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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31647/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al r. g. A.C n. 67959/2022 vertente
TRA
(C.F./P.IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r. p.t. con sede legale in Roma, Via Vincenzo Bellini 22, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Arturo Cancrini e Laura Fioravanti.
ATTRICE
Contro
– in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'avvocato Rita Caldarozzi dell'avvocatura capitolina ed elettivamente domiciliata presso la relativa avvocatura sita in Roma Via del Tempio di Giove 7.
CONVENUTA
pagina1 di 34 Oggetto: appalto lavori andamento anomalo: condanna al pagamento somme ed al risarcimento danni. Riconvenzionale dell'ente territoriale.
Conclusioni per parte attrice. “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, le rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 1 e per i relativi titoli, la somma di € 94.479,30, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto,
condannare , in persona del Controparte_2
legale rappresentante legale pro tempore, a pagare in favore del Parte_1
in persona del legale rappresentante legale pro tempore, la suddetta
[...]
somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c.,
ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
2. Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 2 e per i relativi titoli, la somma di € 56.599,30 salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto,
condannare , in persona del Controparte_2
legale rappresentante legale pro tempore,, a pagare in favore del Parte_1
in persona del legale rappresentante legale pro tempore, la suddetta
[...]
somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c.,
ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
3. Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 3 e per i relativi titoli, la somma di € 305.974,52, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto,
condannare , in persona del Controparte_2
legale rappresentante legale pro tempore, a pagare in favore del Parte_1
pagina2 di 34 in persona del legale rappresentante legale pro tempore, la suddetta Parte_1
somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c.,
ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
4. Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 4 e per i relativi titoli, la somma di € 134.104,44, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto,
condannare , in persona del Controparte_2
legale rappresentante legale pro tempore, a pagare in favore del Parte_1
in persona del legale rappresentante legale pro tempore, la suddetta
[...]
somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c.,
ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
5. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta,
respingendo altresì tutte le eccezioni e difese avversarie.
6. Con vittoria di spese,
competenze e onorari di giudizio.”
Conclusioni per parte convenuta: “Chiede all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, di respingere la domanda risarcitoria di parte attrice, perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto e comunque non comprovata;
- dichiarare la fine di ogni rapporto negoziale con parte attrice, per intervenuta scadenza dei termini e/o risoluzione;
- accogliere la domanda riconvenzionale avanzata da avente ad oggetto l'istanza CP_2
risarcitoria sopra argomentata, previo accertamento del grave e reiterato inadempimento del sopra citato, e, per l'effetto, condannarlo in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 171.802,94, oltre a quella da CP_2
pagina3 di 34 valutare in via equitativa, ovvero comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre oneri ed accessori di legge”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione del 30.04.2021, ritualmente notificato alla parte convenuta il
(d'ora in poi la ditta, ovvero il , l'impresa) ha Parte_1 Parte_1
citato in giudizio l'ente territoriale, ritenendo esser stato pregiudicato dalla condotta della committente nell'esecuzione del contratto di appalto n. 1620 - registrato in data 3.4.2020 -
per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di Via del Pescaccio e formulava le conclusioni di cui in epigrafe.
L'importo dei lavori corrispondeva alla cifra di € 474.075.03 al netto del ribasso offerto oltre ad oneri per la sicurezza, pari ad € 29.395,50 opere in economia e Iva al 22%. Il
termine di ultimazione dei lavori era fissato in giorni 240 naturali e consecutivi dalla consegna avvenuta in data 21.04.2020.
Era accaduto che, sin dall'avvio delle lavorazioni si era potuta riscontrare una condotta ostruzionistica della committente, ed in genere una violazione delle regole di lealtà contrattuale, che si era manifestata, sino dalla corresponsione dell'anticipazione del corrispettivo;
oltre a ciò, le numerose problematiche derivanti dalla carenza del progetto si erano frapposte alla regolare esecuzione della commessa.
Si potevano segnalare tra le inadempienze e condotte ostruzionistiche in violazione dell'obbligo di leale cooperazione tra le parti:
A) un'erronea valutazione dell'importo relativo alla cauzione da corrispondere a garanzia dell'anticipazione del corrispettivo, con ritardo del pagamento e privazione dell'impresa delle risorse economiche dovute per legge, circostanza che rendeva più complessa la fase di avvio delle prestazioni. B) Carenze progettuali cui seguivano inopinate modifiche sostanziali del progetto ordinate dalla committenza senza aver disposto alcuna perizia di variante, o atto di sottomissione come per legge;
C) l'emissione di successivi 15 O.d.S.
pagina4 di 34 (ordini di servizio) che aggravavano le lavorazioni di rifacimento del manto che davano luogo a contestazioni elevate tempestivamente con le riserve iscritte nei documenti contabili. Per esempio, veniva ordinato un mutamento dello strato della parte stradale sottostante ( non più uno strato di misto, ma uno strato di base in conglomerato bituminoso), continue sospensioni parziali ordinate dalla committente, l'esecuzione delle lavorazioni di pavimentazione stradale in orario notturno in luogo dell'orario diurno, a cagione del traffico veicolare e delle alte temperature. C) un' anomala gestione delle prove da parte della committente che aveva costretto l'appaltatrice ad eseguire ulteriori accertamenti.
Nonostante le difficoltà frapposte dalla committente, in data 14.12.2020 l'impresa appaltatrice comunicava l'ultimazione dei lavori, avvenuta senza fosse mai stata sollevata alcuna contestazione da parte della committente e della direzione lavori che ha partecipato e supervisionato l'intesa esecuzione della commessa.
Viceversa, inopinatamente, nella data 16.12.2020 la ditta veniva convocata dalla committente per un sopralluogo del 23.12.2020 che dava luogo ad un verbale di contestazione delle lavorazioni eseguite che la ditta firmava con riserva. In buona sostanza, nonostante l'area di cantiere fosse stata sgomberata, il ciglio mancante (rimosso da ignoti) fosse stato sostituito, le caditoie fossero state rimesse in quota con asfalto a caldo, il residuo cantiere fosse stato rimosso in data 23.12.2020, la committente ordinava alla ditta di riprendere i lavori al fine di eseguire il rifacimento della pavimentazione di un tratto stradale e ricollocare il ciglio di marciapiede in curva che risultava divelto.
L'impresa, ritenendo infondate le contestazioni, si rifiutava, considerandosi che il rifacimento del manto stradale fosse stato terminato nel luglio 2020, ed aperto al traffico,
dimostrando la sua piena fruibilità. Mere ed irrilevanti anomalie, in uno spirito di collaborazione, che si erano avvicendate nel corso dell'esecuzione della commessa venivano rimosse dall'impresa. Il contegno inadempiente dell'ente lo si rilevava – tra le altre cose - nella ritardata emissione del SAL n. 2, per lavori al 12.09.2020 (emesso in data
12.11.2020), il ritardo con il quale aveva provveduto ad effettuare i CP_2
pagina5 di 34 pagamenti di sua competenza;
il SAL n. 2 veniva liquidato solo in data 28.01.2020,
l'omessa contabilizzazione di lavori ed attività svolte senza giustificazione, la mancata emissione del certificato di ultimazione lavori e del conto finale. Ne seguivano le iscrizioni delle seguenti riserve delle quali in sede giudiziale si chiedeva ristoro:
Riserva n. 1: iscritta in calce al SAL n.2 per lavori a tutto il 16.11.2020, atteneva a maggiori oneri da differenti modalità esecutive imposte in corso d'opera, per € 94.479,30.
Riserva n. 2: iscritta in calce al SAL n.2 per lavori a tutto il 16.11.2020, per maggiori oneri da sovrapprezzo determinato dall'assenza di discariche nelle vicinanze, (10 Km dal cantiere) per € 56.599,30 su cui era stato fatto affidamento in sede di gara e di relativa offerta.
Riserva n. 3: omessa contabilizzazione di lavorazioni regolarmente eseguite per €
283.309,74 oltre interessi per € 22.664,78 per ritardo nel pagamento del SAL n. 2 in violazione dell'articolo 20 del CSA;
Riserva n. 4 anomalo andamento di lavori per € 134.104,44 ricostruttiva di tutte le ostruzioni ed inadempienze della committente nel corso dell'esecuzione della commessa,
per come sintetizzata nelle pagine precedenti (spese generali, sotto-utilizzo della manodopera, onere da noleggio mezzi e macchinari, mancato utile, interessi moratori per la ritardata percezione dell'utile, gravame da protrazione del vincolo delle polizze fideiussorie, ( seguiva una esplicitazione della riserva in sede di atto introduttivo).
Quindi, il pregiudizio economico complessivo patito dall'impresa in dipendenza dei comportamenti dell'ente committente ammontava alla cifra aggiornata di € 591.157,56,
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ne seguivano le conclusioni meglio rassegnate in epigrafe.
Si costituiva che chiedeva il rigetto della domanda proposta, in quanto CP_2
infondata in fatto ed in diritto. Formulava, invero, domanda riconvenzionale per i danni e pagina6 di 34 costi originati dalla cattiva esecuzione dei lavori che avrebbero dovuto gravare sulla committente.
Richiamato il bando di gara per l'esecuzione delle lavorazioni di Via del Pescaccio
ed il contratto di appalto n. 1620 - registrato in data 3.4.2020, la convenuta costituita rappresentava “un film” tutt'affatto rispetto a quello declinato dall'attrice nell'atto introduttivo ed infatti:
1) non era vero che l'impresa non fosse stata dotata delle risorse in anticipazione sufficienti per l'esecuzione della commessa: era vero che, iniziata la fase esecutiva del contratto di appalto, il provvedeva subito a richiedere – con nota del 23.04.2020 Parte_1
– l'anticipazione contrattuale, difatti liquidata per un importo di € 122.846,81 con D.D. rep.
946 del 12.08.2020.
2) non era vero che v'era stato un inopinato mutamento delle lavorazioni per scelta unilaterale ed autoritativa della committente: in luogo di quanto rappresentato era invece vero che la D.L. concordava con il Consorzio affidatario e l'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori una variazione tipologica della pavimentazione stradale in consecuzione alla preferenza manifestata dall'appaltatore per l'esecuzione tecnica alternativa e l'orario di lavoro notturno anziché diurno. Ed alla riunione del 22.07.2020 la stazione appaltante – venendo incontro alle esigenze dell'appaltatore – autorizzava una diversa stratigrafia della pavimentazione, tra le altre cose disponendo la sostituzione dello strato in misto granulare con cemento 325 (dello spessore di 12 cm) di cui al progetto messo a gara, con uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore di otto centimetri alla base. Veniva quindi emesso l'O.d.S. n. 1 del 23.07.2020 che – contrariamente a quanto rappresentato dall'attrice – era stato originato dalla manifestazione di preferenza dell'impresa e non della committente. A valle del predetto OdS. – emesso su richiesta e sollecitazione della ditta – l'impresa provvedeva a quanto pattuito tra la notte del
23.07.2020 e la notte del 27.07.2020. E tale lavorazione veniva eseguita in contabilità con il primo SAL del 31.07.2020 per un importo complessivo di € 191.745,88 liquidato con D.D.
del 2.09.2020. Questo 1° SAL veniva sottoscritto senza apporre riserva alcuna. I lavori pagina7 di 34 venivano nuovamente contabilizzati con l'emissione del secondo SAL per un importo lordo di € 86.000,29 e solo in occasione di questo secondo SAL l'impresa iscriveva, per la prima volta, le quattro riserve. Riserve che venivano rimesse al RUP con contestazione riservata del D.L. Il RUP provvedeva poi a redigere la predetta relazione valutando l'inammissibilità e la manifesta infondatezza delle riserve poste dall'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del Capitolato Speciale di Appalto.
Ed infatti, tra il 1° ed il 2° SAL erano accaduti dei fatti salienti che costituivano la reale scaturigine del contenzioso giudiziale in oggetto. Nelle date del 22.10.2020 e
26.10.2020 la D.L. effettuava sopralluoghi ( come emerge dagli allegati 45 e 46 della comparsa di risposta) che constatava l'anomalo, in quanto repentino, deperimento dei marciapiedi, sia nelle porzioni in cui l'impresa aveva dichiarato di aver realizzato il nuovo massetto, sia nelle porzioni in cui era presente il massetto preesistente ed era stato realizzato o solo lo strato di usura. Sinteticamente, nelle date del 03.11.2020 ed in data
01.12.2020 -- a cagione della comparsa di vegetazione in situ che non avrebbe dovuto esserci -- venivano eseguiti dei saggi sui lavori di pavimentazione realizzata che confermavano i sospetti di esecuzione degli stessi non a regola d'arte, confermata poi dai risultati ottenuti. A riscontro, del risultato dei saggi, si rilevava l'incongruenza e la parzialità dei formulari rifiuti forniti dall'impresa attestanti il conferimento in discarica dei materiali edili rimossi, poi confermati dalla interlocuzione diretta con la discarica di
Montalto di Castro che, in tesi di parte attrice, avrebbe ricevuto tutto il materiale. La
documentazione aveva confermato il conferimento in discarica di un materiale edile significativamente inferiore a quello che avrebbe dovuto risultare in esito allo smantellamento – contrattualmente previsto – ed al rifacimento del manto stradale, se fosse stato eseguito a regola d'arte. Ed a cagione di queste risultanze era stato emesso un
O.d.S. nel quale si intimava alla ditta, che pretendeva aver esaurito i lavori, di rimanere in cantiere: ed anche questo OdS veniva, logicamente (nell'ottica della ditta) firmato con
Cont riserva dall'appaltatore. Perveniva – infatti – con nota del 15.12.2020 la notta della IN.
contenente i rapporti di prova sui controlli eseguiti che confermavano quanto visivamente percepito all'atto dei carotaggi, ovvero la stratigrafia della pavimentazione stradale era pagina8 di 34 sostanzialmente diversa da quella in commessa e gravemente deficitaria, mancando integralmente l'esecuzione di un intero strato ed essendo l'altro strato (binder) di spessore inferiore a quanto dovuto. E quindi, strumentalmente, veniva comunicata alla committente dalla ditta la fine lavori pur non essendo stata ancora prodotta adeguata documentazione sul conferimento ed in pendenza del completamento delle verifiche e
Cont risultati dei saggi. Nonostante le evidenze certificate dalla IN. l'affidatario non intendeva farsi carico del completamento/rifacimento ed anzi contestava il criterio metodologico dei saggi effettuati (con riferimento ai punti di estrazione) e rifiutava finanche di eseguire nuovi campionamenti, seppure proposti a spese dell'amministrazione. In quest'occasione veniva contestata all'impresa la significativa difformità nell'esecuzione dei marciapiedi. E successivamente – in data 22.12.2020 – previa convocazione effettuava in contraddittorio un primo sopralluogo cui controparte non partecipava, mentre nella data successiva del 22.12.2020 veniva eseguito un secondo sopralluogo cui partecipava l'impresa, ed il relativo verbale CQ 104142 del 23.12.2020
veniva sottoscritto con riserva. In questo verbale si dava atto che l'area di cantiere risultava libera: il ciglio di marciapiede, nell'area di intersezione tra via di Brava e Via del
Pescaggio, che non era stato rinvenuto nel sopralluogo precedente, risultava magicamente ripristinato;
diverse caditoie non apparivano in quota laddove alcune erano state lavorate con asfalto freddo e non a caldo;
si riscontrava – infine – lo stoccaggio di conglomerato bituminoso da rimuovere.
Questa era stata la ragione dell'emissione del (contestato) verbale con ordine di ripresa dei lavori del 15.02.2020 entro i giorni sessanta dalla sospensione, con il quale si ordinava di provvedere alla demolizione e rifacimento della pavimentazione stradale di cui i saggi di verifica avevano attestato la non conformità alle prerogative tecniche prestabilite, verbale sottoscritto anch'esso con riserva dall'appaltatore che manifestava la
propria indisponibilità a riprendere i lavori per eseguire le lavorazioni ivi rappresentate.
Questa prima fase della controversia, si concludeva - proseguiva la convenuta –
con la presa d'atto della sopravvenuta scadenza contrattuale – fissata al 23.02.2021 – che pagina9 di 34 non poteva esser prorogata per la indisponibilità sopra rappresentata, a proseguire il rapporto al fine di ristorare delle cattive lavorazioni e di reintegrare in forma specifica la committente degli inadempimenti certificati dai saggi esperiti, con chiusura dei conti e computo del pregiudizio subito che – quantificato nella misura necessaria alla realizzazione delle prestazioni rifiutate, consistenti nella necessaria demolizione e rifacimento della pavimentazione stradale disposta nell'Od.S. n 1, costituiva l'oggetto della domanda riconvenzionale formulata dall'ente territoriale.
Questo rappresentato nell'ontologica impossibilità di dare riconoscimento alle pretese dell'appaltatrice, la convenuta prendeva posizione sulle singole riserve apposte dall'impresa.
In ordine alla riserva n. 1, (maggiori oneri da differenti modalità esecutive imposte in corso d'opera) si deduceva l'inammissibilità e decadenza per tardività o irrituale iscrizione dalla riserva n. 1, apposta in violazione degli articoli 191 D.p.R. 207/2010 e art. 33
CSA, visto che le lavorazioni contestate erano state concordate nella riunione del
22.07.2020 e confluite nell'OdS n. 1 datato 23.07.2020 sottoscritto senza riserve da parte della ditta. Non c'era traccia della contestazione né nell'Ods né nel SAL n. 1: l'iscrizione di una riserva riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate all'atto del successivo SAL
tardiva, ed implica le decadenze normative e contrattualmente previste.
In ogni caso, in ordine al pregiudizio economico, dimenticava la ditta attrice che in base a quanto detto, all'appaltatore era stato corrisposto un importo maggiore a fronte dei minori mc realizzati ed un minor tempo di realizzazione e conferimenti in discarica.
Quindi nessun danno – in ogni caso – poteva esserne conseguito.
In ordine alla riserva n. 2, ( per maggiori oneri da sovrapprezzo determinato dall'assenza di discariche nelle vicinanze, 10 Km dal cantiere) l'aggravio cagionato dalla chiusura dell'impianto di smaltimento nei dieci km ad appalto avviato, pur potendo esser considerato come un rischio di impresa per la ditta, era stato – in ogni caso ed ad ogni buon conto – già remunerato a parte della committente che, con spirito transattivo aveva pagina10 di 34 comunque deciso di riconoscere all'impresa un maggior onere per il trasporto a discarica nella misura di ulteriori 15 km, come si evinceva dagli atti contabili. Inoltre, come si era spiegato in relazione a quanto riscontrato dalle analisi del formulari e dalle verifiche,
poteva esser seriamente contestato che ci fosse stato l'aggravio derivante dallo smaltimento dei materiali edili, in misura quantitativamente e qualitativamente inferiore a quella prevista se si fosse svolto il lavoro come da contratto ( le 3131 tonnellate asseritamente conferite in discarica non appaiono congruenti, giusti i risultati dei saggi effettuati con evidenza della mancata realizzazione di un intero strato della stratigrafia stradale, e l'esecuzione di uno dei due residuali, in misura inferiore a quella dovuta;
tanto che era stato aperto un procedimento penale, a carico dei responsabili della ditta per i gravi reati emergenti dalla presente commessa ed iscritto al n. di RG N.R. 32187/2021 con rinvio a giudizio dei prevenuti. Andava rappresentato che – con apposito sopralluogo eseguito presso la SALES di Montalto di Castro e di cui al verbale del 21.12.2020, si era riscontrato non esservi stato conferimento in discarica nei termini rappresentati dall'
appaltatore, mentre nel corso del sopralluogo del giorno precedente si era potuto constatare che presso lo stabilimento SALES di Via di Settebagni era stato possibile solo riscontrare 10 formulari conformi dei 70 prodotti dall'appaltatore, laddove ne erano stati acquisiti 2, mai inoltrati alla stazione appaltante;
non risultava alcun formulario del subappaltatore. Viceversa erano stati forniti dall'impresa formulari per 445 tonnellate non conferite in discarica ma in un proprio impianto di recupero sito in Via Casal D'Antoni di
Roma.
Riserva n. 3 (omessa contabilizzazione e liquidazione delle lavorazioni regolarmente eseguite) andava del tutto contestata la pretesa, sia con riferimento a quanto anticipato (€ 100.694,11) e liquidato all'impresa con i SAL 1 e SAL 2 (€ 329.883,.48 che –
tenuto conto di quanto anticipato – portava ad un saldo avere, se del caso, di € 173.587,06 e non di € 283.309,74. Ma a monte dell'errore di calcolo, quanto non era stato liquidato, non doveva esser corrisposto in ragione del riscontro del valore e della quantità di lavorazioni omesse, e non eseguite, nonostante la richiesta esplicita della committente. Per mera sintesi espositiva si evidenziavano, quali criticità rilevate, i minori spessori nella pagina11 di 34 realizzazione del pacchetto stradale, diversamente da quanto impartito con n. 1 e n. CP_4
2 del 27.07.2020 come verificato durante i sopralluoghi della D.L.; l'attuazione del previsto pacchetto stradale per lunghezza inferiore rispetto al progetto, ( rilevato nel sopralluogo del 23.11.2020); mancata realizzazione del nuovo massetto in cls come da progetto esecutivo. E problematiche di omessa lavorazione già richiamate. A seguito di quanto rappresentato veniva emesso un OdS n. 7 con cui si disponeva l'esecuzione dei saggi sui marciapiedi in relazione ai quali era stata l'impresa ad aver dichiarato di aver eseguito i nuovi massetti e con ulteriori OdS 8.9.10. si ordinava la demolizione ed il ripristino di tutti i marciapiedi adiacenti le aree a verde, avendo riscontrato, attraverso i saggi, che –
contrariamente a quanto dichiarato dall'impresa con le mail del 6/7/2020 – le lavorazioni pertinenti il rifacimento dei marciapiedi non erano state eseguite a regola d'arte. Inoltre, le lavorazioni per il rifacimento dei marciapiedi erano andate a rilento tanto che in data
03.12.2020 era stato necessario emettere un OdS 12 finalizzato a fissare un nuovo termine di ultimazione. Quanto agli interessi pretesi, ai sensi dell'articolo 20 del CSA gli interessi potevano esser riconosciuti, se del caso, solo dall'esecuzione dei lavori a regola d'arte, non da quelli eseguiti in maniera difforme. Stante la tardività della trasmissione della documentazione, la sopravvenuta necessità di attendere i risultati delle prove,
determinava l'inammissibilità delle rivendicazioni di cui alla riserva n. 3.
In ordine alla riserva n. 4: anomalo andamento dei lavori. L'anomalo andamento dei lavori veniva giustificato dalla modulazione delle modalità esecutive che aveva comportato una lievitazione dei costi e dei tempi. Ma le doglianze, come si era visto, non corrispondevano al vero, e quanto verificatosi era stata originata dai comportamenti segnalati dell'esecutrice. Ne conseguivano le conclusioni rassegnate ed anzi la pretesa al risarcimento dei danni originati dal necessario completamento e rifacimento di quanto fatto dalla . CP_5
Incardinata in tal modo la causa, concessi i termini per il deposito delle memorie di precisazione delle domande eccezioni e conclusioni, con ordinanza del 5/8/2022 veniva disposta la comparizione personale del direttore dei lavori e del D.T dell'impresa per pagina12 di 34 l'udienza del 21.09.2022. A questa udienza per l'impresa e l'ing. Controparte_6 CP_7
quale D.L rendevano chiarimenti.
[...]
Il primo evidenziava che trattavasi di appalto per il rifacimento del manto stradale,
dei marciapiedi e di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche in Via del Pescaccio
all'uscita del GRA di Roma. Si ricordava che i lavori erano sempre andati bene, tanto da aver proseguito senza interruzioni e comunicato alla committente l'ultimazione dei lavori,
almeno quanto al marciapiede. Viceversa, quanto al manto, la ditta l'aveva affidata ad un subappaltatore, tale Ghinassi appalti. Si ricordava esser state ordinati degli scostamenti e delle varianti a livello di spessore del manto stradale, ma – per quanto lo concerneva – non gli avevano impedito di portare a termine le lavorazioni. Era vero che aveva anche diretto i lavori del manto stradale. In ordine al manto – da progetto era previsto un pacchetto di
24 cm di manto stradale di cui 12 cm di misto stabilizzato ed il resto binder e tappetino di usura. Da 24 cm si era passati a diciotto cm composti di 8 cm di base, 7 di binder, e 3 di usura. Questo mutamento aveva comportato aggravi in quanto avevano dovuto fresare.
Comunque, i lavori erano stati eseguiti in tempo. Si rammentava una contestazione da parte di in ordine agli spessori, che non erano conformi all'OdS n. 1 per un CP_2
tratto di strada di mt 250 circa. Avevano comunque lavorato in notturna a cagione del traffico. La committente aveva ordinato di eseguire saggi, ma sul marciapiede non erano state sollevate contestazioni.
Introdotto l'ing. rammentava trattarsi di un lavoro di manutenzione Controparte_7
straordinaria di Via del Pescaccio, che riguardava sia il manto stradale, che le caditoie ed il marciapiede. Non c'erano state interruzioni, ma solo una sospensione dei lavori con validità dal 15.12.2020. In merito all'esecuzione dei lavori rammentava che i marciapiedi erano già deteriorati dopo l'estate; posto che i lavori risalivano all'inizio dell'estate, ed ad ottobre era emersa la esfiltrazione della vegetazione, cosa che non avrebbe dovuto ovviamente essere, avevano dovuto eseguire dei carotaggi, ed avevano visto che i massetti non erano stati eseguiti a regola d'arte. Che l'impresa avrebbe dovuto demolire i massetti,
ove esistenti, e realizzare dei nuovi, come da progetto;
al di sopra doveva esser realizzato pagina13 di 34 uno strato in finitura in conglomerato;
si era riscontrato, invece, che in alcuni punti il massetto non era proprio stato realizzato e sotto si trovava la terra, ed era questa la ragione della comparsa della vegetazione. La strada su cui avrebbero dovuto esser completati i lavori era circa 1800 metri, in totale. Non ci si era accorti del malfatto in occasione dell'esecuzione in quanto i lavori erano stati eseguiti in notturna;
non era stato quindi possibile assistere alla realizzazione “ in diretta” ma solo effettuare verifiche a campione. L'indizio del fatto che ci fosse un problema era stata la comparsa della vegetazione. Proprio per il fatto che nei lavori in notturna la direzione non era presente, si chiedeva un report fotografico e dal report era emersa questa problematica. Ed allora la ditta aveva riferito che in alcune parti, effettivamente, in ragione del riscontro che il massetto ivi presente era spesso, lo stesso non era stato demolito. Ne era conseguita la richiesta di un elaborato grafico dal quale desumere dove il massetto preesistente fosse stato demolito e dove non lo fosse ed ottenutolo si era deciso di fare dei campionamenti. I
campionamenti avevano evidenziato – in realtà – che in alcuni punti il massetto proprio non era stato realizzato, v'era solo lo strato di terra battuta. In altri punti era presente solo il vecchio massetto, che non era stato demolito come da contratto. Quanto al manto stradale il progetto prevedeva la realizzazione di un pacchetto di 24 cm, uno strato di tappetino di usura, sette cm di binder, e la base di misto granulare. Posto che la ditta aveva rappresentato di non volere realizzare questa base a misto granulare in quanto, stando a quanto detto, c'era una buona base, il giorno prima dell'inizio dei lavori c'era stata una riunione tecnica nella quale erano presenti anche il D.T. ed il RUP e si era convenuto di fare questa modifica, ovvero di realizzarne una più piccola, ma non in misto granulare, ma in conglomerato bituminoso, mentre il binder rimaneva invariato. Una riduzione della necessità della fresatura, ed una velocizzazione dei tempi, per l'impresa, non un aggravio secondo il D.L. La richiesta era stata riportata nell'Ods n.1 e quindi in data 23.07. si erano iniziati i lavori. Né l'impresa aveva precisati in cosa consistessero gli aumenti dei costi rivendicati.
Che la modulazione dei tempi di realizzazione e dei modi di realizzazione fosse stata fatta dall'impresa emergeva anche dall'Ods. Basti pensare che nel capitolato si pagina14 di 34 specificava che le lavorazioni avrebbero dovuto esser realizzate di giorno, laddove la lavorazione notturna significava anche una percentuale di maggiorazione dei costi, il 19%
in più. I dubbi che erano sorti per il tramite dei marciapiedi, si erano aggravati esaminando la documentazione offerta dall'impresa in termini di conferimento in discarica: alcuni formulari erano in fotocopie e non in originale, e scarsamente leggibili,
altri non erano mai stati consegnati, altri non avevano né il certificato né il timbro della discarica. E questo fatto aveva aggravato le cose, posto che si era sospettato che parte del materiale non fosse stato proprio conferito in discarica o non tutto quello che avrebbe dovuto esserci. Da qui era sorta l'esigenza di eseguire i carotaggi (più di uno ogni cento metri) e ne era emerso che in tutti i campioni, si registrava uno spessore inferiore agli otto centimetri, tra i sei e gli otto precisamente. Il carotaggio era stato eseguito con strumentazione e personale fornito dall'impresa ed in contraddittorio. Il laboratorio per l'esecuzione delle analisi era stato scelto invece dalla committente, come da capitolato d'appalto. Era stata l'impresa ad aver tenuto in custodia i provini, poi conferiti sigillati al laboratorio. Poi si erano richiesti altri carotaggi ma l'impresa di si era rifiutata. Dalle
analisi era emerso che lo strato di base contestato, non era proprio stato eseguito dall'impresa. Per comprendere faceva riferimento al rapporto n. 33421: dal rapporto emergeva che il tappetino di usura era stato realizzato come da progetto;
invece, il binder in luogo di esser realizzato di sette centimetri era stato fatto di tre centimetri, ed il fondo non era presente. L'assenza dello strato di base lo si era riscontrato in tutti i provini.
All'esito di questa verifica si era richiesto all'impresa la demolizione ed il ripristino del tratto di strada fatta di notte ( circa trecento metri) ma l'impresa si era rifiutata di proseguire i lavori. Quanto alla contestazione della mancata tenuta del libro giornale, si evidenziava che il libro giornale era presente in copia, quanto alla contabilità ed al ritardo del SAL era stata originata dal fatto che nel capitolato speciale non c'era un termine per l'emissione del SAL, ma per solo per l'emissione dei certificati di pagamento, ma nel caso di specie si era dovuto attendere i risultati di laboratorio.
pagina15 di 34 Queste le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero, veniva disposta consulenza tecnica di ufficio e nominato allo scopo l'ingegner cui era stato Persona_1
richiesto di rispondere ai seguenti quesiti:
A. descriva il concreto andamento dell'appalto, con particolare riferimento al suo sviluppo
ed alle rappresentazioni antitetiche operate dalle difese tecniche fornendo un giudizio circa la
validità e la conducenza – nel caso concreto – delle doglianze sollevate dalla parte attrice e delle
opposte contestazioni ed eccezioni di inadempimento sollevate dalla parte convenuta;
B. esprima un giudizio in merito alla legittimità o illegittimità della sospensione disposta
dalla parte committente, da cosa sia stata originata e se la ripresa sia avvenuta entro i termini
previsti dalla normativa vigente;
C. accerti, sulla base degli atti e delle deduzioni operate, da cosa siano state originate e se
appaiono giustificate le modulazioni dei lavori contestate dall'impresa che avrebbero determinato
l'aggravamento degli oneri e se le stesse rispondano ad esigenze originate da sopravvenienze o dalle
considerazioni operate sul punto dalla difesa dell'ente territoriale;
D. verifichi, esaminando la documentazione contabile prodotta, se risultino tempestive e
correttamente formulate, anche in correlazione all'art. 33 CSA ed agli artt. 3 e 9 del DM 48/2019,
le riserve apposte dall'impresa previa valutazione, sulla base degli atti ed in relazione alle
rappresentazioni operate dalle parti e dai testi, della fondatezza dei fatti addotti a sostegno della loro
iscrizione, o a sostegno della loro contestazione;
E. ove valutate tempestive e fondate le pretese dell'impresa quantifichi il danno lamentato
dalla ditta in considerazione dei maggiori oneri sostenuti, computando sulla sorte capitale gli
interessi, ed il tutto oltre e rivalutazione monetaria;
Co sprima un giudizio, circa la pretesa riconvenzionale formalizzata dalla parte convenuta,
in correlazione a quanto evidenziato alle lettere a-e procedendo a confermare o smentire il danno
preteso in considerazione delle singole doglianze rappresentate dall'ente territoriale, come
pagina16 di 34 individuate alle pagine 46 e 47 della comparsa di costituzione e risposta, computando sulla sorte
capitale gli interessi, ed il tutto oltre e rivalutazione monetaria.
Depositata in data 18.08.2023 la realizzazione della consulenza tecnica di ufficio,
all'udienza del 27.11.2023 ad opera della difesa di parte attrice venivano contestati i contenuti e gli esiti della c.t.u dell'ingegner in quanto superficiale: il progetto Per_1
esecutivo posto a base del bando di gara non era attuabile a cagione della presenza di elementi ferrosi e pozzetti sotto il manto stradale, non segnalati in progetto;
quindi, non era stato possibile eseguire una uniformità degli spessori lungo l'intera sezione stradale. Il
c.t.u, sosteneva che questo profilo non era indagabile in quanto non presente la documentazione esecutiva completa, ma solo degli stralci, ma – sosteneva la difesa della ditta - il c.t.u, avrebbe potuto richiederla avendone il potere. Si rappresentava inoltre che la strada era aperta ed in servizio da anni. Inoltre, si contestava precipuamente il giudizio di congruità sulla domanda riconvenzionale proposta da tralasciando il CP_2
fatto che non aveva depositato documentazione in merito al presunto CP_2
danno subito. Il consulente aveva precisato che non poteva pronunciarsi sul calcolo in quanto non redigeva sentenze. Si chiedeva la declaratoria di nullità della consulenza tecnica e la sua rinnovazione. La difesa di trovava invece la relazione di CP_2
consulenza tecnica puntuale ed analitica sotto tutti i profili. Evidenziava che la questione dei sottoservizi, se fosse stato il problema, avrebbe legittimato l'appaltatore a rappresentare l'inconveniente alla stazione appaltante, ma certo non ad aggiustare a proprio piacimento il progetto di sua iniziativa, in maniera autoreferenziale, senza l'assenso o la comunicazione preventiva alla stazione appaltante. Quindi il sopralluogo aveva avuto tenore confessorio, avendo ammesso l'appaltatore di non aver realizzato il pacchetto manutenzione oggetto di contratto. In ordine alla riconvenzionale, evidenziava che il c.t.u. si era limitato a congruitare la somma rappresentata da e tale CP_2
pretesa appariva assolutamente attendibile. Il motivo per cui aveva CP_2
appaltato la manutenzione straordinaria del tratto stradale era per riqualificarlo, e quindi non appariva possibile rivendicare il pagamento di lavori male eseguiti. Il danno di
[...]
consisteva nell'esigenza di dover eseguire nuovamente l'intero pacchetto della CP_2
pagina17 di 34 manutenzione straordinaria, non potendo effettuarsi interventi settoriali ed a caso. Si
opponeva all'integrazione o all'espletamento di nuova c.t.u.
Rinviata la causa all'udienza del 21.03.2024 per la precisazione delle conclusioni,
con ordinanza del 09.10.2024 si disponeva la rimessione in istruttoria per le ragioni evidenziate nel provvedimento, invitandosi le parti al deposito di documentazione individuata nel provvedimento – ovvero le due PEC del D.L. - asseritamente attestanti l'inoltro all'appaltatore, a tempo debito, delle planimetrie di fognature e sottoservizi, che il c.t.u, aveva ritenuto superfluo acquisire.
Nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 21. 03.2024 la difesa di
[...]
aveva dato atto e conto dell'incardinazione di un procedimento penale a carico CP_2
dei rappresentanti del e di dichiarazioni rese da rappresentante Parte_1
della ditta subappaltatrice, in merito all'appalto per cui è causa, con imputazione penale di inadempimento di pubbliche forniture, relative all'offerta economica elaborata dal subappaltatore su richiesta del consorzio attore, e documenti relativi allo smaltimento di rifiuti speciali. E quindi, rilevato che la documentazione era sopravvenuta, si disponeva l'acquisizione di quanto in conformità.
Successivamente all'udienza del 28.11.2024 le parti discutevano sul carattere sopravvenuto della documentazione depositata, sulle mail rinvenute, e la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice non è fondata e dev'esser rigettata.
Si è richiamata nello sviluppo del processo l'antitetica rappresentazione operata dalle parti in merito all'appalto di cui è causa. Quest'appalto del genere “a misura” viene governato pagina18 di 34 dalle clausole del contratto amministrativo registrato in data 3.4.2020 dalle CSA dal regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, dal D.lgs. 50/2016. Assumono particolare rilievo nella fattispecie le disposizioni del CSA circa i poteri della parte committente e l'assoggettamento della appaltatrice alle direttive ed alle prescrizioni della stazione appaltante. La disciplina in materia di riserve, quanto alla forma, alla sostanza, ed ai termini, origina dall'articolo 33 delle CSA e dal Regolamento sopra citato e non manifesta alcunché di particolare.
In sintesi, nella tesi della parte attrice la committente si sarebbe comportata in violazione delle norme e regole di leale collaborazione contrattuale ex art. 1175 e 1375 c.c.
ponendo la ditta appaltatrice in difficoltà sin dall'inizio, mediante la tardiva corresponsione degli anticipi, mediante l'emissione di un ordine di servizio che trasfigurava il contenuto sostanziale della realizzazione del manto stradale, in difformità
dal progetto messo a bando, costringendola all'esecuzione dei lavori di notte, non compensando, l'aggravio dei costi di trasporto dei materiali edili in discarica rappresentati dalla incapienza di quelle in prossimità al cantiere, ritardando l'emissione e la liquidazione dei SAL con, oltre tutto, omessa contabilizzazione delle lavorazioni puntualmente eseguite e quant'altro evidenziato. Anzi, pretendendo, a lavoro concluso, di riaprire i termini della commessa richiedendo la demolizione di quanto eseguito nonostante il fatto che, per tutta la durata dei lavori, nessuna contestazione era stata
Con sollevata dalla
Nella rappresentazione della committente, invece, il progetto era chiaro e l'ordine di servizio n. 1, afferente al rifacimento dell'asfalto di Via del Pescaccio per i primi 150 ml a partire da Via di Brava, secondo una stratigrafia, in variante a quella di progetto,
rientrava nelle obbligazioni dell'appaltatore; anzi, era stata espressione di una richiesta,
unitamente alla sua esecuzione in fascia notturna, di una esigenza dell'impresa. Ed infatti l'Ods. N. 1 era stato sottoscritto dall'impresa senza riserve, come anche il relativo SAL.
Che non v'era stata alcuna ostruzione nell'esecuzione dei lavori, e che il problema che aveva cagionato la proposizione della presente domanda era stata la “discoperta” casuale pagina19 di 34 da parte della committente di una esecuzione dei lavori, che definire non a regola d'arte,
appare un eufemismo: in buona sostanza, e senza infingimenti, viene contestata una truffaldina realizzazione dei lavori con omissione di lavorazioni ordinate e cattiva esecuzione di altre, allo scopo di massimizzare il profitto derivante dall'appalto che aveva reso – per buona parte – inutile la decisione di procedere alla manutenzione straordinaria programmata.
Sul punto, dev'esser affrontato il tema delle emergenze originate dall'apertura del processo penale, con emissione di misure interdittive a carico del rappresentante legale per i reati di truffa in danno di ente pubblico e per inadempimento di contratti di pubbliche forniture e frode nell'adempimento contrattuale per la realizzazione oggetto di questo giudizio su cui insiste la difesa di L'apertura di un processo penale, CP_2
in sé e per sé considerata, non può esser uno di quegli elementi che possono, nonostante la separazione tra i due giudizi, valutati dal giudice istruttore di questo procedimento. Non
può esser neanche esser valutato, ai fini del giudizio, quanto dichiarato dalla difesa dell'ente territoriale, ovvero che sia stato reso in quel procedimento un interrogatorio dal subappaltatore ( ditta anch'essa indagata) in data 13.06.2022 nel quale costui avrebbe prodotto, tra le altre cose, un documento ricevuto dal in cui gli era stata Parte_1
richiesta l'individuazione di una offerta economica per interventi stradali di questo giudizio che, nello specifico, sarebbe la posa in opera di un pacchetto stradale di soli otto centimetri in luogo dei 18 contrattualizzati, che – nella tesi della difesa dell'ente – sarebbe la “pistola fumante” dell'intenzione dell'appaltatore di non eseguire mai la commessa progettualizzata, ma solo quella poi riscontrata in situ. Questi elementi di valutazione non possono entrare nel processo di cui è causa neanche quali argomenti di prova.
Tornando al piano civile, si è dato conto delle libere dichiarazioni rese dal D.L. e dal
D.T. rendendosi evidente, che mentre il primo ha dato conto di quanto contestato dall'ente territoriale committente, rappresentando diacronicamente l'emersione di quanto oggetto di questa contestazione, il D.T. dell'impresa ha soprattutto cercato di non apparire in qualche modo responsabile di quanto afferente alla realizzazione del manto stradale (per pagina20 di 34 poi contraddirsi nell'ammettere di aver seguito entrambi i lavori, non solo il rifacimento dei marciapiedi).
Occorreva quindi un accertamento tecnico che consentisse di ricostruire mediante esame della documentazione e sopralluogo l'andamento concreto dell'appalto in contestazione.
Preliminare alla valutazione del parere fornito dal c.t.u. in materia, e per dar conto della richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata dalla difesa della parte attrice ( avanzata in quanto il consulente non avrebbe indagato adeguatamente circa l'errore progettuale in cui sarebbe incorso l'ente territoriale, ed in ordine alla sorpresa rappresentata dai tracciati dei sottoservizi, non adeguatamente segnalati dalla Committente, causa ultima del pessimo risultato della commessa) occorre richiamare quanto rappresentato dalla difesa dell'ente che ha dato atto nelle note di trattazione depositate in vista dell'udienza del 21/03/2024,
dell'esistenza di 2 p.e.c del Direttore dei lavori di attestanti l'esatto CP_2
contrario (aventi ad oggetto l'inoltro, all'appaltatore, a tempo debito, delle planimetrie di fognature e sottoservizi), che il C.T.U. ha ritenuto superfluo acquisire, data l'evidenza dei rilievi già esperiti. L'insistenza della contestazione sul punto da parte della difesa di parte attrice, ha indotto questo Tribunale a disporne l'acquisizione, trattandosi di elemento di valutazione importante, anche ai fini dell'apprezzamento dell'istanza di annullamento e rinnovo della C.T.U., continuamente coltivata da controparte. In buona sostanza, il consulente ha ritenuto doversi prescindere dall'indagine circa ipotetici errori progettuali per i motivi evidenziati, e non ha considerato causa di quanto riscontrato la problematica afferente alla mancata comunicazione dell'esistenza di sottoservizi che avrebbero more
solito condizionato l'operato della ditta. Al netto dell'evidenza che dell'esistenza di questa problematica la ditta ne avrebbe dovuto dar conto alla stazione appaltatrice per ottenere modulazioni nell'esecuzione del lavoro, evitando di assumere iniziative in autonomia e modificare la stratigrafia dell'opera contrastanti il progetto, è stato autorizzato il deposito delle due mail che escludono a priori, che non sia stata data comunicazione dell'esistenza di sottoservizi. Il fatto che si tratti di mail e non di PEC, non incide nella fattispecie,
pagina21 di 34 essendo espressione di un vizio comunicazionale come tale non invalidante. E tale fatto ha anche consentito di non ritenere necessario un supplemento di consulenza tecnica,
richiesto dalla difesa della ditta all'esito del risultato di certo non auspicato dell'accertamento.
La ricostruzione operata dal consulente tecnico di ufficio ha dato piena ed integrale adesione alla rappresentazione operata dalla difesa dell'ente. Ha confermato, il consulente,
come la realizzazione del manto, come quant'altro contestato, sia avvenuta in violazione delle disposizioni e dei termini di cui al progetto e dell'ordine di servizio n. 1, anche con riferimento allo spessore degli strati. Ha confermato la mancata esecuzione del massetto in alcuni punti. Ha dato atto, inoltre, che in esito al sopralluogo vi sono evidenze (persistenti al momento del sopralluogo congiunto) di cattiva realizzazione del manto trascendenti quelle che hanno dato luogo alla presente contestazione. Il lungo excursus fattuale richiamato in sede di svolgimento del processo, oltre alla documentazione segnalata dalla relazione tecnica di ufficio, consentirà all'interprete di farsi una chiara idea di quanto avvenuto nella fattispecie.
Si è dato conto, della scaturigine delle contestazioni elevate dalla D.L ai lavori eseguiti emersa in ragione della anomala proliferazione di vegetazione già nel mese di ottobre su lavori eseguiti solo pochi mesi prima. Ciò ha determinato gli approfondimenti ed un verbale di contestazioni, che adesso vengono sminuite dalla parte attrice, in quanto
durante il corso dell'esecuzione dei lavori, nessun rilievo era stato avanzato dalla direzione lavori.
Questo rilievo ha non ha spessore, neanche indiziario: l'articolo 22 del CSA, oltre che la normativa in materia di appalto pubblico, assoggettano l'appaltatore alle direttive esecutive impartite dalla committenza. Era stata esplicitata per iscritto la possibilità di quest'ultima di eseguire un controllo intermittente, particolarmente all'esito della autorizzazione all'esecuzione delle lavorazioni in orario notturno. Nelle CSA si dà pieno risalto all'obbligo dell'appaltatrice di assoggettarsi alle disposizioni correlate all'esecuzione dei lavori in zona aperta al traffico.
pagina22 di 34 Le riserve, in numero di quattro, sono state iscritte nel Registro di Contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL n. 2 (per Lavori a tutto il 12/11/2020).
E' del tutto inconferente la contestazione circa la mancata provvista della committente utile all'esecuzione dei lavori: l'allegazione che la mancata corresponsione tempestiva della somma abbia creato problemi alla ditta appaltatrice appare contraddetta dall'evidenza che, oggettivamente la ditta ha realizzato ed ultimato le lavorazioni previste con anticipo rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente previsti, segno evidente che questa allegazione è rimasta, più che priva di prova, contraddetta dalla realtà.
E' maliziosa (in senso defensionale) e non convincente la contestazione afferente alla modifica del pacchetto sovrastrutturale: si rammenta per comodità dell'interprete che la stratigrafia di Progetto aveva una altezza pari a 24 cm (così composta): - strato di usura in conglomerato bituminoso, dello spessore di 5cm; - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, dello spessore di 7cm; - Fondazione in misto granulare stabilizzato, dello spessore di 12cm; in luogo dei 18 cm disposti con l'O.d.S. n. 1 (di seguito così ripartiti): - Strato di base: spessore 8 cm – Conglomerato bituminoso per strato di base.
- Binder: spessore 7 cm - Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). -
Tappetino: spessore 3 cm - Conglomerato bituminoso per strato di usura.
L'evidenza che nella progettazione il pacchetto doveva esser di ventiquattro centimetri, laddove a valle dell'Ods n. 1 del 23.07.2020 veniva ordinato di realizzarne uno di diciotto centimetri, rende logico concludere, al netto della modulazione (conglomerato bituminoso in luogo di misto granulare e variazioni di pochi centimetri dei diversi strati del pacchetto) che quest'ordine rientrasse nelle potestà direzionali riservate alla committenza, senza fosse necessaria la disposizione di una perizia di variante. Questa
perizia, (neanche richiesta dalla ditta n.d.r.) compare insalutata ospite nella rappresentazione fatta dalla difesa del , dimentica (la difesa, non il ) – Parte_1 Parte_1
che l'Ods n. 1 è stato firmato senza riserve dall'impresa: e così anche il SAL n. 1, che ne ha recepito le modulazioni, visto che tutte le riserve sono state apposte in occasione del SAL
n. 2.
pagina23 di 34 A monte della decadenza, e della sostanziale insostenibilità che ordini di servizio di questo tenore possano imporre una perizia di variante – giusto quanto previsto sul punto dall'art. 149 del codice degli appalti del D.lgs. 50/2016 – quelle di cui all'OdS n.1 sono modificazioni di aspetti di dettaglio che non modificano qualitativamente l'opera: pare tombale, più che risolutivo, riportare il giudizio operato sul punto dal consulente tecnico di ufficio: “La modifica del “pacchetto stradale”, non contestata dall'Impresa se non in data
successiva all'Ordine di Servizio che ne disponeva l'esecuzione, di fatto rientra nelle modifiche
tecniche che il Direttore dei Lavori può assumere (oltretutto in un Appalto “a misura”). Non sono
condivisibili le ragioni per le quali non sia stata raggiunta la quota prevista dal Progetto, come
modificato con l'Ordine di Servizio n.1: ( ci si riferisce alla problematica dei sottoservizi che trova riscontro solo nella allegazione della difesa a giustificazione delle difformità
riscontrate) il rinvenimento di impedimenti, se diffusi e significativi, avrebbe dovuto essere
segnalato al Direttore dei Lavori affinché assumesse i necessari provvedimenti, e non procedendo
attraverso decisioni non di competenza dell'Impresa Esecutrice (in merito alla presente questione si
segnala che in Atti non è presente la Progettazione Esecutiva completa ma se ne rinvengono
soltanto alcuni stralci). Progettazione esecutiva che avrebbe dovuto esser depositata dalla difesa di parte attrice.
Se poi si debba intendere, come in filigrana si intende, che le problematiche dei sottoservizi abbiano indotto l'impresa a modulare, sua sponte, l'intervento previsto ed ordinato, e che siano tali da giustificare quanto non riscontrato in occasione dei carotaggi,
la considerazione assume una valenza confessoria dell'inadempimento perpetrato, se non preordinato, dall'impresa committente su cui, non apparrebbe necessario indagare oltre.
Ciò consente di anticipare il giudizio operato dal c.t.u ed assolutamente condivisibile sulla legittimità e fondatezza della riserva n. 1 avente ad oggetto
“MAGGIORI ONERI DA DIFFERENTI MODALITÀ ESECUTIVE IMPOSTE IN CORSO
D'OPERA”, in ragione dei quali l'impresa chiede il riconoscimento e la corresponsione della somma di Euro 94.479,30, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di maggiori oneri e danni derivanti da differenti modalità esecutive imposte in corso d'opera. L'Impresa
pagina24 di 34 lamenta infatti, (vedi note tecniche del c.t.p) che “il progetto esecutivo originario prevedeva la
realizzazione di uno strato di misto nella parte sottostante. Ciononostante, la Direzione Lavori ha
ordinato la realizzazione di uno strato di base nella medesima parte sottostante in conglomerato
bituminoso, divergendo totalmente dalle previsioni progettuali. Al netto del conteggio (privo di qualsivoglia pezza giustificativa vedi relazione di c.t.u) si rammenta che l'impresa ha firmato l'OdS n. 1 senza apporre riserva o sollevare contestazioni incorrendo nella decadenza contrattualmente in relazione alle differenti modalità esecutive di cui all'O.d.S.
n. 1.
In ordine alla riserva n. 2 (i maggiori oneri originati dalla improvvisa indisponibilità di discariche idonee nelle immediate vicinanze) al netto della considerazione svolta dalla committente di aver – nonostante tutto e pro bono pacis –
remunerato con l'aggiunta di oneri la distanza aggiuntiva sino a 25 km l'impresa,
(nonostante potesse rientrare la circostanza nell'alea imprenditoriale) tutto quanto evidenziato dalla stazione appaltante in ordine alla presenza, in contrario avviso, di una discarica – LA SEIPA – in grado di ricevere il fresato, si arresta ancora a monte all'evidenza che dalla ditta non è stata offerta documentazione probatoria attestante il fatto rappresentato, ( la indisponibilità di discariche nelle vicinanze) che rende la riserva inammissibile ( vedi relazione di consulenza tecnica di ufficio pagina 26).
Solo per tuziorismo, ed a beneficio dell'interprete si evidenzia invece quanto riscontrato è stato oggetto di documentazione da parte della committente: a fronte di formulari, spesso in fotocopia poco leggibili, privi di certificato, e di timbro della discarica ricevente, l'unico dato che viene fornito è l'ora di carico del materiale in cantiere, e l'ora di scarico di tale materiale all'impianto; da questo elemento si può invece dedurre il tempo impiegato per il tragitto dal cantiere all'impianto di conferimento a discarica, che si aggira tra i 25 minuti e i 40 minuti. Tempo del tragitto, che non può coincidere con un viaggio verso un impianto ovvero verso un impianto (SALES) a Montalto di Castro, a 50 km dal
Cantiere, come prospettato per le vie brevi dall'impresa. “ Ed infatti, con apposito sopralluogo
eseguito presso lo stabilimento della SALES di Montalto di Castro, di cui al verbale dell'11.12.2020
pagina25 di 34 (nota di trasmissione prot. 100711/2020 - doc.39 comparsa), si è potuto constatare che non c'è mai
stato alcun conferimento di materiale in discarica da parte dell'appaltatore e neanche del
subappaltatore (Impresa Ghinassi); mentre, nel corso del sopralluogo del 10.12.2020 (prot.
100526/2020 - doc.40 comparsa), presso l'impianto Sales di Via di Settebagni, a Roma, è stato
possibile riscontrare solo 10 formulari conformi, dei circa 70 prodotti dall'appaltatore e ne sono stati
acquisiti 2, invece, mai inoltrati alla Stazione Appaltante;
Sono inoltre stati forniti dall'impresa,
formulari per 445,95 ton, che non sono stati conferiti a discarica, ma come comunicato per le vie
brevi ad un proprio impianto di recupero, sito in Via del Casale D'Antoni in Roma come riportato
nei suddetti documenti. Per tale materiale, è stato contabilizzato il solo trasposto entro i 10 km dal
cantiere. Ad oggi non sono ancora state consegnate le copie cartacee in originale.
