Decreto cautelare 30 luglio 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 16 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/05/2022, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/05/2022
N. 00777/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01451/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Torre IZ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Tricarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- a) della Determinazione n. 2105 datata 11.09.2020, protocollo in partenza n. 42998 del 15.09.2020, notificata a mezzo pec in data 15 settembre 2020, a firma del Dirigente del Settore 4 – Sviluppo del Territorio – Urbanistica, Ambiente – Edilizia ed Innovazione – del Comune di Gallipoli avente ad oggetto “ Anno 2020. Autorizzazione per l'istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento. Chiusura del procedimento ”; b) del provvedimento prot. 36862 datato 07.08.2020 del Comune di Gallipoli – Ufficio V.Inc.A., notificato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato espresso diniego definitivo sul parere V.Inc.A. riferito alla istanza di autorizzazione per la istituzione di parcheggi temporanei funzionali all'attività dello stabilimento balneare Lido IZ; c) del parere espresso con nota prot. n. 33250 datata 17.07.2020, mai notificato, con il quale l'Ufficio del Parco Regionale “ Isola di Sant'Andrea – Litoranea di Punta IZ ” ha espresso parere negativo sulla istanza per cui è causa; d) ove occorra e nei limiti dell'interesse della ricorrente, della D.G.C. n. 231 dell'11.09.2020, mai notificata; e) ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/7/2021:
a) degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo; b) del provvedimento del Comune di Gallipoli – Sportello Unico per le Attività Produttive – prot n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0062923 datato 15.07.2021, notificato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “ Comunicazione SUAP pratica n. 02507590756-12072021-1759 – SUAP 7375 – 02507590756 – Torre IZ Srl ” con il quale è stata inibita la prosecuzione dell'attività di rimessa di veicoli all'aperto di cui alla SCIA del 13/07/2021; c) del provvedimento del Comune di Gallipoli – Sportello Unico per le Attività Produttive – prot n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0062917 datato 15.07.2021, notificato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “ Comunicazione SUAP pratica n. 02507590756-07062021-1529 – SUAP 7375 – 02507590756 ” con il quale è stata inibita la prosecuzione dell'attività di rimessa di veicoli all'aperto di cui alla SCIA del 13/07/2021; d) ove occorra e nei limiti dell'interesse della ricorrente, dell'art. 29 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento SUAP del Comune di Gallipoli approvato con Deliberazione di C.S. n. 71/2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo Torre IZ s.r.l. ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della Determinazione n. 2105 datata 11.09.2020 avente ad oggetto “ Anno 2020. Autorizzazione per l’istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento. Chiusura del procedimento ”, nonché della D.G.C. n. 231 dell'11.09.2020 e del provvedimento prot. 36862 datato 07.08.2020, con il quale il Comune di Gallipoli ha espresso diniego definitivo sul parere V.Inc.A. riferito alla istanza di autorizzazione per la istituzione di parcheggi temporanei funzionali all’attività dello stabilimento balneare Lido IZ e del parere espresso con nota prot. n. 33250 datata 17.07.2020, mai notificato, con il quale l’Ufficio del Parco Regionale “ Isola di Sant’Andrea – Litoranea di Punta IZ ” ha espresso parere negativo sulla istanza per cui è causa.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- “con determinazione n. 1604 del 29.05.2020 veniva approvato l’avviso pubblico per il reperimento di aree a parcheggio temporaneo a pagamento per il periodo 15 giugno – 30 settembre 2020 su proprietà privata”;
- con domanda del15.06.2020 “la società ricorrente chiedeva il rilascio dell’autorizzazione alla gestione dei parcheggi temporanei da svolgersi sul lotto di terreno in proprietà privata identificato in Catasto al foglio 40, particella 640, oggetto di autorizzazione in tutti gli anni precedenti”;
- con ulteriore domanda del 15 giugno 2020 “la società ricorrente chiedeva (per la prima volta) il rilascio dell’autorizzazione per la gestione di parcheggi temporanei con riferimento ai lotti di terreno condotto in locazione e indentificato in Catasto al foglio 40 p.lla 639”;
- con deliberazione di G.C. n. 182 del 15.7.2020 il Comune di Gallipoli “dava atto del diritto di tutti gli istanti di avvalersi degli atti e degli elaborati già in possesso dell’Amministrazione perché riferiti ad analoghi procedimenti avviati e conclusi negli anni precedenti mediante dichiarazione di volersi avvalere di tale semplificazione”;
- “la Torre IZ S.r.l., con nota datata 23.7.2020, comunicava la propria volontà di volersi avvalere della procedura semplificata con riferimento alla istanza inerente il lotto di terreno indentificato al foglio 40 p.lla 640 (già autorizzato negli anni precedenti) e, con D.G.C. n. 203 dell’11.08.2020 il Comune di Gallipoli autorizzava la realizzazione dei citati parcheggi”;
- l’iter istruttorio proseguiva “con riferimento alla nuova istanza riferita al lotto di terreno identificato alla p.lla 639”;
- con nota del 23.7.2020 il Responsabile dell’Ufficio VincA del Comune di Gallipoli preannunciava il proprio diniego con la seguente motivazione: “ L’art.14, c.1 della L.R. 20/2006 prevede che: “Le norme di cui agli articoli 4, 10, 11, 12 e 13 si applicano anche alle aree della designata Zona di protezione speciale “Litorale di Gallipoli e Isola di Sant’Andrea” (IT9150015) non comprese nei confini descritti dall’art.1, c.2; la lett.i) del c.1 dell’art.4 della L.R. 20/2006 “Norme Generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale” della stessa legge, elenca i divieti delle attività nell’ambito del Parco e testualmente prevede quanto segue: “1.Sull’intero territorio del Parco naturale regionale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto: … di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di 11 pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali ”;
- con provvedimento prot. n. 36862 del 07.08.2020 “veniva espresso diniego definitivo in merito al parere VincA, con le medesime motivazioni riportate nel preavviso sopra citato”;
- con successiva Determinazione n. 2105 dell’11.09.2020 “la Dirigente del Settore 4 del Comune di Gallipoli statuiva: “… dichiarare concluso, su istruttoria del RUP ing. Federica Zaccaria, il procedimento di istituzione di aree a parcheggio temporaneo su proprietà privata nei confronti dei richiedenti che hanno presentato istanze nel seguente modo: … 16. Sandro Portaccio – L.R. Torre IZ SR (Istanza del 15.06.2020 prot.n.26585 e Prot.n.28189 del 23.06.2020 e successive integrazioni del 12 30.06.2020 Prot.n. 29592) _ Provvedimento di diniego definitivo V.inc.A del 07.08.2020 PROT.N.36862”;
- nella stessa determina veniva affermato che “... il procedimento di istituzione di aree a parcheggio temporaneo per l’anno 2020 ha avuto carattere di eccezionalità, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 e che il percorso amministrativo che ha avuto inizio con le deliberazioni commissariali 46/2016 e 71/2016 e che è stato ripreso annualmente fino al 2020, per l’istituzione di parcheggi temporanei estivi per un periodo di tempo definito e limitato, non ha comportato variante urbanistica né, per come chiaramente precisato in tutti gli atti amministrativi che si sono succeduti, può aver precostituito diritti per i proprietari dei terreni interessati e che non potrà essere autorizzato alcun parcheggio per l’anno 2021 al di fuori dell’approvazione della relativa variante urbanistica ”.
