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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore ed est. dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Carolina Elia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 17/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Corvaglia
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio CP_1 C.F._2
Manco e Fara Manco;
APPELLATO nonché
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Laura Corvaglia
APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio CP_3 C.F._4
Vincenti
APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO E APPELLATO
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 21.05.2025, al cui contenuto si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di prime cure ha così ricostruito lo svolgimento del processo: “1. Con atto di citazione del 2 luglio 2015, regolarmente notificato, conveniva in giudizio CP_1 CP_3
, e al fine di accertare e far dichiarare la
[...] Controparte_2 Parte_1 responsabilità dei primi due ex art. 2048 c.c. e del terzo ex art. 2043 c.c. in ordine al tentativo di omicidio volontario subito per mani di mediante l'utilizzo di un coltello della Parte_1 lunghezza di cm 23 e di conseguenza condannarli al ristoro del pregiudizio subito in tutte le sue componenti. A sostegno della domanda, egli deduceva che la sera del 19.1.2010, udito suonare il campanello di casa, si recava verso l'ingresso per verificare chi fosse allorquando, appena aperta la porta, veniva aggredito da , il quale lo colpiva ripetutamente Parte_1 all'addome con un coltello da cucina, provocandoli gravi ferite.
L'attore veniva immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e, dopo gli accertamenti strumentali di rito, gli era diagnosticata “peritonite acuta diffusa ed emoperitoneo con stato di shock da ferita penetrante in addome da arma bianca con lesione gastrica e pancreatica”, che necessitava di essere trattata chirurgicamente.
All'esito delle indagini, la polizia giudiziaria rinveniva l'arma del delitto, raccogliendo altresì la confessione di , alla presenza del difensore di fiducia, in merito alla CP_1 responsabilità del grave fatto di sangue.
Di conseguenza, si dava corso al procedimento penale per il tentativo di omicidio volontario posto in essere ai danni dell'attore, definitosi con sentenza di non luogo a procedere, emessa dal Tribunale per i minorenni di Lecce, atteso l'esito positivo del percorso di messa alla prova ex art. 28 D.P.R. n.488/1988.
2. Si costituivano e , con separate comparse di costituzione e CP_3 Controparte_2 risposta, i quali eccepivano preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, avendo il figlio raggiunto la maggiore età all'epoca della notifica dell'atto di citazione;
Pt_1 eccepivano ancora l'improcedibilità della domanda ex art. 2048 c.c. attesa l'omessa prova dell'attore, in ordine alla capacità di intendere e di volere di , e pertanto poteva Parte_1 profilarsi in ipotesi una responsabilità ex art. 2047 c.c.; nel merito, declinavano ogni responsabilità rispetto ai fatti denunciati dall'attore, poiché nessuna culpa in educando poteva essere loro ascritta. pagina 2 di 11
3. Si costituiva , ormai maggiorenne, aderendo alle tesi dei genitori in punto di Parte_1 responsabilità, respingendo ogni addebito.
5. Con atto depositato il 17 gennaio 2020 l'attore sostituiva il precedente difensore, nominando due nuovi procuratori, i quali si riportavano alle difese e conclusioni rassegnate dal precedente avvocato.
6. La causa veniva istruita con produzione documentale, prova testimoniale e ctu medico- legale”.
A esito dell'istruttoria, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1733/2021 pubblicata il
09/06/2021, così provvedeva: “- Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per
l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro
380.462,00, devalutata secondo gli indici I.S.T.A.T. F.OI. fino alla data del sinistro e rivalutata fino al giorno dell'effettivo soddisfo, oltre interessi legali;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un mezzo, condannando i convenuti, in solido tra loro, alla refusione della restante metà in favore dello Stato, che si liquida in euro
843,00 per esborsi ed in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dello Stato.”.
2. La sentenza è stata impugnata da con atto d'appello notificato il 07.01.2022, Parte_1 da con atto di comparsa e contestuale appello incidentale condizionato CP_3 depositato il 07.04.2022, nonché da con atto di comparsa e contestuale Controparte_4 appello incidentale depositato il 26.04.2022. Gli appellanti hanno spiegato i motivi di gravame di seguito esposti e analizzati.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito con atto di comparsa depositato il CP_1
27.04.2022, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dei gravami e la conferma della sentenza;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. All'udienza del 21.05.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti tramite deposito di note scritte, il collegio ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo e secondo motivo di appello principale si impugna la sentenza nella parte in cui il giudice – ritenuta, in via presuntiva, la capacità di intendere e di volere del minore Pt_1 all'epoca dei fatti – ha escluso l'applicabilità dell'art. 2047 c.c. e qualificato il caso di
[...]
pagina 3 di 11 specie quale azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti di e ai Pt_1 sensi dell'art. 2048 c.c. nei confronti dei suoi genitori.
L'appellante rappresenta che:
- il giudice avrebbe errato a presumere la capacità di intendere e di volere di , Parte_1 posto che, in applicazione dell'art. 98 c.p., avrebbe dovuto compiere una apposita indagine al fine di poter dichiarare imputabile il minore;
- l'onere della prova dell'imputabilità di grava sull'attore Parte_1 CP_1 presumendosi ex lege l'incapacità del minore;
- l'unico elemento di prova da cui inferire informazioni sulla capacità di intendere e di volere di è la relazione psicologica del 7/02/2013 dei servizi sociali sulla messa alla Parte_1 prova, da cui si evince che ha svolto un percorso di maturazione durante i lavori Parte_1 socialmente utili, tanto da renderlo consapevole del gesto compiuto e, soprattutto, della sua gravità; da tale affermazione chiede desumersi – contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice –che non fosse capace di intendere e di volere all'epoca del fatto e che Parte_1 sia divenuto consapevole dell'azione delittuosa commessa solo a seguito del percorso di messa alla prova. Tanto premesso, l'appellante chiede di rigettare la domanda nei suoi confronti per difetto di imputabilità e di riqualificare la responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2047 c.c.
II. Con il terzo motivo di appello principale si denuncia il difetto di prova del nesso causale tra il fatto delittuoso e tutti i danni biologici riportati da non essendo stata CP_1 indagata l'eventuale incidenza causale dei trattamenti sanitari dopo l'accaduto, che assume essere stati mal eseguiti.
Chiede, pertanto, la rinnovazione o l'integrazione della CTU e, quindi, la riduzione del quantum, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese processuali.
