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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/11/2024, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
Istanza di liquidazione giudiziale n. 88-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 88/2024-Trib. Latina)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di:
. - ditta individuale (P. IVA: ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
visto il ricorso depositato il 29.06.2024 con il quale Controparte_3
in persona del l.r.p.t. (con l'Avv. Marco Pastore come da procura generale alle liti per
[...]
Notar di del 27.04.2023-rep./racc. nn. 2743/1715 allegata al ricorso Persona_1 CP_3
introduttivo depositato in telematico il 29.06.2024) chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto
D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi
e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII” - cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs. n.
136/2024 s.m.i. ed in tema di principio del cd. “tempus regit actum”, tra le altre ed in generale, mutatis mutandis: Cass., n.20811/2010; il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente dell'intestato Tribunale n. 68 del 29.05.2024
s.m.i., per completezza); visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita anche ex artt. 41, comma 6,
e/o 42 CCII, a scioglimento della riserva assunta all'udienza a trattazione cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità del 05.11.2024 nonché approvato/condiviso integralmente l'operato del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe nella qualità (si veda pure il decreto dell'intestato Tribunale del 03-04.07.2024 di designazione/delega del Giudice Relatore/Estensore
1 Istanza di liquidazione giudiziale n. 88-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 88/2024-Trib. Latina)
indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55
CCII, per completezza); ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, e 28 CCII, trovandosi il centro degli interessi principali dell'impresa convenuta/resistente in Priverno
(LT) in Via dei Tulipani n. 4 da oltre un anno (cfr. la visura della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del
09.07.2024 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria anche ex artt. 41/42
CCII, in atti);
B) il resistente è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto ritualmente convocato con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo deposito presso la Casa Comunale di Priverno (LT) mediante Ufficiale Giudiziario in data 23.07.2024
a seguito dell'esito negativo del tentativo di notifica presso la sede sociale risultante dal
Registro delle Imprese mediante Ufficiale Giudiziario in data 23.07.2024 e del tentativo negativo di notifica a mezzo PEC (posta elettronica certificata) di Cancelleria del 05.07.2024 in relazione al provvedimento del 04.07.2024 per l'udienza (prima udienza celebrata) del
24.09.2024 (data rispetto alla quale è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4, CCII – cfr., in dettaglio, la prova della notifica degli atti introduttivi di causa depositata da parte odierna ricorrente/attrice in telematico il 17.09.2024, in atti;
si ricordi che, poiché “Nell'ambito del procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, il debitore, una volta che sia stato informato dall'avvio della procedura e posto in condizione di svolgere le proprie difese, è onerato del compito di seguire lo sviluppo della procedura (…)” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 21939/2014) e poiché
“L'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dello imprenditore prima della dichiarazione di fallimento deve essere soddisfatta sul piano sostanziale e non formale, nel senso che essa non postula necessariamente che il debitore compaia davanti al tribunale o al giudice delegato e renda dichiarazioni assunte a verbale, ma deve ritenersi assolta ogni volta che egli sia stato posto in grado di svolgere e documentare le sue ragioni in ordine al procedimento a suo carico (…)” (cfr., sia pure sempre sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto in relazione anche al dettato dell'art. 41 CCII, tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 6473/1983; cfr. altresì, nella stessa prospettiva e tra le altre, mutatis mutandis: Cass., n. 9445/2007) onde “Nel
2 Istanza di liquidazione giudiziale n. 88-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 88/2024-Trib. Latina)
procedimento per la dichiarazione di fallimento in quanto diretto esclusivamente all'accertamento dei presupposti del fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore è garantito e tutelato purché il debitore abbia la possibilità di esporre le proprie ragioni, e quindi non solo attraverso l'audizione camerale a norma dell'art. 15 legge fall., ma anche mediante attività equipollenti che gli assicurino la possibilità di conoscere e contrastare le ragioni a sostegno del ricorso, come il deposito di scritti difensivi o documenti” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto in relazione anche al dettato dell'art. 41 CCII:
Corte d'Appello di Venezia, 19.12.2017 e tutto ciò in relazione anche al dettato normativo
(differente, per certi versi, rispetto ad altre analoghe fattispecie normative anche previgenti) di cui all'art. 127 ter c.p.c. di cui alla cd. “Riforma Cartabia” nei limiti della compatibilità), deve concludersi nel caso de quo nel senso dell'intervenuta rituale instaurazione del contraddittorio, come detto);
C) il ricorrente/attore ha dimostrato la propria legittimazione (cfr. il decreto ingiuntivo n.3689/2023-Trib. Roma ed il decreto ingiuntivo n. 4731/2023-Trib. Roma ed il decreto ingiuntivo n. 1324/2024-Trib. Roma ed il decreto ingiuntivo n. 1209/2024-Trib. e/o atti CP_3
correlati/successivi allegati ai nn. da 01 a 15 del ricorso introduttivo depositato in telematico il
29.06.2024; si ricordi che la legittimazione a proporre ricorso ex artt. 37 ss. CCII non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 37 CCII: Cass., SS.UU., n. 1521/2013 e Cass.,
n.11421/2014);
D) il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121 CCII in quanto imprenditore già esercente attività commerciale di ristrutturazioni e lavori edili (cfr. la detta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-
Latina della resistente/convenuta del 09.07.2024, in atti) ed in quanto non è stato assolto dal medesimo l'onere di dimostrare l'eventuale possesso congiunto da parte propria dei requisiti indicati agli artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII né comunque ciò emerge adeguatamente dagli atti (si ricordi anche che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2,
l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, stabilisce la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al criterio qualitativo sancito dall'art. 2083 c.c. in tema di c.d. "piccolo imprenditore"” – cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 5480/2023);
3 Istanza di liquidazione giudiziale n. 88-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 88/2024-Trib. Latina)
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121
CCII, come risulta dai seguenti elementi (si ricordi per quanto qui di ragione anche l'assenza di distinzione di soggettività giuridica tra impresa individuale e persona fisica titolare di essa in generale – cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n.19735/2014 e Cass., n.25003/2008 e
Cass., n.3052/2006):
- esistenza di debiti gravanti sul debitore per complessivi €106.000,00 circa quali debiti tributari/fiscali (cfr. la certificazione Agenzia delle Entrate del 11.07.2024 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge anche ex artt. 41/42 CCII, in atti);
- esistenza di debiti gravanti sul debitore per complessivi €69.000,00 circa quali debiti contributivi/previdenziali ivi compresi quelli presso l'agente della riscossione (cfr. la certificazione INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 25.10.2024 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge anche ex artt. 41/42 CCII, in atti);
- esistenza di protesti a carico del debitore (cfr. la visura protesti del debitore del 09.07.2024 trasmessa dal Registro delle Imprese nel corso dell'istruttoria di legge anche ex artt. 41/42
CCII, in atti);
- irreperibilità presso la sede sociale (cfr., in dettaglio, la detta notifica degli atti introduttivi di causa eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII con esito negativo per irreperibilità presso la sede sociale dell'impresa convenuta/resistente risultante dal Registro delle Imprese mediante
Ufficiale Giudiziario in data 23.07.2024, in atti);
- irreperibilità presso il proprio indirizzo PEC (posta elettronica certificata) per indirizzo non valido (cfr., in dettaglio, il detto tentativo di notifica degli atti introduttivi di causa eseguito ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII con esito negativo a mezzo PEC (posta elettronica certificata) di
Cancelleria il 05.07.2024 in relazione al provvedimento del 04.07.2024, in atti);
- esito negativo dei pignoramenti pur tentati dall'odierna parte ricorrente (cfr., in dettaglio,
l'allegato n. 15 del ricorso introduttivo depositato in telematico il 29.06.2024); circostanze, tutte, che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e/o mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e/o con mezzi normali le proprie obbligazioni (si ricordi che “Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” - cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII: Cass., n. 22444/2021; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre:
4 Istanza di liquidazione giudiziale n. 88-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 88/2024-Trib. Latina)
Cass., n. 5856/2022 e Cass., SS. UU., n. 115/2001 – nonché che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” – cfr.:
Cass., n. 6978/2019 - e che “(…) Circa lo stato di insolvenza si osserva che esso prescinde dal numero di creditori, essendo ben possibile che un solo inadempimento assurga a tale indice di situazione oggettiva se, nel contesto dei vari elementi, questo possa ritenersi espressione (…) di irreversibile incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi normali le proprie obbligazioni (Cfr.
Cass. Civ. n° 9297/15). Tale situazione è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto (Cfr. Cass. Civ. n° 9856/06, 25961/11, 19027/13, 30209/17) (…)” – cfr., tra le altre: Corte
App. Roma, decreto ex art. 22 della cd. “Legge Fallimentare” con cron. n. 5923/2021 del 13-
21.07.2021-RG n. 50091/2021); rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente pari o superiore ad €30.000,00 come esposto e ciò in relazione al dettato dell'art. 49, comma 5, CCII (si ricordi che “Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila” – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato del comma 5 dell'art. 49 CCII: Cass., n. 26926/2017); rilevato che risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 33 CCII (invero, l'impresa convenuta/resistente risulta essere stata cancellata dal Registro delle Imprese il 23.02.2024 – cfr. la detta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 09.07.2024 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria di rito anche ex artt. 41/42 CCII, in atti); rilevato, infine, che non risultano agli atti eventuali rinunce alla domanda di liquidazione giudiziale in oggetto ex art. 43 CCII ovvero eventuali procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza di parte odierna convenuta/debitrice alternative alla liquidazione giudiziale rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 CCII;
5 Istanza di liquidazione giudiziale n. 88-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 88/2024-Trib. Latina)
tutto ciò premesso e considerato;
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
. ditta individuale (P. IVA: ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
con sede in Priverno (LT) in Via dei Tulipani n. 4;
C.F.-P. IVA: - C.F._1 P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Marco Pietricola;
NOMINA
Curatore l'Avv. (giuste le previsioni di cui all'Albo dei soggetti incaricati CP_4 dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo di cui all'art. 356 CCII ed in ciò apprezzati anche il dettato degli artt. 125 e 358 CCII in rapporto all'art. 257 comma 1 CCII nei limiti della compatibilità nonché la nota Ministero della Giustizia prot.
n.m_dg.DAG.03/04/2023.0074035.U del 03.04.2023 con oggetto “Pubblicazione on line e consultazione dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)”);
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare il procedimento di inventariazione nel più breve tempo possibile;
FISSA
l'udienza del 27.02.2025 alle ore 10.00 ss. per l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice
Delegato presso il suo ufficio sito presso i noti locali dell'intestato Tribunale Ordinario di
Latina ubicati in Latina in Via F. Filzi n. 39, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4, L.F.;
6 Istanza di liquidazione giudiziale n. 88-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 88/2024-Trib. Latina)
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza suddetta di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di legge di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori come per legge;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
INVITA il Curatore a procedere altresì e con sollecitudine agli adempimenti di cui all'art. 10 CCII;
ORDINA ai sensi del comma 4 dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al
Pubblico Ministero ed ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale oltre che al Curatore nonché che sia trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione nei termini e con le forme di cui all'art. 45 CCII. Qualora tra i beni compresi nella procedura non vi sia denaro, ordina che le spese relative agli atti da compiere dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura, e fino a che non saranno disponibili assegnamenti di spettanza della procedura medesima, vengano prenotate a debito oppure anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 08/11/2024
Il Giudice Relatore/Estensore
(Dott. Marco Pietricola)
Il Presidente
(Dott. Pier Luigi De Cinti)
7
(P.U. n. 88/2024-Trib. Latina)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di:
. - ditta individuale (P. IVA: ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
visto il ricorso depositato il 29.06.2024 con il quale Controparte_3
in persona del l.r.p.t. (con l'Avv. Marco Pastore come da procura generale alle liti per
[...]
Notar di del 27.04.2023-rep./racc. nn. 2743/1715 allegata al ricorso Persona_1 CP_3
introduttivo depositato in telematico il 29.06.2024) chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto
D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi
e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII” - cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs. n.
136/2024 s.m.i. ed in tema di principio del cd. “tempus regit actum”, tra le altre ed in generale, mutatis mutandis: Cass., n.20811/2010; il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente dell'intestato Tribunale n. 68 del 29.05.2024
s.m.i., per completezza); visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita anche ex artt. 41, comma 6,
e/o 42 CCII, a scioglimento della riserva assunta all'udienza a trattazione cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità del 05.11.2024 nonché approvato/condiviso integralmente l'operato del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe nella qualità (si veda pure il decreto dell'intestato Tribunale del 03-04.07.2024 di designazione/delega del Giudice Relatore/Estensore
1 Istanza di liquidazione giudiziale n. 88-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 88/2024-Trib. Latina)
indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55
CCII, per completezza); ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, e 28 CCII, trovandosi il centro degli interessi principali dell'impresa convenuta/resistente in Priverno
(LT) in Via dei Tulipani n. 4 da oltre un anno (cfr. la visura della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del
09.07.2024 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria anche ex artt. 41/42
CCII, in atti);
B) il resistente è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto ritualmente convocato con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo deposito presso la Casa Comunale di Priverno (LT) mediante Ufficiale Giudiziario in data 23.07.2024
a seguito dell'esito negativo del tentativo di notifica presso la sede sociale risultante dal
Registro delle Imprese mediante Ufficiale Giudiziario in data 23.07.2024 e del tentativo negativo di notifica a mezzo PEC (posta elettronica certificata) di Cancelleria del 05.07.2024 in relazione al provvedimento del 04.07.2024 per l'udienza (prima udienza celebrata) del
24.09.2024 (data rispetto alla quale è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4, CCII – cfr., in dettaglio, la prova della notifica degli atti introduttivi di causa depositata da parte odierna ricorrente/attrice in telematico il 17.09.2024, in atti;
si ricordi che, poiché “Nell'ambito del procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, il debitore, una volta che sia stato informato dall'avvio della procedura e posto in condizione di svolgere le proprie difese, è onerato del compito di seguire lo sviluppo della procedura (…)” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 21939/2014) e poiché
“L'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dello imprenditore prima della dichiarazione di fallimento deve essere soddisfatta sul piano sostanziale e non formale, nel senso che essa non postula necessariamente che il debitore compaia davanti al tribunale o al giudice delegato e renda dichiarazioni assunte a verbale, ma deve ritenersi assolta ogni volta che egli sia stato posto in grado di svolgere e documentare le sue ragioni in ordine al procedimento a suo carico (…)” (cfr., sia pure sempre sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto in relazione anche al dettato dell'art. 41 CCII, tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 6473/1983; cfr. altresì, nella stessa prospettiva e tra le altre, mutatis mutandis: Cass., n. 9445/2007) onde “Nel
2 Istanza di liquidazione giudiziale n. 88-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 88/2024-Trib. Latina)
procedimento per la dichiarazione di fallimento in quanto diretto esclusivamente all'accertamento dei presupposti del fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore è garantito e tutelato purché il debitore abbia la possibilità di esporre le proprie ragioni, e quindi non solo attraverso l'audizione camerale a norma dell'art. 15 legge fall., ma anche mediante attività equipollenti che gli assicurino la possibilità di conoscere e contrastare le ragioni a sostegno del ricorso, come il deposito di scritti difensivi o documenti” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto in relazione anche al dettato dell'art. 41 CCII:
Corte d'Appello di Venezia, 19.12.2017 e tutto ciò in relazione anche al dettato normativo
(differente, per certi versi, rispetto ad altre analoghe fattispecie normative anche previgenti) di cui all'art. 127 ter c.p.c. di cui alla cd. “Riforma Cartabia” nei limiti della compatibilità), deve concludersi nel caso de quo nel senso dell'intervenuta rituale instaurazione del contraddittorio, come detto);
C) il ricorrente/attore ha dimostrato la propria legittimazione (cfr. il decreto ingiuntivo n.3689/2023-Trib. Roma ed il decreto ingiuntivo n. 4731/2023-Trib. Roma ed il decreto ingiuntivo n. 1324/2024-Trib. Roma ed il decreto ingiuntivo n. 1209/2024-Trib. e/o atti CP_3
correlati/successivi allegati ai nn. da 01 a 15 del ricorso introduttivo depositato in telematico il
29.06.2024; si ricordi che la legittimazione a proporre ricorso ex artt. 37 ss. CCII non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 37 CCII: Cass., SS.UU., n. 1521/2013 e Cass.,
n.11421/2014);
D) il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121 CCII in quanto imprenditore già esercente attività commerciale di ristrutturazioni e lavori edili (cfr. la detta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-
Latina della resistente/convenuta del 09.07.2024, in atti) ed in quanto non è stato assolto dal medesimo l'onere di dimostrare l'eventuale possesso congiunto da parte propria dei requisiti indicati agli artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII né comunque ciò emerge adeguatamente dagli atti (si ricordi anche che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2,
l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, stabilisce la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al criterio qualitativo sancito dall'art. 2083 c.c. in tema di c.d. "piccolo imprenditore"” – cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 5480/2023);
3 Istanza di liquidazione giudiziale n. 88-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 88/2024-Trib. Latina)
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121
CCII, come risulta dai seguenti elementi (si ricordi per quanto qui di ragione anche l'assenza di distinzione di soggettività giuridica tra impresa individuale e persona fisica titolare di essa in generale – cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n.19735/2014 e Cass., n.25003/2008 e
Cass., n.3052/2006):
- esistenza di debiti gravanti sul debitore per complessivi €106.000,00 circa quali debiti tributari/fiscali (cfr. la certificazione Agenzia delle Entrate del 11.07.2024 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge anche ex artt. 41/42 CCII, in atti);
- esistenza di debiti gravanti sul debitore per complessivi €69.000,00 circa quali debiti contributivi/previdenziali ivi compresi quelli presso l'agente della riscossione (cfr. la certificazione INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 25.10.2024 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge anche ex artt. 41/42 CCII, in atti);
- esistenza di protesti a carico del debitore (cfr. la visura protesti del debitore del 09.07.2024 trasmessa dal Registro delle Imprese nel corso dell'istruttoria di legge anche ex artt. 41/42
CCII, in atti);
- irreperibilità presso la sede sociale (cfr., in dettaglio, la detta notifica degli atti introduttivi di causa eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII con esito negativo per irreperibilità presso la sede sociale dell'impresa convenuta/resistente risultante dal Registro delle Imprese mediante
Ufficiale Giudiziario in data 23.07.2024, in atti);
- irreperibilità presso il proprio indirizzo PEC (posta elettronica certificata) per indirizzo non valido (cfr., in dettaglio, il detto tentativo di notifica degli atti introduttivi di causa eseguito ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII con esito negativo a mezzo PEC (posta elettronica certificata) di
Cancelleria il 05.07.2024 in relazione al provvedimento del 04.07.2024, in atti);
- esito negativo dei pignoramenti pur tentati dall'odierna parte ricorrente (cfr., in dettaglio,
l'allegato n. 15 del ricorso introduttivo depositato in telematico il 29.06.2024); circostanze, tutte, che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e/o mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e/o con mezzi normali le proprie obbligazioni (si ricordi che “Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” - cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII: Cass., n. 22444/2021; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre:
4 Istanza di liquidazione giudiziale n. 88-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 88/2024-Trib. Latina)
Cass., n. 5856/2022 e Cass., SS. UU., n. 115/2001 – nonché che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” – cfr.:
Cass., n. 6978/2019 - e che “(…) Circa lo stato di insolvenza si osserva che esso prescinde dal numero di creditori, essendo ben possibile che un solo inadempimento assurga a tale indice di situazione oggettiva se, nel contesto dei vari elementi, questo possa ritenersi espressione (…) di irreversibile incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi normali le proprie obbligazioni (Cfr.
Cass. Civ. n° 9297/15). Tale situazione è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto (Cfr. Cass. Civ. n° 9856/06, 25961/11, 19027/13, 30209/17) (…)” – cfr., tra le altre: Corte
App. Roma, decreto ex art. 22 della cd. “Legge Fallimentare” con cron. n. 5923/2021 del 13-
21.07.2021-RG n. 50091/2021); rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente pari o superiore ad €30.000,00 come esposto e ciò in relazione al dettato dell'art. 49, comma 5, CCII (si ricordi che “Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila” – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato del comma 5 dell'art. 49 CCII: Cass., n. 26926/2017); rilevato che risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 33 CCII (invero, l'impresa convenuta/resistente risulta essere stata cancellata dal Registro delle Imprese il 23.02.2024 – cfr. la detta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 09.07.2024 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria di rito anche ex artt. 41/42 CCII, in atti); rilevato, infine, che non risultano agli atti eventuali rinunce alla domanda di liquidazione giudiziale in oggetto ex art. 43 CCII ovvero eventuali procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza di parte odierna convenuta/debitrice alternative alla liquidazione giudiziale rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 CCII;
5 Istanza di liquidazione giudiziale n. 88-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 88/2024-Trib. Latina)
tutto ciò premesso e considerato;
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
. ditta individuale (P. IVA: ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
con sede in Priverno (LT) in Via dei Tulipani n. 4;
C.F.-P. IVA: - C.F._1 P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Marco Pietricola;
NOMINA
Curatore l'Avv. (giuste le previsioni di cui all'Albo dei soggetti incaricati CP_4 dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo di cui all'art. 356 CCII ed in ciò apprezzati anche il dettato degli artt. 125 e 358 CCII in rapporto all'art. 257 comma 1 CCII nei limiti della compatibilità nonché la nota Ministero della Giustizia prot.
n.m_dg.DAG.03/04/2023.0074035.U del 03.04.2023 con oggetto “Pubblicazione on line e consultazione dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)”);
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare il procedimento di inventariazione nel più breve tempo possibile;
FISSA
l'udienza del 27.02.2025 alle ore 10.00 ss. per l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice
Delegato presso il suo ufficio sito presso i noti locali dell'intestato Tribunale Ordinario di
Latina ubicati in Latina in Via F. Filzi n. 39, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4, L.F.;
6 Istanza di liquidazione giudiziale n. 88-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 88/2024-Trib. Latina)
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza suddetta di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di legge di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori come per legge;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
INVITA il Curatore a procedere altresì e con sollecitudine agli adempimenti di cui all'art. 10 CCII;
ORDINA ai sensi del comma 4 dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al
Pubblico Ministero ed ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale oltre che al Curatore nonché che sia trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione nei termini e con le forme di cui all'art. 45 CCII. Qualora tra i beni compresi nella procedura non vi sia denaro, ordina che le spese relative agli atti da compiere dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura, e fino a che non saranno disponibili assegnamenti di spettanza della procedura medesima, vengano prenotate a debito oppure anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 08/11/2024
Il Giudice Relatore/Estensore
(Dott. Marco Pietricola)
Il Presidente
(Dott. Pier Luigi De Cinti)
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