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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/08/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. EF AF Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 2076/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Marsili ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Viale Parioli 44;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
ME De EO e CO AZ ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito Roma,
Via delle Tre Madonne 8;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n.
1086/2023, pronunciata in data 2 febbraio 2023, pubblicata in data 6 febbraio 2023, non notificata.
CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE: Voglia l‟Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, Sezione
Lavoro, in integrale accoglimento dei motivi di impugnazione di cui al presente ricorso in appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa
Masi, n. 1086/2023 del 2.2.2023, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 6.2.2023, non notificata, emessa all'esito del giudizio rubricato con R.G. n. 32184/2021, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni di cui al ricorso di primo grado proposto dal Dott. e Parte_1 dunque:
“A) accertare e dichiarare il diritto del Dott. all'inquadramento quale Parte_1
Funzionario A Quadro dell'Area Tecnico Amministrativa della Controparte_2
a fare data dall'1.9.2009;
[...]
- per l'effetto, condannare la al pagamento in Controparte_2 favore del Dott. a titolo di differenze retributive dell'importo alla data del Parte_1
30.9.2021 di € 106.189,53, come da conteggi analitici del Dott. o dell'importo Persona_1 maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre ovviamente interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dal dovuto al soddisfo;
[…]
C) condannare inoltre la al risarcimento del Controparte_2 danno biologico e del danno morale patiti dal Dott. in ragione delle avverse Parte_1 condizioni lavorative patite a fare data dall'1.9.2009 ad oggi per un importo a titolo di danno biologico pari ad € 94.269,00 e per un importo a titolo di danno morale di € 47.134,50, ovvero in subordine pari ad € 31.423,00;
D) condannare infine la al pagamento delle spese Controparte_2 legali del presente giudizio in favore del Dott. . Parte_1
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello adita, confermare
l'impugnata sentenza e comunque
a) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande avanzate;
b) In via principale, rigettare il ricorso e le domande tutte in quanto del tutto infondate;
c) in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
Fatto e diritto
1 ricorreva, in data 29 novembre 2021, al giudice del lavoro del Tribunale di Parte_1
Roma allegando quanto segue:
-lavorava alle dipendenze del di Roma dal novembre 1983, prima con contratti a Controparte_2 tempo determinato e, poi, dal 2000 con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- inizialmente era stato inquadrato al 4° livello dell'area tecnico amministrativa ed assegnato al
Reparto di sicurezza antincendio, poi dal 2006 era stato trasferito al Servizio affari economici (ex
Economato), mantenendo sempre il medesimo inquadramento;
2 - il suddetto Servizio, privo da tempo di un responsabile, versava in condizioni disastrate, sicché la qualità dell'apporto reso dal ricorrente era stata subito riconosciuta dal Direttore amministrativo che, in una nota al Sovrintendente, aveva richiesto un inquadramento adeguato alle mansioni a cui intendeva destinarlo;
- all'epoca la non aveva ancora recepito il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice degli CP_2 appalti pubblici), sicché nel 2008 il ricorrente era stato inviato a seguire, presso l'università degli
Studi di Tor Vergata, un corso di formazione sui contratti pubblici in vista dell'introduzione nella delle procedure di contrattualistica pubblica;
CP_2
- in data 8 aprile 2009 era intervenuta tra le parti una conciliazione presso l di Controparte_3
Roma per sanare le possibili contestazioni in ordine alle mansioni superiori svolte negli anni precedenti;
in virtù di tale conciliazione il ricorrente era stato al 1° livello dell'area tecnico amministrativa;
- dal maggio del 2009 erano state avviate le prime procedure di gara regolate dal codice degli appalti pubblici in cui il ricorrente ricopriva il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), ruolo che di norma nelle amministrazioni aggiudicatrici è sempre ricoperto da un dipendente con funzioni direttive;
- il mancato inquadramento ad un livello adeguato veniva denunciato dal ricorrente con nota del 21 ottobre 2009, in cui veniva rilevato che la vecchia pianta organica, basata sul Regolamento di
Contabilità della del 1981, era inadeguata alle aumentate responsabilità previste dal CP_2 codice degli appalti entrato in vigore nel 2006;
- peraltro, il ricorrente continuava a svolgere, sempre inquadrato al primo livello, il ruolo di
Responsabile del Servizio affari economici e come tale veniva riconosciuto dalla che, CP_2 nella persona del Sovrintendente e Direttore generale ad interim, lo faceva oggetto di numerose richieste che travalicavano l'inquadramento da impiegato effettivamente riconosciutogli;
- inoltre, dal 1° gennaio 2011 veniva trasferito al Servizio affari economici un impiegato inquadrato al primo livello dell'area tecnico amministrativa, , che avrebbe dovuto operare Persona_2 secondo le indicazioni ricevute dal ricorrente;
pertanto, in una posizione gerarchicamente subordinata al che, però, restava inquadrato sempre al medesimo livello;
Pt_1
- dal 19 maggio 2011 aveva ricoperto anche il ruolo di Punto Ordinante sulla piattaforma telematica di CONSIP;
- la travagliata precedente gestione della caratterizzata da una vera e propria CP_2 confusione amministrativa, creava al ricorrente ed al suo ufficio una cospicua mole di problemi puntualmente segnalati agli uffici gerarchicamente superiori: in particolare, la contabilità fornitori, con le connesse continue richieste di questi ultimi che non vedevano riconosciuti i loro crediti;
3 - tale situazione aveva iniziato a minare la condizione psicofisica del ricorrente che, da allora, era costretto ad assumere ansiolitici, antiepilettici e antidepressivi, oltre a medicinali per controllare la costante ipertensione arteriosa;
- il 4 giugno 2013 il ricorrente era anche stato oggetto di un procedimento disciplinare, risoltosi con archiviazione, per essersi rifiutato di fare un acquisto di un apparato telefonico al di fuori del
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- con la Nota Organizzativa n. 9/2013 del 1° ottobre 2013 della Direzione risorse umane si era infine proceduto alla creazione di due strutture: a) l'ufficio gare, affidato al ricorrente, a cui venivano attribuiti tutti i procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore a € 40.000 e le procedure in economia mediante cottimo fiduciario;
b) l'ufficio acquisti, affidato a
, a cui venivano attribuite tutte le procedure di importo inferiore a € 40.000 Persona_2 mediante affidamento diretto, che emetteva gli ordini ai fornitori e gestiva l'albo fornitori;
- tuttavia, all'ufficio gare non veniva assegnata nessuna risorsa e tutto il personale della precedente struttura unica confluiva nell'ufficio acquisti: il ricorrente, quindi, era rimasto completamente solo a gestire il complesso lavoro dell'ufficio gare e l'altrettanto complesso ruolo di RUP;
- nell'estate 2014 il Responsabile dell'ufficio acquisti - al quale era stata attribuita anche la responsabilità del settore logistica, con assegnazione di due ulteriori due risorse al suo ufficio - veniva inquadrato come Funzionario B dell'area tecnico amministrativa, mentre il ricorrente, pur
Responsabile dell'ufficio gare e contemporaneamente unico RUP della restava CP_2 inquadrato al 1° livello e senza alcun collaboratore;
- ciò aveva determinato una difficile situazione, per cui il ricorrente risultava responsabile, come
RUP, per atti assunti e gestiti da un soggetto con un livello maggiore del suo e sul quale avrebbe dovuto esercitare il proprio controllo;
situazione che aveva dato luogo ad una forte conflittualità con il Responsabile dell'ufficio acquisti;
- dopo un incontro con il nuovo Capo del personale, con comunicazione a firma del Sovrintendente del 27 novembre 2014 gli era stato attribuito l'inquadramento al livello di Funzionario B dell'area tecnico amministrativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
- dal 3 giugno 2015, senza nessuna opportuna selezione, era stata assegnata all'ufficio gare una risorsa, inquadrata al 3° livello A dell'area tecnico amministrativa, completamente priva di competenza in materia di appalti pubblici, situazione che lo aveva costretto a dedicare gran parte del suo tempo alla formazione di base della suddetta risorsa;
al contrario, invece, l'organico dell'ufficio acquisti continuava a risultare consistente e qualificato;
- per il ruolo di direttore per l'esecuzione del contratto (DEC) per i servizi di pulizia e per quelli di trasporto e facchinaggio venivano nominati, senza alcuna preventiva consultazione del RUP, due
4 soggetti assolutamente inadeguati, che creavano al ricorrente una serie di problemi (fra cui una sanzione penale comminata al dalla;
Pt_1 Pt_2
- alle problematiche relative alla fase esecutiva di due dei più delicati appalti della si CP_2 era sommata per molti anni la scarsa considerazione del ruolo del RUP da parte delle figure apicali della che avevano sottoscritto contratti senza coinvolgere precedentemente il RUP e CP_2 richiedendo allo stesso, successivamente alla stipula, un numero di CIG da attribuire al contratto, come se questo fosse un mero adempimento amministrativo privo di conseguenze e di obblighi previsti dalla normativa in materia di appalti;
- nel 2017 aveva richiesto al capo del personale sia il superiore inquadramento al livello di
Funzionario A dell'area tecnico amministrativa, sia l'applicazione dell'art. 113 del nuovo codice degli appalti, entrato in vigore nell'aprile del 2016, che prevedeva specifici incentivi per tutte le figure coinvolte nella predisposizione e nella gestione di tali procedure, ma a tali richieste la non aveva dato alcuna risposta;
CP_2
- il 3 ottobre 2017, dopo ripetute richieste, il ricorrente era riuscito ad avere per il suo ufficio un valido contributo recato da uno stagista laureato in diritto pubblico e con master di II livello in diritto amministrativo, per un progetto formativo extracurriculare;
prima che detto progetto terminasse, il 7 marzo 2018, aveva richiesto il proseguimento della collaborazione con il citato soggetto, richiesta accolta dalla che aveva stipulato con lo stesso un contratto a termine CP_2 di tre mesi, dal 4 maggio al 3 agosto 2018, non più rinnovato dopo tale data;
- nel frattempo, l'attività dell'ufficio gare era proseguita con il solito insufficiente organico sino al
24 gennaio 2019, allorquando venivano trasferite al detto ufficio due risorse, una inquadrata al 2° livello dell'area tecnico amministrativa proveniente dall'ufficio acquisti e una inquadrata al 3° livello B (poco più di un operaio) proveniente dalla logistica, dove svolgeva il ruolo di magazziniere;
mentre all'ufficio acquisti l'organico era sempre più qualificato;
- su richiesta dell'ufficio acquisti, che non ammetteva commistioni di personale, il ricorrente doveva peraltro cedere la sua stanza per ospitare i tre addetti del suo ufficio, e veniva ospitato temporaneamente su una piccola scrivania dell'ufficio tecnico;
tale soluzione temporanea, che non aiutava sicuramente il suo delicato lavoro e peggiorava la sua condizione psicofisica, era durata quasi due anni, sino al settembre 2020;
- il 27 agosto 2019, ormai completamente disilluso sulle sue prospettive e provato, nel proprio stato psicofisico, dai lunghi anni di estremo disagio in cui era stato costretto ad operare, il ricorrente aveva chiesto il trasferimento presso l'archivio storico della ma la richiesta era stata CP_2 respinta;
5 - contestualmente il ricorrente, per poter convivere più serenamente con i suoi problemi familiari e la sua forte depressione, aveva chiesto di poter usufruire di un periodo di tre mesi di part time verticale e tale ultima richiesta era stata accolta dalla CP_2
- a causa delle criticità in cui aveva prestato la propria attività lavorativa, negli anni 2020 e 2021 aveva subito sue sanzioni amministrative che aveva pagato personalmente e delle quali aveva inutilmente richiesto il rimborso alla CP_2
Tanto premesso in fatto, deduceva: a) sul suo diritto all'inquadramento quale Funzionario A quadro dell'area tecnico amministrativa;
b) sul suo diritto a ricevere dalla il pagamento delle CP_2 differenze retributive maturate dal 1° settembre 2009 ad oggi in ragione del superiore inquadramento dovuto, con la conseguente condanna della convenuta;
c) sul suo diritto a ricevere dalla il pagamento degli incentivi previsti dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016, con la CP_2 conseguente condanna della convenuta;
d) sul suo diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale subiti in ragione delle avverse condizioni lavorative patite a fare data dal 1° settembre 2009 ad oggi, con la conseguente condanna della convenuta.
Tanto premesso, concludeva chiedendo:
“A) accertare e dichiarare il diritto del Dott. all'inquadramento quale Parte_1
Funzionario A Quadro dell'Area Tecnico Amministrativa della Controparte_2
a fare data dall‟1.9.2009;
[...]
- per l'effetto, condannare la al pagamento in Controparte_2 favore del Dott. a titolo di differenze retributive dell'importo alla data del Parte_1
30.9.2021 di € 106.189,53, come da conteggi analitici del Dott. o dell'importo Persona_1 maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre ovviamente interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dal dovuto al soddisfo;
B) accertare e dichiarare il diritto del Dott. di ricevere gli incentivi di cui all'art. Parte_1
113 del D.lgs. n. 50/2016;
- per l'effetto, condannare la al pagamento Controparte_2 dell'importo per gli incentivi anzidetti di € 44.832,23;
C) condannare inoltre la al risarcimento del Controparte_2 danno biologico e del danno morale patiti dal Dott. in ragione delle avverse Parte_1 condizioni lavorative patite a fare data dall‟1.9.2009 ad oggi per un importo a titolo di danno biologico pari ad € 94.269,00 e per un importo a titolo di danno morale di € 47.134,50, ovvero in subordine pari ad € 31.423,00”.
6 2. Si costituiva in giudizio la che deduceva Controparte_2 sull'infondatezza del ricorso rilevando:
- in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva in merito alla richiesta di risarcimento del danno biologico, dovendo la relativa domanda essere rivolta in via esclusiva all'Inail; in ogni caso, osservava la mancanza di prova del dedotto danno e l'abnormità della quantificazione dello stesso, operata sulla base di parametri generici e non obiettivi;
- nel merito, la genericità e l'insufficiente allegazione sulla domanda di superiore inquadramento e, in ogni caso, l'infondatezza della stessa;
- l'erroneità dei conteggi delle differenze retributive prodotti in atti e la non spettanza degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016;
- la genericità della domanda e l'insufficiente allegazione sul preteso risarcimento del danno.
Concludeva, quindi, in via preliminare per l'inammissibilità di tutte le domanda proposte e, nel merito, per il rigetto delle stesse.
3. Il processo era istruito con i documenti prodotti dalle parti.
Non andato a buon fine, per la mancata adesione del ricorrente, il tentativo di conciliazione esperito dal Tribunale di Roma, all'udienza del 2 febbraio 2023 il giudice a quo pronunciava sentenza, mediante lettura del dispositivo, con cui respingeva la domanda condannando il al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
Successivamente, depositata il 3 febbraio 2023 la minuta della sentenza completa della motivazione, la stessa era pubblicata in data 6 febbraio 2023.
Si riportano, di seguito, i passaggi argomentativi della decisione rilevanti in relazione al proposto appello.
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2.La domanda di riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello “Funzionari A”
In via giudiziale il lavoratore ha rivendicato il diritto all'inquadramento nel livello “Funzionari A” dell'Area Tecnico Amministrativa sin dal settembre 2009, per aver rivestito “unitamente al ruolo di
RUP, dapprima quello di Responsabile del Servizio Affari Economici e successivamente quello di
Responsabile dell'Ufficio Gare” anche nell'ambito di complesse procedure.
Al fine della valutazione della domanda, occorre in primo luogo evidenziare che, in base al contratto collettivo richiamato, i lavoratori appartenenti all'area tecnico-amministrativa sono ricompresi in 9 livelli;
il livello apicale è il “Funzionari A”, oggetto di rivendicazione giudiziale, in cui sono inquadrati “…i lavoratori con funzioni direttive e con elevato grado di professionalità, autonomia e responsabilità, preposti al coordinamento ed al controllo di un'area organizzativa costituita da più uffici e servizi, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e
7 dell'attuazione degli obiettivi aziendali, nonché i lavoratori con mansioni altamente specialistiche di rilevanza fondamentale equivalente Es.: Direttore del personale, Direttore amministrativo,
Direttore allestimento scenico”.
Tanto premesso, deve affermarsi che, nella specie, il raffronto tra le richiamate declaratorie e le mansioni asseritamente espletate dal lavoratore nel periodo in esame esclude la riconducibilità di tali mansioni al profilo richiesto.
Anche considerando l'attività svolta dal ricorrente secondo quanto allegato nel ricorso, le mansioni descritte non possono considerarsi inquadrabili nel livello A Quadro: non risulta dedotto che il lavoratore avesse il coordinamento e controllo di un'area costituita da più uffici e servizi, essendo anzi stata espressamente allegata la sua funzione di responsabile di singoli servizi e uffici e, in particolare, del Servizio Affari Generali e poi dell'Ufficio Gare.
Peraltro, se è vero che le mansioni svolte dal ricorrente anche quale R.U.P. (come dedotte in ricorso ed emergenti dalla documentazione allegata) hanno implicato l'esercizio di autonomia e iniziativa nell'espletamento di compiti direttivi di programmazione e anche di coordinamento, richiedenti conoscenza specialistica delle relative procedure, e siano espressione di una indubbia capacità professionale, non risultano tuttavia effettuate puntuali deduzioni in ordine allo svolgimento di mansioni altamente specialistiche con rilevanza tale da considerarsi fondamentali ed equivalenti alla gestione di aree organizzative complesse.
Appare dunque esclusa non solo la gestione di aree organizzative articolate, ma anche lo svolgimento di attività così specialistiche da equipararsi a tale complessa gestione, tanto da distinguersi dalle mansioni riportate nel livello FB, consistenti comunque nell'espletamento di funzioni direttive volte alla gestione di servizi di notevole importanza, ovvero di mansioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalente (livello Funzionari B: “appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che richiedono particolare partecipazione e capacità professionale e che, con discrezionalità di poteri e facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite, sono preposti al coordinamento e al controllo di un servizio di notevole importanza , nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalente”) e finanche, riguardo al periodo precedente, da quelle incluse nel 1° livello, che implica anch'esso lo svolgimento di mansioni direttive, richiedenti la conoscenza completa di tecniche e procedure specialistiche, ovvero di autonome attività specialistiche (1° livello: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni direttive di minore importanza rispetto a quelle del livello precedente, con autonomia ed iniziativa entro norme e direttive sulla base di specifici programmi di lavoro, espletano compiti variabili e di rilievo richiedenti la conoscenza completa di tecniche e procedure specialistiche nonché notevole
8 esperienza e capacità professionale ovvero implicanti il coordinamento e la programmazione del lavoro proprio ed altrui e/o espletamento di autonome attività specialistiche”)
Va evidenziando tra l'altro come le “Linee guida ANAC n. 3”, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, menzionate dal ricorrente relativamente alla «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», al punto 2.2 prevedano l'attribuzione di tale incarico a dirigenti, a dipendenti con funzioni direttive (come il ricorrente), nonché, in caso di carenza in organico, anche a dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche
(“…nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche”). L'art. 31, co. 1, d.lgs. 50/2016, richiamato dalle linee guida, non richiede del resto che il ruolo di RUP sia assunto da un dirigente o un quadro (“…fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza Parte nell'organico della suddetta unità organizzativa, il è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato”); comunque, una eventuale violazione della disciplina potrebbe dispiegare i suoi effetti solo in relazione alle procedure di affidamento, ma non riflettersi sul rapporto lavorativo.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di riconoscimento del superiore inquadramento e le connesse richieste di applicazione del relativo trattamento economico e normativo non possono essere accolte. …
5. La domanda volta alla condanna della resistente “al risarcimento del danno biologico e del danno morale patiti dal Dott. in ragione delle avverse condizioni lavorative Parte_1 patite a fare data dall'1.9.2009 ad oggi”
In relazione alla domanda concernente il danno all'integrità psicofisica, deve rilevarsi come le deduzioni svolte nel contesto del ricorso si prospettino inadeguate al fine di accertare l'esistenza di un rapporto eziologico tra le patologie evidenziate e il comportamento datoriale asseritamente illegittimo. Il danno non patrimoniale costituisce infatti “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato: anche nel caso di lesione di valori della persona il danno non può ritenersi in re ipsa, perché siffatta tesi snaturerebbe la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in
9 conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.
Il ricorrente si è però limitato a dedurre genericamente che il comportamento datoriale descritto in ricorso avrebbe ingenerato uno stato ansioso depressivo tale da indurre un danno all'integrità psicofisica, operando richiamo al contenuto della certificazione medica allegata (doc. 66-71 fasc. ric.), che, tuttavia, non offre elementi significativi al riguardo, considerato che la connessione causale di tali patologie con le vicende lavorative non può essere valutata sulla base della mera affermazione del medico, fondata evidentemente su circostanze riferite dallo stesso ricorrente.
Va peraltro osservato che l'art. 13 del d. lgs. 28 febbraio 2000 n. 38 ha esteso la tutela INAIL al danno biologico, prevedendo, per le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione e, per le menomazioni pari o superiori al 16%, una rendita ripartita in due quote: la prima quota determinata in base al grado della menomazione, la seconda in ragione delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% non vi è copertura assicurativa;
inoltre, tutto ciò che non è riconducibile a menomazioni che, per natura o grado, costituiscono danno biologico inteso secondo il d.lgs. n. 38 del 2000 (cosiddetti “danni complementari”: es. danno morale, esistenziale ecc.) è escluso dalla disciplina dell'esonero. Parimenti è escluso l'esonero per i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia che costituiscono reato perseguibile d'ufficio. Inoltre, in ragione del carattere indennitario della tutela INAIL, si possono evidenziare differenze dei valori monetari rispetto al danno civilistico, sia per la diversa valutazione del grado di inabilità in sede INAIL rispetto al diritto comune (dove il grado di invalidità permanente viene determinato con criteri non imposti dalla legge ma elaborati dalla scienza medico- legale), sia per il diverso valore del punto di inabilità.
Pertanto, il soggetto datoriale risponde esclusivamente per il "danno differenziale", inteso come danno biologico inferiore al 6% o comunque causato da fatto costituente reato perseguibile d'ufficio, oppure come danno “complementare” o, infine, come danno civilistico diversamente determinabile rispetto a quello indennitario.
Nella fattispecie, tuttavia, non è stata affermata l'esistenza di un danno biologico inferiore al 6%; non è stata dedotta né sono stati offerti elementi idonei a fondare una possibile quantificazione del danno civilistico diversa e superiore rispetto a quella indennitaria, e non è stata prospettata l'esistenza di una lesione riconducibile a fatto costituente reato perseguibile d'ufficio.
Quanto al “danno morale” va ribadito che, anche in relazione a tale aspetto, deve comunque sussistere, da parte del richiedente, l'allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza, l'entità del pregiudizio e il suo nesso causale con l'illegittimo comportamento altrui.
10 Nel caso in esame, però, la valutazione dei profili lesivi al fine della determinazione del danno non patrimoniale appare esclusa per la carenza di elementi deduttivi adeguati. Le deduzioni svolte al riguardo nel contesto del ricorso si prospettano generiche, oltre che palesemente valutative, all'evidenza carenti al fine di delineare quale sia stata la sofferenza percepita dal ricorrente ed in quale modo concretamente si sia realizzato il presunto pregiudizio.
Anche tali domande, pertanto, devono essere rigettate.>>.
4. Avverso la suddetta decisione propone l'odierno appello sulla base di due Parte_1 motivi d'impugnazione, cui resiste la . Controparte_2
Preliminarmente l'appellante ha dato conto di proporre appello esclusivamente nei confronti dei capi della decisione che:
-hanno respinto la domanda di riconoscimento del superiore inquadramento come Funzionario A e la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive;
- hanno respinto la domanda di condanna della al risarcimento del danno biologico e CP_2 morale patiti dal ricorrente in ragione delle avverse condizioni lavorative subite a partire dal 1° settembre 2009.
Il quindi, non ha proposto appello avverso il capo della decisione che ha respinto la Pt_1 domanda di pagamento degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 che, quindi, è passato in giudicato;
per tale motivo, relativamente a detto capo della decisione, nel precedente paragrafo è stato omesso di riportare la relativa motivazione.
5. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censura l'erroneità della decisione che non ha accolto la sua domanda di inquadramento al livello di Funzionario A.
Si duole che, secondo il giudice di prime cure, difetterebbe la funzione di coordinamento e controllo di un'area costituita da più uffici e servizi nonostante lo stesso, dal 1° settembre 2009, abbia ricoperto, di fatto, due distinti ruoli, entrambi connessi a specifiche competenze e responsabilità: il primo, quello di RUP, dapprima per tutti gli appalti della e CP_2 successivamente per tutti gli appalti superiori a € 40.000, il secondo quello di Responsabile del
Servizio affari economici e successivamente quello di Responsabile dell'ufficio gare.
Deduce che l'assunto del Tribunale di Roma non coglierebbe nel segno per varie ragioni, la prima delle quali è che il ricorrente non ha avuto la formale funzione di coordinamento e controllo di una area costituita da più servizi ed uffici proprio a causa della vessatoria condotta della CP_2 datrice di lavoro che, nonostante le funzioni di primaria importanza da lui svolte, non gli avrebbe offerto alcun supporto e lo avrebbe deliberatamente e progressivamente esautorato dalle funzioni di
11 coordinamento in materia di appalti che aveva sempre avuto con le varie direzioni, lasciandogli in capo solo le responsabilità.
Argomenta, poi, sull'erroneità della decisione del Tribunale che, in presenza di un CCNL scaduto da 20 anni e redatto quando i due ruoli ricoperti dal ricorrente ancora non esistevano, non abbia Parte voluto assimilare la funzione di alla funzione di coordinamento e controllo di un'area costituita da più uffici e servizi, non tenendo conto che, dal 2009, quotidianamente ed ininterrottamente, l'odierno appellante era responsabile personalmente e si trovava a gestire, oltre all'attività ordinaria, due appalti ad alta densità di mano d'opera, come quello del facchinaggio, con Contr un da sempre dichiarato inadeguato, e il servizio di pulizia, oltre a quello dei trasporti, gestito Contr dal medesimo , tutti contraddistinti da un elevato rischio da interferenza;
inoltre, tutte le estati da maggio a fine agosto, si trovava ad essere responsabile e a gestire, quotidianamente, unitamente ai precedenti, l'allestimento delle strutture per il Festival di Caracalla, che prevedeva la realizzazione e il successivo smontaggio di una struttura per più di 4.000 posti oltre al palcoscenico e i servizi accessori, che comportava anche lavorazioni in elevazione, con la presenza di subappalti e di ulteriori appalti per lavorazioni connesse, con un altissimo livello di pericolo da rischi da interferenza.
Si duole, inoltre, che il giudice di prime cure non abbia tenuto in alcun conto le responsabilità connesse al ruolo di RUP ricoperto dal ricorrente.
Osserva, poi, che come RUP per tutti gli appalti superiori a € 40.000 non poteva trovarsi in una posizione di subordinazione gerarchica rispetto al direttore di riferimento, dato il suo ruolo assolutamente autonomo. Ricoprendo l'incarico di RUP, il ricorrente aveva sempre goduto d'assoluta autonomia decisionale assumendo in prima persona, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi aziendali, le responsabilità civili, penali ed amministrative connesse a tale ruolo.
6. Il motivo d'appello è infondato.
6.1. Il come dedotto nel ricorso introduttivo e non contestato dalla convenuta, Pt_1 CP_2
a decorrere dal 1° settembre 2009, data da cui richiede il superiore inquadramento nel livello di
Funzionario A e le relative differenze retributive, ha svolto i seguenti compiti: a) Responsabile del
Servizio affari economici fino al 1° ottobre 2013 e RUP;
b) Responsabile dell'ufficio gare dal 1° ottobre 2013 e RUP per tutti i procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore a € 40.000 e le procedure in economia mediante cottimo fiduciario.
12 L'odierno appellante, quindi, dalla data del 1° settembre 2009 è sempre stato responsabile di un solo ufficio o servizio e, nell'ambito della competenza di quest'ultimo, ha svolto l'attività tecnica di
RUP.
6.2. È necessario, a questo punto, richiamare le declaratorie della contrattazione collettiva che prevedono che:
- al livello Funzionario A “Appartengono … i lavoratori con funzioni direttive e con elevato grado di professionalità, autonomia e responsabilità preposti al coordinamento ed al controllo di un'area organizzativa costituita da più uffici e servizi, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi aziendali, nonché lavoratori con mansioni altamente specialistiche di rilevanza fondamentale equivalente. Es.: direttore del personale, direttore amministrativo, direttore allestimento scenico”;
- al livello Funzionario B “Appartengono … i lavoratori con funzioni direttive che richiedono particolare partecipazione e capacità professionale e che, con discrezionalità di poteri e facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite, sono preposti al coordinamento ed al controllo di un servizio di notevole importanza, nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalente. Es.: capo scenografo realizzatore”;
- al primo livello “Appartengono … i lavoratori che, svolgendo mansioni direttive di minore importanza rispetto a quelle del livello precedente, con autonomia ed iniziativa, entro norme e direttive sulla base di specifici programmi di lavoro, espletano compiti variabili e di rilievo richiedenti la conoscenza completa di tecniche e procedure specialistiche nonché notevole esperienza e capacità professionale ovvero implicanti il coordinamento e la programmazione del lavoro proprio ed altrui e/o l'espletamento di autonome attività specialistiche. Es.: scenografo realizzatore, tecnico responsabile della conduzione di un reparto che si caratterizzi per il determinante rilievo ai fini del processo produttivo aziendale oppure per il particolare livello specialistico dei compiti svolti”;
6.3. È evidente che l'elemento che qualifica il livello di Funzionario A quadro è quello del controllo di un'area organizzativa costituita da più uffici e servizi nonché del possesso di un'ampia discrezionalità di poteri funzionale allo sviluppo ed all'attuazione degli obiettivi aziendali: non a caso, nell'esemplificazione sono individuate, come figure appartenenti a tale livello, il direttore del personale, il direttore amministrativo, il direttore dell'allestimento scenico.
Deve, quindi, essere condivisa l'affermazione del Tribunale di Roma che ha escluso la possibilità
d'inquadramento del al livello di Funzionario A sul rilievo che “non risulta dedotto che il Pt_1 lavoratore avesse il coordinamento e controllo di un'area costituita da più uffici e servizi, essendo
13 anzi stata espressamente allegata la sua funzione di responsabile di singoli servizi e uffici e, in particolare, del Servizio Affari Generali e poi dell'Ufficio Gare.”.
6.4. Nell'atto d'appello il sostiene che non avrebbe avuto la funzione di coordinamento di Pt_1 più uffici e servizi a causa della vessatoria condotta della datrice di lavoro che, CP_2 nonostante le funzioni di primaria importanza da lui svolte, non gli avrebbe offerto alcun supporto e lo avrebbe deliberatamente e progressivamente esautorato dalle funzioni di coordinamento in materia di appalti che aveva sempre avuto con le varie direzioni, lasciandogli in capo solo le responsabilità.
L'affermazione non coglie nel segno perché l'asserita, e non provata, vessatorietà del comportamento della sarebbe attinente al solo fatto di non aver posto il in CP_2 Pt_1 grado di svolgere nella pienezza le mansioni proprie dell'incarico di Responsabile dell'ufficio gare, non assegnandogli personale in numero e con competenze adeguate, e nel non averlo supportato nel Contr ruolo di RUP con la nomina di aventi la necessaria professionalità.
Come si vede, quindi, nulla che abbia a che fare con la possibilità di attribuzione della funzione di coordinamento di più uffici e servizi, circostanza quest'ultima che non è mai stata allegata, nelle proprie difese, da parte ricorrente che ha sempre ed unicamente allegato di avere svolto la propria attività lavorativa, nel periodo di interesse del presente giudizio, nel settore delle procedure contrattuali.
Anche la deduzione che la lo avrebbe deliberatamente e progressivamente esautorato CP_2 dalle funzioni di coordinamento in materia di appalti che aveva sempre avuto con le varie direzioni
è nuova, effettuata per la prima volta in appello, oltre che del tutto generica e non provata.
6.5. Ma, soprattutto, l'appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia assimilato la funzione di RUP alla funzione di coordinamento e controllo di un'area costituita da più uffici e servizi.
Anche tale doglianza non merita di essere condivisa per l'ovvia ragione che quello del RUP è un incarico tecnico di responsabilità di un singolo procedimento contrattuale, che nulla ha a che vedere con la preposizione ed il controllo di un'area costituita da più uffici e servizi.
È evidente che, nello svolgimento di tale attività, il RUP intersechi l'operatività di uffici e servizi diversi da quello di appartenenza (se non altro, perché di norma l'acquisto di lavori, beni e servizi avviene su input di uffici o servizi operativi diversi da quello preposto all'attività contrattuale), ma ciò non comporta che lo svolgimento di detto incarico possa essere assimilato alla preposizione ed al controllo di un'area costituita da più uffici e servizi.
14 Parte 6.6. Parte appellante, poi, sostiene che il ruolo del sarebbe caratterizzato dalle responsabilità direttamente connesse allo svolgimento di tale attività e che tale responsabilità sarebbe proporzionale alla complessità dei procedimenti gestiti ed alla loro tipologia.
Evidenzia, al riguardo, che il termine “responsabilità” non è presente assolutamente nelle declaratorie dei livelli inferiori, ed è presente solo in quello del livello del Funzionario A.
Anche tale deduzione è priva di fondamento.
Non è vero che il dipendente direttivo di primo livello od il Funzionario B siano esenti da responsabilità, atteso che le declaratorie relative a tali livelli prevedono “autonomia di iniziativa”
(primo livello) e “discrezionalità di poteri e facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa”
(Funzionario B), cui sono necessariamente connesse le responsabilità conseguenti all'assunzione delle decisioni esercizio della richiamata autonomia;
quindi, anche se non espressamente prevista nella declaratoria contrattuale, la responsabilità sussiste certamente anche per i dipendenti inquadrati ai suddetti livelli.
Il richiamo alla responsabilità contenuto nella declaratoria del Funzionario A quadro serve ad evidenziare la particolare posizione di tale dipendente, preposto ad un'area che controlla più uffici o servizi e dotato di ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi aziendali, ma non vale ad attrarre in tale livello tutti i dipendenti che, nelle loro funzioni, siano soggetti a forme di responsabilità più o meno penetranti.
6.7. Il poi, sostiene che, essendo titolare, nello svolgimento del ruolo di RUP, di Pt_1 autonomia decisionale, non potrebbe trovarsi in una posizione di subordinazione gerarchica rispetto al direttore di riferimento, dato il suo ruolo assolutamente autonomo.
Anche tale deduzione è infondata.
Il RUP gode di un'autonomia funzionale alla realizzazione del procedimento contrattuale affidatogli, ma ciò non esclude il suo inserimento in un'organizzazione gerarchica.
Ciò è dimostrato, innanzitutto, dal fatto che la sua nomina discende proprio dai superiori gerarchici e che anche la decisione delle procedure contrattuali da intraprendere sia affidata a questi ultimi
(tanto ciò è vero, che lo stesso ricorrente non allega di avere proceduto d'iniziativa ad avviare procedure di gara che venivano, quindi, decise ad un livello più alto del suo).
Il fatto, poi, che nell'espletamento della procedura di gara il quale RUP, sia dotato di Pt_1 ampia autonomia è circostanza prevista dalla legge che, comunque, non contrasta con il fatto che lo stesso è inserito all'interno di una direzione – composta da vari uffici o servizi – al cui vertice è posto un Funzionario di livello A.
In particolare, come dedotto dalla convenuta, dal 2009 il Servizio affari economici era CP_2 alle dipendenze del Direttore generale amministrazione, finanza marketing e patrimonio storico, dal
15 2013 l'ufficio gare era alle dipendenze del Responsabile servizi generali e dal 2020 alle dipendenze del Direttore servizi generali, acquisti e logistica.
Come dedotto dalla convenuta, il “nell'espletamento delle mansioni lavorative CP_2 Pt_1 ad egli affidate, ha sempre dovuto rispettare gli ordini e le direttive funzionali dei superiori gerarchici ratione temporis nominati”, circostanza che non è stata espressamente contestata dal ricorrente e che non è smentita dalle allegazioni del ricorso introduttivo.
Osserva parte appellante che la gestione dei procedimenti di sua competenza, quale RUP, comporterebbe una continua attività di coordinamento di figure esterne all'ufficio gare, alcune delle quali ricoprono posizioni apicali, come nel caso del Direttore dei lavori, compito che è sempre ricoperto da un Funzionario A quadro.
Anche tale deduzione è infondata perché, nel caso di specie, di tratta di rapporti di tipo funzionale e non gerarchici.
6.8. L'appellante si duole, da ultimo, dell'affermazione del giudice di prime cure per cui “non risultano tuttavia effettuate puntuali deduzioni in ordine allo svolgimento di mansioni altamente specialistiche con rilevanza tale da considerarsi fondamentali ed equivalenti alla gestione di aree organizzative complesse”.
Osserva, al riguardo, trattarsi di affermazioni prive di ogni fondamento obbiettivo perché per le mansioni da lui svolte è necessaria una specifica competenza altamente specialistica ed un continuo aggiornamento.
Anche tale ultima affermazione non merita di essere condivisa.
Le mansioni svolte dal sono certamente specialistiche, ma non altamente specialistiche nel Pt_1 senso attribuitogli dalla contrattazione collettiva che nella declaratoria del livello A include anche
“i lavoratori con mansioni altamente specialistiche di rilevanza fondamentale equivalente”.
Le mansioni altamente specialistiche, quindi, devono rivestire una rilevanza fondamentale per la equivalente alla preposizione, coordinamento e controllo di un'area organizzativa CP_2 costituita da più uffici e servizi.
Il ricorrente ha dedotto, nel ricorso introduttivo, sulla specializzazione delle sue mansioni, ma, come osservato dal giudice di prime cure, nulla ha allegato sulla rilevanza fondamentale delle stesse equivalente rispetto alla preposizione ad un'area organizzativa costituita da più uffici e servizi, né alcuna specifica osservazione è contenuta, al riguardo, nell'odierno appello in cui il si limita a richiamare l'attività formativa effettuata nel corso degli anni a riprova della sua Pt_1 specializzazione.
16 Pertanto, non potendosi qualificare l'attività svolta come mansioni altamente specialistiche – nel senso richiamato dalla normativa contrattuale collettiva – anche quest'ultima doglianza non merita accoglimento.
6.9. In sostanza, il ricorrente è stato correttamente inquadrato, nel 2009, al primo livello che prevede lo svolgimento di mansioni direttive di minore importanza, rispetto a quelle del
Funzionario A e B, ma che, comunque, sono connotate da autonomia ed iniziativa e richiedono la conoscenza completa di tecniche e procedure specialistiche nonché notevole esperienza e capacità professionale e possono comportare il coordinamento e la programmazione del lavoro proprio ed altrui. Lo svolgimento dell'attività di Responsabile del Settori affari economici e quella di RUP sono pienamente ascrivibili al suddetto livello professionale. Dopo sei anni, a partire dal 1° gennaio
2015, tenuto conto della maggiore specializzazione conseguita e delle connesse più ampie responsabilità conseguenti alla direzione dell'ufficio gare di valore superiore a € 40.000, l'odierno appellante è stato avanzato al livello di Funzionario B, pienamente rispondente all'attività dal medesimo svolta.
Non ricorrono assolutamente, invece, i presupposti per il richiesto inquadramento, dal 1° settembre
2009, nella qualifica di Funzionario di livello A.
6.10. In conclusione, il primo motivo d'appello deve essere respinto.
7. Con il secondo motivo d'impugnazione il censura il capo della decisione che ha respinto Pt_1 la domanda di risarcimento del danno biologico e morale asseritamente subiti in ragione delle avverse condizioni lavorative patite a fare data dal 1° settembre 2009.
Deduce che la menzionata decisione sarebbe errata perché nella parte narrativa dell'atto introduttivo aveva chiaramente evidenziato che, a causa dell'inadempiente ed illegittima condotta della : Controparte_2
- aveva svolto la propria prestazione lavorativa dal 1° settembre 2009 con un inquadramento lavorativo nettamente inferiore al dovuto;
- aveva lavorato dal 2013 ad oggi sostanzialmente privo di personale a disposizione del proprio ufficio, svolgendo praticamente da solo una mole di lavoro abnorme e delicata;
la situazione era stata mitigata soltanto dal gennaio del 2019, ma senza dare effettivamente corso alla assegnazione di una adeguata dotazione di personale;
- si era visto addirittura privare, per quasi due anni, di una stanza o anche solo di una dignitosa postazione lavorativa presso la quale svolgere la propria attività;
- si era trovato spesso a dovere formalizzare e/o regolarizzazione a posteriori posizioni e decisioni assunte da altri centri di imputazione della senza minimamente interpellarlo;
CP_2
17 - si era trovato a subire la nomina dall'alto di direttori dell'esecuzione dei contratti per i servizi di pulizia e per quelli di trasporto e facchinaggio assolutamente inadeguati all'incarico, salvo poi dovere rispondere delle mancanze degli stessi verso l'esterno; Parte
- si era trovato a dovere rispondere in proprio in ambito sanzionatorio (ANAC ed ) di mancanze della pure precedentemente segnalate, dovendo poi fare fronte CP_2 personalmente alle relative sanzioni economiche di tasca propria senza che la CP_2 provvedesse al relativo rimborso;
- si era visto privato della possibilità di ricevere gli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2006;
- si era visto negare la possibilità di rinnovare ulteriormente il contratto dell'unico collaboratore professionalmente qualificato disponibile, venuto in contatto con la come stagista, CP_2 nonostante le esigenze oggettive dell'ufficio e la delicata situazione familiare vissuta in quel frangente dall'appellante;
- si era visto immotivatamente negare la possibilità del trasferimento ad altro settore della
CP_2
- si era visto immotivatamente negare la possibilità di svolgere adeguate attività di smart working, se non per sopperire ad attività indifferibili, in periodo di pandemia Covid-19, salvo poi dovere subire le conseguenze dell'accumulo di lavoro derivante dalla erronea e strumentale scelta del datore di lavoro in tal senso.
7.1. Le doglianze sono infondate.
Quanto all'avere lavorato con un inquadramento inferiore a quello dovuto, si rinvia al precedente paragrafo per l'infondatezza dell'affermazione.
Quanto all'avere lavorato dal 2013 al 2019 sostanzialmente privo di personale, si osserva che con la nota organizzativa del 1° ottobre 2013, destinata a migliorare l'efficienza delle attività, il processo di lavoro inerente alle gare e agli appalti è stato ridefinito mediante l'attribuzione a due separati uffici, l'ufficio gare sotto la responsabilità del e l'ufficio acquisti sotto quella del . Pt_1 Per_2
La citata nota organizzativa nulla dice sulla suddivisione del personale che, all'epoca, prestava attività lavorativa presso il Servizio affari economici: appare, pertanto, fondato quanto sostenuto dalla convenuta che, dopo la già menzionata riorganizzazione, tutto il personale in CP_2 precedenza affidato al Servizio affari economici era rimasto comunque a disposizione sia dell'ufficio gare che dell'ufficio acquisti.
I due uffici, quindi, si differenziavano solo riguardo al responsabile, mentre avevano in comune il personale a disposizione composto dai dipendenti (1° livello), e Parte_4 Parte_5
(2° livello), (3° livello). Parte_6 Persona_3
18 A ciò bisogna aggiungere, poi, che: i) a decorrere dall'8 giugno 2015 è stato assegnato all'ufficio gare il dipendente;
ii) a decorrere dal 3 ottobre 2017 fino al 31 dicembre 2019 - e Parte_7 non fino al 3 agosto 2018 come erroneamente indicato nel ricorso introduttivo -, il ha Pt_1 potuto fruire della collaborazione del dott. , prima sotto forma di un Persona_4 incarico di stage e, poi, di contratti di collaborazione a termine (doc. 14 allegato al fascicolo di primo grado della;
iii) con provvedimenti del 24 gennaio 2019 i dipendenti e CP_2 Pt_5 in precedenza a disposizione sia dell'ufficio gare che dell'ufficio acquisti, sono stati Per_3 assegnati esclusivamente all'ufficio gare.
Non risponde al vero, quindi, che dal 2013 al 2019 si era trovato a fare fronte in solitudine ad una enorme mole di lavoro.
Quanto alla doglianza dell'essere stato privato per due anni di una stanza e di una dignitosa postazione di lavoro, la convenuta ha evidenziato che la vicenda era stata dovuta alla CP_2 necessità di ricollocare gli uffici e ridefinire progettualmente gli ambienti di lavoro e che, comunque, il era stato collocato temporaneamente in un ufficio che gli permetteva di Pt_1 lavorare con tranquillità, perché il personale ivi assegnato, per ragioni di servizio, era impiegato la maggior parte del tempo in altri ambienti lavorativi.
Peraltro, i tempi dei lavori suddetti si erano allungati per l'insorgere della pandemia, sicché la durata del periodo di temporanea sistemazione in altro ufficio non era nemmeno ascrivibile al datore di lavoro.
Quanto al non avere ricevuto gli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, si osserva che il
Tribunale di Roma ne ha correttamente escluso la debenza e la decisione non è stata impugnata sul punto, sicché è escluso che la mancata corresponsione degli stessi possa essere imputata ad un inadempimento della CP_2
Quanto alle altre doglianze, è escluso che le stesse possano integrare un inadempimento della atteso che la nomina dei direttori dell'esecuzione del contratto, così come il diniego CP_2 del trasferimento ad altro settore e la limitazione dell'attività di smart working nel periodo pandemico, rientrano nel campo delle decisioni spettanti unicamente ai vertici gerarchici della convenuta cui il come già in precedenza osservato, era sottoposto, né il CP_2 Pt_1 ricorrente evidenzia profili di sostanziale illegittimità di dette decisioni.
Quanto, poi, all'affermata necessità di dovere formalizzare e/o regolarizzare a posteriori posizioni e decisioni assunte da altri centri di imputazione della , senza che l'appellante fosse CP_2 stato previamente interpellato, si tratta di disguidi o incomprensioni che possono insorgere nell'ambiente lavorativo e che, di certo, non sono idonei ad evidenziare una condizione di
19 costrittività organizzativa. D'altronde, parte ricorrente nemmeno identifica, né specifica la frequenza con cui tali situazioni si sarebbero presentate alla sua attenzione. Parte Per quanto riguarda, infine, le sanzioni subite (una dall'ANAC e l'altra dalla si tratta di Parte inadempimenti propri del pertanto, il era l'unico chiamato a risponderne. Pt_1
7.2. In conclusione, non sono provate le avverse condizioni lavorative che avrebbero provocato le patologie psichiatriche da cui è affetto il Pt_1
Anche sul punto, quindi, merita piena condivisione la decisione del giudice di prime cure che ha rilevato l'inadeguatezza delle allegazioni al fine di provare “l'esistenza di un rapporto eziologico tra le patologie evidenziate e il comportamento datoriale asseritamente illegittimo”.
Infatti, come sopra evidenziato, non emerge dalle allegazioni del ricorrente un'organizzazione lavorativa deficitaria, idonea ad incidere sulle condizioni di salute del ricorrente, né il compimento costante e frequente di atti illegittimi nei suoi confronti: di conseguenza, le ragioni delle sue patologie vanno ricercate in ambiente extralavorativo, come peraltro lo stesso evidenzia Pt_1 con il richiamo, in vari passaggi dell'atto introduttivo, a situazioni familiari contingenti.
Al riguardo, infine, non si può non rilevare che tutta la documentazione medica prodotta (doc. 66 –
71 allegati al ricorso introduttivo) risale all'anno 2021, di poco antecedente all'instaurazione del giudizio, sicché non vi è alcuna storicità della patologia che il ricorrente, invece, assume essersi manifestata già nel 2013 in conseguenza delle condizioni di lavoro (punto 24 della narrativa in fatto del ricorso introduttivo).
7.3. Anche il secondo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
8. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna di parte appellante a rifondere alla appellata le spese di lite del giudizio di secondo grado che si liquidano in dispositivo, CP_2 ai sensi del DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000 a €
260.000) e dell'attività processuale effettivamente espletata nel grado (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta in appello).
Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.q.m.
Respinge l'appello.
Condanna parte appellante a rimborsare alla le spese di lite Controparte_2 del presente grado di giudizio che liquida nella somma di € 7.500,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.
20 Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 25 giugno 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
EF AF
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