III. Con appello incidentale svolge motivi sovrapponibili a quelli Controparte_2 dell'appellante principale, sulla base dei quali chiede: la riqualificazione della domanda formulata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2047 c.c., assumendo provato il difetto della capacità di intendere e di volere del figlio al momento dell'occorso; il rigetto dell'azione ex art. 2047 c.c. per difetto di culpa in vigilando, come già accertato dal primo giudice;
il rinnovo della CTU per indagare l'efficienza causale dei trattamenti sanitari subiti da nella Parte_2 produzione del danno biologico, e ciò ai fini della rideterminazione del quantum.
IV. Con appello incidentale “condizionato” impugna la sentenza nella parte in CP_3 cui il Tribunale rileva il difetto della prova liberatoria di cui all'art. 2048 c.c., assumendo che il primo giudice abbia ritenuto erroneamente irrilevanti o inammissibili le istanze istruttorie pagina 4 di 11 formulate proprio al fine di dimostrare di aver fornito al figlio tutti i mezzi educativi necessari per la formazione di una corretta capacità di socializzazione e di interrelazione con i terzi, nonché al fine di provare l'impossibilità di impedire il fatto, posto che il gesto compiuto è stato un unicum nella storia di vita di , determinato da un raptus di follia imprevedibile, Pt_1
e posto che – al momento del fatto – egli era sul posto di lavoro, dunque materialmente impossibilitato ad impedire l'evento. Rinnova, quindi, le istanze istruttorie nel presente grado.
Infine, contesta anche la sussistenza di responsabilità ex art. 2047 c.c., indicata CP_3 dagli altri appellanti, ritenendo non configurabile a suo carico alcuna culpa in vigilando, posto che egli si trovava al lavoro mentre compiva l'azione e, dunque, il figlio era fuori dalla Pt_1 sua sfera di sorveglianza.
V. Le doglianze sulla capacità di intendere e di volere dell'allora minore sono Parte_1 infondate.
V.a - A confutazione delle argomentazioni svolte dagli appellanti, si osserva quanto segue:
- nel paragrafo 8.1. della sentenza appellata sono indicate le prove documentali (relazioni psicologiche e dei servizi sociali, sentenza di non doversi procedere, al cui contenuto può rinviarsi per relationem,) da cui il giudice ha correttamente tratto il proprio convincimento sulla sussistenza della capacità di intendere e di volere del minore, specificando che le condizioni di disagio vissute da in seno alla famiglia e nel contesto sociale non l'hanno Pt_1 esclusa;
- la circostanza che dalla relazione psicologica del 7/2/2013, redatta nel corso della messa alla prova, emerga che abbia nel tempo maturato la consapevolezza del suo gesto non può
Pt_1 essere valorizzata per dimostrare l'incapacità di intendere e di volere di al momento del
Pt_1 fatto: sia perché nella relazione si precisa che l'oggetto della consapevolezza maturata è la sproporzione della reazione violenta di rispetto alla precedente azione di (che, a
Pt_1 CP_1 detta di , lo aveva ingiustamente minacciato e accusato su Facebook di aver dato una
Pt_1 testata alla propria sorella) e non l'azione in sé (cfr. pag. 3), sia perché la finalità dell'istituto della messa alla prova è proprio quella di far sviluppare nel minore una piena consapevolezza sulla sua responsabilità e sulle motivazioni personali e sistemiche che lo hanno indotto a delinquere, orientandolo verso modelli comportamentali socialmente adeguati, improntati a valori condivisi dalla comunità, consapevolezza che quindi porta ad una modifica della propria condotta per il futuro senza escludere in alcun modo la pregressa capacità di intendere e di volere. Da tanto consegue che l'“aver maturato consapevolezza” dimostra la buona riuscita pagina 5 di 11 della messa alla prova, senza che possa essere utilizzata come premessa minore di un'inferenza abduttiva per concludere che, in passato, fosse completamente privo della Pt_1 maturità per comprendere l'offensività e le implicazioni del suo gesto, offensività che risulta al contrario pienamente compresa e voluta. L'abduzione, in quanto ragionamento a ritroso, è di per sé una inferenza debole, sicché non può essere invocata a fondamento della decisione giudiziale in assenza di altri elementi corroboranti, sia pur indiziari.
V.b – Sulla base delle risultanze istruttorie va quindi affermata la sussistenza di capacità di intendere e di volere di all'epoca dei fatti e, quindi, la sussistenza delle condizioni di Pt_1 imputabilità, atteso che:
- la capacità di intendere e volere del minore consta nella capacità di rendersi Persona_1 conto dell'antisocialità (prima ancora che dell'antigiuridicità) delle azioni compiute o deliberate, nonché nella capacità di autodeterminarsi, cioè nella libertà di scelta del comportamento (lecito o illecito) da tenere e nella possibilità di assumerne uno diverso da quello posto in essere;
- la capacità cui si fa qui riferimento è quella c.d. relativa, derivante cioè da una già sviluppata maturità psichica e mentale del minore, accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici dell'età evolutiva, con stretto riferimento all'illecito commesso e con immediatezza rispetto al tempo della commissione;
- sono sintomatici del grado di sviluppo di tale maturità: le specifiche condizioni socio- ambientali e famigliari in cui è vissuto il minore, l'età anagrafica, le modalità di esecuzione della condotta e le reazioni immediatamente successive al delitto, il tipo di reato e l'intensità del suo disvalore etico-sociale, le valutazioni di esperti che abbiano avuto rapporti con il minore, tutti gli atti di causa utili a fornire informazioni sulla personalità del minore (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sent. n. 18345/2016).
Tanto premesso, dalla valutazione degli atti acquisiti al processo emerge che , sedicenne Pt_1 all'epoca del fatto, avesse già sviluppato una maturità tale da fargli comprendere il significato delle proprie scelte e azioni all'interno delle dinamiche sociali, essendogli noti modelli di vita tra loro alternativi e avendo fatto la sua scelta senza che dagli atti sia emerso alcun segno di coercizione nella scelta di quello anti-sociale. Ed invero:
- come emerge dalla relazione psicologica del 7/2/2013 (nella parte in cui si fa riferimento alla vita di nel periodo del antecedente e coevo al fatto), aveva scelto di vivere Pt_1 Pt_1 all'epoca secondo la legge della “strada”, per la quale l'esercizio della forza non è una mera forma di difesa in caso di minaccia, ma una preventiva e necessaria dimostrazione del proprio pagina 6 di 11 valore, in un contesto relazionale impostato sul principio gerarchico (dove il più piccolo deve portare rispetto al più grande) e sul valore dell'appartenenza al gruppo, luogo necessario ai fini della costruzione dell'identità personale e della legittimazione sociale;
- la scelta di per la vita da strada non era stata dettata dall'impossibilità di conoscere Pt_1 una vita alternativa, improntata a valori opposti (del rispetto dell'altro secondo un principio di parità tra uomini, della cooperazione, del gruppo come normale luogo di validazione sociale dell'adolescente, ove fare sana esperienza condivisa di indipendenza dalla famiglia), giacché i suoi genitori – descritti come instancabili lavoratori – costituivano un modello di vita rispettoso dei valori del sacrificio onesto e del lavoro duro come strumenti leciti per la realizzazione personale. Tanto emerge dalla relazione del 7/2/2013, ove riferisce di non Pt_1 esser riuscito, all'epoca, a comunicare e ad esprimersi all'interno della famiglia, così preferendo l'ambiente degli amici di strada, di cui conosceva, accettava ed esercitava i valori della forza, della violenza, del “nonnismo”, della prevaricazione;
- ulteriore indizio della maturità di è dato dal fatto che egli abbia avuto un precoce Pt_1 contatto con il mondo del lavoro (e dunque coi valori di diligenza, impegno e rispetto, che già aveva visto plasticamente realizzati nelle condotte dei suoi genitori), per rendersi indipendente e non far gravare economicamente i propri bisogni sui genitori;
- da ultimo, il disvalore dell'azione compiuta, diretta a sopprimere il bene della vita, è della massima gravità, sicché non poteva non essere percepito, posto che la tutela della vita è un valore pre-giuridico, condiviso da qualunque aggregazione umana.
Pertanto, ha avuto la possibilità di frequentare e, quindi, di confrontare sia l'ambiente Pt_1 famigliare e lavorativo (entrambi privi di qualsivoglia legame con la criminalità), sia quello della strada, lasciando presumere che abbia vissuto le esperienze utili a conoscere i nessi di causa ed effetto delle azioni nella vita sociale e di relazione, e a sviluppare una rappresentazione mentale di ciò che è bene e di ciò che è male, autodeterminandosi verso quest'ultimo in quel particolare momento della sua vita.
Al momento dell'accoltellamento, seguito da calci e pugni inferti allo dopo che lo stesso CP_1 era caduto per terra, era quindi sia capace di intendere, avendo ben chiaro il Parte_1 significato del suo atto e le conseguenze dello stesso, sia la capacità di autodeterminarsi, come emerge dalla circostanza che: - abbia chiesto allo di vedersi a casa di quest'ultimo per CP_1 avere il tempo di prendere il coltello, - abbia chiesto ad amici di restare nelle vicinanze per fornirgli eventuale aiuto, abbia perseverato nell'aggressione colpendo lo con calci e CP_1 pugni dopo che lo stesso si era accasciato a terra in seguito alla coltellata, - gettato subito dopo pagina 7 di 11 il coltello per assicurarsi l'impunità, - taciuto le generalità degli “amici” che aveva chiamato per non far avere agli stessi conseguenze penali per tale condotta, - reso dichiarazioni, non supportate dai fatti, volte ad attenuare la sua responsabilità (paura dello laddove è stato CP_1 lui a volerlo incontrare a casa dello stesso, ove giungeva armato di un coltello utilizzato non appena gli veniva aperta la porta).
VI. - Anche le doglianze sull'insussistenza della culpa in educando sono prive di fondamento.
Si premette che le istanze istruttorie avanzate da in appello possono rigettarsi CP_3 siccome inidonee ad arricchire il compendio probatorio, che fornisce un quadro già chiaro del tipo di educazione ricevuta da (cfr. relazione psicologica del 7/2/2013, e le note prot. Pt_1
n.0008387 e 0008368 del 22/12/2010 del Dipartimento della Giustizia Minorile), da cui emerge che:
- nell'ambito della famiglia, è stato trattato precocemente come un figlio adultizzato, Pt_1 che si occupava di lavorare per contribuire all'economia domestica ed essere indipendente anzitempo, e che preveniva le esigenze emotive dei genitori e se ne faceva carico (colmando anche talvolta le carenze del padre nei confronti della madre, dovute a riscontrate difficoltà emotive e organizzative);
- l'iperattività di – già maldestramente sottovalutata e derisa dai docenti – non ha
Pt_1 trovato adeguata comprensione e gestione in famiglia, ove le bravate impulsive di erano
Pt_1 sottovalutate o raccontate con ilarità, così inducendo a replicarle, e anche le
Pt_1 conseguenze emotive dei torti subiti da da parte degli amici erano ignorate o
Pt_1 sottovalutate (come emerge dalle relazioni dei servizi sociali in atti, dalle quali emerge che il padre aveva del tutto ignorato la sua richiesta di aiuto, così inducendolo a non parlare più con lo stesso e a gestire diversamente il suo disagio);
- soffriva per la distanza emotiva del padre e per le sue disapprovazioni (nelle relazioni Pt_1 si legge che il padre aveva delegato ogni ruolo educativo alla madre, rivelatasi poi accondiscendente in tutto con il figlio e non in grado di correggerne i comportamenti non corretti);
- senza voler esprimere alcun giudizio sulla personalità di e , ciò che emerge CP_2 CP_3 dalle relazioni psicologiche è che essi, pur dimostrandosi attenti ai bisogni materiali della famiglia, non sono riusciti a fornire a gli strumenti per conoscere sé stesso, saper Pt_1 comprendere ed esprimere le proprie emozioni in maniera tale da rispettare l'altro, anche se all'interno di una relazione conflittuale, sì da rapportarsi mediante il pacifico confronto pagina 8 di 11 dialettico, lasciandolo peraltro in pratica per tutto il giorno privo di interessi costruttivi da seguire.
Sicché l'adesione alla vita di strada trova plausibile ragione nel fatto che non fosse Pt_1 opportunamente compreso in famiglia e non trovasse lì i migliori strumenti per la propria evoluzione verso l'età adulta. Il senso di inadeguatezza, il bisogno di accettazione e l'incapacità di esprimersi diversamente da come ha fatto sono state le cause remote che hanno portato a comunicare con per il tramite del tentato delitto. Tuttavia, esse non Parte_2 possono essere considerate cause di esclusione della capacità di intendere e volere di , Pt_1 che ha compiuto una scelta, per quanto avventata e dettata da forte rabbia, consona ai valori della vita di strada che aveva scelto e di cui era pienamente consapevole.
L'aderenza a un valore antisociale, sebbene sostenuta dalla convinzione della “bontà” di quel valore, non può esimere dal rispondere delle proprie azioni nei confronti degli altri. Difatti, il concetto di responsabilità – e dunque di rispondere del bene o del male delle proprie azioni innanzi agli altri – era già presente in , allorché aveva percepito come ingiusta l'accusa Pt_1 rivoltagli da su Facebook. Sicché, avvertendo il bisogno di far valere le sue Parte_2
“ragioni”, aveva scelto di aggredire il suo accusatore, invitandolo solo apparentemente ad un confronto dialettico, presentandosi all'appuntamento già armato per esprimersi secondo il codice di forza e prevaricazione e violenza della sua cultura da strada.
Nel senso innanzi ritenuto depongono tutte le relazioni dei servizi sociali depositate in primo grado dall'attore, ove – a titolo meramente esemplificativo – si legge:
- <La quotidianità del ragazzo, fatta eccezione per questo unico impegno antimeridiano
(frequenza di corso di formazione per operatore turistico), risulta carente di qualsivoglia interesse o stimolo formativo, non avendo egli evidenziato attitudini e/o aspirazioni particolari, utilizzando la maggior parte del tempo libero nell'uso del computer e negli incontri con coetanei del suo paese, con i quali si ritrova in luoghi di spontanea aggregazione giovanile. Tale realtà personale del ragazzo non sembra richiamare interventi più incisivi da parte delle figure genitoriali che sembrano esercitare il ruolo educativo con scarsa rispondenza alle esigenze evolutive del figlio anche per quanto attiene la sfera dell'attività di controllo>> (veds. servizio sociale per minorenni prot.0008387 del 22/12/19); Controparte_5
- <In famiglia … v'era un ribaltamento dei ruoli nella sfera affettiva. … aveva potuto godere di una libertà di movimento, in paese, anche in orari non consoni a dei ragazzini. …
Comportamenti altrettanto difficili erano già presenti in famiglia, con difficoltà dei genitori nel gestirli. Analoga la modalità di indiretto rinforzo degli stessi, per la mancata pagina 9 di 11 consapevolezza della scorrettezza degli stessi, tanto che la madre, … in assoluta buona fede, esaudiva la richiesta del ragazzo di riascoltare le bravate fatte fin da bambino, come si trattasse di una favola gradevole da riascoltare o di simpatici episodi relativi a
...>> (veds. relaz. psicologica del 4.02.2013); CP_6
- il padre figlio si era fatto esageratamente da parte, traendo Parte_3 Per_2 vantaggi dal non essere eccessivamente coinvolto nell'impegno relativo alla sua educazione.
Gli si era affiancato come ne fosse stato un fratello. … La signora , dal canto suo, pur Pt_1 gratificata dall'ampia decisionalità datale dal coniuge, si sentiva aggravata dal peso di eccessive responsabilità che ne erano derivate, per il rapporto di coppia e per il figlio>>
(veds. relaz. del Consultorio familiare di Racale del 4.2.2013);
Tali valutazioni attestano un non idoneo assorbimento gli obblighi educativi e di vigilanza sul minore e, in quanto espresse da più professionisti con specifica competenza e all'esito di osservazione diretta delle dinamiche familiari, non possono essere ignorate dalla Corte e inducono necessariamente a confermare l'affermazione di responsabilità dei genitori ex articolo 2048 c.c. espressa dal tribunale.
VII. Quanto argomentato esclude quindi che possa configurarsi la fattispecie ex art. 2047 c.c.
(che presuppone l'incapacità di intendere e di volere del minore) e conferma la condanna di ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dei suoi genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. Pt_1
VIII. Il motivo di appello sull'efficienza causale delle condotte mediche rispetto al danno biologico subito da è infondato, siccome si esaurisce in una affermazione CP_1 apodittica, priva di argomentazioni e di un appiglio almeno indiziario.
Ad ogni buon conto, all'udienza del 23.05.2019 il primo giudice ha formulato i quesiti al CTU
Prof. chiedendo – tra l'altro – di verificare “l'eventuale influenza di stati patologici Per_3 preesistenti e/o sopravvenuti” rispetto alle lesioni riportate da Il CTU non ha CP_1 rilevato alcuna concausa sopravvenuta al sinistro e, alla pagina 15, in calce alle conclusioni, ha dato atto che nessuna delle parti ha presentato osservazioni per chiarire o confutare la perizia.
Sicché l'odierna doglianza è, altresì, tardiva. Dalla relazione tecnica del consulente d'ufficio emerge che l'intervento medico è stato tempestivo e che le complicanze, determinate dalla gravità e dalla natura delle lesioni derivate dalla coltellata inferta da a Parte_1 CP_1
sono state poi correttamente risolte all'esito dei necessari ricoveri ospedalieri.
[...]
XII. In ragione del rigetto di tutti gli appelli proposti e dell'integrale conferma della sentenza appellata (ivi compreso il capo sulle spese di lite), applicato il principio della soccombenza, si dispone la condanna di , e al pagamento, in Parte_1 Controparte_2 CP_3
pagina 10 di 11 solido tra loro, di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, in favore dei difensori di , Avvocati Antonio Manco e Fara Manco, che si liquidano come in dispositivo, Parte_2 ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022 (valore indeterminabile, complessità media, assenza di fase istruttoria in appello – sul punto veds. Cass. N.7343/2025).
XIII. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, dichiara la sussistenza dei presupposti (per appellante principale e per appellanti incidentali) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sugli appelli incidentali proposti da e da Parte_1 CP_3 CP_2 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.6188/2015,
[...] CP_1 rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e gli appelli incidentali, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna e in solido tra loro, al Parte_1 CP_3 Controparte_2 pagamento, in favore degli Avv.ti Antonio Manco e Fara Manco, difensori dichiaratasi antistatari dell'appellato , delle spese processuali del presente grado, liquidate in CP_1 complessivi euro 3.600,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% a termini di legge;
c) dà atto che l'appello principale e gli appelli incidentali sono stati integralmente respinti e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, il 16 settembre 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore ed est. dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Carolina Elia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 17/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Corvaglia
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio CP_1 C.F._2
Manco e Fara Manco;
APPELLATO nonché
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Laura Corvaglia
APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio CP_3 C.F._4
Vincenti
APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO E APPELLATO
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 21.05.2025, al cui contenuto si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di prime cure ha così ricostruito lo svolgimento del processo: “1. Con atto di citazione del 2 luglio 2015, regolarmente notificato, conveniva in giudizio CP_1 CP_3
, e al fine di accertare e far dichiarare la
[...] Controparte_2 Parte_1 responsabilità dei primi due ex art. 2048 c.c. e del terzo ex art. 2043 c.c. in ordine al tentativo di omicidio volontario subito per mani di mediante l'utilizzo di un coltello della Parte_1 lunghezza di cm 23 e di conseguenza condannarli al ristoro del pregiudizio subito in tutte le sue componenti. A sostegno della domanda, egli deduceva che la sera del 19.1.2010, udito suonare il campanello di casa, si recava verso l'ingresso per verificare chi fosse allorquando, appena aperta la porta, veniva aggredito da , il quale lo colpiva ripetutamente Parte_1 all'addome con un coltello da cucina, provocandoli gravi ferite.
L'attore veniva immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e, dopo gli accertamenti strumentali di rito, gli era diagnosticata “peritonite acuta diffusa ed emoperitoneo con stato di shock da ferita penetrante in addome da arma bianca con lesione gastrica e pancreatica”, che necessitava di essere trattata chirurgicamente.
All'esito delle indagini, la polizia giudiziaria rinveniva l'arma del delitto, raccogliendo altresì la confessione di , alla presenza del difensore di fiducia, in merito alla CP_1 responsabilità del grave fatto di sangue.
Di conseguenza, si dava corso al procedimento penale per il tentativo di omicidio volontario posto in essere ai danni dell'attore, definitosi con sentenza di non luogo a procedere, emessa dal Tribunale per i minorenni di Lecce, atteso l'esito positivo del percorso di messa alla prova ex art. 28 D.P.R. n.488/1988.
2. Si costituivano e , con separate comparse di costituzione e CP_3 Controparte_2 risposta, i quali eccepivano preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, avendo il figlio raggiunto la maggiore età all'epoca della notifica dell'atto di citazione;
Pt_1 eccepivano ancora l'improcedibilità della domanda ex art. 2048 c.c. attesa l'omessa prova dell'attore, in ordine alla capacità di intendere e di volere di , e pertanto poteva Parte_1 profilarsi in ipotesi una responsabilità ex art. 2047 c.c.; nel merito, declinavano ogni responsabilità rispetto ai fatti denunciati dall'attore, poiché nessuna culpa in educando poteva essere loro ascritta. pagina 2 di 11
3. Si costituiva , ormai maggiorenne, aderendo alle tesi dei genitori in punto di Parte_1 responsabilità, respingendo ogni addebito.
5. Con atto depositato il 17 gennaio 2020 l'attore sostituiva il precedente difensore, nominando due nuovi procuratori, i quali si riportavano alle difese e conclusioni rassegnate dal precedente avvocato.
6. La causa veniva istruita con produzione documentale, prova testimoniale e ctu medico- legale”.
A esito dell'istruttoria, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1733/2021 pubblicata il
09/06/2021, così provvedeva: “- Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per
l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro
380.462,00, devalutata secondo gli indici I.S.T.A.T. F.OI. fino alla data del sinistro e rivalutata fino al giorno dell'effettivo soddisfo, oltre interessi legali;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un mezzo, condannando i convenuti, in solido tra loro, alla refusione della restante metà in favore dello Stato, che si liquida in euro
843,00 per esborsi ed in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dello Stato.”.
2. La sentenza è stata impugnata da con atto d'appello notificato il 07.01.2022, Parte_1 da con atto di comparsa e contestuale appello incidentale condizionato CP_3 depositato il 07.04.2022, nonché da con atto di comparsa e contestuale Controparte_4 appello incidentale depositato il 26.04.2022. Gli appellanti hanno spiegato i motivi di gravame di seguito esposti e analizzati.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito con atto di comparsa depositato il CP_1
27.04.2022, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dei gravami e la conferma della sentenza;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. All'udienza del 21.05.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti tramite deposito di note scritte, il collegio ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo e secondo motivo di appello principale si impugna la sentenza nella parte in cui il giudice – ritenuta, in via presuntiva, la capacità di intendere e di volere del minore Pt_1 all'epoca dei fatti – ha escluso l'applicabilità dell'art. 2047 c.c. e qualificato il caso di
[...]
pagina 3 di 11 specie quale azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti di e ai Pt_1 sensi dell'art. 2048 c.c. nei confronti dei suoi genitori.
L'appellante rappresenta che:
- il giudice avrebbe errato a presumere la capacità di intendere e di volere di , Parte_1 posto che, in applicazione dell'art. 98 c.p., avrebbe dovuto compiere una apposita indagine al fine di poter dichiarare imputabile il minore;
- l'onere della prova dell'imputabilità di grava sull'attore Parte_1 CP_1 presumendosi ex lege l'incapacità del minore;
- l'unico elemento di prova da cui inferire informazioni sulla capacità di intendere e di volere di è la relazione psicologica del 7/02/2013 dei servizi sociali sulla messa alla Parte_1 prova, da cui si evince che ha svolto un percorso di maturazione durante i lavori Parte_1 socialmente utili, tanto da renderlo consapevole del gesto compiuto e, soprattutto, della sua gravità; da tale affermazione chiede desumersi – contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice –che non fosse capace di intendere e di volere all'epoca del fatto e che Parte_1 sia divenuto consapevole dell'azione delittuosa commessa solo a seguito del percorso di messa alla prova. Tanto premesso, l'appellante chiede di rigettare la domanda nei suoi confronti per difetto di imputabilità e di riqualificare la responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2047 c.c.
II. Con il terzo motivo di appello principale si denuncia il difetto di prova del nesso causale tra il fatto delittuoso e tutti i danni biologici riportati da non essendo stata CP_1 indagata l'eventuale incidenza causale dei trattamenti sanitari dopo l'accaduto, che assume essere stati mal eseguiti.
Chiede, pertanto, la rinnovazione o l'integrazione della CTU e, quindi, la riduzione del quantum, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese processuali.
III. Con appello incidentale svolge motivi sovrapponibili a quelli Controparte_2 dell'appellante principale, sulla base dei quali chiede: la riqualificazione della domanda formulata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2047 c.c., assumendo provato il difetto della capacità di intendere e di volere del figlio al momento dell'occorso; il rigetto dell'azione ex art. 2047 c.c. per difetto di culpa in vigilando, come già accertato dal primo giudice;
il rinnovo della CTU per indagare l'efficienza causale dei trattamenti sanitari subiti da nella Parte_2 produzione del danno biologico, e ciò ai fini della rideterminazione del quantum.
IV. Con appello incidentale “condizionato” impugna la sentenza nella parte in CP_3 cui il Tribunale rileva il difetto della prova liberatoria di cui all'art. 2048 c.c., assumendo che il primo giudice abbia ritenuto erroneamente irrilevanti o inammissibili le istanze istruttorie pagina 4 di 11 formulate proprio al fine di dimostrare di aver fornito al figlio tutti i mezzi educativi necessari per la formazione di una corretta capacità di socializzazione e di interrelazione con i terzi, nonché al fine di provare l'impossibilità di impedire il fatto, posto che il gesto compiuto è stato un unicum nella storia di vita di , determinato da un raptus di follia imprevedibile, Pt_1
e posto che – al momento del fatto – egli era sul posto di lavoro, dunque materialmente impossibilitato ad impedire l'evento. Rinnova, quindi, le istanze istruttorie nel presente grado.
Infine, contesta anche la sussistenza di responsabilità ex art. 2047 c.c., indicata CP_3 dagli altri appellanti, ritenendo non configurabile a suo carico alcuna culpa in vigilando, posto che egli si trovava al lavoro mentre compiva l'azione e, dunque, il figlio era fuori dalla Pt_1 sua sfera di sorveglianza.
V. Le doglianze sulla capacità di intendere e di volere dell'allora minore sono Parte_1 infondate.
V.a - A confutazione delle argomentazioni svolte dagli appellanti, si osserva quanto segue:
- nel paragrafo 8.1. della sentenza appellata sono indicate le prove documentali (relazioni psicologiche e dei servizi sociali, sentenza di non doversi procedere, al cui contenuto può rinviarsi per relationem,) da cui il giudice ha correttamente tratto il proprio convincimento sulla sussistenza della capacità di intendere e di volere del minore, specificando che le condizioni di disagio vissute da in seno alla famiglia e nel contesto sociale non l'hanno Pt_1 esclusa;
- la circostanza che dalla relazione psicologica del 7/2/2013, redatta nel corso della messa alla prova, emerga che abbia nel tempo maturato la consapevolezza del suo gesto non può
Pt_1 essere valorizzata per dimostrare l'incapacità di intendere e di volere di al momento del
Pt_1 fatto: sia perché nella relazione si precisa che l'oggetto della consapevolezza maturata è la sproporzione della reazione violenta di rispetto alla precedente azione di (che, a
Pt_1 CP_1 detta di , lo aveva ingiustamente minacciato e accusato su Facebook di aver dato una
Pt_1 testata alla propria sorella) e non l'azione in sé (cfr. pag. 3), sia perché la finalità dell'istituto della messa alla prova è proprio quella di far sviluppare nel minore una piena consapevolezza sulla sua responsabilità e sulle motivazioni personali e sistemiche che lo hanno indotto a delinquere, orientandolo verso modelli comportamentali socialmente adeguati, improntati a valori condivisi dalla comunità, consapevolezza che quindi porta ad una modifica della propria condotta per il futuro senza escludere in alcun modo la pregressa capacità di intendere e di volere. Da tanto consegue che l'“aver maturato consapevolezza” dimostra la buona riuscita pagina 5 di 11 della messa alla prova, senza che possa essere utilizzata come premessa minore di un'inferenza abduttiva per concludere che, in passato, fosse completamente privo della Pt_1 maturità per comprendere l'offensività e le implicazioni del suo gesto, offensività che risulta al contrario pienamente compresa e voluta. L'abduzione, in quanto ragionamento a ritroso, è di per sé una inferenza debole, sicché non può essere invocata a fondamento della decisione giudiziale in assenza di altri elementi corroboranti, sia pur indiziari.
V.b – Sulla base delle risultanze istruttorie va quindi affermata la sussistenza di capacità di intendere e di volere di all'epoca dei fatti e, quindi, la sussistenza delle condizioni di Pt_1 imputabilità, atteso che:
- la capacità di intendere e volere del minore consta nella capacità di rendersi Persona_1 conto dell'antisocialità (prima ancora che dell'antigiuridicità) delle azioni compiute o deliberate, nonché nella capacità di autodeterminarsi, cioè nella libertà di scelta del comportamento (lecito o illecito) da tenere e nella possibilità di assumerne uno diverso da quello posto in essere;
- la capacità cui si fa qui riferimento è quella c.d. relativa, derivante cioè da una già sviluppata maturità psichica e mentale del minore, accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici dell'età evolutiva, con stretto riferimento all'illecito commesso e con immediatezza rispetto al tempo della commissione;
- sono sintomatici del grado di sviluppo di tale maturità: le specifiche condizioni socio- ambientali e famigliari in cui è vissuto il minore, l'età anagrafica, le modalità di esecuzione della condotta e le reazioni immediatamente successive al delitto, il tipo di reato e l'intensità del suo disvalore etico-sociale, le valutazioni di esperti che abbiano avuto rapporti con il minore, tutti gli atti di causa utili a fornire informazioni sulla personalità del minore (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sent. n. 18345/2016).
Tanto premesso, dalla valutazione degli atti acquisiti al processo emerge che , sedicenne Pt_1 all'epoca del fatto, avesse già sviluppato una maturità tale da fargli comprendere il significato delle proprie scelte e azioni all'interno delle dinamiche sociali, essendogli noti modelli di vita tra loro alternativi e avendo fatto la sua scelta senza che dagli atti sia emerso alcun segno di coercizione nella scelta di quello anti-sociale. Ed invero:
- come emerge dalla relazione psicologica del 7/2/2013 (nella parte in cui si fa riferimento alla vita di nel periodo del antecedente e coevo al fatto), aveva scelto di vivere Pt_1 Pt_1 all'epoca secondo la legge della “strada”, per la quale l'esercizio della forza non è una mera forma di difesa in caso di minaccia, ma una preventiva e necessaria dimostrazione del proprio pagina 6 di 11 valore, in un contesto relazionale impostato sul principio gerarchico (dove il più piccolo deve portare rispetto al più grande) e sul valore dell'appartenenza al gruppo, luogo necessario ai fini della costruzione dell'identità personale e della legittimazione sociale;
- la scelta di per la vita da strada non era stata dettata dall'impossibilità di conoscere Pt_1 una vita alternativa, improntata a valori opposti (del rispetto dell'altro secondo un principio di parità tra uomini, della cooperazione, del gruppo come normale luogo di validazione sociale dell'adolescente, ove fare sana esperienza condivisa di indipendenza dalla famiglia), giacché i suoi genitori – descritti come instancabili lavoratori – costituivano un modello di vita rispettoso dei valori del sacrificio onesto e del lavoro duro come strumenti leciti per la realizzazione personale. Tanto emerge dalla relazione del 7/2/2013, ove riferisce di non Pt_1 esser riuscito, all'epoca, a comunicare e ad esprimersi all'interno della famiglia, così preferendo l'ambiente degli amici di strada, di cui conosceva, accettava ed esercitava i valori della forza, della violenza, del “nonnismo”, della prevaricazione;
- ulteriore indizio della maturità di è dato dal fatto che egli abbia avuto un precoce Pt_1 contatto con il mondo del lavoro (e dunque coi valori di diligenza, impegno e rispetto, che già aveva visto plasticamente realizzati nelle condotte dei suoi genitori), per rendersi indipendente e non far gravare economicamente i propri bisogni sui genitori;
- da ultimo, il disvalore dell'azione compiuta, diretta a sopprimere il bene della vita, è della massima gravità, sicché non poteva non essere percepito, posto che la tutela della vita è un valore pre-giuridico, condiviso da qualunque aggregazione umana.
Pertanto, ha avuto la possibilità di frequentare e, quindi, di confrontare sia l'ambiente Pt_1 famigliare e lavorativo (entrambi privi di qualsivoglia legame con la criminalità), sia quello della strada, lasciando presumere che abbia vissuto le esperienze utili a conoscere i nessi di causa ed effetto delle azioni nella vita sociale e di relazione, e a sviluppare una rappresentazione mentale di ciò che è bene e di ciò che è male, autodeterminandosi verso quest'ultimo in quel particolare momento della sua vita.
Al momento dell'accoltellamento, seguito da calci e pugni inferti allo dopo che lo stesso CP_1 era caduto per terra, era quindi sia capace di intendere, avendo ben chiaro il Parte_1 significato del suo atto e le conseguenze dello stesso, sia la capacità di autodeterminarsi, come emerge dalla circostanza che: - abbia chiesto allo di vedersi a casa di quest'ultimo per CP_1 avere il tempo di prendere il coltello, - abbia chiesto ad amici di restare nelle vicinanze per fornirgli eventuale aiuto, abbia perseverato nell'aggressione colpendo lo con calci e CP_1 pugni dopo che lo stesso si era accasciato a terra in seguito alla coltellata, - gettato subito dopo pagina 7 di 11 il coltello per assicurarsi l'impunità, - taciuto le generalità degli “amici” che aveva chiamato per non far avere agli stessi conseguenze penali per tale condotta, - reso dichiarazioni, non supportate dai fatti, volte ad attenuare la sua responsabilità (paura dello laddove è stato CP_1 lui a volerlo incontrare a casa dello stesso, ove giungeva armato di un coltello utilizzato non appena gli veniva aperta la porta).
VI. - Anche le doglianze sull'insussistenza della culpa in educando sono prive di fondamento.
Si premette che le istanze istruttorie avanzate da in appello possono rigettarsi CP_3 siccome inidonee ad arricchire il compendio probatorio, che fornisce un quadro già chiaro del tipo di educazione ricevuta da (cfr. relazione psicologica del 7/2/2013, e le note prot. Pt_1
n.0008387 e 0008368 del 22/12/2010 del Dipartimento della Giustizia Minorile), da cui emerge che:
- nell'ambito della famiglia, è stato trattato precocemente come un figlio adultizzato, Pt_1 che si occupava di lavorare per contribuire all'economia domestica ed essere indipendente anzitempo, e che preveniva le esigenze emotive dei genitori e se ne faceva carico (colmando anche talvolta le carenze del padre nei confronti della madre, dovute a riscontrate difficoltà emotive e organizzative);
- l'iperattività di – già maldestramente sottovalutata e derisa dai docenti – non ha
Pt_1 trovato adeguata comprensione e gestione in famiglia, ove le bravate impulsive di erano
Pt_1 sottovalutate o raccontate con ilarità, così inducendo a replicarle, e anche le
Pt_1 conseguenze emotive dei torti subiti da da parte degli amici erano ignorate o
Pt_1 sottovalutate (come emerge dalle relazioni dei servizi sociali in atti, dalle quali emerge che il padre aveva del tutto ignorato la sua richiesta di aiuto, così inducendolo a non parlare più con lo stesso e a gestire diversamente il suo disagio);
- soffriva per la distanza emotiva del padre e per le sue disapprovazioni (nelle relazioni Pt_1 si legge che il padre aveva delegato ogni ruolo educativo alla madre, rivelatasi poi accondiscendente in tutto con il figlio e non in grado di correggerne i comportamenti non corretti);
- senza voler esprimere alcun giudizio sulla personalità di e , ciò che emerge CP_2 CP_3 dalle relazioni psicologiche è che essi, pur dimostrandosi attenti ai bisogni materiali della famiglia, non sono riusciti a fornire a gli strumenti per conoscere sé stesso, saper Pt_1 comprendere ed esprimere le proprie emozioni in maniera tale da rispettare l'altro, anche se all'interno di una relazione conflittuale, sì da rapportarsi mediante il pacifico confronto pagina 8 di 11 dialettico, lasciandolo peraltro in pratica per tutto il giorno privo di interessi costruttivi da seguire.
Sicché l'adesione alla vita di strada trova plausibile ragione nel fatto che non fosse Pt_1 opportunamente compreso in famiglia e non trovasse lì i migliori strumenti per la propria evoluzione verso l'età adulta. Il senso di inadeguatezza, il bisogno di accettazione e l'incapacità di esprimersi diversamente da come ha fatto sono state le cause remote che hanno portato a comunicare con per il tramite del tentato delitto. Tuttavia, esse non Parte_2 possono essere considerate cause di esclusione della capacità di intendere e volere di , Pt_1 che ha compiuto una scelta, per quanto avventata e dettata da forte rabbia, consona ai valori della vita di strada che aveva scelto e di cui era pienamente consapevole.
