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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6189/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE
PERSONALE, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/09/1989, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli (NA), alla Via Mario Gigante n. 90, presso lo studio dell'Avv.
Capodanno Vincenzo (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
p. iva ), con sede in Roma (RM), Controparte_1 P.IVA_1 al Viale Cesare Pavese n. 385, in persona del procuratore Dott. , Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Michelangelo Schipa n. 115, presso lo studio dell'Avv. Siciliano Giovanni (C.F. ), che C.F._3 la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ
(p. iva ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Caivano (NA), alla Via
Vittorio Imbriani n. 25;
CONVENUTO CONTUMACE
1 1 Controparte_4
N R G TT GI RE CONCLUSIONI
All'udienza del 30/10/2024, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Controparte_1
e esponeva che:
[...] Controparte_3 Parte_1
- in data 12/11/2020, alle ore 09:45 circa, il si trovava in Volla, alla Pt_1
Via Rota, in qualità di conducente dell'autocarro Ape Piaggio tg.
NA260792, di proprietà di scoperto da assicurazione CP_5 per la RCA;
- in tale occasione, l'istante veniva tamponato da tergo dal veicolo RT tg. FM424NK, assicurato per la RCA con la condotto da CP_1
; Persona_1
- nel sinistro, l'attore riportava lesioni personali, come da referto del P.O.
Ospedale del Mare di Napoli;
- sui luoghi intervenivano i Carabinieri di Cercola, i quali redigevano apposito verbale e allertavano il 118, che tuttavia tardava ad intervenire, per cui gli infortunati venivano trasportati in ospedale dai passanti;
- il danno biologico patito dall'attore è quantificabile nella misura del 9%, oltre invalidità temporanea;
- la responsabilità del sinistro va addebitata in via esclusiva al conducente della RT.
Ciò premesso, chiedeva all'adito Tribunale di:
a) “dichiarare ammissibile, proponibile e fondata la presente domanda in fatto ed in diritto;
b) dichiararsi pertanto il convenuto all'integrale risarcimento di tutti i danni riportati
1
2 Controparte_4
N R G TT GI RE dall'istante e per l'effetto,
c) condannare il convenuto al risarcimento in favore del veicolo dell'istante di tutti i danni riportati a seguito del sinistro in premessa, quantificati in Euro 26.000,00 o in quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudice adito riterrà equa e congrua, il tutto oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate secondo i predetti indici (cfr.: Cass. 2796/00 in
Giust. Civ. Mass. 200, 564; Cass. Civ. 10043 in Giust. Civ. Mass. 2000, 1667) dall'evento al soddisfo;
d) condannare comunque la Società convenuta, al pagamento delle spese, dei diritti e competenze del giudizio, oltre accessori (12,5% ex art. 14 L.P.) C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario, in sentenza esecutiva ex lege”.
Con comparsa del 19/11/2021 si costituiva nel giudizio la Controparte_1
deducendo che:
[...]
- la domanda attorea è improcedibile per violazione degli artt. 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/05;
- la domanda è altresì nulla per vizi dell'editio actionis ai sensi degli artt. 163
e 164 c.p.c.;
- nel merito, la ricostruzione attorea è sconfessata dal verbale redatto dai
Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Giudice di:
1) “Rigettare la domanda avversa per improponibilità, improcedibilità, inammissibilità
e/o nullità e comunque per mancata prova della legittimazione delle parti;
2) Rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
3) Condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge”.
All'udienza del 19/09/2022, rilevata la mancata costituzione della
[...]
il Giudice ne dichiarava la contumacia, assegnando alle parti i Controparte_3 termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Escussi i testi indicati dall'attrice ed espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio
RUSSO 1 3 CP_4 Controparte_4
N.R.G TT GI RE medico-legale, all'udienza del 30/10/2024 il Giudice riservava la causa in decisione.
1. Questioni preliminari.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
"petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del
"thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (cfr. Cass. n. 17023/03).
1 4 Controparte_4
N R G TT GI RE Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass. n. 17408/12).
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda, sollevata dalla convenuta per la Controparte_1 presunta violazione dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.
Secondo la ricostruzione della Compagnia, la richiesta di risarcimento inviata dall'attore all'Assicuratrice non soddisferebbe i requisiti richiesti dalla norma adesso richiamata poiché priva “dell'indicazione delle modalità con le quali sarebbe avvenuto l'asserito incidente e con le quali l'istante avrebbe subito le lesioni per le quali ha chiesto il ristoro, nonché della documentazione medica” (cfr. p. 3 della comparsa conclusionale di parte convenuta).
