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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3052/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Andrea
Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3052/2014 promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. AMODIO Guido, giusta procura in atti;
-appellante- contro
, in proprio;
Controparte_1
-appellata-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 2080/2013 del 01/07/2013, con cui il Giudice di Pace di
Bari, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice Controparte_1
- volta all'accertamento dell'inadempimento del contratto di
[...] trasporto ferroviario, nonché alla condanna al risarcimento del danno patrimoniale pagina 1 di 9 e non e alle spese di lite - l'aveva condannata al pagamento in favore della odierna appellata della somma di € 881,50 e al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 515,71 oltre cassa forense ed Iva come per legge.
Ha dedotto l'appellante, a sostegno del gravame, la violazione dei principi e dei precetti normativi in materia di contratto di trasporto ferroviario, (per aver il
Giudice di primo grado violato: le norme sostanziali costituenti i principi regolatori della materia oggetto di causa, ed in particolare la disciplina del contratto di trasporto ferroviario, legge speciale n. 911/1935; la disciplina e i principi in materia di risarcimento del danno non patrimoniale;
la disciplina in materia dell'onere della prova di un danno non patrimoniale risarcibile).
In conseguenza di ciò, l'appellante ha chiesto in via preliminare dichiararsi la nullità della sentenza n. 2080/2013 del 01/07/2013 impugnata per violazione dei principi e dei precetti normativi anche di rango costituzionale, richiamati nella narrativa dell'atto di citazione;
nel merito, l'integrale rigetto della domanda formulata dall'avv. in danno di Controparte_1 Parte_1 con atto di citazione notificato in data 22/04/2011, in quanto del tutto
[...] inammissibile ed infondata in fatto e diritto, oltre che sfornita di prova, la condanna per l'appellata alla restituzione in favore di delle Parte_1 somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, anche a titolo di spese e compensi professionali, oltre interessi legali;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
I.2. – Costituitisi in giudizio, l'appellata ha richiesto l'emissione dell'ordinanza prevista dall'art. 348 ter c.p.c., per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c.; ed in ogni caso per il rigetto dell'appello siccome infondato, con conferma della sentenza n. 2080/2013 del
01/07/2013, impugnata in ogni sua parte, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.
I.3. – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è infine pervenuta all'udienza del 23/10/2024 (la prima celebrata dinanzi a questo giudice), all'esito pagina 2 di 9 della quale è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. - Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1. - Osserva preliminarmente il Tribunale che l'istanza ex art.348 bis c.p.c. è assorbita della riserva della causa in decisione per la redazione della sentenza.
II.2. - Nel merito, deve rilevarsi che il thema decidendum si sostanzia nello stabilire se sussista la responsabilità contrattuale della appellante Parte_1 in relazione all'evento denunciato.
[...]
In proposito, deve rilevarsi come risulti incontestata tra le parti la circostanza rappresentata dall'attrice odierna appellata, relativa al ritardo di oltre due ore accumulato dal treno ES9803, partito dalla stazione di Bari Ancona in data 12/06/2010, alle ore 11:41, con destinazione Bari, sul quale viaggiava.
Risultano, altresì, incontestate tra le parti, nonché confermate alla luce degli esiti delle deposizioni testimoniali assunte in primo grado, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, le pessime condizioni di viaggio che hanno corredato il disservizio (due lunghe soste in aperta campagna, con caldo soffocante, senza aria condizionata e possibilità di scendere dal treno).
Quanto alla disciplina applicabile, va osservato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità dell'amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardo è risarcibile, in deroga all'art. 1681 c.c. e in forza di quanto previsto dall'art. 1680
c.c., alle condizioni stabilite dall'art. 11, paragrafo quarto, del r.d.l. n. 1948/1934, convertito nella legge n. 911/1935, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dall'art. 3, co. 1-bis, lett. e), del d.l. n. 200/2008, convertito in legge n. 9/2009 e dal d.lgs. n. 179/2009.
Ne discende che il risarcimento, limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio, deve avvenire alle condizioni previste dagli artt. 9 e 10 del medesimo r.d.l. n. 1948/1934, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo pagina 3 di 9 per l'effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto (Cass. n. 9312/2015).
In materia di responsabilità per danni da ritardo del vettore ferroviario, va, infatti, confermata la vigenza dei limiti alla risarcibilità del danno da ritardo previsti dalla normativa speciale in materia, attesa l'ininfluenza del mutamento della natura giuridica del vettore ferroviario, a seguito della privatizzazione, che non ha inciso sulla natura del servizio, che è e resta pubblico in quanto esercitato su licenza dello Stato;
va, pertanto, esclusa la vessatorietà e conseguente nullità della clausola limitativa del risarcimento ad una percentuale del costo del biglietto, variabile a seconda della durata del ritardo, prevista dalla disciplina sul trasporto ferroviario, che conserva natura normativa (cfr. Cassazione n.
4275/1997; Cass., n. 16945/2003).
Deve, dunque, escludersi che le condizioni generali, nella misura in cui riproducono i limiti al diritto al risarcimento del danno patito dai viaggiatori di cui al r.d. del 1934 e al Regolamento Comunitario n. 1371/07, siano affette da nullità ai sensi della normativa consumeristica.
In tale contesto, può nondimeno affermarsi che la normativa in esame prevede all'art. 11 due distinte ipotesi di responsabilità dell'ente che gestisce il trasporto ferroviario di persone (cfr. in motivazione Cass. n. 9312/2015 cit.): a) la responsabilità per ritardi ed interruzioni (comma 1), relativa ai danni patrimoniali, che è risarcibile, "qualunque sia la causa dell'inconveniente che dà luogo alla domanda di indennizzo", soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli artt.
9 e 10 (e, quindi, con l'utilizzo di un treno successivo o con il rimborso totale o parziale del biglietto); b) la responsabilità per danno alla persona (e, quindi, per una lesione psico-fisica degna di ristoro: Cass. n. 9312/2015 cit.) in conseguenza di anormalità verificatasi nell'esercizio ferroviario, che è risarcibile secondo le ordinarie regole e con l'ordinario onere probatorio, salvo che il vettore dimostri che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore.
Solo attraverso tale ricostruzione non si ravvisano invero profili di incostituzionalità o violazioni della normativa di tutela del consumatore/viaggiatore, poiché: a) la limitazione della responsabilità del vettore pagina 4 di 9 (prevista da una norma di legge, pur se recepita nelle condizioni contrattuali) riguarda solo i pregiudizi patrimoniali conseguenti al ritardo o all'interruzione del servizio e, peraltro, può considerarsi operante solo per culpa levis; b) l'eventuale lesione del bene-persona, derivante da "anormalità del servizio che non sia dovuto a caso fortuito o forma maggiore" (cioè ad eventi estranei alla sfera di controllo dell'imprenditore/vettore) è sempre risarcibile, purché risponda ai requisiti individuati dalla giurisprudenza (sul punto sempre Cass. civ. n.
9312/2015).
Ciò posto, va dunque ribadito che, in tema di danno subito dal viaggiatore,
l'art. 11 n. 4 delle condizioni e tariffe per il trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato, approvate con r.d.l. n. 1948/1934, convertito nella legge n.
911/1935, pone una presunzione di colpa che può essere superata dalla dimostrazione, da fornirsi da parte dell'amministrazione ferroviaria, essendo sufficiente al viaggiatore provare l'evento produttivo del danno in conseguenza dell'anormalità del servizio, che il danno stesso sia dipeso da caso fortuito o forza maggiore, ovvero dalla colpa esclusiva del danneggiato o di un terzo (Cass. n.
2321/2007).
In particolare, la responsabilità dell'amministrazione ferroviaria per danno alla persona del viaggiatore sussiste quando tale danno sia stato determinato, sotto il profilo eziologico, da una anormalità del servizio, ossia da un fatto che, ricollegabile a cause varie, quali il funzionamento dei mezzi adoperati e l'attività del personale addetto, contraria alle norme regolamentari, costituisca, nella sua obiettività, una deviazione rispetto all'ordinato e regolare svolgimento del servizio stesso, sicché, mentre grava sul viaggiatore la prova della anormalità del servizio, soddisfatta dalla dimostrazione che il danno gli è derivato dal mezzo di trasporto e durante il viaggio, ricade sull'amministrazione la prova liberatoria (Cass. n.
2487/1996).
Nella specie, deve evidenziarsi che non può dirsi offerta dalla appellante adeguata prova liberatoria: è agli atti del giudizio di primo grado la relazione di viaggio stilata dal capotreno che individua espressamente la Controparte_2 causa del disservizio nel “guasto locomotore” (doc. 4 prod. Parte_1
pagina 5 di 9 fasc. di primo grado) e, in ogni caso, nessuna portata esimente può essere ascritta alla allegata ascrivibilità della anomalia ad un abbassamento di tensione riferibile alla linea aerea, gestita da dato che, per Controparte_3 un verso, la causa del guasto è comunque rimasta ignota (cfr. le dichiarazioni testimoniali dell'Ing. responsabile della struttura operativa-officina Tes_1 manutenzione locomotive di escusso in primo grado), e, Parte_1 quand'anche effettivamente riconducibile a un inconveniente tecnico occorso sulla rete ferroviaria (inidoneo, peraltro nell'incertezza della descrizione della genesi del guasto, a integrare il caso fortuito o la forza maggiore), il vettore sarebbe comunque chiamato a risponderne ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Ciò posto, dal compendio istruttorio acquisito nel giudizio di primo grado risulta che il treno Frecciabianca n. 9803, proveniente dalla stazione ferroviaria di
Milano e diretto alla stazione ferroviaria di Lecce subiva due fermate in aperta campagna non previste, sia nei pressi della stazione di Foggia, sia nei pressi della stazione di Cerignola e che la problematica riscontrata non era prontamente risolta presso la stazione di Foggia.
È anche emerso il disagio che tutti i passeggeri hanno subito a causa di tale anomalia ed in particolare l'impossibilità di usufruire dell'aria condizionata e l'impossibilità di scendere del treno atteso che le due fermate da 30 minuti ciascuno avvenivano in aperta campagna.
Pertanto, come già considerato dal giudice di prime cure, quand'anche la fermata avesse potuto ritenersi dovuta forse a causa di forza maggiore nella prima sosta, sarebbe stato prevedibile e quindi eliminabile nella seconda, con la conseguenza che giunto il mezzo nella stazione di Foggia i passeggeri avrebbero dovuto cambiare treno.
Da ciò ne segue che non può dirsi assolto da parte dell'appellante l'onere probatorio per escludere l'inadempimento imputabile, e come già accertato dal
Giudice di Pace, si ritiene provato il danno evento e la responsabilità della appellata per la sua verificazione.
pagina 6 di 9 Risulta altresì provato, secondo il nesso di causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., che l'evento danno ha comportato la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli per l'appellata e rilevabili ai fini risarcitori.
In particolare, quanto al contestato danno non patrimoniale, dalla nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972/2008 la giurisprudenza è costante nel ritenere che, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona. In altri termini, per riconoscere il risarcimento dei danni è necessario che: 1) l'interesse leso debba avere rilevanza costituzionale, anche a prescindere dalla sussistenza o meno di un fatto-reato; 2) la lesione deve essere grave, dovendo superare una soglia minima di tollerabilità, anche alla luce del dovere di solidarietà sociale espresso dall'art. 2 Cost.; 3) il danno subìto non deve essere futile, non rilevando il mero disagio o fastidio.
Orbene, la sussistenza di un grave disagio di natura fisica, legato allo stress per la mancanza di rispetto dell'orario e all'attesa nel vagone in condizioni climatiche pessime risulta provato (esso ha trovato riscontro, infatti, nelle deposizione dei testi escussi in primo grado i quali hanno confermato la ricostruzione dei fatti operata dall'odierna appellata), superando altresì “quella soglia di sufficiente gravità e compromissione del minimo dei diritti lesi” individuata in via interpretativa dalle menzionate Sezioni Unite del 2008 quale limite imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale. L'odierna appellata ha infatti prodotto un certificato medico, redatto da uno specialista anche all'esito di esame obiettivo, dal quale emerge che, due giorni dopo il viaggio, l'attrice era affetta da problemi di salute (vertigini, palpitazioni, stato d'ansia, “extrasistolia ventricolare frequente e ripetitiva”) quali verosimili conseguenze dello stress psicofisico subito legato al caldo dovuto al mancato funzionamento del sistema di climatizzazione (innestatosi in un quadro clinico già connotato da pregresse condizioni patologiche), con prescrizione di “riposo al riparo da stress emotivi per gg. 15” (doc. 5 prod, NUOVO fasc. di primo grado).
pagina 7 di 9 Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure risulta pertanto acquisita per l'attrice la prova di un danno non patrimoniale risarcibile, essendo dimostrate le proiezioni negative patite derivanti dalla violazione dell'integrità psico-fisica riconducibile all'evento lesivo.
Il primo giudice ha poi accordato all'attrice un'ulteriore somma a titolo di danno morale, ritenendo che le sofferenze di natura del tutto interiore fossero meritevoli di un compenso aggiuntivo, valutate le circostanze del caso, in conformità, in definitiva, all'indirizzo interpretativo che riconosce l'autonomia di tale voce di danno (cfr. Cass., n. 25164/2020).
Al riguardo, giova tuttavia precisare che, nella fattispecie, nelle conclusioni in appello, l'appellante ha richiesto solo la revisione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità di e di insussistenza dei presupposti Parte_1 costitutivi della fattispecie risarcitoria, nulla chiedendo, neanche in via subordinata in ordine alla quantificazione del danno. Pertanto, in mancanza di una specifica doglianza sul punto, non può il giudice d'appello provvedere alla riduzione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno (Cass., n.
18160/2012).
3. – L'appello deve pertanto essere conclusivamente respinto.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Va dato atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali, che liquida in € 462 per compensi difensi, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
pagina 8 di 9 c) dà atto che l'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R.
115/2002, è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis del medesimo articolo.
Bari, 1 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Andrea
Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3052/2014 promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. AMODIO Guido, giusta procura in atti;
-appellante- contro
, in proprio;
Controparte_1
-appellata-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 2080/2013 del 01/07/2013, con cui il Giudice di Pace di
Bari, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice Controparte_1
- volta all'accertamento dell'inadempimento del contratto di
[...] trasporto ferroviario, nonché alla condanna al risarcimento del danno patrimoniale pagina 1 di 9 e non e alle spese di lite - l'aveva condannata al pagamento in favore della odierna appellata della somma di € 881,50 e al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 515,71 oltre cassa forense ed Iva come per legge.
Ha dedotto l'appellante, a sostegno del gravame, la violazione dei principi e dei precetti normativi in materia di contratto di trasporto ferroviario, (per aver il
Giudice di primo grado violato: le norme sostanziali costituenti i principi regolatori della materia oggetto di causa, ed in particolare la disciplina del contratto di trasporto ferroviario, legge speciale n. 911/1935; la disciplina e i principi in materia di risarcimento del danno non patrimoniale;
la disciplina in materia dell'onere della prova di un danno non patrimoniale risarcibile).
In conseguenza di ciò, l'appellante ha chiesto in via preliminare dichiararsi la nullità della sentenza n. 2080/2013 del 01/07/2013 impugnata per violazione dei principi e dei precetti normativi anche di rango costituzionale, richiamati nella narrativa dell'atto di citazione;
nel merito, l'integrale rigetto della domanda formulata dall'avv. in danno di Controparte_1 Parte_1 con atto di citazione notificato in data 22/04/2011, in quanto del tutto
[...] inammissibile ed infondata in fatto e diritto, oltre che sfornita di prova, la condanna per l'appellata alla restituzione in favore di delle Parte_1 somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, anche a titolo di spese e compensi professionali, oltre interessi legali;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
I.2. – Costituitisi in giudizio, l'appellata ha richiesto l'emissione dell'ordinanza prevista dall'art. 348 ter c.p.c., per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c.; ed in ogni caso per il rigetto dell'appello siccome infondato, con conferma della sentenza n. 2080/2013 del
01/07/2013, impugnata in ogni sua parte, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.
I.3. – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è infine pervenuta all'udienza del 23/10/2024 (la prima celebrata dinanzi a questo giudice), all'esito pagina 2 di 9 della quale è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. - Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1. - Osserva preliminarmente il Tribunale che l'istanza ex art.348 bis c.p.c. è assorbita della riserva della causa in decisione per la redazione della sentenza.
II.2. - Nel merito, deve rilevarsi che il thema decidendum si sostanzia nello stabilire se sussista la responsabilità contrattuale della appellante Parte_1 in relazione all'evento denunciato.
[...]
In proposito, deve rilevarsi come risulti incontestata tra le parti la circostanza rappresentata dall'attrice odierna appellata, relativa al ritardo di oltre due ore accumulato dal treno ES9803, partito dalla stazione di Bari Ancona in data 12/06/2010, alle ore 11:41, con destinazione Bari, sul quale viaggiava.
Risultano, altresì, incontestate tra le parti, nonché confermate alla luce degli esiti delle deposizioni testimoniali assunte in primo grado, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, le pessime condizioni di viaggio che hanno corredato il disservizio (due lunghe soste in aperta campagna, con caldo soffocante, senza aria condizionata e possibilità di scendere dal treno).
Quanto alla disciplina applicabile, va osservato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità dell'amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardo è risarcibile, in deroga all'art. 1681 c.c. e in forza di quanto previsto dall'art. 1680
c.c., alle condizioni stabilite dall'art. 11, paragrafo quarto, del r.d.l. n. 1948/1934, convertito nella legge n. 911/1935, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dall'art. 3, co. 1-bis, lett. e), del d.l. n. 200/2008, convertito in legge n. 9/2009 e dal d.lgs. n. 179/2009.
Ne discende che il risarcimento, limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio, deve avvenire alle condizioni previste dagli artt. 9 e 10 del medesimo r.d.l. n. 1948/1934, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo pagina 3 di 9 per l'effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto (Cass. n. 9312/2015).
In materia di responsabilità per danni da ritardo del vettore ferroviario, va, infatti, confermata la vigenza dei limiti alla risarcibilità del danno da ritardo previsti dalla normativa speciale in materia, attesa l'ininfluenza del mutamento della natura giuridica del vettore ferroviario, a seguito della privatizzazione, che non ha inciso sulla natura del servizio, che è e resta pubblico in quanto esercitato su licenza dello Stato;
va, pertanto, esclusa la vessatorietà e conseguente nullità della clausola limitativa del risarcimento ad una percentuale del costo del biglietto, variabile a seconda della durata del ritardo, prevista dalla disciplina sul trasporto ferroviario, che conserva natura normativa (cfr. Cassazione n.
4275/1997; Cass., n. 16945/2003).
Deve, dunque, escludersi che le condizioni generali, nella misura in cui riproducono i limiti al diritto al risarcimento del danno patito dai viaggiatori di cui al r.d. del 1934 e al Regolamento Comunitario n. 1371/07, siano affette da nullità ai sensi della normativa consumeristica.
In tale contesto, può nondimeno affermarsi che la normativa in esame prevede all'art. 11 due distinte ipotesi di responsabilità dell'ente che gestisce il trasporto ferroviario di persone (cfr. in motivazione Cass. n. 9312/2015 cit.): a) la responsabilità per ritardi ed interruzioni (comma 1), relativa ai danni patrimoniali, che è risarcibile, "qualunque sia la causa dell'inconveniente che dà luogo alla domanda di indennizzo", soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli artt.
9 e 10 (e, quindi, con l'utilizzo di un treno successivo o con il rimborso totale o parziale del biglietto); b) la responsabilità per danno alla persona (e, quindi, per una lesione psico-fisica degna di ristoro: Cass. n. 9312/2015 cit.) in conseguenza di anormalità verificatasi nell'esercizio ferroviario, che è risarcibile secondo le ordinarie regole e con l'ordinario onere probatorio, salvo che il vettore dimostri che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore.
Solo attraverso tale ricostruzione non si ravvisano invero profili di incostituzionalità o violazioni della normativa di tutela del consumatore/viaggiatore, poiché: a) la limitazione della responsabilità del vettore pagina 4 di 9 (prevista da una norma di legge, pur se recepita nelle condizioni contrattuali) riguarda solo i pregiudizi patrimoniali conseguenti al ritardo o all'interruzione del servizio e, peraltro, può considerarsi operante solo per culpa levis; b) l'eventuale lesione del bene-persona, derivante da "anormalità del servizio che non sia dovuto a caso fortuito o forma maggiore" (cioè ad eventi estranei alla sfera di controllo dell'imprenditore/vettore) è sempre risarcibile, purché risponda ai requisiti individuati dalla giurisprudenza (sul punto sempre Cass. civ. n.
9312/2015).
Ciò posto, va dunque ribadito che, in tema di danno subito dal viaggiatore,
l'art. 11 n. 4 delle condizioni e tariffe per il trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato, approvate con r.d.l. n. 1948/1934, convertito nella legge n.
911/1935, pone una presunzione di colpa che può essere superata dalla dimostrazione, da fornirsi da parte dell'amministrazione ferroviaria, essendo sufficiente al viaggiatore provare l'evento produttivo del danno in conseguenza dell'anormalità del servizio, che il danno stesso sia dipeso da caso fortuito o forza maggiore, ovvero dalla colpa esclusiva del danneggiato o di un terzo (Cass. n.
2321/2007).
In particolare, la responsabilità dell'amministrazione ferroviaria per danno alla persona del viaggiatore sussiste quando tale danno sia stato determinato, sotto il profilo eziologico, da una anormalità del servizio, ossia da un fatto che, ricollegabile a cause varie, quali il funzionamento dei mezzi adoperati e l'attività del personale addetto, contraria alle norme regolamentari, costituisca, nella sua obiettività, una deviazione rispetto all'ordinato e regolare svolgimento del servizio stesso, sicché, mentre grava sul viaggiatore la prova della anormalità del servizio, soddisfatta dalla dimostrazione che il danno gli è derivato dal mezzo di trasporto e durante il viaggio, ricade sull'amministrazione la prova liberatoria (Cass. n.
2487/1996).
Nella specie, deve evidenziarsi che non può dirsi offerta dalla appellante adeguata prova liberatoria: è agli atti del giudizio di primo grado la relazione di viaggio stilata dal capotreno che individua espressamente la Controparte_2 causa del disservizio nel “guasto locomotore” (doc. 4 prod. Parte_1
pagina 5 di 9 fasc. di primo grado) e, in ogni caso, nessuna portata esimente può essere ascritta alla allegata ascrivibilità della anomalia ad un abbassamento di tensione riferibile alla linea aerea, gestita da dato che, per Controparte_3 un verso, la causa del guasto è comunque rimasta ignota (cfr. le dichiarazioni testimoniali dell'Ing. responsabile della struttura operativa-officina Tes_1 manutenzione locomotive di escusso in primo grado), e, Parte_1 quand'anche effettivamente riconducibile a un inconveniente tecnico occorso sulla rete ferroviaria (inidoneo, peraltro nell'incertezza della descrizione della genesi del guasto, a integrare il caso fortuito o la forza maggiore), il vettore sarebbe comunque chiamato a risponderne ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Ciò posto, dal compendio istruttorio acquisito nel giudizio di primo grado risulta che il treno Frecciabianca n. 9803, proveniente dalla stazione ferroviaria di
Milano e diretto alla stazione ferroviaria di Lecce subiva due fermate in aperta campagna non previste, sia nei pressi della stazione di Foggia, sia nei pressi della stazione di Cerignola e che la problematica riscontrata non era prontamente risolta presso la stazione di Foggia.
È anche emerso il disagio che tutti i passeggeri hanno subito a causa di tale anomalia ed in particolare l'impossibilità di usufruire dell'aria condizionata e l'impossibilità di scendere del treno atteso che le due fermate da 30 minuti ciascuno avvenivano in aperta campagna.
Pertanto, come già considerato dal giudice di prime cure, quand'anche la fermata avesse potuto ritenersi dovuta forse a causa di forza maggiore nella prima sosta, sarebbe stato prevedibile e quindi eliminabile nella seconda, con la conseguenza che giunto il mezzo nella stazione di Foggia i passeggeri avrebbero dovuto cambiare treno.
Da ciò ne segue che non può dirsi assolto da parte dell'appellante l'onere probatorio per escludere l'inadempimento imputabile, e come già accertato dal
Giudice di Pace, si ritiene provato il danno evento e la responsabilità della appellata per la sua verificazione.
pagina 6 di 9 Risulta altresì provato, secondo il nesso di causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., che l'evento danno ha comportato la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli per l'appellata e rilevabili ai fini risarcitori.
In particolare, quanto al contestato danno non patrimoniale, dalla nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972/2008 la giurisprudenza è costante nel ritenere che, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona. In altri termini, per riconoscere il risarcimento dei danni è necessario che: 1) l'interesse leso debba avere rilevanza costituzionale, anche a prescindere dalla sussistenza o meno di un fatto-reato; 2) la lesione deve essere grave, dovendo superare una soglia minima di tollerabilità, anche alla luce del dovere di solidarietà sociale espresso dall'art. 2 Cost.; 3) il danno subìto non deve essere futile, non rilevando il mero disagio o fastidio.
Orbene, la sussistenza di un grave disagio di natura fisica, legato allo stress per la mancanza di rispetto dell'orario e all'attesa nel vagone in condizioni climatiche pessime risulta provato (esso ha trovato riscontro, infatti, nelle deposizione dei testi escussi in primo grado i quali hanno confermato la ricostruzione dei fatti operata dall'odierna appellata), superando altresì “quella soglia di sufficiente gravità e compromissione del minimo dei diritti lesi” individuata in via interpretativa dalle menzionate Sezioni Unite del 2008 quale limite imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale. L'odierna appellata ha infatti prodotto un certificato medico, redatto da uno specialista anche all'esito di esame obiettivo, dal quale emerge che, due giorni dopo il viaggio, l'attrice era affetta da problemi di salute (vertigini, palpitazioni, stato d'ansia, “extrasistolia ventricolare frequente e ripetitiva”) quali verosimili conseguenze dello stress psicofisico subito legato al caldo dovuto al mancato funzionamento del sistema di climatizzazione (innestatosi in un quadro clinico già connotato da pregresse condizioni patologiche), con prescrizione di “riposo al riparo da stress emotivi per gg. 15” (doc. 5 prod, NUOVO fasc. di primo grado).
pagina 7 di 9 Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure risulta pertanto acquisita per l'attrice la prova di un danno non patrimoniale risarcibile, essendo dimostrate le proiezioni negative patite derivanti dalla violazione dell'integrità psico-fisica riconducibile all'evento lesivo.
Il primo giudice ha poi accordato all'attrice un'ulteriore somma a titolo di danno morale, ritenendo che le sofferenze di natura del tutto interiore fossero meritevoli di un compenso aggiuntivo, valutate le circostanze del caso, in conformità, in definitiva, all'indirizzo interpretativo che riconosce l'autonomia di tale voce di danno (cfr. Cass., n. 25164/2020).
Al riguardo, giova tuttavia precisare che, nella fattispecie, nelle conclusioni in appello, l'appellante ha richiesto solo la revisione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità di e di insussistenza dei presupposti Parte_1 costitutivi della fattispecie risarcitoria, nulla chiedendo, neanche in via subordinata in ordine alla quantificazione del danno. Pertanto, in mancanza di una specifica doglianza sul punto, non può il giudice d'appello provvedere alla riduzione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno (Cass., n.
18160/2012).
3. – L'appello deve pertanto essere conclusivamente respinto.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Va dato atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali, che liquida in € 462 per compensi difensi, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
pagina 8 di 9 c) dà atto che l'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R.
115/2002, è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis del medesimo articolo.
Bari, 1 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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