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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1020/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Salvatore Zito opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zurlo e P.IVA_1
dall'Avv. Andrea Ornati
opposta
Il Giudice
scaduto il termine del 25 febbraio 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1020/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Salvatore Zito opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zurlo e P.IVA_1
dall'Avv. Andrea Ornati
opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25 febbraio 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 2 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n.
18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n.
37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale
e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
3 Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c.
(come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo ) prescrive, come regola generale, che il giudice CP_2 possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2. Si controverte del credito di € 13.519,07, oltre accessori, vantato dalla quale cessionaria del credito, e Controparte_1 derivante dal contratto di finanziamento n. 5464910222980938, sottoscritto da . Parte_1
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n. 217/2022), l'ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto.
Ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul contratto ed ha eccepito: il difetto di legittimazione attiva della creditrice per carenza di prova della sua qualità di cessionaria;
l'usurarietà dei tassi pattuiti;
l'intervenuta prescrizione con riferimento al capitale ed agli interessi.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo, rilevando l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (ord.
7.12.2022) ed esperito senza successo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si
4 renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n.
12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale”
(Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, l'istituto di credito, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti che si contestano e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico (cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012;
n. 10692/2007).
5 Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis, Trib. Roma n. 490/2023).
4.1. Applicando tali coordinate di diritto al caso di specie, va detto che si è raggiunta la prova del rapporto dedotto e dell'esistenza del credito, avendo parte opposta assolto all'onere probatorio spettantele e non avendo, di contro, parte opponente fornito alcuna prova valida a sostegno dei motivi di opposizione.
In particolare, per quanto di rilievo, con il ricorso monitorio parte creditrice ha depositato: il contratto di finanziamento sottoscritto
(doc. 3 fasc. mon.) nonché l'estratto conto certificato (doc. 5 fasc. mon.).
Data, quindi, per provata la fonte negoziale dell'obbligazione e compiutamente allegato l'inadempimento, stando al ricordato principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente era gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Ciò non è avvenuto, come di seguito si andrà ad esporre, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva. Il convincimento del
Giudicante si fonda sulle seguenti considerazioni:
a) il disconoscimento operato dall'opponente è da reputarsi privo di effetti in ossequio all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito, poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore
(arg. Cass.: n. 10849/2012; Cass. n. 25047/2009; n. 18748/2004).
6 Il pagamento di alcune rate del finanziamento costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l'opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria.
Sicché la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione. Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale.
Tale riconoscimento, anche se tacito, rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto. Ed invero, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 c.c., che vieta la revoca della confessione.
Nel caso in esame, il pacifico pagamento di alcune delle rate dei finanziamenti in oggetto (dedotto ed incontestato e comunque inferibile dall'estratto conto versato in atti dall'opposta) ha prodotto il riconoscimento implicito delle scritture, che non ne consente il disconoscimento in giudizio;
7 b) l'eccezione di inefficacia della cessione del credito non coglie nel segno;
si rammenta, infatti, che l'art. 58, comma 2 TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando l'istituto di credito cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio
(Cass. n.20495/2020).
Inoltre, in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB il cessionario, al fine di dimostrare di essere titolare del rapporto, deve produrre in giudizio il contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato;
ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana (v., da ultimo, Cass. 13289/2024, secondo cui:
“in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”).
Nel caso di specie, la società opposta ha depositato non soltanto l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 4 fasc. monitorio), il contratto di cessione del credito (doc. 7 fasc. mon.), la lista dei crediti ceduti dalla quale risulta il credito per cui
8 è causa (doc. 8 fasc. mon.) ed il certificato notarile di cessione
(doc. 4 comparsa di costituzione) ma anche e soprattutto la missiva di comunicazione al debitore dell'intervenuta cessione con contestuale richiesta di rientro dalla debitoria a mezzo raccomandata a.r., tornata al mittente per compiuta giacenza il
26.5.2017 (doc. 6 fasc. mon.).
La cessione in oggetto deve, quindi, ritenersi pienamente valida ed efficace;
c) l'eccezione di prescrizione è parimenti infondata: nel contratto di finanziamento la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4 c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti.
Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici.
Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica
è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi.
9 Sul punto, particolarmente esplicativa è la recente sentenza n.
4232/2023 della Suprema Corte, che ha ribadito quanto segue: “il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre,
l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo,
o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.” (v., nella giurisprudenza di merito, Trib. Cosenza, 19.7.2021, n.1644; Trib. Roma, 3.3.2020,
n.4627).
Nella specie, la durata del piano di rimborso finanziario è stata pattuita in n. 12 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 16.5.2007 ed ultima il 16.4.2008.
Pertanto, è da quel momento che è iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione, validamente interrotto con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale richiesta di rientro dalla debitoria, rispedita al mittente per compiuta giacenza il 26.5.2017 (doc. 6 fasc. mon.).
Quanto, poi, agli interessi previsti privi di cadenza periodica imperativa, deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass. 18951/2013);
d) il motivo di opposizione inerente all'usurarietà dei tassi applicati è privo di pregio, in quanto generico e privo di riscontro probatorio, non avendo l'opponente fornito alcun dato contabile che attesti la fondatezza di tale assunto.
In particolare, egli non ha puntualmente indicato, come era suo onere, i modi, i tempi e la misura del superamento, limitandosi a
10 dedurre in maniera generica l'applicazione da parte della banca di tassi usurari.
Al riguardo, va richiamato il noto principio in forza del quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria,
l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto.
Infatti, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente
(convenuta sostanziale del giudizio di opposizione) non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della CP_3
(Tribunale Spoleto, sez. I, 22.8.2022, n. 582; Tribunale Torino, sez. I, 19.1.2021, n. 265 e molte altre analoghe).
Conclusivamente, alla luce delle considerazioni sopra svolte,
l'opposizione va rigettata, essendo fondata su motivi allegati in maniera del tutto generica e comunque infondati.
Il decreto ingiuntivo dev'essere quindi confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione deve considerarsi assorbita.
5. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, tenuto conto dell'attività processale concretamente svolta ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 217/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
11 Così deciso in Crotone, il 26 febbraio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
12
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1020/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Salvatore Zito opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zurlo e P.IVA_1
dall'Avv. Andrea Ornati
opposta
Il Giudice
scaduto il termine del 25 febbraio 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1020/2022 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Salvatore Zito opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zurlo e P.IVA_1
dall'Avv. Andrea Ornati
opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25 febbraio 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 2 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n.
18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n.
37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale
e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
3 Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c.
(come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo ) prescrive, come regola generale, che il giudice CP_2 possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2. Si controverte del credito di € 13.519,07, oltre accessori, vantato dalla quale cessionaria del credito, e Controparte_1 derivante dal contratto di finanziamento n. 5464910222980938, sottoscritto da . Parte_1
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n. 217/2022), l'ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto.
Ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul contratto ed ha eccepito: il difetto di legittimazione attiva della creditrice per carenza di prova della sua qualità di cessionaria;
l'usurarietà dei tassi pattuiti;
l'intervenuta prescrizione con riferimento al capitale ed agli interessi.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo, rilevando l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (ord.
7.12.2022) ed esperito senza successo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si
4 renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n.
12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale”
(Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, l'istituto di credito, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti che si contestano e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico (cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012;
n. 10692/2007).
5 Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis, Trib. Roma n. 490/2023).
4.1. Applicando tali coordinate di diritto al caso di specie, va detto che si è raggiunta la prova del rapporto dedotto e dell'esistenza del credito, avendo parte opposta assolto all'onere probatorio spettantele e non avendo, di contro, parte opponente fornito alcuna prova valida a sostegno dei motivi di opposizione.
In particolare, per quanto di rilievo, con il ricorso monitorio parte creditrice ha depositato: il contratto di finanziamento sottoscritto
(doc. 3 fasc. mon.) nonché l'estratto conto certificato (doc. 5 fasc. mon.).
