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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/02/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4045/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, nella persona del giudice unico Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4045/2023 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Andrea D'Agosto, giusta Parte_1 procura in atti;
-opponente - contro
e con il patrocinio dell'avv. Francesca Controparte_1 CP_2
Vaccarella, giusta procura in atti;
-opposti –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
22/01/2025, che qui si intende richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Con atto di citazione notificato il 27/02/2023, ha Parte_1 citato in giudizio e proponendo opposizione Controparte_1 CP_2 all'atto di precetto notificato il 04/02/2023, con cui e Controparte_1 CP_2 gli intimavano il pagamento della somma complessiva di € 22.453,49 a
[...] pagina 1 di 6 titolo di sorte capitale e spese legali dell'atto di precetto, per l'inadempimento dell'obbligo assunto sub d) dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il
28/03/2017, relativo alla “procedura tesa alla sostituzione delle fideiussioni rilasciate dai signori e a garanzia del finanziamento Controparte_1 Parte_2
a medio-lungo termine con ammortamento graduale del capitale chiesto ed ottenuto da , sede di Casamassima, in favore Controparte_3 della in data 09/02/2015”. CP_4
In particolare, con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente ha chiesto all'adito Tribunale di:
- accertare e dichiarare che il titolo esecutivo azionato, così come l'atto di precetto, è inesistente e, quindi, invalido e/o inefficace quanto alla richiesta di pagamento di una somma di denaro, poiché carente del presupposto dell'autosufficienza e, quindi, carente ab origine sia dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità che della presenza di un'obbligazione di una somma di denaro ex art. 474 c.p.c.;
- per l'effetto, dichiarare sia il ridetto titolo esecutivo che il conseguente atto di precetto invalido ed inazionabile in sede esecutiva;
- accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., in virtù dei comportamenti processuali posti in essere dagli opposti, per aver azionato un titolo esecutivo inesistente, invalido e/o inefficace quanto alla richiesta di pagamento di una somma di denaro, e condannarli al risarcimento dei danni, quantificati in € 5.000,00, in favore dell'attore, o in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì della notificazione dell'atto di precetto e sino al dì dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Costituendosi in giudizio, gli odierni opposti hanno chiesto, in via preliminare, dichiararsi la decadenza e quindi la inammissibilità e/o improcedibilità della proposta opposizione per inutile decorrenza dei termini ex art. 617 c.p.c.; in via subordinata, e nel merito, il rigetto dell'opposizione stessa con condanna al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio.
La causa – in difetto di attività istruttoria- è infine pervenuta all'udienza del
22/01/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione senza la pagina 2 di 6 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., così come concordemente richiesto dalle parti.
II. – L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
II.1. – Preme preliminarmente rilevare che, poiché l'opponente ha sollevato contestazioni in merito al diritto di agire in via esecutiva – essendo in contestazione la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto sotteso al precetto opposto acquisti efficacia esecutiva –, l'opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi.
Di qui l'infondatezza dell'eccezione di decadenza per tardività formulata dalla parte convenuta opposta.
II.2. – Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue.
L'atto di precetto opposto è fondato sull'accordo di negoziazione assistita del 20/03/2017 stipulato inter partes, con il quale, tra l'altro, l'odierno opponente dava atto di aver “dato impulso alla procedura tesa” a subentrare nella fideiussione a garanzia del finanziamento MPS acceso dalla (di cui era CP_4 legale rappresentante) in via esclusiva e con liberazione dei convenuti opposti, assumendosi la “responsabilità dell'eventuale esito negativo della procedura” e impegnandosi a “porre in essere quanto necessario per preservare i signori
[...]
e da qualsivoglia azione esecutiva o di qualsiasi natura CP_1 Parte_2 che determini lesione ingiusta dei loro diritti economici”.
Non essendo andata a buon fine la sostituzione nella fideiussione bancaria, gli odierni opposti – che, nelle more, a seguito di ingiunzione del pagamento dell'insoluto vantato da MPS in relazione al citato finanziamento, provvedevano al versamento della somma di € 22.000 a saldo e stralcio del debito con liberazione della garanzia prestata – hanno intimato a , con il precetto opposto, il Pt_1 pagamento dell'importo versato all'istituto di credito, lamentando l'inadempimento del patto di manleva previsto nel citato accordo di negoziazione assistita.
L'opponente ha eccepito l'inidoneità dell'accordo di negoziazione assistita a costituire titolo esecutivo rispetto alla chiesta somma di € 22.000 (oltre interessi legali), in quanto carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, oltre che della presenza di un'obbligazione di una somma di denaro ex art. 474 c.p.c.
pagina 3 di 6 Tanto chiarito, fermo restando che, in linea generale, l'accordo di negoziazione assistita costituisce titolo esecutivo se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati con certificazione dell'autografia delle firme e della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, in virtù dell'art. 5 D.L.
132/2014 conv. in L. 162/2014, nella concreta fattispecie, ritiene il Tribunale che il titolo azionato non abbia una vis executiva idonea al promovimento dell'azione esecutiva perché il credito ivi indicato non è determinato, né determinabile, sicché non può giustificare la pretesa esecutiva preannunciata.
È noto, infatti, che, affinché il creditore possa esercitare validamente l'azione esecutiva, sebbene sia sufficiente, oltre che necessario, il possesso di un titolo esecutivo (giudiziale o stragiudiziale), occorre, altresì, che il diritto in esso incorporato possegga i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. art. 474, comma 1, c.p.c.), sicché anche il titolo esecutivo stragiudiziale posto a fondamento del precetto per cui è causa, per assumere efficacia esecutiva, deve documentare l'esistenza attuale di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e che, in mancanza di tale requisito, laddove, cioè, esso documenti esclusivamente un credito futuro ed eventuale, lo stesso non può essere integrato con la semplice prova, benché documentale, del fatto successivo generatore dell'obbligazione, occorrendo che anche quest'ultimo sia dotato della medesima forma (in argomento, cfr. Cass., n. 15697/2023).
Nella specie, il titolo azionato non contiene l'indicazione degli elementi strutturali essenziali di una obbligazione di somma di denaro, nonché
l'espressione della certezza e della liquidità di questo, non emergendo l'esistenza attuale di un'obbligazione di rimborso, cioè della obbligazione oggetto del dedotto patto di manleva azionato dai creditori precettanti, in quanto l'importo versato a saldo e stralcio del finanziamento contratto con MPS non risultava già corrisposto, con la conseguenza che il diritto di rivalsa, in relazione al verificarsi dell'evento portatore di conseguenze patrimoniali negative, oggetto di manleva, vantato dai convenuti opposti in forza dell'accordo di negoziazione assistita in esame, non era ancora sorto e l'obbligo di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose era, al più, oggetto di un mero impegno futuro ed eventuale.
Né tanto meno il titolo azionato consente la determinazione della somma dovuta, atteso che la semplice lettura della convenzione di negoziazione assistita pagina 4 di 6 ai richiamati punti del relativo accordo, pur affermando il diritto dei convenuti opposti ad essere tenuti indenni dalle conseguenze patrimoniali dannose derivanti dall'eventuale esito negativo della procedura di subentro del nuovo fideiussore, non permette, però, la precisa individuazione del contenuto del diritto
(sostanziatosi nella pretesa di rimborso solo dopo l'effettivo esborso sostenuto per l'adempimento del debito garantito), né, soprattutto, di quantificare, in base ad elementi contenuti nell'atto stesso, quale ne era l'importo complessivo.
Tra l'altro, essendosi al cospetto di un titolo di formazione stragiudiziale, non può trovare applicazione il principio secondo cui, in presenza di un contenuto bisognevole di integrazione, è consentita anche l'interpretazione extra-testuale del titolo esecutivo giudiziale, purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione (principio affermato da Cass., SU, n. 11066 del 2012, costantemente riaffermato dalla giurisprudenza successiva, né smentito dalla più recente Cass.,
SU, n. 5633 del 2022).
Ne deriva che, mancando il titolo esecutivo azionato dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c. e relativi all'attestazione di un diritto certo, liquido ed esigibile,
l'opposizione deve essere accolta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
II.2 – Quanto alla richiesta risarcitoria formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 2, c.p.c., nella generica prospettazione di parte attrice non è possibile ravvisare quegli ineludibili elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese.
La domanda deve essere dunque respinta per l'assorbente considerazione dell'assenza dell'elemento materiale della prova del danno. Al riguardo, infatti, va ricordato che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Nella specie, difetta del tutto la specifica allegazione e prova dell'esistenza e della determinazione del danno in concreto risentito.
pagina 5 di 6 Né, ad avviso del Tribunale, sono ravvisabili gli estremi della condotta temeraria nelle difese svolte dalla parte opposte che si sono limitate ad una prospettazione delle questioni sottoposte che, seppure non condivisibili, non costituiscono abuso dello strumento processuale. III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, in applicazione dei parametri medi aggiornati al D.M 147/2022, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisionale, in ragione del carattere prettamente documentale della causa e dell'adozione di un modulo decisionale semplificato (fase studio: € 919; fase introduttiva;
€ 777; fase istruttoria/trattazione: € 840; fase decisionale: € 851).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dei convenuti opposti ad agire in executivis nei confronti dell'opponente
[...]
; Parte_1
2) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c.;
2) condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate in € 264 per esborsi e in € 3.387 per compensi difensivi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Bari, 24 febbraio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, nella persona del giudice unico Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4045/2023 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Andrea D'Agosto, giusta Parte_1 procura in atti;
-opponente - contro
e con il patrocinio dell'avv. Francesca Controparte_1 CP_2
Vaccarella, giusta procura in atti;
-opposti –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
22/01/2025, che qui si intende richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Con atto di citazione notificato il 27/02/2023, ha Parte_1 citato in giudizio e proponendo opposizione Controparte_1 CP_2 all'atto di precetto notificato il 04/02/2023, con cui e Controparte_1 CP_2 gli intimavano il pagamento della somma complessiva di € 22.453,49 a
[...] pagina 1 di 6 titolo di sorte capitale e spese legali dell'atto di precetto, per l'inadempimento dell'obbligo assunto sub d) dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il
28/03/2017, relativo alla “procedura tesa alla sostituzione delle fideiussioni rilasciate dai signori e a garanzia del finanziamento Controparte_1 Parte_2
a medio-lungo termine con ammortamento graduale del capitale chiesto ed ottenuto da , sede di Casamassima, in favore Controparte_3 della in data 09/02/2015”. CP_4
In particolare, con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente ha chiesto all'adito Tribunale di:
- accertare e dichiarare che il titolo esecutivo azionato, così come l'atto di precetto, è inesistente e, quindi, invalido e/o inefficace quanto alla richiesta di pagamento di una somma di denaro, poiché carente del presupposto dell'autosufficienza e, quindi, carente ab origine sia dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità che della presenza di un'obbligazione di una somma di denaro ex art. 474 c.p.c.;
- per l'effetto, dichiarare sia il ridetto titolo esecutivo che il conseguente atto di precetto invalido ed inazionabile in sede esecutiva;
- accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., in virtù dei comportamenti processuali posti in essere dagli opposti, per aver azionato un titolo esecutivo inesistente, invalido e/o inefficace quanto alla richiesta di pagamento di una somma di denaro, e condannarli al risarcimento dei danni, quantificati in € 5.000,00, in favore dell'attore, o in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì della notificazione dell'atto di precetto e sino al dì dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Costituendosi in giudizio, gli odierni opposti hanno chiesto, in via preliminare, dichiararsi la decadenza e quindi la inammissibilità e/o improcedibilità della proposta opposizione per inutile decorrenza dei termini ex art. 617 c.p.c.; in via subordinata, e nel merito, il rigetto dell'opposizione stessa con condanna al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio.
La causa – in difetto di attività istruttoria- è infine pervenuta all'udienza del
22/01/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione senza la pagina 2 di 6 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., così come concordemente richiesto dalle parti.
II. – L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
II.1. – Preme preliminarmente rilevare che, poiché l'opponente ha sollevato contestazioni in merito al diritto di agire in via esecutiva – essendo in contestazione la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto sotteso al precetto opposto acquisti efficacia esecutiva –, l'opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi.
Di qui l'infondatezza dell'eccezione di decadenza per tardività formulata dalla parte convenuta opposta.
II.2. – Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue.
L'atto di precetto opposto è fondato sull'accordo di negoziazione assistita del 20/03/2017 stipulato inter partes, con il quale, tra l'altro, l'odierno opponente dava atto di aver “dato impulso alla procedura tesa” a subentrare nella fideiussione a garanzia del finanziamento MPS acceso dalla (di cui era CP_4 legale rappresentante) in via esclusiva e con liberazione dei convenuti opposti, assumendosi la “responsabilità dell'eventuale esito negativo della procedura” e impegnandosi a “porre in essere quanto necessario per preservare i signori
[...]
e da qualsivoglia azione esecutiva o di qualsiasi natura CP_1 Parte_2 che determini lesione ingiusta dei loro diritti economici”.
Non essendo andata a buon fine la sostituzione nella fideiussione bancaria, gli odierni opposti – che, nelle more, a seguito di ingiunzione del pagamento dell'insoluto vantato da MPS in relazione al citato finanziamento, provvedevano al versamento della somma di € 22.000 a saldo e stralcio del debito con liberazione della garanzia prestata – hanno intimato a , con il precetto opposto, il Pt_1 pagamento dell'importo versato all'istituto di credito, lamentando l'inadempimento del patto di manleva previsto nel citato accordo di negoziazione assistita.
L'opponente ha eccepito l'inidoneità dell'accordo di negoziazione assistita a costituire titolo esecutivo rispetto alla chiesta somma di € 22.000 (oltre interessi legali), in quanto carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, oltre che della presenza di un'obbligazione di una somma di denaro ex art. 474 c.p.c.
pagina 3 di 6 Tanto chiarito, fermo restando che, in linea generale, l'accordo di negoziazione assistita costituisce titolo esecutivo se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati con certificazione dell'autografia delle firme e della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, in virtù dell'art. 5 D.L.
132/2014 conv. in L. 162/2014, nella concreta fattispecie, ritiene il Tribunale che il titolo azionato non abbia una vis executiva idonea al promovimento dell'azione esecutiva perché il credito ivi indicato non è determinato, né determinabile, sicché non può giustificare la pretesa esecutiva preannunciata.
È noto, infatti, che, affinché il creditore possa esercitare validamente l'azione esecutiva, sebbene sia sufficiente, oltre che necessario, il possesso di un titolo esecutivo (giudiziale o stragiudiziale), occorre, altresì, che il diritto in esso incorporato possegga i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. art. 474, comma 1, c.p.c.), sicché anche il titolo esecutivo stragiudiziale posto a fondamento del precetto per cui è causa, per assumere efficacia esecutiva, deve documentare l'esistenza attuale di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e che, in mancanza di tale requisito, laddove, cioè, esso documenti esclusivamente un credito futuro ed eventuale, lo stesso non può essere integrato con la semplice prova, benché documentale, del fatto successivo generatore dell'obbligazione, occorrendo che anche quest'ultimo sia dotato della medesima forma (in argomento, cfr. Cass., n. 15697/2023).
Nella specie, il titolo azionato non contiene l'indicazione degli elementi strutturali essenziali di una obbligazione di somma di denaro, nonché
l'espressione della certezza e della liquidità di questo, non emergendo l'esistenza attuale di un'obbligazione di rimborso, cioè della obbligazione oggetto del dedotto patto di manleva azionato dai creditori precettanti, in quanto l'importo versato a saldo e stralcio del finanziamento contratto con MPS non risultava già corrisposto, con la conseguenza che il diritto di rivalsa, in relazione al verificarsi dell'evento portatore di conseguenze patrimoniali negative, oggetto di manleva, vantato dai convenuti opposti in forza dell'accordo di negoziazione assistita in esame, non era ancora sorto e l'obbligo di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose era, al più, oggetto di un mero impegno futuro ed eventuale.
Né tanto meno il titolo azionato consente la determinazione della somma dovuta, atteso che la semplice lettura della convenzione di negoziazione assistita pagina 4 di 6 ai richiamati punti del relativo accordo, pur affermando il diritto dei convenuti opposti ad essere tenuti indenni dalle conseguenze patrimoniali dannose derivanti dall'eventuale esito negativo della procedura di subentro del nuovo fideiussore, non permette, però, la precisa individuazione del contenuto del diritto
(sostanziatosi nella pretesa di rimborso solo dopo l'effettivo esborso sostenuto per l'adempimento del debito garantito), né, soprattutto, di quantificare, in base ad elementi contenuti nell'atto stesso, quale ne era l'importo complessivo.
Tra l'altro, essendosi al cospetto di un titolo di formazione stragiudiziale, non può trovare applicazione il principio secondo cui, in presenza di un contenuto bisognevole di integrazione, è consentita anche l'interpretazione extra-testuale del titolo esecutivo giudiziale, purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione (principio affermato da Cass., SU, n. 11066 del 2012, costantemente riaffermato dalla giurisprudenza successiva, né smentito dalla più recente Cass.,
SU, n. 5633 del 2022).
Ne deriva che, mancando il titolo esecutivo azionato dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c. e relativi all'attestazione di un diritto certo, liquido ed esigibile,
l'opposizione deve essere accolta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
II.2 – Quanto alla richiesta risarcitoria formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 2, c.p.c., nella generica prospettazione di parte attrice non è possibile ravvisare quegli ineludibili elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese.
La domanda deve essere dunque respinta per l'assorbente considerazione dell'assenza dell'elemento materiale della prova del danno. Al riguardo, infatti, va ricordato che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Nella specie, difetta del tutto la specifica allegazione e prova dell'esistenza e della determinazione del danno in concreto risentito.
pagina 5 di 6 Né, ad avviso del Tribunale, sono ravvisabili gli estremi della condotta temeraria nelle difese svolte dalla parte opposte che si sono limitate ad una prospettazione delle questioni sottoposte che, seppure non condivisibili, non costituiscono abuso dello strumento processuale. III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, in applicazione dei parametri medi aggiornati al D.M 147/2022, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisionale, in ragione del carattere prettamente documentale della causa e dell'adozione di un modulo decisionale semplificato (fase studio: € 919; fase introduttiva;
€ 777; fase istruttoria/trattazione: € 840; fase decisionale: € 851).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dei convenuti opposti ad agire in executivis nei confronti dell'opponente
[...]
; Parte_1
2) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c.;
2) condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate in € 264 per esborsi e in € 3.387 per compensi difensivi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Bari, 24 febbraio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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