restituzione della parte dell'importo richiesto con la fattura n. 001000832264 del 6.12.2016 emessa da corrispondente a quello del corrispettivo tariffario CP
previsto per l'erogazione del servizio di misura.
Questa Corte ravvisa pertanto la necessità istruttoria di disporre CTU finalizzata ad individuare, con riferimento all'importo di euro 85.357,21 di cui di cui alla fattura n.
001000832264 del 6.12.2016 emessa da a carico di CP TR
, quale sia l'importo riferibile al trasporto di energia elettrica e quale quello riferibile
[...] all'attività di misurazione, riservando all'esito della stessa la decisione sulla quantificazione dell'importo dovuto da ad a titolo di restituzione. Parte_1 Controparte_2
Le spese di lite verranno decise al definitivo.
8
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO non definitivamente deliberando, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza n. 2315/2023 pubblicata in data Controparte_2
2.10.2023 dal Tribunale di NO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il primo motivo di appello ed, in parziale accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello, condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a restituire ad in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con riferimento alla fattura n. 001000832264 del 6.12.2016 emessa da , i corrispettivi addebitati per l'attività di misurazione che si riserva di CP quantificare all'esito dell'espletamento di CTU;
rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
NO , li 14 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
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