Pertanto, in base a quanto su esposto, dall'analisi documentale, si deduce esser stato conferito un quantitativo di materiale nettamente inferiore a quello che avrebbe dovuto essere, ove la demolizione e il rifacimento del manto stradale fosse stato eseguito come da progetto e direttive della Direzione Lavori. E ciò costituisce un riscontro esterno ed inequivocabile dell'inadempimento preordinato dall'appaltatore, che al netto del processo penale, si riverbera quale conferma oggettiva ed esterna dell'infondatezza della prospettazione svolta dalla ditta. Si intende infine, sempre nell'ambito della gestione dei rifiuti prodotti, ricordare che l'impresa, anche se più volte sollecitata dall'Ufficio Direzione
Lavori, ha provveduto allo sgombero dell'area di cantiere solo a valle dell'emissione dell'ordine di servizio n.6 prot. CQ/79573 del 05.10.2020 (doc.41 della comparsa) che fissava un termine perentorio per l'esecuzione di tale attività, eseguita poi in data
07/10/2020.
In ordine alla riserva n. 3, ovvero l'omessa contabilizzazione di lavorazioni invece svolte dall'impresa, per € 283.309,74 oltre € 22.6643,78 a titolo di interessi, per ritardato pagamento SAL N. 2, il consulente tecnico di ufficio, qualifica la riserva inammissibile,
rammentando che l'Appalto è “a misura” e non “a corpo”; nella contabilità di riferimento
(SAL n. 2) il Direttore dei Lavori ha allibrato le lavorazioni di cui non aveva certezza nella misura del 60% (in via prudenziale), in attesa dei risultati delle prove e degli accertamenti pagina26 di 34 ancora in corso all'atto della stesura della contabilità. La riserva, peraltro non è definita nella sua domanda, non essendo stata esplicitata nella richiesta, attestandosi genericamente nella differenza tra quanto contrattualmente indicato come Importo dei
Lavori (che per un Appalto “a Misura” non può che essere presunto) e quanto risultato dovuto a seguito del Secondo Stato di Avanzamento Lavori. Il SAL n. 2 è peraltro relativo a lavori “a tutto il 12/11/2020”. Il certificato risulta emesso in data 16/11/2020, la relativa fattura risulta emessa in data 17/11/2020 ed il pagamento disposto in data 24/12/2020 (con una settimana di ritardo rispetto al termine di gg 30 (ai sensi dell'Art. 113 bis del D.lgs.
50/2016). Il valore degli interessi maturati risulterebbe pertanto pari a € 108,15 [€ 70.492,04
(importo Certificato) x 0,08% (tasso interesse moratorio) x 7 (giorni ritardo): 365 (giorni)].
A parere del presente Tribunale, anche prescindendo da quanto previsto, l'omessa contabilizzazione di lavorazioni, anche ove fosse stata redatta correttamente, avrebbe dovuto dare dimostrazione che quanto richiesto, spettasse, laddove è stata data ( dall'ente territoriale) dimostrazione del contrario.
In ordine alla riserva n. 4, la generica contestazione di anomalo andamento,
l'evidenza che tutte le argomentazioni sollevate abbiano potuto portare ad un aggravio a carico dell'impresa, come già detto, viene a cadere con il riscontro di cristallina evidenza svolto dal c.t.u. che “ la dichiarazione dell'Impresa in data 14/12/2020 circa l'avvenuta
Ultimazione dei Lavori, in anticipo di 3 giorni rispetto al termine previsto del 17/12/2020
(21/04/2020 + gg 240) rende del tutto infondata la Riserva in oggetto, che ha come assunto di base
un allungamento dei tempi ed una ripetizione degli oneri fissi” ( c.f.r relazione di consulenza
tecnica di ufficio).
Superata da queste incontrovertibili deduzioni ed argomentazioni ogni ipotizzabile fondatezza delle domande proposte dalle parti, non appare concettualmente predicabile l'accoglimento della domanda subordinate di condanna della parte convenuta all'indennizzo per ingiustificato arricchimento ed ogni altra domanda subordinata come da conclusioni proposta.
pagina27 di 34 Residua l'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla parte attrice. L'ente territoriale, al riscontro dell'inadempimento grave e reiterato dei lavori svolti dalla appaltatrice, chiede adesso in riconvenzionale, tempestivamente proposta con la comparsa di costituzione, che l'accertamento del grave e reiterato inadempimento del Parte_1
sopra citato, porti alla condanna della parte attrice, al risarcimento dei danni cagionati a quantificati nella misura di € 171.802,94, oltre a quella da valutare in via CP_2
equitativa, ovvero comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre oneri ed accessori di legge”.
Prima di accedere alla valutazione della domanda riconvenzionale occorre esaminare, in quanto logicamente pregiudizievole, l'eccezione sul punto svolta dalla difesa della ditta. Sostiene la ditta sul punto: “ non ha avuto alcun pregiudizio e non vi CP_2
è prova in atti di alcun danno subito, anche in considerazione del fatto che la strada è stata sempre
utilizzata ed è regolarmente in esercizio. Ciò posto, alcun inadempimento può essere ascritto
all'impresa che ha effettuato i lavori pressoché a regia, tenuto conto della realtà dei luoghi e delle
interferenze non censite e secondo le disposizioni impartite dal DL, costantemente presente in
cantiere. Eventuali discostamenti dall'O.d.S. n., sono dovuti al contesto dei luoghi in cui si sono
svolti i lavori, per come già ampiamente argomentato. Non solo. Ciò che occorre evidenziare è che, lo
strato di base sul quale si fonda la riconvenzionale, non è stato né allibrato né pagato;
quindi, non si
comprende per quale motivo l'Impresa dovrebbe subire una condanna al pagamento per somme mai
riconosciute e versate dalla stessa committente (sic!). A ciò si aggiunga che, ad oggi, non vi è
evidenza di alcuna procedura amministrativa atta a dimostrare il reale intendimento di
[...]
ad effettuare il rifacimento dei lavori, considerato che sono trascorsi circa tre anni CP_2
dall'avvenuta ultimazione dei lavori e parimenti dalla utilizzazione della strada. Si tratta, pertanto,
di un presunto danno del tutto infondato;
infatti, qualora la committente avesse avuto la reale
intenzione di demolire ed eseguire il pacchetto stradale di tale tratto, avrebbe dovuto
tempestivamente operare in tal senso ( vedi conclusionale parte attrice n.d.r.).
Quindi, in sintesi, la contestazione svolta sul punto si riassume nei seguenti capisaldi argomentativi: la pretesa di esser risarcita di non è fondata nel CP_2
pagina28 di 34 c.d. an, in considerazione del fatto che, a tutto concedere, la strada è sempre stata utilizzata ed è in esercizio;
l'impresa ha svolto il lavoro pressoché a regia;
lo strato di base su cui si fonda la riconvenzionale non è stato allibrato né pagato, e non si comprende per quale motivo l'impresa dovrebbe subire il pagamento di somme mai riconosciute e versate dalla committente;
a ciò si aggiunga che, ad oggi, non c'è evidenza di alcuna procedura amministrativa atta a dimostrare il reale intendimento di ad effettuare il CP_2
rifacimento dei lavori e dei pavimenti.
Procediamo ad esaminare le sopra richiamate argomentazioni. Le affermazioni secondo le quali non ci sarebbe danno in quanto la strada è sempre stata utilizzata ed è in esercizio, nonché di aver svolto i lavori “a regia” sono considerazioni talmente “ardite”, da non necessitare di particolari approfondimenti per sconfessarle: l'argomentazione svolta dalla difesa della ditta che ha imputato alla problematica dei sottoservizi la giustificazione della deviazione dal progetto e dall'ordine di servizio dimostra indirettamente che l'impresa abbia intenzionalmente deciso di non svolgere il lavoro che le era stato commissionato, nei termini in cui le era stato commissionato, coprendo il “malfatto” nella convinzione che ciò non sarebbe stato discoperto, almeno a breve distanza di tempo. Il
carattere volontario dell'inadempimento, da questo punto di vista doloso e non colposo,
emerge inoltre indirettamente dalla documentazione emergente dallo smaltimento dei materiali, e dai tempi di conferimento, con tutto quanto precedentemente evidenziato.
L'ente territoriale ha corrisposto importi per un'opera che, ad oggi, per come si presenta,
risulta gravemente deficitaria ed é difforme dai termini di cui al progetto concordato con l'appaltatore, una volta avviato il cantiere.
I termini fondamentali della responsabilità contrattuale sono quelli esemplificati dalla disciplina cardine di cui all'articolo 1218 c.c. ed il legame tra inadempimento,
responsabilità e risarcimento del danno - conseguenza appare talmente noto da non necessitare di richiamo. Quanto evidenziato in precedenza non consente quindi di elidere la responsabilità dell'appaltatrice, che non ha dato dimostrazione della non imputabilità,
pagina29 di 34 unica condizione che consentirebbe di interrompere il nesso consequenziale, perché la non imputabilità appare antitetica all'inadempimento preordinato.
Che non sia stata emanata alcuna procedura amministrativa finalizzata ad effettuare il rifacimento dei lavori dei pavimenti è ad un tempo un argomento infondato e non significa nulla. E' infondato in ragione di quanto documentato dalla difesa della convenuta: l'ente ha infatti depositato la documentazione relativa ad un progetto da mettere (di nuovo) a gara, di cui è stata allegata al documento 55 della comparsa di risposta la Relazione tecnica ed il relativo computo metrico attestanti il danno subito, sotto il profilo del quantum, che ammonta, infatti, alla cifra di € 171.802,94 (IVA inclusa), oggetto dell'istanza risarcitoria, svolta dall'Amministrazione, con domanda riconvenzionale e congruitato dal consulente. Ed anche fosse, in ogni caso non significa nulla, in quanto l'ente territoriale procede nella gestione della manutenzione della rete stradale per capitoli di spesa ed in ordine di priorità; le difficoltà di reperire le risorse in una città grande e complicata come la presente, possono esser date per fatto notorio, con il ché, una volta effettuato l'accantonamento ed impegnate delle risorse per il rifacimento di una strada, il fatto di trovarsi successivamente, punto e a capo, non esclude che un danno (nell'an) ci sia stato, perché occorre reperire nuove risorse per effettuare lavori che, al momento in cui si erano deliberati, avevano un costo ed adesso ne hanno uno tutt'affatto diverso, a tacer d'altro a cagione del verificarsi dell'aumento originato dalla crisi energetica post conflitto bellico. Quest'aumento di costi dei materiali e dell'energia può esser dato per assodato, in quanto è stato talmente rilevante da aver portato l'ordinamento a introdurre sua sponte,
(nonostante la crisi cronica di risorse statali) una normativa indennitaria per compensare gli operatori economici della sopravvenienza (vedasi tra gli altri il decreto legislativo n.
36/2023 con particolare riguardo agli operatori di appalti pubblici). Lapalissiano è
considerare quindi che, al netto della svalutazione intriseca, dato immanente dell'economia da capitale, la sopravvenienza c.d. energetica, si riverbera anche su di un committente che si trovi a dover eseguire nuovamente i lavori che pensava di aver già
svolto e che invece devono esser rifatti a cagione del grave inadempimento dell'impresa affidataria.
pagina30 di 34 Peraltro, era stato evidenziato alla ditta, che quanto oggetto di riscontro non poteva condurre ad emettere un certificato di fine lavori, e che la stessa ditta avrebbe dovuto rimanere in cantiere per completare quanto non completato e per rifare quanto mal eseguito o non eseguito affatto. Si è dato conto nella relazione di consulenza tecnica della risposta data dall'operatore alla legittima pretesa della committente. E quindi, pur avendo avuto la possibilità (graziosamente concessa dall'ente all'esito di quanto verificatosi) di rimediare, la ditta si è rifiutata.
Il danno è quindi conclamato notevole grave e non appare disputabile.
Superato positivamente quindi il profilo dell'an, altro profilo è quello del quantum.
In ordine al quesito circa la fondatezza della domanda riconvenzionale, il consulente tecnico di ufficio, ha rappresentato che le concomitanti prove del minor scavo eseguito
(materiale conferito a discarica) ed i saggi effettuati (prelievo di carote) consentono di poter affermare l'inadempimento dell'Impresa e la conseguente necessità dell'integrale rifacimento del tratto oggetto di precoce ammaloramento per l'importo determinato dalla
Convenuta in € 171.802,94 compresa IVA per € 30.605,04.
L'estimo operato, non è frutto di una valutazione apodittica ma è un parere di congruità svolto sulla stima operata origina dall'esame della documentazione e delle emergenze originate dal sopralluogo eseguito dal consulente in contraddittorio. Precisa il consulente: nel sopralluogo effettuato in data 14/06/2023 (alla presenza dei Procuratori Legali e
del Consulente di Parte Convenuta) sono state visionate e riprese fotograficamente le opere
realizzate (prodotte in allegato - All. N). La pavimentazione stradale si presenta variamente
lesionata ed in parte avvallata, in particolare per il tratto di circa 200 metri (di cui CP_2
ha richiesto l'integrale rifacimento). Negli altri tratti la situazione appare meno grave ma,
comunque, non conciliabile con il poco tempo trascorso dalla esecuzione dei lavori. Si evidenziano
inoltre carenze nella esecuzione dei marciapiedi, dei cigli e delle caditoie/tombini.
Per il citato tratto di 200 metri le indagini svolte (prelievi di carote) hanno individuato una
carenza esecutiva nel pacchetto stradale che si concilia con le minori quantità di materiale fresato
pagina31 di 34 portato in discarica e quindi conferma senza dubbio il mancato rispetto del Progetto. (come
modificato con l'Ordine di Servizio n.1). Per i rimanenti tratti non è al momento possibile affermare
se le evidenti lesioni della pavimentazione stradale siano dipendenti da una esecuzione carente o
piuttosto da un Progetto non adeguato: solo opportune indagini (non oggetto della presente
Consulenza), attraverso l'ausilio della necessaria (e completa) Documentazione Tecnico
Amministrativa, potranno stabilire le relative responsabilità.
Per il tratto oggetto della domanda riconvenzionale, il computo prodotto dalla Convenuta
(che porta un valore di riappalto delle opere pari a € 171.802,94 compresa IVA per € 30.605,04)
appare corretto sia nelle quantità che nella valutazione dei prezzi (€ 110.403,97 per Lavori ed €
3.709,88 per Oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso).
La relazione tecnica e la valutazione sul punto appaiono corrette, nello sviluppo logico e non ci sono ragioni per poterle mettere in dubbio. Si richiama, per quanto non oggetto di esplicitazione in questa sede, quanto evidenziato nella stessa relazione tecnica di ufficio, valida e condivisibile.
Del resto si è evidenziato che, non apparendo possibile -- se non altro per il rifiuto operato dalla ditta appaltatrice -- una reintegrazione in forma specifica, l'unica condizione di ristorare la stazione appaltante è il risarcimento per equivalente del danno cagionato, la cui quantificazione, moderata (e probabilmente non più adeguata) per le ragioni evidenziate, dev'esser accolta in questa sede, non potendosi costringere il soggetto danneggiato ad una immediata messa a bando dello stesso lavoro a fronte di altre esigenze che non possono esser sindacate in questa sede.
E quindi, una pavimentazione stradale realizzata con soli 2 dei 3 strati previsti e con uno dei due strati posati (lo strato binder) con uno spessore molto inferiore alla misura prefissata (la cui capacità di resistenza nel tempo all' erosione dell'acqua e degli agenti atmosferici -- oltre che al peso degli autoveicoli -- è del pari minore in termini più che proporzionali n.d.r.); un rifacimento della strada per i 860 m, anziché per i 900 m da progetto;
marciapiedi che si sono sgretolati a poche settimane dall'esecuzione, mancata pagina32 di 34 esecuzione dei massetti nonostante le rassicurazioni fornite, in merito, dall'impresa.
Quanto evidenziato si aggiunge alla dedotta mancata riquadratura e messa in quota dei tombini, segnaletica stradale, conferimenti a discarica irregolari;
questo è il risultato oggettivo del lavoro appaltato al Parte_1
In ordine al danno equitativo del costo di redazione del progetto e messa a gara del nuovo progetto, i termini di ammissibilità in cui è confinato il disposto di cui all'articolo
1226 c.c. – risarcimento del danno in via equitativa - non consentono a questo giudice di accoglierne la domanda, non essendo stati offerti parametri di riferimento per consentire di svolgere il compito che gli viene rimesso.
Ovviamente le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano secondo il
DM 55/2014 e successivo DM 147/2022 in proporzione al valore di causa.
Il carattere della domanda di parte attrice, giusto quanto emerso, è da considerarsi suscettibile di sanzione ex art. 96 comma III c.p.c. e 96 comma IV c.p.c. Ed infatti, non solo la ditta non ha accettato di rispondere del malfatto, ma ha inteso proporre una domanda speculativa, chiedendo di esserne remunerata. La misura della responsabilità aggravata ex art. 96 comma III c.p.c. viene misurata sulla semisomma delle spese processuali, ed una somma in dispositivo considerata adeguata dovrà esser corrisposta dalla società attrice in favore della Cassa delle Ammende, in ragione dell'inutile aggravio del Tribunale di una causa che si sarebbe potuta evitare comportandosi diversamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al ruolo n.
di RG 31647/2021:
A) Rigetta le domande proposte dalla parte attrice.
B) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta e condanna il al risarcimento dei danni in favore dell'ente territoriale Parte_1
che quantifica nella misura di € 171.802,94 Iva compresa.
pagina33 di 34 C) Rigetta ogni altra domanda.
D) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute in favore di parte convenuta che si liquidano nella misura di € 22.457,00 oltre rimborso forfettario spese generali per € 3.368,00 oltre alla corresponsione delle spese per la redazione della consulenza tecnica.
E) Visto l'art. 96 comma III c.p.c. condanna parte attrice alla sanzione per responsabilità
aggravata in favore dell'ente territoriale che quantifica equitativamente, e nei termini di cui in motivazione, nella misura di € 11.225,00.
F) Visto l'art. 96 comma IV c.p.c. condanna parte attrice al pagamento della somma di €
2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza per legge immediatamente esecutiva.
Roma li 05.01.2025.
IL GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al r. g. A.C n. 67959/2022 vertente
TRA
(C.F./P.IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r. p.t. con sede legale in Roma, Via Vincenzo Bellini 22, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Arturo Cancrini e Laura Fioravanti.
ATTRICE
Contro
– in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'avvocato Rita Caldarozzi dell'avvocatura capitolina ed elettivamente domiciliata presso la relativa avvocatura sita in Roma Via del Tempio di Giove 7.
CONVENUTA
pagina1 di 34 Oggetto: appalto lavori andamento anomalo: condanna al pagamento somme ed al risarcimento danni. Riconvenzionale dell'ente territoriale.
Conclusioni per parte attrice. “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, le rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 1 e per i relativi titoli, la somma di € 94.479,30, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto,
condannare , in persona del Controparte_2
legale rappresentante legale pro tempore, a pagare in favore del Parte_1
in persona del legale rappresentante legale pro tempore, la suddetta
[...]
somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c.,
ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
2. Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 2 e per i relativi titoli, la somma di € 56.599,30 salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto,
condannare , in persona del Controparte_2
legale rappresentante legale pro tempore,, a pagare in favore del Parte_1
in persona del legale rappresentante legale pro tempore, la suddetta
[...]
somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c.,
ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
3. Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 3 e per i relativi titoli, la somma di € 305.974,52, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto,
condannare , in persona del Controparte_2
legale rappresentante legale pro tempore, a pagare in favore del Parte_1
pagina2 di 34 in persona del legale rappresentante legale pro tempore, la suddetta Parte_1
somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c.,
ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
4. Accertare e dichiarare il diritto del in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 4 e per i relativi titoli, la somma di € 134.104,44, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto,
condannare , in persona del Controparte_2
legale rappresentante legale pro tempore, a pagare in favore del Parte_1
in persona del legale rappresentante legale pro tempore, la suddetta
[...]
somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c.,
ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
5. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta,
respingendo altresì tutte le eccezioni e difese avversarie.
6. Con vittoria di spese,
competenze e onorari di giudizio.”
Conclusioni per parte convenuta: “Chiede all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, di respingere la domanda risarcitoria di parte attrice, perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto e comunque non comprovata;
- dichiarare la fine di ogni rapporto negoziale con parte attrice, per intervenuta scadenza dei termini e/o risoluzione;
- accogliere la domanda riconvenzionale avanzata da avente ad oggetto l'istanza CP_2
risarcitoria sopra argomentata, previo accertamento del grave e reiterato inadempimento del sopra citato, e, per l'effetto, condannarlo in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 171.802,94, oltre a quella da CP_2
pagina3 di 34 valutare in via equitativa, ovvero comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre oneri ed accessori di legge”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione del 30.04.2021, ritualmente notificato alla parte convenuta il
(d'ora in poi la ditta, ovvero il , l'impresa) ha Parte_1 Parte_1
citato in giudizio l'ente territoriale, ritenendo esser stato pregiudicato dalla condotta della committente nell'esecuzione del contratto di appalto n. 1620 - registrato in data 3.4.2020 -
per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di Via del Pescaccio e formulava le conclusioni di cui in epigrafe.
L'importo dei lavori corrispondeva alla cifra di € 474.075.03 al netto del ribasso offerto oltre ad oneri per la sicurezza, pari ad € 29.395,50 opere in economia e Iva al 22%. Il
termine di ultimazione dei lavori era fissato in giorni 240 naturali e consecutivi dalla consegna avvenuta in data 21.04.2020.
Era accaduto che, sin dall'avvio delle lavorazioni si era potuta riscontrare una condotta ostruzionistica della committente, ed in genere una violazione delle regole di lealtà contrattuale, che si era manifestata, sino dalla corresponsione dell'anticipazione del corrispettivo;
oltre a ciò, le numerose problematiche derivanti dalla carenza del progetto si erano frapposte alla regolare esecuzione della commessa.
Si potevano segnalare tra le inadempienze e condotte ostruzionistiche in violazione dell'obbligo di leale cooperazione tra le parti:
A) un'erronea valutazione dell'importo relativo alla cauzione da corrispondere a garanzia dell'anticipazione del corrispettivo, con ritardo del pagamento e privazione dell'impresa delle risorse economiche dovute per legge, circostanza che rendeva più complessa la fase di avvio delle prestazioni. B) Carenze progettuali cui seguivano inopinate modifiche sostanziali del progetto ordinate dalla committenza senza aver disposto alcuna perizia di variante, o atto di sottomissione come per legge;
C) l'emissione di successivi 15 O.d.S.
pagina4 di 34 (ordini di servizio) che aggravavano le lavorazioni di rifacimento del manto che davano luogo a contestazioni elevate tempestivamente con le riserve iscritte nei documenti contabili. Per esempio, veniva ordinato un mutamento dello strato della parte stradale sottostante ( non più uno strato di misto, ma uno strato di base in conglomerato bituminoso), continue sospensioni parziali ordinate dalla committente, l'esecuzione delle lavorazioni di pavimentazione stradale in orario notturno in luogo dell'orario diurno, a cagione del traffico veicolare e delle alte temperature. C) un' anomala gestione delle prove da parte della committente che aveva costretto l'appaltatrice ad eseguire ulteriori accertamenti.
Nonostante le difficoltà frapposte dalla committente, in data 14.12.2020 l'impresa appaltatrice comunicava l'ultimazione dei lavori, avvenuta senza fosse mai stata sollevata alcuna contestazione da parte della committente e della direzione lavori che ha partecipato e supervisionato l'intesa esecuzione della commessa.
Viceversa, inopinatamente, nella data 16.12.2020 la ditta veniva convocata dalla committente per un sopralluogo del 23.12.2020 che dava luogo ad un verbale di contestazione delle lavorazioni eseguite che la ditta firmava con riserva. In buona sostanza, nonostante l'area di cantiere fosse stata sgomberata, il ciglio mancante (rimosso da ignoti) fosse stato sostituito, le caditoie fossero state rimesse in quota con asfalto a caldo, il residuo cantiere fosse stato rimosso in data 23.12.2020, la committente ordinava alla ditta di riprendere i lavori al fine di eseguire il rifacimento della pavimentazione di un tratto stradale e ricollocare il ciglio di marciapiede in curva che risultava divelto.
L'impresa, ritenendo infondate le contestazioni, si rifiutava, considerandosi che il rifacimento del manto stradale fosse stato terminato nel luglio 2020, ed aperto al traffico,
dimostrando la sua piena fruibilità. Mere ed irrilevanti anomalie, in uno spirito di collaborazione, che si erano avvicendate nel corso dell'esecuzione della commessa venivano rimosse dall'impresa. Il contegno inadempiente dell'ente lo si rilevava – tra le altre cose - nella ritardata emissione del SAL n. 2, per lavori al 12.09.2020 (emesso in data
12.11.2020), il ritardo con il quale aveva provveduto ad effettuare i CP_2
pagina5 di 34 pagamenti di sua competenza;
il SAL n. 2 veniva liquidato solo in data 28.01.2020,
l'omessa contabilizzazione di lavori ed attività svolte senza giustificazione, la mancata emissione del certificato di ultimazione lavori e del conto finale. Ne seguivano le iscrizioni delle seguenti riserve delle quali in sede giudiziale si chiedeva ristoro:
Riserva n. 1: iscritta in calce al SAL n.2 per lavori a tutto il 16.11.2020, atteneva a maggiori oneri da differenti modalità esecutive imposte in corso d'opera, per € 94.479,30.
Riserva n. 2: iscritta in calce al SAL n.2 per lavori a tutto il 16.11.2020, per maggiori oneri da sovrapprezzo determinato dall'assenza di discariche nelle vicinanze, (10 Km dal cantiere) per € 56.599,30 su cui era stato fatto affidamento in sede di gara e di relativa offerta.
Riserva n. 3: omessa contabilizzazione di lavorazioni regolarmente eseguite per €
283.309,74 oltre interessi per € 22.664,78 per ritardo nel pagamento del SAL n. 2 in violazione dell'articolo 20 del CSA;
Riserva n. 4 anomalo andamento di lavori per € 134.104,44 ricostruttiva di tutte le ostruzioni ed inadempienze della committente nel corso dell'esecuzione della commessa,
per come sintetizzata nelle pagine precedenti (spese generali, sotto-utilizzo della manodopera, onere da noleggio mezzi e macchinari, mancato utile, interessi moratori per la ritardata percezione dell'utile, gravame da protrazione del vincolo delle polizze fideiussorie, ( seguiva una esplicitazione della riserva in sede di atto introduttivo).
Quindi, il pregiudizio economico complessivo patito dall'impresa in dipendenza dei comportamenti dell'ente committente ammontava alla cifra aggiornata di € 591.157,56,
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ne seguivano le conclusioni meglio rassegnate in epigrafe.
Si costituiva che chiedeva il rigetto della domanda proposta, in quanto CP_2
infondata in fatto ed in diritto. Formulava, invero, domanda riconvenzionale per i danni e pagina6 di 34 costi originati dalla cattiva esecuzione dei lavori che avrebbero dovuto gravare sulla committente.
Richiamato il bando di gara per l'esecuzione delle lavorazioni di Via del Pescaccio
ed il contratto di appalto n. 1620 - registrato in data 3.4.2020, la convenuta costituita rappresentava “un film” tutt'affatto rispetto a quello declinato dall'attrice nell'atto introduttivo ed infatti:
1) non era vero che l'impresa non fosse stata dotata delle risorse in anticipazione sufficienti per l'esecuzione della commessa: era vero che, iniziata la fase esecutiva del contratto di appalto, il provvedeva subito a richiedere – con nota del 23.04.2020 Parte_1
– l'anticipazione contrattuale, difatti liquidata per un importo di € 122.846,81 con D.D. rep.
946 del 12.08.2020.
2) non era vero che v'era stato un inopinato mutamento delle lavorazioni per scelta unilaterale ed autoritativa della committente: in luogo di quanto rappresentato era invece vero che la D.L. concordava con il Consorzio affidatario e l'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori una variazione tipologica della pavimentazione stradale in consecuzione alla preferenza manifestata dall'appaltatore per l'esecuzione tecnica alternativa e l'orario di lavoro notturno anziché diurno. Ed alla riunione del 22.07.2020 la stazione appaltante – venendo incontro alle esigenze dell'appaltatore – autorizzava una diversa stratigrafia della pavimentazione, tra le altre cose disponendo la sostituzione dello strato in misto granulare con cemento 325 (dello spessore di 12 cm) di cui al progetto messo a gara, con uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore di otto centimetri alla base. Veniva quindi emesso l'O.d.S. n. 1 del 23.07.2020 che – contrariamente a quanto rappresentato dall'attrice – era stato originato dalla manifestazione di preferenza dell'impresa e non della committente. A valle del predetto OdS. – emesso su richiesta e sollecitazione della ditta – l'impresa provvedeva a quanto pattuito tra la notte del
23.07.2020 e la notte del 27.07.2020. E tale lavorazione veniva eseguita in contabilità con il primo SAL del 31.07.2020 per un importo complessivo di € 191.745,88 liquidato con D.D.
del 2.09.2020. Questo 1° SAL veniva sottoscritto senza apporre riserva alcuna. I lavori pagina7 di 34 venivano nuovamente contabilizzati con l'emissione del secondo SAL per un importo lordo di € 86.000,29 e solo in occasione di questo secondo SAL l'impresa iscriveva, per la prima volta, le quattro riserve. Riserve che venivano rimesse al RUP con contestazione riservata del D.L. Il RUP provvedeva poi a redigere la predetta relazione valutando l'inammissibilità e la manifesta infondatezza delle riserve poste dall'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del Capitolato Speciale di Appalto.
Ed infatti, tra il 1° ed il 2° SAL erano accaduti dei fatti salienti che costituivano la reale scaturigine del contenzioso giudiziale in oggetto. Nelle date del 22.10.2020 e
26.10.2020 la D.L. effettuava sopralluoghi ( come emerge dagli allegati 45 e 46 della comparsa di risposta) che constatava l'anomalo, in quanto repentino, deperimento dei marciapiedi, sia nelle porzioni in cui l'impresa aveva dichiarato di aver realizzato il nuovo massetto, sia nelle porzioni in cui era presente il massetto preesistente ed era stato realizzato o solo lo strato di usura. Sinteticamente, nelle date del 03.11.2020 ed in data
01.12.2020 -- a cagione della comparsa di vegetazione in situ che non avrebbe dovuto esserci -- venivano eseguiti dei saggi sui lavori di pavimentazione realizzata che confermavano i sospetti di esecuzione degli stessi non a regola d'arte, confermata poi dai risultati ottenuti. A riscontro, del risultato dei saggi, si rilevava l'incongruenza e la parzialità dei formulari rifiuti forniti dall'impresa attestanti il conferimento in discarica dei materiali edili rimossi, poi confermati dalla interlocuzione diretta con la discarica di
Montalto di Castro che, in tesi di parte attrice, avrebbe ricevuto tutto il materiale. La
documentazione aveva confermato il conferimento in discarica di un materiale edile significativamente inferiore a quello che avrebbe dovuto risultare in esito allo smantellamento – contrattualmente previsto – ed al rifacimento del manto stradale, se fosse stato eseguito a regola d'arte. Ed a cagione di queste risultanze era stato emesso un
O.d.S. nel quale si intimava alla ditta, che pretendeva aver esaurito i lavori, di rimanere in cantiere: ed anche questo OdS veniva, logicamente (nell'ottica della ditta) firmato con
Cont riserva dall'appaltatore. Perveniva – infatti – con nota del 15.12.2020 la notta della IN.
contenente i rapporti di prova sui controlli eseguiti che confermavano quanto visivamente percepito all'atto dei carotaggi, ovvero la stratigrafia della pavimentazione stradale era pagina8 di 34 sostanzialmente diversa da quella in commessa e gravemente deficitaria, mancando integralmente l'esecuzione di un intero strato ed essendo l'altro strato (binder) di spessore inferiore a quanto dovuto. E quindi, strumentalmente, veniva comunicata alla committente dalla ditta la fine lavori pur non essendo stata ancora prodotta adeguata documentazione sul conferimento ed in pendenza del completamento delle verifiche e
Cont risultati dei saggi. Nonostante le evidenze certificate dalla IN. l'affidatario non intendeva farsi carico del completamento/rifacimento ed anzi contestava il criterio metodologico dei saggi effettuati (con riferimento ai punti di estrazione) e rifiutava finanche di eseguire nuovi campionamenti, seppure proposti a spese dell'amministrazione. In quest'occasione veniva contestata all'impresa la significativa difformità nell'esecuzione dei marciapiedi. E successivamente – in data 22.12.2020 – previa convocazione effettuava in contraddittorio un primo sopralluogo cui controparte non partecipava, mentre nella data successiva del 22.12.2020 veniva eseguito un secondo sopralluogo cui partecipava l'impresa, ed il relativo verbale CQ 104142 del 23.12.2020
veniva sottoscritto con riserva. In questo verbale si dava atto che l'area di cantiere risultava libera: il ciglio di marciapiede, nell'area di intersezione tra via di Brava e Via del
Pescaggio, che non era stato rinvenuto nel sopralluogo precedente, risultava magicamente ripristinato;
diverse caditoie non apparivano in quota laddove alcune erano state lavorate con asfalto freddo e non a caldo;
si riscontrava – infine – lo stoccaggio di conglomerato bituminoso da rimuovere.
Questa era stata la ragione dell'emissione del (contestato) verbale con ordine di ripresa dei lavori del 15.02.2020 entro i giorni sessanta dalla sospensione, con il quale si ordinava di provvedere alla demolizione e rifacimento della pavimentazione stradale di cui i saggi di verifica avevano attestato la non conformità alle prerogative tecniche prestabilite, verbale sottoscritto anch'esso con riserva dall'appaltatore che manifestava la
propria indisponibilità a riprendere i lavori per eseguire le lavorazioni ivi rappresentate.
Questa prima fase della controversia, si concludeva - proseguiva la convenuta –
con la presa d'atto della sopravvenuta scadenza contrattuale – fissata al 23.02.2021 – che pagina9 di 34 non poteva esser prorogata per la indisponibilità sopra rappresentata, a proseguire il rapporto al fine di ristorare delle cattive lavorazioni e di reintegrare in forma specifica la committente degli inadempimenti certificati dai saggi esperiti, con chiusura dei conti e computo del pregiudizio subito che – quantificato nella misura necessaria alla realizzazione delle prestazioni rifiutate, consistenti nella necessaria demolizione e rifacimento della pavimentazione stradale disposta nell'Od.S. n 1, costituiva l'oggetto della domanda riconvenzionale formulata dall'ente territoriale.
Questo rappresentato nell'ontologica impossibilità di dare riconoscimento alle pretese dell'appaltatrice, la convenuta prendeva posizione sulle singole riserve apposte dall'impresa.
In ordine alla riserva n. 1, (maggiori oneri da differenti modalità esecutive imposte in corso d'opera) si deduceva l'inammissibilità e decadenza per tardività o irrituale iscrizione dalla riserva n. 1, apposta in violazione degli articoli 191 D.p.R. 207/2010 e art. 33
CSA, visto che le lavorazioni contestate erano state concordate nella riunione del
22.07.2020 e confluite nell'OdS n. 1 datato 23.07.2020 sottoscritto senza riserve da parte della ditta. Non c'era traccia della contestazione né nell'Ods né nel SAL n. 1: l'iscrizione di una riserva riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate all'atto del successivo SAL
tardiva, ed implica le decadenze normative e contrattualmente previste.
In ogni caso, in ordine al pregiudizio economico, dimenticava la ditta attrice che in base a quanto detto, all'appaltatore era stato corrisposto un importo maggiore a fronte dei minori mc realizzati ed un minor tempo di realizzazione e conferimenti in discarica.
Quindi nessun danno – in ogni caso – poteva esserne conseguito.
In ordine alla riserva n. 2, ( per maggiori oneri da sovrapprezzo determinato dall'assenza di discariche nelle vicinanze, 10 Km dal cantiere) l'aggravio cagionato dalla chiusura dell'impianto di smaltimento nei dieci km ad appalto avviato, pur potendo esser considerato come un rischio di impresa per la ditta, era stato – in ogni caso ed ad ogni buon conto – già remunerato a parte della committente che, con spirito transattivo aveva pagina10 di 34 comunque deciso di riconoscere all'impresa un maggior onere per il trasporto a discarica nella misura di ulteriori 15 km, come si evinceva dagli atti contabili. Inoltre, come si era spiegato in relazione a quanto riscontrato dalle analisi del formulari e dalle verifiche,
poteva esser seriamente contestato che ci fosse stato l'aggravio derivante dallo smaltimento dei materiali edili, in misura quantitativamente e qualitativamente inferiore a quella prevista se si fosse svolto il lavoro come da contratto ( le 3131 tonnellate asseritamente conferite in discarica non appaiono congruenti, giusti i risultati dei saggi effettuati con evidenza della mancata realizzazione di un intero strato della stratigrafia stradale, e l'esecuzione di uno dei due residuali, in misura inferiore a quella dovuta;
tanto che era stato aperto un procedimento penale, a carico dei responsabili della ditta per i gravi reati emergenti dalla presente commessa ed iscritto al n. di RG N.R. 32187/2021 con rinvio a giudizio dei prevenuti. Andava rappresentato che – con apposito sopralluogo eseguito presso la SALES di Montalto di Castro e di cui al verbale del 21.12.2020, si era riscontrato non esservi stato conferimento in discarica nei termini rappresentati dall'
appaltatore, mentre nel corso del sopralluogo del giorno precedente si era potuto constatare che presso lo stabilimento SALES di Via di Settebagni era stato possibile solo riscontrare 10 formulari conformi dei 70 prodotti dall'appaltatore, laddove ne erano stati acquisiti 2, mai inoltrati alla stazione appaltante;
non risultava alcun formulario del subappaltatore. Viceversa erano stati forniti dall'impresa formulari per 445 tonnellate non conferite in discarica ma in un proprio impianto di recupero sito in Via Casal D'Antoni di
Roma.
Riserva n. 3 (omessa contabilizzazione e liquidazione delle lavorazioni regolarmente eseguite) andava del tutto contestata la pretesa, sia con riferimento a quanto anticipato (€ 100.694,11) e liquidato all'impresa con i SAL 1 e SAL 2 (€ 329.883,.48 che –
tenuto conto di quanto anticipato – portava ad un saldo avere, se del caso, di € 173.587,06 e non di € 283.309,74. Ma a monte dell'errore di calcolo, quanto non era stato liquidato, non doveva esser corrisposto in ragione del riscontro del valore e della quantità di lavorazioni omesse, e non eseguite, nonostante la richiesta esplicita della committente. Per mera sintesi espositiva si evidenziavano, quali criticità rilevate, i minori spessori nella pagina11 di 34 realizzazione del pacchetto stradale, diversamente da quanto impartito con n. 1 e n. CP_4
2 del 27.07.2020 come verificato durante i sopralluoghi della D.L.; l'attuazione del previsto pacchetto stradale per lunghezza inferiore rispetto al progetto, ( rilevato nel sopralluogo del 23.11.2020); mancata realizzazione del nuovo massetto in cls come da progetto esecutivo. E problematiche di omessa lavorazione già richiamate. A seguito di quanto rappresentato veniva emesso un OdS n. 7 con cui si disponeva l'esecuzione dei saggi sui marciapiedi in relazione ai quali era stata l'impresa ad aver dichiarato di aver eseguito i nuovi massetti e con ulteriori OdS 8.9.10. si ordinava la demolizione ed il ripristino di tutti i marciapiedi adiacenti le aree a verde, avendo riscontrato, attraverso i saggi, che –
contrariamente a quanto dichiarato dall'impresa con le mail del 6/7/2020 – le lavorazioni pertinenti il rifacimento dei marciapiedi non erano state eseguite a regola d'arte. Inoltre, le lavorazioni per il rifacimento dei marciapiedi erano andate a rilento tanto che in data
03.12.2020 era stato necessario emettere un OdS 12 finalizzato a fissare un nuovo termine di ultimazione. Quanto agli interessi pretesi, ai sensi dell'articolo 20 del CSA gli interessi potevano esser riconosciuti, se del caso, solo dall'esecuzione dei lavori a regola d'arte, non da quelli eseguiti in maniera difforme. Stante la tardività della trasmissione della documentazione, la sopravvenuta necessità di attendere i risultati delle prove,
determinava l'inammissibilità delle rivendicazioni di cui alla riserva n. 3.
In ordine alla riserva n. 4: anomalo andamento dei lavori. L'anomalo andamento dei lavori veniva giustificato dalla modulazione delle modalità esecutive che aveva comportato una lievitazione dei costi e dei tempi. Ma le doglianze, come si era visto, non corrispondevano al vero, e quanto verificatosi era stata originata dai comportamenti segnalati dell'esecutrice. Ne conseguivano le conclusioni rassegnate ed anzi la pretesa al risarcimento dei danni originati dal necessario completamento e rifacimento di quanto fatto dalla . CP_5
Incardinata in tal modo la causa, concessi i termini per il deposito delle memorie di precisazione delle domande eccezioni e conclusioni, con ordinanza del 5/8/2022 veniva disposta la comparizione personale del direttore dei lavori e del D.T dell'impresa per pagina12 di 34 l'udienza del 21.09.2022. A questa udienza per l'impresa e l'ing. Controparte_6 CP_7
quale D.L rendevano chiarimenti.
[...]
Il primo evidenziava che trattavasi di appalto per il rifacimento del manto stradale,
dei marciapiedi e di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche in Via del Pescaccio
all'uscita del GRA di Roma. Si ricordava che i lavori erano sempre andati bene, tanto da aver proseguito senza interruzioni e comunicato alla committente l'ultimazione dei lavori,
almeno quanto al marciapiede. Viceversa, quanto al manto, la ditta l'aveva affidata ad un subappaltatore, tale Ghinassi appalti. Si ricordava esser state ordinati degli scostamenti e delle varianti a livello di spessore del manto stradale, ma – per quanto lo concerneva – non gli avevano impedito di portare a termine le lavorazioni. Era vero che aveva anche diretto i lavori del manto stradale. In ordine al manto – da progetto era previsto un pacchetto di
24 cm di manto stradale di cui 12 cm di misto stabilizzato ed il resto binder e tappetino di usura. Da 24 cm si era passati a diciotto cm composti di 8 cm di base, 7 di binder, e 3 di usura. Questo mutamento aveva comportato aggravi in quanto avevano dovuto fresare.
Comunque, i lavori erano stati eseguiti in tempo. Si rammentava una contestazione da parte di in ordine agli spessori, che non erano conformi all'OdS n. 1 per un CP_2
tratto di strada di mt 250 circa. Avevano comunque lavorato in notturna a cagione del traffico. La committente aveva ordinato di eseguire saggi, ma sul marciapiede non erano state sollevate contestazioni.
Introdotto l'ing. rammentava trattarsi di un lavoro di manutenzione Controparte_7
straordinaria di Via del Pescaccio, che riguardava sia il manto stradale, che le caditoie ed il marciapiede. Non c'erano state interruzioni, ma solo una sospensione dei lavori con validità dal 15.12.2020. In merito all'esecuzione dei lavori rammentava che i marciapiedi erano già deteriorati dopo l'estate; posto che i lavori risalivano all'inizio dell'estate, ed ad ottobre era emersa la esfiltrazione della vegetazione, cosa che non avrebbe dovuto ovviamente essere, avevano dovuto eseguire dei carotaggi, ed avevano visto che i massetti non erano stati eseguiti a regola d'arte. Che l'impresa avrebbe dovuto demolire i massetti,
ove esistenti, e realizzare dei nuovi, come da progetto;
al di sopra doveva esser realizzato pagina13 di 34 uno strato in finitura in conglomerato;
si era riscontrato, invece, che in alcuni punti il massetto non era proprio stato realizzato e sotto si trovava la terra, ed era questa la ragione della comparsa della vegetazione. La strada su cui avrebbero dovuto esser completati i lavori era circa 1800 metri, in totale. Non ci si era accorti del malfatto in occasione dell'esecuzione in quanto i lavori erano stati eseguiti in notturna;
non era stato quindi possibile assistere alla realizzazione “ in diretta” ma solo effettuare verifiche a campione. L'indizio del fatto che ci fosse un problema era stata la comparsa della vegetazione. Proprio per il fatto che nei lavori in notturna la direzione non era presente, si chiedeva un report fotografico e dal report era emersa questa problematica. Ed allora la ditta aveva riferito che in alcune parti, effettivamente, in ragione del riscontro che il massetto ivi presente era spesso, lo stesso non era stato demolito. Ne era conseguita la richiesta di un elaborato grafico dal quale desumere dove il massetto preesistente fosse stato demolito e dove non lo fosse ed ottenutolo si era deciso di fare dei campionamenti. I
campionamenti avevano evidenziato – in realtà – che in alcuni punti il massetto proprio non era stato realizzato, v'era solo lo strato di terra battuta. In altri punti era presente solo il vecchio massetto, che non era stato demolito come da contratto. Quanto al manto stradale il progetto prevedeva la realizzazione di un pacchetto di 24 cm, uno strato di tappetino di usura, sette cm di binder, e la base di misto granulare. Posto che la ditta aveva rappresentato di non volere realizzare questa base a misto granulare in quanto, stando a quanto detto, c'era una buona base, il giorno prima dell'inizio dei lavori c'era stata una riunione tecnica nella quale erano presenti anche il D.T. ed il RUP e si era convenuto di fare questa modifica, ovvero di realizzarne una più piccola, ma non in misto granulare, ma in conglomerato bituminoso, mentre il binder rimaneva invariato. Una riduzione della necessità della fresatura, ed una velocizzazione dei tempi, per l'impresa, non un aggravio secondo il D.L. La richiesta era stata riportata nell'Ods n.1 e quindi in data 23.07. si erano iniziati i lavori. Né l'impresa aveva precisati in cosa consistessero gli aumenti dei costi rivendicati.
Che la modulazione dei tempi di realizzazione e dei modi di realizzazione fosse stata fatta dall'impresa emergeva anche dall'Ods. Basti pensare che nel capitolato si pagina14 di 34 specificava che le lavorazioni avrebbero dovuto esser realizzate di giorno, laddove la lavorazione notturna significava anche una percentuale di maggiorazione dei costi, il 19%
in più. I dubbi che erano sorti per il tramite dei marciapiedi, si erano aggravati esaminando la documentazione offerta dall'impresa in termini di conferimento in discarica: alcuni formulari erano in fotocopie e non in originale, e scarsamente leggibili,
altri non erano mai stati consegnati, altri non avevano né il certificato né il timbro della discarica. E questo fatto aveva aggravato le cose, posto che si era sospettato che parte del materiale non fosse stato proprio conferito in discarica o non tutto quello che avrebbe dovuto esserci. Da qui era sorta l'esigenza di eseguire i carotaggi (più di uno ogni cento metri) e ne era emerso che in tutti i campioni, si registrava uno spessore inferiore agli otto centimetri, tra i sei e gli otto precisamente. Il carotaggio era stato eseguito con strumentazione e personale fornito dall'impresa ed in contraddittorio. Il laboratorio per l'esecuzione delle analisi era stato scelto invece dalla committente, come da capitolato d'appalto. Era stata l'impresa ad aver tenuto in custodia i provini, poi conferiti sigillati al laboratorio. Poi si erano richiesti altri carotaggi ma l'impresa di si era rifiutata. Dalle
analisi era emerso che lo strato di base contestato, non era proprio stato eseguito dall'impresa. Per comprendere faceva riferimento al rapporto n. 33421: dal rapporto emergeva che il tappetino di usura era stato realizzato come da progetto;
invece, il binder in luogo di esser realizzato di sette centimetri era stato fatto di tre centimetri, ed il fondo non era presente. L'assenza dello strato di base lo si era riscontrato in tutti i provini.
All'esito di questa verifica si era richiesto all'impresa la demolizione ed il ripristino del tratto di strada fatta di notte ( circa trecento metri) ma l'impresa si era rifiutata di proseguire i lavori. Quanto alla contestazione della mancata tenuta del libro giornale, si evidenziava che il libro giornale era presente in copia, quanto alla contabilità ed al ritardo del SAL era stata originata dal fatto che nel capitolato speciale non c'era un termine per l'emissione del SAL, ma per solo per l'emissione dei certificati di pagamento, ma nel caso di specie si era dovuto attendere i risultati di laboratorio.
pagina15 di 34 Queste le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero, veniva disposta consulenza tecnica di ufficio e nominato allo scopo l'ingegner cui era stato Persona_1
richiesto di rispondere ai seguenti quesiti:
A. descriva il concreto andamento dell'appalto, con particolare riferimento al suo sviluppo
ed alle rappresentazioni antitetiche operate dalle difese tecniche fornendo un giudizio circa la
validità e la conducenza – nel caso concreto – delle doglianze sollevate dalla parte attrice e delle
opposte contestazioni ed eccezioni di inadempimento sollevate dalla parte convenuta;
B. esprima un giudizio in merito alla legittimità o illegittimità della sospensione disposta
dalla parte committente, da cosa sia stata originata e se la ripresa sia avvenuta entro i termini
previsti dalla normativa vigente;
C. accerti, sulla base degli atti e delle deduzioni operate, da cosa siano state originate e se
appaiono giustificate le modulazioni dei lavori contestate dall'impresa che avrebbero determinato
l'aggravamento degli oneri e se le stesse rispondano ad esigenze originate da sopravvenienze o dalle
considerazioni operate sul punto dalla difesa dell'ente territoriale;
D. verifichi, esaminando la documentazione contabile prodotta, se risultino tempestive e
correttamente formulate, anche in correlazione all'art. 33 CSA ed agli artt. 3 e 9 del DM 48/2019,
le riserve apposte dall'impresa previa valutazione, sulla base degli atti ed in relazione alle
rappresentazioni operate dalle parti e dai testi, della fondatezza dei fatti addotti a sostegno della loro
iscrizione, o a sostegno della loro contestazione;
E. ove valutate tempestive e fondate le pretese dell'impresa quantifichi il danno lamentato
dalla ditta in considerazione dei maggiori oneri sostenuti, computando sulla sorte capitale gli
interessi, ed il tutto oltre e rivalutazione monetaria;
Co sprima un giudizio, circa la pretesa riconvenzionale formalizzata dalla parte convenuta,
in correlazione a quanto evidenziato alle lettere a-e procedendo a confermare o smentire il danno
preteso in considerazione delle singole doglianze rappresentate dall'ente territoriale, come
pagina16 di 34 individuate alle pagine 46 e 47 della comparsa di costituzione e risposta, computando sulla sorte
capitale gli interessi, ed il tutto oltre e rivalutazione monetaria.
Depositata in data 18.08.2023 la realizzazione della consulenza tecnica di ufficio,
all'udienza del 27.11.2023 ad opera della difesa di parte attrice venivano contestati i contenuti e gli esiti della c.t.u dell'ingegner in quanto superficiale: il progetto Per_1
esecutivo posto a base del bando di gara non era attuabile a cagione della presenza di elementi ferrosi e pozzetti sotto il manto stradale, non segnalati in progetto;
quindi, non era stato possibile eseguire una uniformità degli spessori lungo l'intera sezione stradale. Il
c.t.u, sosteneva che questo profilo non era indagabile in quanto non presente la documentazione esecutiva completa, ma solo degli stralci, ma – sosteneva la difesa della ditta - il c.t.u, avrebbe potuto richiederla avendone il potere. Si rappresentava inoltre che la strada era aperta ed in servizio da anni. Inoltre, si contestava precipuamente il giudizio di congruità sulla domanda riconvenzionale proposta da tralasciando il CP_2
fatto che non aveva depositato documentazione in merito al presunto CP_2
danno subito. Il consulente aveva precisato che non poteva pronunciarsi sul calcolo in quanto non redigeva sentenze. Si chiedeva la declaratoria di nullità della consulenza tecnica e la sua rinnovazione. La difesa di trovava invece la relazione di CP_2
consulenza tecnica puntuale ed analitica sotto tutti i profili. Evidenziava che la questione dei sottoservizi, se fosse stato il problema, avrebbe legittimato l'appaltatore a rappresentare l'inconveniente alla stazione appaltante, ma certo non ad aggiustare a proprio piacimento il progetto di sua iniziativa, in maniera autoreferenziale, senza l'assenso o la comunicazione preventiva alla stazione appaltante. Quindi il sopralluogo aveva avuto tenore confessorio, avendo ammesso l'appaltatore di non aver realizzato il pacchetto manutenzione oggetto di contratto. In ordine alla riconvenzionale, evidenziava che il c.t.u. si era limitato a congruitare la somma rappresentata da e tale CP_2
pretesa appariva assolutamente attendibile. Il motivo per cui aveva CP_2
appaltato la manutenzione straordinaria del tratto stradale era per riqualificarlo, e quindi non appariva possibile rivendicare il pagamento di lavori male eseguiti. Il danno di
[...]
consisteva nell'esigenza di dover eseguire nuovamente l'intero pacchetto della CP_2
pagina17 di 34 manutenzione straordinaria, non potendo effettuarsi interventi settoriali ed a caso. Si
opponeva all'integrazione o all'espletamento di nuova c.t.u.
Rinviata la causa all'udienza del 21.03.2024 per la precisazione delle conclusioni,
con ordinanza del 09.10.2024 si disponeva la rimessione in istruttoria per le ragioni evidenziate nel provvedimento, invitandosi le parti al deposito di documentazione individuata nel provvedimento – ovvero le due PEC del D.L. - asseritamente attestanti l'inoltro all'appaltatore, a tempo debito, delle planimetrie di fognature e sottoservizi, che il c.t.u, aveva ritenuto superfluo acquisire.
Nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 21. 03.2024 la difesa di
[...]
aveva dato atto e conto dell'incardinazione di un procedimento penale a carico CP_2
dei rappresentanti del e di dichiarazioni rese da rappresentante Parte_1
della ditta subappaltatrice, in merito all'appalto per cui è causa, con imputazione penale di inadempimento di pubbliche forniture, relative all'offerta economica elaborata dal subappaltatore su richiesta del consorzio attore, e documenti relativi allo smaltimento di rifiuti speciali. E quindi, rilevato che la documentazione era sopravvenuta, si disponeva l'acquisizione di quanto in conformità.
Successivamente all'udienza del 28.11.2024 le parti discutevano sul carattere sopravvenuto della documentazione depositata, sulle mail rinvenute, e la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice non è fondata e dev'esser rigettata.
Si è richiamata nello sviluppo del processo l'antitetica rappresentazione operata dalle parti in merito all'appalto di cui è causa. Quest'appalto del genere “a misura” viene governato pagina18 di 34 dalle clausole del contratto amministrativo registrato in data 3.4.2020 dalle CSA dal regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, dal D.lgs. 50/2016. Assumono particolare rilievo nella fattispecie le disposizioni del CSA circa i poteri della parte committente e l'assoggettamento della appaltatrice alle direttive ed alle prescrizioni della stazione appaltante. La disciplina in materia di riserve, quanto alla forma, alla sostanza, ed ai termini, origina dall'articolo 33 delle CSA e dal Regolamento sopra citato e non manifesta alcunché di particolare.
In sintesi, nella tesi della parte attrice la committente si sarebbe comportata in violazione delle norme e regole di leale collaborazione contrattuale ex art. 1175 e 1375 c.c.
ponendo la ditta appaltatrice in difficoltà sin dall'inizio, mediante la tardiva corresponsione degli anticipi, mediante l'emissione di un ordine di servizio che trasfigurava il contenuto sostanziale della realizzazione del manto stradale, in difformità
dal progetto messo a bando, costringendola all'esecuzione dei lavori di notte, non compensando, l'aggravio dei costi di trasporto dei materiali edili in discarica rappresentati dalla incapienza di quelle in prossimità al cantiere, ritardando l'emissione e la liquidazione dei SAL con, oltre tutto, omessa contabilizzazione delle lavorazioni puntualmente eseguite e quant'altro evidenziato. Anzi, pretendendo, a lavoro concluso, di riaprire i termini della commessa richiedendo la demolizione di quanto eseguito nonostante il fatto che, per tutta la durata dei lavori, nessuna contestazione era stata
Con sollevata dalla
Nella rappresentazione della committente, invece, il progetto era chiaro e l'ordine di servizio n. 1, afferente al rifacimento dell'asfalto di Via del Pescaccio per i primi 150 ml a partire da Via di Brava, secondo una stratigrafia, in variante a quella di progetto,
rientrava nelle obbligazioni dell'appaltatore; anzi, era stata espressione di una richiesta,
unitamente alla sua esecuzione in fascia notturna, di una esigenza dell'impresa. Ed infatti l'Ods. N. 1 era stato sottoscritto dall'impresa senza riserve, come anche il relativo SAL.
Che non v'era stata alcuna ostruzione nell'esecuzione dei lavori, e che il problema che aveva cagionato la proposizione della presente domanda era stata la “discoperta” casuale pagina19 di 34 da parte della committente di una esecuzione dei lavori, che definire non a regola d'arte,
appare un eufemismo: in buona sostanza, e senza infingimenti, viene contestata una truffaldina realizzazione dei lavori con omissione di lavorazioni ordinate e cattiva esecuzione di altre, allo scopo di massimizzare il profitto derivante dall'appalto che aveva reso – per buona parte – inutile la decisione di procedere alla manutenzione straordinaria programmata.
Sul punto, dev'esser affrontato il tema delle emergenze originate dall'apertura del processo penale, con emissione di misure interdittive a carico del rappresentante legale per i reati di truffa in danno di ente pubblico e per inadempimento di contratti di pubbliche forniture e frode nell'adempimento contrattuale per la realizzazione oggetto di questo giudizio su cui insiste la difesa di L'apertura di un processo penale, CP_2
in sé e per sé considerata, non può esser uno di quegli elementi che possono, nonostante la separazione tra i due giudizi, valutati dal giudice istruttore di questo procedimento. Non
può esser neanche esser valutato, ai fini del giudizio, quanto dichiarato dalla difesa dell'ente territoriale, ovvero che sia stato reso in quel procedimento un interrogatorio dal subappaltatore ( ditta anch'essa indagata) in data 13.06.2022 nel quale costui avrebbe prodotto, tra le altre cose, un documento ricevuto dal in cui gli era stata Parte_1
richiesta l'individuazione di una offerta economica per interventi stradali di questo giudizio che, nello specifico, sarebbe la posa in opera di un pacchetto stradale di soli otto centimetri in luogo dei 18 contrattualizzati, che – nella tesi della difesa dell'ente – sarebbe la “pistola fumante” dell'intenzione dell'appaltatore di non eseguire mai la commessa progettualizzata, ma solo quella poi riscontrata in situ. Questi elementi di valutazione non possono entrare nel processo di cui è causa neanche quali argomenti di prova.
Tornando al piano civile, si è dato conto delle libere dichiarazioni rese dal D.L. e dal
D.T. rendendosi evidente, che mentre il primo ha dato conto di quanto contestato dall'ente territoriale committente, rappresentando diacronicamente l'emersione di quanto oggetto di questa contestazione, il D.T. dell'impresa ha soprattutto cercato di non apparire in qualche modo responsabile di quanto afferente alla realizzazione del manto stradale (per pagina20 di 34 poi contraddirsi nell'ammettere di aver seguito entrambi i lavori, non solo il rifacimento dei marciapiedi).
Occorreva quindi un accertamento tecnico che consentisse di ricostruire mediante esame della documentazione e sopralluogo l'andamento concreto dell'appalto in contestazione.
Preliminare alla valutazione del parere fornito dal c.t.u. in materia, e per dar conto della richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata dalla difesa della parte attrice ( avanzata in quanto il consulente non avrebbe indagato adeguatamente circa l'errore progettuale in cui sarebbe incorso l'ente territoriale, ed in ordine alla sorpresa rappresentata dai tracciati dei sottoservizi, non adeguatamente segnalati dalla Committente, causa ultima del pessimo risultato della commessa) occorre richiamare quanto rappresentato dalla difesa dell'ente che ha dato atto nelle note di trattazione depositate in vista dell'udienza del 21/03/2024,
dell'esistenza di 2 p.e.c del Direttore dei lavori di attestanti l'esatto CP_2
contrario (aventi ad oggetto l'inoltro, all'appaltatore, a tempo debito, delle planimetrie di fognature e sottoservizi), che il C.T.U. ha ritenuto superfluo acquisire, data l'evidenza dei rilievi già esperiti. L'insistenza della contestazione sul punto da parte della difesa di parte attrice, ha indotto questo Tribunale a disporne l'acquisizione, trattandosi di elemento di valutazione importante, anche ai fini dell'apprezzamento dell'istanza di annullamento e rinnovo della C.T.U., continuamente coltivata da controparte. In buona sostanza, il consulente ha ritenuto doversi prescindere dall'indagine circa ipotetici errori progettuali per i motivi evidenziati, e non ha considerato causa di quanto riscontrato la problematica afferente alla mancata comunicazione dell'esistenza di sottoservizi che avrebbero more
solito condizionato l'operato della ditta. Al netto dell'evidenza che dell'esistenza di questa problematica la ditta ne avrebbe dovuto dar conto alla stazione appaltatrice per ottenere modulazioni nell'esecuzione del lavoro, evitando di assumere iniziative in autonomia e modificare la stratigrafia dell'opera contrastanti il progetto, è stato autorizzato il deposito delle due mail che escludono a priori, che non sia stata data comunicazione dell'esistenza di sottoservizi. Il fatto che si tratti di mail e non di PEC, non incide nella fattispecie,
pagina21 di 34 essendo espressione di un vizio comunicazionale come tale non invalidante. E tale fatto ha anche consentito di non ritenere necessario un supplemento di consulenza tecnica,
richiesto dalla difesa della ditta all'esito del risultato di certo non auspicato dell'accertamento.
La ricostruzione operata dal consulente tecnico di ufficio ha dato piena ed integrale adesione alla rappresentazione operata dalla difesa dell'ente. Ha confermato, il consulente,
come la realizzazione del manto, come quant'altro contestato, sia avvenuta in violazione delle disposizioni e dei termini di cui al progetto e dell'ordine di servizio n. 1, anche con riferimento allo spessore degli strati. Ha confermato la mancata esecuzione del massetto in alcuni punti. Ha dato atto, inoltre, che in esito al sopralluogo vi sono evidenze (persistenti al momento del sopralluogo congiunto) di cattiva realizzazione del manto trascendenti quelle che hanno dato luogo alla presente contestazione. Il lungo excursus fattuale richiamato in sede di svolgimento del processo, oltre alla documentazione segnalata dalla relazione tecnica di ufficio, consentirà all'interprete di farsi una chiara idea di quanto avvenuto nella fattispecie.
Si è dato conto, della scaturigine delle contestazioni elevate dalla D.L ai lavori eseguiti emersa in ragione della anomala proliferazione di vegetazione già nel mese di ottobre su lavori eseguiti solo pochi mesi prima. Ciò ha determinato gli approfondimenti ed un verbale di contestazioni, che adesso vengono sminuite dalla parte attrice, in quanto
durante il corso dell'esecuzione dei lavori, nessun rilievo era stato avanzato dalla direzione lavori.
Questo rilievo ha non ha spessore, neanche indiziario: l'articolo 22 del CSA, oltre che la normativa in materia di appalto pubblico, assoggettano l'appaltatore alle direttive esecutive impartite dalla committenza. Era stata esplicitata per iscritto la possibilità di quest'ultima di eseguire un controllo intermittente, particolarmente all'esito della autorizzazione all'esecuzione delle lavorazioni in orario notturno. Nelle CSA si dà pieno risalto all'obbligo dell'appaltatrice di assoggettarsi alle disposizioni correlate all'esecuzione dei lavori in zona aperta al traffico.
pagina22 di 34 Le riserve, in numero di quattro, sono state iscritte nel Registro di Contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL n. 2 (per Lavori a tutto il 12/11/2020).
E' del tutto inconferente la contestazione circa la mancata provvista della committente utile all'esecuzione dei lavori: l'allegazione che la mancata corresponsione tempestiva della somma abbia creato problemi alla ditta appaltatrice appare contraddetta dall'evidenza che, oggettivamente la ditta ha realizzato ed ultimato le lavorazioni previste con anticipo rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente previsti, segno evidente che questa allegazione è rimasta, più che priva di prova, contraddetta dalla realtà.
E' maliziosa (in senso defensionale) e non convincente la contestazione afferente alla modifica del pacchetto sovrastrutturale: si rammenta per comodità dell'interprete che la stratigrafia di Progetto aveva una altezza pari a 24 cm (così composta): - strato di usura in conglomerato bituminoso, dello spessore di 5cm; - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, dello spessore di 7cm; - Fondazione in misto granulare stabilizzato, dello spessore di 12cm; in luogo dei 18 cm disposti con l'O.d.S. n. 1 (di seguito così ripartiti): - Strato di base: spessore 8 cm – Conglomerato bituminoso per strato di base.
- Binder: spessore 7 cm - Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). -
Tappetino: spessore 3 cm - Conglomerato bituminoso per strato di usura.
L'evidenza che nella progettazione il pacchetto doveva esser di ventiquattro centimetri, laddove a valle dell'Ods n. 1 del 23.07.2020 veniva ordinato di realizzarne uno di diciotto centimetri, rende logico concludere, al netto della modulazione (conglomerato bituminoso in luogo di misto granulare e variazioni di pochi centimetri dei diversi strati del pacchetto) che quest'ordine rientrasse nelle potestà direzionali riservate alla committenza, senza fosse necessaria la disposizione di una perizia di variante. Questa
perizia, (neanche richiesta dalla ditta n.d.r.) compare insalutata ospite nella rappresentazione fatta dalla difesa del , dimentica (la difesa, non il ) – Parte_1 Parte_1
che l'Ods n. 1 è stato firmato senza riserve dall'impresa: e così anche il SAL n. 1, che ne ha recepito le modulazioni, visto che tutte le riserve sono state apposte in occasione del SAL
n. 2.
pagina23 di 34 A monte della decadenza, e della sostanziale insostenibilità che ordini di servizio di questo tenore possano imporre una perizia di variante – giusto quanto previsto sul punto dall'art. 149 del codice degli appalti del D.lgs. 50/2016 – quelle di cui all'OdS n.1 sono modificazioni di aspetti di dettaglio che non modificano qualitativamente l'opera: pare tombale, più che risolutivo, riportare il giudizio operato sul punto dal consulente tecnico di ufficio: “La modifica del “pacchetto stradale”, non contestata dall'Impresa se non in data
successiva all'Ordine di Servizio che ne disponeva l'esecuzione, di fatto rientra nelle modifiche
tecniche che il Direttore dei Lavori può assumere (oltretutto in un Appalto “a misura”). Non sono
condivisibili le ragioni per le quali non sia stata raggiunta la quota prevista dal Progetto, come
modificato con l'Ordine di Servizio n.1: ( ci si riferisce alla problematica dei sottoservizi che trova riscontro solo nella allegazione della difesa a giustificazione delle difformità
riscontrate) il rinvenimento di impedimenti, se diffusi e significativi, avrebbe dovuto essere
segnalato al Direttore dei Lavori affinché assumesse i necessari provvedimenti, e non procedendo
attraverso decisioni non di competenza dell'Impresa Esecutrice (in merito alla presente questione si
segnala che in Atti non è presente la Progettazione Esecutiva completa ma se ne rinvengono
soltanto alcuni stralci). Progettazione esecutiva che avrebbe dovuto esser depositata dalla difesa di parte attrice.
Se poi si debba intendere, come in filigrana si intende, che le problematiche dei sottoservizi abbiano indotto l'impresa a modulare, sua sponte, l'intervento previsto ed ordinato, e che siano tali da giustificare quanto non riscontrato in occasione dei carotaggi,
la considerazione assume una valenza confessoria dell'inadempimento perpetrato, se non preordinato, dall'impresa committente su cui, non apparrebbe necessario indagare oltre.
Ciò consente di anticipare il giudizio operato dal c.t.u ed assolutamente condivisibile sulla legittimità e fondatezza della riserva n. 1 avente ad oggetto
“MAGGIORI ONERI DA DIFFERENTI MODALITÀ ESECUTIVE IMPOSTE IN CORSO
D'OPERA”, in ragione dei quali l'impresa chiede il riconoscimento e la corresponsione della somma di Euro 94.479,30, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di maggiori oneri e danni derivanti da differenti modalità esecutive imposte in corso d'opera. L'Impresa
pagina24 di 34 lamenta infatti, (vedi note tecniche del c.t.p) che “il progetto esecutivo originario prevedeva la
realizzazione di uno strato di misto nella parte sottostante. Ciononostante, la Direzione Lavori ha
ordinato la realizzazione di uno strato di base nella medesima parte sottostante in conglomerato
bituminoso, divergendo totalmente dalle previsioni progettuali. Al netto del conteggio (privo di qualsivoglia pezza giustificativa vedi relazione di c.t.u) si rammenta che l'impresa ha firmato l'OdS n. 1 senza apporre riserva o sollevare contestazioni incorrendo nella decadenza contrattualmente in relazione alle differenti modalità esecutive di cui all'O.d.S.
n. 1.
In ordine alla riserva n. 2 (i maggiori oneri originati dalla improvvisa indisponibilità di discariche idonee nelle immediate vicinanze) al netto della considerazione svolta dalla committente di aver – nonostante tutto e pro bono pacis –
remunerato con l'aggiunta di oneri la distanza aggiuntiva sino a 25 km l'impresa,
(nonostante potesse rientrare la circostanza nell'alea imprenditoriale) tutto quanto evidenziato dalla stazione appaltante in ordine alla presenza, in contrario avviso, di una discarica – LA SEIPA – in grado di ricevere il fresato, si arresta ancora a monte all'evidenza che dalla ditta non è stata offerta documentazione probatoria attestante il fatto rappresentato, ( la indisponibilità di discariche nelle vicinanze) che rende la riserva inammissibile ( vedi relazione di consulenza tecnica di ufficio pagina 26).
Solo per tuziorismo, ed a beneficio dell'interprete si evidenzia invece quanto riscontrato è stato oggetto di documentazione da parte della committente: a fronte di formulari, spesso in fotocopia poco leggibili, privi di certificato, e di timbro della discarica ricevente, l'unico dato che viene fornito è l'ora di carico del materiale in cantiere, e l'ora di scarico di tale materiale all'impianto; da questo elemento si può invece dedurre il tempo impiegato per il tragitto dal cantiere all'impianto di conferimento a discarica, che si aggira tra i 25 minuti e i 40 minuti. Tempo del tragitto, che non può coincidere con un viaggio verso un impianto ovvero verso un impianto (SALES) a Montalto di Castro, a 50 km dal
Cantiere, come prospettato per le vie brevi dall'impresa. “ Ed infatti, con apposito sopralluogo
eseguito presso lo stabilimento della SALES di Montalto di Castro, di cui al verbale dell'11.12.2020
pagina25 di 34 (nota di trasmissione prot. 100711/2020 - doc.39 comparsa), si è potuto constatare che non c'è mai
stato alcun conferimento di materiale in discarica da parte dell'appaltatore e neanche del
subappaltatore (Impresa Ghinassi); mentre, nel corso del sopralluogo del 10.12.2020 (prot.
100526/2020 - doc.40 comparsa), presso l'impianto Sales di Via di Settebagni, a Roma, è stato
possibile riscontrare solo 10 formulari conformi, dei circa 70 prodotti dall'appaltatore e ne sono stati
acquisiti 2, invece, mai inoltrati alla Stazione Appaltante;
Sono inoltre stati forniti dall'impresa,
formulari per 445,95 ton, che non sono stati conferiti a discarica, ma come comunicato per le vie
brevi ad un proprio impianto di recupero, sito in Via del Casale D'Antoni in Roma come riportato
nei suddetti documenti. Per tale materiale, è stato contabilizzato il solo trasposto entro i 10 km dal
cantiere. Ad oggi non sono ancora state consegnate le copie cartacee in originale.
Pertanto, in base a quanto su esposto, dall'analisi documentale, si deduce esser stato conferito un quantitativo di materiale nettamente inferiore a quello che avrebbe dovuto essere, ove la demolizione e il rifacimento del manto stradale fosse stato eseguito come da progetto e direttive della Direzione Lavori. E ciò costituisce un riscontro esterno ed inequivocabile dell'inadempimento preordinato dall'appaltatore, che al netto del processo penale, si riverbera quale conferma oggettiva ed esterna dell'infondatezza della prospettazione svolta dalla ditta. Si intende infine, sempre nell'ambito della gestione dei rifiuti prodotti, ricordare che l'impresa, anche se più volte sollecitata dall'Ufficio Direzione
Lavori, ha provveduto allo sgombero dell'area di cantiere solo a valle dell'emissione dell'ordine di servizio n.6 prot. CQ/79573 del 05.10.2020 (doc.41 della comparsa) che fissava un termine perentorio per l'esecuzione di tale attività, eseguita poi in data
07/10/2020.
In ordine alla riserva n. 3, ovvero l'omessa contabilizzazione di lavorazioni invece svolte dall'impresa, per € 283.309,74 oltre € 22.6643,78 a titolo di interessi, per ritardato pagamento SAL N. 2, il consulente tecnico di ufficio, qualifica la riserva inammissibile,
rammentando che l'Appalto è “a misura” e non “a corpo”; nella contabilità di riferimento
(SAL n. 2) il Direttore dei Lavori ha allibrato le lavorazioni di cui non aveva certezza nella misura del 60% (in via prudenziale), in attesa dei risultati delle prove e degli accertamenti pagina26 di 34 ancora in corso all'atto della stesura della contabilità. La riserva, peraltro non è definita nella sua domanda, non essendo stata esplicitata nella richiesta, attestandosi genericamente nella differenza tra quanto contrattualmente indicato come Importo dei
Lavori (che per un Appalto “a Misura” non può che essere presunto) e quanto risultato dovuto a seguito del Secondo Stato di Avanzamento Lavori. Il SAL n. 2 è peraltro relativo a lavori “a tutto il 12/11/2020”. Il certificato risulta emesso in data 16/11/2020, la relativa fattura risulta emessa in data 17/11/2020 ed il pagamento disposto in data 24/12/2020 (con una settimana di ritardo rispetto al termine di gg 30 (ai sensi dell'Art. 113 bis del D.lgs.
50/2016). Il valore degli interessi maturati risulterebbe pertanto pari a € 108,15 [€ 70.492,04
(importo Certificato) x 0,08% (tasso interesse moratorio) x 7 (giorni ritardo): 365 (giorni)].
A parere del presente Tribunale, anche prescindendo da quanto previsto, l'omessa contabilizzazione di lavorazioni, anche ove fosse stata redatta correttamente, avrebbe dovuto dare dimostrazione che quanto richiesto, spettasse, laddove è stata data ( dall'ente territoriale) dimostrazione del contrario.
In ordine alla riserva n. 4, la generica contestazione di anomalo andamento,
l'evidenza che tutte le argomentazioni sollevate abbiano potuto portare ad un aggravio a carico dell'impresa, come già detto, viene a cadere con il riscontro di cristallina evidenza svolto dal c.t.u. che “ la dichiarazione dell'Impresa in data 14/12/2020 circa l'avvenuta
Ultimazione dei Lavori, in anticipo di 3 giorni rispetto al termine previsto del 17/12/2020
(21/04/2020 + gg 240) rende del tutto infondata la Riserva in oggetto, che ha come assunto di base
un allungamento dei tempi ed una ripetizione degli oneri fissi” ( c.f.r relazione di consulenza
tecnica di ufficio).
Superata da queste incontrovertibili deduzioni ed argomentazioni ogni ipotizzabile fondatezza delle domande proposte dalle parti, non appare concettualmente predicabile l'accoglimento della domanda subordinate di condanna della parte convenuta all'indennizzo per ingiustificato arricchimento ed ogni altra domanda subordinata come da conclusioni proposta.
pagina27 di 34 Residua l'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla parte attrice. L'ente territoriale, al riscontro dell'inadempimento grave e reiterato dei lavori svolti dalla appaltatrice, chiede adesso in riconvenzionale, tempestivamente proposta con la comparsa di costituzione, che l'accertamento del grave e reiterato inadempimento del Parte_1
sopra citato, porti alla condanna della parte attrice, al risarcimento dei danni cagionati a quantificati nella misura di € 171.802,94, oltre a quella da valutare in via CP_2
equitativa, ovvero comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre oneri ed accessori di legge”.
Prima di accedere alla valutazione della domanda riconvenzionale occorre esaminare, in quanto logicamente pregiudizievole, l'eccezione sul punto svolta dalla difesa della ditta. Sostiene la ditta sul punto: “ non ha avuto alcun pregiudizio e non vi CP_2
è prova in atti di alcun danno subito, anche in considerazione del fatto che la strada è stata sempre
utilizzata ed è regolarmente in esercizio. Ciò posto, alcun inadempimento può essere ascritto
all'impresa che ha effettuato i lavori pressoché a regia, tenuto conto della realtà dei luoghi e delle
interferenze non censite e secondo le disposizioni impartite dal DL, costantemente presente in
cantiere. Eventuali discostamenti dall'O.d.S. n., sono dovuti al contesto dei luoghi in cui si sono
svolti i lavori, per come già ampiamente argomentato. Non solo. Ciò che occorre evidenziare è che, lo
strato di base sul quale si fonda la riconvenzionale, non è stato né allibrato né pagato;
quindi, non si
comprende per quale motivo l'Impresa dovrebbe subire una condanna al pagamento per somme mai
riconosciute e versate dalla stessa committente (sic!). A ciò si aggiunga che, ad oggi, non vi è
evidenza di alcuna procedura amministrativa atta a dimostrare il reale intendimento di
[...]
ad effettuare il rifacimento dei lavori, considerato che sono trascorsi circa tre anni CP_2
dall'avvenuta ultimazione dei lavori e parimenti dalla utilizzazione della strada. Si tratta, pertanto,
di un presunto danno del tutto infondato;
infatti, qualora la committente avesse avuto la reale
intenzione di demolire ed eseguire il pacchetto stradale di tale tratto, avrebbe dovuto
tempestivamente operare in tal senso ( vedi conclusionale parte attrice n.d.r.).
Quindi, in sintesi, la contestazione svolta sul punto si riassume nei seguenti capisaldi argomentativi: la pretesa di esser risarcita di non è fondata nel CP_2
pagina28 di 34 c.d. an, in considerazione del fatto che, a tutto concedere, la strada è sempre stata utilizzata ed è in esercizio;
l'impresa ha svolto il lavoro pressoché a regia;
lo strato di base su cui si fonda la riconvenzionale non è stato allibrato né pagato, e non si comprende per quale motivo l'impresa dovrebbe subire il pagamento di somme mai riconosciute e versate dalla committente;
a ciò si aggiunga che, ad oggi, non c'è evidenza di alcuna procedura amministrativa atta a dimostrare il reale intendimento di ad effettuare il CP_2
rifacimento dei lavori e dei pavimenti.
Procediamo ad esaminare le sopra richiamate argomentazioni. Le affermazioni secondo le quali non ci sarebbe danno in quanto la strada è sempre stata utilizzata ed è in esercizio, nonché di aver svolto i lavori “a regia” sono considerazioni talmente “ardite”, da non necessitare di particolari approfondimenti per sconfessarle: l'argomentazione svolta dalla difesa della ditta che ha imputato alla problematica dei sottoservizi la giustificazione della deviazione dal progetto e dall'ordine di servizio dimostra indirettamente che l'impresa abbia intenzionalmente deciso di non svolgere il lavoro che le era stato commissionato, nei termini in cui le era stato commissionato, coprendo il “malfatto” nella convinzione che ciò non sarebbe stato discoperto, almeno a breve distanza di tempo. Il
carattere volontario dell'inadempimento, da questo punto di vista doloso e non colposo,
emerge inoltre indirettamente dalla documentazione emergente dallo smaltimento dei materiali, e dai tempi di conferimento, con tutto quanto precedentemente evidenziato.
L'ente territoriale ha corrisposto importi per un'opera che, ad oggi, per come si presenta,
risulta gravemente deficitaria ed é difforme dai termini di cui al progetto concordato con l'appaltatore, una volta avviato il cantiere.
I termini fondamentali della responsabilità contrattuale sono quelli esemplificati dalla disciplina cardine di cui all'articolo 1218 c.c. ed il legame tra inadempimento,
responsabilità e risarcimento del danno - conseguenza appare talmente noto da non necessitare di richiamo. Quanto evidenziato in precedenza non consente quindi di elidere la responsabilità dell'appaltatrice, che non ha dato dimostrazione della non imputabilità,
pagina29 di 34 unica condizione che consentirebbe di interrompere il nesso consequenziale, perché la non imputabilità appare antitetica all'inadempimento preordinato.
Che non sia stata emanata alcuna procedura amministrativa finalizzata ad effettuare il rifacimento dei lavori dei pavimenti è ad un tempo un argomento infondato e non significa nulla. E' infondato in ragione di quanto documentato dalla difesa della convenuta: l'ente ha infatti depositato la documentazione relativa ad un progetto da mettere (di nuovo) a gara, di cui è stata allegata al documento 55 della comparsa di risposta la Relazione tecnica ed il relativo computo metrico attestanti il danno subito, sotto il profilo del quantum, che ammonta, infatti, alla cifra di € 171.802,94 (IVA inclusa), oggetto dell'istanza risarcitoria, svolta dall'Amministrazione, con domanda riconvenzionale e congruitato dal consulente. Ed anche fosse, in ogni caso non significa nulla, in quanto l'ente territoriale procede nella gestione della manutenzione della rete stradale per capitoli di spesa ed in ordine di priorità; le difficoltà di reperire le risorse in una città grande e complicata come la presente, possono esser date per fatto notorio, con il ché, una volta effettuato l'accantonamento ed impegnate delle risorse per il rifacimento di una strada, il fatto di trovarsi successivamente, punto e a capo, non esclude che un danno (nell'an) ci sia stato, perché occorre reperire nuove risorse per effettuare lavori che, al momento in cui si erano deliberati, avevano un costo ed adesso ne hanno uno tutt'affatto diverso, a tacer d'altro a cagione del verificarsi dell'aumento originato dalla crisi energetica post conflitto bellico. Quest'aumento di costi dei materiali e dell'energia può esser dato per assodato, in quanto è stato talmente rilevante da aver portato l'ordinamento a introdurre sua sponte,
(nonostante la crisi cronica di risorse statali) una normativa indennitaria per compensare gli operatori economici della sopravvenienza (vedasi tra gli altri il decreto legislativo n.
36/2023 con particolare riguardo agli operatori di appalti pubblici). Lapalissiano è
considerare quindi che, al netto della svalutazione intriseca, dato immanente dell'economia da capitale, la sopravvenienza c.d. energetica, si riverbera anche su di un committente che si trovi a dover eseguire nuovamente i lavori che pensava di aver già
svolto e che invece devono esser rifatti a cagione del grave inadempimento dell'impresa affidataria.
pagina30 di 34 Peraltro, era stato evidenziato alla ditta, che quanto oggetto di riscontro non poteva condurre ad emettere un certificato di fine lavori, e che la stessa ditta avrebbe dovuto rimanere in cantiere per completare quanto non completato e per rifare quanto mal eseguito o non eseguito affatto. Si è dato conto nella relazione di consulenza tecnica della risposta data dall'operatore alla legittima pretesa della committente. E quindi, pur avendo avuto la possibilità (graziosamente concessa dall'ente all'esito di quanto verificatosi) di rimediare, la ditta si è rifiutata.
Il danno è quindi conclamato notevole grave e non appare disputabile.
Superato positivamente quindi il profilo dell'an, altro profilo è quello del quantum.
In ordine al quesito circa la fondatezza della domanda riconvenzionale, il consulente tecnico di ufficio, ha rappresentato che le concomitanti prove del minor scavo eseguito
(materiale conferito a discarica) ed i saggi effettuati (prelievo di carote) consentono di poter affermare l'inadempimento dell'Impresa e la conseguente necessità dell'integrale rifacimento del tratto oggetto di precoce ammaloramento per l'importo determinato dalla
Convenuta in € 171.802,94 compresa IVA per € 30.605,04.
L'estimo operato, non è frutto di una valutazione apodittica ma è un parere di congruità svolto sulla stima operata origina dall'esame della documentazione e delle emergenze originate dal sopralluogo eseguito dal consulente in contraddittorio. Precisa il consulente: nel sopralluogo effettuato in data 14/06/2023 (alla presenza dei Procuratori Legali e
del Consulente di Parte Convenuta) sono state visionate e riprese fotograficamente le opere
realizzate (prodotte in allegato - All. N). La pavimentazione stradale si presenta variamente
lesionata ed in parte avvallata, in particolare per il tratto di circa 200 metri (di cui CP_2
ha richiesto l'integrale rifacimento). Negli altri tratti la situazione appare meno grave ma,
comunque, non conciliabile con il poco tempo trascorso dalla esecuzione dei lavori. Si evidenziano
inoltre carenze nella esecuzione dei marciapiedi, dei cigli e delle caditoie/tombini.
Per il citato tratto di 200 metri le indagini svolte (prelievi di carote) hanno individuato una
carenza esecutiva nel pacchetto stradale che si concilia con le minori quantità di materiale fresato
pagina31 di 34 portato in discarica e quindi conferma senza dubbio il mancato rispetto del Progetto. (come
modificato con l'Ordine di Servizio n.1). Per i rimanenti tratti non è al momento possibile affermare
se le evidenti lesioni della pavimentazione stradale siano dipendenti da una esecuzione carente o
piuttosto da un Progetto non adeguato: solo opportune indagini (non oggetto della presente
Consulenza), attraverso l'ausilio della necessaria (e completa) Documentazione Tecnico
Amministrativa, potranno stabilire le relative responsabilità.
Per il tratto oggetto della domanda riconvenzionale, il computo prodotto dalla Convenuta
(che porta un valore di riappalto delle opere pari a € 171.802,94 compresa IVA per € 30.605,04)
appare corretto sia nelle quantità che nella valutazione dei prezzi (€ 110.403,97 per Lavori ed €
3.709,88 per Oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso).
La relazione tecnica e la valutazione sul punto appaiono corrette, nello sviluppo logico e non ci sono ragioni per poterle mettere in dubbio. Si richiama, per quanto non oggetto di esplicitazione in questa sede, quanto evidenziato nella stessa relazione tecnica di ufficio, valida e condivisibile.
Del resto si è evidenziato che, non apparendo possibile -- se non altro per il rifiuto operato dalla ditta appaltatrice -- una reintegrazione in forma specifica, l'unica condizione di ristorare la stazione appaltante è il risarcimento per equivalente del danno cagionato, la cui quantificazione, moderata (e probabilmente non più adeguata) per le ragioni evidenziate, dev'esser accolta in questa sede, non potendosi costringere il soggetto danneggiato ad una immediata messa a bando dello stesso lavoro a fronte di altre esigenze che non possono esser sindacate in questa sede.
E quindi, una pavimentazione stradale realizzata con soli 2 dei 3 strati previsti e con uno dei due strati posati (lo strato binder) con uno spessore molto inferiore alla misura prefissata (la cui capacità di resistenza nel tempo all' erosione dell'acqua e degli agenti atmosferici -- oltre che al peso degli autoveicoli -- è del pari minore in termini più che proporzionali n.d.r.); un rifacimento della strada per i 860 m, anziché per i 900 m da progetto;
marciapiedi che si sono sgretolati a poche settimane dall'esecuzione, mancata pagina32 di 34 esecuzione dei massetti nonostante le rassicurazioni fornite, in merito, dall'impresa.
Quanto evidenziato si aggiunge alla dedotta mancata riquadratura e messa in quota dei tombini, segnaletica stradale, conferimenti a discarica irregolari;
questo è il risultato oggettivo del lavoro appaltato al Parte_1
In ordine al danno equitativo del costo di redazione del progetto e messa a gara del nuovo progetto, i termini di ammissibilità in cui è confinato il disposto di cui all'articolo
1226 c.c. – risarcimento del danno in via equitativa - non consentono a questo giudice di accoglierne la domanda, non essendo stati offerti parametri di riferimento per consentire di svolgere il compito che gli viene rimesso.
Ovviamente le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano secondo il
DM 55/2014 e successivo DM 147/2022 in proporzione al valore di causa.
Il carattere della domanda di parte attrice, giusto quanto emerso, è da considerarsi suscettibile di sanzione ex art. 96 comma III c.p.c. e 96 comma IV c.p.c. Ed infatti, non solo la ditta non ha accettato di rispondere del malfatto, ma ha inteso proporre una domanda speculativa, chiedendo di esserne remunerata. La misura della responsabilità aggravata ex art. 96 comma III c.p.c. viene misurata sulla semisomma delle spese processuali, ed una somma in dispositivo considerata adeguata dovrà esser corrisposta dalla società attrice in favore della Cassa delle Ammende, in ragione dell'inutile aggravio del Tribunale di una causa che si sarebbe potuta evitare comportandosi diversamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al ruolo n.
di RG 31647/2021:
A) Rigetta le domande proposte dalla parte attrice.
B) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta e condanna il al risarcimento dei danni in favore dell'ente territoriale Parte_1
che quantifica nella misura di € 171.802,94 Iva compresa.
pagina33 di 34 C) Rigetta ogni altra domanda.
D) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute in favore di parte convenuta che si liquidano nella misura di € 22.457,00 oltre rimborso forfettario spese generali per € 3.368,00 oltre alla corresponsione delle spese per la redazione della consulenza tecnica.
E) Visto l'art. 96 comma III c.p.c. condanna parte attrice alla sanzione per responsabilità
aggravata in favore dell'ente territoriale che quantifica equitativamente, e nei termini di cui in motivazione, nella misura di € 11.225,00.
F) Visto l'art. 96 comma IV c.p.c. condanna parte attrice al pagamento della somma di €
2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza per legge immediatamente esecutiva.
Roma li 05.01.2025.
IL GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
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