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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/09/2025, n. 7785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7785 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n.2909/2021
TRA
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Salatiello Luigi presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) al Corso
Campano n.299
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
giusta procura in atti dall'avv. Bianchi Annabella presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Guglielmo Sanfelice 24
CONVENUTA CONCLUSIONI : Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha convenuto in giudizio l' per sentirne Controparte_1
dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1228 cod. civ. per inadempimento della prestazione medico-professionale dei sanitari operanti all'interno della predetta struttura e condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'assistenza sanitaria censurabile ricevuta in occasione dell'intervento chirurgico di
“settoplastica funzionale” del 24.11.2011, erratamente eseguito, che avrebbe determinato un peggioramento delle sue condizioni cliniche e, in particolare, un deficit funzionale respiratorio ed estetico del naso, tutt'oggi presenti.
In particolare, parte attrice deduce che:
- in data 05.10.2011, a seguito di incidente stradale, si recava al pronto soccorso dell'Ospedale S. Gennaro di Napoli ove gli veniva diagnosticato “trauma alle ossa nasali”;
- in data 07.10.2011, a causa di disturbi della respirazione nasale, si sottoponeva ad ulteriori accertamenti, i quali riportavano: “alla volta cranica assenza di definite lesioni ossee a focolaio. Velatura dei seni paranasali per flogosi. Frattura della spia nasale. Deviazione del setto.
Normale il profilo sellare”;
- in data 22.11.2011 si ricoverava in regime di Day Hospital presso l' al fine CP_2
di eseguire accertamenti pre-operatori;
- in data 24.11.2011 veniva ricoverato presso il predetto Ospedale con diagnosi di deviazione del setto nasale e sottoposto ad intervento chirurgico di “correzione funzionale del setto”.
- il 25.11.2011 l'istante veniva dimesso e dopo sette giorni rimuoveva i tamponi nasali, per poi sottoporsi a successivi controlli presso lo studio del medico che lo ha operato;
- in tale fase post-operatoria lamentava al medico la persistenza di disturbi respiratori nasali che rinviava la valutazione del paziente ad un anno;
- alla scadenza del suddetto periodo il sanitario, riscontrando persistenza della deviazione del setto nasale, proponeva un ulteriore intervento chirurgico che, però, non veniva accettato;
- l'intervento chirurgico di settoplastica funzionale espletato in data 24.11.2011 dai sanitari della convenuta struttura ospedaliera non è risultato risolutivo in quanto persistono difficoltà respiratorie e sono presenti esiti estetici al volto, conseguenze dell'errata esecuzione dell'intervento;
- alla luce delle menzionate conseguenze pregiudizievoli veniva prima richiesto formalmente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale all'
[...]
e successivamente avviato il procedimento di mediazione al quale Controparte_1
parte convenuta non ha aderito.
Nella specie, parte attrice conclude chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, tra cui il danno biologico permanente e temporaneo, nonché, in via gradata, danno da perdita di chance.
Si costituiva la convenuta l' che nel merito chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda per infondatezza della stessa, stante l'assenza di responsabilità nell'assistenza sanitaria prestata all'attore, considerata la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico e la possibile riconducibilità dei danni lamentati dall'attore ad esiti prevedibili ma non prevenibili tipici dei processi cicatriziali susseguenti alla predetta operazione, nonché la mancata presenza in atti di documentazione relativa all'esecuzione di controlli periodici - eccetto quello eseguito dopo un anno - dopo l'intervento che spezzerebbe il nesso causale tra la condotta dei sanitari e i danni patiti.
Istruito il giudizio ed espletata CTU medico-legale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Nel merito la domanda attorea va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Orbene, giova preliminarmente inquadrare la fattispecie giuridica di responsabilità medica dedotta in giudizio nel quadro del regime anteriore alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore;
nel caso di specie, invece, la vicenda che ha dato origine al presente giudizio risale al 2009.
Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. Ebbene, nonostante la legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, va in questa sede richiamato l'orientamento prevalente anteriore rispetto al menzionato intervento legislativo, ove la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamente.
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario che ci occupa nel caso in esame, dunque, sia attualmente che prima dell'intervento del legislatore con la Legge n. 24 del
2017, non si dubitava della sua natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988,
n. 6707).
In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, come allo stato confermato dal complessivo assetto delineato dalla legge Gelli-Bianco, si fonda sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 103/1999).
Dunque, la responsabilità della clinica trova titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n.
11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589).
In tema di onere probatorio, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04). In particolare, sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente (danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista che consiste nell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., 5128 del 26/2/2020, Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n.
10297).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, dunque, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione
(fatto estintivo del diritto) (cfr. Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez.
III, 29 gennaio 2018, n.2061).
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se la condotta delle convenute è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis; b) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni delle convenute e l'evento lesivo. È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se vi siano state eventuali condotte negligenti poste in essere dai sanitari delle strutture sanitarie convenute e, in caso affermativo, se i danni lamentati dal paziente (deficit funzionali ed estetici susseguenti all'intervento di “settoplastica funzionale”) siano eziologicamente riconducibile alle stesse.
In materia civile, l'accertamento del suddetto nesso eziologico si fonda sulla causalità materiale e richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica in ossequio al criterio del “più probabile che non”. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalle parti in causa, nonché della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma dei dott.ri Persona_1
e depositata in atti, ai cui condivisibili rilievi questo Giudice Persona_2
integralmente si riporta (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”) i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata non possono ritenersi sussistenti.
In particolare, risulta piuttosto agevole desumere l'insussistenza di qualsivoglia condotta colposa riconducibile ai sanitari operanti nelle strutture convenute.
I CC.TT.UU, condividendo, sostanzialmente, le argomentazioni di parte convenuta in ordine alla correttezza dell'assistenza sanitaria prestata dai medici operanti all'interno delle convenute strutture, escludono con chiarezza la presenza di qualsivoglia malpractice medica imputabile ai sanitari della struttura convenuta, osservando che: “Il trattamento eseguito di riduzione e contenzione costituisce routine per qualsiasi specialista in ORL e, come da relazione del co-consulente è stato eseguito correttamente secondo le linee guida della specialistica”.
Anche in merito al profilo relativo ai danni, il Collegio peritale sconfessa la tesi attorea, qualificando i postumi riportati dal paziente come conseguenza di cause estranee all'operato dei medici della struttura convenuta, pertanto, non addebitabili agli stessi.
Infatti, i ccttuu precisano che: a) “la deviazione cartilaginea del setto nasale trova causa in malformazioni presenti sin dalla nascita, in altri casi è connessa a fatti traumatici, come nel caso in esame”; b) “La realtà anatomo-funzionale odierna, mostra solo una moderata deviazione del setto senza apprezzabili deficit funzionali”; c) “Le linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona edite nel 2016 sotto l'egida della SIMLA riportano per la realtà attuale una menomazione valutabile nell'1-3%”.
In altre parole, pur presentando parte attrice taluni postumi valutabili nella misura massima del 3%, essi non integrano deficit funzionali apprezzabili e non sono riconducibili a malpractice medica come ampiamente illustrato dai periti, i quali specificano che: “Peraltro ciò non è dovuto a evento connesso a imperizia, imprudenza e\o negligenza dell'operatore otorino che in data 24.11.2011 eseguì l'intervento di settoplastica funzionale”. Dette conclusioni, secondo cui: “Pertanto non si riconoscono condotte omissive o commissive legate a negligenza imprudenza o imperizia”, vengono ribadite dai ccttuu anche in risposta alle osservazioni mosse dai consulenti di parte. In sostanza, la relazione tecnica espletata a firma dei CC.TT.UU. Dott.ri e Persona_1
, dunque, evidenzia chiaramente che nel caso di specie non si Persona_2
ravvisano profili di responsabilità del personale sanitario della struttura sanitaria convenuta nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie di loro competenza.
In particolare, il collegio peritale evidenzia che non sussistono i deficit funzionali lamentati dall'attrice e quei postumi riportati valutabili al 3% (moderata deviazione del setto) non sono riconducibili ad una condotta imperita dei sanitari.
Questo Tribunale, pertanto, condividendo integralmente le conclusioni cui sono giunti i
CC.TT.UU., rileva che nel caso di specie non si ravvisa, per quanto esposto un danno biologico iatrogeno riconducibile ad una presunta condotta errata dei diversi sanitari che hanno avuto in cura l'attore.
Esclusa la sussistenza dei profili di colpevolezza in capo alle convenute e di qualsivoglia danno di natura iatrogena riportato dall'attrice, non è possibile dichiarare la responsabilità contrattuale delle strutture convenute ai sensi dell'art. 1218 c.c. e di conseguenza alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni a favore di parte attrice la cui domanda va, pertanto, rigettata.
Va inoltre esclusa la risarcibilità di un danno da perdita di chance come richiesto in via gradata da parte attrice. Sul punto, appare utile riportare il recente approdo giurisprudenziale di legittimità, secondo cui “La chance si sostanzia nell'incertezza del risultato, la cui perdita costituisce l'evento di danno, inteso anche in termini di possibilità di “battersi” consapevolmente per un esito più favorevole dell'evolversi della malattia. Ne consegue che tutte le volte in cui la condotta negligente del sanitario abbia determinato, in applicazione dell'ordinario criterio di accertamento del nesso eziologico basato sulla regola del “più probabile che non”, la morte del paziente o una riduzione della durata della sua vita o un peggioramento della qualità della stessa, non di perdita di chances di sopravvivenza sa-rà dato di discutere, non potendo incidere sulla qualificazione dell'evento
l'equivoco lessicale che richiami la perdita della “possibilità” di una vita più lunga e migliore. In tali casi il giudice dovrà riconoscere il risarcimento nella sia pienezza, condannando, alternativamente, i sani-tari a risarcire il danno da morte o da riduzione della durata della vita o da perdita di qualità della stessa”.
(Cass., Civ., III sez., 11 novembre 2019, n. 28993).
Del pari – e all'opposto – non sarà dato di discutere di chances perdute tutte le volte in cui l'indagine causale condurrà a concludere per la non riferibilità della morte o delle lesioni all'atto del sanitario.
Solamente nell'ipotesi in cui la condotta colpevole del sanitario abbia determinato un evento di danno incerto, nel senso che le conclusioni del CTU siano espresse in termini di insanabile incertezza, allora sarà dato di configurare un danno da perdita di chances, quale possibilità perduta di un risultato sperato. Per integrare gli estremi del danno risarcibile la chance dovrà attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale potrà costituire solamente criterio orientativo, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza.
Orbene, nel caso di specie non appare sussistere alcun margine di apprezzabilità di perdita di chance, essendosi i ccttuu espressi nel senso di ritenere insussistente qualsivoglia condotta colposa imputabile ai medici operanti presso la struttura convenuta.
Per tali motivi, la relativa richiesta risarcitoria non può trovare accoglimento.
Né la prospettazione della carenza di consenso informato è stata sollevata in sede di citazione o di memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n 1 cpc e per tale ragione quanto allegato in sede di note ex art. 190 cpc deve essere ritenuto tradivo.
Le spese di lite tra parte attrice e la convenuta seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M.
Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile, difficoltà bassa, ai suoi valori medi, tenuto conto della mancata indicazione del valore del disputatum. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da Parte_1
• condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
parte convenuta liquidate in € 100,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre
IVA, CPA ed accessori nella misura di legge
• pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice rimasta soccombente.
Così deciso in Napoli il 04/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n.2909/2021
TRA
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Salatiello Luigi presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) al Corso
Campano n.299
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
giusta procura in atti dall'avv. Bianchi Annabella presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Guglielmo Sanfelice 24
CONVENUTA CONCLUSIONI : Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha convenuto in giudizio l' per sentirne Controparte_1
dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1228 cod. civ. per inadempimento della prestazione medico-professionale dei sanitari operanti all'interno della predetta struttura e condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'assistenza sanitaria censurabile ricevuta in occasione dell'intervento chirurgico di
“settoplastica funzionale” del 24.11.2011, erratamente eseguito, che avrebbe determinato un peggioramento delle sue condizioni cliniche e, in particolare, un deficit funzionale respiratorio ed estetico del naso, tutt'oggi presenti.
In particolare, parte attrice deduce che:
- in data 05.10.2011, a seguito di incidente stradale, si recava al pronto soccorso dell'Ospedale S. Gennaro di Napoli ove gli veniva diagnosticato “trauma alle ossa nasali”;
- in data 07.10.2011, a causa di disturbi della respirazione nasale, si sottoponeva ad ulteriori accertamenti, i quali riportavano: “alla volta cranica assenza di definite lesioni ossee a focolaio. Velatura dei seni paranasali per flogosi. Frattura della spia nasale. Deviazione del setto.
Normale il profilo sellare”;
- in data 22.11.2011 si ricoverava in regime di Day Hospital presso l' al fine CP_2
di eseguire accertamenti pre-operatori;
- in data 24.11.2011 veniva ricoverato presso il predetto Ospedale con diagnosi di deviazione del setto nasale e sottoposto ad intervento chirurgico di “correzione funzionale del setto”.
- il 25.11.2011 l'istante veniva dimesso e dopo sette giorni rimuoveva i tamponi nasali, per poi sottoporsi a successivi controlli presso lo studio del medico che lo ha operato;
- in tale fase post-operatoria lamentava al medico la persistenza di disturbi respiratori nasali che rinviava la valutazione del paziente ad un anno;
- alla scadenza del suddetto periodo il sanitario, riscontrando persistenza della deviazione del setto nasale, proponeva un ulteriore intervento chirurgico che, però, non veniva accettato;
- l'intervento chirurgico di settoplastica funzionale espletato in data 24.11.2011 dai sanitari della convenuta struttura ospedaliera non è risultato risolutivo in quanto persistono difficoltà respiratorie e sono presenti esiti estetici al volto, conseguenze dell'errata esecuzione dell'intervento;
- alla luce delle menzionate conseguenze pregiudizievoli veniva prima richiesto formalmente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale all'
[...]
e successivamente avviato il procedimento di mediazione al quale Controparte_1
parte convenuta non ha aderito.
Nella specie, parte attrice conclude chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, tra cui il danno biologico permanente e temporaneo, nonché, in via gradata, danno da perdita di chance.
Si costituiva la convenuta l' che nel merito chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda per infondatezza della stessa, stante l'assenza di responsabilità nell'assistenza sanitaria prestata all'attore, considerata la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico e la possibile riconducibilità dei danni lamentati dall'attore ad esiti prevedibili ma non prevenibili tipici dei processi cicatriziali susseguenti alla predetta operazione, nonché la mancata presenza in atti di documentazione relativa all'esecuzione di controlli periodici - eccetto quello eseguito dopo un anno - dopo l'intervento che spezzerebbe il nesso causale tra la condotta dei sanitari e i danni patiti.
Istruito il giudizio ed espletata CTU medico-legale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Nel merito la domanda attorea va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Orbene, giova preliminarmente inquadrare la fattispecie giuridica di responsabilità medica dedotta in giudizio nel quadro del regime anteriore alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore;
nel caso di specie, invece, la vicenda che ha dato origine al presente giudizio risale al 2009.
Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. Ebbene, nonostante la legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, va in questa sede richiamato l'orientamento prevalente anteriore rispetto al menzionato intervento legislativo, ove la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamente.
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario che ci occupa nel caso in esame, dunque, sia attualmente che prima dell'intervento del legislatore con la Legge n. 24 del
2017, non si dubitava della sua natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988,
n. 6707).
In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, come allo stato confermato dal complessivo assetto delineato dalla legge Gelli-Bianco, si fonda sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 103/1999).
Dunque, la responsabilità della clinica trova titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n.
11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589).
In tema di onere probatorio, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04). In particolare, sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente (danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista che consiste nell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., 5128 del 26/2/2020, Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n.
10297).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, dunque, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione
(fatto estintivo del diritto) (cfr. Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez.
III, 29 gennaio 2018, n.2061).
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se la condotta delle convenute è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis; b) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni delle convenute e l'evento lesivo. È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se vi siano state eventuali condotte negligenti poste in essere dai sanitari delle strutture sanitarie convenute e, in caso affermativo, se i danni lamentati dal paziente (deficit funzionali ed estetici susseguenti all'intervento di “settoplastica funzionale”) siano eziologicamente riconducibile alle stesse.
In materia civile, l'accertamento del suddetto nesso eziologico si fonda sulla causalità materiale e richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica in ossequio al criterio del “più probabile che non”. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalle parti in causa, nonché della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma dei dott.ri Persona_1
e depositata in atti, ai cui condivisibili rilievi questo Giudice Persona_2
integralmente si riporta (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”) i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata non possono ritenersi sussistenti.
In particolare, risulta piuttosto agevole desumere l'insussistenza di qualsivoglia condotta colposa riconducibile ai sanitari operanti nelle strutture convenute.
I CC.TT.UU, condividendo, sostanzialmente, le argomentazioni di parte convenuta in ordine alla correttezza dell'assistenza sanitaria prestata dai medici operanti all'interno delle convenute strutture, escludono con chiarezza la presenza di qualsivoglia malpractice medica imputabile ai sanitari della struttura convenuta, osservando che: “Il trattamento eseguito di riduzione e contenzione costituisce routine per qualsiasi specialista in ORL e, come da relazione del co-consulente è stato eseguito correttamente secondo le linee guida della specialistica”.
Anche in merito al profilo relativo ai danni, il Collegio peritale sconfessa la tesi attorea, qualificando i postumi riportati dal paziente come conseguenza di cause estranee all'operato dei medici della struttura convenuta, pertanto, non addebitabili agli stessi.
Infatti, i ccttuu precisano che: a) “la deviazione cartilaginea del setto nasale trova causa in malformazioni presenti sin dalla nascita, in altri casi è connessa a fatti traumatici, come nel caso in esame”; b) “La realtà anatomo-funzionale odierna, mostra solo una moderata deviazione del setto senza apprezzabili deficit funzionali”; c) “Le linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona edite nel 2016 sotto l'egida della SIMLA riportano per la realtà attuale una menomazione valutabile nell'1-3%”.
In altre parole, pur presentando parte attrice taluni postumi valutabili nella misura massima del 3%, essi non integrano deficit funzionali apprezzabili e non sono riconducibili a malpractice medica come ampiamente illustrato dai periti, i quali specificano che: “Peraltro ciò non è dovuto a evento connesso a imperizia, imprudenza e\o negligenza dell'operatore otorino che in data 24.11.2011 eseguì l'intervento di settoplastica funzionale”. Dette conclusioni, secondo cui: “Pertanto non si riconoscono condotte omissive o commissive legate a negligenza imprudenza o imperizia”, vengono ribadite dai ccttuu anche in risposta alle osservazioni mosse dai consulenti di parte. In sostanza, la relazione tecnica espletata a firma dei CC.TT.UU. Dott.ri e Persona_1
, dunque, evidenzia chiaramente che nel caso di specie non si Persona_2
ravvisano profili di responsabilità del personale sanitario della struttura sanitaria convenuta nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie di loro competenza.
In particolare, il collegio peritale evidenzia che non sussistono i deficit funzionali lamentati dall'attrice e quei postumi riportati valutabili al 3% (moderata deviazione del setto) non sono riconducibili ad una condotta imperita dei sanitari.
Questo Tribunale, pertanto, condividendo integralmente le conclusioni cui sono giunti i
CC.TT.UU., rileva che nel caso di specie non si ravvisa, per quanto esposto un danno biologico iatrogeno riconducibile ad una presunta condotta errata dei diversi sanitari che hanno avuto in cura l'attore.
Esclusa la sussistenza dei profili di colpevolezza in capo alle convenute e di qualsivoglia danno di natura iatrogena riportato dall'attrice, non è possibile dichiarare la responsabilità contrattuale delle strutture convenute ai sensi dell'art. 1218 c.c. e di conseguenza alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni a favore di parte attrice la cui domanda va, pertanto, rigettata.
Va inoltre esclusa la risarcibilità di un danno da perdita di chance come richiesto in via gradata da parte attrice. Sul punto, appare utile riportare il recente approdo giurisprudenziale di legittimità, secondo cui “La chance si sostanzia nell'incertezza del risultato, la cui perdita costituisce l'evento di danno, inteso anche in termini di possibilità di “battersi” consapevolmente per un esito più favorevole dell'evolversi della malattia. Ne consegue che tutte le volte in cui la condotta negligente del sanitario abbia determinato, in applicazione dell'ordinario criterio di accertamento del nesso eziologico basato sulla regola del “più probabile che non”, la morte del paziente o una riduzione della durata della sua vita o un peggioramento della qualità della stessa, non di perdita di chances di sopravvivenza sa-rà dato di discutere, non potendo incidere sulla qualificazione dell'evento
l'equivoco lessicale che richiami la perdita della “possibilità” di una vita più lunga e migliore. In tali casi il giudice dovrà riconoscere il risarcimento nella sia pienezza, condannando, alternativamente, i sani-tari a risarcire il danno da morte o da riduzione della durata della vita o da perdita di qualità della stessa”.
(Cass., Civ., III sez., 11 novembre 2019, n. 28993).
Del pari – e all'opposto – non sarà dato di discutere di chances perdute tutte le volte in cui l'indagine causale condurrà a concludere per la non riferibilità della morte o delle lesioni all'atto del sanitario.
Solamente nell'ipotesi in cui la condotta colpevole del sanitario abbia determinato un evento di danno incerto, nel senso che le conclusioni del CTU siano espresse in termini di insanabile incertezza, allora sarà dato di configurare un danno da perdita di chances, quale possibilità perduta di un risultato sperato. Per integrare gli estremi del danno risarcibile la chance dovrà attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale potrà costituire solamente criterio orientativo, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza.
Orbene, nel caso di specie non appare sussistere alcun margine di apprezzabilità di perdita di chance, essendosi i ccttuu espressi nel senso di ritenere insussistente qualsivoglia condotta colposa imputabile ai medici operanti presso la struttura convenuta.
Per tali motivi, la relativa richiesta risarcitoria non può trovare accoglimento.
Né la prospettazione della carenza di consenso informato è stata sollevata in sede di citazione o di memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n 1 cpc e per tale ragione quanto allegato in sede di note ex art. 190 cpc deve essere ritenuto tradivo.
Le spese di lite tra parte attrice e la convenuta seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M.
Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile, difficoltà bassa, ai suoi valori medi, tenuto conto della mancata indicazione del valore del disputatum. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da Parte_1
• condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
parte convenuta liquidate in € 100,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre
IVA, CPA ed accessori nella misura di legge
• pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice rimasta soccombente.
Così deciso in Napoli il 04/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio