Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01179/2026REG.PROV.COLL.
N. 04425/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4425 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Altavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lucca, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00297/2023, resa tra le parti, provvedimento n. 1097 dell'11.07.2018, n. 1097, recante l'ordine del Comune di Lucca di demolire alcuni manufatti ai sensi dell'art. 196 della legge regionale della Toscana 10.11.2014, n. 65, e tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, tra cui quello di avviso dell'avvio del procedimento 13.2.2017
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. DA TE e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna controversia ha ad oggetto il provvedimento del Comune di Lucca, appellato, con cui l’epigrafata amministrazione ordinava all’appellante la demolizione di alcuni manufatti siti nel ridetto Comune, in località Santa Maria al Colle, stante il rigetto della domanda di attestazione di conformità in sanatoria n. 2371/2005, per la regolarizzazione di quanto eseguito in difformità da previa concessione edilizia.
2. Avverso il ridetto provvedimento gli odierni appellanti proponevano ricorso innanzi al T.A.R. Toscana ivi deducendo che: il provvedimento non avrebbe individuato e qualificato puntualmente i manufatti abusivi da demolire, altresì omettendo di indicare il regime di assenso cui le opere in contestazione dovevano essere assoggettate e la disciplina urbanistica violata; sarebbe stato erroneamente applicato il regime di cui all’art. 196 della L.R. n. 65/2014, che prevede la demolizione delle opere abusive per carenza del permesso di costruire; tuttavia, non necessario con riguardo alle opere realizzate, di natura meramente pertinenziale; il Comune avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata a sostegno dell’ordine di demolizione, evidenziando le ragioni di interesse pubblico alla rimozione degli abusi, in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra realizzazione delle opere e provvedimento sanzionatorio.
3. Il giudice di prime cure, con sentenza n. 297/2023, ritenendo il provvedimento congruamente motivato, dichiarava il ricorso infondato e lo respingeva, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
4. L’appellante gravava l’epigrafata pronuncia con l’odierno appello, ivi articolando due motivi di gravame, così rubricati: “Illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art. 196 della legge regionale della Toscana 10.11.2014, n. 65 oltreché dei principi generali in materia di esercizio del potere sanzionatorio e sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di 4 istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e mancanza dei presupposti”; “Illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 200 della legge regionale della Toscana 10.11.2014, n. 65 oltreché dei principi generali in materia di esercizio del potere sanzionatorio e sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e mancanza dei presupposti.”
5. Il Comune appellato non si costituiva in giudizio.
6. All’udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 la causa passava in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. In linea di fatto, è pacifica la consistenza degli abusi in contestazione, consistenti in una serie di manufatti autonomi: costruzione di una tettoria in lamiera per ricovero automezzi avente come superficie circa 93 mq, costituita da pilastri in muratura e travi in legno, con altezza rispettivamente di 2,85 ml in gronda e di 3,20 ml al colmo";–" costruzione di tettoie in lamiera per ricovero automezzi e attrezzatura edile avente come superficie circa 70 mq, costituita da pilastri in legno e travi in legno";–"costruzione di garage in muratura con tettoia in lamiera, avente come superficie circa 30,00 mq";–"costruzione di unità abitative in muratura aventi come superficie circa150,00 mq, con altezza rispettivamente di 2,60 ml in gronda e di 2,90 ml al colmo";–"costruzione in massetto di cls pavimentato antistante alle unità abitative avente come superficie circa 36,00 mq. con presenza di n. 04 pilastri in muratura a sostegno del pergolato".
9. In linea di diritto, va ribadito che l’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di valido titolo abilitativo ha natura di atto vincolato, fondato unicamente sull'accertamento dell'abuso. Non è richiesta una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, poiché tale interesse è già definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata. Il mero decorso del tempo dalla commissione dell'abuso non incide sulla legittimità né sull'esercizio del potere repressivo, che può essere legittimamente esercitato anche tardivamente.; può quindi ritenersi dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive (morfologica, costruttiva, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica) e l'individuazione delle violazioni accertate (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. VII, 17/07/2025, n. 6301 e sez. II, 9/12/2025, n. 9688).
10. Nel caso di specie, se da un canto l’ordine impugnato contiene tutti gli elementi così richiesti, da un altro canto i manufatti accertati costituiscono singole unità autonome, consistenti in evidenti e consistenti incrementi volumetrici, tali, sia per consistenza che per caratteristiche, da non potersi in alcun modo ritenere mere pertinenze.
11. In proposito va ribadito che la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto a quella principale – come appunto nel caso di specie - e non siano coessenziali alla stessa, per cui non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica; l'assenza di uno specifico titolo edilizio per tali opere dà origine pertanto ad un corpo di fabbrica totalmente differente da quello principale assentito (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 4/10/2021, n. 6613). Nel caso de quo trattasi di manufatti autonomi e consistenti, tali da integrare un complesso innovativo ed ingombrante, comportante una evidente e rilevante trasformazizone del suolo, anche ai sensi della legislazione regionale evocata.
12. Infine, in ordine alla risalenza delle opere ed al dedotto difetto di motivazione sull’interesse pubblico, assume rilievo dirimente l’orientamento consolidato predetto, nel senso che l’ordinanza di demolizione di opere abusive non richiede una motivazione basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata né il decorso del tempo può generare alcun affidamento legittimo, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 22 gennaio 2024, n. 659). L'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e non prevede la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni. Questo perché tale attività è di natura vincolata e non richiede particolari garanzie partecipative (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 212).
13. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
14. Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CL TE, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
DA TE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA TE | CL TE |
IL SEGRETARIO