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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2024, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.11.24 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1809.23
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to Pasquale Guastafierro come Parte_1 in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv.Ida CP_1
Rampino, per procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.03.2023 il ricorrente ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della presso lo stabilimento di Torre AT Controparte_2
(NA), con la qualifica di operaio, per il periodo dal 01.06.1960 al 30.06.1993, risultando esposto all'amianto sin dall'assunzione avvenuta in data 25.09.1961 e fino al 09.10.1987; di avere ususfruito per tali motivi dei benefici di cui alla legge 257/92; in data 15.05.2014 presentava denuncia di malattia professionale alla sede competente, che accertava la seguente menomazione della integrità psicofisica: CP_1
“sindrome disventilatoria mista con componente restrittiva”, riconoscendo un grado complessivo di inabilità pari all' 8% ed il conseguente indennizzo del danno biologico (provvedimento del 26.08.2014,All.4); in data 27.01.2017, il sig. Parte_1
presentava opposizione ex art. 104 del D.P.R 1124/65 avverso il predetto
[...] provvedimento di riconoscimento dell'8% ed a seguito della visita collegiale del 27.03.2017, gli veniva rivalutato il danno biologico in misura pari al 10 %; in data 20.12.2021, avendo subito un notevole peggioramento della malattia professionale riscontrata, presentava, domanda di aggravamento dei postumi invalidanti;
l' CP_1 dopo aver sottoposto il ricorrente a visita medico legale in data 10.03.2022, gli confermava il 10% ed il conseguente indennizzo del danno biologico;
in data
06.12.2022 il sig. presentava, a mezzo dello scrivente legale, Parte_1 opposizione ex art. 104 del D.P.R 1124/65 avverso il predetto provvedimento di conferma del'10%. Sulla base di tali premesse, ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, in via principiale, che il ricorrente, a causa della malattia professionale di cui è affetto, ha postumi invalidanti in misura pari 24% a far data dal 20.12.2021 (data di presentazione della domanda di revisione di aggravamento) o da quella diversa decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare, in via gradata, che il ricorrente, a causa della malattia professionale di cui è affetto, ha postumi invalidanti in misura superiore al 10 % (grado invalidante riconosciuto dall' per la malattia professionale) a far CP_1 data dal 20.12.2021 (data di presentazione della domanda di revisione di aggravamento) o da quella diversa decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
per l'effetto 3) in via principale, condannare l , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla costituzione della rendita vitalizia per un grado invalidante pari al 24% o in quella diversa misura che dovesse essere ritenuta di giustizia con conseguente pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati maturati a decorrere dal 20.12.2021 o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, se dovuta;
4) in via gradata, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t al pagamento del maggior CP_1 indennizzo del danno biologico per un grado invalidante superiore al 10% (grado invalidante riconosciuto dall' per la malattia professionale), ovvero nella CP_1 misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione;
5) condannare l' , in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”. L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini e per le argomentazioni che seguono. Incontestata l'eziologia professionale della patologia denunziata, atteso che al ricorrente era riconosciuto un danno biologico in misura del 10%, lo stesso agisce in giudizio al fine di sentire accertare l'aggravamento della patologia con conseguente condanna dell' al pagamento delle differenze economiche. CP_3
Orbene, all'esito della consulenza, il C.T.U ha concluso nel senso che il ricorrente è affetto da postumi tali da determinare all'attualità e sin dalla domanda di revisione per aggravamento, una inabilità nella misura del 25 %. In particolare, il consulente d'ufficio ha affermato che: “Il periziando è affetto da: 1) sindrome disventilatoria restrittiva da pneumopatia interstiziale in soggetto con esposizione professionale all'asbesto e pregresso tabagismo. Si tratta di una condizione patologica nella cui genesi sono presumibilmente coinvolti sia l'azione delle fibre di amianto che l'esposizione al fumo di tabacco, entrambe protrattesi per alcuni decenni. L'azione delle fibre di amianto deve comunque ritenersi fattore concorrente ed efficiente nell'etiologia della patologia respiratoria, peraltro già riconosciuta a genesi professionale in sede amministrativa. Relativamente agli scopi della presente relazione, la presenza di alterazioni patologiche polmonari causate da un fattore extra-professionale va valutata in rapporto a quanto previsto dall'art. 145 del TU 1124/65, in base al quale si deve comunque procedere ad una “valutazione globale del danno” “in tutti i casi…di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio…”. Quanto all'entità del danno funzionale respiratorio, va premesso che la documentazione specialistica agli atti è abbondante ma anche discretamente contraddittoria: basti pensare che, tra il 2017 ed il 2018, sono stati effettuate tre spirometrie complete, tutte presso l'ospedale di Scafati, che hanno dato risultati molto differenti: la prima, eseguita il 23 marzo 2017, indica una “compromissione ventilatoria restrittiva di grado severo”; la seconda, effettuata il 3 aprile 2018, indica una “compromissione ventilatoria restrittiva di grado lieve”; la terza, infine, eseguita il 4 ottobre 2018, indica una “alterazione funzionale restrittiva di grado moderato”. E' del tutto evidente la scarsa attendibilità delle indagini riportate, legata presumibilmente alla scarsa collaborazione del soggetto esaminato. Va anche però detto che dal 2019 al soggetto viene somministrato un trattamento con O2 per varie ore al giorno. Un ulteriore esame spirometrico, globale, eseguito il 19.01.22 presso la c. di c. “ ” di Pompei conclude per “deficit ventilatorio Persona_1 restrittivo lieve con moderato deficit (55%) della DLCO”. In tale indagine, a differenza delle precedenti, viene attestata preliminarmente dall'operatore la “Buona collaborazione offerta all'esecuzione del test”. Infine, del tutto recentemente parte ricorrente ha richiesto il deposito agli atti di un'ulteriore spirometria, eseguita presso il policlinico di Salerno il 10 luglio 2024, che indica esattamente lo stesso valore di riduzione della DLCO dell'altro esame (55%), oltre a confermare la progressione radiografica dell'interstiziopatia rispetto al quadro riscontrato nel
2020. Si può pertanto ragionevolmente concludere che tale sia il valore di diffusione del CO attribuibile al soggetto (la DLCO è il parametro spirometrico che la normativa richiede venga valutato quale indice di deficit funzionale in caso di CP_1 interstiziopatia polmonare). La riduzione del 45% dell'indice DLCO comporta, in base a quanto previsto dalla “tabella relativa alle interstiziopatie” della normativa
, il riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 25%. CP_1
Le valutazioni del ricorrente sono scrupolose, fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppate in modo logico e coerente e possono pertanto essere pienamente condivise da questo giudicante ai fini del riconoscimento della malattia professionale.
Deve, pertanto, affermarsi la natura professionale della patologia sofferta dal ricorrente, determinante un grado di menomazione nella misura del 25%, con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento del 20.12.21, con consequenziale condanna dell al pagamento delle relative differenze CP_3 economiche, in misura di legge, oltre interessi legali come per legge. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. A carico dell' istituto, infine, vengono poste, altresì, le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
- dichiara che la menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente è quantificabile nella misura del 25 % a far data dalla domanda di aggravamento del 20.12.21 e, per l'effetto, condanna l'istituto convenuto alla costituzione della rendita per tale grado invalidante ed al pagamento delle relative differenze economiche, in misura di legge, con detta decorrenza, oltre agli interessi legali.
- condanna l' a pagare al ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € CP_1
1500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
In Torre AT , il 05.11.24
ILGIUDICE
dott.ssa RosaMolè
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.11.24 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1809.23
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to Pasquale Guastafierro come Parte_1 in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv.Ida CP_1
Rampino, per procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.03.2023 il ricorrente ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della presso lo stabilimento di Torre AT Controparte_2
(NA), con la qualifica di operaio, per il periodo dal 01.06.1960 al 30.06.1993, risultando esposto all'amianto sin dall'assunzione avvenuta in data 25.09.1961 e fino al 09.10.1987; di avere ususfruito per tali motivi dei benefici di cui alla legge 257/92; in data 15.05.2014 presentava denuncia di malattia professionale alla sede competente, che accertava la seguente menomazione della integrità psicofisica: CP_1
“sindrome disventilatoria mista con componente restrittiva”, riconoscendo un grado complessivo di inabilità pari all' 8% ed il conseguente indennizzo del danno biologico (provvedimento del 26.08.2014,All.4); in data 27.01.2017, il sig. Parte_1
presentava opposizione ex art. 104 del D.P.R 1124/65 avverso il predetto
[...] provvedimento di riconoscimento dell'8% ed a seguito della visita collegiale del 27.03.2017, gli veniva rivalutato il danno biologico in misura pari al 10 %; in data 20.12.2021, avendo subito un notevole peggioramento della malattia professionale riscontrata, presentava, domanda di aggravamento dei postumi invalidanti;
l' CP_1 dopo aver sottoposto il ricorrente a visita medico legale in data 10.03.2022, gli confermava il 10% ed il conseguente indennizzo del danno biologico;
in data
06.12.2022 il sig. presentava, a mezzo dello scrivente legale, Parte_1 opposizione ex art. 104 del D.P.R 1124/65 avverso il predetto provvedimento di conferma del'10%. Sulla base di tali premesse, ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, in via principiale, che il ricorrente, a causa della malattia professionale di cui è affetto, ha postumi invalidanti in misura pari 24% a far data dal 20.12.2021 (data di presentazione della domanda di revisione di aggravamento) o da quella diversa decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare, in via gradata, che il ricorrente, a causa della malattia professionale di cui è affetto, ha postumi invalidanti in misura superiore al 10 % (grado invalidante riconosciuto dall' per la malattia professionale) a far CP_1 data dal 20.12.2021 (data di presentazione della domanda di revisione di aggravamento) o da quella diversa decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
per l'effetto 3) in via principale, condannare l , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla costituzione della rendita vitalizia per un grado invalidante pari al 24% o in quella diversa misura che dovesse essere ritenuta di giustizia con conseguente pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati maturati a decorrere dal 20.12.2021 o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, se dovuta;
4) in via gradata, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t al pagamento del maggior CP_1 indennizzo del danno biologico per un grado invalidante superiore al 10% (grado invalidante riconosciuto dall' per la malattia professionale), ovvero nella CP_1 misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione;
5) condannare l' , in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”. L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini e per le argomentazioni che seguono. Incontestata l'eziologia professionale della patologia denunziata, atteso che al ricorrente era riconosciuto un danno biologico in misura del 10%, lo stesso agisce in giudizio al fine di sentire accertare l'aggravamento della patologia con conseguente condanna dell' al pagamento delle differenze economiche. CP_3
Orbene, all'esito della consulenza, il C.T.U ha concluso nel senso che il ricorrente è affetto da postumi tali da determinare all'attualità e sin dalla domanda di revisione per aggravamento, una inabilità nella misura del 25 %. In particolare, il consulente d'ufficio ha affermato che: “Il periziando è affetto da: 1) sindrome disventilatoria restrittiva da pneumopatia interstiziale in soggetto con esposizione professionale all'asbesto e pregresso tabagismo. Si tratta di una condizione patologica nella cui genesi sono presumibilmente coinvolti sia l'azione delle fibre di amianto che l'esposizione al fumo di tabacco, entrambe protrattesi per alcuni decenni. L'azione delle fibre di amianto deve comunque ritenersi fattore concorrente ed efficiente nell'etiologia della patologia respiratoria, peraltro già riconosciuta a genesi professionale in sede amministrativa. Relativamente agli scopi della presente relazione, la presenza di alterazioni patologiche polmonari causate da un fattore extra-professionale va valutata in rapporto a quanto previsto dall'art. 145 del TU 1124/65, in base al quale si deve comunque procedere ad una “valutazione globale del danno” “in tutti i casi…di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio…”. Quanto all'entità del danno funzionale respiratorio, va premesso che la documentazione specialistica agli atti è abbondante ma anche discretamente contraddittoria: basti pensare che, tra il 2017 ed il 2018, sono stati effettuate tre spirometrie complete, tutte presso l'ospedale di Scafati, che hanno dato risultati molto differenti: la prima, eseguita il 23 marzo 2017, indica una “compromissione ventilatoria restrittiva di grado severo”; la seconda, effettuata il 3 aprile 2018, indica una “compromissione ventilatoria restrittiva di grado lieve”; la terza, infine, eseguita il 4 ottobre 2018, indica una “alterazione funzionale restrittiva di grado moderato”. E' del tutto evidente la scarsa attendibilità delle indagini riportate, legata presumibilmente alla scarsa collaborazione del soggetto esaminato. Va anche però detto che dal 2019 al soggetto viene somministrato un trattamento con O2 per varie ore al giorno. Un ulteriore esame spirometrico, globale, eseguito il 19.01.22 presso la c. di c. “ ” di Pompei conclude per “deficit ventilatorio Persona_1 restrittivo lieve con moderato deficit (55%) della DLCO”. In tale indagine, a differenza delle precedenti, viene attestata preliminarmente dall'operatore la “Buona collaborazione offerta all'esecuzione del test”. Infine, del tutto recentemente parte ricorrente ha richiesto il deposito agli atti di un'ulteriore spirometria, eseguita presso il policlinico di Salerno il 10 luglio 2024, che indica esattamente lo stesso valore di riduzione della DLCO dell'altro esame (55%), oltre a confermare la progressione radiografica dell'interstiziopatia rispetto al quadro riscontrato nel
2020. Si può pertanto ragionevolmente concludere che tale sia il valore di diffusione del CO attribuibile al soggetto (la DLCO è il parametro spirometrico che la normativa richiede venga valutato quale indice di deficit funzionale in caso di CP_1 interstiziopatia polmonare). La riduzione del 45% dell'indice DLCO comporta, in base a quanto previsto dalla “tabella relativa alle interstiziopatie” della normativa
, il riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 25%. CP_1
Le valutazioni del ricorrente sono scrupolose, fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppate in modo logico e coerente e possono pertanto essere pienamente condivise da questo giudicante ai fini del riconoscimento della malattia professionale.
Deve, pertanto, affermarsi la natura professionale della patologia sofferta dal ricorrente, determinante un grado di menomazione nella misura del 25%, con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento del 20.12.21, con consequenziale condanna dell al pagamento delle relative differenze CP_3 economiche, in misura di legge, oltre interessi legali come per legge. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. A carico dell' istituto, infine, vengono poste, altresì, le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
- dichiara che la menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente è quantificabile nella misura del 25 % a far data dalla domanda di aggravamento del 20.12.21 e, per l'effetto, condanna l'istituto convenuto alla costituzione della rendita per tale grado invalidante ed al pagamento delle relative differenze economiche, in misura di legge, con detta decorrenza, oltre agli interessi legali.
- condanna l' a pagare al ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € CP_1
1500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
In Torre AT , il 05.11.24
ILGIUDICE
dott.ssa RosaMolè