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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/07/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8400/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROSSI GIANLUCA Parte_1
contro
:
Controparte_1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/07/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
- , chiedendo di: Controparte_1
- accertare la responsabilità del Sig. per i fatti ed Controparte_1
i comportamenti esposti in narrativa;
- condannare conseguentemente il Sig. al risarcimento Controparte_1 del danno subito da pari ad € 250.000,00 ovvero Parte_1 quella somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto che aveva ricoperto la posizione di Consulente First Controparte_1 della Agenzia di PA sino al 29 febbraio 2024, data di adesione volontaria alla risoluzione incentivata del rapporto con permanenza sino al 01.11.2027 al Fondo di Solidarietà del settore. Il dipendente, tuttavia, si era reso ripetutamente responsabile di falsificazione di documentazione bancaria al fine di far ritenere ai pagina 1 di 9 clienti di essere in possesso di una giacenza titoli, in realtà inesistente.
Sarebbe inoltre emersa una probabile attività di distrazione di fondi, in forma di titoli, dai depositi di detti clienti a depositi di altri soggetti potenzialmente collegati al convenuto.
A seguito di ricorso per sequestro conservativo ai sensi degli artt.
671 e 669 bis e segg. c.p.c., promosso da in data Parte_1
16.04.2024, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro autorizzava il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili di CP_1
, sino alla concorrenza di € 300.000,00.
[...]
La parte ricorrente ha documentato inoltre di aver concluso un accordo transattivo con il cliente AN, in forza del quale gli riconosceva l'importo di € 250.000,00. Parte_1
Tanto premesso, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto al risarcimento dei danni cagionati dal dipendente quantificati in €
250.000,00.
Alla prima udienza, la società ricorrente ha depositato l'ulteriore transazione intervenuta nelle more del presente giudizio con la cliente , chiedendo all'udienza di discussione di precisare la Pt_2 domanda al fine di includere l'ulteriore importo di 80.000,00 versato da a titolo di risarcimento. Parte_1
Nessuno si è costituito in giudizio per nonostante la Controparte_1 regolare notifica;
pertanto, all'udienza del 21.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Assunte le prove, all'udienza del 13.5.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Come esposto nell'atto introduttivo, il cliente in Persona_1 fase di chiusura dei rapporti presso a causa dell'esodo Parte_1
(dal 29.02.2024) del suo Consulente evidenziava al Controparte_1
pagina 2 di 9 suo nuovo gestore , e al Direttore della sua CP_2 Controparte_3
Filiale che non era ancora stato accreditato sul suo Parte_3 conto l'atteso riscatto della sua Polizza di investimento Unistar
Special n.2476824 (alleg. n. 1) del controvalore apparente di €
296.849,01.
Dalle indagini interne era emerso che non vi era stato l'accredito, la polizza era inesistente anche presso la Compagnia Assicuratrice, e il modulo di richiesta di riscatto della polizza era un falso.
Il cliente AN consegnava alla anche un rendiconto CP_4 riepilogativo (alleg. n. 2) falso, datato 07.04.2023, consegnatogli dal resistente, in cui era indicata la polizza inesistente tra gli altri investimenti residui.
Tale polizza era inesistente in capo al cliente mentre Persona_1 con medesimo numero identificativo veniva individuata una polizza intestata a (ex cliente, classe 1928) inserita il Persona_2
19.11.04, ma già riscattata il 21.03.17, per un importo di circa
11.000,00 €.
In data 05.04.2024, presso la sede dell'Area Commerciale Retail di
PA IG, i Sigg. e e ( Pt_4 Pt_5 Persona_3 CP_5
Co Co di e ) sentivano per avere chiarimenti, ed emergevano CP_1 false rendicontazioni e falsi aspettative di giacenza titoli anche nel caso della cliente Persona_4
AN in data 10 aprile 2024 (alleg. n. 16) formulava un reclamo nei confronti della con il quale chiedeva il rimborso della CP_4 polizza vita inesistente, e successivamente (il 15 aprile 2024 – cfr alleg. n. 17) formulava tramite legale diffida nei confronti della a pagare entro 10 giorni la somma di € 296.849,01 riferita CP_4 sempre alla medesima polizza vita.
Pertanto, la ricorrente concludeva con il cliente AN un accordo transattivo in forza del quale veniva riconosciuto allo stesso l'importo di € 250.000,00 (alleg. n. 19).
pagina 3 di 9 La ricorrente concludeva poi un ulteriore accordo transattivo con
(cfr. nota di deposito del 21.11.2024) per l'importo Persona_4 complessivo di 80.000,00.
E' stata dunque disposta attività istruttoria, all'esito della quale sono risultate integralmente confermate le circostanze dedotte in ricorso, già oggetto di sommario accertamento nel giudizio di sequestro (cfr. ordinanza n° 20862-2024).
A conferma delle precedenti considerazioni, di seguito si riportano i verbali dell'istruttoria svolta.
Il teste referente per il Nord Est dei Controlli Testimone_1 interni di , ha dichiarato: “Ho coordinato il team che si è Parte_1 occupato degli accertamenti riguardanti le condotte di CP_1
. Ho iniziato ad occuparmi di questi accertamenti nei primi
[...] giorni di aprile del 2024. Siamo stati contattati dalla filiale, presso la quale si era recato il cliente AN con un documento di disinvestimento di una polizza assicurativa e con un rendiconto titoli del 2023.
Il cliente era in precedenza seguito dal consulente e si era CP_1 poi recato dalla nuova consulente chiedendo conto del disinvestimento di una polizza di circa 300.000,00 € netti e del mancato accredito.
La consulente ha verificato che la polizza era inesistente e si è rivolta alla compagnia assicuratrice che aveva emesso la polizza, ricevendo conferma dell'inesistenza della stessa. La compagnia ha preso visione del modulo di disinvestimento, rinvenendo che si trattava di un falso. In particolare, veniva rilevato che si trattava di un collage con un errore ortografico, caratteri difformi, quasi fosse uno screenshot di una videata interna, ma non di un documento ufficiale.
Abbiamo effettuato ulteriori approfondimenti e anche il rendiconto è risultato falso in quanto, sebbene sembrasse redatto su carta intestata della banca, non corrispondeva al modulo ufficiale, e riportava fra i titoli presenti anche la falsa polizza, che dunque si aggiungeva alla totalità dei titoli.
pagina 4 di 9 Il rendiconto risultava siglato da e AN ha dichiarato CP_1 alla consulente che i moduli gli erano stati consegnati direttamente da . CP_1
AN aveva chiesto il disinvestimento tra dicembre 2023 e gennaio
2024. A febbraio gli ha confermato che avrebbe potuto CP_1 ritirare i soldi tra marzo e aprile 2024, nella consapevolezza che avrebbe cessato il proprio rapporto di lavoro a febbraio 2024.
Preciso che ha seguito il cliente AN per oltre venti/ CP_1 trent'anni.
Poco dopo abbiamo convocato a colloquio Erano presenti, CP_1 oltre a me, (Team Controlli interni) e (area manager Pt_5 Per_3 di PA), e ha immediatamente ammesso sia la falsificazione CP_1 della polizza e del disinvestimento, sia di aver consegnato la falsa rendicontazione titoli a AN per diversi anni.
Lui ha dichiarato che, dopo la crisi dei mutui subprime, avvenuta tra il 2009 e il 2010, il patrimonio del cliente si sarebbe ridotto di molto, pertanto, secondo la sua ricostruzione, aveva deciso CP_1 di inserire un titolo “cuscinetto” per compensare le perdite agli occhi del cliente. Inizialmente questo titolo “cuscinetto” avrebbe avuto un valore di 180.000 €, e negli anni lo avrebbe CP_1 incrementato fino a raggiungere il valore finale di circa 300.000 €, del quale AN chiedeva l'accredito.
Abbiamo allora chiesto a se ci fossero altri clienti per i CP_1 quali lui avesse operato allo stesso modo, e lui ha indicato la sig.ra , a suo dire molto anziana, per la quale veniva a Pt_2 chiedere informazioni solo un figlio. Anche rispetto a Pt_2 sempre vergognandosi delle perdite subite dal patrimonio della cliente, aveva operato allo stesso modo con un titolo cuscinetto del valore di circa 100.000 €.
In quell'occasione ha negato di essersi appropriato CP_1 indebitamente delle somme dei clienti.
Preciso che, a seguito delle nostre verifiche, una parte delle affermazioni di è risultata smentita. AN ci ha CP_1
pagina 5 di 9 consegnato successivamente un altro modulo, contenente una falsa rendicontazione e datato 2007, dove già figurava questa polizza per
280.000€.
Abbiamo verificato che nel 2003 il convenuto aveva effettuato in prima persona dei trasferimenti titoli dal deposito titoli di AN al deposito titoli di altri clienti. I titoli risultavano poi liquidati e accreditati sui relativi conti dei clienti terzi, dai quali il denaro usciva tramite assegni circolari, assegni bancari e piccoli prelievi di contanti.
Abbiamo ricostruito che il titolo “cuscinetto” serviva a compensare le distrazioni dei titoli e poi l'uscita di denaro così operata.
Preciso che la ha obbligo di conservazione della documentazione CP_4 per 20 anni. La ricostruzione è risultata dunque particolarmente difficoltosa.
era invece una cliente in età avanzata che aveva chiuso i Pt_2 rapporti con la nostra banca l'anno precedente, nel 2023.
Abbiamo ricostruito che nel 2002, con lo stesso sistema, CP_1 aveva traferito titoli dal deposito titoli di a quello di Pt_2 altri clienti, e il figlio della cliente si è presentato chiedendo conto di una polizza assicurativa di € 100.000. Anche in quel caso abbiamo acquisito il falso modulo della polizza assicurativa e un documento di falsa rendicontazione, nel quale compariva il falso investimento.
Anche in quel caso aveva, nel tempo, dichiarato al figlio CP_1 della cliente che il titolo era in crescita e non necessitava di essere disinvestito, né variato.
Queste circostanze mi sono state riferite dalla consulente o dal direttore della filiale, i quali hanno avuto un colloquio con Per_5 quale figlio di .”. Pt_2
Il teste Area Manager Retail dell'area di PA e Persona_3
IG, ha riferito: “Circa un mese dopo l'esodo di a fine CP_1 marzo/aprile 2024, si è presentato il cliente AN presso la pagina 6 di 9 filiale di PA San Fermo, dove operava, chiedendo CP_1 informazioni rispetto alla richiesta di rimborso di una polizza.
In particolare, ha riferito di aver già formulata tale richiesta tempo prima a in quanto suo consulente da molti anni. Ha CP_1 prodotto una documentazione riferita a questa polizza che si è poi rivelata inattendibile.
Sono quindi stato coinvolto negli accertamenti e abbiamo subito verificato che la documentazione riguardante la polizza era contraffatta.
Quindi abbiamo convocato ed erano presenti anche e CP_1 Pt_4
. Pt_5
in quell'occasione ha riconosciuto di aver artefatto la CP_1 documentazione per molto tempo, riconoscendo di aver cominciato nel
2008, in occasione di perdite sui mercati finanziari, con la finalità di nascondere al cliente che gli investimenti erano in perdita, trattandosi di un cliente affezionato e importante.
Ha negato di essersi appropriato del denaro in qualche modo, affermando di aver operato nella speranza di riassorbire le perdite con altri investimenti nel tempo.
ha inoltre dichiarato di aver effettuato un'analoga falsa CP_1 rendicontazione nei confronti della cliente per importi più Pt_2 contenuti: per per una cifra di circa 100.000, per AN Pt_2 con più rendicontazioni diverse negli anni: una prima di 180.000 € , una seconda di 280.000€ e poi a crescere.
Abbiamo effettuata una ricerca dei documenti relativi al ventennio precedente e non abbiamo trovato alcun riscontro delle affermazioni di . CP_1
Ho partecipato all'incontro con alla presenza di suo Persona_4 figlio. La signora era molto anziana. In quell'occasione la cliente ha prodotto documentazione analoga, riferita ad investimenti finanziari inesistenti.
Ho avuto modo di incontrare il beneficiario di un trasferimento titoli operato da per 110.000 € dal conto di AN. Questo CP_1
pagina 7 di 9 signore, tale , affermò di essere ex compagno di scuola e amico Per_6
d'infanzia di , il quale lo aveva sempre seguito nella CP_1 gestione delle sue finanze, e che non ricordava nello specifico questa operazione, risalente peraltro a venti anni prima.”.
Così accertati i fatti, si osserva che correttamente ha Parte_1 evidenziato una violazione degli artt. 2104 e 2105 cod. civ., richiamando la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“L'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve;
compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto” (Cass. 21.08.2004 n. 6530).
restando contumace, evidentemente non ha sostenuto Controparte_1 tale onere probatorio.
Alla luce di tali elementi, deve essere condannato al Controparte_1 versamento in favore di della somma di € 330.000,00 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore della domanda e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna al versamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 330.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 15.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
pagina 8 di 9 Milano, 13.5.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8400/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROSSI GIANLUCA Parte_1
contro
:
Controparte_1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/07/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
- , chiedendo di: Controparte_1
- accertare la responsabilità del Sig. per i fatti ed Controparte_1
i comportamenti esposti in narrativa;
- condannare conseguentemente il Sig. al risarcimento Controparte_1 del danno subito da pari ad € 250.000,00 ovvero Parte_1 quella somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto che aveva ricoperto la posizione di Consulente First Controparte_1 della Agenzia di PA sino al 29 febbraio 2024, data di adesione volontaria alla risoluzione incentivata del rapporto con permanenza sino al 01.11.2027 al Fondo di Solidarietà del settore. Il dipendente, tuttavia, si era reso ripetutamente responsabile di falsificazione di documentazione bancaria al fine di far ritenere ai pagina 1 di 9 clienti di essere in possesso di una giacenza titoli, in realtà inesistente.
Sarebbe inoltre emersa una probabile attività di distrazione di fondi, in forma di titoli, dai depositi di detti clienti a depositi di altri soggetti potenzialmente collegati al convenuto.
A seguito di ricorso per sequestro conservativo ai sensi degli artt.
671 e 669 bis e segg. c.p.c., promosso da in data Parte_1
16.04.2024, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro autorizzava il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili di CP_1
, sino alla concorrenza di € 300.000,00.
[...]
La parte ricorrente ha documentato inoltre di aver concluso un accordo transattivo con il cliente AN, in forza del quale gli riconosceva l'importo di € 250.000,00. Parte_1
Tanto premesso, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto al risarcimento dei danni cagionati dal dipendente quantificati in €
250.000,00.
Alla prima udienza, la società ricorrente ha depositato l'ulteriore transazione intervenuta nelle more del presente giudizio con la cliente , chiedendo all'udienza di discussione di precisare la Pt_2 domanda al fine di includere l'ulteriore importo di 80.000,00 versato da a titolo di risarcimento. Parte_1
Nessuno si è costituito in giudizio per nonostante la Controparte_1 regolare notifica;
pertanto, all'udienza del 21.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Assunte le prove, all'udienza del 13.5.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Come esposto nell'atto introduttivo, il cliente in Persona_1 fase di chiusura dei rapporti presso a causa dell'esodo Parte_1
(dal 29.02.2024) del suo Consulente evidenziava al Controparte_1
pagina 2 di 9 suo nuovo gestore , e al Direttore della sua CP_2 Controparte_3
Filiale che non era ancora stato accreditato sul suo Parte_3 conto l'atteso riscatto della sua Polizza di investimento Unistar
Special n.2476824 (alleg. n. 1) del controvalore apparente di €
296.849,01.
Dalle indagini interne era emerso che non vi era stato l'accredito, la polizza era inesistente anche presso la Compagnia Assicuratrice, e il modulo di richiesta di riscatto della polizza era un falso.
Il cliente AN consegnava alla anche un rendiconto CP_4 riepilogativo (alleg. n. 2) falso, datato 07.04.2023, consegnatogli dal resistente, in cui era indicata la polizza inesistente tra gli altri investimenti residui.
Tale polizza era inesistente in capo al cliente mentre Persona_1 con medesimo numero identificativo veniva individuata una polizza intestata a (ex cliente, classe 1928) inserita il Persona_2
19.11.04, ma già riscattata il 21.03.17, per un importo di circa
11.000,00 €.
In data 05.04.2024, presso la sede dell'Area Commerciale Retail di
PA IG, i Sigg. e e ( Pt_4 Pt_5 Persona_3 CP_5
Co Co di e ) sentivano per avere chiarimenti, ed emergevano CP_1 false rendicontazioni e falsi aspettative di giacenza titoli anche nel caso della cliente Persona_4
AN in data 10 aprile 2024 (alleg. n. 16) formulava un reclamo nei confronti della con il quale chiedeva il rimborso della CP_4 polizza vita inesistente, e successivamente (il 15 aprile 2024 – cfr alleg. n. 17) formulava tramite legale diffida nei confronti della a pagare entro 10 giorni la somma di € 296.849,01 riferita CP_4 sempre alla medesima polizza vita.
Pertanto, la ricorrente concludeva con il cliente AN un accordo transattivo in forza del quale veniva riconosciuto allo stesso l'importo di € 250.000,00 (alleg. n. 19).
pagina 3 di 9 La ricorrente concludeva poi un ulteriore accordo transattivo con
(cfr. nota di deposito del 21.11.2024) per l'importo Persona_4 complessivo di 80.000,00.
E' stata dunque disposta attività istruttoria, all'esito della quale sono risultate integralmente confermate le circostanze dedotte in ricorso, già oggetto di sommario accertamento nel giudizio di sequestro (cfr. ordinanza n° 20862-2024).
A conferma delle precedenti considerazioni, di seguito si riportano i verbali dell'istruttoria svolta.
Il teste referente per il Nord Est dei Controlli Testimone_1 interni di , ha dichiarato: “Ho coordinato il team che si è Parte_1 occupato degli accertamenti riguardanti le condotte di CP_1
. Ho iniziato ad occuparmi di questi accertamenti nei primi
[...] giorni di aprile del 2024. Siamo stati contattati dalla filiale, presso la quale si era recato il cliente AN con un documento di disinvestimento di una polizza assicurativa e con un rendiconto titoli del 2023.
Il cliente era in precedenza seguito dal consulente e si era CP_1 poi recato dalla nuova consulente chiedendo conto del disinvestimento di una polizza di circa 300.000,00 € netti e del mancato accredito.
La consulente ha verificato che la polizza era inesistente e si è rivolta alla compagnia assicuratrice che aveva emesso la polizza, ricevendo conferma dell'inesistenza della stessa. La compagnia ha preso visione del modulo di disinvestimento, rinvenendo che si trattava di un falso. In particolare, veniva rilevato che si trattava di un collage con un errore ortografico, caratteri difformi, quasi fosse uno screenshot di una videata interna, ma non di un documento ufficiale.
Abbiamo effettuato ulteriori approfondimenti e anche il rendiconto è risultato falso in quanto, sebbene sembrasse redatto su carta intestata della banca, non corrispondeva al modulo ufficiale, e riportava fra i titoli presenti anche la falsa polizza, che dunque si aggiungeva alla totalità dei titoli.
pagina 4 di 9 Il rendiconto risultava siglato da e AN ha dichiarato CP_1 alla consulente che i moduli gli erano stati consegnati direttamente da . CP_1
AN aveva chiesto il disinvestimento tra dicembre 2023 e gennaio
2024. A febbraio gli ha confermato che avrebbe potuto CP_1 ritirare i soldi tra marzo e aprile 2024, nella consapevolezza che avrebbe cessato il proprio rapporto di lavoro a febbraio 2024.
Preciso che ha seguito il cliente AN per oltre venti/ CP_1 trent'anni.
Poco dopo abbiamo convocato a colloquio Erano presenti, CP_1 oltre a me, (Team Controlli interni) e (area manager Pt_5 Per_3 di PA), e ha immediatamente ammesso sia la falsificazione CP_1 della polizza e del disinvestimento, sia di aver consegnato la falsa rendicontazione titoli a AN per diversi anni.
Lui ha dichiarato che, dopo la crisi dei mutui subprime, avvenuta tra il 2009 e il 2010, il patrimonio del cliente si sarebbe ridotto di molto, pertanto, secondo la sua ricostruzione, aveva deciso CP_1 di inserire un titolo “cuscinetto” per compensare le perdite agli occhi del cliente. Inizialmente questo titolo “cuscinetto” avrebbe avuto un valore di 180.000 €, e negli anni lo avrebbe CP_1 incrementato fino a raggiungere il valore finale di circa 300.000 €, del quale AN chiedeva l'accredito.
Abbiamo allora chiesto a se ci fossero altri clienti per i CP_1 quali lui avesse operato allo stesso modo, e lui ha indicato la sig.ra , a suo dire molto anziana, per la quale veniva a Pt_2 chiedere informazioni solo un figlio. Anche rispetto a Pt_2 sempre vergognandosi delle perdite subite dal patrimonio della cliente, aveva operato allo stesso modo con un titolo cuscinetto del valore di circa 100.000 €.
In quell'occasione ha negato di essersi appropriato CP_1 indebitamente delle somme dei clienti.
Preciso che, a seguito delle nostre verifiche, una parte delle affermazioni di è risultata smentita. AN ci ha CP_1
pagina 5 di 9 consegnato successivamente un altro modulo, contenente una falsa rendicontazione e datato 2007, dove già figurava questa polizza per
280.000€.
Abbiamo verificato che nel 2003 il convenuto aveva effettuato in prima persona dei trasferimenti titoli dal deposito titoli di AN al deposito titoli di altri clienti. I titoli risultavano poi liquidati e accreditati sui relativi conti dei clienti terzi, dai quali il denaro usciva tramite assegni circolari, assegni bancari e piccoli prelievi di contanti.
Abbiamo ricostruito che il titolo “cuscinetto” serviva a compensare le distrazioni dei titoli e poi l'uscita di denaro così operata.
Preciso che la ha obbligo di conservazione della documentazione CP_4 per 20 anni. La ricostruzione è risultata dunque particolarmente difficoltosa.
era invece una cliente in età avanzata che aveva chiuso i Pt_2 rapporti con la nostra banca l'anno precedente, nel 2023.
Abbiamo ricostruito che nel 2002, con lo stesso sistema, CP_1 aveva traferito titoli dal deposito titoli di a quello di Pt_2 altri clienti, e il figlio della cliente si è presentato chiedendo conto di una polizza assicurativa di € 100.000. Anche in quel caso abbiamo acquisito il falso modulo della polizza assicurativa e un documento di falsa rendicontazione, nel quale compariva il falso investimento.
Anche in quel caso aveva, nel tempo, dichiarato al figlio CP_1 della cliente che il titolo era in crescita e non necessitava di essere disinvestito, né variato.
Queste circostanze mi sono state riferite dalla consulente o dal direttore della filiale, i quali hanno avuto un colloquio con Per_5 quale figlio di .”. Pt_2
Il teste Area Manager Retail dell'area di PA e Persona_3
IG, ha riferito: “Circa un mese dopo l'esodo di a fine CP_1 marzo/aprile 2024, si è presentato il cliente AN presso la pagina 6 di 9 filiale di PA San Fermo, dove operava, chiedendo CP_1 informazioni rispetto alla richiesta di rimborso di una polizza.
In particolare, ha riferito di aver già formulata tale richiesta tempo prima a in quanto suo consulente da molti anni. Ha CP_1 prodotto una documentazione riferita a questa polizza che si è poi rivelata inattendibile.
Sono quindi stato coinvolto negli accertamenti e abbiamo subito verificato che la documentazione riguardante la polizza era contraffatta.
Quindi abbiamo convocato ed erano presenti anche e CP_1 Pt_4
. Pt_5
in quell'occasione ha riconosciuto di aver artefatto la CP_1 documentazione per molto tempo, riconoscendo di aver cominciato nel
2008, in occasione di perdite sui mercati finanziari, con la finalità di nascondere al cliente che gli investimenti erano in perdita, trattandosi di un cliente affezionato e importante.
Ha negato di essersi appropriato del denaro in qualche modo, affermando di aver operato nella speranza di riassorbire le perdite con altri investimenti nel tempo.
ha inoltre dichiarato di aver effettuato un'analoga falsa CP_1 rendicontazione nei confronti della cliente per importi più Pt_2 contenuti: per per una cifra di circa 100.000, per AN Pt_2 con più rendicontazioni diverse negli anni: una prima di 180.000 € , una seconda di 280.000€ e poi a crescere.
Abbiamo effettuata una ricerca dei documenti relativi al ventennio precedente e non abbiamo trovato alcun riscontro delle affermazioni di . CP_1
Ho partecipato all'incontro con alla presenza di suo Persona_4 figlio. La signora era molto anziana. In quell'occasione la cliente ha prodotto documentazione analoga, riferita ad investimenti finanziari inesistenti.
Ho avuto modo di incontrare il beneficiario di un trasferimento titoli operato da per 110.000 € dal conto di AN. Questo CP_1
pagina 7 di 9 signore, tale , affermò di essere ex compagno di scuola e amico Per_6
d'infanzia di , il quale lo aveva sempre seguito nella CP_1 gestione delle sue finanze, e che non ricordava nello specifico questa operazione, risalente peraltro a venti anni prima.”.
Così accertati i fatti, si osserva che correttamente ha Parte_1 evidenziato una violazione degli artt. 2104 e 2105 cod. civ., richiamando la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“L'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve;
compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto” (Cass. 21.08.2004 n. 6530).
restando contumace, evidentemente non ha sostenuto Controparte_1 tale onere probatorio.
Alla luce di tali elementi, deve essere condannato al Controparte_1 versamento in favore di della somma di € 330.000,00 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore della domanda e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna al versamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 330.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 15.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
pagina 8 di 9 Milano, 13.5.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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