A ben vedere, tuttavia, la richiesta risarcitoria inviata a mezzo PEC contiene tutti gli elementi appena citati, riportando espressamente che “il conducente dell'auto
RT nel circolare ad elevata velocità tamponava violentemente l'autocarro Piaggio Ape, facendolo capovolgere ripetutamente unitamente al conducente e ai terzi trasportati” e che “nel suddetto incidente anche il terzo trasportato (…) riportava “frattura diastasata Parte_1 del terzo medio radio sn. Contusioni multiple.s”; le lesioni sono tutte regolarmente refertate presso l'Ospedale del Mare di Napoli”, referto che risulta allegato alla PEC in questione (cfr. mail dell'11/02/2021).
Ad ogni modo, anche a voler ritenere insufficiente la documentazione prodotta dall'attore in sede di messa in mora, va comunque evidenziato che il comma quinto della richiamata disposizione sancisce che “in caso di richiesta incompleta
l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni”.
1 5 Controparte_4
N R G TT GI RE Nel caso di specie, la convenuta non ha in alcun modo dimostrato - né tantomeno dedotto - di aver mai inviato al alcuna richiesta in tal senso, Pt_1 sicché l'eccezione va senz'altro respinta.
Analogamente deve concludersi a proposito dell'ulteriore censura sollevata dalla
Compagnia, la quale eccepiva la carenza di prova della proprietà del veicolo asseritamente responsabile dell'evento.
In realtà, oltre alla visura PRA prodotta da parte attrice, è la stessa convenuta ad aver versato in atti il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo teatro del sinistro, nel quale è riportato che il veicolo “RT tipo ForFour” è “di proprietà di ”, per cui non è revocabile in dubbio che, ai fini Controparte_3 della legittimazione passiva, la controversia sia stata correttamente incardinata nei confronti del proprietario del veicolo civilmente responsabile e del suo assicuratore.
2. Sul merito.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni di cui appresso si dirà.
Dalla produzione documentale acclusa all'atto introduttivo, ed in particolare dal referto di Pronto Soccorso e dalla documentazione sanitaria, nonché dal tenore delle dichiarazioni testimoniali rilasciata nel corso dell'istruttoria espletata, si apprende che, nelle condizioni di tempo e luogo indicate in citazione, l'attore viaggiava quale conducente a bordo dell'autocarro Ape Piaggio tg. NA260792 e percorreva la Via Rota, in Volla;
in tale occasione, veniva tamponato dal veicolo
RT tg. FM424NK, condotto da , il quale, procedendo a Persona_1 velocità sostenuta e non osservando la dovuta distanza di sicurezza, urtava da tergo l'autocarro, facendolo ribaltare, procurando lesioni personali al conducente ed ai passeggeri;
questi ultimi venivano dunque trasportati presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare, come da “Verbale Pronto Soccorso
2020032014” del 12/11/2020, nel quale i sanitari annotavano “incidente in strada”
e “Responsabilità terzi: si”.
1 6 Controparte_4
N R G TT GI RE Orbene, come anticipato, la dinamica del sinistro come appena ricostruita a risulta corroborata anche dalle testimonianze rese da e MO
, della cui attendibilità non è sorto motivo di dubitare. Testimone_2
Più precisamente, riferiva: “i fatti sono accaduti il 12/11/2020, MO intorno alle 10 di mattina circa. Io mi trovavo da solo a bordo della mia auto, che è una
AN (…) stavo percorrendo una strada statale a doppia corsia che si trova nel Comune di
Napoli e che stavo percorrendo verso Volla;
in queste circostanze vidi un'auto modello RT, la quale procedeva nel mio stesso senso di marcia, un paio di macchine davanti a me, la quale fece un sorpasso e nel rientrare dal sorpasso colpì con il suo lato anteriore destro il lato posteriore sinistro di un'Ape Car che stava procedendo anch'essa nella medesima direzione di marcia;
dopo l'impatto l'Ape Car si capovolse sul suo lato destro e anche la RT si ribaltò. (…) dopo il fatto accostai e scesi per prestare soccorso alle persone coinvolte nell'incidente; vidi che a bordo dell'Ape Car, vi erano tre persone (…); le persone erano coscienti, ma la persona che appariva in più gravi condizioni era un ragazzo che si trovava a bordo dell'Ape Car, il quale presentava il braccio penzoloni” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 23/11/2023).
A sua volta, il teste , pur non avendo visto con precisione i Testimone_2 punti di impatto - in quanto la visuale gli era ostruita dalle auto che lo precedevano - riferiva di aver visto la RT colpire il veicolo attoreo, impatto in seguito al quale entrambe le vetture si ribaltavano;
il riferiva altresì Tes_2 che sul “furgone” viaggiavano tre persone, una delle quali aveva un “braccio appeso”
(cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 23/11/2023).
In definitiva, deve ritenersi che i testi siano stati sufficientemente precisi e concordi nel ricostruire la dinamica dell'evento de quo, offrendo una versione dei fatti sostanzialmente sovrapponibile a quanto dedotto in citazione e riferendo adeguatamente in merito alle circostanze di tempo e luogo in cui l'evento si è verificato, alla posizione dei veicoli, ai punti d'urto tra gli stessi e alle lesioni subite dall'attore.
L'effettivo verificarsi dell'evento dedotto trova ulteriormente conferma nel verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto, i quali, nella sezione relativa alla “dinamica” riportavano che “relativamente a quanto ricostruito e dalle dichiarazioni
1 7 Controparte_4
N R G TT GI RE rese dalle parti, l'incidente verosimilmente si è svolto con la seguente dinamica: il conducente del veicolo “A” (RT) proveniente da Casoria in direzione di Cercola, arrivato all'altezza del km 30+VIII, nella corsia di marcia, intraprendeva spostamento sulla corsia di sorpasso per superare il veicolo “B” (Ape Piaggio) che lo precedeva nella corsia di marcia, impattando il lato posteriore sinistro del Motocarro, provocandone il ribaltamento sul lato destro nella stessa corsia. In conseguenza all'impatto, perdeva quindi il controllo del veicolo e si ribaltava anch'esso pochi metri più avanti, come si evince dall'allegato fascicolo fotografico” (cfr. all. 3 della comparsa di costituzione).
Acclarato l'effettivo verificarsi del fatto storico oggetto della lite, in base all'esame delle risultanze probatorie agli atti, la responsabilità del sinistro va attribuita al conducente dell'autoveicolo RT ForFour, il quale tentava un sorpasso senza prima accertarsi che fosse possibile compiere la manovra in condizioni di totale sicurezza. A tal riguardo, come emerso in sede di escussione testimoniale e come d'altronde si evince anche dal verbale redatto dalle autorità, pare evidente la violazione dell'art. 148 del Codice della strada, norma che impone al conducente di accertarsi preventivamente “a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
(…)
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono
l'utente da sorpassare”.
Per contro, dall'esame del quadro istruttorio nulla emergeva in ordine ad una eventuale condotta di guida imprudente o imperita addebitabile all'attore, il quale nulla poteva fare per evitare l'impatto, considerato che l'Ape Car viaggiava nella propria corsia di pertinenza quando il veicolo danneggiante è sopraggiunto da tergo a velocità sostenuta.
D'altro canto, è rimasto completamente sfornito di prova l'assunto secondo cui il “si spostava improvvisamente verso il centro della carreggiata”, come pure Pt_1 asserito dalla Società convenuta, non essendo tale assunto confortato da alcun altro elemento probatorio concreto rinvenibile negli atti di causa.
1 8 Controparte_4
N R G TT GI RE Deve tuttavia trovare accoglimento l'eccezione di corresponsabilità formulata dalla ai sensi dell'art. 1227 c.c. CP_1
In proposito, la convenuta Compagnia ha correttamente evidenziato che dal verbale redatto dalle Autorità intervenute si evince che al veniva Pt_1 comminata una sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 169, co. 2, del
Codice della strada, a mente del quale “il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione”. Più precisamente, gli Agenti verbalizzanti accertavano che il veicolo attoreo “trasportava complessivamente n°2
(due) persone, superando così di 1 (uno) il numero indicato sulla carta di circolazione” (cfr. all. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
In proposito, risulta senz'altro ravvisabile un concorso colposo nella condotta del conducente dell'autocarro, e segnatamente nella decisione di trasportare a bordo dello stesso un numero di persone maggiore rispetto a quello per cui il veicolo era omologato. Verosimilmente, infatti, il maggior numero di passeggeri, con il correlativo maggior peso/carico, ha contribuito, sia pur parzialmente, alla minore aderenza del veicolo e, conseguentemente, alla perdita di controllo e al ribaltamento del medesimo in seguito all'urto da tergo.
In altri termini, l'attore, facendo salire a bordo più passeggeri rispetto a quelli per il cui trasporto il veicolo è stato progettato, si è consapevolmente esposto al rischio di una riduzione della manovrabilità e stabilità dell'autocarro, nonché di un potenziale aggravamento delle conseguenze lesive in caso di sinistro.
