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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/01/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n 15284/2022 RG del Tribunale di Torino, trattenuta in decisione al 30.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, mediante scambio di note scritte contenenti definitiva precisazione delle conclusioni e previa assegnazione dei termini di legge, ex art. 190 cpc, pro tempore applicabile, promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MARCO Parte_1 P.IVA_1
BUFFA con studio in VIA ALFIERI, 19 10121 TORINO, giusta procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_2 difeso dagli avv.ti GIORGIO DEMO e ANDREA BONATO ( ) con C.F._1 studio in VIA BROFFERIO, 1 10121 TORINO, giusta procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc, alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per la ricorrente “1) Condannare per i motivi di cui in Parte_1 CP_1 narrativa, a rimborsare ad la complessiva somma di € 279.918,00 (€ Parte_1
1 91.872,00 + € 87.473,00 + € 100.573,00 = € 279.918,00) da quest'ultima versata a favore delle compagnie assicuratrici ed con gli interessi legali dai singoli Controparte_2 CP_3 pagamenti sino alla proposizione della domanda giudiziale e con gli interessi di cui al d.lgs 231/2002 dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo, ex art. 1284, quarto comma, c.c.
2) Condannare per i motivi di cui in narrativa, a versare a favore di CP_1 Parte_1 la complessiva somma di € 35.696,78, con gli interessi di cui al d.lgs 231/2002 dalle singole
[...] scadenze al saldo.
3) Condannare per i motivi di cui in narrativa, a versare a favore di la CP_1 Parte_1 somma € 123.079,05, con gli interessi di cui al d.lgs 231/2002 dalla scadenza al saldo.
4) Respingere tutte le domande proposte dalla CP_1
5) Condannare al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, oltre spese generali CP_1
15%, CPA ed IVA”.
*****
Per la resistente “Voglia Ill.mo Tribunale adito, CP_1 respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
Nel Merito in via principale
Accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità ascritta alla e per CP_1
l'effetto rigettare, per le causali di cui in atti, ogni domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti della societàesponente, mandando assolta quest'ultima da qualsivoglia avversaria pretesa.
In via subordinata
Previo accertamento delle responsabilità ascrivibili a ciascuna delle imprese costituitesi in e CP_4 della relativa misura, ridurre conseguentemente le somme pretese a titolo di rimborso di quanto versato dalla alle compagnie assicuratrici, mandando per il resto assolta la Parte_1 CP_1 da qualsivoglia ulteriore avversaria pretesa.
[...]
In via riconvenzionale
Sulla scorta dell'accertamento che precede, dichiarare tenuta e condannare la Parte_1 al risarcimento dei danni subiti dalla nella misura determinanda in corso di causa e CP_1 per l'effetto disporre la compensazione con quanto risulterà eventualmente dovuto, per ogni titolo e ragione, alla società ricorrente, con condanna della medesima al versamento, in favore della società esponente, dell'eccedenza.
Con il favore di onorari e spese di giudizio, oltre 15% di rimborso forfettario ex D.M. 55/14, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
2 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna al pagamento di tre distinte somme: € 279.918,00 versati dalla ricorrente alle compagnie assicuratrici ed a seguito dell'escussione Controparte_2 CP_3 delle polizze fideiussorie da parte di IP;
€ 35.696,78 per prestazioni eseguite in forza di contratti applicativi;
€ 123.079,05 per ulteriori prestazioni rese nell'ambito della convenzione.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha esposto che nel dicembre 2015 aveva costituito con un RTI risultato aggiudicatario di tre lotti di una gara IP per CP_5 servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. In forza degli accordi, alla mandataria spettava una quota del CP_5
96,5% dei servizi, mentre ad (all'epoca ) il restante 3,5%. A garanzia Parte_1 CP_6 delle obbligazioni contrattuali erano state stipulate fideiussioni con ed Controparte_2
rispettivamente per € 1.628.430,00 (lotto 1), € 1.772.115,00 (lotto 4) ed € 1.254.450,00 CP_3
(lotto 6), oltre a ulteriori garanzie per le verifiche ispettive, rispetto alle quali entrambe le Contr società del i erano costituite cofideiussori.
Il 1° agosto 2018, a seguito di affitto d'azienda da era subentrata quale mandataria CP_5 del RTI la società NE s.p.a. (ora ). Il 15 maggio 2020 IP aveva dichiarato la CP_1
Contr risoluzione delle convenzioni per inadempimento del procedendo poi all'escussione delle fideiussioni. La ricorrente, dopo aver inutilmente invitato a provvedere direttamente al CP_1 pagamento, aveva dovuto rimborsare alle compagnie assicuratrici la complessiva somma di €
279.918,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 gennaio 2022, si è costituita CP_1 in giudizio contestando integralmente le pretese di parte attrice ed eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e comunque il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso.
A fondamento di tale eccezione, la convenuta ha dedotto di essere subentrata nel R.T.I. solamente in data 19.11.2018, successivamente alla stipula del contratto di affitto di azienda intervenuto con (allora capogruppo mandataria del R.T.I.) in data 28.7.2018 e CP_5 con efficacia dall'1.8.2018. Tale subentro, peraltro, è avvenuto dopo il 7.3.2018, data di scadenza della convenzione oggetto di causa.
Da ciò la convenuta ha fatto discendere la propria totale estraneità rispetto a tutti gli inadempimenti contestati da al R.T.I. prima della data del 19.11.2018, con CP_7 particolare riferimento alle violazioni ascritte in relazione alla disciplina del subappalto ed alla
3 modifica delle quote del R.T.I., risultate dirimenti nel contesto della decisione di CP_7 di risolvere la convenzione.
La convenuta ha inoltre evidenziato come, oltre a dette violazioni, avesse CP_7 contestato al R.T.I. ulteriori inadempimenti di limitata portata rispetto alle prestazioni erogate in favore delle amministrazioni aderenti alla convenzione, verificatisi solamente in 11 casi su un totale di 802 adesioni. A ulteriore dimostrazione della marginalità di tali inadempimenti, la convenuta ha sottolineato come, nel corso delle successive verifiche ispettive commissionate a campione da su un totale di 159 ordinativi principali di fornitura, 157 fossero CP_7 risultati pienamente conformi.
Sotto il profilo strettamente giuridico, la convenuta ha contestato l'applicabilità al caso di specie degli articoli 2558 e 2560 cod. civ., richiamando giurisprudenza di merito secondo cui tali norme non troverebbero applicazione all'ipotesi dell'affitto di azienda, non essendo stata espressamente prevista tale estensione dal legislatore.
La convenuta ha inoltre valorizzato il disposto dell'art. 13.3 del regolamento interno del R.T.I., secondo cui "Gli oneri dell'eventuale risoluzione del OPF (e, in estremo, della Convenzione) per evidente ed accertata responsabilità di una o più delle Parti, responsabili degli eventi, saranno a carico di queste ultime". A differenza delle ulteriori ipotesi disciplinate dal medesimo articolo - dove le parti avevano circoscritto la misura della responsabilità nei limiti della rispettiva quota di partecipazione al R.T.I. - per quella in esame nessuna limitazione era stata indicata e prevista.
In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione della convenzione, quantificati in via equitativa in non meno di € 200.000,00, da compensarsi con quanto eventualmente dovuto all'attrice.
Tenutasi la prima udienza il 18.1.2023, disposta la conversione del rito, concessi pertanto i termini ex art. 183, sesto comma, cpc ed avanzata da parte ricorrente anche istanza ex art. 186 bis/ter cpc, di cui il giudice riservava l'esame unitamente alle istanze istruttorie.
Nelle memorie ex art. 183 c.p.c., ha contestato le difese di , la quale aveva Parte_1 CP_1 eccepito di essere estranea agli inadempimenti contestati da IP in quanto subentrata solo dopo la scadenza delle convenzioni. La ricorrente ha evidenziato come al momento del subentro di le convenzioni fossero pienamente vigenti, avendo i contratti applicativi una durata CP_1 triennale con scadenze fino al marzo 2021. Ha inoltre sottolineato come, in forza dell'art. 2558
c.c., fosse subentrata in tutti i contratti in essere di ivi comprese le CP_1 CP_5
4 convenzioni IP ed i contratti attuativi, con conseguente responsabilità anche per gli inadempimenti pregressi.
La ricorrente ha documentalmente dimostrato che la risoluzione delle convenzioni era stata determinata da inadempimenti ascrivibili esclusivamente a Sofein/NE, come emergeva dal provvedimento di IP del 15 maggio 2020 e dalla successiva comunicazione all'ANAC. In particolare, IP aveva contestato: reiterati inadempimenti nell'esecuzione del servizio "Piano di Sorveglianza Sanitaria"; infrazioni alla disciplina del subappalto;
mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi ai lavoratori. Tutti gli inadempimenti erano stati riferiti alla sola
NE, tanto che l'ANAC aveva avviato il procedimento per l'annotazione nel Casellario informatico limitatamente a tale società.
Quanto alla presunta violazione delle quote del RTI, la ricorrente ha evidenziato come tale contestazione fosse del tutto infondata e comunque di rilevanza marginale, non essendo stata neppure menzionata nella comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione. In ogni caso, ha precisato che la propria quota di partecipazione era sempre rimasta pari al 3,5% come previsto dagli accordi.
A fronte dell'escussione delle polizze da parte di IP, la ricorrente aveva ripetutamente invitato a farsi carico del pagamento, in applicazione dell'art. 13.3 del Regolamento RTI CP_1 secondo cui gli oneri derivanti da inadempimenti dovevano gravare sulla parte responsabile.
Solo dopo il rifiuto di , per evitare aggravi di spese, aveva provveduto al rimborso delle CP_1 compagnie assicuratrici.
Con la prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., la convenuta ha sostanzialmente ribadito le proprie difese, insistendo sull'estraneità di rispetto alle infondate prospettazioni di CP_1
anche alla luce del citato art. 13.3 del regolamento del R.T.I. Parte_1
Con la seconda memoria, la convenuta ha prodotto ulteriore documentazione (rapporti di conformità) a dimostrazione della limitatissima portata dei presunti inadempimenti del R.T.I. successivi al proprio subentro. Ha inoltre meglio articolato la domanda risarcitoria, evidenziando come dall'escussione delle fideiussioni fosse conseguita l'immediata segnalazione della società nella black list di rilievo bancario e assicurativo, con preclusione della possibilità di ottenere ulteriori fideiussioni per partecipare alle gare pubbliche. A ciò si è aggiunta la segnalazione all'ANAC, con conseguente minore capacità competitiva e reddituale, nonché perdita di avviamento aziendale, considerato che la società realizza il 100% dei propri ricavi nel contesto dei pubblici appalti.
5 Con la terza memoria, la convenuta ha replicato alle deduzioni avversarie ribadendo come parte attrice continuasse a confondere la presunta responsabilità esterna del R.T.I. nei confronti di con la responsabilità interna tra le imprese raggruppate. CP_7
Con ordinanza del 24 novembre 2023, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il giudice disponeva CTU, formulando i quesiti ed assegnano termini, ex art. 127 ter cpc, per il giuramento ed eventuali osservazioni delle parti.
Assegnati i termini e concessa proroga richiesta dal CTU, la relazione finale veniva depositata il
28 giugno 2024.
Il CTU designato, in sintesi, premesso che la controversia, come cennato, traeva origine dal ricorso promosso da (già nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1 con il quale parte attrice ha richiesto la condanna della convenuta al pagamento delle somme versate a compagnie assicurative a seguito dell'escussione di garanzie da parte di IP, nonché di fatture emesse per servizi resi nell'ambito di contratti attuativi delle Convenzioni stipulate, contestualizzava la vicenda nell'ambito (pacifico) di un Raggruppamento Temporaneo di
Imprese costituito nel dicembre 2015 tra (mandataria) e CP_5 Parte_2
(mandante), risultato aggiudicatario di tre lotti della gara IP per servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Nel luglio 2018, ha concesso in affitto la propria azienda a (poi ), CP_5 CP_8 CP_1
Contr determinando il subentro di quest'ultima nella posizione di mandataria del
Il CTU analizzava dettagliatamente gli inadempimenti contestati da IP e dalle amministrazioni contraenti, riconducendoli a tre principali categorie: 1) inadempimenti relativi ai contratti attuativi;
2) violazioni degli obblighi in materia di subappalto;
3) modifiche non Contr autorizzate delle quote di esecuzione del
Quanto agli inadempimenti nei contratti attuativi, dall'esame della documentazione è emerso che su 22 casi di contestazioni/risoluzioni, ben 15 sono riconducibili esclusivamente a IO (ora
), 6 sono imputabili congiuntamente a IO ed e solo 1 è attribuibile alla sola CP_1 CP_5
Il CTU ha evidenziato come le contestazioni riguardassero principalmente la mancata CP_5 effettuazione di visite mediche, il mancato espletamento di adempimenti nei termini previsti, il mancato pagamento dei professionisti incaricati e la mancata elaborazione/consegna di documentazione obbligatoria.
In merito alle violazioni in tema di subappalto, il CTU ha rilevato come IO abbia proseguito, dopo il subentro, nell'applicazione di contratti qualificati come sub-affidamenti ma considerati da IP quali subappalti, nonostante le contestazioni ricevute. Tale comportamento ha
6 contribuito alla risoluzione delle Convenzioni, essendo gli inadempimenti riconducibili sia ad
(per la stipula dei contratti) che a IO (per la loro prosecuzione anche dopo le CP_5 contestazioni di IP).
Relativamente alla modifica delle quote di esecuzione del RTI, il CTU ha riscontrato come la ripartizione prevista nel Regolamento interno (non comunicato a IP) differisse significativamente da quella indicata nell'atto costitutivo del RTI. Tale inadempimento è stato ritenuto imputabile, per il periodo fino al subentro di IO, a e e, per il CP_5 CP_6 periodo successivo, a IO e . CP_6
Nell'analizzare le somme versate da alle compagnie assicurative (€279.918,00 Parte_1 complessivi), il CTU ha elaborato due ipotesi di quantificazione degli importi dovuti da , CP_1 basate sulla diversa valutazione della responsabilità per gli inadempimenti antecedenti al subentro. Nella prima ipotesi, considerando IO responsabile anche degli inadempimenti pregressi, l'importo dovuto è stato quantificato in €233.341,67 (83,325% del totale). Nella seconda ipotesi, escludendo tale responsabilità, l'importo è stato determinato in €148.434,92
(53,028% del totale).
Le parti hanno presentato articolate osservazioni alla relazione preliminare. ha Parte_1 contestato: 1) la violazione del contraddittorio tecnico, rilievo non accolto dal CTU avendo verificato la corretta trasmissione delle comunicazioni;
2) l'errata quantificazione dei pesi degli inadempimenti, osservazione respinta confermando l'impostazione adottata;
3) la riduzione degli importi delle fatture, rilievo non accolto in assenza di elementi probatori sufficienti.
Il CTU ha dettagliatamente argomentato il rigetto delle osservazioni di Parte_1 evidenziando come: a) la comunicazione della memoria preliminare del CTP di risultasse CP_1 correttamente inviata anche all'indirizzo PEC dell'Avv. Buffa;
b) la scelta di considerare tre tipologie di inadempimenti con peso equivalente fosse supportata dall'analisi del provvedimento di risoluzione delle Convenzioni;
c) l'attribuzione di un peso del 50% a CP_6 nell'inadempimento relativo alle quote di esecuzione del RTI trovasse fondamento nelle previsioni del Regolamento interno.
ha contestato: 1) il peso attribuito agli inadempimenti relativi ai contratti attuativi, CP_1 rilievo non accolto avendo il CTU verificato il loro concorso alla risoluzione delle Convenzioni;
2) la propria responsabilità per inadempimenti riferibili ad questione rimessa alla CP_5 valutazione giuridica del giudice;
3) la debenza delle fatture, contestazione respinta in quanto non supportata da elementi probatori.
7 Il CTU ha motivatamente respinto le osservazioni di , rilevando come: a) gli CP_1 inadempimenti nei contratti attuativi fossero documentalmente provati e avessero concorso alla risoluzione delle Convenzioni;
b) la questione della responsabilità per gli inadempimenti pregressi fosse stata considerata attraverso la formulazione di due diverse ipotesi di quantificazione;
c) la debenza delle fatture risultasse provata dalle autorizzazioni a fatturare e dall'assenza di contestazioni specifiche.
Per quanto concerne i crediti derivanti da fatture, il CTU ha ritenuto fondato il credito di
[...] per €34.127,81 relativamente alle fatture basate su autorizzazioni rilasciate da Parte_1 CP_1
(rispetto ai €35.696,78 richiesti), escludendo due importi per non corrispondenza tra i periodi indicati nelle autorizzazioni e quelli riportati nelle fatture. Ha inoltre riconosciuto un credito di
€117.808,65 per servizi resi alla Regione Piemonte (rispetto ai €123.079,05 richiesti), considerando la decurtazione degli importi non approvati dall'amministrazione.
Quanto alla domanda riconvenzionale di per danni da lesione all'immagine e alla CP_1 professionalità (quantificati in €200.000,00) e da esclusione dalle gare IP (stimati in almeno
€26.000.000,00), il CTU ha rilevato come la maggior parte delle richieste non fossero documentate e fossero in parte riferite a situazioni potenziali, evidenziando inoltre come CP_1 abbia concorso, con propri inadempimenti, a determinare la risoluzione delle Convenzioni.
In conclusione, il CTU ha fornito al giudice elementi tecnici per valutare la ripartizione delle responsabilità tra le parti, quantificando gli importi dovuti secondo due diverse ipotesi interpretative della responsabilità per gli inadempimenti pregressi, e ha respinto le contestazioni delle parti confermando l'impostazione metodologica adottata e le conclusioni raggiunte. La relazione si caratterizza per completezza nell'analisi documentale, rigore metodologico nella valutazione degli inadempimenti e delle relative responsabilità, e trasparenza nell'esposizione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli importi, fornendo al giudice un quadro tecnico esaustivo per la decisione della controversia.
Così conclusa l'istruttoria, il Giudice assegnava termini ex art. 127 ter cpc per la precisazione delle conclusioni.
Tramutato il giudice ad altro incarico e per l'effetto riassegnato il procedimento, con ordinanza del 17.10.2024 si disponeva trattazione scritta dell'incombente di rinnovazione della precisazione delle conclusioni avanti il nuovo istruttore per il 30.10.2024, all'esito del quale concessi i termini ex art. 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali (depositate entrambe il 19.11.2024) e delle memorie di replica (depositate l'8 e il 9.1.2025). La causa veniva quindi trattenuta a decisione.
8 Nella comparsa conclusionale, la ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU nella parte in cui ha attribuito uguale peso (33,3%) a ciascuna delle tre tipologie di inadempimento individuate (disservizi nei contratti attuativi, violazione disciplina subappalto, modifica quote
RTI). Ha evidenziato come dal provvedimento di risoluzione emergessero quattro distinti inadempimenti, dovendo considerarsi autonomo anche il mancato pagamento dei lavoratori autonomi. Ha inoltre contestato l'attribuzione di uguale rilevanza alla presunta modifica delle quote RTI rispetto agli altri inadempimenti, chiedendo che a tale violazione fosse attribuito un peso massimo del 10%.
Nelle memorie di replica, infine, la ricorrente ha confutato le argomentazioni di circa la CP_1 propria estraneità alle obbligazioni fideiussorie, producendo le dichiarazioni con cui NE si era espressamente costituita fideiussore a favore di ed a seguito del Controparte_2 CP_3 subentro quale mandataria. Ha inoltre ribadito che l'art. 13.3 del Regolamento RTI costituiva espressa deroga all'art. 1298 c.c., prevedendo che gli oneri derivanti da inadempimenti dovessero gravare integralmente sulla parte responsabile.
Con riferimento ai crediti di € 35.696,78 e € 123.079,05, la ricorrente ha documentato l'esecuzione delle prestazioni e le relative autorizzazioni a fatturare rilasciate da NE, evidenziando come tali crediti non fossero mai stati contestati da controparte né nell'an né nel quantum. Ha poi contestato le conclusioni del CTU nella parte in cui non ha riconosciuto integralmente il primo credito per presunte discordanze tra autorizzazioni e fatture, sottolineando come gli errori materiali nelle date non potessero inficiare crediti documentalmente provati e mai contestati.
Da ultimo, la ricorrente ha segnalato la violazione del principio del contraddittorio da parte di in sede di CTU, avendo il consulente di parte convenuta trasmesso la propria memoria CP_1 preliminare al CTU senza inviarla anche ad impedendole così di depositare la Parte_1 memoria di replica. Ha chiesto che di tale comportamento il Tribunale tenesse conto ex art. 116
c.p.c. e ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
In conclusione, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti domande: Parte_1
1) condanna di al rimborso della somma di € 279.918,00 versata alle compagnie CP_1 assicuratrici, con interessi legali dai singoli pagamenti alla domanda e interessi ex d.lgs.
231/2002 dalla domanda al saldo;
2) condanna al pagamento di € 35.696,78 per prestazioni eseguite, con interessi ex d.lgs.
231/2002 dalle singole scadenze;
9 3) condanna al pagamento di € 123.079,05 per ulteriori prestazioni, con interessi ex d.lgs.
231/2002 dalla scadenza;
4) rigetto di tutte le domande proposte da;
CP_1
5) condanna alle spese di lite.
In via subordinata, per il caso in cui non fosse ritenuta provata l'esclusiva responsabilità di nella risoluzione delle convenzioni, la ricorrente ha chiesto l'applicazione dell'art. 13.3 del CP_1
Regolamento RTI nella parte in cui prevede la ripartizione degli oneri secondo le quote di partecipazione (96,5% Sofein, 3,5% , con conseguente condanna di al Parte_1 CP_1 rimborso della somma di € 270.120,87.
Nella comparsa conclusionale, la convenuta ha ulteriormente sviluppato le proprie difese, evidenziando come il credito fatto valere ex art. 1954 c.c. da sia quello di regresso del Pt_1 cofideiussore nei confronti dell'altro cofideiussore, senza alcuna previsione di ripartizione di quote interne. Ne consegue che l'applicazione dell'art. 1954 c.c. non potrebbe che portare ad un regresso nella misura del 50%. La convenuta ha inoltre criticato il metodo utilizzato dal CTU per giungere alla ripartizione percentuale delle responsabilità, in quanto non tiene conto del diverso peso delle contestazioni né opera alcun distinguo di importanza tra i vari asseriti inadempimenti.
Infine, nelle note di replica la convenuta ha contestato la rilevanza dell'asserita violazione del contraddittorio nel corso delle operazioni peritali, evidenziando come si sia trattato di mero errore nella trasmissione della memoria del CTP, privo di carattere malizioso e comunque non idoneo a fondare le richieste ex artt. 116 e 96 c.p.c. avanzate da controparte, tanto più che la stessa non aveva neppure chiesto termini per svolgere le repliche che assumeva impedite.
In definitiva, la convenuta ha chiesto il rigetto integrale delle domande attrici e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia sottoposta all'esame del Tribunale involge questioni di particolare complessità, sia sotto il profilo fattuale che giuridico, concernenti la responsabilità per gli inadempimenti che hanno condotto alla risoluzione delle convenzioni IP e la conseguente ripartizione degli oneri derivanti dall'escussione delle garanzie fideiussorie tra i membri del RTI.
La domanda principale di è volta ad ottenere il rimborso delle somme versate alle Parte_1 compagnie assicuratrici a seguito dell'escussione delle polizze da parte di IP, oltre al pagamento di fatture emesse per prestazioni rese nell'ambito delle convenzioni. contesta CP_1
10 la propria legittimazione passiva e responsabilità, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.
La questione centrale attiene alla riconducibilità degli inadempimenti contestati da IP e Contr dalle amministrazioni contraenti a , subentrata quale mandataria del a seguito CP_1 dell'affitto d'azienda da Sul punto, l'approfondita istruttoria, svolta mediante CP_5
l'articolata consulenza tecnica d'ufficio, ha consentito di fare piena luce sulla vicenda.
In primo luogo, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
. La convenuta sostiene di essere subentrata nel RTI solo in data 19.11.2018, CP_1 successivamente alla scadenza delle convenzioni (7.3.2018), e di essere pertanto estranea agli inadempimenti antecedenti. L'eccezione non può trovare accoglimento.
Come emerge dalla documentazione in atti e dalle puntuali risultanze della CTU, il subentro di
(all'epoca NE) è avvenuto con il contratto di affitto d'azienda stipulato il 28.7.2018, CP_1 efficace dall'1.8.2018. L'art. 7 del contratto prevedeva espressamente il subentro dell'affittuaria
"in tutti i contratti con contraenti pubblici e/o privati in corso di esecuzione afferenti all'Azienda", mentre l'art. 6 imponeva l'obbligo di "mantenere l'efficacia di tutti i contratti e gli accordi".
Il subentro nelle convenzioni IP è stato poi formalizzato con comunicazione del 12.9.2018 e successivo atto di modifica del RTI del 19.11.2018, ottenendo il nulla osta di IP il
12.12.2018. A tale data le convenzioni erano pienamente efficaci, avendo i contratti applicativi una durata triennale con scadenze fino al marzo 2021.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che "in caso di affitto d'azienda, l'affittuario subentra in tutti i rapporti contrattuali stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale, ai sensi dell'art. 2558 c.c., norma che configura una successione ex lege nel contratto" (Cass. civ., sez.
III, 28/07/2010, n. 17668). Il subentro opera quindi automaticamente, salva la facoltà di recesso della controparte per giusta causa, qui non esercitata da IP che ha anzi autorizzato il subentro.
Né può condividersi la tesi di secondo cui gli artt. 2558 e 2560 c.c. non troverebbero CP_1 applicazione all'affitto d'azienda. Come chiarito dalla Suprema Corte, "la disciplina dettata dall'art. 2558 c.c. in tema di successione nei contratti aziendali si applica anche all'affitto d'azienda, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2562 c.c." (Cass. civ., sez. III, 16/06/2004, n. 11318).
Quanto alla responsabilità per gli inadempimenti, la CTU ha accertato che le contestazioni mosse da IP sono riconducibili a tre tipologie: 1) inadempimenti relativi ai contratti attuativi;
2) violazioni degli obblighi in materia di subappalto;
3) modifiche non autorizzate Contr delle quote di esecuzione del
11 Con riferimento ai contratti attuativi, su 22 casi di contestazioni/risoluzioni ben 15 sono riconducibili esclusivamente a , 6 sono imputabili congiuntamente a ed e CP_1 CP_1 CP_5 solo 1 è attribuibile alla sola Le contestazioni hanno riguardato principalmente la CP_5 mancata effettuazione di visite mediche, il mancato espletamento di adempimenti nei termini, il mancato pagamento dei professionisti e la mancata elaborazione di documentazione obbligatoria. È significativo rilevare come nessuna delle contestazioni riguardi contratti su cui ha eseguito attività, circostanza questa che conferma l'estraneità della ricorrente CP_6 rispetto alle violazioni che hanno determinato la risoluzione delle convenzioni. Le inadempienze hanno riguardato molteplici aspetti dell'esecuzione contrattuale, dalla mancata effettuazione delle visite mediche programmate al mancato espletamento degli adempimenti nei termini previsti, dal mancato pagamento dei professionisti incaricati alla mancata elaborazione e consegna della documentazione obbligatoria. La gravità e sistematicità di tali violazioni è testimoniata dal fatto che ben 8 amministrazioni hanno disposto la risoluzione dei contratti attuativi, 5 hanno comunicato il recesso per giusta causa e sono pervenute complessivamente
270 segnalazioni di disservizi, numero questo del tutto sproporzionato rispetto agli ordinativi emessi.