Data, quindi, per provata la fonte negoziale dell'obbligazione e compiutamente allegato l'inadempimento, stando al ricordato principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente era gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Ciò non è avvenuto, come di seguito si andrà ad esporre, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva. Il convincimento del
Giudicante si fonda sulle seguenti considerazioni:
a) il disconoscimento operato dall'opponente è da reputarsi privo di effetti in ossequio all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito, poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore
(arg. Cass.: n. 10849/2012; Cass. n. 25047/2009; n. 18748/2004).
6 Il pagamento di alcune rate del finanziamento costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l'opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria.
Sicché la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione. Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale.
Tale riconoscimento, anche se tacito, rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto. Ed invero, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 c.c., che vieta la revoca della confessione.
Nel caso in esame, il pacifico pagamento di alcune delle rate dei finanziamenti in oggetto (dedotto ed incontestato e comunque inferibile dall'estratto conto versato in atti dall'opposta) ha prodotto il riconoscimento implicito delle scritture, che non ne consente il disconoscimento in giudizio;
7 b) l'eccezione di inefficacia della cessione del credito non coglie nel segno;
si rammenta, infatti, che l'art. 58, comma 2 TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando l'istituto di credito cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio
(Cass. n.20495/2020).
Inoltre, in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB il cessionario, al fine di dimostrare di essere titolare del rapporto, deve produrre in giudizio il contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato;
ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana (v., da ultimo, Cass. 13289/2024, secondo cui:
“in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”).
Nel caso di specie, la società opposta ha depositato non soltanto l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 4 fasc. monitorio), il contratto di cessione del credito (doc. 7 fasc. mon.), la lista dei crediti ceduti dalla quale risulta il credito per cui
8 è causa (doc. 8 fasc. mon.) ed il certificato notarile di cessione
(doc. 4 comparsa di costituzione) ma anche e soprattutto la missiva di comunicazione al debitore dell'intervenuta cessione con contestuale richiesta di rientro dalla debitoria a mezzo raccomandata a.r., tornata al mittente per compiuta giacenza il
26.5.2017 (doc. 6 fasc. mon.).
La cessione in oggetto deve, quindi, ritenersi pienamente valida ed efficace;
c) l'eccezione di prescrizione è parimenti infondata: nel contratto di finanziamento la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4 c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti.
Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici.
Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica
è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi.
9 Sul punto, particolarmente esplicativa è la recente sentenza n.
4232/2023 della Suprema Corte, che ha ribadito quanto segue: “il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre,
l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo,
o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.” (v., nella giurisprudenza di merito, Trib. Cosenza, 19.7.2021, n.1644; Trib. Roma, 3.3.2020,
n.4627).
Nella specie, la durata del piano di rimborso finanziario è stata pattuita in n. 12 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 16.5.2007 ed ultima il 16.4.2008.
Pertanto, è da quel momento che è iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione, validamente interrotto con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale richiesta di rientro dalla debitoria, rispedita al mittente per compiuta giacenza il 26.5.2017 (doc. 6 fasc. mon.).
Quanto, poi, agli interessi previsti privi di cadenza periodica imperativa, deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass. 18951/2013);
d) il motivo di opposizione inerente all'usurarietà dei tassi applicati è privo di pregio, in quanto generico e privo di riscontro probatorio, non avendo l'opponente fornito alcun dato contabile che attesti la fondatezza di tale assunto.
In particolare, egli non ha puntualmente indicato, come era suo onere, i modi, i tempi e la misura del superamento, limitandosi a
10 dedurre in maniera generica l'applicazione da parte della banca di tassi usurari.
Al riguardo, va richiamato il noto principio in forza del quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria,
l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto.
Infatti, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente
(convenuta sostanziale del giudizio di opposizione) non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della CP_3
(Tribunale Spoleto, sez. I, 22.8.2022, n. 582; Tribunale Torino, sez. I, 19.1.2021, n. 265 e molte altre analoghe).
Conclusivamente, alla luce delle considerazioni sopra svolte,
l'opposizione va rigettata, essendo fondata su motivi allegati in maniera del tutto generica e comunque infondati.
Il decreto ingiuntivo dev'essere quindi confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione deve considerarsi assorbita.
5. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, tenuto conto dell'attività processale concretamente svolta ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 217/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
11 Così deciso in Crotone, il 26 febbraio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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