In applicazione della regola di cui al richiamato art. 1227, co. 1, c.c., pertanto, appare opportuno quantificare l'incidenza di tale condotta nella misura del 20%, sicché il risarcimento dovuto andrà ridotto della medesima misura percentuale.
Così determinata tra le parti la ripartizione della responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento de quo, si rende a questo punto necessario provvedere alla liquidazione dei danni patiti dall'attore - così come dimostrati dalla documentazione medica versata in atti - cui si procederà sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU Dott. , certamente condivisibili Persona_2
1 9 Controparte_4
N R G TT GI RE in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. Il
Consulente ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame clinico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico.
Dall'indagine tecnica svolta possono quindi trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra la dinamica del sinistro e la verificazione dei fatti, avendo l'Ausiliario accertato che “la causa delle lesioni è da riportare all'incidente per cui è causa”
e che “le lesioni riportate (…) sono compatibili con la dinamica dell'incidente” (cfr. p. 6 della CTU).
Orbene, circa il danno risarcibile, deve ritenersi, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in Giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia,
l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in una ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, si rileva che parte attrice ha richiesto in via assolutamente generica il risarcimento del “danno esistenziale”, senza tuttavia nulla allegare né dimostrare in merito, neppure in via soltanto presuntiva.
Ne consegue che alcuna personalizzazione andrà riconosciuta, posto che l'Ausiliario ha già opportunamente quantificato il danno biologico patito in misura tale da ristorare adeguatamente ogni pregiudizio di natura non patrimoniale sofferto dall'attrice in conseguenza del sinistro de quo.
Venendo allora alla quantificazione del danno, dall'espletata CTU si evince che le conseguenze derivate dall'evento sono quantificabili in un grado di invalidità permanente del 8%, a titolo di danno biologico permanente, ITP al 75% per giorni 30, ITP al 50% per giorni 30 ed ITP al 25% per giorni 30.
Quanto alle modalità di calcolo, trattandosi nel caso di specie di danno biologico quantificabile in misura inferiore al 10%, va fatta applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/05), nella loro versione più recente, aggiornata con D.M. del 16 luglio 2024.
Tanto premesso, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni
31) e delle risultanze della richiamata CTU, andranno riconosciuti in favore del
€ 14.243,60 per l'8% di invalidità permanente, € 1.242,90 per 30 giorni di Pt_1
ITP al 75%, € 828,60 per 30 giorni di ITP al 50% ed € 414,30 per 30 giorni di
ITP al 25%, il tutto per complessivi € 16.729,40.
Come anticipato, tale somma, in applicazione del concorso di colpa ravvisato nella condotta dell'attore, andrà ridotta nella misura del 20%, sicché il residuo effettivamente dovuto è pari ad € 13.383,52.
Per quanto riguarda poi le richieste di rivalutazione monetaria ed interessi, va precisato, quanto alla prima, che i danni sono già stati liquidati all'attualità tramite l'applicazione delle più recenti tabelle a disposizione;
con riferimento alla seconda, invece, si osserva che nella liquidazione del danno causato da
1 11 Controparte_4
N R G TT GI RE illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. ex multis, Cass., S.U., 1712/95, nonché Cass. n. 2796/00).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale ritiene equo riconoscere in capo agli attori altresì gli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso (12/11/2020), sull'importo risarcitorio innanzi riconosciuto, devalutato all'epoca del sinistro, facendo applicazione dell'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), e, quindi, anno per anno, ogni successivo 23 dicembre e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione
1 12 Controparte_4
N R G TT GI RE della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. n. 13470/99; Cass. n. 4030/98).
Le somme innanzi indicate vanno poste, in solido, a carico del proprietario del veicolo danneggiante, e del suo Assicuratore, Controparte_3
Controparte_1
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del decisum, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/14 e s.m.i.,
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6189/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente tra Parte_1 [...] ed ogni contraria istanza CP_1 Controparte_3 disattesa così provvede:
1. accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea e per l'effetto:
2. condanna in solido ed Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_3 tempore, al pagamento, in favore di della complessiva somma Parte_1 di € 13.383,52, oltre interessi al tasso legale dalla data del presente provvedimento e sino all'effettivo soddisfo;
3. condanna in solido ed Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_3 tempore, al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 264,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
4. pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, in solido a carico di d Controparte_1 [...]
1 13 Controparte_6
N R G TT
[...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_7 tempore.
Così deciso in Aversa, il 21/01/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
1 14 Parte_1 Controparte_4
N R G TT GI RE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
+1 10 Controparte_4 CP_4
N R G TT. GI RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6189/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE
PERSONALE, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/09/1989, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli (NA), alla Via Mario Gigante n. 90, presso lo studio dell'Avv.
Capodanno Vincenzo (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
p. iva ), con sede in Roma (RM), Controparte_1 P.IVA_1 al Viale Cesare Pavese n. 385, in persona del procuratore Dott. , Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Michelangelo Schipa n. 115, presso lo studio dell'Avv. Siciliano Giovanni (C.F. ), che C.F._3 la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ
(p. iva ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Caivano (NA), alla Via
Vittorio Imbriani n. 25;
CONVENUTO CONTUMACE
1 1 Controparte_4
N R G TT GI RE CONCLUSIONI
All'udienza del 30/10/2024, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Controparte_1
e esponeva che:
[...] Controparte_3 Parte_1
- in data 12/11/2020, alle ore 09:45 circa, il si trovava in Volla, alla Pt_1
Via Rota, in qualità di conducente dell'autocarro Ape Piaggio tg.
NA260792, di proprietà di scoperto da assicurazione CP_5 per la RCA;
- in tale occasione, l'istante veniva tamponato da tergo dal veicolo RT tg. FM424NK, assicurato per la RCA con la condotto da CP_1
; Persona_1
- nel sinistro, l'attore riportava lesioni personali, come da referto del P.O.
Ospedale del Mare di Napoli;
- sui luoghi intervenivano i Carabinieri di Cercola, i quali redigevano apposito verbale e allertavano il 118, che tuttavia tardava ad intervenire, per cui gli infortunati venivano trasportati in ospedale dai passanti;
- il danno biologico patito dall'attore è quantificabile nella misura del 9%, oltre invalidità temporanea;
- la responsabilità del sinistro va addebitata in via esclusiva al conducente della RT.
Ciò premesso, chiedeva all'adito Tribunale di:
a) “dichiarare ammissibile, proponibile e fondata la presente domanda in fatto ed in diritto;
b) dichiararsi pertanto il convenuto all'integrale risarcimento di tutti i danni riportati
1
2 Controparte_4
N R G TT GI RE dall'istante e per l'effetto,
c) condannare il convenuto al risarcimento in favore del veicolo dell'istante di tutti i danni riportati a seguito del sinistro in premessa, quantificati in Euro 26.000,00 o in quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudice adito riterrà equa e congrua, il tutto oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate secondo i predetti indici (cfr.: Cass. 2796/00 in
Giust. Civ. Mass. 200, 564; Cass. Civ. 10043 in Giust. Civ. Mass. 2000, 1667) dall'evento al soddisfo;
d) condannare comunque la Società convenuta, al pagamento delle spese, dei diritti e competenze del giudizio, oltre accessori (12,5% ex art. 14 L.P.) C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario, in sentenza esecutiva ex lege”.
Con comparsa del 19/11/2021 si costituiva nel giudizio la Controparte_1
deducendo che:
[...]
- la domanda attorea è improcedibile per violazione degli artt. 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/05;
- la domanda è altresì nulla per vizi dell'editio actionis ai sensi degli artt. 163
e 164 c.p.c.;
- nel merito, la ricostruzione attorea è sconfessata dal verbale redatto dai
Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Giudice di:
1) “Rigettare la domanda avversa per improponibilità, improcedibilità, inammissibilità
e/o nullità e comunque per mancata prova della legittimazione delle parti;
2) Rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
3) Condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge”.
All'udienza del 19/09/2022, rilevata la mancata costituzione della
[...]
il Giudice ne dichiarava la contumacia, assegnando alle parti i Controparte_3 termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Escussi i testi indicati dall'attrice ed espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio
RUSSO 1 3 CP_4 Controparte_4
N.R.G TT GI RE medico-legale, all'udienza del 30/10/2024 il Giudice riservava la causa in decisione.
1. Questioni preliminari.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
"petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del
"thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (cfr. Cass. n. 17023/03).
1 4 Controparte_4
N R G TT GI RE Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass. n. 17408/12).
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda, sollevata dalla convenuta per la Controparte_1 presunta violazione dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.
Secondo la ricostruzione della Compagnia, la richiesta di risarcimento inviata dall'attore all'Assicuratrice non soddisferebbe i requisiti richiesti dalla norma adesso richiamata poiché priva “dell'indicazione delle modalità con le quali sarebbe avvenuto l'asserito incidente e con le quali l'istante avrebbe subito le lesioni per le quali ha chiesto il ristoro, nonché della documentazione medica” (cfr. p. 3 della comparsa conclusionale di parte convenuta).
A ben vedere, tuttavia, la richiesta risarcitoria inviata a mezzo PEC contiene tutti gli elementi appena citati, riportando espressamente che “il conducente dell'auto
RT nel circolare ad elevata velocità tamponava violentemente l'autocarro Piaggio Ape, facendolo capovolgere ripetutamente unitamente al conducente e ai terzi trasportati” e che “nel suddetto incidente anche il terzo trasportato (…) riportava “frattura diastasata Parte_1 del terzo medio radio sn. Contusioni multiple.s”; le lesioni sono tutte regolarmente refertate presso l'Ospedale del Mare di Napoli”, referto che risulta allegato alla PEC in questione (cfr. mail dell'11/02/2021).
Ad ogni modo, anche a voler ritenere insufficiente la documentazione prodotta dall'attore in sede di messa in mora, va comunque evidenziato che il comma quinto della richiamata disposizione sancisce che “in caso di richiesta incompleta
l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni”.
1 5 Controparte_4
N R G TT GI RE Nel caso di specie, la convenuta non ha in alcun modo dimostrato - né tantomeno dedotto - di aver mai inviato al alcuna richiesta in tal senso, Pt_1 sicché l'eccezione va senz'altro respinta.
Analogamente deve concludersi a proposito dell'ulteriore censura sollevata dalla
Compagnia, la quale eccepiva la carenza di prova della proprietà del veicolo asseritamente responsabile dell'evento.
In realtà, oltre alla visura PRA prodotta da parte attrice, è la stessa convenuta ad aver versato in atti il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo teatro del sinistro, nel quale è riportato che il veicolo “RT tipo ForFour” è “di proprietà di ”, per cui non è revocabile in dubbio che, ai fini Controparte_3 della legittimazione passiva, la controversia sia stata correttamente incardinata nei confronti del proprietario del veicolo civilmente responsabile e del suo assicuratore.
2. Sul merito.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni di cui appresso si dirà.
Dalla produzione documentale acclusa all'atto introduttivo, ed in particolare dal referto di Pronto Soccorso e dalla documentazione sanitaria, nonché dal tenore delle dichiarazioni testimoniali rilasciata nel corso dell'istruttoria espletata, si apprende che, nelle condizioni di tempo e luogo indicate in citazione, l'attore viaggiava quale conducente a bordo dell'autocarro Ape Piaggio tg. NA260792 e percorreva la Via Rota, in Volla;
in tale occasione, veniva tamponato dal veicolo
RT tg. FM424NK, condotto da , il quale, procedendo a Persona_1 velocità sostenuta e non osservando la dovuta distanza di sicurezza, urtava da tergo l'autocarro, facendolo ribaltare, procurando lesioni personali al conducente ed ai passeggeri;
questi ultimi venivano dunque trasportati presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare, come da “Verbale Pronto Soccorso
2020032014” del 12/11/2020, nel quale i sanitari annotavano “incidente in strada”
e “Responsabilità terzi: si”.
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N R G TT GI RE Orbene, come anticipato, la dinamica del sinistro come appena ricostruita a risulta corroborata anche dalle testimonianze rese da e MO
, della cui attendibilità non è sorto motivo di dubitare. Testimone_2
Più precisamente, riferiva: “i fatti sono accaduti il 12/11/2020, MO intorno alle 10 di mattina circa. Io mi trovavo da solo a bordo della mia auto, che è una
AN (…) stavo percorrendo una strada statale a doppia corsia che si trova nel Comune di
Napoli e che stavo percorrendo verso Volla;
in queste circostanze vidi un'auto modello RT, la quale procedeva nel mio stesso senso di marcia, un paio di macchine davanti a me, la quale fece un sorpasso e nel rientrare dal sorpasso colpì con il suo lato anteriore destro il lato posteriore sinistro di un'Ape Car che stava procedendo anch'essa nella medesima direzione di marcia;
dopo l'impatto l'Ape Car si capovolse sul suo lato destro e anche la RT si ribaltò. (…) dopo il fatto accostai e scesi per prestare soccorso alle persone coinvolte nell'incidente; vidi che a bordo dell'Ape Car, vi erano tre persone (…); le persone erano coscienti, ma la persona che appariva in più gravi condizioni era un ragazzo che si trovava a bordo dell'Ape Car, il quale presentava il braccio penzoloni” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 23/11/2023).
A sua volta, il teste , pur non avendo visto con precisione i Testimone_2 punti di impatto - in quanto la visuale gli era ostruita dalle auto che lo precedevano - riferiva di aver visto la RT colpire il veicolo attoreo, impatto in seguito al quale entrambe le vetture si ribaltavano;
il riferiva altresì Tes_2 che sul “furgone” viaggiavano tre persone, una delle quali aveva un “braccio appeso”
(cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 23/11/2023).
In definitiva, deve ritenersi che i testi siano stati sufficientemente precisi e concordi nel ricostruire la dinamica dell'evento de quo, offrendo una versione dei fatti sostanzialmente sovrapponibile a quanto dedotto in citazione e riferendo adeguatamente in merito alle circostanze di tempo e luogo in cui l'evento si è verificato, alla posizione dei veicoli, ai punti d'urto tra gli stessi e alle lesioni subite dall'attore.
L'effettivo verificarsi dell'evento dedotto trova ulteriormente conferma nel verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto, i quali, nella sezione relativa alla “dinamica” riportavano che “relativamente a quanto ricostruito e dalle dichiarazioni
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N R G TT GI RE rese dalle parti, l'incidente verosimilmente si è svolto con la seguente dinamica: il conducente del veicolo “A” (RT) proveniente da Casoria in direzione di Cercola, arrivato all'altezza del km 30+VIII, nella corsia di marcia, intraprendeva spostamento sulla corsia di sorpasso per superare il veicolo “B” (Ape Piaggio) che lo precedeva nella corsia di marcia, impattando il lato posteriore sinistro del Motocarro, provocandone il ribaltamento sul lato destro nella stessa corsia. In conseguenza all'impatto, perdeva quindi il controllo del veicolo e si ribaltava anch'esso pochi metri più avanti, come si evince dall'allegato fascicolo fotografico” (cfr. all. 3 della comparsa di costituzione).
Acclarato l'effettivo verificarsi del fatto storico oggetto della lite, in base all'esame delle risultanze probatorie agli atti, la responsabilità del sinistro va attribuita al conducente dell'autoveicolo RT ForFour, il quale tentava un sorpasso senza prima accertarsi che fosse possibile compiere la manovra in condizioni di totale sicurezza. A tal riguardo, come emerso in sede di escussione testimoniale e come d'altronde si evince anche dal verbale redatto dalle autorità, pare evidente la violazione dell'art. 148 del Codice della strada, norma che impone al conducente di accertarsi preventivamente “a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
(…)
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono
l'utente da sorpassare”.
Per contro, dall'esame del quadro istruttorio nulla emergeva in ordine ad una eventuale condotta di guida imprudente o imperita addebitabile all'attore, il quale nulla poteva fare per evitare l'impatto, considerato che l'Ape Car viaggiava nella propria corsia di pertinenza quando il veicolo danneggiante è sopraggiunto da tergo a velocità sostenuta.
D'altro canto, è rimasto completamente sfornito di prova l'assunto secondo cui il “si spostava improvvisamente verso il centro della carreggiata”, come pure Pt_1 asserito dalla Società convenuta, non essendo tale assunto confortato da alcun altro elemento probatorio concreto rinvenibile negli atti di causa.
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N R G TT GI RE Deve tuttavia trovare accoglimento l'eccezione di corresponsabilità formulata dalla ai sensi dell'art. 1227 c.c. CP_1
In proposito, la convenuta Compagnia ha correttamente evidenziato che dal verbale redatto dalle Autorità intervenute si evince che al veniva Pt_1 comminata una sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 169, co. 2, del
Codice della strada, a mente del quale “il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione”. Più precisamente, gli Agenti verbalizzanti accertavano che il veicolo attoreo “trasportava complessivamente n°2
(due) persone, superando così di 1 (uno) il numero indicato sulla carta di circolazione” (cfr. all. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
In proposito, risulta senz'altro ravvisabile un concorso colposo nella condotta del conducente dell'autocarro, e segnatamente nella decisione di trasportare a bordo dello stesso un numero di persone maggiore rispetto a quello per cui il veicolo era omologato. Verosimilmente, infatti, il maggior numero di passeggeri, con il correlativo maggior peso/carico, ha contribuito, sia pur parzialmente, alla minore aderenza del veicolo e, conseguentemente, alla perdita di controllo e al ribaltamento del medesimo in seguito all'urto da tergo.
In altri termini, l'attore, facendo salire a bordo più passeggeri rispetto a quelli per il cui trasporto il veicolo è stato progettato, si è consapevolmente esposto al rischio di una riduzione della manovrabilità e stabilità dell'autocarro, nonché di un potenziale aggravamento delle conseguenze lesive in caso di sinistro.