Particolarmente significativa è poi la questione dei mancati pagamenti ai professionisti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni. Il CTU ha rilevato l'indicazione da parte di IP di oltre 50 segnalazioni di omessi o ritardati pagamenti, che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni da parte dei medici competenti con conseguenti gravi disservizi per le amministrazioni contraenti. Tale condotta, oltre a violare specifiche previsioni del capitolato tecnico che imponevano il regolare pagamento del personale impiegato, denota una modalità di esecuzione contrattuale negligente e superficiale, incompatibile con il basilare rapporto fiduciario che deve intercorrere tra stazione appaltante e fornitore.
Quanto alla violazione degli obblighi in materia di subappalto, la CTU ha dettagliatamente ricostruito la vicenda, evidenziando come IO abbia proseguito nell'applicazione di contratti qualificati come sub-affidamenti ma considerati da IP quali subappalti, nonostante le contestazioni ricevute. Tale comportamento ha contribuito alla risoluzione delle Convenzioni, essendo gli inadempimenti riconducibili sia ad (per la stipula dei contratti contestati) CP_5 che a IO (per la loro prosecuzione anche dopo le contestazioni di IP).
In particolare, come emerge dalla documentazione in atti, il 12/04/2019 IO ha comunicato a
IP i sub-contratti stipulati nell'ambito delle tre Convenzioni, qualificandoli come sub- affidamenti ex art. 118 comma 11 D.Lgs. 163/2006. IP ha però rilevato che tali contratti
12 dovevano considerarsi subappalti, in quanto: a) avevano ad oggetto prestazioni principali specificamente previste nel Capitolato Tecnico e non meramente accessorie;
b) superavano in molti casi le percentuali previste dall'art. 118 comma 11 per i sub-affidamenti; c) erano stati qualificati come subappalti dalla stessa nella "Dichiarazione necessaria per CP_5
l'ammissione alla gara
La stessa del resto, nella "Dichiarazione necessaria per l'ammissione alla gara" aveva CP_5 espressamente indicato tra le attività da subappaltare proprio quelle oggetto dei contestati sub- affidamenti, dimostrando di essere consapevole della loro natura. IO, subentrata ad CP_5 era quindi perfettamente a conoscenza della qualificazione data da IP a tali contratti, tanto che per prestazioni analoghe aveva in alcuni casi richiesto l'autorizzazione al subappalto.
Nonostante ciò, ha proseguito nell'applicazione dei contratti contestati anche dopo la diffida di
IP dell'1/8/2018, con la quale era stata espressamente rilevata la violazione della disciplina sul subappalto. Tale comportamento, protrattosi anche successivamente alla comunicazione del
13/9/2019 di avvio del procedimento di risoluzione, denota un atteggiamento di grave negligenza e spregio delle regole contrattuali che ha minato irrimediabilmente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante.
Va inoltre rilevato come il CTU abbia motivatamente respinto le osservazioni di circa il CP_1 peso attribuito agli inadempimenti relativi ai contratti attuativi, evidenziando come questi abbiano oggettivamente concorso alla risoluzione delle Convenzioni, come emerge chiaramente dal provvedimento di IP. Non può pertanto condividersi la tesi di parte convenuta secondo cui tali inadempimenti avrebbero avuto portata marginale.
Il CTU ha inoltre evidenziato come IP abbia rilevato come IO abbia tenuto un comportamento ambiguo e contraddittorio, procedendo in alcuni casi a richiedere l'autorizzazione al subappalto per prestazioni analoghe a quelle oggetto dei contestati sub- affidamenti. Tale condotta, protrattasi anche dopo l'avvio del procedimento di risoluzione, denota un atteggiamento di grave negligenza e spregio delle regole contrattuali che ha minato irrimediabilmente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante.
Quanto alla modifica delle quote di esecuzione del RTI, la CTU ha dettagliatamente ricostruito la vicenda evidenziando come l'inadempimento contestato da IP a IO e a , CP_6 relativamente alla modifica delle quote di esecuzione del RTI, sia riconducibile per il periodo fino alla data di subentro di IO a (a fronte del contratto di affitto d'azienda), a CP_5 ed a e, per il periodo successivo, a IO (che ha mantenuto in essere la CP_5 CP_6 medesima operatività del RTI, in linea con le previsioni del Regolamento) ed a . CP_6
13 Tale modifica costituisce una grave violazione dell'art. 37 D.Lgs. 163/2006, che vieta qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto all'impegno presentato in sede di offerta. La giurisprudenza ha chiarito che "il divieto di modificazione soggettiva dell'ATI [...] risponde all'esigenza di assicurare alla stazione appaltante la certezza sulla composizione dell'ATI ai fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo a tutti
i componenti e della conseguente esecuzione delle prestazioni" (Cons. Stato, sez. V, 28/01/2016, n.
296, Cons. Stato 4086/2017, Tar Veneto 275/2017, Tar Lombardia 972/2015, TRGA Trento
324/2016).
Nel caso di specie, la modifica delle quote ha determinato un sostanziale recesso di CP_6 dai Lotti 4 e 6, alterando gli equilibri del raggruppamento e violando il principio di immodificabilità soggettiva dei RTI. Tale inadempimento è imputabile sia a che a CP_6
IO, la quale ha proseguito nell'applicazione del Regolamento interno anche dopo il subentro, pur essendo a conoscenza della sua difformità rispetto all'atto costitutivo.
Le contestazioni mosse da IP appaiono quindi fondate e tali da giustificare la risoluzione delle Convenzioni. Gli inadempimenti accertati sono infatti gravi e reiterati, hanno causato notevoli disservizi alle amministrazioni contraenti e denotano un'esecuzione contrattuale negligente e superficiale.
Quanto alla domanda di rimborso delle somme versate alle compagnie assicuratrici, va preliminarmente rilevato che le polizze prevedevano espressamente la rivalsa nei confronti del contraente. dopo aver inutilmente invitato a provvedere direttamente al Parte_1 CP_1 pagamento, ha dovuto rimborsare alle compagnie la somma complessiva di € 279.918,00.
Alla luce delle risultanze istruttorie, tale somma deve essere rimborsata da nella misura CP_1 dell'83,325%, pari a € 233.341,67. Come accertato dalla CTU, infatti, gli inadempimenti che hanno determinato l'escussione delle garanzie sono riconducibili:
- quanto ai contratti attuativi, esclusivamente a IO;
- quanto alla violazione degli obblighi sul subappalto, a IO che ha proseguito nell'applicazione dei contratti contestati;
- quanto alla modifica delle quote RTI, per il 50% a IO e per il 50% a . CP_6
Considerando il concorso delle tre tipologie di inadempimenti ed attribuendo a ciascuna il peso di un terzo, la responsabilità di IO è quantificabile nell'83,325% del totale.
Con riferimento alle fatture per € 35.696,78, il credito di risulta fondato Parte_1 limitatamente all'importo di € 34.127,81, essendo le relative prestazioni basate su autorizzazioni
14 a fatturare rilasciate da . Per due fatture (n. 20002021006729 e n. 20002121002571) si CP_1 riscontra invece una discrepanza nei periodi di riferimento rispetto alle autorizzazioni.
Quanto alla fattura di € 123.079,05 per esami di laboratorio, il credito è fondato per €
117.808,65, essendo provato dalla documentazione in atti che le relative prestazioni sono state riconosciute ed incassate dalla Regione Piemonte, con la sola esclusione di 18 analisi per €
4.320,00.
La domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da deve essere respinta. Da CP_1 un lato, infatti, la società ha concorso con propri inadempimenti a determinare la risoluzione delle convenzioni, dall'altro non ha fornito prova dei danni asseritamente subiti per l'esclusione da gare pubbliche, limitandosi a quantificazioni meramente ipotetiche.
1. Sulla domanda principale di rimborso delle somme versate alle assicurazioni
La domanda principale di è volta ad ottenere il rimborso della somma di € Parte_1
279.918,99 versata alle compagnie assicuratrici ed a seguito Controparte_2 CP_3 dell'escussione delle polizze da parte di IP.
È documentalmente provato che:
- con provvedimento del 15.5.2020 IP ha disposto la risoluzione delle tre convenzioni per Contr inadempimento del Contr
- a seguito della risoluzione, IP ha escusso le garanzie fideiussorie prestate dal
- non avendo provveduto al pagamento delle somme dovute alle assicurazioni, CP_1 [...] ha dovuto rimborsare ad € 179.345,00 (€ 91.872,00 + € 87.473,00) Parte_1 Controparte_2 ed ad € 100.573,00. CP_3
Dall'istruttoria è emerso che gli inadempimenti che hanno determinato la risoluzione delle convenzioni sono riconducibili:
a) quanto ai contratti attuativi, esclusivamente a come risulta dall'esame CP_9 analitico delle contestazioni mosse dalle amministrazioni contraenti. Su 22 casi di contestazioni/risoluzioni, ben 15 sono riconducibili esclusivamente a IO, 6 sono imputabili congiuntamente a IO ed e solo 1 è attribuibile alla sola Nessuna delle CP_5 CP_5 contestazioni riguarda contratti su cui ha eseguito attività; CP_6
b) quanto alla violazione degli obblighi sul subappalto, a IO che ha proseguito nell'applicazione dei contratti contestati anche dopo le diffide di IP, ed a che li CP_5 aveva stipulati;
15 c) quanto alla modifica delle quote RTI, per il periodo fino al subentro di IO a e CP_5
e, per il periodo successivo, a IO (che ha mantenuto in essere la medesima CP_6 operatività) e . CP_6
Considerando il concorso delle tre tipologie di inadempimento ed attribuendo a ciascuna il peso di un terzo (essendo ciascuna autonomamente idonea a determinare la risoluzione), la responsabilità di IO è quantificabile nell'83,325% del totale, con conseguente diritto di
[...] ad ottenere il rimborso di € 233.341,67. Parte_1
Contr Tale quantificazione tiene conto che IO, subentrando quale mandataria del a seguito dell'affitto d'azienda da è responsabile anche degli inadempimenti pregressi, avendo CP_5 acquisito l'intera azienda comprensiva dei rapporti contrattuali ed essendo a conoscenza delle criticità esistenti. Non può accogliersi la contestazione di parte attrice circa l'attribuzione di uguale peso (33,33%) alle tre tipologie di inadempimento individuate dal CTU. Come evidenziato nella relazione peritale, ciascuna di dette violazioni era autonomamente idonea a determinare la risoluzione delle Convenzioni, risultando quindi corretta una ripartizione paritaria del loro peso ai fini della quantificazione delle responsabilità.
In subordine, anche volendo escludere la responsabilità di IO per gli inadempimenti ante subentro, la sua quota di responsabilità sarebbe comunque pari al 53,028% (€ 148.434,92).
2. Sulla domanda di pagamento delle fatture
La domanda di pagamento delle fatture per € 35.696,78 e € 123.079,05 è fondata.
Quanto alle fatture per € 35.696,78, il credito di risulta provato per € 34.127,81, Parte_1 essendo le relative prestazioni basate su autorizzazioni a fatturare rilasciate da . Per due CP_1 fatture (n. 20002021006729 e n. 20002121002571) si riscontra invece una discrepanza nei periodi di riferimento rispetto alle autorizzazioni.
Quanto alla fattura di € 123.079,05 per esami di laboratorio, il credito è fondato per €
117.808,65, essendo provato dalla documentazione in atti che le relative prestazioni sono state riconosciute ed incassate dalla Regione Piemonte, con la sola esclusione di 18 analisi per €
4.320,00.
Quanto, infine, alle osservazioni di sulla violazione del contraddittorio tecnico in Parte_1 sede di CTU, il rilievo non può essere accolto per plurime ragioni. In primo luogo, non è stata fornita prova dell'intenzionalità della mancata trasmissione della memoria preliminare del CTP di parte convenuta, apparendo piuttosto configurabile un mero errore materiale nella comunicazione. In secondo luogo, e soprattutto, tale circostanza non ha in alcun modo compromesso l'effettività del contraddittorio tecnico né inciso sulla validità della relazione
16 peritale. Va infatti considerato che il contraddittorio deve essere garantito sui risultati della consulenza e non sulle osservazioni delle parti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza. Nel caso di specie, parte attrice ha avuto piena possibilità di svolgere le proprie osservazioni tecniche sia nella memoria preliminare trasmessa al CTU, sia nelle note scritte successive al deposito della relazione, sia infine negli amplissimi scritti conclusionali – segnatamente di parte attrice che, giova ricordare, muoveva in sede introduttiva da un ricorso
“semplificato” – depositati nei termini ex art. 190 c.p.c. Peraltro, le osservazioni del consulente di parte convenuta non sono state recepite dal CTU, tanto che la domanda riconvenzionale è stata integralmente rigettata. Non sussistono pertanto i presupposti né per una valutazione ex art. 116 c.p.c. del comportamento processuale di parte convenuta, né tantomeno per una condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo configurabile alcuna condotta processuale temeraria o maliziosa.
3. Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da deve essere respinta per CP_1 plurime ragioni.
In primo luogo, come emerso dall'istruttoria, la società ha concorso con propri inadempimenti a determinare la risoluzione delle convenzioni. Il CTU ha infatti accertato che su 22 casi di contestazioni/risoluzioni dei contratti attuativi, ben 15 sono riconducibili esclusivamente a e 6 sono imputabili congiuntamente a IO ed Inoltre, IO ha Parte_3 CP_5 proseguito nell'applicazione dei contratti qualificati come subappalti da IP anche dopo le contestazioni ricevute, dimostrando un atteggiamento di grave negligenza. La società non può quindi dolersi di conseguenze pregiudizievoli che derivano da proprie condotte inadempienti.
In secondo luogo, non ha fornito adeguata prova dei danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali di cui chiede il risarcimento. Quanto al danno all'immagine, quantificato in via equitativa in € 200.000,00, manca la dimostrazione del concreto pregiudizio subito, non essendo sufficiente il mero richiamo all'iscrizione nel casellario ANAC ed alla segnalazione alla Procura della Repubblica.
Con riferimento poi al danno da mancata partecipazione alle gare IP (stimato in almeno €
26.000.000,00), la pretesa si fonda su mere ipotesi: da un lato, non è dimostrato che l'esclusione sia dipesa esclusivamente dalla risoluzione delle convenzioni oggetto di causa;
dall'altro, la quantificazione è basata su un calcolo puramente teorico ed astratto, che non tiene conto dell'alea insita nella partecipazione alle gare pubbliche né della concreta possibilità di aggiudicazione.
17 Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, "il danno da perdita di chance, inteso come perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole, non può essere riconosciuto sulla base di mere aspettative o ipotesi, ma richiede la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera possibilità, la sussistenza di un pregiudizio economicamente valutabile" (Cass. civ., sez. III, 25/08/2014, n. 18207).
Nel caso di specie, non ha dimostrato né la sussistenza dei requisiti per l'aggiudicazione CP_1 delle gare cui assume di non aver potuto partecipare, né la concreta probabilità di successo, limitandosi a quantificazioni ipotetiche basate sul valore complessivo degli appalti. Il danno lamentato resta quindi confinato nell'ambito delle mere aspettative, come tali non risarcibili.
Infine, anche il pregiudizio asseritamente subito per l'impossibilità di ottenere fideiussioni bancarie e assicurative non risulta adeguatamente provato, non avendo la società documentato né i dinieghi ricevuti dagli istituti di credito, né le concrete opportunità di lavoro perse per tale ragione.
La domanda riconvenzionale va pertanto integralmente respinta, non essendo stati forniti elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza e l'entità dei danni lamentati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione 260/520.000 euro) e dell'attività difensiva svolta, ridotte al minimo le fasi di studio e introduttiva, in ragione della scelta di parte attrice che ha ritenuto di adottare la modalità “semplificata” del rito. Le spese di CTU, già liquidate, sono poste definitivamente a carico di nella misura del 75% e di nella misura del 25%, in proporzione al CP_1 Parte_1 grado di responsabilità accertato. Tale rapporto (75%-25%) risponde – in via approssimata – alla media fra le due opzioni alternative, a seconda che si tenga conto o meno della riconvenzionale della parte convenuta (quella per cui vi è una quantificazione non puramente ipotetica, pari ad € 200.000 ed in disparte l'ipotesi di danno per ventisei milioni euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle seguenti somme:
- € 233.341,67 a titolo di rimborso pro quota delle somme versate alle compagnie assicuratrici;
- € 34.127,81 per le fatture sub docc. 53-65;
- € 117.808,65 per la fattura sub doc. 74; oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
18 3) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 607,00 per esborsi, € 19.516,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta il 75% delle spese di CTU, già liquidate, e il residuo 25% a carico di parte attrice.
Così deciso in Torino, 16/01/2025
Il Giudice unico dott. Bruno Conca
19