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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 4416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4416 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.1230/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1230/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 ta e difesa dall'avv. Maria Faggiano, press
[...]
, rispettivamente Corso Garibaldi 47, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Nocera Inferiore (SA) alla lo studio dell'avv. Mariangela Maiorino che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Michele Sarno, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E AVV. nella qualità di Curatore Speciale dei minori CP_2 Persona_1
) e (8.9.2017), rappresentato
[...] Persona_2
o, elettivame in Salerno presso il proprio studio professionale TERZO CHIAMATO E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2022, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio con in 1 nel Comune Controparte_1 di Pontecagnano e che, dall'uni ano nati due figli, Persona_1
(12.5.2011) e (8.9.2017), chiedeva pronunciarsi la se Per_2 coniuge. In particolare, la ricorrente, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale, con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, rilevava che la causa della crisi coniugale era da attribuire ai forti sbalzi d'umore del dovuti ad alcune CP_1 patologie e alla sua dipendenza da sostanza stupeface deva, pertanto, la pronuncia della separazione personale con la previsione dell'affidamento superesclusivo dei figli minori e dell'obbligo a carico del resistente di corrisponderle la somma mensile di € 500,00 quale contributo al mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, in merito alle condotte tenute dal marito, la ricorrente chiedeva altresì la conferma delle specifiche misure di protezione della cessazione delle condotte pregiudizievoli e del divieto di avvicinamento a sè e ai due figli minori e ai luoghi dagli stessi abitualmente frequentati. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nella fase di merito , il Controparte_1 quale, aderendo alla domanda di separazione, contestava qu lla moglie, specificando che quest'ultima aveva assunto comportamenti ostruzionistici e pregiudizievoli per i minori, ridotti a mero strumento di pressione;
precisava altresì di non soffrire di alcuna patologia psicologica e di non far più uso di sostanze stupefacenti, avendo seguito, con successo, un percorso riabilitativo. Al riguardo, il resistente chiedeva, oltre alla modifica dell'ordinanza presidenziale resa il 19.5.2022 nella parte in cui confermava l'ordine di protezione impartito dal Tribunale in data 29.3.2022, anche un ammonimento nei confronti della
, di cessare qualsiasi condotta diseducativa e prevaricatoria esercitata nei Pt_1 ti dei figli. Pertanto, in seguito alla suddetta richiesta, veniva aperto un sub procedimento e veniva nominato altresì un curatore speciale dei minori nella persona dell'avv.
CP_2
2. In data 17 maggio 2022, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che, fallito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti. Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa era riservata al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 548/2023, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, con ordinanza del 27.05.2022, ha previsto, oltre alla conferma dell'ordine di protezione, l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, gli incontri padre-figli presso i Servizi Sociali territorialmente competenti e l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), Parte_1 oltre rivalut condo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento dei figli minori Al riguardo, occorre precisare che la ricorrente ha richiesto la conferma dell'affido superesclusivo a sé dei figli, precisando, nella comparsa conclusionale, che continua a rifiutare ogni contatto con il padre, anche tramite i servizi Per_1 ntre seppur disponibile ad incontrare il padre, non è mai stato Per_2 contattato dal che, a detta della ricorrente, pare abbia costituito un CP_1 proprio nucle re altrove, circostanze confermate anche dal curatore speciale dei minori, mentre il resistente ha chiesto l'affidamento condiviso, precisando di avere intrapreso tutti i percorsi consigliati. Tanto premesso, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Tuttavia, nelle ipotesi in cui un genitore dimostri grave disinteresse verso il figlio, comportamenti che possono mettere a rischio la sua sicurezza e salute, e inadempienze significative nei doveri genitoriali, il giudice può disporre l'affidamento esclusivo del minore all'altro genitore. La mancata collaborazione con i servizi sociali e la mancata partecipazione a percorsi di supporto genitoriale, uniti a comportamenti che indicano trascuratezza e potenziale pericolo per il minore, possono giustificare la restrizione del diritto di visita e l'affidamento esclusivo. In materia di affidamento dei figli minori, quindi, il criterio fondamentale a cui si deve attenere il giudice è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, la scelta dell'affidamento ad