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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17732 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22844 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22844 / 2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rodolfo De Cave Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Viale Don G. Morosini n. 9, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di prima udienza: “chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi e chiede la revoca dell'assegno di mantenimento accordato con decorrenza dal deposito del ricorso.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.05.2024 ha allegato di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Roma in data 31.07.2010 in regime di comunione dei beni;
Controparte_1 che dal matrimonio non erano nati figli;
che il Tribunale di Latina con decreto del 23.06.2023 n. cron
3811 del 2023, depositato l'11 luglio 2023, aveva omologato la separazione consensuale delle parti, con cui le parti avevano concordato un assegno di mantenimento a favore della di euro CP_1
1 400,00 al mese da versare dal marito entro il 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
di essere disoccupato e che invano aveva tentato di pervenire ad un accordo con la resistente, essendogli tornata indietro la raccomandata con cui aveva formulato invito di procedere a negoziazione assistita. Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.07.2010 e trascritto sul Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2010 al n. 164, parte II serie A00, tra i Sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, passata in giudicato;
- i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti, per cui nessun assegno di mantenimento deve essere disposto a carico del ricorrente in favore della moglie, a tal uopo, revocando quanto disposto in sede di separazione dei coniugi”.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
In sede di udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta ex art. 143 c.p.c., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di parte convenuta, e sentita la parte ricorrente, considerato che non c'erano richieste istruttorie formulate dalla stessa, ha invitato il ricorrente a discutere la causa, il quale ha concluso come indicato in epigrafe, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Roma in data 31 luglio 2010, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 164, parte II, serie A00, anno 2010 e da cui si desume che lo hanno fatto in regime di comunione dei beni.
È agli atti, inoltre, copia del decreto di omologa n. cron. 3811/2023 emesso dal Tribunale di Latina in data 23.06.2023 e depositato in data 11 luglio 2023.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, che è rimasta contumace, ed essendo stato depositato il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 31.05.2024.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e l'irreperibilità della convenuta, che risulta residente in [...]via Modesta Valenti, residenza virtuale messa a disposizione ai senza
2 fissa dimora dal Comune di Roma, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLA CONDIZIONI DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO.
Rilevato che non è stata effettuata alcuna domanda divorzile da parte resistente rimasta contumace, sicché senz'altro, dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, alcun emolumento a titolo di assegno divorzile dovrà essere versato dal ricorrente alla convenuta, va comunque considerato che sino al passaggio in giudicato suddetto, stante la natura costitutiva della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ex nunc fa venire meno il vincolo coniugale,
l'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione consensuale continua ad essere dovuto dal ricorrente alla convenuta in virtù del decreto di omologa di separazione consensuale, condividendo questo Collegio la consolidata giurisprudenza di Cassazione che, in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati in pendenza del giudizio divorzile, ha chiarito che: “"in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti nella pendenza del giudizio divorzile, poichè l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13 che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 4, comma 13, citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio separativo trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti provvisori, temporanei ed urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione", e ciò in ragione dell'autonomia, sul piano sostanziale e su quello processuale, tra separazione e divorzio. Tuttavia, il coordinamento, processuale e sostanziale, tra i due istituti consente di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole, considerato che, proprio perchè la sentenza, anche non definitiva e parziale, di divorzio opera ordinariamente ex nunc facendo venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposti dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo, questi ultimi continuano a regolare il rapporto economico tra le parti fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, nei termini di cui si è detto” (v. Cass. ordinanza n. 3852 del 2021). Né ritiene il Collegio
3 che, nel caso di specie, in base a quanto allegato e prodotto dal ricorrente, possano ricorrere i presupposti derogatori per anticipare il regime di divorzio con decorrenza dalla domanda, revocando l'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione dal deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tanto più che nel ricorso di separazione, depositato in atti, si era dato atto dello stato di disoccupazione della e della sua invalidità parziale, CP_1 mentre il ricorrente non ha nemmeno documentato il dedotto attuale stato di disoccupazione.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la soccombenza reciproca delle parti, stante la richiesta di parte ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento con decorrenza dalla domanda, appare congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 22844 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 31 luglio 2010, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 164, parte
II, serie A00, anno 2010.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Acclarato che dal passaggio in giudicato della presente sentenza nessun assegno a titolo divorzile dovrà essere versato dal ricorrente alla convenuta, in assenza di domanda di assegno divorzile, rigetta la domanda di revoca, con decorrenza dalla domanda, dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione consensuale, acclarato che tale assegno di mantenimento va versato dal ricorrente alla convenuta sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
d) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22844 / 2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rodolfo De Cave Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Viale Don G. Morosini n. 9, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di prima udienza: “chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi e chiede la revoca dell'assegno di mantenimento accordato con decorrenza dal deposito del ricorso.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.05.2024 ha allegato di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Roma in data 31.07.2010 in regime di comunione dei beni;
Controparte_1 che dal matrimonio non erano nati figli;
che il Tribunale di Latina con decreto del 23.06.2023 n. cron
3811 del 2023, depositato l'11 luglio 2023, aveva omologato la separazione consensuale delle parti, con cui le parti avevano concordato un assegno di mantenimento a favore della di euro CP_1
1 400,00 al mese da versare dal marito entro il 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
di essere disoccupato e che invano aveva tentato di pervenire ad un accordo con la resistente, essendogli tornata indietro la raccomandata con cui aveva formulato invito di procedere a negoziazione assistita. Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.07.2010 e trascritto sul Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2010 al n. 164, parte II serie A00, tra i Sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, passata in giudicato;
- i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti, per cui nessun assegno di mantenimento deve essere disposto a carico del ricorrente in favore della moglie, a tal uopo, revocando quanto disposto in sede di separazione dei coniugi”.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
In sede di udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta ex art. 143 c.p.c., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di parte convenuta, e sentita la parte ricorrente, considerato che non c'erano richieste istruttorie formulate dalla stessa, ha invitato il ricorrente a discutere la causa, il quale ha concluso come indicato in epigrafe, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Roma in data 31 luglio 2010, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 164, parte II, serie A00, anno 2010 e da cui si desume che lo hanno fatto in regime di comunione dei beni.
È agli atti, inoltre, copia del decreto di omologa n. cron. 3811/2023 emesso dal Tribunale di Latina in data 23.06.2023 e depositato in data 11 luglio 2023.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, che è rimasta contumace, ed essendo stato depositato il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 31.05.2024.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e l'irreperibilità della convenuta, che risulta residente in [...]via Modesta Valenti, residenza virtuale messa a disposizione ai senza
2 fissa dimora dal Comune di Roma, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLA CONDIZIONI DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO.
Rilevato che non è stata effettuata alcuna domanda divorzile da parte resistente rimasta contumace, sicché senz'altro, dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, alcun emolumento a titolo di assegno divorzile dovrà essere versato dal ricorrente alla convenuta, va comunque considerato che sino al passaggio in giudicato suddetto, stante la natura costitutiva della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ex nunc fa venire meno il vincolo coniugale,
l'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione consensuale continua ad essere dovuto dal ricorrente alla convenuta in virtù del decreto di omologa di separazione consensuale, condividendo questo Collegio la consolidata giurisprudenza di Cassazione che, in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati in pendenza del giudizio divorzile, ha chiarito che: “"in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti nella pendenza del giudizio divorzile, poichè l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13 che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 4, comma 13, citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio separativo trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti provvisori, temporanei ed urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione", e ciò in ragione dell'autonomia, sul piano sostanziale e su quello processuale, tra separazione e divorzio. Tuttavia, il coordinamento, processuale e sostanziale, tra i due istituti consente di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole, considerato che, proprio perchè la sentenza, anche non definitiva e parziale, di divorzio opera ordinariamente ex nunc facendo venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposti dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo, questi ultimi continuano a regolare il rapporto economico tra le parti fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, nei termini di cui si è detto” (v. Cass. ordinanza n. 3852 del 2021). Né ritiene il Collegio
3 che, nel caso di specie, in base a quanto allegato e prodotto dal ricorrente, possano ricorrere i presupposti derogatori per anticipare il regime di divorzio con decorrenza dalla domanda, revocando l'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione dal deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tanto più che nel ricorso di separazione, depositato in atti, si era dato atto dello stato di disoccupazione della e della sua invalidità parziale, CP_1 mentre il ricorrente non ha nemmeno documentato il dedotto attuale stato di disoccupazione.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la soccombenza reciproca delle parti, stante la richiesta di parte ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento con decorrenza dalla domanda, appare congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 22844 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 31 luglio 2010, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 164, parte
II, serie A00, anno 2010.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Acclarato che dal passaggio in giudicato della presente sentenza nessun assegno a titolo divorzile dovrà essere versato dal ricorrente alla convenuta, in assenza di domanda di assegno divorzile, rigetta la domanda di revoca, con decorrenza dalla domanda, dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione consensuale, acclarato che tale assegno di mantenimento va versato dal ricorrente alla convenuta sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
d) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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