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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 11542 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv. GIUGNO ALESSIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVAN) CP_1
resistente
◊
All'udienza del 03/10/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
In accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara che Parte_1
possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento all'assegno mensile di assistenza e dello status portatore di disabilità grave ex art. 3 comma 3 l.104/92
CP_ dalla data della domanda amministrativa (14.02.22). Condanna l al pagamento
Tribunale di Palermo sez. Lavoro delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessive €.3.500,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. se dovuta e C.P.A.,
disponendone la distrazione in favore dell'Avv. to Giugno Alessia. Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso depositato il 24.03.2023, parte ricorrente in contraddittorio con l proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire del diritto all'assegno mensile di assistenza e portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 l.104/92. Il c.t.u.
nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare di detta previdenza.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
31/07/2024 , proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento delle predette prestazioni .
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del la causa è stata decisa come da dispositivo che precede.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire del all'assegno mensile di assistenza e dello status portatore di disabilità grave ex art. 3 comma 3 l.104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (14.02.22)..
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Le suddette conclusioni, differenti da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto maggiormente convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati.
Conseguentemente la opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, l va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali in favore di parte ricorrente, che si liquidano e distraggono come da dispositivo.
CP_ Vanno definitivamente poste a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già
liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 3.10.2025
IL GIUDICE
AN DI
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 11542 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv. GIUGNO ALESSIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVAN) CP_1
resistente
◊
All'udienza del 03/10/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
In accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara che Parte_1
possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento all'assegno mensile di assistenza e dello status portatore di disabilità grave ex art. 3 comma 3 l.104/92
CP_ dalla data della domanda amministrativa (14.02.22). Condanna l al pagamento
Tribunale di Palermo sez. Lavoro delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessive €.3.500,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. se dovuta e C.P.A.,
disponendone la distrazione in favore dell'Avv. to Giugno Alessia. Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso depositato il 24.03.2023, parte ricorrente in contraddittorio con l proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire del diritto all'assegno mensile di assistenza e portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 l.104/92. Il c.t.u.
nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare di detta previdenza.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
31/07/2024 , proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento delle predette prestazioni .
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del la causa è stata decisa come da dispositivo che precede.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire del all'assegno mensile di assistenza e dello status portatore di disabilità grave ex art. 3 comma 3 l.104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (14.02.22)..
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Le suddette conclusioni, differenti da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto maggiormente convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati.
Conseguentemente la opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, l va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali in favore di parte ricorrente, che si liquidano e distraggono come da dispositivo.
CP_ Vanno definitivamente poste a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già
liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 3.10.2025
IL GIUDICE
AN DI
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro