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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8735 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 26 novembre 2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. lavoro 10275 dell'anno 2024
tra
, c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Albora ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sorrento (NA) alla via degli Aranci 77 ,come da atti RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. rappresentata e difesa dall'avv. Saverio MARRONE e con esso elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387 RESISTENTE
avente ad oggetto: risarcimento danni da usura psicofisica
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO
Il ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere dipendente della convenuta con l'inquadramento e con le mansioni rispettivamente indicati. Deducono di aver sempre svolto attività lavorativa ben oltre il limite massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento, pari, rispettivamente, a 150 ore ogni 26 settimane consecutive e 250 ore annue ex art.5 comma 3 D.Lgs.n.66/2003 fino al 31/12/2015. Asserisce che la prestazione lavorativa straordinaria esorbiti in maniera significativa ed importante i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che si sia protratta per un lungo arco temporale tale da aver procurato al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico. Richiama gli orientamenti giurisprudenziali di merito e legittimità, secondo cui l'esistenza di tale danno è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione del quantum, ossia del suo ammontare concreto, occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva, sicché ritengono equo un risarcimento parametrato alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario diurno, pari al 10% della retribuzione oraria ordinaria. Chiede pertanto accertare il proprio diritto al risarcimento del danno, con condanna della resistente al pagamento, per tale causale, degli importi specificati nelle conclusioni cui al ricorso, o delle diverse somme ritenute eque.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA
Si è costituita la società convenuta, resistendo al giudizio e deducendo l'infondatezza delle avverse pretese. Deduce, nel merito, che il periodo oggetto del ricorso è stato caratterizzato da una significativa carenza di personale, per motivi noti, quali il blocco delle assunzioni disposto dal Socio unico pubblico – Regione Campania - e la situazione economico-finanziaria dell'azienda caratterizzata da crisi, tanto da dover rendere necessaria l'approvazione di normativa ad hoc, sicché il ricorso alle prestazioni straordinarie è risultato l'unico strumento atto a garantire l'attività di copertura dei turni indispensabili all'esercizio ferroviario. Deduce, quindi, che le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal ricorrente non rientrano nella fattispecie disciplinata dalla normativa invocata e, in ogni caso, il lamentato pregiudizio risulta essere privo di elementi probatori. Eccepisce inoltre la prescrizione quinquennale ovvero decennale della pretesa azionata, per cui la pretesa creditoria dell'istante dovrebbe essere limitata al solo periodo maggio 2019-31.01.2022, non essendovi altro atto interruttivo della prescrizione antecedente alla notificazione del ricorso. Contesta la quantificazione del danno formulata in ricorso, perché ritenuta arbitrariamente riferita alla intera retribuzione oraria dovuta per lo straordinario e non alla sola maggiorazione oraria spettante e formula pertanto propri conteggi alternativi. Chiede pertanto rigettare il ricorso e, in subordine, quantificare il danno nelle misure inferiori a quelle richieste secondo i criteri di cui sopra.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituito il contraddittorio tra le parti, sentite le parti e ritenuto la causa matura per la decisone, la stessa è stata rinviata per la discussione. All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa come da presente sentenza. Si ritiene di condividere l'orientamento già espresso da altri giudici della sezione, richiamato nei precedenti depositati in atti, in particolare per quanto concerne le contestazioni formulate dalla difesa della resistente circa il criterio dii liquidazione del danno eventualmente ritenuto sussistente. Richiamato il quadro normativo di riferimento della fattispecie in esame circa i limiti allo svolgimento del lavoro straordinario posti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66\2003 nonché dalle disposizioni contenute nel CCNL di settore ( Autoferrotranvieri), in particolare dall'art. 28, comma 2, second cui “ In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27.” e ritenuto che i ricorrenti hanno versato agli atti le buste paga per ciascun anno per il quale è stato richiesto il riconoscimento del danno, elaborando il rispettivo conteggio sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno in cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario tenuto conto delle prescrizioni della normativa contrattuale, così fornendo la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, senza specifica contestazione della controparte sulla entità di tale prestazione di lavoro resa in eccedenza ai limiti sopra citati, devono essere richiamate le motivazioni espresse dal Giudice Bonfiglio, nei precedenti in atti, la quale scrive in maniera pienamente condivisibile che “ In punto di diritto va evidenziato come la Corte di cassazione, con diverse pronunce (cfr ordinanze nn. 26450/21, 12538/19, 12540/19, 14710/15, 11581/14) abbia affermato il principio secondo il quale la prestazione lavorativa straordinaria che supera «di gran lunga» i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si protrae «per diversi anni», cagiona al lavoratore un «danno da usura psico– fisica», di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, dimostrato dalla stessa abnormità della prestazione di lavoro – desumibile dal «numero delle ore straordinarie svolte» e dal «periodo di riferimento» – la cui sussistenza deve ritenersi presunta nell'an, in quanto «lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.», mentre per la quantificazione del danno risarcibile occorre valutare la «gravità della prestazione» e le «indicazioni della disciplina collettiva». Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi” (Cass. 12538/2019). Pertanto, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come
“abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali. Secondo i principi enunciati dalla Corte di cassazione, deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti al risarcimento del «danno da usura psico– fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti». La Corte di cassazione con le richiamate pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”. Tali motivazioni sono pienamente utilizzabili nel caso in esame, in cui deve ritenersi dimostrato il danno da usura psicofisica nello svolgimento del lavoro straordinario in eccedenza ai limiti, per il numero di ore documentato e per l'intero periodo temporale considerato, che raggiunge anche i dieci anni consecutivi, tale da qualificare come abnorme la prestazione lavorativa e tale da renderla causa della lesione della sfera non patrimoniale dei lavoratori, nel conseguente diritto all' integrità della vita psicofisica, familiare e sociale. Il criterio di quantificazione del danno va individuato in una percentuale dell'importo richiesto da ciascun ricorrente, secondo le statuizioni anche di altri giudici della sezione, conformi al precedente sopra richiamato, tenuto conto che il criterio di cui al ricorso introduttivo che si fonda sul parametro dell'intera paga base maggiorata secondo le percentuali di contratto non appare equo per eccesso, nonché dovendosi valorizzare anche la portata dell'accordo sindacale, intervenuto in data 11.3.2024 tra l'azienda e i rappresentato dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio
- che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata , ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti. Deve ritenersi in particolare che appare equo considerare che la percentuale predetta varia in ragione del differente numero di ore eccedenti il limite dello straordinario rispettivamente risultanti lavorate, dovendosi maggiorare le percentuali in funzione della crescita del predetto numero di ore lavorate, tenuto conto che a tale aumento corrisponde indubbiamente un vulnus più grave del bene protetto – diritto ai riposi dei lavoratori tutelati dall'art. 36 comma 2 Cost.. Alla luce, pertanto, di ciò, si stima che, in generale, il criterio da adottarsi è quello in base al quale la percentuale è fissata nel 20% dell'importo richiesto, qualora le ore eccedenti risultino inferiori a 3000, mentre sarà pari al 25%, nel caso di ore eccedenti comprese tra 3000 e 5000 - e infine pari al 30%, in caso di ore eccedenti oltre le 5000. Nel caso in esame, si stima che per il ricorrente tale percentuale vada fissata nel 20% per il ricorrente-ore eccedenti inferiori a 3000( 1971,88, come indicato nei rispettivi atti delle parti)-. Tale percentuale va calcolata sull'importo complessivo desumibile dalle allegazioni e conteggi in relazione alla colonna Q- che implicitamente richiama la percentuale di cui all'accordo del 11.3.2024, non espressamente menzionato in memoria - , con la specificazione che la percentuale riconosciuta in questa sede è pari al 20% e non al 15% ivi considerato. L'importo ivi indicato di euro 3.954,73, corrispondente al 15% del totale, risulta pari a euro 26364,86, ove rapportato al 100%, ( 3954,73:15= x:100), sicchè spetta alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno l'importo di euro 5272,97 (pari al 20% di 26.364,86). Deve escludersi ogni rilievo alla prescrizione eccepita dalla resistente, dovendosi ritenere che il credito da risarcimento contrattuale, oggetto del presente ricorso, si ritiene sottoposto a prescrizione decennale e che la pretesa decorre dal 2016, deve ritenersi non ancora prescritto al momento dell'instaurazione del presente giudizio. In accoglimento del ricorso, parte resistente va condannata al pagamento degli importi specificati nel dispositivo in favore di ciascun ricorrente, per le causali di cui sopra. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, tenuto conto del valore degli importi riconosciuti, del tenore delle difese e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, così decide: accoglie parzialmente il ricorso proposto e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, del seguente importo di euro 5.272,97, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida che liquida in euro in euro 2.200,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 26/11/2025 Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo
tra
, c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Albora ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sorrento (NA) alla via degli Aranci 77 ,come da atti RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. rappresentata e difesa dall'avv. Saverio MARRONE e con esso elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387 RESISTENTE
avente ad oggetto: risarcimento danni da usura psicofisica
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO
Il ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere dipendente della convenuta con l'inquadramento e con le mansioni rispettivamente indicati. Deducono di aver sempre svolto attività lavorativa ben oltre il limite massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento, pari, rispettivamente, a 150 ore ogni 26 settimane consecutive e 250 ore annue ex art.5 comma 3 D.Lgs.n.66/2003 fino al 31/12/2015. Asserisce che la prestazione lavorativa straordinaria esorbiti in maniera significativa ed importante i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che si sia protratta per un lungo arco temporale tale da aver procurato al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico. Richiama gli orientamenti giurisprudenziali di merito e legittimità, secondo cui l'esistenza di tale danno è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione del quantum, ossia del suo ammontare concreto, occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva, sicché ritengono equo un risarcimento parametrato alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario diurno, pari al 10% della retribuzione oraria ordinaria. Chiede pertanto accertare il proprio diritto al risarcimento del danno, con condanna della resistente al pagamento, per tale causale, degli importi specificati nelle conclusioni cui al ricorso, o delle diverse somme ritenute eque.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA
Si è costituita la società convenuta, resistendo al giudizio e deducendo l'infondatezza delle avverse pretese. Deduce, nel merito, che il periodo oggetto del ricorso è stato caratterizzato da una significativa carenza di personale, per motivi noti, quali il blocco delle assunzioni disposto dal Socio unico pubblico – Regione Campania - e la situazione economico-finanziaria dell'azienda caratterizzata da crisi, tanto da dover rendere necessaria l'approvazione di normativa ad hoc, sicché il ricorso alle prestazioni straordinarie è risultato l'unico strumento atto a garantire l'attività di copertura dei turni indispensabili all'esercizio ferroviario. Deduce, quindi, che le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal ricorrente non rientrano nella fattispecie disciplinata dalla normativa invocata e, in ogni caso, il lamentato pregiudizio risulta essere privo di elementi probatori. Eccepisce inoltre la prescrizione quinquennale ovvero decennale della pretesa azionata, per cui la pretesa creditoria dell'istante dovrebbe essere limitata al solo periodo maggio 2019-31.01.2022, non essendovi altro atto interruttivo della prescrizione antecedente alla notificazione del ricorso. Contesta la quantificazione del danno formulata in ricorso, perché ritenuta arbitrariamente riferita alla intera retribuzione oraria dovuta per lo straordinario e non alla sola maggiorazione oraria spettante e formula pertanto propri conteggi alternativi. Chiede pertanto rigettare il ricorso e, in subordine, quantificare il danno nelle misure inferiori a quelle richieste secondo i criteri di cui sopra.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituito il contraddittorio tra le parti, sentite le parti e ritenuto la causa matura per la decisone, la stessa è stata rinviata per la discussione. All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa come da presente sentenza. Si ritiene di condividere l'orientamento già espresso da altri giudici della sezione, richiamato nei precedenti depositati in atti, in particolare per quanto concerne le contestazioni formulate dalla difesa della resistente circa il criterio dii liquidazione del danno eventualmente ritenuto sussistente. Richiamato il quadro normativo di riferimento della fattispecie in esame circa i limiti allo svolgimento del lavoro straordinario posti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66\2003 nonché dalle disposizioni contenute nel CCNL di settore ( Autoferrotranvieri), in particolare dall'art. 28, comma 2, second cui “ In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27.” e ritenuto che i ricorrenti hanno versato agli atti le buste paga per ciascun anno per il quale è stato richiesto il riconoscimento del danno, elaborando il rispettivo conteggio sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno in cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario tenuto conto delle prescrizioni della normativa contrattuale, così fornendo la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, senza specifica contestazione della controparte sulla entità di tale prestazione di lavoro resa in eccedenza ai limiti sopra citati, devono essere richiamate le motivazioni espresse dal Giudice Bonfiglio, nei precedenti in atti, la quale scrive in maniera pienamente condivisibile che “ In punto di diritto va evidenziato come la Corte di cassazione, con diverse pronunce (cfr ordinanze nn. 26450/21, 12538/19, 12540/19, 14710/15, 11581/14) abbia affermato il principio secondo il quale la prestazione lavorativa straordinaria che supera «di gran lunga» i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si protrae «per diversi anni», cagiona al lavoratore un «danno da usura psico– fisica», di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, dimostrato dalla stessa abnormità della prestazione di lavoro – desumibile dal «numero delle ore straordinarie svolte» e dal «periodo di riferimento» – la cui sussistenza deve ritenersi presunta nell'an, in quanto «lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.», mentre per la quantificazione del danno risarcibile occorre valutare la «gravità della prestazione» e le «indicazioni della disciplina collettiva». Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi” (Cass. 12538/2019). Pertanto, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come
“abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali. Secondo i principi enunciati dalla Corte di cassazione, deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti al risarcimento del «danno da usura psico– fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti». La Corte di cassazione con le richiamate pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”. Tali motivazioni sono pienamente utilizzabili nel caso in esame, in cui deve ritenersi dimostrato il danno da usura psicofisica nello svolgimento del lavoro straordinario in eccedenza ai limiti, per il numero di ore documentato e per l'intero periodo temporale considerato, che raggiunge anche i dieci anni consecutivi, tale da qualificare come abnorme la prestazione lavorativa e tale da renderla causa della lesione della sfera non patrimoniale dei lavoratori, nel conseguente diritto all' integrità della vita psicofisica, familiare e sociale. Il criterio di quantificazione del danno va individuato in una percentuale dell'importo richiesto da ciascun ricorrente, secondo le statuizioni anche di altri giudici della sezione, conformi al precedente sopra richiamato, tenuto conto che il criterio di cui al ricorso introduttivo che si fonda sul parametro dell'intera paga base maggiorata secondo le percentuali di contratto non appare equo per eccesso, nonché dovendosi valorizzare anche la portata dell'accordo sindacale, intervenuto in data 11.3.2024 tra l'azienda e i rappresentato dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio
- che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata , ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti. Deve ritenersi in particolare che appare equo considerare che la percentuale predetta varia in ragione del differente numero di ore eccedenti il limite dello straordinario rispettivamente risultanti lavorate, dovendosi maggiorare le percentuali in funzione della crescita del predetto numero di ore lavorate, tenuto conto che a tale aumento corrisponde indubbiamente un vulnus più grave del bene protetto – diritto ai riposi dei lavoratori tutelati dall'art. 36 comma 2 Cost.. Alla luce, pertanto, di ciò, si stima che, in generale, il criterio da adottarsi è quello in base al quale la percentuale è fissata nel 20% dell'importo richiesto, qualora le ore eccedenti risultino inferiori a 3000, mentre sarà pari al 25%, nel caso di ore eccedenti comprese tra 3000 e 5000 - e infine pari al 30%, in caso di ore eccedenti oltre le 5000. Nel caso in esame, si stima che per il ricorrente tale percentuale vada fissata nel 20% per il ricorrente-ore eccedenti inferiori a 3000( 1971,88, come indicato nei rispettivi atti delle parti)-. Tale percentuale va calcolata sull'importo complessivo desumibile dalle allegazioni e conteggi in relazione alla colonna Q- che implicitamente richiama la percentuale di cui all'accordo del 11.3.2024, non espressamente menzionato in memoria - , con la specificazione che la percentuale riconosciuta in questa sede è pari al 20% e non al 15% ivi considerato. L'importo ivi indicato di euro 3.954,73, corrispondente al 15% del totale, risulta pari a euro 26364,86, ove rapportato al 100%, ( 3954,73:15= x:100), sicchè spetta alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno l'importo di euro 5272,97 (pari al 20% di 26.364,86). Deve escludersi ogni rilievo alla prescrizione eccepita dalla resistente, dovendosi ritenere che il credito da risarcimento contrattuale, oggetto del presente ricorso, si ritiene sottoposto a prescrizione decennale e che la pretesa decorre dal 2016, deve ritenersi non ancora prescritto al momento dell'instaurazione del presente giudizio. In accoglimento del ricorso, parte resistente va condannata al pagamento degli importi specificati nel dispositivo in favore di ciascun ricorrente, per le causali di cui sopra. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, tenuto conto del valore degli importi riconosciuti, del tenore delle difese e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, così decide: accoglie parzialmente il ricorso proposto e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, del seguente importo di euro 5.272,97, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida che liquida in euro in euro 2.200,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 26/11/2025 Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo