Articolo 9 della Legge 25 febbraio 1963, n. 327
Articolo 8
Versione
16 aprile 1963
Art. 9.
Ai casi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e successive modificazioni e integrazioni, qualunque sia l'estensione del fondo, nonche' quelle contenute nell' articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454 .

Entrata in vigore il 16 aprile 1963
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente