Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01113/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Pacini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
-OMISSIS- in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Caterina Egeo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pier Giorgio Marinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dal -OMISSIS- in relazione alla segnalazione di abuso edilizio presentata dalla ricorrente in data 11 febbraio 2025
e per la conseguente condanna dell’amministrazione ad adottare i provvedimenti di competenza, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- della -OMISSIS-S.r.l. e di -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa IA AL US ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal -OMISSIS- sulla segnalazione effettuata in data 11 febbraio 2025, con cui la ricorrente ha evidenziato al Comune la commissione di abusi edilizi, sollecitando l’esercizio dei poteri di verificatori e sanzionatori in materia di abusi edilizi, facenti capo al Comune.
La ricorrente in particolare espone:
- di essere proprietaria di un immobile ad uso abitativo sito in Latina, Largo Catalani n. 6, confinante con il lotto di terreno (distinto in catasto al Foglio 200, particelle n. 59, 67, 364, 365, 366, 576) su cui, nell’anno 2017, la Società -OMISSIS-S.r.l. ha edificato un fabbricato condominiale sito in Via -OMISSIS-in forza del permesso di costruire n. 2/2017, rilasciato dal -OMISSIS-.
- di avere proposto ricorso per silenzio inadempimento iscritto al R.G. n.-OMISSIS- di questo Tribunale, avverso la ritenuta inerzia del -OMISSIS- su una segnalazione di presunti abusi edilizi formulata dalla ricorrente il 6 settembre 2024, con contestuale richiesta di avvio di un procedimento di verifica per accertare gli abusi segnalati;
- che tale ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza di questa sezione n. -OMISSIS-, che ha ritenuto che la nota comunale del 4 novembre 2024 fosse idonea “ per il suo tenore e per la sua portata, ad integrare l’adempimento dell’obbligo a provvedere sulla segnalazione del 6 settembre 2024”.
- che successivamente a tale pronuncia la ricorrente, in seguito ad accesso agli atti presso l’Ufficio del Genio Civile di Latina, ha acquisito copia integrale dei titoli edilizi e degli elaborati progettuali depositati nel 2017 dal costruttore, da cui sarebbero emersi a carico dell’immobile confinante con il proprio, abusi edilizi ulteriori costituenti “un fatto nuovo e sopravvenuto” rispetto a quanto era stato oggetto delle precedenti segnalazioni e che in seguito a detta acquisizione documentale la ricorrente ha inoltrato una nuova segnalazione in data 11 febbraio 2025 al -OMISSIS- sollecitando l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione degli illeciti edilizi;
- che il -OMISSIS- è rimasto inerte di fronte alla segnalazione della ricorrente.
A seguito della ritenuta inerzia dell’Ente la ricorrente chiede:
- l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal -OMISSIS- in relazione alla segnalazione di abuso edilizio presentata dalla ricorrente in data 11 febbraio 2025;
- la condanna dell’amministrazione ad adottare i provvedimenti di competenza, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.
2. Si sono costituiti in giudizio il -OMISSIS- e i controinteressati -OMISSIS-s.r.l. e -OMISSIS-, eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem , avendo la ricorrente riproposto nel presente giudizio una questione già decisa con la sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato, essendosi l’Ente già espresso, con nota del 4 novembre 2024, su un’istanza presentata dalla stessa ricorrente il 6 settembre 2024, di contenuto identico a quella azionata con il presente giudizio.
3. In vista dell’udienza pubblica la ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie richieste, insistendo nell’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025, previa discussione, il ricorso è stato introitato per la decisione.
5. Il Collegio ritiene condivisibili le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune e dai controinteressati.
6. La segnalazione della ricorrente dell’11 febbraio 2025 ha contenuto sostanzialmente analogo a quella precedente del 6 settembre 2024, in relazione alla quale l’odierna ricorrente aveva proposto ricorso iscritto al R.G. n. -OMISSIS-, per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio asseritamente serbato dal comune di Latina, conclusosi con una pronuncia di inammissibilità, passata in giudicato.
Tra il predetto giudizio e quello all’esame del Collegio, invero, vi è identità di petitum e causa petendi , avendo entrambi ad oggetto il silenzio serbato dall’amministrazione comunale a fronte di due segnalazioni di contenuto sostanzialmente identico, relative ai medesimi abusi edilizi, denunciati dalla ricorrente a carico del fabbricato confinante alla propria abitazione.
Nel giudizio iscritto al R.G. n. -OMISSIS-, definito con la sentenza n. -OMISSIS-, la ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 31 e 117 cod. proc. amm. lamentando:
- di aver segnalato al -OMISSIS- con nota del 6 settembre 2024, un presunto abuso afferente al ridetto fabbricato edificato sul terreno confinante;
- che tale segnalazione era stata seguita da un’istanza di accesso agli atti relativi all’attività di accertamento e di riscontro svolta dall’Ente;
- che il Comune aveva riscontrato tale segnalazione con nota del 4 novembre 2024, in cui si sarebbe limitato a richiamare gli esiti degli accertamenti già svolti sul titolo edilizio nell’anno 2017, dai quali non era emersa alcuna irregolarità;
- di avere, con successive comunicazioni, rappresentato, fra l’altro, che il riscontro già fornito (con la nota del 4 novembre 2024) non poteva rappresentare valido adempimento dell’obbligo di provvedere, in quanto gli accertamenti richiamati dal Comune avrebbero riguardato il diverso aspetto della conformità dei lavori realizzati al titolo edilizio ma non già la conformità del permesso stesso alla disciplina urbanistica e pianificatoria comunale (cfr. previsioni sul numero di piani e confine del garage con la sua proprietà);
- che il Comune, dopo aver informato di aver trasmesso gli incartamenti all’Ufficio competente per la valutazione della possibilità di compiere ulteriori verifiche, non aveva fornito alcun riscontro.
All’esito del giudizio, questo Tribunale, in data 31 marzo 2025, ha pronunciato la sentenza n. -OMISSIS-, con cui ha affermato che “ la nota comunale del 4 novembre 2024 sia idonea per il suo tenore e per la sua portata, ad integrare l’adempimento dell’obbligo a provvedere sulla segnalazione del 6 settembre 2024.
L’esame complessivo di detta nota, infatti, mette in luce che il Comune non si è limitato ad un mero richiamo alle attività delle verifiche già svolte ma, dopo aver puntualmente dato conto di aver considerato i nuovi aspetti segnalati dall’istante (cfr. 1° capoverso), li ha reputati inidonei a superare le risultanze degli accertamenti già espletati sull’immobile il 28 settembre 2017 aventi ad oggetto il medesimo aspetto oggi riproposto dalla ricorrente, cioè la sua “legittimità edilizia” e si è interamente riportato ai relativi esiti, da cui “non erano emerse irregolarità e le opere realizzate erano risultate conformi ai titoli esibiti”.
Del resto, dall’esame del verbale relativo ai predetti accertamenti, se riletto nel suo complesso, emerge in effetti l’accertamento ad ampio spettro della regolarità del fabbricato edificato dall’impresa controinteressata”.
Alla luce delle argomentazioni soprariportate, il Tribunale ha dichiarato il superiore ricorso inammissibile.
Con il presente ricorso la ricorrente lamenta che la segnalazione dell’11 febbraio 2025, asseritamente non riscontrata dal Comune, riguarderebbe le risultanze della documentazione attinta dal Genio Civile, da cui sarebbero emerse “ gravissime difformità dell’opera realizzata rispetto non solo alla normativa urbanistica, ma anche allo stesso titolo abilitativo rilasciato” .
Tali doglianze, in realtà, erano state già veicolate nel predetto ricorso -OMISSIS-, dichiarato inammissibile con la sentenza -OMISSIS-, passata in giudicato, con la quale è stato definitivamente accertato che la nota comunale del 4 novembre 2024 sia stata idonea, per il suo tenore e per la sua portata, ad integrare l’adempimento dell’obbligo a provvedere sulla segnalazione della ricorrente.
Rispetto alla valutazione già operata dall’amministrazione, la successiva acquisizione da parte della ricorrente della copia integrale dei titoli edilizi e degli elaborati progettuali depositati nel 2017 dal costruttore, Arch. -OMISSIS-, non costituiscono "fatti nuovi", bensì meri elementi istruttori relativi al medesimo e originario permesso di costruire n. 2/EP/2017, già oggetto della precedente segnalazione e della conseguente valutazione dell'Ente, nella predetta nota del 4 novembre 2024.
Più in particolare, l’asserita discrasia di parte del fabbricato rispetto ai titoli edilizi del 2017 e dei relativo elaborati progettuali, non costituisce alcun “fatto nuovo”, essendo già stata operata la valutazione da parte del Comune della legittimità edilizia del fabbricato, nella suddetta nota del 4 novembre 2024, nella quale l’amministrazione si è definitivamente pronunciata sulla conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile de quo.
7. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del Comune e dei controinteressati costituiti, che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00) per parte, oltre oneri e accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC RO, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
IA AL US ES, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AL US ES | SC RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.