3. Con motivi aggiunti presentati in data 28.07.2021 parte ricorrente ha esteso l’impugnazione al provvedimento prot n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0062923 datato 15.07.2021, con il quale è stata inibita la prosecuzione dell’attività di rimessa di veicoli all’aperto di cui alla SCIA del 13/07/2021, nonché del provvedimento prot n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0062917 datato 15.07.2021, con il quale è stata inibita la prosecuzione dell’attività di rimessa di veicoli all’aperto di cui alla SCIA del 13/07/2021.
4. Con ordinanza cautelare n. 518/2021 questo TAR ha disposto la “ sospensione dell’efficacia dei provvedimenti inibitori impugnati (prot n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0062917 e prot n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0062923 del 15.07.2021) nella parte riguardante l’area individuata in catasto alla particella 640 del fl 40, ovvero la stessa area già oggetto di autorizzazione con riferimento all’anno 2020, sempre per il periodo 15 giugno - 15 settembre ”.
5. Con memoria depositata in data 13.4.2022 il Comune di Gallipoli ha eccepito l’improcedibilità del ricorso “per sopravvenuta carenza di interesse essendo ormai decorso il termine di astratta validità del provvedimento autorizzatorio richiesto dal ricorrente (ricorrente che ha peraltro, anche beneficiato della sospensione cautelare concessa dall'Ecc.mo Tar adito)”.
6. Nella pubblica udienza del 4.5.2022 è stato dato avviso della possibile improcedibilità del ricorso.
Il difensore di parte ricorrente ha dichiarato, con riferimento ai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, il sopravvenuto difetto di interesse all’accoglimento della domanda di annullamento in quanto la relativa efficacia risulta circoscritta alla stagione 2021, fermo e impregiudicato l'interesse in ordine alla decisione del ricorso introduttivo.
All’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
7. I motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse al relativo accoglimento nei termini indicati da parte ricorrente con la dichiarazione resa in udienza.
8. Nonostante la società Torre IZ sostenga che permanga l’interesse alla delibazione del ricorso introduttivo, questo Collegio ritiene che, anche in questo caso, l’annullamento degli atti impugnati non possa portare alcuna utilità concreta.
8.1. Invero, il diniego impugnato con il ricorso introduttivo esaurisce i propri effetti inibitori con riferimento alla stagione estiva 2020, sicché lascia impregiudicate le sorti delle istanze per la realizzazione dei parcheggi temporanei per le gli anni successivi.
8.2. Né può ravvisarsi, allo stato, un perdurante ed autonomo interesse all’annullamento della Determinazione n. 2105 dell’11.09.2020, pure impugnata con il ricorso, nella parte in cui è affermato che “ ... il procedimento di istituzione di aree a parcheggio temporaneo per l’anno 2020 ha avuto carattere di eccezionalità … non potrà essere autorizzato alcun parcheggio per l’anno 2021 al di fuori dell’approvazione della relativa variante urbanistica ”.
Invero, trattasi di una mera valutazione incidentale del dirigente, che è stata resa allo stato degli atti e che resta confinata nell’ambito del procedimento di attribuzione delle autorizzazioni per gli anni 2020-2021.
Pertanto, la predetta statuizione incidentale non vale a costituire un vincolo per la futura attività amministrativa.
8.3. Quanto alla DGC n. 231/2020, questa si limita ad esprimere l’indirizzo della giunta ai fini del riassorbimento delle procedure di autorizzazione dei parcheggi temporanei nell’ambito delle ordinarie dinamiche urbanistiche di cui alla variante di adeguamento del PRG in corso di adozione ed esclude la possibilità di applicare la procedura straordinaria, del tipo di quella attuata sino al 2020, soltanto per l’anno 2021, senza statuire alcunché per gli anni successivi, in riferimento ai quali, in mancanza di regole apposite, non può essere esclusa la possibilità di fare ricorso alla procedura straordinaria di cui alla Deliberazione n. 71/2016 del Commissario Straordinario di Gallipoli, che infatti non è stata espressamente annullata.
8.4. Di qui l’improcedibilità (anche) del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento.
9. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO