Versione
19 gennaio 1973
19 gennaio 1973
Art. 1. Articolo unico
Il termine fissato dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462 , e' prorogato al 15 marzo 1973.
Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462 , si applicano, sino al 15 marzo 1973, anche per i pagamenti comunque dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-1973, salvo conguaglio in base a quanto sara' stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.
I pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio per l'annata agraria 1970-1971 saranno conguagliati in base alle norme che saranno emanate ai sensi del precedente comma.
Gli affittuari che abbiano effettuato pagamenti in base alle disposizioni contenute nella presente legge non possono essere considerati inadempienti per morosita'.
Il termine fissato dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462 , e' prorogato al 15 marzo 1973.
Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462 , si applicano, sino al 15 marzo 1973, anche per i pagamenti comunque dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-1973, salvo conguaglio in base a quanto sara' stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.
I pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio per l'annata agraria 1970-1971 saranno conguagliati in base alle norme che saranno emanate ai sensi del precedente comma.
Gli affittuari che abbiano effettuato pagamenti in base alle disposizioni contenute nella presente legge non possono essere considerati inadempienti per morosita'.
Giurisprudenza • 1
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