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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/09/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. ON Liberto RA Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 1319 dell'anno 2019 promossa da rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Parte_1 Parte_2
AC ES ed Avv. Ignazio Ardagna
APPELLANTI
CONTRO
quale società incorporante per fusione la Controparte_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista Salvo Lombardino CP_2
APPELLATA
(già per la Controparte_3 Controparte_4
, e per essa, n.q. di mandataria,
[...] Controparte_5
con il patrocinio dell'Avv. Giovan Battista Salvo Lombardino
TERZA INTERVENUTA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per parte appellante: « Voglia l'IIl.ma Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di I° grado del Tribunale di Trapani n. 1202/2018 oggi impugnata, emessa nel procedimento n. 682/2015 di RG, datata 17/12/2018, e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - ritenere e dichiarare, per le ragioni espresse in premessa, che nessuna prescrizione si è verificata nel caso di specie, e per l'effetto applicare l'ipotesi di calcolo elaborata dal CTU di primo grado, dalla quale si evince che il saldo del conto corrente intestato al Sig. è di € - 14.910,29 Parte_1 anziché quello indicato dalla banca pari ad € 42.286,38; - ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; - ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura;
- ritenere e dichiarare che le competenze, così come applicate nel conto per cui è causa, superano il tasso soglia vigente pro tempore e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovute tutte le competenze addebitate, nonché le cms e le spese;
- per l'effetto, e previa integrazione della consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati, rideterminare il saldo del conto corrente, depurandolo dalle competenze usurarie applicate;
- All'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo del conto intrattenuto presso la banca, accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo dell'odierna appellante;
- ritenere e dichiarare che la banca convenuta non può fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti del fideiussore appellante, in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque può farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sul conto correnti di clausole illegittime e/o nulle;
- ritenere e dichiarare, comunque, nulla la fideiussione perché posta a garanzia di un presunto debito principale scaturente da contratti e/o clausole nulle, e ciò per le motivazioni di cui in premessa;
- con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti legali;
in via istruttoria 1. si insiste affinchè voglia essere disposta integrazione della consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di: a. accertare, per il conto corrente intercorso tra le parti, il periodo in cui si è verificato superamento del tasso soglia usuraio secondo i criteri dettati dall'art. 644 cp (includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del credito, e cioè anche le commissioni di massimo scoperto, gli interessi per la valuta anticipata attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta dalla banca per la tenuta del conto) e per effetto depurare il saldo dello stesso dalle competenze usurarie applicate;
b. all'esito, e previa eventuale compensazione dei crediti - debiti reciproci tra il cliente e la banca, verificare quale fosse la reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria sul conto corrente ordinario;
»
Conclusioni per l'appellato : « Voglia l'ecc.ma Corte di Appello rigettata ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_6 difesa, in via preliminare, - ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva nel presente procedimento della qui deducente quale società che ha incorporato l'originaria convenuta/appellata per i Controparte_1 Controparte_2 motivi esposti in narrativa, e per l'effetto estromettere la stessa dal presente giudizio e comunque tenerla indenne da qualsivoglia eventuale pronuncia condannatoria e/o negativa nei suoi confronti, da emettere invece soltanto nei confronti dell'ultima cessionaria sopra generalizzata;
nel merito, - in ogni caso e Controparte_7 comunque, rigettare, o con qualsiasi altra statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate dagli appellanti in quanto inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto e comunque sfornite di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente conferma integrale della sentenza appellata;
- condannare gli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio. In via istruttoria, si chiede il rigetto di tutte le richieste istruttorie di controparte in quanto inammissibili, irrilevanti, inconducenti ed infondate per i motivi esposti in narrativa.»
Conclusioni per : « Voglia l'ecc.ma Corte di Appello rigettata ogni contraria Controparte_7 istanza, eccezione e difesa, in via preliminare, - ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva nel presente procedimento della quale società che ha incorporato l'originaria convenuta/appellata Controparte_1 CP_2
per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto estromettere la stessa dal presente giudizio e comunque tenerla
[...] indenne da qualsivoglia eventuale pronuncia condannatoria e/o negativa nei suoi confronti;
- ritenere e dichiarare la legittimazione passiva nel presente procedimento della qui deducente (quale Controparte_7 cessionaria della a sua volta cessionaria Controparte_8 dell'originaria convenuta/appellata relativamente al credito oggetto del presente giudizio e nei limiti Controparte_2 dello stesso e di cui all'art.
2.1 n.7 della cessione dell'11.04.2018, per i motivi esposti in narrativa;
- ritenete e dichiarare la carenza di legittimazione passiva nel presente procedimento della qui deducente Controparte_7 (quale cessionaria della a sua volta
[...] Controparte_8 cessionaria dell'originaria convenuta/appellata in merito alle domande risarcitorie/restitutorie Controparte_2 formulate dagli appellanti che eccedano i limiti del credito ceduto oggetto del presente giudizio e di cui all'art.
2.1 n.7 della cessione dell'11.04.2018, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello ex art.83 T.U.B., per i motivi esposti in narrativa, tenendo comunque indenne da qualsivoglia CP_7 eventuale pronuncia condannatoria e/o negativa nei confronti della parte appellata;
nel merito, - in ogni caso e comunque,
2 rigettare, o con qualsiasi altra statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate dagli appellanti in quanto inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto e comunque sfornite di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente conferma integrale della sentenza appellata;
- condannare gli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio. In via istruttoria, si chiede il rigetto di tutte le richieste istruttorie di controparte in quanto inammissibili, irrilevanti, inconducenti ed infondate per i motivi esposti in narrativa. »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17 marzo 2015, in qualità di obbligato Parte_1 principale, e quale fideiussore, convenivano in giudizio Parte_2 Controparte_2 chiedendo l'accertamento degli effettivi saldi di conto corrente, previa eliminazione delle competenze ritenute illegittime, con conseguente restituzione delle somme indebitamente versate.
Gli attori deducevano che, sul conto corrente n. 5065, la banca aveva applicato interessi e oneri non dovuti, derivanti da: capitalizzazione non pattuita;
applicazione di C.M.S addebito di valute e interessi ultralegali mai convenuti, ovvero usurari.
Chiedevano, inoltre, la declaratoria di nullità e/o illegittimità della fideiussione prestata dalla Sig.ra in ragione della nullità del rapporto principale garantito. Pt_2
si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese attoree e Controparte_2 chiedendone il rigetto.
All'esito dell'istruttoria, espletata mediante produzione documentale e consulenza tecnica contabile, il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 1202/2018 del 17 dicembre 2018, dopo aver riqualificato la domanda di ripetizione di indebito in domanda di mero accertamento
(non risultando il conto chiuso né provati pagamenti verso la banca), accoglieva solo in parte le domande attoree. In particolare, rideterminava il saldo del conto n. 5056, rilevando l'illegittima applicazione di capitalizzazione, CMS indeterminata e spese non pattuite, dichiarando che al 31 dicembre 2014 il conto presentava un saldo passivo di € 19.840,29 a carico del correntista. Rigettava, invece, tutte le altre domande degli attori.
3 Avverso tale decisione, e proponevano appello, articolato Parte_1 Parte_2 in tre motivi.
Si costituiva (incorporante , chiedendo il rigetto del Controparte_1 CP_2 gravame.
Successivamente interveniva quale cessionaria Controparte_7
dei crediti controversi, aderendo integralmente alle difese già svolte da . CP_1
La causa all'udienza del 18 ottobre 2024 veniva trattenuta in decisione.
Le appellate banche hanno eccepito il difetto di legittimazione processuale di
[...]
. CP_1
Sul punto, la Corte rileva che la cessione di credito in corso di causa determina, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, ma la legittimazione processuale permane in capo al cedente, quale sostituto processuale, fino a sua formale estromissione con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass., 22.10.2009, n. 22424).
Nel caso in esame, non trattandosi di cessione di contratto ma di mera cessione del credito,
non può essere estromessa dal giudizio, anche in considerazione della Controparte_1 contraria volontà espressa dagli appellanti.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha qualificato le rimesse come solutorie e quindi soggette a prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), in assenza della produzione del contratto di apertura di credito.
La doglianza è infondata.
Anche ammettendo l'esistenza di un fido formalizzato nel 2002, la giurisprudenza costante afferma che la qualificazione delle rimesse dipende da una verifica concreta del rapporto tra saldo, limiti di affidamento e somme versate.
Nel caso di specie, il CTU ha accertato che le rimesse eccedevano gli interessi e le competenze periodiche, configurandosi come pagamenti solutori e quindi soggetti a
4 prescrizione. Corretta, dunque, la declaratoria del Tribunale.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano l'adozione della formula Banca d'Italia, anziché quella di matematica finanziaria, per la verifica del tasso soglia usura.
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite della Cassazione (nn. 19597/2020 e 16303/2018) hanno ribadito il principio di “simmetria”, che impone l'uso della medesima metodologia (formula Banca
d'Italia) per garantire omogeneità di calcolo tra il TEG contrattuale e il TEGM, onde evitare risultati distorti.
Inoltre, con sentenza n. 24675/2017, le Sezioni Unite hanno escluso rilevanza alla c.d. usura sopravvenuta: il superamento in corso di rapporto del tasso soglia non comporta nullità della clausola, né viola il dovere di buona fede. Tale principio, inizialmente affermato per i mutui, è stato poi esteso anche ai conti correnti.
Con il terzo motivo gli appellanti sostengono l'invalidità della fideiussione di Parte_2 sia perché prestata a garanzia di obbligazioni nulle, sia per violazione dell'art. 1938 c.c., mancando l'indicazione dell'importo massimo garantito.
Anche tale motivo è infondato.
La fideiussione risulta validamente sottoscritta e reca il limite massimo garantito di €
52.000,00, conforme all'art. 1938 c.c. La garanzia permane efficace anche in caso di rideterminazione giudiziale delle obbligazioni principali, ove queste non siano radicalmente nulle ma soltanto ricalcolate.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato l'esistenza di un debito residuo di € 19.840,29, valido ed esigibile, idoneo a fondare la permanenza della garanzia fideiussoria.
L'appello proposto da e deve, pertanto, essere rigettato in Parte_1 Parte_2 quanto infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n.
147/2022, in € 3.397,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA in favore di CP_1
5 e Controparte_1 Controparte_7
Gli appellanti sono, inoltre, tenuti al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello già corrisposto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1.Rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1202 del 17 dicembre 2018 del Tribunale di Trapani;
2.Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.397,00 oltre spese generali, IVA e CPA di legge;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di
Palermo il 19 giugno 2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
ON L. RA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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