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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile, nelle persone dei
Magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti civili riuniti n. 613/24, 624/24, 625/24, 626/24 aventi ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5378/23 emessa dal Tribunale di Salerno, depositata in data 28.11.23
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Macario e Parte_1
CE OL
Appellante
E
, rapp.ta e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c. Controparte_1
Appellante incidentale
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_2 Controparte_1
Appellante incidentale
E
Controparte_3
, in persona del Curatore, rapp.to e difeso
[...] dall'avv. Caterina Iannicelli
Appellante incidentale
E
1 , rapp.ta e difesa dagli avv.ti Alessandro Panico e CP_4
AR AG
Appellante incidentale
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Cristiani Controparte_5
Appellata
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Iannicelli CP_6
Appellata
E
Controparte_7
Appellato contumace
Conclusioni: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'iter del giudizio di primo grado nonché il contenuto delle posizioni difensive delle parti sono stati puntualmente esposti nella sentenza impugnata alla quale, in detta parte, va fatto testuale rinvio.
Con la sentenza n. 5378/23, resa nei procedimenti riuniti n.ri n.
11870 e 11873 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2016, il
Tribunale di Salerno ha così statuito:
” 1) DICHIARA l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della Curatela del Controparte_3
”, C.F./P.IVA , del
[...] P.IVA_1 seguente atto: Trust “Matrix” con contestuale conferimento di beni, redatto per Notaio , in data 21/11/2012, Persona_1 repertorio n. 70676/31863, trascritto presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di , in data 23 novembre 2012, ai numeri CP_3
46697/35366, avente ad oggetto i seguenti beni immobili: a) nel
Comune di Montecorvino Pugliano, in piena proprietà, quota 1/1 : 1) abitazione in villini, via Macchia Morese, piano S1-T-1-2, con annessa corte pertinenziale esclusiva, riportata nel Catasto
2 Fabbricati del Comune di Montecorvino Pugliano al foglio 3, part.
939, cat. A/7, vani 12,5, RC. euro 1.775,32; 2) terreno, riportato nel
Catasto Terreni del predetto Comune, al foglio 3, part. 513, sem.arb. di 3 classe, di are 13,52, RD euro 6,28 e R.A. 9,08. b) nel Comune di NO NO (Sa), località Denteferro, via Mar Tirreno, terreno della superficie di ha 6.52.72, in piena proprietà in ragione di 1/3, riportato in Catasto Terreni del Comune di NO al foglio 9, part. n. 188, ha 3.26.36, RD. Euro 235,97 e RA. Euro 278,11
e part. 189, ha 3.26.36, RD. Euro 235,97 e RA. Euro 278,11; c) nel
Comune di Cava dei EN (Sa), appartamento in via Sorrentino, 6, piano sesto, in piena proprietà in ragione di 1/3, della consistenza di otto vani e mezzo, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Cava dei EN al foglio 23, part. 20, sub. 28, cat. A/2, cl. 6, vani 8,5,
RC. Euro 1.031,62;
2) NA, in ragione della non opponibilità del successivo atto di “Cessione dei diritti reali a titolo oneroso” in favore di CP_5
e , ai sensi dell'art. 2901 comma 4 c.c.
[...] CP_4 CP_2
quale titolare della legittimazione processuale attiva del
[...]
Trust “Matrix”, a corrispondere alla Curatela attrice la somma di €
54.742,82 quale importo incamerato in virtù dell'atto di “Cessione di diritti reali a titolo oneroso” del 16.7.14, per Notar Persona_2
Registrato a il 24 luglio 2014 n. 6749 serie 1T, Trascritto a CP_3
il 24 luglio 2014 n. reg. generale: 25370 n. reg. particolare: CP_3
21147, oltre agli interessi legali dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) DICHIARA l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e art. 66 L.F. nei confronti della Curatela del Fallimento “
[...]
”, C.F./P.IVA Controparte_3 P.IVA_1 del seguente atto: Cessione di diritti – Divisione, per Notaio
, redatto in data 28/11/2014, Repertorio n. Persona_1
73520, Raccolta n. 34200, nella sua prima parte “Cessione di diritti”, atto trascritto a l'11 dicembre 2014 ai numeri 40893/34068, CP_3
3 con il quale l'avv. , disponente del Trust “Matrix”, Controparte_7 con il consenso del trustee, e dunque il Trust Controparte_2
“Matrix” ha ceduto a , la sua quota di 1/3 su: Parte_1 appartamento sito nel Comune di Cava dei EN (Sa), via
Sorrentino, 6, piano sesto, della consistenza di otto vani e mezzo, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Cava dei EN al foglio 23, part. 20, sub. 28, cat. A/2, cl. 6, vani 8,5, RC. Euro
1.031,62 (diritto di proprietà per la quota di 1/3 sul predetto bene, originariamente di spettanza del sig. e pervenutogli Controparte_7 per successione al padre ma che poi ha conferito e inserito nel Trust
“Matrix”) nonché atto con il quale, a prescindere dai beni segretati e conferiti nel Trust, l'avv. , ha ceduto al TE Controparte_7 [...]
la quota di 1/3 pervenuta allo stesso per successione al Pt_1 padre, su altro appartamento nel Comune di Cava dei EN (Sa),
Via Sorrentino 6, piano sesto, della consistenza di sei vani, riportato in Catasto fabbricati del Comune di Cava dei EN al foglio 23, part.
20, sub. 29 cat. A/2, cl. 6, vani 6 RC. Euro 728,20;
4) RIGETTA la domanda di inefficacia proposta ai sensi del combinato disposto degli articoli 2901 e 66 L.F. con riferimento all'Atto di
“Cessione di diritti – Divisione” del 28.11.14, nella sua parte seconda, atto di “Divisione”, redatto per Notaio
[...]
, Repertorio 73520, Raccolta 34200, trascritto a Persona_1 CP_3
l'11 dicembre 2014, ai numeri 40894/34069.
5) NA i convenuti , , Controparte_7 Parte_1 CP_1
e in solido tra loro, al pagamento, in
[...] Controparte_2 favore di parte attrice delle spese di giudizio, che liquida in €
9.900,80 per competenze, € 545,00 per spese, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
6) NA la CP_8 [...]
”, C.F./P.IVA Controparte_3
, al pagamento, in favore di delle spese P.IVA_1 CP_6 di giudizio, che liquida in € 5.800,00 per competenze, oltre Iva, Cpa
4 e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
7) COMPENSA integralmente le spese di lite con riferimento alla convenuta e CP_4 Controparte_5
8) ORDINA al Conservatore dei Registri immobiliari competente per territorio l'annotazione della presente sentenza.”
Con detta sentenza il Tribunale ha ravvisato, innanzitutto, la sussistenza di tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria in relazione all'atto istitutivo del trust “Matrix” con contestuale conferimento di beni, redatto per Notaio
[...]
, in data 21/11/2012, repertorio n. 70676/31863, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di , CP_3 in data 23 novembre 2012, ai numeri 46697/35366, con il quale
, nella sua qualità di disponente, aveva conferito la Controparte_7 maggior parte dei beni immobili di sua proprietà, istituendo come trustee il marito della figlia, , e come beneficiaria la Controparte_2 figlia stessa, . Controparte_1
In primo luogo, quanto alla legittimazione del Fallimento attore, ha ritenuto che esso ha agito in ragione di un'aspettativa di credito concreta, connessa al risarcimento del danno derivante da condotte omissive del Collegio Sindacale della società fallita e, in particolare,
Presieduto da , condotte accertata con sentenza n. Controparte_7
3616/2020 del Tribunale di Napoli - confermata dalla sentenza della
Corte d'Appello di Napoli n. 888/2022 - che lo ha condannato, in solido con gli altri convenuti, a pagare alla Curatela la somma di €
9.106.369,25 oltre interessi legali e spese di lite.
Con riferimento all'insorgenza del credito, ne ha ritenuto l'anteriorità rispetto all'atto istitutivo del Trust atteso che le condotte omissive in ragione delle quali era stata emessa la condanna al risarcimento dei danni, erano risalenti al periodo 2006-2011.
Qualificato tale atto come dispositivo, il giudice di prime cure ne ha, poi, affermato la gratuità attesa la assenza della previsione del
5 versamento di un corrispettivo, dell'opzione per la forma dell'atto pubblico con la presenza di due testimoni e dello scopo del Trust esplicitato nell'atto istitutivo, individuato nella attribuzione di una fonte di reddito alla figlia beneficiaria, cui venivano assicurati frutti e beni capitali “senza che le vicende personali del disponente possano influire su di essi”.
Quanto all'elemento soggettivo, da verificarsi esclusivamente in capo al solo debitore, il Tribunale ne ha desunto la sussistenza dai seguenti indizi: la sua qualità di componente del Collegio Sindacale della società fallita dal 25.6.1998 al 21.12.2006 e poi di Presidente del Collegio Sindacale dal 22.12.2006 fino allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della società; la collocazione temporale degli atti, posto che il Trust “Matrix” era stato istituto dopo la dichiarazione di fallimento della società attrice e dopo la emersione della responsabilità del Collegio Sindacale nel decreto di chiusura delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.; il contestuale conferimento in trust della quasi totalità dei beni del debitore, senza la correlata ricezione di alcun corrispettivo ad opera della beneficiaria, CP_1
; il rapporto di parentela tra le parti del Trust “Matrix”;
[...]
l'individuazione del beneficiario nella “Unica figlia del Disponente”; la natura gratuita dell'atto prescelto e la circostanza che lo stesso non conferisse diritti ulteriori o diversi da quelli che sarebbero comunque spettati alla unica figlia per effetto di una successione legittima o testamentaria, ma mirasse espressamente a garantire una fonte di reddito alla beneficiaria evitando che le vicende personali del disponente potessero influire sui beni oggetto del trust;
la conoscibilità, alla luce del ruolo svolto, della situazione di dissesto finanziario della società e dell'ingente entità della posizione debitoria derivante dall'accoglimento della domanda risarcitoria a titolo di responsabilità per cattiva gestione.
Quanto all'elemento oggettivo dell'eventus damni, poi, il primo giudice l'ha ritenuto comprovato stante l'avvenuto mutamento
6 qualitativo e quantitativo del patrimonio del debitore, conseguente alla sottrazione di tutti i suoi beni - ad eccezione di quello successivamente ceduto, pure oggetto della revocatoria - alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Dichiarata, conseguentemente, l'inefficacia nei confronti della
Curatela attrice, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f., del Trust
Matrix, il Tribunale, ritenuto che nella specie si vertesse in ipotesi di
“revocatoria a cascata”, ha individuato in tale atto dispositivo l'astratto presupposto logico giuridico per la revocabilità dei successivi atti di cessione di diritti a titolo oneroso del 16.7.14 e di cessione di diritti - divisione del 28.11.14, per effetto dei quali
, dopo aver conferito la quasi totalità dei suoi beni Controparte_7 nel trust, si era spogliato degli ultimi cespiti di sua proprietà.
In relazione all'atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso (atto del 16.07.2014) - con il quale il Trust “Matrix” aveva ceduto e trasferito la quota di 1/3 sul terreno sito nel Comune di
NO NO a e - il Tribunale Controparte_5 CP_4 ne ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo, non essendo stata provata dalla Curatela, sulla quale incombeva il relativo onere, né la esistenza di rapporti personali o professionali tra le parti né la sproporzione tra il prezzo pagato dalle acquirenti ed il valore effettivo del terreno, del quale, peraltro, le convenute erano già nella materiale detenzione, a titolo di locazione, sin dal 15.10.2001.
Ha rilevato il primo giudice che la cessione di tale terreno era stata, peraltro, già oggetto di contratto preliminare di compravendita del
10.11.05 e di successivo “atto di transazione con modifica di contratto preliminare di compravendita” del 12.11.10; di conseguenza non ha rinvenuto elementi indiziari utili a superare la presunzione di buona fede in relazione al successivo acquisto a titolo oneroso del 16.7.14, che di tali atti costituiva una naturale conseguenza.
7 L'efficacia dell'atto non è risultata, infine, nemmeno inficiata dalla trascrizione della domanda di revocazione, avvenuta solo nel dicembre del 2016.
Posta, pertanto, la irrevocabilità di detto atto di cessione e la conseguente impossibilità di restituire il bene alienato a terzi, il
Tribunale ha condannato il trustee, , al pagamento Controparte_2 dell'equivalente monetario in favore della attrice, CP_8 commisurato alla perdita patrimoniale cagionata al patrimonio del fallito, ovvero al prezzo incamerato, pari ad € 54.742,82.
Con riferimento, invece, all'atto di Cessione di diritti - divisione, nella sua prima parte - con il quale il trustee e Controparte_2 CP_7
cedevano le quote 1/3 dei diritti spettanti al , in
[...] CP_7 virtù di successione ereditaria, su due appartamenti siti in Cava dei
EN a - il Tribunale ha desunto la mala fede del terzo Parte_1 da una serie di indici quali: il rapporto di parentela tra le parti;
la notorietà del Controparte_3
; la conoscenza da parte di dello stato
[...] Parte_1 di difficoltà economica che stava attraversando il TE, rilevabile dalla scrittura privata del 26.10.2002, con la quale egli dava atto espressamente che il germano aveva esigenze finanziarie CP_7 cui far fronte, nonché dalla stessa comparsa di costituzione e di risposta depositata nel presente giudizio, ove egli riferisce di una ulteriore e diversa azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. intrapresa nell'anno 1994 nei confronti del TE , in CP_7 ragione della sua qualità di componente del consiglio di amministrazione di un istituto di credito;
le modalità di pagamento del corrispettivo, che le parti dichiaravano essere stato corrisposto da fin dal lontano anno 2002 “con mezzi di pagamento Parte_1 di cui le parti non sono in grado di precisare e di cui non si conserva alcuna traccia”.
Sul punto, alcuna rilevanza il primo giudice ha inteso, infatti, attribuire ai quattro assegni circolari depositati in copia da CP_7
8 che, oltre a non essere menzionati nell'atto oggetto di Pt_1 revocatoria, erano datati 28.2.2003; ha rilevato altresì che non è stata, inoltre, fornita prova dell'incasso e che, comunque, il loro valore complessivo (euro 200.000,00) fosse di gran lunga superiore al corrispettivo concordato per la cessione (euro 74.000,00).
A differenza dell'altro atto di cessione, inoltre, il Tribunale ha evidenziato la assenza di prova della circostanza che tale cessione fosse un atto dovuto: non ha, infatti, ritenuto che potesse assurgere a prova di un contratto preliminare l'atto sottoscritto dal solo CP_7
in data 21.4.10 - trattandosi di una mera manifestazione di
[...] volontà del debitore ad effettuare la divisione e la cessione delle Contr quote di sua proprietà in favore dei fratelli ed - ed ha Pt_1 rilevato altresì la mancanza di coincidenza tra il contenuto dell'atto pubblico del 28.11.14 e la scrittura privata del 26.10.02, sia in ordine all'oggetto che al prezzo.
Ha, inoltre, sottolineato la assenza di data certa delle suddette scritture, ai fini della loro opponibilità a terzi, così giungendo ad accogliere la domanda di revocatoria dell'atto impugnato nella parte in cui venivano ceduta a le due quote di diritti sugli Parte_1 appartamenti spettanti al debitore . Controparte_7
Il Giudice di primo grado ha ritenuto, invece, infondata la domanda di revocatoria proposta dalla curatela attrice con riferimento alla seconda parte del medesimo atto, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione esistente tra i germani Parte_1
(comproprietario nella misura di 2/3) e CP_6
(comproprietaria nella misura di 1/3), con assegnazione separata dei due immobili originariamente in comunione.
Ha, infatti, escluso la sussistenza di un pregiudizio derivante dall'atto di disposizione del 28.11.14 alla garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore, in quanto l'attore non aveva dato prova che l'attribuzione delle porzioni fosse avvenuta con modalità tali da avvantaggiare gli altri condividenti a detrimento della quota di
9 , compromettendo così le ragioni creditorie e Controparte_7 rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
Avverso tale statuizione, con atto notificato in data 24.05.2024, ha proposto appello, affidato a due motivi, così Parte_1 concludendo: “- nel merito, riformare la sentenza del Tribunale di
Salerno, Terza Sezione Civile, n. 5378/2023, emessa nell'ambito delle cause riunite n.r.g. 11870/2016 e 11873/2016, pubblicata in data 28 novembre 2023 e non notificata, respingendo per i motivi di impugnazione esposti in narrativa, che qui si intendono richiamati integralmente, le domande proposte nei confronti del sig.
[...]
dal Pt_1 Controparte_3
n. 50/2011, in persona del curatore
[...] fallimentare avv. GI EN.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Con autonomo atto, notificato in pari data, ha Controparte_1 proposto appello, affidato sostanzialmente ad un unico motivo, avverso la medesima pronuncia, così concludendo: “nel merito, riformare la sentenza del Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile,
n. 5378/2023, emessa nell'ambito delle cause riunite n.r.g.
11870/2016 e 11873/2016, pubblicata in data 28 novembre 2023 e non notificata, respingendo per i motivi di impugnazione esposti in narrativa, che qui si intendono richiamati integralmente, le domande proposte nei confronti della sig.ra dal Controparte_1 [...]
Controparte_3
n. 50/2011, in persona del curatore fallimentare avv. GI
EN.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Con atto notificato il 24.05.2024 ha, altresì, proposto appello
, affidato ad un unico motivo, così concludendo: Controparte_2
“nel merito, riformare la sentenza del Tribunale di Salerno, Terza
10 Sezione Civile, n. 5378/2023, emessa nell'ambito delle cause riunite
n.r.g. 11870/2016 e 11873/2016, pubblicata in data 28 novembre
2023 e non notificata, respingendo per i motivi di impugnazione esposti in narrativa, che qui si intendono richiamati integralmente, le domande proposte nei confronti del sig. Controparte_2 [...]
Parte_2
, in persona del curatore fallimentare avv.
[...]
GI EN.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Infine, con successivo atto notificato il 27.05.2024, la curatela del
Controparte_3
” (d'ora in po, per brevità, “ ”) ha proposto
[...] CP_3 appello, affidato a due motivi, così concludendo: “- condannare il trustee a pagare al Fallimento una somma Controparte_2 corrispondente all'intero valore dell'immobile oggetto della compravendita del 16/07/2014, Repertorio n. 18.447, Raccolta n.
4.541, Registrato a il 24 luglio 2014 n. 6749 Serie 1T, CP_3 trascritto a il 24 luglio 2014 ai numeri 25370/21147, pari ad CP_3 euro 189.367,53;
- revocare in favore della Curatela la seconda parte dell'atto del 28 novembre 2014, Repertorio n. 73520, Raccolta n. 34200, trascritto
a l'11 dicembre 2014 ai numeri 40894/34069, denominata CP_3
“Divisione”.
Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Con comparsa depositata nel giudizio iscritto al n. 626/2024 (atto di appello del ) in data 31.10.2024, ha CP_3 CP_4 proposto appello incidentale, affidato ad un unico motivo, così concludendo: “Voglia l'On.le Corte adita rigettare l'appello principale poiché' inammissibile, improcedibile ed infondato ed accogliere invece quello incidentale, condannando la Curatela al Parte_3
11 pagamento delle spese di lite del primo grado, da quantificare quanto meno nella misura dei medi tariffari.
Con favore di spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso di s.g. 15%, c.a. 4% e IVA 22% in quanto dovuta, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori per averne fatto anticipo.”
Si è, altresì, costituita resistendo al gravame e Controparte_5 concludendo per il suo rigetto.
Si è, infine, costituita , così concludendo: CP_6
• “rigettare il secondo motivo di appello proposto dalla
[...]
Parte_4
” (c.f.: ) nei confronti di
[...] P.IVA_1
(c.f.: ) per inammissibilità, CP_6 C.F._1 improcedibilità, nullità, inconferenza, carenza dei presupposti
e di interesse, e perché, nel merito, palesemente infondato in fatto ed in diritto;
• per l'effetto confermare il capo 4 e 6 del dispositivo della sentenza del Tribunale di Salerno n. 5378/2023 pubblicata in data 28.11.2023;
• disporre ex art. 2668 co.2 c.c. la cancellazione delle trascrizioni delle seguenti domande giudiziali illegittimamente trascritte ad istanza della Curatela del Fallimento “
[...]
” Controparte_3
(c.f.: 00170860654) e cioè - della domanda giudiziale del
20/12/2016 distinta con rep. 29005 trascritta in data
18/01/2017 con Reg. Generale 1893 e Reg. part. 1474 presso
l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di (cfr. CP_3 doc.6);
- della domanda giudiziale del 12/01/2017 distinta con rep. 324 trascritta in data 08/02/2017 con Reg. Generale 5051 e Reg. Part.
3903 presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di (cfr. CP_3 doc.7);
12 limitatamente al bene immobile di proprietà della sig.ra CP_6
(c.f.: , distinto nel seguente modo: Comune C.F._1 di Cava E'EN (SA) - cod. C361 - Catasto F - fogl. 23 - part. 20
- sub 29 - natura A2 - Consistenza 6 vani - indirizzo via Andrea
Sorrentino - numero civico 6 - piano 6 facendo in tal modo cessare
l'evento lesivo in atto;
• ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di
, con esonero da ogni responsabilità dello stesso, di CP_3 provvedere alla cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali presentate dalla Curatela del Fallimento “
[...]
” Controparte_3
(c.f.: 00170860654) ai nn. 1893/1474 del 18/01/2017 (cfr. doc.6), nonché presentata ai nn. 5051/3903 del 08/02/2017
(cfr. doc.7) limitatamente al bene immobile sopra descritto di proprietà della sig.ra (c.f.: CP_6
); C.F._1
• condannare parte appellante al pagamento, in favore della concludente, dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc da illegittima e, comunque, perpetuata trascrizione della domanda di revocatoria (già rigettata dal Tribunale) in virtù della impugnazione temerariamente proposta dalla
Curatela senza un minimo di fondamento giuridico e logico, nonché delle spese del giudizio di secondo grado nel rapporto processuale con l'appellata e delle spese di CP_6 cancellazione.”
Disposta la riunione dei giudizi rispettivamente iscritti ai n. 613/24,
624/24, 625/24 e 626/24 R.G., rigettata l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata formulata dall'appellante ed assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. - nel Parte_1 testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis - all'esito dell'udienza del 27.6.2025 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
13 - la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento depositato il 5.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli riuniti, per intuitive finalità di maggior chiarezza e specificità di questa esposizione, vanno di seguito esaminati separatamente, il primo dei quali deve essere individuato in quello promosso da Parte_1
A) L'APPELLO DI CO LUIGI
Con il primo motivo di appello denuncia la erroneità Parte_1 della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto revocabile l'atto di cessione di diritti - divisione del 28.11.14 escludendone la natura di “atto dovuto” nonché ritenendo l'inopponibilità delle scritture private prodotte perché prive di data certa.
Assume l'appellante che con la stipula dell'atto di cessione le parti avevano inequivocabilmente adempiuto a obbligazioni assunte diversi anni prima con le scritture private prodotte: quella recante la data del 26.10.2002, con la quale si era obbligato Controparte_7
a cedere la quota di sua proprietà (pari ad un 1/3) degli immobili siti in Cava E' EN al TE il quale aveva provveduto Pt_1 all'integrale pagamento del corrispettivo nell'anno 2003 mediante gli assegni prodotti in giudizio;
quella del 21.4.2010, con la quale il debitore aveva ribadito la volontà di cedere le proprie quote sul suddetto immobile ai fratelli, impegnandosi a provvedere alla formalizzazione delle dette cessioni “allorquando sarà estinto il sequestro giudiziario sui detti cespiti”.
A sostegno della tesi che l'atto di cessione del 28.11.14 fosse un atto dovuto, in rapporto di strumentalità necessaria con tali scritture,
l'appellante evidenzia i seguenti elementi: 1)l'effettiva esistenza di un sequestro conservativo gravante sui beni immobili al momento della sottoscrizione delle scritture, in ragione del quale le parti avevano inteso attendere la definizione del giudizio risarcitorio promosso dalla banca prima di formalizzare il trasferimento delle
14 quote;
2) l'avvenuto pagamento del corrispettivo concordato per la cessione delle quote mediante i quattro assegni circolari prodotti in giudizio, in ordine ai quali il primo Giudice avrebbe erroneamente affermato la assenza di prova dell'incasso, di fatto del tutto superflua trattandosi di assegni circolari;
3) il pagamento di tutte le spese condominiali e di ristrutturazione dell'immobile sito in Cava E'
EN da parte di sin dall'anno 2003. Parte_1
Quanto, invece, alla data certa delle scritture, negata dal primo
Giudice, l'appellante deduce che l'anteriorità delle scritture rispetto all'atto di cessione oggetto di revocatoria era stata certamente provata dagli assegni circolari prodotti, dal tenore letterale delle dichiarazioni di volontà contenute nelle scritture stesse e dalla condotta tenuta dalle parti con riguardo all'accollo delle spese dell'immobile.
Assume infine l'appellante che “La prova della data certa, inoltre, risulta in via documentale dalla trasmissione a mezzo fax, avvenuta in data 23 aprile 2010, della scrittura privata del 21 aprile 2010 (v. doc. 4, fascicolo di primo grado), che fa riferimento agli accordi raggiunti con il sig. in data 26.10.2002 e fissa Parte_1 temporalmente la conclusione dell'accordo a un momento antecedente rispetto alla stipula dell'atto notarile di cessione del
28.11.2014.” (così a pag. 21 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
La prima questione posta con il motivo in esame, relativa alla irrevocabilità, quale “atto dovuto”, dell'atto di cessione delle quote del 28.11.2014, non attinge la ratio della decisione sul punto.
Invero il Tribunale, con argomentazione non specificamente censurata, quanto alla prima scrittura con data 26.10.2002, ha rilevato la mancanza di coincidenza tra il contenuto di questa e l'atto di cessione impugnato sia in ordine all'oggetto che al prezzo;
quanto alla seconda, ne ha escluso la vincolatività dovendo “…intendersi quale mera manifestazione di volontà del debitore di effettuare la
15 divisione e la cessione delle quote di sua proprietà in favore del TE e della sorella ”. Parte_1 CP_6
La censura dell'appellante non coglie detta ratio decidendi perché si fonda su argomentazioni che presuppongono il positivo riscontro della coincidenza tra la scrittura privata del 2002 e l'atto impugnato nonché della vincolatività di quella del 2010; inoltre essa è fondata sul presupposto per cui queste scritture avessero data certa, ma il
Tribunale ha chiaramente escluso che le scritture in questione avessero data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. e che tale scrittura fosse opponibile al creditore. CP_3
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, in tema di data della scrittura privata, che “qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo
l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento” (Cass. n.
21446/2023 conf. a Cass. n. 13943/2012).
Ad avviso di questa Corte non può essere affatto condivisa la tesi dell'appellante secondo cui gli assegni circolari prodotti in fotocopia dimostrerebbero, ai sensi dell'art. 2704 c.c., che il contratto preliminare sia stato concluso in data anteriore all'atto impugnato, sì che questo sarebbe irrevocabile in quanto “atto dovuto”.
Osserva la Corte che la produzione in giudizio di titoli di credito all'ordine, che in ipotesi siano muniti di certezza di data, non è concretamente idonea a dimostrare, per l'astrattezza dei titoli, che il versamento monetario risultante dagli stessi attenga alle scritture private prodotte onde inferirne la certezza della data di queste;
gli
16 stessi non forniscono la prova del collegamento causale con dette scritture, come rilevato dal primo giudice, atteso che in esse, come del resto nell'atto di cessione impugnato (nel quale le parti dichiarano che “il corrispettivo è stato corrisposto nell'anno 2002 con mezzi di pagamento di cui le parti non sono in grado di precisarle e di cui non si conserva alcuna traccia”), non è fatta specifica indicazione degli assegni circolari in questione, così che l'emissione degli stessi possa dirsi univocamente legata a quelle che l'appellante definisce “promesse di vendita”, non potendosi affermare con accettabile grado di certezza che esse siano stata siglata nella data recata dagli assegni, peraltro neanche coincidente con nessuna delle scritture private prodotte, circostanza che ne reitera e rafforza la loro incerta collocazione cronologica.
Non coglie, poi, le ragioni della decisione l'appellante nella parte in cui attribuisce al giudice di primo grado l'errore di aver escluso la mancanza di prova della certezza della data delle scritture in questione dall'assenza di prova del mancato incasso degli assegni.
Detta ultima circostanza, infatti, è stata valorizzata dal Tribunale argomentando in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo da parte dei contraenti dell'atto pubblico impugnato, con particolare riferimento all'indice sintomatico della consapevolezza da parte dei contraenti (i fratelli , e , costituito dalle CP_7 CP_7 Pt_1 modalità di pagamento del corrispettivo indicate nell'atto pubblico relativo al negozio impugnato.
In ogni caso non è sostenibile l'assunto dell'appellante secondo cui
“gli assegni circolari, per loro caratteristica naturale (titoli emessi dalla banca aventi data certa, coincidente con la data di addebito sul conto corrente del richiedente, così come data certa ha la matrice degli assegni circolari prodotta in giudizio), provano l'avvenuto pagamento, indipendentemente dall'incasso da parte del beneficiario” (così a pag.20 dell'atto di appello).
17 Al di là del fatto che l'appellante avrebbe dovuto provare di aver provveduto proprio lui a fornire la provvista alla banca per l'emissione degli assegni circolari, prova non evincibile dalla copia prodotta del prospetto degli assegni, non è affatto vero che la prova dell'incasso di un assegno circolare è costituita dall'emissione dell'assegno stesso da parte di un istituto bancario, essendo necessario a tal fine che sussista la prova dell'avvenuto versamento da parte del beneficiario su un proprio conto o della riscossione delle somme in contanti (nei limiti in cui questa fosse stata consentita).
Va dunque escluso che detta produzione documentale possa conferire sia la prova della certezza della data delle scritture prodotte, e, dunque, dell'anteriorità delle stesse rispetto all'atto impugnat,o sia dell'avvenuto pagamento del corrispettivo della cessione (indicato in euro 74.000,00 nell'atto pubblico), peraltro, come osservato dal primo giudice, non corrispondente all'importo degli assegni circolari che si assumono corrisposti all'atto della promessa (euro 200.000,00)
Né appare seriamente sostenibile che la prova della certezza possa inferirsi, come sostiene l'appellante, dalle “dichiarazioni delle parti” contenute in dette scritture, non essendo intuibile quale fatto in esse indicato possa avere sicuro riscontro in merito all'epoca della sua verificazione, ad esclusione della data di decesso del loro padre, circostanza che, tuttavia, non consente di conferire la certezza alla data apposta su di esse.
Che poi avesse provveduto al pagamento delle spese Parte_1 condominiali relative all'immobile ove sono ubicati gli appartamenti caduti in successione, detta circostanza non comprova né la certezza della data delle scritture, essendo inidonee le attestazioni dell'amministratore del condominio a conferire certezza alla data di un atto essendo a loro volta prive di data certa, né che il CP_7 fosse il promissario acquirente delle quote del debitore, essendo pacifico in causa che egli era proprietario in quota di detti immobili
18 e non potendosi escludere che egli, in tale qualità, eventualmente Contr anche in rappresentanza dei fratelli e anch'essi CP_7 comproprietari degli immobili, avesse eseguito tali pagamenti.
Infine, tenuto conto dell'argomentata esclusione della natura di atto prodromico alla cessione impugnata della scrittura privata del
21.04.2010, è evidente che non assume rilievo la questione relativa all'eventuale sussistenza della prova della data certa del suo invio a mezzo fax in data 23.04.2010.
Il motivo va pertanto rigettato.
Con il secondo motivo d'appello, si duole della Parte_1 erroneità della sentenza impugnata e della omessa o carente motivazione della stessa nella parte in cui ha ritenuto sussistere l'elemento soggettivo in capo ad esso acquirente, presupposto per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria.
Assume l'appellante che il primo Giudice avrebbe desunto la sussistenza di tale requisito in capo al terzo da circostanze
“sintomatiche” della sua mala fede (rapporto di parentela, notorietà del fallimento, conoscenza delle difficoltà finanziarie, modalità di pagamento del corrispettivo) senza, tuttavia, considerare che oggetto della revocatoria è un atto a titolo oneroso stipulato anteriormente al sorgere del credito vantato dalla curatela nei confronti di;
deduce, pertanto, che il creditore Controparte_7 avrebbe dovuto dimostrare la “participatio fraudis” del terzo, prova invece non fornita.
Assume che anche, “nel caso in cui si voglia riconoscere che il credito vantato dal nei confronti del sig. sia CP_3 Controparte_7 sorto con la proposizione dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti di quest'ultimo”, l'insorgenza del credito deve essere ricondotta alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio volto ad accertarne la sussistenza nell'an e nel quantum, da ricondursi al
30.01.2015 (essendo stato dichiarato nullo per difetto di editio actionis il precedente atto notificato in data 5.06.2013); rileva che
19 prima di questa data la curatela non aveva posto in essere alcuna attività volta ad accertare la sussistenza di un credito della fallita nei confronti del TE.
A dire dell'appellante, dunque, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare la dolosa preordinazione da parte dei contraenti dell'atto a realizzare il pregiudizio delle regioni dei creditori.
Tale presupposto, tuttavia, non risulterebbe desumibile dalla avvenuta stipula dell'atto a distanza di pochi mesi dalla cancellazione del sequestro conservativo, dal solo rapporto di parentela tra le parti, dal generico riferimento, nella scrittura privata, alle difficoltà economiche di , che ben avrebbero potuto essere Controparte_7 collegate al sequestro conservativo.
Insiste l'appellante nel sostenere che le scritture private del
26.10.2002 e del 21.04.2010 andavano assimilate ad un contratto preliminare di vendita, avendone la medesima funzione e che, pertanto, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente andava valutato con riguardo al momento della loro conclusione, con la conseguenza che esso non poteva ritenersi sussistere nell'anno 2002, allorché il credito che l'azione revocatoria mirava a tutelare non era ancora sorto.
Il motivo è palesemente infondato.
Richiamati integralmente i rilievi in merito alla valenza probatoria delle scritture private prodotte prive di data certa, il che esclude la loro rilevanza ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo, giova osservare, in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità, che, in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non del compimento di azioni giudiziarie necessarie al suo accertamento e recupero.
Il Tribunale, facendo applicazione del suddetto principio, ha condivisibilmente posto in evidenza che “Nel caso di specie, le
20 condotte, in ragione delle quali è stata emessa la condanna al risarcimento dei danni, risalgono al periodo 2006-2011 in cui il collegio, tra i cui membri l'Avv. , tenuto conto della Controparte_7 carica rivestita (dal 25.6.1998 al 21.1.2011), poneva in essere operazioni e/o comportamenti di mala gestio, in violazione degli obblighi di diligenza di cui all'art. 2407 c.c. e dei doveri di cui all'art.
2043 c.c. (cfr. nel giudizio R.G.N. 11873/16: pag. 232 della relazione tecnica d'ufficio, del dott. datata 28/01/2019, resa Persona_3 nel giudizio di responsabilità ex art. 146 L.F. in essere innanzi al
Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di imprese, R.G.
16936/2013 depositata in data 17.4.19; cfr. sentenza Trib. Di Napoli
n. 3616/2020 – Sez - Imprese;
sentenza Corte di Appello di Napoli
n. 888/22).
È, invero, all'esito di tali condotte omissive che l'aspettativa di credito risarcitorio si è originata, apprezzandosi, dunque, prive di pregio le dedotte eccezioni dei convenuti in merito alla nullità della notifica del primo atto di citazione dell'azione introduttiva del giudizio di responsabilità ex art. 146 L.F. ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai convenuti”.
Trattandosi di credito risarcitorio vantato dalla curatela nei confronti di nella qualità di Presidente dell'organo di controllo Controparte_7 della società fallita, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la sua origine deve essere legata temporalmente al fatto illecito costitutivo del credito, nella specie certamente anteriore all'atto dispositivo, non certo all'iniziativa giudiziaria della curatela volta all'accertamento delle condotte fonte di responsabilità o alla sentenza che lo ha accertato.
L'appellante, nel formulare la propria doglianza secondo cui gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale in punto di elemento soggettivo non sono idonei a dimostrare la dolosa preordinazione dell'atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie del , CP_3 prescinde del tutto dalle ragioni poste a fondamento del
21 convincimento del giudice di primo grado in merito all'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo.
Essa è dunque inidonea di per sé a condurre al risultato voluto dalla parte perché, stante l'anteriorità del credito secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado sulla base delle emergenze istruttorie, non occorreva fornire la prova della "dolosa preordinazione" del debitore ai fini dell'accoglimento della revocatoria in oggetto, ma della semplice conoscenza del pregiudizio come previsto dall'art. 2901 n. 1 c.c., prima parte.
Invero "in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo
l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto
a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita
l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore" (Cass. n.
6272/2000).
La prova del predetto atteggiamento soggettivo, come reiteratamente ribadito dalla Suprema Corte, può essere fornita tramite presunzioni semplici (v. ex multis Cass. n. 27546/2014;
Cass. n. 17327/2011).
Ne segue che alcuna omissione di pronuncia né errore di valutazione sull'elemento soggettivo della fattispecie può essere imputata al
Tribunale che, sulla scorta dei principi di diritto enunciati in relazione alla verifica della anteriorità cronologica del credito, correttamente ha ritenuto di desumere la consapevolezza di di Parte_1 arrecare pregiudizio alla garanzia del credito dal rapporto di
22 parentela tra le parti, essendo TE di , la Pt_1 Controparte_7 notorietà del Fallimento “ Controparte_3
di cui il debitore era stato componente, anche di
[...] vertice, dell'organo di controllo, della conoscenza dello stato di difficoltà economica che stava attraversando il TE, il cui patrimonio era stato sottoposto a misure restrittive (sequestro) già nel 1998 a tutela di crediti risarcitori della stessa natura, vantati da una banca per atti di mala gestio di nella sua Controparte_7 qualità di componente del consiglio di amministrazione, delle anomale modalità di pagamento del corrispettivo posto che, nell'atto pubblico del 28.11.14, le parti avevano dichiarato che il corrispettivo era stato corrisposto dal cessionario fin dal lontano anno 2002, “con mezzi di pagamento di cui le parti non sono in grado di precisare e di cui non si conserva alcuna traccia”, circostanza quest'ultima che, peraltro, demolisce del tutto l'assunto dell'appellante secondo il quale il prezzo della cessione sarebbe stato corrisposto mediante gli assegni circolari prodotti in copia.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato ed argomentato, l'appello di non può che essere rigettato dovendo considerarsi Parte_1 corretta la dichiarazione di inefficacia tendente alla reintegrazione della consistenza patrimoniale della società fallita.
B) L'APPELLO DI CO EL
Con il primo ed il secondo motivo dell'appello proposto CP_1
denuncia la nullità della sentenza impugnata per
[...] inosservanza dell'obbligo di motivazione e, in ogni caso, si duole della erroneità della pronuncia con riguardo alla propria condanna, quale beneficiaria del trust “Matrix”, al pagamento delle spese processuali, in solido con gli altri convenuti, in favore del fallimento
CP_3
Assume che le ragioni di tale condanna non sono state neppur minimamente esplicate nella sentenza, ove dell'appellante si fa
23 menzione, unicamente e fuggevolmente, quale figlia del disponente del trust e beneficiaria dello stesso.
Rileva, inoltre, che, nel caso di trust a titolo gratuito, il beneficiario non è litisconsorte necessario sicché avrebbe errato la Curatela nel convenirla in giudizio e parimenti avrebbe errato il primo Giudice nel disporre, nei suoi confronti, la condanna al pagamento delle spese.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Al di là della genericità della censura in merito alla nullità della sentenza per cui non è possibile vagliarne la fondatezza, se è vero che secondo la giurisprudenza di legittimità il beneficiario del trust, allorquando l'atto di segregazione patrimoniale sia da considerarsi a titolo gratuito, come nella specie, non è litisconsorte necessario nel giudizio per revocatoria ordinaria, è altrettanto vero che detto soggetto è portatore di un interesse sostanziale a partecipare al giudizio sulla revocatoria degli atti di conferimento posto che, dall'esito del giudizio, discendono conseguenze sostanziali che hanno ricadute dirette sul trust;
il beneficiario, anche se non citato in giudizio, potrebbe esperire un atto di intervento volontario ad adiuvandum a norma dell'art. 105, co. 2 c.p.c. a sostegno della posizione del padre (Cass. n.7918/2024). Controparte_7
Ed in effetti, come si desume dagli atti difensivi del giudizio di primo grado, la beneficiaria del trust odierna appellante, costituendosi con un'unica comparsa unitamente agli altri convenuti, il padre CP_7
ed il marito, il trustee , ha sostenuto le
[...] Controparte_2 ragioni di questi contestando la sussistenza di un credito, anche litigioso e chiedendo la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa degli esiti di quello relativo all'azione di responsabilità, incardinato presso il Tribunale di Napoli. Ha eccepito, inoltre, il mancato assolvimento dell'onere della prova, da parte del CP_3 attore, della dolosa preordinazione degli atti al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, avuto riguardo alla data del
24 sorgere del credito;
ha inoltre contestato la natura gratuita del trust
(questa eccezione in contrasto con la tesi del proprio difetto di legittimazione passiva), l'esistenza dell'elemento soggettivo in capo al debitore nonché l'illegittimità della domanda tesa ad ottenere la consegna degli immobili.
Assunta, dunque, in ragione della posizione difensiva ad adiuvandum di detti convenuti, la qualità di parte nel processo di primo grado ed essendo rimaste senza seguito le difese formulate, non può dolersi l'appellante dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali avvenuta in forza del principio della soccombenza esplicitamente richiamato dal Tribunale a fondamento della statuizione resa sul punto.
L'appello va, dunque, rigettato.
C) L'APPELLO DI MA AR
Con l'unico motivo dell'appello, censura la Controparte_2 pronuncia nella parte in cui il Tribunale lo ha condannato, quale trustee del Trust Matrix, a corrispondere alla Parte_4
l'importo incamerato in virtù dell'atto di cessione del 16.7.14,
[...] atto non revocato.
Deduce che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario può sempre essere pronunciata nel caso in cui non sia possibile la restituzione del bene oggetto di revocatoria, ma che tale condanna ha come presupposto necessario e indefettibile l'accoglimento dell'azione stessa.
Ha errato il primo giudice, prosegue l'appellante, nel disporre la condanna del quale trustee, a corrispondere alla curatela CP_2
l'importo incamerato in virtù di detto atto perché la domanda di revocatoria non è stata accolta per insussistenza del presupposto soggettivo in capo alle acquirenti.
L'appello è fondato.
Occorre premettere che l'azione revocatoria qui in esame, anche se proposta dalla curatela del fallimento, è pur sempre un'ordinaria
25 azione di cui all'art. 2901 c.c., accordata in via generale a tutti i creditori;
essa ha ad oggetto atti dispositivi compiuti da un soggetto terzo, , in relazione a beni propri, nei confronti del Controparte_7 quale la società poi fallita e i suoi creditori vantano un credito per risarcimento danni imputati a responsabilità dell'ex componente dell'organo di controllo, ove detto credito è insorto per fatti commessi anteriormente alla dichiarazione di fallimento e perciò
"rinvenuto nel patrimonio" della società poi fallita.
Nella specie, pertanto, l'azione proposta non ha la finalità
"recuperatoria" del bene oggetto dell'atto dispositivo revocato a vantaggio della massa dei creditori, che la giurisprudenza ha ravvisato nelle azioni revocatorie di cui agli artt. 66 e 67 LF (cfr.
Corte Cass. Sez. U, n. 10233/2017), atteso che l'azione in questione, ove accolta, non produce in relazione ai beni immobili di proprietà del soggetto debitore sui quali questi ha compiuto atti dispositivi effetti ulteriori o diversi rispetto a quelli propria inopponibilità relativa dell'azione ordinaria ex art. 2901 c.c., essendo diretta a ripristinare l'originario assoggettamento dei già menzionati beni alla garanzia patrimoniale generica prestata dal debitore della società poi fallita (Cass. 15982/2018).
Il principio di diritto richiamato dal giudice di primo grado a fondamento della statuizione di condanna del trustee alla restituzione del prezzo ricavato dalla vendita della quota dell'immobile conferito dal debitore nel trust in favore di CP_5
e non poteva essere applicato alla fattispecie in
[...] CP_4 esame per un duplice ordine di ragioni.
Innanzitutto perché esso è riferibile solo alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 66 l.f. (concernente per l'appunto atti dispositivi del proprio patrimonio compiuti dallo stesso debitore successivamente dichiarato fallito, assoggettabili alla detta azione per la tutela reintegratoria dei crediti vantati nei confronti del fallito), ma soprattutto perché, come correttamente osservato
26 dall'appellante, manca il presupposto di una condanna alla restituzione del controvalore del bene immobile alienato: ossia l'accoglimento dell'azione revocatoria in relazione a tale atto.
La domanda di condanna al pagamento del controvalore dei beni alienati proposta nei confronti dell'acquirente la quale, per consolidato indirizzo può essere proposta anche quando il curatore non abbia agito nei confronti del sub-acquirente, presuppone che l'atto dispositivo oggetto del giudizio sia non solo revocabile ai sensi degli att. 2901c.c.e 66 l.f., ma altresì che il terzo abbia alienato il bene o compiuto atti elusivi della garanzia patrimoniale nonché in tutti i casi in cui il curatore non possa conseguire, perché impossibile,
l'apprensione dei beni oggetto degli atti dispositivi revocati.
Detti presupposti sono del tutto carenti nella specie.
Alla luce di detti rilievi, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta dal nei confronti di CP_3
avente ad oggetto la condanna di quest'ultimo alla Controparte_2 restituzione del prezzo ricavato dalla vendita del 16.07.2014 della quota dell'immobile del debitore alla e alla . CP_5 CP_4
C) L'APPELLO DEL
[...]
Controparte_3
[...]
Con il primo motivo dell'appello proposto dalla
[...]
Parte_4
, quest'ultima si duole della violazione degli artt. 2901
[...]
c.c. e 66 l.f. in ordine alla condanna per equivalente.
Assume che il Tribunale abbia errato nel condannare il trustee del trust Matrix al pagamento in favore del della sola somma CP_3 di € 54.742,82, corrispondente al saldo ricevuto dalle acquirenti per l'acquisto del terreno - il cui prezzo era stato convenuto nella complessiva misura di € 189.367,53 - senza considerare l'ulteriore versamento di € 134.624,71, a titolo di caparra confirmatoria, effettuato anteriormente al 10.1.05.
27 Ritiene, dunque, l'appellante che, coerentemente con l'affermato scopo di reintegrare il fallimento del danno patrimoniale subito per effetto dell'alienazione, il Tribunale avrebbe dovuto condannare il trustee al pagamento dell'intero valore del bene, indipendentemente dalla tempistica di incasso dei vari pagamenti ed a prescindere dal fatto che in esecuzione dell'atto autorizzato dal trustee era stato versato solo il saldo.
Il motivo rimane assorbito dalla statuizione di accoglimento dell'appello proposto da essendo la domanda Controparte_2 infondata nell'an.
Con il secondo motivo di appello, la Curatela, in relazione alla richiesta di revoca dell'atto del 28.11.14 seconda parte (divisione), lamenta la erronea valutazione delle prove, la violazione degli artt.
66 l.f., 2901 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. nonché la erroneità della motivazione.
Evidenzia che, per effetto della complessiva operazione realizzata con il suddetto atto, consistita nella vendita della quota appartenente a di 1/3 della proprietà dei due appartamenti siti in Controparte_7
Cava E' EN al TE (che è così divenuto proprietario della Pt_1 complessiva quota di 2/3) e nel successivo scioglimento della Contr comunione tra quest'ultimo e la sorella (titolare del restante terzo), ciascuno dei due fratelli ha conseguito l'intera proprietà di uno dei due immobili (rispettivamente sub 28 e sub 29).
Ne è derivato che la quota di 1/3 che originariamente faceva capo a si è confusa, risultando, così di fatto, sottratta alla Controparte_7 garanzia dei creditori.
Prosegue l'appellante assumendo che il Tribunale avrebbe perso di vista il collegamento negoziale tra i tre atti, valutandoli atomisticamente e senza considerare che la divisione non risulta fraudolenta in sé, ma per il fatto di essere parte di un accordo fraudolento realizzato attraverso una serie di negozi che hanno complessivamente sottratto i diritti di proprietà originariamente
28 appartenenti a alla garanzia dei creditori, che, in Controparte_7 mancanza della revoca anche dell'atto di divisione, si vedono impossibilitati a procedere all'espropriazione della quota di 1/3 Contr dell'immobile con esso attribuito alla sorella
La lesività dell'atto di divisione, dunque, secondo l'appellante, non è determinata, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, dalla sproporzione tra le attribuzioni dei condividenti, bensì dal fatto che con essa è stata definitivamente sottratta a la sua Controparte_7 quota di comproprietà.
Quanto al presupposto soggettivo rileva, infine, la Curatela che la mancata previsione di un corrispettivo per la divisione esclude la necessità di prova della conoscenza, da parte del terzo, della circostanza che l'atto sia stato compiuto in frode ai creditori, fermo restando che aveva preso parte alla cessione ed alla Parte_1 divisione, aveva assistito alla redazione ed alla lettura CP_6 degli atti di cessione ed aveva preso parte alla divisione e che tali atti erano stati stipulati a distanza di tre anni dalla dichiarazione di fallimento della allorché era noto a tutti, e tanto più ai fratelli, CP_3 il coinvolgimento di nelle vicende societarie e le Controparte_7 responsabilità per la mancata verifica e controllo della situazione economico - finanziaria, poi posta all'origine di una domanda di risarcimento milionaria.
L'appello è fondato.
Il , con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha CP_3 impugnato l'atto di Cessione di diritti - Divisione per Notaio
, in data 28.11.2014, Repertorio n. 73520, Persona_1
Raccolta n. 34200, sia nella parte in cui aveva Parte_1 acquistato le quote di proprietà (1/3) appartenenti al debitore su due appartamenti siti in Cava E' EN, sia nella parte in cui detto Contr acquirente, divenuto proprietario di 2/3, e la sorella (titolare del restante terzo), sciogliendo la comunione, hanno conseguito l'intera proprietà ciascuno di un appartamento, quello riportato in Pt_1
29 Catasto Fabbricati del Comune di Cava dei EN al foglio 23, part. Contr 20, sub. 28, cat. A/2, cl. 6, vani 8,5, quello riportato in Catasto
Fabbricati del Comune di Cava dei EN al foglio 23, part. 20, sub.
29, cat. A/2, cl. 6, vani 6, RC. Euro 728,20.
Rileva questa Corte che, nell'ambito di tale complessa operazione,
ha assunto la posizione di terzo subacquirente della CP_6 quota di 1/3 sulla particella 20 sub 29 appartenente al debitore (da questi ceduta con detto atto direttamente al TE in quanto Pt_1 non ricompresa nel trust); con l'atto di divisione ha Parte_1 disposto della quota oggetto della cessione da parte del TE
. CP_7
Orbene, la posizione del terzo subacquirente è regolata dalla disciplina dell'azione revocatoria ordinaria e, quindi, dalla norma dell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., che fa salvi i diritti subacquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, con la conseguenza che, al contrario, ove abbiano acquistato in mala fede da chi abbia acquistato dal debitore, restano esposti all'esercizio dell'azione revocatoria da parte del creditore e subiscono l'effetto pregiudizievole della inefficacia dell'atto intervenuto fra il debitore ed il suo avente causa nonché loro dante causa (Cass. n.
17214/2004; Cass. n. 9271/1999; Cass. n. 2423 /1996)
Condizioni dell'azione sono dunque la revocabilità del primo trasferimento e la consapevolezza, con onere della prova a carico dell'attore, di ciascun avente causa successivo al primo delle condizioni di revocabilità sia del negozio originario compiuto dal debitore che dei successivi atti negoziali ( Cass. n. 9271/1999; Cass.
n.7051/2017).
In particolare, secondo la Corte di legittimità, lo stato soggettivo di malafede del terzo subacquirente, rilevante ai sensi dell'art. 2901,
u.c., c.c. consiste nella semplice consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto per i creditori del primo venditore, con la precisazione che può giovare alla dichiarazione di inefficacia nei
30 confronti del subacquirente “la conoscenza che questi abbia di qualunque condizione di revocabilità del primo atto, se quella condizione in concreto sussista, e quindi anche la conoscenza della revocabilità dello stesso per il pregiudizio che esso arrecava ai creditori del disponente e del personale dissesto di quest'ultimo” (cfr.
Cass. n. 11083/2004; Cass. n. 4945/1987). E, a questi fini, la giurisprudenza ha riconosciuto rilievo anche al breve lasso di tempo intercorso tra il primo ed il secondo atto di vendita (cfr. Cass. n.
18034/2013).
Posto che nella specie si è verificata la prima delle due condizioni previste dalla norma, ossia la revocabilità del trasferimento posto in essere in favore di occorre scrutinare in tali termini il Parte_1 requisito soggettivo, ossia la mala fede di . CP_6
Ad avviso di questa Corte esso può desumersi da plurimi elementi indiziari, aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 cc. e rappresentati dal fatto che , CP_6 sorella del debitore e dell'acquirente suo dante causa, non poteva non conoscere lo stato di indebitamento del primo essendo verosimile che tra gli stretti congiunti si manifestino le condizioni dell'altro; all'epoca della divisione era stato già Controparte_7 convenuto, con atto notificato nel 2013, dal curatore del CP_3 nel giudizio avente ad oggetto l'azione di responsabilità nei suoi confronti.
Ancor più indicativa dello soggettivo della è la circostanza, CP_7 documentata dall'atto del 28.11.2014 a rogito del Notaio
, che la stessa era presente all'atto della cessione delle Persona_1 quote al suo dante causa, e non poteva non percepire l'anomalia dell'intera operazione, con la quale il TE , aveva prima CP_7 fatto confluire una delle due quote nel Trust Matrix, autorizzando il trustee a cederle al TE contestualmente cedendo Pt_1 direttamente a quest'ultimo anche l'altra quota, il quale, divenuto proprietario dei due terzi, con lo stesso atto procedeva
31 immediatamente allo scioglimento della comunione alla divisione dei cespiti con la sorella, atti compiuti in assenza di dazione di corrispettivo e conguagli.
Appaiono particolarmente sospette sia le modalità che la tempistica dell'atto del 28.11.2014, laddove si consideri che la divisione dei cespiti è avvenuta, con atto contestuale, compiuto in immediata successione cronologica con la cessione delle quote del debitore, ben quarantuno anni dopo l'apertura della successione (v. attestazione del Notaio con la quale si dà atto dell'avvenuto decesso del de cuius in data 4.09.1973).
Con tale doppio passaggio gli appellati hanno evidentemente cercato di schermare la fuoriuscita del bene dal patrimonio del debitore, all'evidente fine di sottrarlo alle iniziative dei suoi creditori, il che induce a ravvisare l'esistenza dell'elemento soggettivo anche in capo a . CP_6
Non può affermarsi dunque l'estraneità della per il solo fatto CP_7 che lo scioglimento della comunione è avvenuta solo tra lei ed il TE perché ciò non dimostra che ella non fosse stata a conoscenza del pregiudizio che l'atto potesse arrecare alle ragioni del
Fallimento creditore, conoscenza che invece emerge chiaramente dalle circostanze appena evidenziate.
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inefficacia nei confronti del creditore anche dell'atto di CP_3 divisione intervenuto tra e per atto del CP_6 Parte_1
Notaio , in data 28.11.2014, Repertorio n. Persona_1
73520, Raccolta n. 34200.
E) L'APPELLO DI CC NA
Con l'unico motivo di appello incidentale, censura la CP_4 pronuncia nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Assume che, pur avendo rigettato il Tribunale la domanda revocatoria spiegata nei suoi confronti ha disposto la compensazione
32 delle spese senza fornire alcuna giustificazione, così disattendendo il principio della soccombenza.
L'appello è inammissibile perché tardivo.
La sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite tra l'appellante e il , è CP_3 stata pubblicata in data 28.11.2023 mentre ha CP_4 proposto appello con comparsa depositata solo in data 31.10.2024, oltre il termine di sei mesi da detta pubblicazione.
Non si ritiene, infatti, che possa essere applicata alla fattispecie la norma di cui all'art. 334 c.p.c., che consente la proposizione di appello incidentale tardivo con la comparsa di risposta, operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.
È giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, quella secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza (cfr. Cass. n. 25285/2020) "dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c., "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione", come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli".
Tale orientamento è stato più recentemente ribadito dalla sentenza n. 13707/2023, che ha enunciato il principio di diritto secondo cui
"L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza, con la conseguenza che, come si evince dallo stesso tenore letterale dell'art. 334 c.p.c., in presenza di cause scindibili, l'impugnazione incidentale tardiva opera solo a
33 vantaggio della parte contro la quale sia stata proposta
l'impugnazione principale".
Nel caso di specie l'interesse della ad impugnare la pronuncia CP_4 di primo grado con la quale è stata disposta la compensazione delle spese tra il e la convenuta è all'evidenza sorto fin da detta CP_3 pronuncia, senza che l'assetto di interessi da questa configurato per la medesima potesse in alcun modo essere rimesso in discussione dall'appello principale di e da quelli successivi, Parte_1 convertiti in incidentali, proposti da , Controparte_1 CP_2
e del , chiaramente finalizzati ridiscutere i soli
[...] CP_3 rapporti per i quali i suddetti erano risultati soccombenti o parzialmente tali;
in particolare il alcuna doglianza ha CP_3 espresso con il proprio atto di appello avverso il rigetto della domanda di revocatoria dell'atto nei confronti della e della CP_4
evocate in questo giudizio solo ai fini della litis CP_5 denuntiatio.
Pertanto, la , per la proposizione del proprio appello avverso CP_4 la statuizione impugnata, non avrebbe potuto avvalersi del peculiare strumento di cui all'art. 334 c.p.c.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità per tardività del gravame dalla stessa proposto (perché spiegato oltre il già menzionato termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.).
SPESE
Tenuto conto della reiezione degli appelli proposti da e Parte_1
, questi ultimi vanno condannati, in solido, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo.
Nel rapporto processuale tra il e CP_3 CP_6 quest'ultima è integralmente soccombente;
stante l'integrale riforma della sentenza di primo grado nei suoi confronti che ha travolto anche la statuizione sulle spese di lite, va condannata CP_6 in solido con i convenuti in primo grado , Controparte_7 Pt_1
e al pagamento delle spese come liquidate
[...] Controparte_1
34 dal giudice di primo grado, nonché in solido con e Parte_1
al pagamento delle spese del presente grado, Controparte_1 come liquidate in dispositivo.
Nel rapporto processuale tra l'appellante e il Controparte_2
, stante la parziale riforma della sentenza di primo grado CP_3 che ha travolto anche la statuizione sulle spese di lite, queste ultime, stante la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti per entrambi i gradi.
L'appellante , stante l'inammissibilità del suo appello, è CP_4 soccombente in questo grado nei confronti del e va CP_3 condannata al pagamento in suo favore delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Nulla per le spese sostenute da , evocata in questo Controparte_5 giudizio solo ai fini della litis denuntiatio.
Poiché gli appelli proposti da e sono Parte_1 Controparte_1 stati rigettati e quello proposto da è stato dichiarato CP_4 inammissibile, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento da parte deli suddetti appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
CP_4
2) rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Controparte_1
3) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in Controparte_2 parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dal Controparte_3
, in persona del curatore, avente ad oggetto la
[...] restituzione al della somma corrispondente al ricavato CP_3
35 della compravendita del 16.07.2014, per Notar Persona_2
Registrato a il 24 luglio 2014 n. 6749 serie 1T, Trascritto CP_3
a il 24 luglio 2014 n. reg. generale: 25370 n. reg. CP_3 particolare: 21147;
4) in parziale accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
, in persona Controparte_3 del curatore, nei confronti di e, in parziale riforma CP_6 della sentenza impugnata, dichiara l'inefficacia dell'atto di
“Cessione di diritti – Divisione”, per Notaio , Persona_1 redatto in data 28/11/2014, Repertorio n. 73520, Raccolta n.
34200, nella sua parte seconda, atto di “Divisione”, redatto per
Notaio , Repertorio 73520, Raccolta 34200, Persona_1 trascritto a l'11 dicembre 2014 ai numeri 40893/34068; CP_3
5) condanna al pagamento in favore del CP_6 [...]
, in persona Controparte_3 del curatore, al pagamento delle spese di lite di primo grado, nella misura liquidata dal primo giudice con il vincolo di solidarietà con gli altri convenuti , e Controparte_7 Parte_1 CP_1
;
[...]
6) condanna e , in Parte_1 Controparte_1 CP_6 solido, al pagamento in favore del
[...]
, in persona del curatore, Controparte_3 delle spese di lite del presente grado che liquida in euro
17.800,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, iva e cna come per legge;
7) compensa integralmente le spese di lite del primo e del secondo grado tra il Controparte_9 Controparte_3
, in persona del curatore;
[...]
8) condanna al pagamento delle spese di lite del CP_4 presente grado in favore del Controparte_3
, in persona del curatore, spese che
[...]
36 liquida in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, iva e cna come per legge;
9) conferma nel resto la sentenza impugnata;
10) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e Parte_1 Controparte_1 CP_4 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello da ciascuno dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Salerno, il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena Del Forno
Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano
37
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile, nelle persone dei
Magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti civili riuniti n. 613/24, 624/24, 625/24, 626/24 aventi ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5378/23 emessa dal Tribunale di Salerno, depositata in data 28.11.23
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Macario e Parte_1
CE OL
Appellante
E
, rapp.ta e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c. Controparte_1
Appellante incidentale
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_2 Controparte_1
Appellante incidentale
E
Controparte_3
, in persona del Curatore, rapp.to e difeso
[...] dall'avv. Caterina Iannicelli
Appellante incidentale
E
1 , rapp.ta e difesa dagli avv.ti Alessandro Panico e CP_4
AR AG
Appellante incidentale
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Cristiani Controparte_5
Appellata
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Iannicelli CP_6
Appellata
E
Controparte_7
Appellato contumace
Conclusioni: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'iter del giudizio di primo grado nonché il contenuto delle posizioni difensive delle parti sono stati puntualmente esposti nella sentenza impugnata alla quale, in detta parte, va fatto testuale rinvio.
Con la sentenza n. 5378/23, resa nei procedimenti riuniti n.ri n.
11870 e 11873 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2016, il
Tribunale di Salerno ha così statuito:
” 1) DICHIARA l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della Curatela del Controparte_3
”, C.F./P.IVA , del
[...] P.IVA_1 seguente atto: Trust “Matrix” con contestuale conferimento di beni, redatto per Notaio , in data 21/11/2012, Persona_1 repertorio n. 70676/31863, trascritto presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di , in data 23 novembre 2012, ai numeri CP_3
46697/35366, avente ad oggetto i seguenti beni immobili: a) nel
Comune di Montecorvino Pugliano, in piena proprietà, quota 1/1 : 1) abitazione in villini, via Macchia Morese, piano S1-T-1-2, con annessa corte pertinenziale esclusiva, riportata nel Catasto
2 Fabbricati del Comune di Montecorvino Pugliano al foglio 3, part.
939, cat. A/7, vani 12,5, RC. euro 1.775,32; 2) terreno, riportato nel
Catasto Terreni del predetto Comune, al foglio 3, part. 513, sem.arb. di 3 classe, di are 13,52, RD euro 6,28 e R.A. 9,08. b) nel Comune di NO NO (Sa), località Denteferro, via Mar Tirreno, terreno della superficie di ha 6.52.72, in piena proprietà in ragione di 1/3, riportato in Catasto Terreni del Comune di NO al foglio 9, part. n. 188, ha 3.26.36, RD. Euro 235,97 e RA. Euro 278,11
e part. 189, ha 3.26.36, RD. Euro 235,97 e RA. Euro 278,11; c) nel
Comune di Cava dei EN (Sa), appartamento in via Sorrentino, 6, piano sesto, in piena proprietà in ragione di 1/3, della consistenza di otto vani e mezzo, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Cava dei EN al foglio 23, part. 20, sub. 28, cat. A/2, cl. 6, vani 8,5,
RC. Euro 1.031,62;
2) NA, in ragione della non opponibilità del successivo atto di “Cessione dei diritti reali a titolo oneroso” in favore di CP_5
e , ai sensi dell'art. 2901 comma 4 c.c.
[...] CP_4 CP_2
quale titolare della legittimazione processuale attiva del
[...]
Trust “Matrix”, a corrispondere alla Curatela attrice la somma di €
54.742,82 quale importo incamerato in virtù dell'atto di “Cessione di diritti reali a titolo oneroso” del 16.7.14, per Notar Persona_2
Registrato a il 24 luglio 2014 n. 6749 serie 1T, Trascritto a CP_3
il 24 luglio 2014 n. reg. generale: 25370 n. reg. particolare: CP_3
21147, oltre agli interessi legali dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) DICHIARA l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e art. 66 L.F. nei confronti della Curatela del Fallimento “
[...]
”, C.F./P.IVA Controparte_3 P.IVA_1 del seguente atto: Cessione di diritti – Divisione, per Notaio
, redatto in data 28/11/2014, Repertorio n. Persona_1
73520, Raccolta n. 34200, nella sua prima parte “Cessione di diritti”, atto trascritto a l'11 dicembre 2014 ai numeri 40893/34068, CP_3
3 con il quale l'avv. , disponente del Trust “Matrix”, Controparte_7 con il consenso del trustee, e dunque il Trust Controparte_2
“Matrix” ha ceduto a , la sua quota di 1/3 su: Parte_1 appartamento sito nel Comune di Cava dei EN (Sa), via
Sorrentino, 6, piano sesto, della consistenza di otto vani e mezzo, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Cava dei EN al foglio 23, part. 20, sub. 28, cat. A/2, cl. 6, vani 8,5, RC. Euro
1.031,62 (diritto di proprietà per la quota di 1/3 sul predetto bene, originariamente di spettanza del sig. e pervenutogli Controparte_7 per successione al padre ma che poi ha conferito e inserito nel Trust
“Matrix”) nonché atto con il quale, a prescindere dai beni segretati e conferiti nel Trust, l'avv. , ha ceduto al TE Controparte_7 [...]
la quota di 1/3 pervenuta allo stesso per successione al Pt_1 padre, su altro appartamento nel Comune di Cava dei EN (Sa),
Via Sorrentino 6, piano sesto, della consistenza di sei vani, riportato in Catasto fabbricati del Comune di Cava dei EN al foglio 23, part.
20, sub. 29 cat. A/2, cl. 6, vani 6 RC. Euro 728,20;
4) RIGETTA la domanda di inefficacia proposta ai sensi del combinato disposto degli articoli 2901 e 66 L.F. con riferimento all'Atto di
“Cessione di diritti – Divisione” del 28.11.14, nella sua parte seconda, atto di “Divisione”, redatto per Notaio
[...]
, Repertorio 73520, Raccolta 34200, trascritto a Persona_1 CP_3
l'11 dicembre 2014, ai numeri 40894/34069.
5) NA i convenuti , , Controparte_7 Parte_1 CP_1
e in solido tra loro, al pagamento, in
[...] Controparte_2 favore di parte attrice delle spese di giudizio, che liquida in €
9.900,80 per competenze, € 545,00 per spese, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
6) NA la CP_8 [...]
”, C.F./P.IVA Controparte_3
, al pagamento, in favore di delle spese P.IVA_1 CP_6 di giudizio, che liquida in € 5.800,00 per competenze, oltre Iva, Cpa
4 e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
7) COMPENSA integralmente le spese di lite con riferimento alla convenuta e CP_4 Controparte_5
8) ORDINA al Conservatore dei Registri immobiliari competente per territorio l'annotazione della presente sentenza.”
Con detta sentenza il Tribunale ha ravvisato, innanzitutto, la sussistenza di tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria in relazione all'atto istitutivo del trust “Matrix” con contestuale conferimento di beni, redatto per Notaio
[...]
, in data 21/11/2012, repertorio n. 70676/31863, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di , CP_3 in data 23 novembre 2012, ai numeri 46697/35366, con il quale
, nella sua qualità di disponente, aveva conferito la Controparte_7 maggior parte dei beni immobili di sua proprietà, istituendo come trustee il marito della figlia, , e come beneficiaria la Controparte_2 figlia stessa, . Controparte_1
In primo luogo, quanto alla legittimazione del Fallimento attore, ha ritenuto che esso ha agito in ragione di un'aspettativa di credito concreta, connessa al risarcimento del danno derivante da condotte omissive del Collegio Sindacale della società fallita e, in particolare,
Presieduto da , condotte accertata con sentenza n. Controparte_7
3616/2020 del Tribunale di Napoli - confermata dalla sentenza della
Corte d'Appello di Napoli n. 888/2022 - che lo ha condannato, in solido con gli altri convenuti, a pagare alla Curatela la somma di €
9.106.369,25 oltre interessi legali e spese di lite.
Con riferimento all'insorgenza del credito, ne ha ritenuto l'anteriorità rispetto all'atto istitutivo del Trust atteso che le condotte omissive in ragione delle quali era stata emessa la condanna al risarcimento dei danni, erano risalenti al periodo 2006-2011.
Qualificato tale atto come dispositivo, il giudice di prime cure ne ha, poi, affermato la gratuità attesa la assenza della previsione del
5 versamento di un corrispettivo, dell'opzione per la forma dell'atto pubblico con la presenza di due testimoni e dello scopo del Trust esplicitato nell'atto istitutivo, individuato nella attribuzione di una fonte di reddito alla figlia beneficiaria, cui venivano assicurati frutti e beni capitali “senza che le vicende personali del disponente possano influire su di essi”.
Quanto all'elemento soggettivo, da verificarsi esclusivamente in capo al solo debitore, il Tribunale ne ha desunto la sussistenza dai seguenti indizi: la sua qualità di componente del Collegio Sindacale della società fallita dal 25.6.1998 al 21.12.2006 e poi di Presidente del Collegio Sindacale dal 22.12.2006 fino allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della società; la collocazione temporale degli atti, posto che il Trust “Matrix” era stato istituto dopo la dichiarazione di fallimento della società attrice e dopo la emersione della responsabilità del Collegio Sindacale nel decreto di chiusura delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.; il contestuale conferimento in trust della quasi totalità dei beni del debitore, senza la correlata ricezione di alcun corrispettivo ad opera della beneficiaria, CP_1
; il rapporto di parentela tra le parti del Trust “Matrix”;
[...]
l'individuazione del beneficiario nella “Unica figlia del Disponente”; la natura gratuita dell'atto prescelto e la circostanza che lo stesso non conferisse diritti ulteriori o diversi da quelli che sarebbero comunque spettati alla unica figlia per effetto di una successione legittima o testamentaria, ma mirasse espressamente a garantire una fonte di reddito alla beneficiaria evitando che le vicende personali del disponente potessero influire sui beni oggetto del trust;
la conoscibilità, alla luce del ruolo svolto, della situazione di dissesto finanziario della società e dell'ingente entità della posizione debitoria derivante dall'accoglimento della domanda risarcitoria a titolo di responsabilità per cattiva gestione.
Quanto all'elemento oggettivo dell'eventus damni, poi, il primo giudice l'ha ritenuto comprovato stante l'avvenuto mutamento
6 qualitativo e quantitativo del patrimonio del debitore, conseguente alla sottrazione di tutti i suoi beni - ad eccezione di quello successivamente ceduto, pure oggetto della revocatoria - alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Dichiarata, conseguentemente, l'inefficacia nei confronti della
Curatela attrice, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f., del Trust
Matrix, il Tribunale, ritenuto che nella specie si vertesse in ipotesi di
“revocatoria a cascata”, ha individuato in tale atto dispositivo l'astratto presupposto logico giuridico per la revocabilità dei successivi atti di cessione di diritti a titolo oneroso del 16.7.14 e di cessione di diritti - divisione del 28.11.14, per effetto dei quali
, dopo aver conferito la quasi totalità dei suoi beni Controparte_7 nel trust, si era spogliato degli ultimi cespiti di sua proprietà.
In relazione all'atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso (atto del 16.07.2014) - con il quale il Trust “Matrix” aveva ceduto e trasferito la quota di 1/3 sul terreno sito nel Comune di
NO NO a e - il Tribunale Controparte_5 CP_4 ne ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo, non essendo stata provata dalla Curatela, sulla quale incombeva il relativo onere, né la esistenza di rapporti personali o professionali tra le parti né la sproporzione tra il prezzo pagato dalle acquirenti ed il valore effettivo del terreno, del quale, peraltro, le convenute erano già nella materiale detenzione, a titolo di locazione, sin dal 15.10.2001.
Ha rilevato il primo giudice che la cessione di tale terreno era stata, peraltro, già oggetto di contratto preliminare di compravendita del
10.11.05 e di successivo “atto di transazione con modifica di contratto preliminare di compravendita” del 12.11.10; di conseguenza non ha rinvenuto elementi indiziari utili a superare la presunzione di buona fede in relazione al successivo acquisto a titolo oneroso del 16.7.14, che di tali atti costituiva una naturale conseguenza.
7 L'efficacia dell'atto non è risultata, infine, nemmeno inficiata dalla trascrizione della domanda di revocazione, avvenuta solo nel dicembre del 2016.
Posta, pertanto, la irrevocabilità di detto atto di cessione e la conseguente impossibilità di restituire il bene alienato a terzi, il
Tribunale ha condannato il trustee, , al pagamento Controparte_2 dell'equivalente monetario in favore della attrice, CP_8 commisurato alla perdita patrimoniale cagionata al patrimonio del fallito, ovvero al prezzo incamerato, pari ad € 54.742,82.
Con riferimento, invece, all'atto di Cessione di diritti - divisione, nella sua prima parte - con il quale il trustee e Controparte_2 CP_7
cedevano le quote 1/3 dei diritti spettanti al , in
[...] CP_7 virtù di successione ereditaria, su due appartamenti siti in Cava dei
EN a - il Tribunale ha desunto la mala fede del terzo Parte_1 da una serie di indici quali: il rapporto di parentela tra le parti;
la notorietà del Controparte_3
; la conoscenza da parte di dello stato
[...] Parte_1 di difficoltà economica che stava attraversando il TE, rilevabile dalla scrittura privata del 26.10.2002, con la quale egli dava atto espressamente che il germano aveva esigenze finanziarie CP_7 cui far fronte, nonché dalla stessa comparsa di costituzione e di risposta depositata nel presente giudizio, ove egli riferisce di una ulteriore e diversa azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. intrapresa nell'anno 1994 nei confronti del TE , in CP_7 ragione della sua qualità di componente del consiglio di amministrazione di un istituto di credito;
le modalità di pagamento del corrispettivo, che le parti dichiaravano essere stato corrisposto da fin dal lontano anno 2002 “con mezzi di pagamento Parte_1 di cui le parti non sono in grado di precisare e di cui non si conserva alcuna traccia”.
Sul punto, alcuna rilevanza il primo giudice ha inteso, infatti, attribuire ai quattro assegni circolari depositati in copia da CP_7
8 che, oltre a non essere menzionati nell'atto oggetto di Pt_1 revocatoria, erano datati 28.2.2003; ha rilevato altresì che non è stata, inoltre, fornita prova dell'incasso e che, comunque, il loro valore complessivo (euro 200.000,00) fosse di gran lunga superiore al corrispettivo concordato per la cessione (euro 74.000,00).
A differenza dell'altro atto di cessione, inoltre, il Tribunale ha evidenziato la assenza di prova della circostanza che tale cessione fosse un atto dovuto: non ha, infatti, ritenuto che potesse assurgere a prova di un contratto preliminare l'atto sottoscritto dal solo CP_7
in data 21.4.10 - trattandosi di una mera manifestazione di
[...] volontà del debitore ad effettuare la divisione e la cessione delle Contr quote di sua proprietà in favore dei fratelli ed - ed ha Pt_1 rilevato altresì la mancanza di coincidenza tra il contenuto dell'atto pubblico del 28.11.14 e la scrittura privata del 26.10.02, sia in ordine all'oggetto che al prezzo.
Ha, inoltre, sottolineato la assenza di data certa delle suddette scritture, ai fini della loro opponibilità a terzi, così giungendo ad accogliere la domanda di revocatoria dell'atto impugnato nella parte in cui venivano ceduta a le due quote di diritti sugli Parte_1 appartamenti spettanti al debitore . Controparte_7
Il Giudice di primo grado ha ritenuto, invece, infondata la domanda di revocatoria proposta dalla curatela attrice con riferimento alla seconda parte del medesimo atto, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione esistente tra i germani Parte_1
(comproprietario nella misura di 2/3) e CP_6
(comproprietaria nella misura di 1/3), con assegnazione separata dei due immobili originariamente in comunione.
Ha, infatti, escluso la sussistenza di un pregiudizio derivante dall'atto di disposizione del 28.11.14 alla garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore, in quanto l'attore non aveva dato prova che l'attribuzione delle porzioni fosse avvenuta con modalità tali da avvantaggiare gli altri condividenti a detrimento della quota di
9 , compromettendo così le ragioni creditorie e Controparte_7 rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
Avverso tale statuizione, con atto notificato in data 24.05.2024, ha proposto appello, affidato a due motivi, così Parte_1 concludendo: “- nel merito, riformare la sentenza del Tribunale di
Salerno, Terza Sezione Civile, n. 5378/2023, emessa nell'ambito delle cause riunite n.r.g. 11870/2016 e 11873/2016, pubblicata in data 28 novembre 2023 e non notificata, respingendo per i motivi di impugnazione esposti in narrativa, che qui si intendono richiamati integralmente, le domande proposte nei confronti del sig.
[...]
dal Pt_1 Controparte_3
n. 50/2011, in persona del curatore
[...] fallimentare avv. GI EN.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Con autonomo atto, notificato in pari data, ha Controparte_1 proposto appello, affidato sostanzialmente ad un unico motivo, avverso la medesima pronuncia, così concludendo: “nel merito, riformare la sentenza del Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile,
n. 5378/2023, emessa nell'ambito delle cause riunite n.r.g.
11870/2016 e 11873/2016, pubblicata in data 28 novembre 2023 e non notificata, respingendo per i motivi di impugnazione esposti in narrativa, che qui si intendono richiamati integralmente, le domande proposte nei confronti della sig.ra dal Controparte_1 [...]
Controparte_3
n. 50/2011, in persona del curatore fallimentare avv. GI
EN.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Con atto notificato il 24.05.2024 ha, altresì, proposto appello
, affidato ad un unico motivo, così concludendo: Controparte_2
“nel merito, riformare la sentenza del Tribunale di Salerno, Terza
10 Sezione Civile, n. 5378/2023, emessa nell'ambito delle cause riunite
n.r.g. 11870/2016 e 11873/2016, pubblicata in data 28 novembre
2023 e non notificata, respingendo per i motivi di impugnazione esposti in narrativa, che qui si intendono richiamati integralmente, le domande proposte nei confronti del sig. Controparte_2 [...]
Parte_2
, in persona del curatore fallimentare avv.
[...]
GI EN.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Infine, con successivo atto notificato il 27.05.2024, la curatela del
Controparte_3
” (d'ora in po, per brevità, “ ”) ha proposto
[...] CP_3 appello, affidato a due motivi, così concludendo: “- condannare il trustee a pagare al Fallimento una somma Controparte_2 corrispondente all'intero valore dell'immobile oggetto della compravendita del 16/07/2014, Repertorio n. 18.447, Raccolta n.
4.541, Registrato a il 24 luglio 2014 n. 6749 Serie 1T, CP_3 trascritto a il 24 luglio 2014 ai numeri 25370/21147, pari ad CP_3 euro 189.367,53;
- revocare in favore della Curatela la seconda parte dell'atto del 28 novembre 2014, Repertorio n. 73520, Raccolta n. 34200, trascritto
a l'11 dicembre 2014 ai numeri 40894/34069, denominata CP_3
“Divisione”.
Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Con comparsa depositata nel giudizio iscritto al n. 626/2024 (atto di appello del ) in data 31.10.2024, ha CP_3 CP_4 proposto appello incidentale, affidato ad un unico motivo, così concludendo: “Voglia l'On.le Corte adita rigettare l'appello principale poiché' inammissibile, improcedibile ed infondato ed accogliere invece quello incidentale, condannando la Curatela al Parte_3
11 pagamento delle spese di lite del primo grado, da quantificare quanto meno nella misura dei medi tariffari.
Con favore di spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso di s.g. 15%, c.a. 4% e IVA 22% in quanto dovuta, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori per averne fatto anticipo.”
Si è, altresì, costituita resistendo al gravame e Controparte_5 concludendo per il suo rigetto.
Si è, infine, costituita , così concludendo: CP_6
• “rigettare il secondo motivo di appello proposto dalla
[...]
Parte_4
” (c.f.: ) nei confronti di
[...] P.IVA_1
(c.f.: ) per inammissibilità, CP_6 C.F._1 improcedibilità, nullità, inconferenza, carenza dei presupposti
e di interesse, e perché, nel merito, palesemente infondato in fatto ed in diritto;
• per l'effetto confermare il capo 4 e 6 del dispositivo della sentenza del Tribunale di Salerno n. 5378/2023 pubblicata in data 28.11.2023;
• disporre ex art. 2668 co.2 c.c. la cancellazione delle trascrizioni delle seguenti domande giudiziali illegittimamente trascritte ad istanza della Curatela del Fallimento “
[...]
” Controparte_3
(c.f.: 00170860654) e cioè - della domanda giudiziale del
20/12/2016 distinta con rep. 29005 trascritta in data
18/01/2017 con Reg. Generale 1893 e Reg. part. 1474 presso
l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di (cfr. CP_3 doc.6);
- della domanda giudiziale del 12/01/2017 distinta con rep. 324 trascritta in data 08/02/2017 con Reg. Generale 5051 e Reg. Part.
3903 presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di (cfr. CP_3 doc.7);
12 limitatamente al bene immobile di proprietà della sig.ra CP_6
(c.f.: , distinto nel seguente modo: Comune C.F._1 di Cava E'EN (SA) - cod. C361 - Catasto F - fogl. 23 - part. 20
- sub 29 - natura A2 - Consistenza 6 vani - indirizzo via Andrea
Sorrentino - numero civico 6 - piano 6 facendo in tal modo cessare
l'evento lesivo in atto;
• ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di
, con esonero da ogni responsabilità dello stesso, di CP_3 provvedere alla cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali presentate dalla Curatela del Fallimento “
[...]
” Controparte_3
(c.f.: 00170860654) ai nn. 1893/1474 del 18/01/2017 (cfr. doc.6), nonché presentata ai nn. 5051/3903 del 08/02/2017
(cfr. doc.7) limitatamente al bene immobile sopra descritto di proprietà della sig.ra (c.f.: CP_6
); C.F._1
• condannare parte appellante al pagamento, in favore della concludente, dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc da illegittima e, comunque, perpetuata trascrizione della domanda di revocatoria (già rigettata dal Tribunale) in virtù della impugnazione temerariamente proposta dalla
Curatela senza un minimo di fondamento giuridico e logico, nonché delle spese del giudizio di secondo grado nel rapporto processuale con l'appellata e delle spese di CP_6 cancellazione.”
Disposta la riunione dei giudizi rispettivamente iscritti ai n. 613/24,
624/24, 625/24 e 626/24 R.G., rigettata l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata formulata dall'appellante ed assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. - nel Parte_1 testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis - all'esito dell'udienza del 27.6.2025 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
13 - la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento depositato il 5.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli riuniti, per intuitive finalità di maggior chiarezza e specificità di questa esposizione, vanno di seguito esaminati separatamente, il primo dei quali deve essere individuato in quello promosso da Parte_1
A) L'APPELLO DI CO LUIGI
Con il primo motivo di appello denuncia la erroneità Parte_1 della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto revocabile l'atto di cessione di diritti - divisione del 28.11.14 escludendone la natura di “atto dovuto” nonché ritenendo l'inopponibilità delle scritture private prodotte perché prive di data certa.
Assume l'appellante che con la stipula dell'atto di cessione le parti avevano inequivocabilmente adempiuto a obbligazioni assunte diversi anni prima con le scritture private prodotte: quella recante la data del 26.10.2002, con la quale si era obbligato Controparte_7
a cedere la quota di sua proprietà (pari ad un 1/3) degli immobili siti in Cava E' EN al TE il quale aveva provveduto Pt_1 all'integrale pagamento del corrispettivo nell'anno 2003 mediante gli assegni prodotti in giudizio;
quella del 21.4.2010, con la quale il debitore aveva ribadito la volontà di cedere le proprie quote sul suddetto immobile ai fratelli, impegnandosi a provvedere alla formalizzazione delle dette cessioni “allorquando sarà estinto il sequestro giudiziario sui detti cespiti”.
A sostegno della tesi che l'atto di cessione del 28.11.14 fosse un atto dovuto, in rapporto di strumentalità necessaria con tali scritture,
l'appellante evidenzia i seguenti elementi: 1)l'effettiva esistenza di un sequestro conservativo gravante sui beni immobili al momento della sottoscrizione delle scritture, in ragione del quale le parti avevano inteso attendere la definizione del giudizio risarcitorio promosso dalla banca prima di formalizzare il trasferimento delle
14 quote;
2) l'avvenuto pagamento del corrispettivo concordato per la cessione delle quote mediante i quattro assegni circolari prodotti in giudizio, in ordine ai quali il primo Giudice avrebbe erroneamente affermato la assenza di prova dell'incasso, di fatto del tutto superflua trattandosi di assegni circolari;
3) il pagamento di tutte le spese condominiali e di ristrutturazione dell'immobile sito in Cava E'
EN da parte di sin dall'anno 2003. Parte_1
Quanto, invece, alla data certa delle scritture, negata dal primo
Giudice, l'appellante deduce che l'anteriorità delle scritture rispetto all'atto di cessione oggetto di revocatoria era stata certamente provata dagli assegni circolari prodotti, dal tenore letterale delle dichiarazioni di volontà contenute nelle scritture stesse e dalla condotta tenuta dalle parti con riguardo all'accollo delle spese dell'immobile.
Assume infine l'appellante che “La prova della data certa, inoltre, risulta in via documentale dalla trasmissione a mezzo fax, avvenuta in data 23 aprile 2010, della scrittura privata del 21 aprile 2010 (v. doc. 4, fascicolo di primo grado), che fa riferimento agli accordi raggiunti con il sig. in data 26.10.2002 e fissa Parte_1 temporalmente la conclusione dell'accordo a un momento antecedente rispetto alla stipula dell'atto notarile di cessione del
28.11.2014.” (così a pag. 21 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
La prima questione posta con il motivo in esame, relativa alla irrevocabilità, quale “atto dovuto”, dell'atto di cessione delle quote del 28.11.2014, non attinge la ratio della decisione sul punto.
Invero il Tribunale, con argomentazione non specificamente censurata, quanto alla prima scrittura con data 26.10.2002, ha rilevato la mancanza di coincidenza tra il contenuto di questa e l'atto di cessione impugnato sia in ordine all'oggetto che al prezzo;
quanto alla seconda, ne ha escluso la vincolatività dovendo “…intendersi quale mera manifestazione di volontà del debitore di effettuare la
15 divisione e la cessione delle quote di sua proprietà in favore del TE e della sorella ”. Parte_1 CP_6
La censura dell'appellante non coglie detta ratio decidendi perché si fonda su argomentazioni che presuppongono il positivo riscontro della coincidenza tra la scrittura privata del 2002 e l'atto impugnato nonché della vincolatività di quella del 2010; inoltre essa è fondata sul presupposto per cui queste scritture avessero data certa, ma il
Tribunale ha chiaramente escluso che le scritture in questione avessero data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. e che tale scrittura fosse opponibile al creditore. CP_3
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, in tema di data della scrittura privata, che “qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo
l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento” (Cass. n.
21446/2023 conf. a Cass. n. 13943/2012).
Ad avviso di questa Corte non può essere affatto condivisa la tesi dell'appellante secondo cui gli assegni circolari prodotti in fotocopia dimostrerebbero, ai sensi dell'art. 2704 c.c., che il contratto preliminare sia stato concluso in data anteriore all'atto impugnato, sì che questo sarebbe irrevocabile in quanto “atto dovuto”.
Osserva la Corte che la produzione in giudizio di titoli di credito all'ordine, che in ipotesi siano muniti di certezza di data, non è concretamente idonea a dimostrare, per l'astrattezza dei titoli, che il versamento monetario risultante dagli stessi attenga alle scritture private prodotte onde inferirne la certezza della data di queste;
gli
16 stessi non forniscono la prova del collegamento causale con dette scritture, come rilevato dal primo giudice, atteso che in esse, come del resto nell'atto di cessione impugnato (nel quale le parti dichiarano che “il corrispettivo è stato corrisposto nell'anno 2002 con mezzi di pagamento di cui le parti non sono in grado di precisarle e di cui non si conserva alcuna traccia”), non è fatta specifica indicazione degli assegni circolari in questione, così che l'emissione degli stessi possa dirsi univocamente legata a quelle che l'appellante definisce “promesse di vendita”, non potendosi affermare con accettabile grado di certezza che esse siano stata siglata nella data recata dagli assegni, peraltro neanche coincidente con nessuna delle scritture private prodotte, circostanza che ne reitera e rafforza la loro incerta collocazione cronologica.
Non coglie, poi, le ragioni della decisione l'appellante nella parte in cui attribuisce al giudice di primo grado l'errore di aver escluso la mancanza di prova della certezza della data delle scritture in questione dall'assenza di prova del mancato incasso degli assegni.
Detta ultima circostanza, infatti, è stata valorizzata dal Tribunale argomentando in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo da parte dei contraenti dell'atto pubblico impugnato, con particolare riferimento all'indice sintomatico della consapevolezza da parte dei contraenti (i fratelli , e , costituito dalle CP_7 CP_7 Pt_1 modalità di pagamento del corrispettivo indicate nell'atto pubblico relativo al negozio impugnato.
In ogni caso non è sostenibile l'assunto dell'appellante secondo cui
“gli assegni circolari, per loro caratteristica naturale (titoli emessi dalla banca aventi data certa, coincidente con la data di addebito sul conto corrente del richiedente, così come data certa ha la matrice degli assegni circolari prodotta in giudizio), provano l'avvenuto pagamento, indipendentemente dall'incasso da parte del beneficiario” (così a pag.20 dell'atto di appello).
17 Al di là del fatto che l'appellante avrebbe dovuto provare di aver provveduto proprio lui a fornire la provvista alla banca per l'emissione degli assegni circolari, prova non evincibile dalla copia prodotta del prospetto degli assegni, non è affatto vero che la prova dell'incasso di un assegno circolare è costituita dall'emissione dell'assegno stesso da parte di un istituto bancario, essendo necessario a tal fine che sussista la prova dell'avvenuto versamento da parte del beneficiario su un proprio conto o della riscossione delle somme in contanti (nei limiti in cui questa fosse stata consentita).
Va dunque escluso che detta produzione documentale possa conferire sia la prova della certezza della data delle scritture prodotte, e, dunque, dell'anteriorità delle stesse rispetto all'atto impugnat,o sia dell'avvenuto pagamento del corrispettivo della cessione (indicato in euro 74.000,00 nell'atto pubblico), peraltro, come osservato dal primo giudice, non corrispondente all'importo degli assegni circolari che si assumono corrisposti all'atto della promessa (euro 200.000,00)
Né appare seriamente sostenibile che la prova della certezza possa inferirsi, come sostiene l'appellante, dalle “dichiarazioni delle parti” contenute in dette scritture, non essendo intuibile quale fatto in esse indicato possa avere sicuro riscontro in merito all'epoca della sua verificazione, ad esclusione della data di decesso del loro padre, circostanza che, tuttavia, non consente di conferire la certezza alla data apposta su di esse.
Che poi avesse provveduto al pagamento delle spese Parte_1 condominiali relative all'immobile ove sono ubicati gli appartamenti caduti in successione, detta circostanza non comprova né la certezza della data delle scritture, essendo inidonee le attestazioni dell'amministratore del condominio a conferire certezza alla data di un atto essendo a loro volta prive di data certa, né che il CP_7 fosse il promissario acquirente delle quote del debitore, essendo pacifico in causa che egli era proprietario in quota di detti immobili
18 e non potendosi escludere che egli, in tale qualità, eventualmente Contr anche in rappresentanza dei fratelli e anch'essi CP_7 comproprietari degli immobili, avesse eseguito tali pagamenti.
Infine, tenuto conto dell'argomentata esclusione della natura di atto prodromico alla cessione impugnata della scrittura privata del
21.04.2010, è evidente che non assume rilievo la questione relativa all'eventuale sussistenza della prova della data certa del suo invio a mezzo fax in data 23.04.2010.
Il motivo va pertanto rigettato.
Con il secondo motivo d'appello, si duole della Parte_1 erroneità della sentenza impugnata e della omessa o carente motivazione della stessa nella parte in cui ha ritenuto sussistere l'elemento soggettivo in capo ad esso acquirente, presupposto per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria.
Assume l'appellante che il primo Giudice avrebbe desunto la sussistenza di tale requisito in capo al terzo da circostanze
“sintomatiche” della sua mala fede (rapporto di parentela, notorietà del fallimento, conoscenza delle difficoltà finanziarie, modalità di pagamento del corrispettivo) senza, tuttavia, considerare che oggetto della revocatoria è un atto a titolo oneroso stipulato anteriormente al sorgere del credito vantato dalla curatela nei confronti di;
deduce, pertanto, che il creditore Controparte_7 avrebbe dovuto dimostrare la “participatio fraudis” del terzo, prova invece non fornita.
Assume che anche, “nel caso in cui si voglia riconoscere che il credito vantato dal nei confronti del sig. sia CP_3 Controparte_7 sorto con la proposizione dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti di quest'ultimo”, l'insorgenza del credito deve essere ricondotta alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio volto ad accertarne la sussistenza nell'an e nel quantum, da ricondursi al
30.01.2015 (essendo stato dichiarato nullo per difetto di editio actionis il precedente atto notificato in data 5.06.2013); rileva che
19 prima di questa data la curatela non aveva posto in essere alcuna attività volta ad accertare la sussistenza di un credito della fallita nei confronti del TE.
A dire dell'appellante, dunque, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare la dolosa preordinazione da parte dei contraenti dell'atto a realizzare il pregiudizio delle regioni dei creditori.
Tale presupposto, tuttavia, non risulterebbe desumibile dalla avvenuta stipula dell'atto a distanza di pochi mesi dalla cancellazione del sequestro conservativo, dal solo rapporto di parentela tra le parti, dal generico riferimento, nella scrittura privata, alle difficoltà economiche di , che ben avrebbero potuto essere Controparte_7 collegate al sequestro conservativo.
Insiste l'appellante nel sostenere che le scritture private del
26.10.2002 e del 21.04.2010 andavano assimilate ad un contratto preliminare di vendita, avendone la medesima funzione e che, pertanto, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente andava valutato con riguardo al momento della loro conclusione, con la conseguenza che esso non poteva ritenersi sussistere nell'anno 2002, allorché il credito che l'azione revocatoria mirava a tutelare non era ancora sorto.
Il motivo è palesemente infondato.
Richiamati integralmente i rilievi in merito alla valenza probatoria delle scritture private prodotte prive di data certa, il che esclude la loro rilevanza ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo, giova osservare, in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità, che, in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non del compimento di azioni giudiziarie necessarie al suo accertamento e recupero.
Il Tribunale, facendo applicazione del suddetto principio, ha condivisibilmente posto in evidenza che “Nel caso di specie, le
20 condotte, in ragione delle quali è stata emessa la condanna al risarcimento dei danni, risalgono al periodo 2006-2011 in cui il collegio, tra i cui membri l'Avv. , tenuto conto della Controparte_7 carica rivestita (dal 25.6.1998 al 21.1.2011), poneva in essere operazioni e/o comportamenti di mala gestio, in violazione degli obblighi di diligenza di cui all'art. 2407 c.c. e dei doveri di cui all'art.
2043 c.c. (cfr. nel giudizio R.G.N. 11873/16: pag. 232 della relazione tecnica d'ufficio, del dott. datata 28/01/2019, resa Persona_3 nel giudizio di responsabilità ex art. 146 L.F. in essere innanzi al
Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di imprese, R.G.
16936/2013 depositata in data 17.4.19; cfr. sentenza Trib. Di Napoli
n. 3616/2020 – Sez - Imprese;
sentenza Corte di Appello di Napoli
n. 888/22).
È, invero, all'esito di tali condotte omissive che l'aspettativa di credito risarcitorio si è originata, apprezzandosi, dunque, prive di pregio le dedotte eccezioni dei convenuti in merito alla nullità della notifica del primo atto di citazione dell'azione introduttiva del giudizio di responsabilità ex art. 146 L.F. ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai convenuti”.
Trattandosi di credito risarcitorio vantato dalla curatela nei confronti di nella qualità di Presidente dell'organo di controllo Controparte_7 della società fallita, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la sua origine deve essere legata temporalmente al fatto illecito costitutivo del credito, nella specie certamente anteriore all'atto dispositivo, non certo all'iniziativa giudiziaria della curatela volta all'accertamento delle condotte fonte di responsabilità o alla sentenza che lo ha accertato.
L'appellante, nel formulare la propria doglianza secondo cui gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale in punto di elemento soggettivo non sono idonei a dimostrare la dolosa preordinazione dell'atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie del , CP_3 prescinde del tutto dalle ragioni poste a fondamento del
21 convincimento del giudice di primo grado in merito all'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo.
Essa è dunque inidonea di per sé a condurre al risultato voluto dalla parte perché, stante l'anteriorità del credito secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado sulla base delle emergenze istruttorie, non occorreva fornire la prova della "dolosa preordinazione" del debitore ai fini dell'accoglimento della revocatoria in oggetto, ma della semplice conoscenza del pregiudizio come previsto dall'art. 2901 n. 1 c.c., prima parte.
Invero "in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo
l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto
a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita
l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore" (Cass. n.
6272/2000).
La prova del predetto atteggiamento soggettivo, come reiteratamente ribadito dalla Suprema Corte, può essere fornita tramite presunzioni semplici (v. ex multis Cass. n. 27546/2014;
Cass. n. 17327/2011).
Ne segue che alcuna omissione di pronuncia né errore di valutazione sull'elemento soggettivo della fattispecie può essere imputata al
Tribunale che, sulla scorta dei principi di diritto enunciati in relazione alla verifica della anteriorità cronologica del credito, correttamente ha ritenuto di desumere la consapevolezza di di Parte_1 arrecare pregiudizio alla garanzia del credito dal rapporto di
22 parentela tra le parti, essendo TE di , la Pt_1 Controparte_7 notorietà del Fallimento “ Controparte_3
di cui il debitore era stato componente, anche di
[...] vertice, dell'organo di controllo, della conoscenza dello stato di difficoltà economica che stava attraversando il TE, il cui patrimonio era stato sottoposto a misure restrittive (sequestro) già nel 1998 a tutela di crediti risarcitori della stessa natura, vantati da una banca per atti di mala gestio di nella sua Controparte_7 qualità di componente del consiglio di amministrazione, delle anomale modalità di pagamento del corrispettivo posto che, nell'atto pubblico del 28.11.14, le parti avevano dichiarato che il corrispettivo era stato corrisposto dal cessionario fin dal lontano anno 2002, “con mezzi di pagamento di cui le parti non sono in grado di precisare e di cui non si conserva alcuna traccia”, circostanza quest'ultima che, peraltro, demolisce del tutto l'assunto dell'appellante secondo il quale il prezzo della cessione sarebbe stato corrisposto mediante gli assegni circolari prodotti in copia.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato ed argomentato, l'appello di non può che essere rigettato dovendo considerarsi Parte_1 corretta la dichiarazione di inefficacia tendente alla reintegrazione della consistenza patrimoniale della società fallita.
B) L'APPELLO DI CO EL
Con il primo ed il secondo motivo dell'appello proposto CP_1
denuncia la nullità della sentenza impugnata per
[...] inosservanza dell'obbligo di motivazione e, in ogni caso, si duole della erroneità della pronuncia con riguardo alla propria condanna, quale beneficiaria del trust “Matrix”, al pagamento delle spese processuali, in solido con gli altri convenuti, in favore del fallimento
CP_3
Assume che le ragioni di tale condanna non sono state neppur minimamente esplicate nella sentenza, ove dell'appellante si fa
23 menzione, unicamente e fuggevolmente, quale figlia del disponente del trust e beneficiaria dello stesso.
Rileva, inoltre, che, nel caso di trust a titolo gratuito, il beneficiario non è litisconsorte necessario sicché avrebbe errato la Curatela nel convenirla in giudizio e parimenti avrebbe errato il primo Giudice nel disporre, nei suoi confronti, la condanna al pagamento delle spese.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Al di là della genericità della censura in merito alla nullità della sentenza per cui non è possibile vagliarne la fondatezza, se è vero che secondo la giurisprudenza di legittimità il beneficiario del trust, allorquando l'atto di segregazione patrimoniale sia da considerarsi a titolo gratuito, come nella specie, non è litisconsorte necessario nel giudizio per revocatoria ordinaria, è altrettanto vero che detto soggetto è portatore di un interesse sostanziale a partecipare al giudizio sulla revocatoria degli atti di conferimento posto che, dall'esito del giudizio, discendono conseguenze sostanziali che hanno ricadute dirette sul trust;
il beneficiario, anche se non citato in giudizio, potrebbe esperire un atto di intervento volontario ad adiuvandum a norma dell'art. 105, co. 2 c.p.c. a sostegno della posizione del padre (Cass. n.7918/2024). Controparte_7
Ed in effetti, come si desume dagli atti difensivi del giudizio di primo grado, la beneficiaria del trust odierna appellante, costituendosi con un'unica comparsa unitamente agli altri convenuti, il padre CP_7
ed il marito, il trustee , ha sostenuto le
[...] Controparte_2 ragioni di questi contestando la sussistenza di un credito, anche litigioso e chiedendo la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa degli esiti di quello relativo all'azione di responsabilità, incardinato presso il Tribunale di Napoli. Ha eccepito, inoltre, il mancato assolvimento dell'onere della prova, da parte del CP_3 attore, della dolosa preordinazione degli atti al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, avuto riguardo alla data del
24 sorgere del credito;
ha inoltre contestato la natura gratuita del trust
(questa eccezione in contrasto con la tesi del proprio difetto di legittimazione passiva), l'esistenza dell'elemento soggettivo in capo al debitore nonché l'illegittimità della domanda tesa ad ottenere la consegna degli immobili.
Assunta, dunque, in ragione della posizione difensiva ad adiuvandum di detti convenuti, la qualità di parte nel processo di primo grado ed essendo rimaste senza seguito le difese formulate, non può dolersi l'appellante dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali avvenuta in forza del principio della soccombenza esplicitamente richiamato dal Tribunale a fondamento della statuizione resa sul punto.
L'appello va, dunque, rigettato.
C) L'APPELLO DI MA AR
Con l'unico motivo dell'appello, censura la Controparte_2 pronuncia nella parte in cui il Tribunale lo ha condannato, quale trustee del Trust Matrix, a corrispondere alla Parte_4
l'importo incamerato in virtù dell'atto di cessione del 16.7.14,
[...] atto non revocato.
Deduce che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario può sempre essere pronunciata nel caso in cui non sia possibile la restituzione del bene oggetto di revocatoria, ma che tale condanna ha come presupposto necessario e indefettibile l'accoglimento dell'azione stessa.
Ha errato il primo giudice, prosegue l'appellante, nel disporre la condanna del quale trustee, a corrispondere alla curatela CP_2
l'importo incamerato in virtù di detto atto perché la domanda di revocatoria non è stata accolta per insussistenza del presupposto soggettivo in capo alle acquirenti.
L'appello è fondato.
Occorre premettere che l'azione revocatoria qui in esame, anche se proposta dalla curatela del fallimento, è pur sempre un'ordinaria
25 azione di cui all'art. 2901 c.c., accordata in via generale a tutti i creditori;
essa ha ad oggetto atti dispositivi compiuti da un soggetto terzo, , in relazione a beni propri, nei confronti del Controparte_7 quale la società poi fallita e i suoi creditori vantano un credito per risarcimento danni imputati a responsabilità dell'ex componente dell'organo di controllo, ove detto credito è insorto per fatti commessi anteriormente alla dichiarazione di fallimento e perciò
"rinvenuto nel patrimonio" della società poi fallita.
Nella specie, pertanto, l'azione proposta non ha la finalità
"recuperatoria" del bene oggetto dell'atto dispositivo revocato a vantaggio della massa dei creditori, che la giurisprudenza ha ravvisato nelle azioni revocatorie di cui agli artt. 66 e 67 LF (cfr.
Corte Cass. Sez. U, n. 10233/2017), atteso che l'azione in questione, ove accolta, non produce in relazione ai beni immobili di proprietà del soggetto debitore sui quali questi ha compiuto atti dispositivi effetti ulteriori o diversi rispetto a quelli propria inopponibilità relativa dell'azione ordinaria ex art. 2901 c.c., essendo diretta a ripristinare l'originario assoggettamento dei già menzionati beni alla garanzia patrimoniale generica prestata dal debitore della società poi fallita (Cass. 15982/2018).
Il principio di diritto richiamato dal giudice di primo grado a fondamento della statuizione di condanna del trustee alla restituzione del prezzo ricavato dalla vendita della quota dell'immobile conferito dal debitore nel trust in favore di CP_5
e non poteva essere applicato alla fattispecie in
[...] CP_4 esame per un duplice ordine di ragioni.
Innanzitutto perché esso è riferibile solo alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 66 l.f. (concernente per l'appunto atti dispositivi del proprio patrimonio compiuti dallo stesso debitore successivamente dichiarato fallito, assoggettabili alla detta azione per la tutela reintegratoria dei crediti vantati nei confronti del fallito), ma soprattutto perché, come correttamente osservato
26 dall'appellante, manca il presupposto di una condanna alla restituzione del controvalore del bene immobile alienato: ossia l'accoglimento dell'azione revocatoria in relazione a tale atto.
La domanda di condanna al pagamento del controvalore dei beni alienati proposta nei confronti dell'acquirente la quale, per consolidato indirizzo può essere proposta anche quando il curatore non abbia agito nei confronti del sub-acquirente, presuppone che l'atto dispositivo oggetto del giudizio sia non solo revocabile ai sensi degli att. 2901c.c.e 66 l.f., ma altresì che il terzo abbia alienato il bene o compiuto atti elusivi della garanzia patrimoniale nonché in tutti i casi in cui il curatore non possa conseguire, perché impossibile,
l'apprensione dei beni oggetto degli atti dispositivi revocati.
Detti presupposti sono del tutto carenti nella specie.
Alla luce di detti rilievi, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta dal nei confronti di CP_3
avente ad oggetto la condanna di quest'ultimo alla Controparte_2 restituzione del prezzo ricavato dalla vendita del 16.07.2014 della quota dell'immobile del debitore alla e alla . CP_5 CP_4
C) L'APPELLO DEL
[...]
Controparte_3
[...]
Con il primo motivo dell'appello proposto dalla
[...]
Parte_4
, quest'ultima si duole della violazione degli artt. 2901
[...]
c.c. e 66 l.f. in ordine alla condanna per equivalente.
Assume che il Tribunale abbia errato nel condannare il trustee del trust Matrix al pagamento in favore del della sola somma CP_3 di € 54.742,82, corrispondente al saldo ricevuto dalle acquirenti per l'acquisto del terreno - il cui prezzo era stato convenuto nella complessiva misura di € 189.367,53 - senza considerare l'ulteriore versamento di € 134.624,71, a titolo di caparra confirmatoria, effettuato anteriormente al 10.1.05.
27 Ritiene, dunque, l'appellante che, coerentemente con l'affermato scopo di reintegrare il fallimento del danno patrimoniale subito per effetto dell'alienazione, il Tribunale avrebbe dovuto condannare il trustee al pagamento dell'intero valore del bene, indipendentemente dalla tempistica di incasso dei vari pagamenti ed a prescindere dal fatto che in esecuzione dell'atto autorizzato dal trustee era stato versato solo il saldo.
Il motivo rimane assorbito dalla statuizione di accoglimento dell'appello proposto da essendo la domanda Controparte_2 infondata nell'an.
Con il secondo motivo di appello, la Curatela, in relazione alla richiesta di revoca dell'atto del 28.11.14 seconda parte (divisione), lamenta la erronea valutazione delle prove, la violazione degli artt.
66 l.f., 2901 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. nonché la erroneità della motivazione.
Evidenzia che, per effetto della complessiva operazione realizzata con il suddetto atto, consistita nella vendita della quota appartenente a di 1/3 della proprietà dei due appartamenti siti in Controparte_7
Cava E' EN al TE (che è così divenuto proprietario della Pt_1 complessiva quota di 2/3) e nel successivo scioglimento della Contr comunione tra quest'ultimo e la sorella (titolare del restante terzo), ciascuno dei due fratelli ha conseguito l'intera proprietà di uno dei due immobili (rispettivamente sub 28 e sub 29).
Ne è derivato che la quota di 1/3 che originariamente faceva capo a si è confusa, risultando, così di fatto, sottratta alla Controparte_7 garanzia dei creditori.
Prosegue l'appellante assumendo che il Tribunale avrebbe perso di vista il collegamento negoziale tra i tre atti, valutandoli atomisticamente e senza considerare che la divisione non risulta fraudolenta in sé, ma per il fatto di essere parte di un accordo fraudolento realizzato attraverso una serie di negozi che hanno complessivamente sottratto i diritti di proprietà originariamente
28 appartenenti a alla garanzia dei creditori, che, in Controparte_7 mancanza della revoca anche dell'atto di divisione, si vedono impossibilitati a procedere all'espropriazione della quota di 1/3 Contr dell'immobile con esso attribuito alla sorella
La lesività dell'atto di divisione, dunque, secondo l'appellante, non è determinata, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, dalla sproporzione tra le attribuzioni dei condividenti, bensì dal fatto che con essa è stata definitivamente sottratta a la sua Controparte_7 quota di comproprietà.
Quanto al presupposto soggettivo rileva, infine, la Curatela che la mancata previsione di un corrispettivo per la divisione esclude la necessità di prova della conoscenza, da parte del terzo, della circostanza che l'atto sia stato compiuto in frode ai creditori, fermo restando che aveva preso parte alla cessione ed alla Parte_1 divisione, aveva assistito alla redazione ed alla lettura CP_6 degli atti di cessione ed aveva preso parte alla divisione e che tali atti erano stati stipulati a distanza di tre anni dalla dichiarazione di fallimento della allorché era noto a tutti, e tanto più ai fratelli, CP_3 il coinvolgimento di nelle vicende societarie e le Controparte_7 responsabilità per la mancata verifica e controllo della situazione economico - finanziaria, poi posta all'origine di una domanda di risarcimento milionaria.
L'appello è fondato.
Il , con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha CP_3 impugnato l'atto di Cessione di diritti - Divisione per Notaio
, in data 28.11.2014, Repertorio n. 73520, Persona_1
Raccolta n. 34200, sia nella parte in cui aveva Parte_1 acquistato le quote di proprietà (1/3) appartenenti al debitore su due appartamenti siti in Cava E' EN, sia nella parte in cui detto Contr acquirente, divenuto proprietario di 2/3, e la sorella (titolare del restante terzo), sciogliendo la comunione, hanno conseguito l'intera proprietà ciascuno di un appartamento, quello riportato in Pt_1
29 Catasto Fabbricati del Comune di Cava dei EN al foglio 23, part. Contr 20, sub. 28, cat. A/2, cl. 6, vani 8,5, quello riportato in Catasto
Fabbricati del Comune di Cava dei EN al foglio 23, part. 20, sub.
29, cat. A/2, cl. 6, vani 6, RC. Euro 728,20.
Rileva questa Corte che, nell'ambito di tale complessa operazione,
ha assunto la posizione di terzo subacquirente della CP_6 quota di 1/3 sulla particella 20 sub 29 appartenente al debitore (da questi ceduta con detto atto direttamente al TE in quanto Pt_1 non ricompresa nel trust); con l'atto di divisione ha Parte_1 disposto della quota oggetto della cessione da parte del TE
. CP_7
Orbene, la posizione del terzo subacquirente è regolata dalla disciplina dell'azione revocatoria ordinaria e, quindi, dalla norma dell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., che fa salvi i diritti subacquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, con la conseguenza che, al contrario, ove abbiano acquistato in mala fede da chi abbia acquistato dal debitore, restano esposti all'esercizio dell'azione revocatoria da parte del creditore e subiscono l'effetto pregiudizievole della inefficacia dell'atto intervenuto fra il debitore ed il suo avente causa nonché loro dante causa (Cass. n.
17214/2004; Cass. n. 9271/1999; Cass. n. 2423 /1996)
Condizioni dell'azione sono dunque la revocabilità del primo trasferimento e la consapevolezza, con onere della prova a carico dell'attore, di ciascun avente causa successivo al primo delle condizioni di revocabilità sia del negozio originario compiuto dal debitore che dei successivi atti negoziali ( Cass. n. 9271/1999; Cass.
n.7051/2017).
In particolare, secondo la Corte di legittimità, lo stato soggettivo di malafede del terzo subacquirente, rilevante ai sensi dell'art. 2901,
u.c., c.c. consiste nella semplice consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto per i creditori del primo venditore, con la precisazione che può giovare alla dichiarazione di inefficacia nei
30 confronti del subacquirente “la conoscenza che questi abbia di qualunque condizione di revocabilità del primo atto, se quella condizione in concreto sussista, e quindi anche la conoscenza della revocabilità dello stesso per il pregiudizio che esso arrecava ai creditori del disponente e del personale dissesto di quest'ultimo” (cfr.
Cass. n. 11083/2004; Cass. n. 4945/1987). E, a questi fini, la giurisprudenza ha riconosciuto rilievo anche al breve lasso di tempo intercorso tra il primo ed il secondo atto di vendita (cfr. Cass. n.
18034/2013).
Posto che nella specie si è verificata la prima delle due condizioni previste dalla norma, ossia la revocabilità del trasferimento posto in essere in favore di occorre scrutinare in tali termini il Parte_1 requisito soggettivo, ossia la mala fede di . CP_6
Ad avviso di questa Corte esso può desumersi da plurimi elementi indiziari, aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 cc. e rappresentati dal fatto che , CP_6 sorella del debitore e dell'acquirente suo dante causa, non poteva non conoscere lo stato di indebitamento del primo essendo verosimile che tra gli stretti congiunti si manifestino le condizioni dell'altro; all'epoca della divisione era stato già Controparte_7 convenuto, con atto notificato nel 2013, dal curatore del CP_3 nel giudizio avente ad oggetto l'azione di responsabilità nei suoi confronti.
Ancor più indicativa dello soggettivo della è la circostanza, CP_7 documentata dall'atto del 28.11.2014 a rogito del Notaio
, che la stessa era presente all'atto della cessione delle Persona_1 quote al suo dante causa, e non poteva non percepire l'anomalia dell'intera operazione, con la quale il TE , aveva prima CP_7 fatto confluire una delle due quote nel Trust Matrix, autorizzando il trustee a cederle al TE contestualmente cedendo Pt_1 direttamente a quest'ultimo anche l'altra quota, il quale, divenuto proprietario dei due terzi, con lo stesso atto procedeva
31 immediatamente allo scioglimento della comunione alla divisione dei cespiti con la sorella, atti compiuti in assenza di dazione di corrispettivo e conguagli.
Appaiono particolarmente sospette sia le modalità che la tempistica dell'atto del 28.11.2014, laddove si consideri che la divisione dei cespiti è avvenuta, con atto contestuale, compiuto in immediata successione cronologica con la cessione delle quote del debitore, ben quarantuno anni dopo l'apertura della successione (v. attestazione del Notaio con la quale si dà atto dell'avvenuto decesso del de cuius in data 4.09.1973).
Con tale doppio passaggio gli appellati hanno evidentemente cercato di schermare la fuoriuscita del bene dal patrimonio del debitore, all'evidente fine di sottrarlo alle iniziative dei suoi creditori, il che induce a ravvisare l'esistenza dell'elemento soggettivo anche in capo a . CP_6
Non può affermarsi dunque l'estraneità della per il solo fatto CP_7 che lo scioglimento della comunione è avvenuta solo tra lei ed il TE perché ciò non dimostra che ella non fosse stata a conoscenza del pregiudizio che l'atto potesse arrecare alle ragioni del
Fallimento creditore, conoscenza che invece emerge chiaramente dalle circostanze appena evidenziate.
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inefficacia nei confronti del creditore anche dell'atto di CP_3 divisione intervenuto tra e per atto del CP_6 Parte_1
Notaio , in data 28.11.2014, Repertorio n. Persona_1
73520, Raccolta n. 34200.
E) L'APPELLO DI CC NA
Con l'unico motivo di appello incidentale, censura la CP_4 pronuncia nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Assume che, pur avendo rigettato il Tribunale la domanda revocatoria spiegata nei suoi confronti ha disposto la compensazione
32 delle spese senza fornire alcuna giustificazione, così disattendendo il principio della soccombenza.
L'appello è inammissibile perché tardivo.
La sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite tra l'appellante e il , è CP_3 stata pubblicata in data 28.11.2023 mentre ha CP_4 proposto appello con comparsa depositata solo in data 31.10.2024, oltre il termine di sei mesi da detta pubblicazione.
Non si ritiene, infatti, che possa essere applicata alla fattispecie la norma di cui all'art. 334 c.p.c., che consente la proposizione di appello incidentale tardivo con la comparsa di risposta, operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.
È giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, quella secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza (cfr. Cass. n. 25285/2020) "dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c., "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione", come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli".
Tale orientamento è stato più recentemente ribadito dalla sentenza n. 13707/2023, che ha enunciato il principio di diritto secondo cui
"L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza, con la conseguenza che, come si evince dallo stesso tenore letterale dell'art. 334 c.p.c., in presenza di cause scindibili, l'impugnazione incidentale tardiva opera solo a
33 vantaggio della parte contro la quale sia stata proposta
l'impugnazione principale".
Nel caso di specie l'interesse della ad impugnare la pronuncia CP_4 di primo grado con la quale è stata disposta la compensazione delle spese tra il e la convenuta è all'evidenza sorto fin da detta CP_3 pronuncia, senza che l'assetto di interessi da questa configurato per la medesima potesse in alcun modo essere rimesso in discussione dall'appello principale di e da quelli successivi, Parte_1 convertiti in incidentali, proposti da , Controparte_1 CP_2
e del , chiaramente finalizzati ridiscutere i soli
[...] CP_3 rapporti per i quali i suddetti erano risultati soccombenti o parzialmente tali;
in particolare il alcuna doglianza ha CP_3 espresso con il proprio atto di appello avverso il rigetto della domanda di revocatoria dell'atto nei confronti della e della CP_4
evocate in questo giudizio solo ai fini della litis CP_5 denuntiatio.
Pertanto, la , per la proposizione del proprio appello avverso CP_4 la statuizione impugnata, non avrebbe potuto avvalersi del peculiare strumento di cui all'art. 334 c.p.c.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità per tardività del gravame dalla stessa proposto (perché spiegato oltre il già menzionato termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.).
SPESE
Tenuto conto della reiezione degli appelli proposti da e Parte_1
, questi ultimi vanno condannati, in solido, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo.
Nel rapporto processuale tra il e CP_3 CP_6 quest'ultima è integralmente soccombente;
stante l'integrale riforma della sentenza di primo grado nei suoi confronti che ha travolto anche la statuizione sulle spese di lite, va condannata CP_6 in solido con i convenuti in primo grado , Controparte_7 Pt_1
e al pagamento delle spese come liquidate
[...] Controparte_1
34 dal giudice di primo grado, nonché in solido con e Parte_1
al pagamento delle spese del presente grado, Controparte_1 come liquidate in dispositivo.
Nel rapporto processuale tra l'appellante e il Controparte_2
, stante la parziale riforma della sentenza di primo grado CP_3 che ha travolto anche la statuizione sulle spese di lite, queste ultime, stante la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti per entrambi i gradi.
L'appellante , stante l'inammissibilità del suo appello, è CP_4 soccombente in questo grado nei confronti del e va CP_3 condannata al pagamento in suo favore delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Nulla per le spese sostenute da , evocata in questo Controparte_5 giudizio solo ai fini della litis denuntiatio.
Poiché gli appelli proposti da e sono Parte_1 Controparte_1 stati rigettati e quello proposto da è stato dichiarato CP_4 inammissibile, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento da parte deli suddetti appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
CP_4
2) rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Controparte_1
3) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in Controparte_2 parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dal Controparte_3
, in persona del curatore, avente ad oggetto la
[...] restituzione al della somma corrispondente al ricavato CP_3
35 della compravendita del 16.07.2014, per Notar Persona_2
Registrato a il 24 luglio 2014 n. 6749 serie 1T, Trascritto CP_3
a il 24 luglio 2014 n. reg. generale: 25370 n. reg. CP_3 particolare: 21147;
4) in parziale accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
, in persona Controparte_3 del curatore, nei confronti di e, in parziale riforma CP_6 della sentenza impugnata, dichiara l'inefficacia dell'atto di
“Cessione di diritti – Divisione”, per Notaio , Persona_1 redatto in data 28/11/2014, Repertorio n. 73520, Raccolta n.
34200, nella sua parte seconda, atto di “Divisione”, redatto per
Notaio , Repertorio 73520, Raccolta 34200, Persona_1 trascritto a l'11 dicembre 2014 ai numeri 40893/34068; CP_3
5) condanna al pagamento in favore del CP_6 [...]
, in persona Controparte_3 del curatore, al pagamento delle spese di lite di primo grado, nella misura liquidata dal primo giudice con il vincolo di solidarietà con gli altri convenuti , e Controparte_7 Parte_1 CP_1
;
[...]
6) condanna e , in Parte_1 Controparte_1 CP_6 solido, al pagamento in favore del
[...]
, in persona del curatore, Controparte_3 delle spese di lite del presente grado che liquida in euro
17.800,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, iva e cna come per legge;
7) compensa integralmente le spese di lite del primo e del secondo grado tra il Controparte_9 Controparte_3
, in persona del curatore;
[...]
8) condanna al pagamento delle spese di lite del CP_4 presente grado in favore del Controparte_3
, in persona del curatore, spese che
[...]
36 liquida in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, iva e cna come per legge;
9) conferma nel resto la sentenza impugnata;
10) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e Parte_1 Controparte_1 CP_4 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello da ciascuno dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Salerno, il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena Del Forno
Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano
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