In applicazione della regola di cui al richiamato art. 1227, co. 1, c.c., pertanto, appare opportuno quantificare l'incidenza di tale condotta nella misura del 20%, sicché il risarcimento dovuto andrà ridotto della medesima misura percentuale.
Così determinata tra le parti la ripartizione della responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento de quo, si rende a questo punto necessario provvedere alla liquidazione dei danni patiti dall'attore - così come dimostrati dalla documentazione medica versata in atti - cui si procederà sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU Dott. , certamente condivisibili Persona_2
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N R G TT GI RE in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. Il
Consulente ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame clinico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico.
Dall'indagine tecnica svolta possono quindi trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra la dinamica del sinistro e la verificazione dei fatti, avendo l'Ausiliario accertato che “la causa delle lesioni è da riportare all'incidente per cui è causa”
e che “le lesioni riportate (…) sono compatibili con la dinamica dell'incidente” (cfr. p. 6 della CTU).
Orbene, circa il danno risarcibile, deve ritenersi, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in Giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia,
l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in una ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, si rileva che parte attrice ha richiesto in via assolutamente generica il risarcimento del “danno esistenziale”, senza tuttavia nulla allegare né dimostrare in merito, neppure in via soltanto presuntiva.
Ne consegue che alcuna personalizzazione andrà riconosciuta, posto che l'Ausiliario ha già opportunamente quantificato il danno biologico patito in misura tale da ristorare adeguatamente ogni pregiudizio di natura non patrimoniale sofferto dall'attrice in conseguenza del sinistro de quo.
Venendo allora alla quantificazione del danno, dall'espletata CTU si evince che le conseguenze derivate dall'evento sono quantificabili in un grado di invalidità permanente del 8%, a titolo di danno biologico permanente, ITP al 75% per giorni 30, ITP al 50% per giorni 30 ed ITP al 25% per giorni 30.
Quanto alle modalità di calcolo, trattandosi nel caso di specie di danno biologico quantificabile in misura inferiore al 10%, va fatta applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/05), nella loro versione più recente, aggiornata con D.M. del 16 luglio 2024.
Tanto premesso, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni
31) e delle risultanze della richiamata CTU, andranno riconosciuti in favore del
€ 14.243,60 per l'8% di invalidità permanente, € 1.242,90 per 30 giorni di Pt_1
ITP al 75%, € 828,60 per 30 giorni di ITP al 50% ed € 414,30 per 30 giorni di
ITP al 25%, il tutto per complessivi € 16.729,40.
Come anticipato, tale somma, in applicazione del concorso di colpa ravvisato nella condotta dell'attore, andrà ridotta nella misura del 20%, sicché il residuo effettivamente dovuto è pari ad € 13.383,52.
Per quanto riguarda poi le richieste di rivalutazione monetaria ed interessi, va precisato, quanto alla prima, che i danni sono già stati liquidati all'attualità tramite l'applicazione delle più recenti tabelle a disposizione;
con riferimento alla seconda, invece, si osserva che nella liquidazione del danno causato da
1 11 Controparte_4
N R G TT GI RE illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. ex multis, Cass., S.U., 1712/95, nonché Cass. n. 2796/00).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale ritiene equo riconoscere in capo agli attori altresì gli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso (12/11/2020), sull'importo risarcitorio innanzi riconosciuto, devalutato all'epoca del sinistro, facendo applicazione dell'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), e, quindi, anno per anno, ogni successivo 23 dicembre e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione
1 12 Controparte_4
N R G TT GI RE della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. n. 13470/99; Cass. n. 4030/98).
Le somme innanzi indicate vanno poste, in solido, a carico del proprietario del veicolo danneggiante, e del suo Assicuratore, Controparte_3
Controparte_1
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del decisum, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/14 e s.m.i.,
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6189/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente tra Parte_1 [...] ed ogni contraria istanza CP_1 Controparte_3 disattesa così provvede:
1. accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea e per l'effetto:
2. condanna in solido ed Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_3 tempore, al pagamento, in favore di della complessiva somma Parte_1 di € 13.383,52, oltre interessi al tasso legale dalla data del presente provvedimento e sino all'effettivo soddisfo;
3. condanna in solido ed Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_3 tempore, al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 264,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
4. pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, in solido a carico di d Controparte_1 [...]
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N R G TT
[...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_7 tempore.
Così deciso in Aversa, il 21/01/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
1 14 Parte_1 Controparte_4
N R G TT GI RE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
+1 10 Controparte_4 CP_4
N R G TT. GI RE