Decreto presidenziale 2 marzo 2022
Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 19/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Acqua Campania S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Comune di Sant'Antimo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, avente per oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”;
- dell'Allegato A alla medesima, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI- 3”;
- ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acqua Campania S.p.A. il 15/3/2022:
- della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, avente per oggetto “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acqua Campania S.p.A. il 26/7/2022:
al fine di ottenere l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente:
- della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 229/2022/R/IDR del 24 maggio 2022, avente per oggetto “conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,
Milano (sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”;
- ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acqua Campania S.p.A. il 9/5/2023:
al fine di ottenere anche l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente:
- della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 64/2023/R/IDR del 21 febbraio 2023, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 23 febbraio 2023 avente per oggetto “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI- 4)”;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa MA Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che Acqua Campania S.p.A., gestore dell’acquedotto della Campania Occidentale (ACO), in forza di una convenzione stipulata con la Regione Campania, ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, con i quali è stato approvato il metodo tariffario idrico MTI-3;
Osservato che, con una serie successiva di motivi aggiunti, sono stati altresì impugnati i provvedimenti aventi ad oggetto: (i) “ Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato ”; (ii) “ conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano (sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022 ”; (iii) “ Riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti connessi alla crescita del costo dell'energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato ”;
Osservato altresì che, in vista della trattazione nel merito del ricorso, avvenuta all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la società ricorrente ha ritenuto, alla luce della evoluzione del quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale successiva alla proposizione del ricorso , di non poter più trarre alcuna utilità concreta dalla presente impugnazione, dichiarando la sopravvenuta carenza d’interesse con richiesta di compensazione delle spese;
Osservato che ciò determina l’improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art.35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo;
Ritenuto che al momento della proposizione dei ricorsi non era chiaro e univoco l’indirizzo giurisprudenziale sulle questioni oggetto dei contenziosi, tantoché si è giunti alla definizione delle stesse solo con la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 16 pubblicata il 7 novembre 2025;
Ritenuto, altresì, che le sentenze richiamate dall’Amministrazione resistente per sostenere la soccombenza virtuale della ricorrente ai fini della liquidazione delle spese sono successive al momento di proposizione del ricorso introduttivo;
Ritenuto, pertanto, che tali circostanze giustifichino la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 84, comma 2, ultima parte, codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT RR, Presidente
MA Di OL, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Di OL | NT RR |
IL SEGRETARIO