Articolo 30 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 29Articolo 31
Versione
15 dicembre 1974
Art. 30.

L'articolo 27 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"I documenti in base ai quali si chiede un'iscrizione devono essere esenti da vizi visibili che ne diminuiscano l'attendibilita'. Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre. Nel documento devono pure indicarsi il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui fu formato".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974