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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/11/2024, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 80/2024 RG. alla udienza del 28/11/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
rapp. e dif. dagli Avv.ti M. Di Teodoro e Fedele;
Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rapp. e dif. dall'Avv.to F. Marini
Resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.2.2024, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, fondato su unico motivo illecito determinante e per effetto dell'art. 2 del Decreto legislativo
04/03/2015, n. 23, che richiama a sua volta la disciplina dell'art. 18 dello St. Lav., con applicazione della tutela prevista dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, riconoscere al ricorrente il risarcimento del danno subito consistente in un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto12, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura in ogni caso non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.
Condannare inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In via subordinata di accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 9 ottobre 2023 per insussistenza del fatto contestato e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 4, St.Lav. - in combinato disposto con l'art. 3, comma 2 del Decreto legislativo 04/03/2015, n. 23 - annullare il predetto licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel limite di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Chiedeva la condanna della società convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente presso l'Inps, provvedendo a versare tutti i contributi omessi relativi all'intero periodo lavorativo ed alle somme effettivamente dovute.
In ulteriore subordine chiedeva l'applicazione della tutela prevista dal
D.Lgs. n. 23/2015, art. 3, comma 1, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, 26 settembre-8 novembre 2018, n. 194 e dunque nella misura massima di trentasei mensilità all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
E infine chiedeva di accertare e dichiarare il carattere ingiurioso del licenziamento e per l'effetto condannare il datore di lavoro al risarcimento del
2 danno da quantificare in corrispondenza della massima tutela prevista dal decreto n. 23 del 2015, ossia 36 mensilità.
Si costituiva il datore di lavoro, chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, previa qualificazione del licenziamento come giustificato dal motivo soggettivo del grave inadempimento contrattuale, dichiarare comunque la legittimità del recesso della Controparte_1
o in estremo subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda ricorrente, detrarre da quanto eventualmente riconosciuto al lavoratore, le somme dallo stesso percepite per attività lavorativa svolta medio tempore, e/o quelle che avrebbe potuto percepire, adottando l'ordinaria diligenza,
In data 30.8.2023 veniva comunicata al ricorrente la seguente contestazione disciplinare:
“La presente per contestarle, per tutti gli effetti di legge e di CCNL, i gravissimi fatti emersi, e allo stato ancora in corso di approfondimento, relativamente agli episodi criminosi perpetrati in danno dell'amministratore unico
e titolare esclusivo dell'intero capitale sociale della suo Controparte_1 datore di lavoro.
Risulta infatti, che Ella, abbia posto in essere condotte di supporto agli ideatori e organizzatori della rapina consumatasi in danno dell'amministratore unico Sig. in data 27.4.2023, consistite, salvo altre in corso di Controparte_2 migliore verifica, nel fornire informazioni utili in primo luogo alla Sig.ra Parte_2
circa lo stato delle indagini di polizia giudiziaria, attivandosi -
[...] sfruttando conoscenze personali - per ricercare direttamente notizie presso la PG indagante, (nucleo Investigativo Norm di Ascoli Piceno), e tentando di favorire anche un incontro tra la stessa e il personale del Norm, al fine di Parte_2 consentire alla medesima la captazione di notizie utili alla migliore Parte_2 realizzazione dei suoi propositi criminosi e, soprattutto, di schermare la sua diretta responsabilità evitando le conseguenze del reato già consumato e degli altri in preparazione.
3 Allo stato delle indagini, emerge chiaramente dalle condotte da lei perpetrate che fosse - quantomeno e tacer d'altro - ben a conoscenza dei reati penali realizzati in danno del suo datore di lavoro, inserendosi direttamente nelle criminose dinamiche - anche familiari - allo scopo di favorire gli organizzatori della rapina.
Tenuto conto della gravità del vs. contegno, nel formularvi formale contestazione al riguardo, la invitiamo, ai sensi dell'art. 7, 5° comma, L. 300/70 e art. 51 del C.C.N.L., a farci pervenire Vs. eventuali controdeduzioni entro e non oltre il termine di 5 gg lavorativi dalla data di ricezione della presente”.
Il ricorrente si duole del predetto provvedimento espulsivo sotto molteplici profili.
Innanzitutto eccepisce la nullità del licenziamento in quanto sorretto, quale unico motivo determinante, dall'intento ritorsivo;
Eccepisce altresì l'insussistenza del fatto contestato nonché la eccepita mancata corrispondenza fra i fatti imputatigli nella contestazione di addebito del
30-08-23 e quelli indicati nella comunicazione di licenziamento del 09-10-23, e la genericità della motivazione posta alla base del licenziamento.
Si duole infine del carattere ingiurioso del licenziamento.
Quanto al primo profilo (licenziamento nullo perché ritorsivo) si rileva che
è principio consolidato in giurisprudenza di legittimità quello per cui l'allegazione del carattere ritorsivo del licenziamento impugnato comporta a carico del lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso, sempre che il datore di lavoro abbia almeno apparentemente fornito la prova dell'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966.
In tema di licenziamento ritorsivo, il lavoratore deve indicare e provare i profili specifici da cui desumere l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, atteso che in tal caso la doglianza ha per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa, o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'intento ritorsivo sulla base di
4 generici riferimenti alle modalità temporali della contestazione e all'inconsistenza degli addebiti). (Sez. L - , Sentenza n. 20742 del 16/08/2018, Rv. 649930 - 01) .
In altre parole, il lavoratore ha l'onere di dimostrare, anche per presunzioni, che il recesso è stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo.
Attesa la mancanza di qualsivoglia elemento probatorio concreto, idoneo a dimostrare l'intento di rappresaglia del datore di lavoro, la domanda in parte qua deve essere respinta, poiché il carattere discriminatorio dev'essere infatti dimostrato da elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia. (Sez. L, Sentenza n. 11464 del 18/11/1997, Rv. 510099).
Né tale intento potrebbe eventualmente desumersi da un'eventuale istruttoria orale, atteso che non è stata formulata alcuna istanza istruttoria volta a provare l'intento persecutorio o di rappresaglia o ritorsivo in capo al datore di lavoro.
Quanto alla eccepita nullità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, si rileva quanto segue.
Il licenziamento oggetto di causa trae le mosse non da un inadempimento del lavoratore, ma da asseriti comportamenti extralavorativi del medesimo.
La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso;
tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva. (Sez. L - , Ordinanza n. 28368 del 15/10/2021, Rv. 662522 - 01).
5 Nel caso che ci occupa, tuttavia, va rilevato che dagli elementi probatori prodotti dal datore di lavoro emerge con chiarezza la totale insussistenza del fatto contestato al lavoratore.
Va innanzitutto rilevato che la contestazione disciplinare risulta essere particolarmente fumosa e vaga, tale da non mettere in condizione il lavoratore di difendersi.
Allo viene infatti contestato di aver “posto in essere condotte di Pt_1 supporto agli ideatori e organizzatori della rapina consumatasi in danno dell'amministratore unico Sig. in data 27.4.2023, consistite, salvo Controparte_2 altre in corso di migliore verifica, nel fornire informazioni utili in primo luogo alla
Sig.ra circa lo stato delle indagini di polizia giudiziaria, Parte_2 attivandosi - sfruttando conoscenze personali - per ricercare direttamente notizie presso la PG indagante”
La contestazione risulta essere totalmente indeterminata sul punto, atteso che non è dato capire neanche in quale fase dell'iter criminoso lo Pt_1 avrebbe eventualmente tenuto i comportamenti censurati.
Ma non solo. Non è dato comprendere neanche in che modo lo si sia attivato, presso chi e in quale occasione e quali notizie abbia Pt_1 ottenuto direttamente dalla PG indagante e se le abbia ottenute.
Faticosamente ricostruendo la contestazione appare dunque che il licenziamento dello sia intervenuto a seguito di condotte Pt_1 asseritamente poste in essere dopo la commissione della rapina, non potendosi logicamente concepirsi una “PG indagante” prima o in assenza della consumazione di un reato, ma non è dato capire, dalla contestazione, chi lo abbia contattato e quali domande abbia posto, se ciò ha veramente Pt_1 fatto.
6 Sul punto il datore di lavoro non chiede di articolare alcuna prova, ritenendo sufficienti le trascrizioni delle intercettazioni.
Segnatamente, il datore di lavoro ritiene particolarmente probanti le intercettazioni di una conversazione intercorsa tra e il Parte_2 fratello , nel seguente punto: Per_1
“ma io da quello che so, se è vero quello che dice ( Per_2 [...]
, compagno di sorella di e , NDR), Per_3 Parte_3 Pt_2 Per_1 che su almeno non quelli che sono coinvolti delle indagini, ma diciamo quelli sotto...compreso ( appuntato dell'Arma in servizio al Per_4 Persona_5
Nucleo Investigativo di Ascoli Piceno), non ci credono, capito, pensano che siano...che sia qualcosa, che lui sta combinando qualcosa, ha fatto questa denuncia e non si capisce perchè...”
Par
-“-“è...e poi che, ora io questo sempre detto da perchè non so se sia vero, che praticamente sembra che lui, lui proprio, la merda..abbia detto che sono coinvolta io...”.
Orbene, da questo stralcio di intercettazione si comprende che alcuni soggetti che si trovano “su”, ma non quelli coinvolti nelle indagini, bensì quelli sotto (?) non ci credono.
Le frasi sono di tale vaghezza che non risulta oggettivamente possibile comprendere cosa abbia fatto il ricorrente in questo contesto.
Non emerge alcun dato concreto appreso dallo e propalato Pt_1 alla se non che genericamente alcuni (che non stavano Parte_2 indagando) non ci credevano (a cosa poi non è dato capire in modo inequivoco), né dalla conversazione si può anche solo approssimativamente attribuire una specifica condotta di supporto dello all'iter criminoso di Pt_1 terzi.
7 Altro passaggio delle intercettazioni che secondo il resistente dovrebbe fornire la prova del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda criminosa in oggetto sarebbe il seguente:
-Danile: “No no no, mi ha detto solo questo, anzi mi disse che voleva, perchè gli disse che tu adesso tornavi quaggiù, mi disse che voleva pa...che ti voleva parlare..voleva parlare con te mi disse...mi disse ora appena c'ho un attimo, un'occasione devo parlare con mi disse, vabbè gli ho detto, tu lo Pt_2 sai che tramite chi ti può mettere in contatto, dissi, e niente mi disse questo ma pure lui mi disse ecco, che lui no..non..non credeva a questa cosa che..poi che mi disse..mi disse che quella secondo lui quella lo stava rovinando tutte ste cose...eh anzi mi disse...eh..che gli era venuto pure a lui il dubbio che.. dice quesso o si è cominciato a drogare dice...oppure... eh..qualcosa gli è successo ha detto..perchè non può essere..ha detto ste cose qua mi disse....”
Ancor più vaga a immateriale è la seconda parte della conversazione, nella quale il nome del ricorrente non viene mai citato e non vi sono elementi oggettivi in base ai quali ritenere che gli interlocutori stessero palando dello
Pt_1
Si rileva ancora che in nessuna delle intercettazioni citate dal resistente lo interviene personalmente. Lo stesso viene sempre e solo citato dagli Pt_1 interlocutori, in maniera del tutto vaga e prova di riferimenti spazio-temporali.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che il licenziamento impugnato è del tutto privo di giusta causa e pertanto il ricorso in parte qua non può che essere accolto, non essendo stata dimostrata la commissione di alcuna condotta disciplinarmente rilevante da parte del ricorrente.
Ad avvalorare ulteriormente tale conclusione è la circostanza che il ricorrente non risulta essere stato indagato nella vicenda della rapina;
il ricorrente addirittura non è stato neanche sentito dagli operanti, per come dichiarato dallo stesso ricorrente e non contestato dal resistente.
8 Ai sensi dell'art. 18 L. n. 300/70, essendo stato accertato che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato, il licenziamento va annullato con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
il datore di lavoro va altresì condannato a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione, che si ritiene equo determinare, nel caso di specie, in complessive quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
Il resistente datore di lavoro va altresì condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Non si ravvisano infine nel licenziamento in oggetto, i requisiti determinanti la sussistenza del licenziamento ingiurioso.
Il carattere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso. (Sez. L - , Ordinanza n. 16064 del 10/06/2024, Rv. 671436 - 01).
Nel caso di specie le modalità con cui è stato inflitto il licenziamento rientrano nella normalità, non essendo stato adottato, in occasione dell'allontanamento del lavoratore, alcun comportamento ingiurioso o lesivo della dignità del lavoratore.
Quanto alle ragioni che hanno determinato il datore di lavoro a procedere al licenziamento, le stesse traggono comunque origine dall'esame di attività investigative compiute in occasione di un grave reato e legittimamente
9 (dal punto di vista soggettivo del datore) interpretate come integranti la giusta causa specificamente poi contestata.
La domanda in parte qua, dunque, non potrà che essere rigettata.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
b) condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a quattro mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto con la rivalutazione e gli interessi, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del credito al saldo;
c) condanna la resistente alla rifusione delle spese del procedimento, che liquida in favore del ricorrente in complessivi € 1.800,00 per competenze, oltre rimborso spese generali , IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ascoli Piceno il 28.11.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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