L'aderenza a un valore antisociale, sebbene sostenuta dalla convinzione della “bontà” di quel valore, non può esimere dal rispondere delle proprie azioni nei confronti degli altri. Difatti, il concetto di responsabilità – e dunque di rispondere del bene o del male delle proprie azioni innanzi agli altri – era già presente in , allorché aveva percepito come ingiusta l'accusa Pt_1 rivoltagli da su Facebook. Sicché, avvertendo il bisogno di far valere le sue Parte_2
“ragioni”, aveva scelto di aggredire il suo accusatore, invitandolo solo apparentemente ad un confronto dialettico, presentandosi all'appuntamento già armato per esprimersi secondo il codice di forza e prevaricazione e violenza della sua cultura da strada.
Nel senso innanzi ritenuto depongono tutte le relazioni dei servizi sociali depositate in primo grado dall'attore, ove – a titolo meramente esemplificativo – si legge:
- <La quotidianità del ragazzo, fatta eccezione per questo unico impegno antimeridiano
(frequenza di corso di formazione per operatore turistico), risulta carente di qualsivoglia interesse o stimolo formativo, non avendo egli evidenziato attitudini e/o aspirazioni particolari, utilizzando la maggior parte del tempo libero nell'uso del computer e negli incontri con coetanei del suo paese, con i quali si ritrova in luoghi di spontanea aggregazione giovanile. Tale realtà personale del ragazzo non sembra richiamare interventi più incisivi da parte delle figure genitoriali che sembrano esercitare il ruolo educativo con scarsa rispondenza alle esigenze evolutive del figlio anche per quanto attiene la sfera dell'attività di controllo>> (veds. servizio sociale per minorenni prot.0008387 del 22/12/19); Controparte_5
- <In famiglia … v'era un ribaltamento dei ruoli nella sfera affettiva. … aveva potuto godere di una libertà di movimento, in paese, anche in orari non consoni a dei ragazzini. …
Comportamenti altrettanto difficili erano già presenti in famiglia, con difficoltà dei genitori nel gestirli. Analoga la modalità di indiretto rinforzo degli stessi, per la mancata pagina 9 di 11 consapevolezza della scorrettezza degli stessi, tanto che la madre, … in assoluta buona fede, esaudiva la richiesta del ragazzo di riascoltare le bravate fatte fin da bambino, come si trattasse di una favola gradevole da riascoltare o di simpatici episodi relativi a
...>> (veds. relaz. psicologica del 4.02.2013); CP_6
- il padre figlio si era fatto esageratamente da parte, traendo Parte_3 Per_2 vantaggi dal non essere eccessivamente coinvolto nell'impegno relativo alla sua educazione.
Gli si era affiancato come ne fosse stato un fratello. … La signora , dal canto suo, pur Pt_1 gratificata dall'ampia decisionalità datale dal coniuge, si sentiva aggravata dal peso di eccessive responsabilità che ne erano derivate, per il rapporto di coppia e per il figlio>>
(veds. relaz. del Consultorio familiare di Racale del 4.2.2013);
Tali valutazioni attestano un non idoneo assorbimento gli obblighi educativi e di vigilanza sul minore e, in quanto espresse da più professionisti con specifica competenza e all'esito di osservazione diretta delle dinamiche familiari, non possono essere ignorate dalla Corte e inducono necessariamente a confermare l'affermazione di responsabilità dei genitori ex articolo 2048 c.c. espressa dal tribunale.
VII. Quanto argomentato esclude quindi che possa configurarsi la fattispecie ex art. 2047 c.c.
(che presuppone l'incapacità di intendere e di volere del minore) e conferma la condanna di ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dei suoi genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. Pt_1
VIII. Il motivo di appello sull'efficienza causale delle condotte mediche rispetto al danno biologico subito da è infondato, siccome si esaurisce in una affermazione CP_1 apodittica, priva di argomentazioni e di un appiglio almeno indiziario.
Ad ogni buon conto, all'udienza del 23.05.2019 il primo giudice ha formulato i quesiti al CTU
Prof. chiedendo – tra l'altro – di verificare “l'eventuale influenza di stati patologici Per_3 preesistenti e/o sopravvenuti” rispetto alle lesioni riportate da Il CTU non ha CP_1 rilevato alcuna concausa sopravvenuta al sinistro e, alla pagina 15, in calce alle conclusioni, ha dato atto che nessuna delle parti ha presentato osservazioni per chiarire o confutare la perizia.
Sicché l'odierna doglianza è, altresì, tardiva. Dalla relazione tecnica del consulente d'ufficio emerge che l'intervento medico è stato tempestivo e che le complicanze, determinate dalla gravità e dalla natura delle lesioni derivate dalla coltellata inferta da a Parte_1 CP_1
sono state poi correttamente risolte all'esito dei necessari ricoveri ospedalieri.
[...]
XII. In ragione del rigetto di tutti gli appelli proposti e dell'integrale conferma della sentenza appellata (ivi compreso il capo sulle spese di lite), applicato il principio della soccombenza, si dispone la condanna di , e al pagamento, in Parte_1 Controparte_2 CP_3
pagina 10 di 11 solido tra loro, di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, in favore dei difensori di , Avvocati Antonio Manco e Fara Manco, che si liquidano come in dispositivo, Parte_2 ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022 (valore indeterminabile, complessità media, assenza di fase istruttoria in appello – sul punto veds. Cass. N.7343/2025).
XIII. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, dichiara la sussistenza dei presupposti (per appellante principale e per appellanti incidentali) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sugli appelli incidentali proposti da e da Parte_1 CP_3 CP_2 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.6188/2015,
[...] CP_1 rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e gli appelli incidentali, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna e in solido tra loro, al Parte_1 CP_3 Controparte_2 pagamento, in favore degli Avv.ti Antonio Manco e Fara Manco, difensori dichiaratasi antistatari dell'appellato , delle spese processuali del presente grado, liquidate in CP_1 complessivi euro 3.600,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% a termini di legge;
c) dà atto che l'appello principale e gli appelli incidentali sono stati integralmente respinti e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, il 16 settembre 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
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