un solo dei genitori, da effettuare in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Conseguenza di questa impostazione è che, nell'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento “super esclusivo” del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), non occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore. Orbene, occorre precisare che, con ordinanza resa nel sub procedimento nel quale è stata disposta anche una CTU sulle capacità genitoriali, è stato confermato l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre. In particolare, deve precisarsi che, con il suddetto accertamento peritale, non sono state riscontrate particolari criticità laddove è stato accertato che <Non si evidenziano prevaricazioni ed entrambi riconoscono adeguatamente il ruolo dell'altro dimostrando di poter avere, nei limiti delle loro capacità socioculturali, buone capacità di relazionarsi e comunicare in un'ottica di condivisione genitoriale. La risponde efficacemente al ruolo materno e riconosce quello paterno. Pt_1
No de i propri timori relativamente allo stato di salute mentale del padre dei suoi figli e ne chiede una conferma positiva. Allo stato non sussistono gravi elementi che possano compromettere le capacità genitoriali in nessuno dei due periziati. In particolare, per il non emergono psicosi in atto né CP_1 psicopatologie;
il quadro gener sonologico appare sufficientemente compensato ed equilibrato. Dai reattivi specifici per individuare le capacità genitoriali, dai colloqui e dalle osservate relazioni con i minori si evincono buone competenze genitoriali per entrambi.>> (cfr. CTU pag. 51). Tuttavia, il suddetto regime di affidamento è stato confermato in ragione della necessità di verificare la condotta del nell'ottica di maggiore CP_1 responsabilizzazione nel proprio ruolo ge in termini di stabilità e certezza nell'adozione delle decisioni riguardanti i figli. D'altra parte, non può non tenersi in debita considerazione quanto emerso in sede di ascolto di avvenuto all'udienza del 28.2.2023 dopo l'esito negativo Per_1 degli incont Servizi Sociali, dove il minore ha dichiarato di provare fastidio ogni volta che vede il padre, manifestando risentimento e rabbia per ciò che gli ha visto fare ( cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza del sub procedimento: io non ce la faccio a vederlo;
adesso quando penso a papà mi viene la rabbia perché penso a tutto quello che ha fatta a mia mamma e gli vorrei fare le stesse cose. E ancora, la cosa più brutta che ho visto fare da papà a mamma è stato quando le stava per infilzare un coltello in gola;
a me picchiava forte, tenevo i segni dietro la schiena). A tal proposito, deve rilevarsi che il curatore speciale ha evidenziato nella comparsa conclusionale che i rapporti tra il padre e i minori sono ripresi per un breve periodo ma che si sono nuovamente interrotti soprattutto per il persistente rifiuto di che ha riferito di non riuscire più a fidarsi del padre e di avere Per_1 difficoltà re un rapporto, a differenza di che sembra essere Per_2 maggiormente predisposto ad incontrarlo. Inoltre, dal carteggio processuale, non risulta che il si sia adeguatamente CP_1 attivato per intraprendere un percorso di sostegno psicologico al fine di potenziare le capacità genitoriali che, sebbene riscontrate, non sono del tutto sufficienti per condividere la responsabilità genitoriale, come risulta evidente anche negli scritti difensivi dove non solo stigmatizza il solo comportamento della moglie, laddove dalla CTU non è emerso alcun comportamento escludente del ruolo genitoriale paterno per la situazione creatasi, ma si chiede altresì la revoca del mantenimento per i figli minori, laddove il dovere contributivo alle esigenze dei figli rappresenta uno dei compiti genitoriali di cura nonostante eventuali precarie condizioni economiche. Inoltre, ai fini della decisione in merito al regime di affidamento, devono tenersi in debita considerazione gli episodi di violenza (che risultano altresì dai racconti di in sede di ascolto), in ossequio a quanto disposto dalla Convenzione Per_1 di he, oltre a definire, all'art. 3, la violenza contro le donne come una grave violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica (comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata), interviene anche in tema di affido dei minori, laddove, all'art. 31, rubricato
“Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza”, esige che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della suddetta Convenzione. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene allo stato opportuno confermare l'affidamento super esclusivo dei figli minori, Per_1
e alla madre attribuendo alla stessa la possibilità di effett
[...] Per_2 lu celte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita dei figli (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi anche all'estero, etc…), considerato che la disfunzionalità e le problematiche in precedenza evidenziate potrebbero paralizzare l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale con irreparabile pregiudizio per i minori. Tempi di permanenza presso il padre Al riguardo, viste le complessità emerse e le problematiche evidenziate, si ritiene in primo luogo opportuno lasciare alla libera volontà di la decisione Persona_1 in merito agli incontri con il padre padre, considerat e rifiuto nei confronti della figura paterna. Per ciò che concerne si ritiene invece opportuno disporre una Per_2 regolamentazione dei te ermanenza presso il padre in ragione di una maggiore apertura agli incontri dallo stesso manifestata. Pertanto, Pertanto, il Tribunale dispone che, salvo diverso accordo nell'interesse del figlio minore in ordine al mantenimento delle sue attuali abitudini di vita, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per un pomeriggio alla settimana (in mancanza di accordo il martedì) dalle ore 17,00 alle ore 20,30 e una settimana il sabato e l'altra la domenica, dalle ore 11,00 alle ore 18,00; durante le festività natalizie e pasquali, il figlio trascorrerà con i genitori in maniera alternata le diverse festività secondo l'accordo che sarà raggiunto dalle parti;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze della figlia e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Mantenimento dei figli In merito alla situazione economica- patrimoniale delle parti, si evidenzia che, all'udienza del 17 maggio 2022, la ricorrente ha dichiarato di lavorare in un'impresa di pulizie con un contratto part time e di guadagnare circa euro 600,00/700,00 al mese, precisando di vivere con i genitori e di provvedere, totalmente, al mantenimento dei ragazzi, mentre il resistente ha dichiarato di avere problemi con il lavoro e di guadagnare circa € 800,00/900,00 al mese, rilevando poi all'esito del giudizio di svolgere soltanto lavori saltuari e di non avere stabili entrate (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza e scritti difensivi in atti). D'altra parte, occorre evidenziare che non risulta essere stata depositata adeguata documentazione attestante la reale situazione economica ma soltanto un ISEE, depositato dalla ricorrente e relativo all'anno 2021, pari ad euro 138.37 (cfr. documentazione in atti). Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto della mancanza di documentazione idonea e del mantenimento diretto dei figli da parte del padre (allo stato tra l'altro inesistente), il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo, a carico di , di contribuire al mantenimento dei figli per Controparte_1 la somma di euro 30 0 per ogni figlio), oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie occorrenti per le esigenze dei figli (scolastiche, mediche, ricreative, sportive, etc…) che dovranno essere documentate. Altre domande In sede di comparse conclusionali la ricorrente ha chiesto anche l'emanazione di un provvedimento ex art. 473 bis. 39 c.p.c. volto ad ottenere una somma aggiuntiva per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, stante il grave pregiudizio economico per i minori. Ebbene, la domanda, così come formulata, deve ritenersi inammissibile, essendo stata avanzata soltanto nella comparsa conclusionale e dovendosi precisare che, tenuto conto della data del deposito del ricorso (11.02.2022 e dunque anteriore al 28 febbraio 2023), la stessa va qualificata ex art. 709 ter c.p.c. Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore della controversia con applicazione dei valori minimi dello scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 per tutte e quattro le fasi di giudizio;
devono altresì liquidarsi le spese di lite per il subprocedimento instaurato in corso di giudizio e per il procedimento di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello, con applicazione per entrambi dei valori minimi relativi allo scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 dei procedimenti di volontaria giurisdizione. Infine, le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto nel subprocedimento, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura della metà con vincolo di solidarietà per il CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. dispone l'affidamento super esclusivo dei figli e alla Persona_1 Per_2 madre con residenza prevalent sa mpi Parte_1 di per il padre secondo quanto indicato in parte motivata;
b. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, a di € 300,00 (€ 150,00 ciascuno), oltre Parte_1 rivaluta li indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori;
c. pone a carico di entrambi i genitori al 50%, le spese straordinarie per i figli minori (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) che dovranno essere documentate;
d. dichiara inammissibile la domanda ex art. 709 ter c.p.c. avanzata dalla ricorrente;
e. condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite liquidate in € 150,00 per spese e € 6.145,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
f. pone in via definitiva le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto nel subprocedimento, a carico di entrambe le parti nella misura della metà con vincolo di solidarietà per il CTU. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1230/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 ta e difesa dall'avv. Maria Faggiano, press
[...]
, rispettivamente Corso Garibaldi 47, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Nocera Inferiore (SA) alla lo studio dell'avv. Mariangela Maiorino che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Michele Sarno, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E AVV. nella qualità di Curatore Speciale dei minori CP_2 Persona_1
) e (8.9.2017), rappresentato
[...] Persona_2
o, elettivame in Salerno presso il proprio studio professionale TERZO CHIAMATO E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2022, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio con in 1 nel Comune Controparte_1 di Pontecagnano e che, dall'uni ano nati due figli, Persona_1
(12.5.2011) e (8.9.2017), chiedeva pronunciarsi la se Per_2 coniuge. In particolare, la ricorrente, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale, con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, rilevava che la causa della crisi coniugale era da attribuire ai forti sbalzi d'umore del dovuti ad alcune CP_1 patologie e alla sua dipendenza da sostanza stupeface deva, pertanto, la pronuncia della separazione personale con la previsione dell'affidamento superesclusivo dei figli minori e dell'obbligo a carico del resistente di corrisponderle la somma mensile di € 500,00 quale contributo al mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, in merito alle condotte tenute dal marito, la ricorrente chiedeva altresì la conferma delle specifiche misure di protezione della cessazione delle condotte pregiudizievoli e del divieto di avvicinamento a sè e ai due figli minori e ai luoghi dagli stessi abitualmente frequentati. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nella fase di merito , il Controparte_1 quale, aderendo alla domanda di separazione, contestava qu lla moglie, specificando che quest'ultima aveva assunto comportamenti ostruzionistici e pregiudizievoli per i minori, ridotti a mero strumento di pressione;
precisava altresì di non soffrire di alcuna patologia psicologica e di non far più uso di sostanze stupefacenti, avendo seguito, con successo, un percorso riabilitativo. Al riguardo, il resistente chiedeva, oltre alla modifica dell'ordinanza presidenziale resa il 19.5.2022 nella parte in cui confermava l'ordine di protezione impartito dal Tribunale in data 29.3.2022, anche un ammonimento nei confronti della
, di cessare qualsiasi condotta diseducativa e prevaricatoria esercitata nei Pt_1 ti dei figli. Pertanto, in seguito alla suddetta richiesta, veniva aperto un sub procedimento e veniva nominato altresì un curatore speciale dei minori nella persona dell'avv.
CP_2
2. In data 17 maggio 2022, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che, fallito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti. Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa era riservata al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 548/2023, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, con ordinanza del 27.05.2022, ha previsto, oltre alla conferma dell'ordine di protezione, l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, gli incontri padre-figli presso i Servizi Sociali territorialmente competenti e l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), Parte_1 oltre rivalut condo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento dei figli minori Al riguardo, occorre precisare che la ricorrente ha richiesto la conferma dell'affido superesclusivo a sé dei figli, precisando, nella comparsa conclusionale, che continua a rifiutare ogni contatto con il padre, anche tramite i servizi Per_1 ntre seppur disponibile ad incontrare il padre, non è mai stato Per_2 contattato dal che, a detta della ricorrente, pare abbia costituito un CP_1 proprio nucle re altrove, circostanze confermate anche dal curatore speciale dei minori, mentre il resistente ha chiesto l'affidamento condiviso, precisando di avere intrapreso tutti i percorsi consigliati. Tanto premesso, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Tuttavia, nelle ipotesi in cui un genitore dimostri grave disinteresse verso il figlio, comportamenti che possono mettere a rischio la sua sicurezza e salute, e inadempienze significative nei doveri genitoriali, il giudice può disporre l'affidamento esclusivo del minore all'altro genitore. La mancata collaborazione con i servizi sociali e la mancata partecipazione a percorsi di supporto genitoriale, uniti a comportamenti che indicano trascuratezza e potenziale pericolo per il minore, possono giustificare la restrizione del diritto di visita e l'affidamento esclusivo. In materia di affidamento dei figli minori, quindi, il criterio fondamentale a cui si deve attenere il giudice è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, la scelta dell'affidamento ad un solo dei genitori, da effettuare in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Conseguenza di questa impostazione è che, nell'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento “super esclusivo” del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), non occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore. Orbene, occorre precisare che, con ordinanza resa nel sub procedimento nel quale è stata disposta anche una CTU sulle capacità genitoriali, è stato confermato l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre. In particolare, deve precisarsi che, con il suddetto accertamento peritale, non sono state riscontrate particolari criticità laddove è stato accertato che <Non si evidenziano prevaricazioni ed entrambi riconoscono adeguatamente il ruolo dell'altro dimostrando di poter avere, nei limiti delle loro capacità socioculturali, buone capacità di relazionarsi e comunicare in un'ottica di condivisione genitoriale. La risponde efficacemente al ruolo materno e riconosce quello paterno. Pt_1
No de i propri timori relativamente allo stato di salute mentale del padre dei suoi figli e ne chiede una conferma positiva. Allo stato non sussistono gravi elementi che possano compromettere le capacità genitoriali in nessuno dei due periziati. In particolare, per il non emergono psicosi in atto né CP_1 psicopatologie;
il quadro gener sonologico appare sufficientemente compensato ed equilibrato. Dai reattivi specifici per individuare le capacità genitoriali, dai colloqui e dalle osservate relazioni con i minori si evincono buone competenze genitoriali per entrambi.>> (cfr. CTU pag. 51). Tuttavia, il suddetto regime di affidamento è stato confermato in ragione della necessità di verificare la condotta del nell'ottica di maggiore CP_1 responsabilizzazione nel proprio ruolo ge in termini di stabilità e certezza nell'adozione delle decisioni riguardanti i figli. D'altra parte, non può non tenersi in debita considerazione quanto emerso in sede di ascolto di avvenuto all'udienza del 28.2.2023 dopo l'esito negativo Per_1 degli incont Servizi Sociali, dove il minore ha dichiarato di provare fastidio ogni volta che vede il padre, manifestando risentimento e rabbia per ciò che gli ha visto fare ( cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza del sub procedimento: io non ce la faccio a vederlo;
adesso quando penso a papà mi viene la rabbia perché penso a tutto quello che ha fatta a mia mamma e gli vorrei fare le stesse cose. E ancora, la cosa più brutta che ho visto fare da papà a mamma è stato quando le stava per infilzare un coltello in gola;
a me picchiava forte, tenevo i segni dietro la schiena). A tal proposito, deve rilevarsi che il curatore speciale ha evidenziato nella comparsa conclusionale che i rapporti tra il padre e i minori sono ripresi per un breve periodo ma che si sono nuovamente interrotti soprattutto per il persistente rifiuto di che ha riferito di non riuscire più a fidarsi del padre e di avere Per_1 difficoltà re un rapporto, a differenza di che sembra essere Per_2 maggiormente predisposto ad incontrarlo. Inoltre, dal carteggio processuale, non risulta che il si sia adeguatamente CP_1 attivato per intraprendere un percorso di sostegno psicologico al fine di potenziare le capacità genitoriali che, sebbene riscontrate, non sono del tutto sufficienti per condividere la responsabilità genitoriale, come risulta evidente anche negli scritti difensivi dove non solo stigmatizza il solo comportamento della moglie, laddove dalla CTU non è emerso alcun comportamento escludente del ruolo genitoriale paterno per la situazione creatasi, ma si chiede altresì la revoca del mantenimento per i figli minori, laddove il dovere contributivo alle esigenze dei figli rappresenta uno dei compiti genitoriali di cura nonostante eventuali precarie condizioni economiche. Inoltre, ai fini della decisione in merito al regime di affidamento, devono tenersi in debita considerazione gli episodi di violenza (che risultano altresì dai racconti di in sede di ascolto), in ossequio a quanto disposto dalla Convenzione Per_1 di he, oltre a definire, all'art. 3, la violenza contro le donne come una grave violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica (comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata), interviene anche in tema di affido dei minori, laddove, all'art. 31, rubricato
“Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza”, esige che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della suddetta Convenzione. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene allo stato opportuno confermare l'affidamento super esclusivo dei figli minori, Per_1
e alla madre attribuendo alla stessa la possibilità di effett
[...] Per_2 lu celte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita dei figli (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi anche all'estero, etc…), considerato che la disfunzionalità e le problematiche in precedenza evidenziate potrebbero paralizzare l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale con irreparabile pregiudizio per i minori. Tempi di permanenza presso il padre Al riguardo, viste le complessità emerse e le problematiche evidenziate, si ritiene in primo luogo opportuno lasciare alla libera volontà di la decisione Persona_1 in merito agli incontri con il padre padre, considerat e rifiuto nei confronti della figura paterna. Per ciò che concerne si ritiene invece opportuno disporre una Per_2 regolamentazione dei te ermanenza presso il padre in ragione di una maggiore apertura agli incontri dallo stesso manifestata. Pertanto, Pertanto, il Tribunale dispone che, salvo diverso accordo nell'interesse del figlio minore in ordine al mantenimento delle sue attuali abitudini di vita, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per un pomeriggio alla settimana (in mancanza di accordo il martedì) dalle ore 17,00 alle ore 20,30 e una settimana il sabato e l'altra la domenica, dalle ore 11,00 alle ore 18,00; durante le festività natalizie e pasquali, il figlio trascorrerà con i genitori in maniera alternata le diverse festività secondo l'accordo che sarà raggiunto dalle parti;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze della figlia e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Mantenimento dei figli In merito alla situazione economica- patrimoniale delle parti, si evidenzia che, all'udienza del 17 maggio 2022, la ricorrente ha dichiarato di lavorare in un'impresa di pulizie con un contratto part time e di guadagnare circa euro 600,00/700,00 al mese, precisando di vivere con i genitori e di provvedere, totalmente, al mantenimento dei ragazzi, mentre il resistente ha dichiarato di avere problemi con il lavoro e di guadagnare circa € 800,00/900,00 al mese, rilevando poi all'esito del giudizio di svolgere soltanto lavori saltuari e di non avere stabili entrate (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza e scritti difensivi in atti). D'altra parte, occorre evidenziare che non risulta essere stata depositata adeguata documentazione attestante la reale situazione economica ma soltanto un ISEE, depositato dalla ricorrente e relativo all'anno 2021, pari ad euro 138.37 (cfr. documentazione in atti). Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto della mancanza di documentazione idonea e del mantenimento diretto dei figli da parte del padre (allo stato tra l'altro inesistente), il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo, a carico di , di contribuire al mantenimento dei figli per Controparte_1 la somma di euro 30 0 per ogni figlio), oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie occorrenti per le esigenze dei figli (scolastiche, mediche, ricreative, sportive, etc…) che dovranno essere documentate. Altre domande In sede di comparse conclusionali la ricorrente ha chiesto anche l'emanazione di un provvedimento ex art. 473 bis. 39 c.p.c. volto ad ottenere una somma aggiuntiva per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, stante il grave pregiudizio economico per i minori. Ebbene, la domanda, così come formulata, deve ritenersi inammissibile, essendo stata avanzata soltanto nella comparsa conclusionale e dovendosi precisare che, tenuto conto della data del deposito del ricorso (11.02.2022 e dunque anteriore al 28 febbraio 2023), la stessa va qualificata ex art. 709 ter c.p.c. Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore della controversia con applicazione dei valori minimi dello scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 per tutte e quattro le fasi di giudizio;
devono altresì liquidarsi le spese di lite per il subprocedimento instaurato in corso di giudizio e per il procedimento di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello, con applicazione per entrambi dei valori minimi relativi allo scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 dei procedimenti di volontaria giurisdizione. Infine, le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto nel subprocedimento, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura della metà con vincolo di solidarietà per il CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. dispone l'affidamento super esclusivo dei figli e alla Persona_1 Per_2 madre con residenza prevalent sa mpi Parte_1 di per il padre secondo quanto indicato in parte motivata;
b. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, a di € 300,00 (€ 150,00 ciascuno), oltre Parte_1 rivaluta li indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori;
c. pone a carico di entrambi i genitori al 50%, le spese straordinarie per i figli minori (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) che dovranno essere documentate;
d. dichiara inammissibile la domanda ex art. 709 ter c.p.c. avanzata dalla ricorrente;
e. condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite liquidate in € 150,00 per spese e € 6.145,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
f. pone in via definitiva le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto nel subprocedimento, a carico di entrambe le parti nella misura della metà con vincolo di solidarietà per il CTU. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario